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Decisione

11.2009.162

Cambiamento del nome: requisito di un pregiudizio individuale

24 giugno 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa promossa con istanza del 26 gennaio 2006

(cambiamento del nome) davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali, Ufficio di vigilanza sullo stato civile, da

AP 1

(ora patrocinato dall'PA 1, )

per ottenere il cambiamento di nome in __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di quesione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 marzo 2008 presentato da AP

1 e AP 2 contro la decisione emessa il 21 febbraio 2008 dall'Ufficio di

vigilanza sullo stato civile;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 26 gennaio 2006 AP 1, cittadino turco naturalizzato svizzero il

26 giugno 2000, si è rivolto all'Ufficio di vigilanza sullo stato civile,

chiedendo di poter cambiare nome in __________. A sostegno dell'istanza egli ha

fatto valere di essere di origine assiro-aramaica,

di professare la religione cristiana siro-ortodos­sa e di essere stato costretto

a portare il nome di AP 1 dalle autorità turche. All'istanza egli ha accluso

una dichiarazione del parroco della Chiesa siro-ortodossa d'Antiochia nel

Ticino, del 9 gennaio 2006, così redatta:

Il cognome

corretto della famiglia, secondo il battesimo, è __________. Invece il cognome AP

1 è stato imposto più tardi dal governo turco.

Per quanto

riguarda il nome di AP 1, è un nome di origine araba deciso dall'autorità

turca. Infatti noi in quanto cristiani non avevamo la libera scelta del nostro

nome di battesimo. Il suo vero nome è __________ e non AP 1.

Il nome dei

figli è:

__________ e

non AP 1,

__________

e non AP 1,

__________ e non AP 1.

Confermo quanto sopra citato.

B. L'Ufficio

di vigilanza sullo stato civile ha scritto l'8 marzo 2006 a AP 1, comunicandogli che un cambiamento di nome a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC deve

giustificarsi alla luce di seri e comprovati pregiudizi d'ordine personale o

sociale riscontrabili nell'ambiente in cui il richiedente vive. A suo parere ciò

non risulta dimostrato nella fattispecie, per tacere del fatto che la

dichiarazione del parroco della Chiesa siro-ortodossa d'Antiochia non appariva

sufficiente per comprovare gli estremi di quanto si affermava nell'istanza. AP 1 ha risposto il 12 aprile 2006, ribadendo la volontà di “riappropriarsi del suo nome e cognome

originari”, “arbitrariamente modificati delle autorità del suo Paese per motivi

di discri­minazione etnica e religiosa”. L'Ufficio di vigilanza sullo stato

civile ha replicato il 7 giugno 2006, confermando la propria posizione.

L'istante ha postulato allora, il 23 ottobre 2006, l'emanazione di

una decisione formale. Statuendo il 21 febbraio 2008, l'Ufficio di vigilanza ha respinto la richiesta, senza prelevare

tasse né spese.

C. AP 1

e la moglie AP 2 sono insorti con un appello del 31 marzo 2008 per ottenere la

riforma della decisione appena citata nel senso di vedere accolta l'istanza di

cambiamento del nome. L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha trasmesso il

memoriale a questa Camera il 17 settembre 2009, dichiarando di rimettersi al

giudizio del Tribunale d'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il

governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona

il cambiamento del proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Ticino la competenza è

stata delegata dal Consiglio di Stato al Dipartimento delle istituzioni (art.

15a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare all'Ufficio di

vigilanza sullo stato civile (vecchio art. 9 cpv. 1, nuovo art. 12 cpv. 1 in vigore dal 13 ottobre 2006 del regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1). Il

procedimento, di volontaria giuri­s­dizione, è trattato – per lo meno in prima

sede – secondo le norme della procedura amministrativa cantonale (Bühler in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 30 con rinvii). Nel

Ticino la decisione dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile era poi impugnabile

entro 20 giorni a questa Camera (vecchio art. 15a cpv. 2 LAC e

424.

cpv. 3 CPC ticinese, in vigore fino al 31 dicembre 2010). Introdotto il 31

marzo 2008, l'appello in esame è tempestivo grazie alle ferie giudiziarie

pasquali intercorse dal 17 al 30 marzo 2008 (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC

ticinese).

2.

L'appello

è presentato in concreto, oltre che da AP 1, dalla moglie AP 2, la quale tuttavia

non ha postulato alcun cambiamento di nome davanti all'Ufficio di vigilanza sullo

stato civile. Dandosi in concreto un procedimento di volontaria giurisdizione, ha

nondimeno qualità di parte – in virtù dell'ordinamento federale – chi ha

diritto di esprimersi sull'istanza per il fatto di portare lo stesso nome del

richiedente e di trovarsi con lui in strette relazioni personali e patrimoniali

(Bühler, op. cit., n. 14 ad art.

30.

CC con riferimenti). Anzi, una richiesta volta al cambiamento di un cognome

coniugale può emanare solo dai coniugi congiuntamente (DTF 127 III 194 consid.

3b), sicché l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile avrebbe dovuto esigere subito

che AP 1 integrasse l'istanza del 26 gennaio 2006, facendola sottoscrivere dalla

moglie. Sta di fatto che nelle circostan­ze illustrate l'appello in rassegna è

ammissibile, dopo quanto si è visto, anche nella misura in cui è introdotto da AP

2.

3.

L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha ricordato nella sua decisione

che un cambiamento di nome in forza dell'art. 30 cpv. 1 CC si giustifica solo

qualora l'istante dimostri seri pregiudizi d'indole personale o sociale a lui

recati dal nome che porta nell'ambiente in cui vive. Nella fattispecie – esso ha

proseguito – i ricorrenti non hanno reso verosimile nulla del genere, nemmeno dopo

avere ottenuto la naturalizzazione svizzera il 26 giugno 2000 e men che meno

dopo la nascita dei tre figli. Per di più, esso ha soggiunto, la dichiarazione

rilasciata il 9 gennaio 2006 dal parroco della Chiesa siro-ortodossa

d'Antiochia nel Ticino non basta a dimostrare una diversa identità dei

ricorrenti, la quale andava, se mai, fatta accertare dal giudice nel quadro di un'azione

fondata sull'art. 42 cpv. 1 CC, non dall'autorità amministrativa con una richiesta

volta al cambiamento del nome. Onde, in definitiva, il rigetto dell'istanza.

4.

Nell'appello

gli interessati lamentano anzitutto che in Turchia la minoranza cristiana è

sempre stata discriminata e continua a essere emarginata. Ripetono che il cognome

orignario della famiglia AP 1, di origini aramaiche, era __________, che il

nome AP 1 è stato imposto dalle autorità turche, le quali hanno rifiutato il

nome __________, e che in Turchia non v'era modo di contrastare abusi siffatti.

AP 1 dichiara di volersi riappropriare non solo del suo nome originario, ma

anche della sua identità originaria, “modificati dalle autorità del suo Paese

per motivi di discriminazione etnica e religiosa”. Del resto – egli epiloga –

una richiesta analoga presentata da suo fratello è stata accolta a suo tempo

dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, sicché la decisione impugnata costituisce

finanche una disparità di trattamento.

5.

Con

le argomentazioni addotte dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile gli

appellanti non si confrontano. Essi non revocano in dub­bio che un cambiamento

di nome presupponga un serio e apprezzabile pregiudizio d'ordine individuale o

sociale, per l'istante, nel continuare a portare il nome di cui è chiesta la

modifica (cfr. RtiD I-2006 pag. 662 consid. 7 con citazioni). Né essi alludono –

neppure di scorcio – a inconvenienti cui sarebbe esposto l'uno o l'altro membro

della famiglia nel doversi identificare con il cogno­me AP 1, seppure l'esigenza

di un pregiudizio d'ordine personale fosse stata evocata esplicitamente dall'autorità

di vigilanza nella lettera dell'8 marzo 2006 e sia stata ripetuta nella

decisione impugnata. Gli appellanti rivendicano il diritto di ricuperare un cognome

storico, rispettivamente di cambiare un prenome imposto dall'ufficiale turco

dello stato civile, ma non pretendono che la situazione attuale cagioni loro

pregiudizi seri e reali, inconvenienti sociali o una qualsiasi sofferenza

psichica, morale o spirituale. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello

si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

ticinese combinato con il cpv. 5).

6.

Gli

appellanti non contestano nemmeno che – come rileva l'autorità di vigilanza

sullo stato civile nella decisione impugnata – la nota dichiarazione rilasciata

il 9 gennaio 2006 dal parroco della Chiesa siro-ortodossa d'Antiochia nel

Ticino non basti a dimostrare una diversa identità degli interessati. Certo, stando

a tale dichiarazione “il nome corretto della famiglia, secondo il battesimo, è __________”.

Nulla è dato di conoscere tuttavia sul momento in cui lo Stato turco avrebbe

modificato il cognome. Si sa soltanto che in Turchia lo statuto del nome (Soyadı Nizamnamesi), adottato nel 1934, ha introdotto l'obbligo generale di portare un

nome di famiglia, permettendo agli interessati di sceglierne uno nel termine di

due anni, in difetto di che il prefetto o il viceprefetto avrebbe attribuito

cogno­mi di proprio gradimento (art. 29 del relativo statuto), i quali

sarebbero poi stati iscritti nei registri dello stato civile (‹www.ciec1.org/GuidePratique/index.htm›, rubrica “Turchia”, risposta alla domanda n. 7.1.7). Non è dato di sapere tuttavia se il cognome AP 1 risalga ad

allora. Non si sa nemmeno quale ufficiale turco dello stato civile avrebbe

rifiutato, nel febbraio del 1965, il nome __________, imponendo quello di AP 1.

Sprovvisto di motivazione, anche in proposito l'appello denota la sua

irricevibilità.

7.

Infine

gli appellanti si dolgono di una disparità di trattamento, il fratello di AP 1

avendo ottenuto a suo tempo il permesso di cambiare il cognome in __________. A

tale riguardo l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha rilevato nella propria

decisione che la giurisprudenza si è mostrata a lungo generosa

nell'interpretare la nozione di “motivi gravi” a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC,

ma negli ultimi anni è diventata più restrittiva, ciò che giustifica maggior

severità. Neppure con tale motivazione gli appellanti si confrontano.

Continuano a censurare una disparità di trattamento, ma sulla motivazione

addotta dall'autorità di vigilanza sorvolano. Una volta di più quindi l'appello

va dichiarato irricevibile per carenza di requisiti formali.

Si

aggiunga ad ogni buon conto, sotto questo profilo, che l'applicazione dell'art.

30.

cpv. 1 CC è diventata più restrittiva per quanto riguarda il cambiamento di

nome nel caso di bambini nati da genitori non sposati (DTF 126 III 3 con rinvio

a DTF 121 III 145) o divorziati (RtiD I-2006 pag. 662 consid. 7). Trattandosi

di adulti, un pregiudizio individuale è sempre occorso per poter cambiare nome (v.

Bühler, op. cit., n. 7 ad art. 30

CC; Thévenaz in: Com­mentaire

romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 17 ad art. 30). Desideri personali,

per quanto rispettabili, o intesi a salvaguardare il nome antico di una

famiglia, per quanto comprensibili, non sono sufficienti (cfr. DTF 108 II 250).

E che in passato l'autorità di vigilanza sia stata meno rigorosa nell'applicazione

dell'art. 30 cpv. 1 CC è possibile, ma ciò non basta per invocare una parità di

trattamento nell'illegalità (DTF 132 II 510 consid. 8.6 in fine con riferimento).

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese)

e vanno addebitati solidalmente agli appellanti, che hanno agito insieme (art.

10.

cpv. 1 LTG). La tassa di giustizia è ridotta per quanto possibile, l'attuale

decisione esaurendosi in un giudizio di non entrata in materia (art. 21 LTG per

analogia).

9.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il rifiuto di un cambiamento di

nome da parte dell'ultima autorità cantonale può formare oggetto di ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 3 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido.

3. Intimazione:

;

.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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