11.2009.162
Cambiamento del nome: requisito di un pregiudizio individuale
24 giugno 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2009.162
Data decisione, Autorità:
24.06.2011, ICCA
Titolo:
Cambiamento del nome: requisito di un pregiudizio individuale
CAMBIAMENTO DI NOME / TRANSLITTERAZIONE
art. 30 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2009.162
Lugano,
24 giugno
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa promossa con istanza del 26 gennaio 2006
(cambiamento del nome) davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Ufficio di vigilanza sullo stato civile, da
AP 1
(ora patrocinato dall'PA 1, )
per ottenere il cambiamento di nome in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di quesione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 marzo 2008 presentato da AP
1 e AP 2 contro la decisione emessa il 21 febbraio 2008 dall'Ufficio di
vigilanza sullo stato civile;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 gennaio 2006 AP 1, cittadino turco naturalizzato svizzero il
26 giugno 2000, si è rivolto all'Ufficio di vigilanza sullo stato civile,
chiedendo di poter cambiare nome in __________. A sostegno dell'istanza egli ha
fatto valere di essere di origine assiro-aramaica,
di professare la religione cristiana siro-ortodossa e di essere stato costretto
a portare il nome di AP 1 dalle autorità turche. All'istanza egli ha accluso
una dichiarazione del parroco della Chiesa siro-ortodossa d'Antiochia nel
Ticino, del 9 gennaio 2006, così redatta:
Il cognome
corretto della famiglia, secondo il battesimo, è __________. Invece il cognome AP
1 è stato imposto più tardi dal governo turco.
Per quanto
riguarda il nome di AP 1, è un nome di origine araba deciso dall'autorità
turca. Infatti noi in quanto cristiani non avevamo la libera scelta del nostro
nome di battesimo. Il suo vero nome è __________ e non AP 1.
Il nome dei
figli è:
__________ e
non AP 1,
__________
e non AP 1,
__________ e non AP 1.
Confermo quanto sopra citato.
B. L'Ufficio
di vigilanza sullo stato civile ha scritto l'8 marzo 2006 a AP 1, comunicandogli che un cambiamento di nome a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC deve
giustificarsi alla luce di seri e comprovati pregiudizi d'ordine personale o
sociale riscontrabili nell'ambiente in cui il richiedente vive. A suo parere ciò
non risulta dimostrato nella fattispecie, per tacere del fatto che la
dichiarazione del parroco della Chiesa siro-ortodossa d'Antiochia non appariva
sufficiente per comprovare gli estremi di quanto si affermava nell'istanza. AP 1 ha risposto il 12 aprile 2006, ribadendo la volontà di “riappropriarsi del suo nome e cognome
originari”, “arbitrariamente modificati delle autorità del suo Paese per motivi
di discriminazione etnica e religiosa”. L'Ufficio di vigilanza sullo stato
civile ha replicato il 7 giugno 2006, confermando la propria posizione.
L'istante ha postulato allora, il 23 ottobre 2006, l'emanazione di
una decisione formale. Statuendo il 21 febbraio 2008, l'Ufficio di vigilanza ha respinto la richiesta, senza prelevare
tasse né spese.
C. AP 1
e la moglie AP 2 sono insorti con un appello del 31 marzo 2008 per ottenere la
riforma della decisione appena citata nel senso di vedere accolta l'istanza di
cambiamento del nome. L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha trasmesso il
memoriale a questa Camera il 17 settembre 2009, dichiarando di rimettersi al
giudizio del Tribunale d'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il
governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona
il cambiamento del proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Ticino la competenza è
stata delegata dal Consiglio di Stato al Dipartimento delle istituzioni (art.
15a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare all'Ufficio di
vigilanza sullo stato civile (vecchio art. 9 cpv. 1, nuovo art. 12 cpv. 1 in vigore dal 13 ottobre 2006 del regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1). Il
procedimento, di volontaria giurisdizione, è trattato – per lo meno in prima
sede – secondo le norme della procedura amministrativa cantonale (Bühler in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 30 con rinvii). Nel
Ticino la decisione dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile era poi impugnabile
entro 20 giorni a questa Camera (vecchio art. 15a cpv. 2 LAC e
424.
cpv. 3 CPC ticinese, in vigore fino al 31 dicembre 2010). Introdotto il 31
marzo 2008, l'appello in esame è tempestivo grazie alle ferie giudiziarie
pasquali intercorse dal 17 al 30 marzo 2008 (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC
ticinese).
2.
L'appello
è presentato in concreto, oltre che da AP 1, dalla moglie AP 2, la quale tuttavia
non ha postulato alcun cambiamento di nome davanti all'Ufficio di vigilanza sullo
stato civile. Dandosi in concreto un procedimento di volontaria giurisdizione, ha
nondimeno qualità di parte – in virtù dell'ordinamento federale – chi ha
diritto di esprimersi sull'istanza per il fatto di portare lo stesso nome del
richiedente e di trovarsi con lui in strette relazioni personali e patrimoniali
(Bühler, op. cit., n. 14 ad art.
30.
CC con riferimenti). Anzi, una richiesta volta al cambiamento di un cognome
coniugale può emanare solo dai coniugi congiuntamente (DTF 127 III 194 consid.
3b), sicché l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile avrebbe dovuto esigere subito
che AP 1 integrasse l'istanza del 26 gennaio 2006, facendola sottoscrivere dalla
moglie. Sta di fatto che nelle circostanze illustrate l'appello in rassegna è
ammissibile, dopo quanto si è visto, anche nella misura in cui è introdotto da AP
2.
3.
L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha ricordato nella sua decisione
che un cambiamento di nome in forza dell'art. 30 cpv. 1 CC si giustifica solo
qualora l'istante dimostri seri pregiudizi d'indole personale o sociale a lui
recati dal nome che porta nell'ambiente in cui vive. Nella fattispecie – esso ha
proseguito – i ricorrenti non hanno reso verosimile nulla del genere, nemmeno dopo
avere ottenuto la naturalizzazione svizzera il 26 giugno 2000 e men che meno
dopo la nascita dei tre figli. Per di più, esso ha soggiunto, la dichiarazione
rilasciata il 9 gennaio 2006 dal parroco della Chiesa siro-ortodossa
d'Antiochia nel Ticino non basta a dimostrare una diversa identità dei
ricorrenti, la quale andava, se mai, fatta accertare dal giudice nel quadro di un'azione
fondata sull'art. 42 cpv. 1 CC, non dall'autorità amministrativa con una richiesta
volta al cambiamento del nome. Onde, in definitiva, il rigetto dell'istanza.
4.
Nell'appello
gli interessati lamentano anzitutto che in Turchia la minoranza cristiana è
sempre stata discriminata e continua a essere emarginata. Ripetono che il cognome
orignario della famiglia AP 1, di origini aramaiche, era __________, che il
nome AP 1 è stato imposto dalle autorità turche, le quali hanno rifiutato il
nome __________, e che in Turchia non v'era modo di contrastare abusi siffatti.
AP 1 dichiara di volersi riappropriare non solo del suo nome originario, ma
anche della sua identità originaria, “modificati dalle autorità del suo Paese
per motivi di discriminazione etnica e religiosa”. Del resto – egli epiloga –
una richiesta analoga presentata da suo fratello è stata accolta a suo tempo
dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, sicché la decisione impugnata costituisce
finanche una disparità di trattamento.
5.
Con
le argomentazioni addotte dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile gli
appellanti non si confrontano. Essi non revocano in dubbio che un cambiamento
di nome presupponga un serio e apprezzabile pregiudizio d'ordine individuale o
sociale, per l'istante, nel continuare a portare il nome di cui è chiesta la
modifica (cfr. RtiD I-2006 pag. 662 consid. 7 con citazioni). Né essi alludono –
neppure di scorcio – a inconvenienti cui sarebbe esposto l'uno o l'altro membro
della famiglia nel doversi identificare con il cognome AP 1, seppure l'esigenza
di un pregiudizio d'ordine personale fosse stata evocata esplicitamente dall'autorità
di vigilanza nella lettera dell'8 marzo 2006 e sia stata ripetuta nella
decisione impugnata. Gli appellanti rivendicano il diritto di ricuperare un cognome
storico, rispettivamente di cambiare un prenome imposto dall'ufficiale turco
dello stato civile, ma non pretendono che la situazione attuale cagioni loro
pregiudizi seri e reali, inconvenienti sociali o una qualsiasi sofferenza
psichica, morale o spirituale. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello
si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
ticinese combinato con il cpv. 5).
6.
Gli
appellanti non contestano nemmeno che – come rileva l'autorità di vigilanza
sullo stato civile nella decisione impugnata – la nota dichiarazione rilasciata
il 9 gennaio 2006 dal parroco della Chiesa siro-ortodossa d'Antiochia nel
Ticino non basti a dimostrare una diversa identità degli interessati. Certo, stando
a tale dichiarazione “il nome corretto della famiglia, secondo il battesimo, è __________”.
Nulla è dato di conoscere tuttavia sul momento in cui lo Stato turco avrebbe
modificato il cognome. Si sa soltanto che in Turchia lo statuto del nome (Soyadı Nizamnamesi), adottato nel 1934, ha introdotto l'obbligo generale di portare un
nome di famiglia, permettendo agli interessati di sceglierne uno nel termine di
due anni, in difetto di che il prefetto o il viceprefetto avrebbe attribuito
cognomi di proprio gradimento (art. 29 del relativo statuto), i quali
sarebbero poi stati iscritti nei registri dello stato civile (‹www.ciec1.org/GuidePratique/index.htm›, rubrica “Turchia”, risposta alla domanda n. 7.1.7). Non è dato di sapere tuttavia se il cognome AP 1 risalga ad
allora. Non si sa nemmeno quale ufficiale turco dello stato civile avrebbe
rifiutato, nel febbraio del 1965, il nome __________, imponendo quello di AP 1.
Sprovvisto di motivazione, anche in proposito l'appello denota la sua
irricevibilità.
7.
Infine
gli appellanti si dolgono di una disparità di trattamento, il fratello di AP 1
avendo ottenuto a suo tempo il permesso di cambiare il cognome in __________. A
tale riguardo l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha rilevato nella propria
decisione che la giurisprudenza si è mostrata a lungo generosa
nell'interpretare la nozione di “motivi gravi” a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC,
ma negli ultimi anni è diventata più restrittiva, ciò che giustifica maggior
severità. Neppure con tale motivazione gli appellanti si confrontano.
Continuano a censurare una disparità di trattamento, ma sulla motivazione
addotta dall'autorità di vigilanza sorvolano. Una volta di più quindi l'appello
va dichiarato irricevibile per carenza di requisiti formali.
Si
aggiunga ad ogni buon conto, sotto questo profilo, che l'applicazione dell'art.
30.
cpv. 1 CC è diventata più restrittiva per quanto riguarda il cambiamento di
nome nel caso di bambini nati da genitori non sposati (DTF 126 III 3 con rinvio
a DTF 121 III 145) o divorziati (RtiD I-2006 pag. 662 consid. 7). Trattandosi
di adulti, un pregiudizio individuale è sempre occorso per poter cambiare nome (v.
Bühler, op. cit., n. 7 ad art. 30
CC; Thévenaz in: Commentaire
romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 17 ad art. 30). Desideri personali,
per quanto rispettabili, o intesi a salvaguardare il nome antico di una
famiglia, per quanto comprensibili, non sono sufficienti (cfr. DTF 108 II 250).
E che in passato l'autorità di vigilanza sia stata meno rigorosa nell'applicazione
dell'art. 30 cpv. 1 CC è possibile, ma ciò non basta per invocare una parità di
trattamento nell'illegalità (DTF 132 II 510 consid. 8.6 in fine con riferimento).
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese)
e vanno addebitati solidalmente agli appellanti, che hanno agito insieme (art.
10.
cpv. 1 LTG). La tassa di giustizia è ridotta per quanto possibile, l'attuale
decisione esaurendosi in un giudizio di non entrata in materia (art. 21 LTG per
analogia).
9.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il rifiuto di un cambiamento di
nome da parte dell'ultima autorità cantonale può formare oggetto di ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 3 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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