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Decisione

11.2009.163

Modifica del contributo alimentare - determinazione della disponibilità di un genitore sposato

23 ottobre 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi, nel fabbisogno della famiglia va considerato – dopo quanto si è

detto – l'intero onere di fr. 1285.50 mensili (doc. 6), oltre al minimo

esistenziale per coniugi di fr. 1550.– mensili.

b) Per

la franchigia della cassa malati il Pretore non ha riconosciuto alcunché, definendo

la pretesa non documentata. L'appellante invoca il suo precario stato di

salute, affermando “di avere sofferto della sindrome da burn out”, di accusare

problemi oftalmologici, di essersi sottoposto a esami neurologici e di avere interpellato

almeno quattro medici, il che giustificherebbe l'esaurimento della franchigia

di fr. 1500.– annua. Ora, che l'interessato abbia sofferto di problemi psicopatologici

e sia affetto da un'emicrania oftalmoplegica è esatto (doc. 2), ma ciò non

rende ancora verosimile la necessità di seguire terapie costanti con spese che eccedono

la franchigia della cassa malati e la partecipazione del paziente ai costi

delle cure (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c), tanto meno in mancanza di un

conteggio della propria assicurazione. Su questo punto la decisione del Pretore

resiste alla critica.

c) Quanto

alle spese dentarie, il fatto di essersi recato cinque volte dal dentista nell'arco

di poco più di un anno (di cui due per prestazioni dell'igienista) non basta,

in mancanza di una chiara diagnosi, per rendere verosimile il carattere

duraturo delle cure (RtiD I-2005 pag. 747, n. 34c, consid. 6e). Anche al proposito

l'appello è destinato all'insuccesso.

d) Relativamente

ai costi per le trasferte per l'esercizio del diritto di visita, il Pretore ha

riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto fr. 950.– mensili per quattro viaggi

mensili da __________ a __________ (fr. 396.–), come pure le spese di vitto per

sé e il figlio (fr. 554.–). L'appellante rileva di essersi trasferito nel

frattempo a __________, nel Canton __________, sicché la distanza da lui

percorsa ogni mese per far visita al figlio è aumentata a 904 km e le spese di trasferta a fr. 497.– mensili. Di principio egli avrebbe ragione. Se non che,

nel fabbisogno minimo di lui il Pretore ha riconosciuto anche fr. 90.– per la

locazione di un posteggio a __________, esigenza che con il trasloco è venuta

meno. Tutto sommato, di conseguenza, l'importo ammesso dal Pretore per le

trasferte sfugge a censura.

e) Per

quel che è delle imposte, nel fabbisogno della famiglia va inserito l'intero onere

di fr. 11 322.– annui (doc. 17 e 18), pari a fr. 942.– mensili. L'appellante fa

valere che il trasferimento nel Canton Argovia comporterà un aumento del carico

tributario del 44%, ma l'allegazione non è resa verosimile, non bastando al riguardo

un confronto fiscale ricavato da un sito internet.

f) Per

l'appellante nel suo fabbisogno minimo dev'essere inserito anche il contributo

alimentare che egli versa all'istante in virtù

dell'accordo giudiziale del 6 giugno 2000, ovvero fr. 650.– mensili. A

torto. Nel bilancio familiare rientra solo il fabbisogno in denaro dei figli

comuni. ll contributo di mantenimento in favore di figli nati prima del

matrimonio va finanziato dal genitore con la sua quota di metà eccedenza (Rep.

1999 pag. 152; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.83 del 5 novembre

2009, consid. 5).

g) Nel

fabbisogno della famiglia vanno compresi infine i premi della cassa malati di

entrambi coniugi (complessivi fr. 425.50 mensili), le spese professionali della

moglie (fr. 1225.– mensili) e il premio per il “terzo pilastro” di lei (fr.

344.50 mensili: dichiarazione d'imposta 2006 nell'incarto fiscale richiamato).

In definitiva, con un reddito di fr. 12 700.– mensili complessivi (fr.

8040.– il marito, fr. 4660.– la moglie: certificati di salario 2006

nell'incarto fiscale richiamato) la famiglia deve coprire un fabbisogno di fr. 7255.–,

onde un'eccedenza di fr. 5445.– mensili. La disponibilità dell'appellante ammonta

così a fr. 2772.– mensili.

6. A

parere dell'appellante il reddito della madre dell'istante, accertato dal primo

giudice in fr. 3064.20 mensili, ascende in realtà a fr. 3500.– mensili. Egli fa

valere che l'interessata guadagna fr. 3319.55 mensili, cui si aggiunge un

reddito accessorio straordinario da lei medesima ammesso. La tesi è

parzialmente fondata. Dagli atti si evince che l'interessata percepisce dalla __________

uno stipendio annuo di fr. 39 834.60, ovvero fr. 3319.55 mensili (doc. F). Quanto all'attività accessoria,

di cui tutto si ignora, un'elargizione straordinaria riscossa una tantum non

costituisce reddito abituale (cfr. RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c). Le entrate di RA

1 risultano perciò di fr. 3320.– mensili (arrotondati), oltre agli assegni

familiari.

7. Circa

il fabbisogno minimo di RA 1, AP 1 chiede di ridurlo da fr. 2353.40 a fr. 1605.25 mensili, moderando il costo dell'alloggio, togliendo l'imposta di circolazione e

stralciando le imposte. Se non che, rinunciando al dibattimento finale, davanti

al Pretore egli non ha contestato le voci del fabbisogno esposte dall'interessata

(memoriale conclusivo, pag. 7). Le sue doglianze andrebbero quindi dichiarate

irricevibili. Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, l'esito non muterebbe

per le ragioni che seguono.

a) L'appellante

sostiene che la quota di locazione a carico dell'interessata dev'essere ridotta

non solo per tenere conto di quella inserita nel fabbisogno in denaro di AO 1,

ma anche della partecipazione degli altri due figli maggiorenni tuttora

conviventi. Inoltre egli contesta la pigione di fr. 1378.– mensili accertata

dal Pretore.

Questa

Camera ha già avuto modo di ricordare che nel fabbisogno minimo di un genitore sola

va inserito il costo dell'alloggio che si riconoscerebbe in circostanze analoghe

a un debitore che vive da sé solo (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6a). Né un

genitore è tenuto a lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (FamPra.ch

2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.21 del 13

maggio 2009 consid. 7), il cui eventuale contributo alle spese copre i relativi

oneri logistici (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2007.190 del 7 aprile 2008

consid. 8d). Nella fattispecie, poi, una locazione di fr. 1190.– mensili appare

del tutto giustificata per un genitore che vive con un figlio nell'agglomerato

di __________. Inoltre, anche trascurando l'aumento della pigione intervenuto

nel 2008, dal conteggio riferito all'agosto 2007 emerge che in realtà l'interessata

versa al locatore fr. 1377.– mensili, di cui fr. 110.– per l'autorimessa che

il Pretore non ha considerato (doc. S, 3° foglio). Nel risultato, una spesa per

l'alloggio di fr. 919.– mensili come quella che il Pretore ha calcolato

nel fabbisogno minimo di RA 1 è pertanto legittima.

b) Per

quel che riguarda l'imposta di circolazione, è vero che agli atti non v'è alcun

giustificativo riferito al 2007. Per tacere del fatto nondimeno che mal si comprende

come si possa riconoscere il premio dell'assicurazione RC e casco, ma non il presunto

importo dell'imposta di circolazione, l'istante ha pro­dotto la ricevuta di

pagamento dell'imposta del 2008, sicché l'esborso di fr. 26.65 mensili può

senz'altro reputarsi verosimile. Senza dimenticare, per altro, che nulla è stato

riconosciuto all'interessata come spesa per il carburante.

c) Relativamente

all'onere fiscale, l'appellante lo definisce non comprovato, la contribuente

essendo con ogni probabilità esente da imposta. Ora, che il carico tributario

rientri nel fabbisogno minimo del diritto civile e che in mancanza di dati

precisi la sua entità vada stimata è pacifico (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118

Considerandi

II 99 in fondo). Quanto all'ammontare nel caso precipuo, l'appellante fonda la

sua affermazione su illazioni proprie, ma non dimostra che la cifra di fr.

100.

– mensili stimata dal Pretore per apprezzamento sia inattendibile, tanto

meno se si pensa che la contribuente deve pagare le imposte anche sui

contributi di mantenimento che riceve per i figli (art. 22 lett. f LT e 23

lett. f LIFD). Se ne conclude che il fabbisogno minimo della madre dell'istante

va confermato in fr. 2353.40 mensili.

8.

Secondo

l'appellante il fabbisogno in denaro di AO 1 va determinato tenendo conto anche

della presenza dei fratellastri. Inoltre la posta per cura e educazione dev'essere

ridotta perché tali prestazioni sono fornite in parte a titolo gratuito da

terze persone (doposcuola e nonna materna), mentre gli assegni familiari percepiti

direttamente dalla madre vadano posti in deduzione, essendo già compresi dal

fabbisogno in denaro previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________, cui la giurisprudenza

ticinese si ispira per prassi costante.

a)

Questa Camera ha già avuto modo di precisare che, dandosi un minorenne convivente con fratelli (o fratellastri) anch'essi minorenni

nella stessa economia domestica, il fabbisogno in denaro di tutti loro va

determinato tenendo conto della fratria (I CCA, sentenza 11.2009.12 del 26

maggio 2011 consid. 4c). Per contro, dopo la maggiore età i figli escono dal calcolo

del bilancio familiare (tranne casi particolari: RtiD II-2007 pag. 671 consid.

3a), sicché nel fabbisogno minimo del genitore si reintegra la quota di

locazione inclusa nel fabbisogno in denaro di quel figlio, aumentando la relativa

quota nel fabbisogno in denaro degli altri fratelli (I CCA, sentenze inc.

11.2007.167

del 15 febbraio 2011 e 11.2005.105 del 10 gennaio 2008, consid. 8a

e 9c). In concreto B__________ e P__________ sono maggiorenni. A ragione quindi

il Pretore ha calcolato il fabbisogno in denaro di AO 1 come quello di un

figlio unico.

b) In

merito alla posta cura e educazione, nel caso in cui il genitore affidatario non

possa accudire egli medesimo al figlio poiché attivo professionalmente, questa

Camera monetizza la relativa posta prevista dalle raccomandazioni secondo il grado d'occupazione (Rep.

1996.

pag. 119 consid. 5; principio definito

“corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). In concreto la madre di AO 1 lavora

a tempo pieno e non può fornire simultaneamente prestazioni in natura. A giusto

titolo il Pretore ha incluso perciò nel fabbisogno in denaro del figlio il

costo previsto dalle note raccomandazioni per la cura e l'educazione. Che di AO

1.

si occupino all'atto pratico la nonna materna o altri servizi, come pretende

il convenuto, poco importa. Determinante è il costo del

mantenimento. E tale costo sussiste indipendentemente

dalla persona chiamata ad assicurarlo (I CCA, sentenza 11.2005.105 del

10.

gennaio 2008 consid. 9b). È vero che un ado­le­scente non richiede la

presenza continua del genitore affidatario, ma di ciò le note raccomandazioni

già tengono conto riducendo gradualmente le relative necessità in funzione

dell'età del figlio. Il fatto poi che il ragazzo frequenti la mensa scolastica

incide tutt'al più sulla posta del vitto, quand'anche il relativo costo, salvo

prova contraria, si presume compensare il risparmio sui pasti preparati a casa.

c) In

merito all'assegno familiare, questa Camera ha avuto modo di precisare che il

fabbisogno medio di un figlio valutato secondo le raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________

comprende già gli eventuali assegni familiari, le prestazioni complementari AVS

o AI, le rendite da casse pensioni, da assicurazioni infortuni o contro la

responsabilità civile e così via (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7c). Ove l'assegno sia percepito dal genitore affidatario occorre però distinguere:

se il fabbisogno in denaro del figlio è coperto dal contributo erogato dal

debitore, l'assegno familiare riscosso dall'affidatario va in deduzione del

contributo, non giustificandosi che il figlio riceva più del fabbisogno in

denaro; per contro, se il fabbisogno in denaro del figlio non è assicurato,

l'assegno familiare percepito dall'affidatario va in aggiunta al contributo

alimentare stanziato dall'altro genitore (RtiD I-2010 pag. 704 consid. 2 e 3).

In nessun caso, comunque sia, esso va dedotto dal fabbisogno in denaro del

figlio. Il precedente citato dall'appellante non prevede altro (inc.

11.2002.140

del 17 marzo 2003, consid. 6).

9.

Il

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art.

280.

cpv. 2 vCC; DTF 128 III 413 in alto) impone altresì una verifica del

fabbisogno in denaro dell'istante, questa Camera non essendo vincolata in

proposito né alle richieste dei genitori né agli importi fissati dal primo

giudice. Nel caso in esame è pacifico che nel 2000 AO 1 viveva nella medesima

economia domestica di B__________ (1985) e P__________ (1983), a quel tempo

minorenni. Il fabbisogno in denaro di lui andava determinato così

– contrariamente all'opinione del Pretore – in base alla

tabella che le note raccomandazioni prevedono

per una fratria (sopra, consid. 8 in principio). Inoltre la madre dell'istante lavorava

a tempo parziale (circa al 20%), ciò che incideva sulla posta per cura e educazione. E il fabbisogno in denaro di un figlio (su tre) fra il 7° e il 12° com­pleanno ammontava, secondo la tabella del 2000, a fr. 1370.– mensili. Ridotta all'80% la posta per cura e educazione e adattato

il costo dell'alloggio a quello effettivo (un quinto di fr. 930.–: doc. L), il

fabbisogno in denaro di AO 1 poteva stimarsi in fr. 1035.– mensili. Al

momento dell'introduzione della causa, per contro, i fratellastri non andavano

più considerati nel calcolo.

Inoltre la madre lavorava a tempo pieno, di modo che il fabbisogno

in denaro dell'istante come figlio unico è passato a fr. 1844.– mensili (fr.

2019.

– mensili in seguito), come ha stabilito il Pretore. In circostanze del

genere la situazione del figlio si è modificata in modi rilevante e duratura,

ciò che impone una nuova regolamentazione dei contributi alimentari in suo

favore, fermo restando che l'eventuale nuovo contributo a carico del padre non

si calcola in base alle rispettive disponibilità dei genitori – come se fosse

stabilito per la prima volta – bensì secondo i criteri adottati nella sentenze

originaria.

10.

Riassumendo,

la situazione delle parti si presenta come segue:

padre madre AO

1.

2000.

reddito fr.

7.

677.— fr. 1 000.— fr.

–.—

fabbisogno fr.

3.

459.70 fr. 1 923.50 fr.

1.

035.—

disponibilità fr.

4.

217.30 fr. –.— fr.

–.—

2007.

reddito fr.

12.

700.— fr. 3 064.20 fr.

–.—

fabbisogno fr.

7.

255.— fr. 2 353.40 fr.

1.

844.—

disponibilità fr.

2.

772.— fr. 710.80 fr.

–.—

In base

al noto accordo del 2000 AP 1, dopo il versamento del contributo di mantenimento

di fr. 650.– mensili previsto per la seconda fascia d'età, avrebbe conservato un margine disponibile di fr. 3567.– mensili,

mentre la madre dell'istante

non poteva

sussidiare il mantenimento del figlio, non essendo nemmeno in grado di colmare

il proprio disavanzo. I contributi scalari di fr. 600.–

mensili fino al 6° compleanno, di fr. 650.– mensili dal 6° al 12°

compleanno, di fr. 700.– dal 13° al 16° compleanno e di fr. 750.– mensili

fino alla maggiore età (assegni familiari compresi) erano perciò insufficienti

per coprire il fabbisogno medio in denaro di AO 1.

Rispetto a quelle previsioni, nel 2007 la situazione economica del

padre è peggiorata, poiché secondo l'accordo egli sarebbe rimasto a quel

momento con una disponibilità di fr. 2122.– mensili. Quanto alla situazione

economica della madre dell'istante, essa è migliorata, giacché essa vede il

proprio fabbisogno minino garantito, per quanto essa debba devolvere l'intero

suo margine disponibile al mantenimento del figlio. Resta il fatto che, dopo il

versamento del contributo alimentare da padre del convenuto, il fabbisogno in

denaro di AO 1 è ancora in disavanzo di fr. 1194.– (fr. 1844.– ./. fr. 650.–)

e che la disponibilità della madre è insufficiente a coprirlo. Ciò denota un manifesto squilibrio tra i due

genitori, l'onere a carico dell'affidatario essendo eccessivamente gravoso. Né si giustifica di lasciare al convenuto un ampio margine disponibile

quando il figlio minorenne resta con il fabbisogno in denaro largamente scoperto.

Tutto ponderato,

equitativamente

appare giusto pertanto che il convenuto destini a AO 1 quanto occorre per coprire

il di lui fabbisogno in denaro. E nell'agosto del 2007 l'ammanco era di fr. 1134.– mensili, rispettivamente di fr. 1319.– mensili. Gli assegni

familiari vanno in deduzione del contributo nella misura in cui sono percepiti

dalla madre. In ultima analisi l'appello dev'essere accolto entro questi

limiti.

11.

Gli

oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono il vicendevole

grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Nella sentenza impugnata,

emendata il 15 settembre 2009, il Pretore aveva fissato contributi alimentari

di fr. 1535.– mensili dal luglio 2007 al dicembre del 2010 e di fr. 1689.–

mensili dal gennaio del 2011 al dicembre del 2016, per complessivi fr. 164 275.–. L'appellante chiedeva di respingere

l'azione di modifica, confermando in pratica l'accordo omologato dal Pretore, il

quale prevedeva contributi alimentari di

fr. 650.– mensili dal luglio 2007 al

dicembre del 2010, di fr. 700.– mensili dal gennaio del 2011 al dicembre

del 2014 e di fr. 750.– mensili dal gennaio del 2015 al dicembre del 2016, per complessivi

fr. 69 850.– Litigiosi erano dunque, in

appello, fr. 94 425.–.

In esito all'attuale

giudizio i contributi in questione vanno fissati in fr. 1134.–

mensili dal luglio del 2007 al dicembre del 2010 e in fr. 1319.– mensili dal gennaio del 2011 al

dicembre del 2016, per complessivi fr. 125 638.–. In definitiva

l'appellante ottiene quindi causa vinta per fr. 55 788.– su fr. 94 425.–, ovvero per due

quinti. Dovrebbe così sopportare tre quinti della tassa

di giustizia e delle spese, mentre non si giustifica che rifonda ripetibili

all'istante, il quale non ha presentato osservazioni all'appello. D'altro lato

chi non risponde a un appello non può essere tenuto al versamento di oneri

processuali nel caso in cui l'appello sia accolto (Rep. 1997 pag. 137 consid.

4), come non può pretendere ripetibili nel caso in cui l'appello sia respinto.

Ne segue che l'istante va mandato esente da spese, mentre all'appellante va addebitata

una tassa di giustizia ridotta.

12.

Gli

oneri processuali e le ripetibili di prima seguono analoga sorte, con la differenza

che davanti al Pretore l'istante chiedeva contributi alimentari di fr. 1930.–

mensili dal luglio del 2007 al dicembre del 2010 e di fr. 2105.– mensili dal

gennaio del 2011 al dicembre del 2016, per complessivi fr. 175 213.–. Litigiosi davanti

al primo giudice erano perciò fr. 105 363.–. Ne segue che, ottenendo fr. 55 788.– su fr. 105 363.–, l'istante

esce vittorioso per circa la metà. Si giustifica pertanto di suddividere la tassa di giustizia e le spese in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

13.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la

soglia di fr. 30 000.–

per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

2. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che i

dispositivi n. 1 e 2 dell'accordo omologato il 6 giugno 2000 dal Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord (inc. DI.2000.35) sono modificati come segue:

AP 1 è tenuto a versare a RA 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari in favore del figlio AO

1:

fr. 1134.– mensili da luglio del 2007 fino

a 12 anni;

fr. 1319.– mensili dai 13 ai 18 anni, riservata

l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC.

I contributi comprendono gli eventuali

assegni familiari di base, che andranno posti in deduzione. I contributi

saranno adeguati ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima

volta nel gennaio 2010, calcolati sull'indice del novembre precedente, valendo

quale indice base quello in vigore nel settembre 2009, salvo che l'obbligato

dimostri di non avere beneficiato – in tutto o in parte – del carovita.

Per il resto l'accordo del 6 giugno 2000 rimane

invariato.

4. La

tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 200.– sono poste per metà a

carico dell'istante e l'altra metà a carico del convenuto. Non si assegnano

ripetibili.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 600.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

650.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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