11.2009.163
Modifica del contributo alimentare - determinazione della disponibilità di un genitore sposato
23 ottobre 2011Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.163
Data decisione, Autorità:
23.10.2011, ICCA
Titolo:
Modifica del contributo alimentare - determinazione della disponibilità di un genitore sposato
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2009.163
Lugano
23 ottobre
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.934 (modifica
di contributo di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 26 luglio 2007 da
AO 1 (1998),
(rappresentato dalla madre RA 1,
e patrocinato dall'avv. PA 1,)
contro
AP 1,
(patrocinato dall'avv. PA 2,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 17 settembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4
settembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 dicembre 1998 RA 1 nata __________ (1962)
ha dato alla luce un figlio, AO
1, che è stato riconosciuto da AP 1 (1954). RA 1 aveva
già due figli, B__________ (1985) e P__________ (1987), nati da un precedente
matrimonio. AP 1 aveva a sua volta due figlie, L__________ (1979) e A__________
(1982), nate anch'esse da un suo precedente matrimonio. Il 6 giugno 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha omologato
un accordo in base al quale AP 1 si impegnava a versare per AO 1 un contributo alimentare indicizzato di fr. 600.–
mensili fino al 6° compleanno, di fr. 650.– mensili fino al 12° compleanno,
di fr. 700.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 750.– mensili fino
alla maggiore età (assegni familiari non compresi). Nel maggio del 2003 AP 1 si
è risposato con __________ B. Il
26 luglio 2007 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, per ottenere l'aumento del contributo alimentare a fr. 1760.–
mensili dal luglio del 2006
fino al 12° compleanno e a fr. 1920.– mensili fino alla
maggiore età o alla conclusione di una formazione professionale appropriata. All'udienza del 17 ottobre 2007,
indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'azione.
L'istruttoria, iniziata quello stesso giorno, si è conclusa il 14 maggio 2008.
Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 14 luglio 2008 l'istante ha aumentato la richiesta di contributo alimentare a fr. 1930.– mensili fino al 12° compleanno e
a fr. 2105.70 mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione
professionale. Nel proprio allegato del 31 luglio 2008 il convenuto ha ribadito
la sua posizione.
C. Statuendo
il 4 settembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto
l'azione, nel senso che ha aumentato il contributo alimentare dovuto da AP 1
per il figlio a fr. 1535.– mensili dal 6° al 12° compleanno e fr. 1689.– mensili
fino alla maggiore età, riservata la conclusione della prima formazione
scolastica (assegno familiare non compreso). La tassa di giustizia di
fr. 300.– e le spese sono state poste per un quinto a carico dell'istante
e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.–
per ripetibili ridotte. In esito a un'istanza di interpretazione presentata il
9 settembre 2009 dall'istante, con sentenza del 15 settembre 2009 il Pretore ha precisato che la modifica del contributo
alimentare decorreva dal luglio del 2007.
D. Contro
la sentenza del 4 settembre 2009 AP 1 è insorto con un appello del 17 settembre
2009 a questa Camera per ottenere che il giudizio del Pretore sia riformato nel
senso di respingere l'azione. Con decreto del 25 settembre 2009 il presidente di
questa Camera ha dichiarato priva d'interesse la richiesta di effetto
sospensivo contenuta nell'appello. Invitato a presentare osservazioni, AO 1 è rimasto silente. Nell'agosto del 2010 RA 1 si è risposata con __________
e ha cambiato il cognome del figlio in __________.
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare
per i figli (art. 279 e 286 CC) erano trattate fino al 31 dicembre 2010 con la
procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese, in esito alla quale il
Pretore statuiva con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2
CPC ticinese). Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Il
Pretore ha accertato che al momento in cui era stato fissato il contributo
alimentare (giugno del 2000), AP 1 guadagnava fr. 7677.– netti mensili e aveva
un fabbisogno minimo di fr. 3459.70 mensili. Al momento in cui è stata
introdotta l'azione di modifica, nel
2007, il reddito di lui ammontava a fr.
7500.–
netti
mensili e il fabbisogno minimo a fr. 3969.15 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 642.75, posteggio fr. 90.–, premio
della cassa malati fr. 151.50, assicurazione protezione giuridica e
REGA fr. 13.40, assicurazione RC privata fr. 11.90, quota del TCS fr. 10.90, assicurazione
dell'automobile fr. 18.50, imposta di circolazione fr. 40.10, assicurazione
della moto fr. 14.70, imposta di circolazione della moto fr. 12.90, trasferte per l'esercizio del diritto di visita fr.
950.–, pasti fuori casa fr. 320.–, imposte fr. 592.50).
Quanto
alla madre dell'istante, il Pretore ha appurato che nel 2000 essa
lavorava a tempo parziale per alcuni ristoranti, guadagnando
in media fr. 1000.– netti mensili, e aveva un fabbisogno minimo di fr. 1923.50
mensili. Nel 2007 essa esercitava invece un'attività
lucrativa a tempo pieno, guadagnando fr. 3064.20 mensili oltre agli assegni
familiari, e aveva un fabbisogno minimo di fr. 2353.40 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione
[già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro di AO 1]
fr. 919.–, premio della cassa malati fr. 20.40, assicurazione
dell'automobile fr. 37.35, imposta di circolazione fr. 26.65, imposte
fr. 100.–). Il fabbisogno in denaro di AO 1 infine, stimato
in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton __________ per un figlio unico, il
Pretore lo ha stabilito in fr. 1844.– mensili tra i 7 e i 12 anni e
in fr. 2029.– mensili dopo di allora.
Ciò posto,
a mente del Pretore la situazione economica
dei genitori era mutata in modo rilevante e duraturo, sicché giustificava una modifica
del contributo alimentare. A tal fine egli ha suddiviso così il contributo in
base alle rispettive disponibilità dei genitori, fissandolo a carico del
convenuto in fr. 1535.– mensili dal 6° al 12° compleanno
del figlio e in fr. 1689.– mensili fino alla maggiore
età.
3. L'appellante
sostiene che il raffronto della sua situazione economica nel
2000 con quella nel 2007 dimostra come questa sia addirittura peggiorata,
ragione per cui non vi è spazio per un aumento del contributo alimentare. Per
contro – egli soggiunge – la disponibilità della madre dell'istante è migliorata,
giacché nel 2000 essa versava in una situazione di ammanco, mentre nel 2007
essa dispone di un margine utile con cui partecipare al mantenimento del
figlio. L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di non avere confrontato la
situazione dei genitori al momento in cui era stato fissato il contributo alimentare
con quella in cui egli ha statuito sull'azione di modifica, ma di avere ricalcolato
il contributo come se si trattasse di fissarlo per la prima volta, ciò che si
giustifica ancor meno ove si consideri che il fabbisogno in denaro del figlio
non è cambiato.
4. I presupposti
che disciplinano la modifica di contributi alimentari sono già stati riassunti
dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che la procedura non ha lo scopo di “correggere”
la decisione precedente, ma di adattarla alla nuova situazione dei genitori o
del figlio (DTF 131 III 199 consid. 2.7.4, 128 III 310
consid. 5b). Decisivo per il giudizio è il raffronto tra le condizioni finanziarie
in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento
in cui il contributo è stato stabilito – rispettivamente al momento in cui è
stato modificato l'ultima volta – e la situazione nuova. Il giudice non deve
fissare il contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo
il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in
cui il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta. Il giudizio è pertanto di equità, oltre che di
diritto (RtiD I-2009 pag. 612 consid. 3c, 3d e 4; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 7). In concreto è fuori dubbio che
il nuovo matrimonio di AP 1 e la fine del suo obbligo contributivo nei
confronti della figlia A__________ costituiscono una modifica di circostanze
rilevanti e durature, atte a influire la sua situazione economica. Il problema è
sapere se ciò influisca sulla situazione dell'istante e giustifichi una regolamentazione dei contributi alimentari diversa da quella fissata
nell'accordo giudiziale del 6 giugno 2000, che è un contratto di mantenimento
approvato dal giudice (art. 287 cpv. 3 CC).
5. In merito alla determinazione della propria disponibilità, l'appellante contesta il proprio fabbisogno minimo, accertato dal
Pretore in fr. 3969.15 mensili, chiedendo di portarlo a fr. 5481.45 mensili per
tenere conto del maggior onere ipotecario, della franchigia della cassa malati,
delle spese dentistiche, dei maggiori costi per l'esercizio del diritto di
visita, del maggior onere fiscale e del contributo alimentare versato per AO 1.
Le singole voci vanno esaminate separatamente.
Giovi
tuttavia una premessa: il Pretore ha calcolato la
disponibilità del convenuto come se questi vivesse da sé solo. In realtà l'appellante
è sposato e la moglie ha il dovere di
assisterlo a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi obblighi
alimentari verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 159 cpv. 3 e 278 cpv.
2 CC), al punto da poter essere tenuta – dandosene gli estremi – a
estendere
o a riprendere un'attività lucrativa. In concreto pertanto occorre esaminare
anche la condizione della seconda moglie dell'appellante (analogamente: RtiD
I-2006 pag. 667 consid. 6b; II-2006 pag. 693 n. 42c; I CCA, sentenze inc.
11.2008.142 del 24 novembre 2010, consid. 10, e inc. 11.2007.123 del 6 maggio
2011, consid. 3b). La disponibilità economica di una persona sposata si
determina poi applicando il metodo di calcolo abitualmente adottato da questa
Camera, il quale consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i
fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD
II-2010 pag. 624 consid. 10a, II-2010 pag. 639).
a) Per
quanto attiene agli interessi ipotecari, che il Pretore ha suddiviso a metà tra
Fatti
i coniugi, nel fabbisogno della famiglia va considerato – dopo quanto si è
detto – l'intero onere di fr. 1285.50 mensili (doc. 6), oltre al minimo
esistenziale per coniugi di fr. 1550.– mensili.
b) Per
la franchigia della cassa malati il Pretore non ha riconosciuto alcunché, definendo
la pretesa non documentata. L'appellante invoca il suo precario stato di
salute, affermando “di avere sofferto della sindrome da burn out”, di accusare
problemi oftalmologici, di essersi sottoposto a esami neurologici e di avere interpellato
almeno quattro medici, il che giustificherebbe l'esaurimento della franchigia
di fr. 1500.– annua. Ora, che l'interessato abbia sofferto di problemi psicopatologici
e sia affetto da un'emicrania oftalmoplegica è esatto (doc. 2), ma ciò non
rende ancora verosimile la necessità di seguire terapie costanti con spese che eccedono
la franchigia della cassa malati e la partecipazione del paziente ai costi
delle cure (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c), tanto meno in mancanza di un
conteggio della propria assicurazione. Su questo punto la decisione del Pretore
resiste alla critica.
c) Quanto
alle spese dentarie, il fatto di essersi recato cinque volte dal dentista nell'arco
di poco più di un anno (di cui due per prestazioni dell'igienista) non basta,
in mancanza di una chiara diagnosi, per rendere verosimile il carattere
duraturo delle cure (RtiD I-2005 pag. 747, n. 34c, consid. 6e). Anche al proposito
l'appello è destinato all'insuccesso.
d) Relativamente
ai costi per le trasferte per l'esercizio del diritto di visita, il Pretore ha
riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto fr. 950.– mensili per quattro viaggi
mensili da __________ a __________ (fr. 396.–), come pure le spese di vitto per
sé e il figlio (fr. 554.–). L'appellante rileva di essersi trasferito nel
frattempo a __________, nel Canton __________, sicché la distanza da lui
percorsa ogni mese per far visita al figlio è aumentata a 904 km e le spese di trasferta a fr. 497.– mensili. Di principio egli avrebbe ragione. Se non che,
nel fabbisogno minimo di lui il Pretore ha riconosciuto anche fr. 90.– per la
locazione di un posteggio a __________, esigenza che con il trasloco è venuta
meno. Tutto sommato, di conseguenza, l'importo ammesso dal Pretore per le
trasferte sfugge a censura.
e) Per
quel che è delle imposte, nel fabbisogno della famiglia va inserito l'intero onere
di fr. 11 322.– annui (doc. 17 e 18), pari a fr. 942.– mensili. L'appellante fa
valere che il trasferimento nel Canton Argovia comporterà un aumento del carico
tributario del 44%, ma l'allegazione non è resa verosimile, non bastando al riguardo
un confronto fiscale ricavato da un sito internet.
f) Per
l'appellante nel suo fabbisogno minimo dev'essere inserito anche il contributo
alimentare che egli versa all'istante in virtù
dell'accordo giudiziale del 6 giugno 2000, ovvero fr. 650.– mensili. A
torto. Nel bilancio familiare rientra solo il fabbisogno in denaro dei figli
comuni. ll contributo di mantenimento in favore di figli nati prima del
matrimonio va finanziato dal genitore con la sua quota di metà eccedenza (Rep.
1999 pag. 152; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.83 del 5 novembre
2009, consid. 5).
g) Nel
fabbisogno della famiglia vanno compresi infine i premi della cassa malati di
entrambi coniugi (complessivi fr. 425.50 mensili), le spese professionali della
moglie (fr. 1225.– mensili) e il premio per il “terzo pilastro” di lei (fr.
344.50 mensili: dichiarazione d'imposta 2006 nell'incarto fiscale richiamato).
In definitiva, con un reddito di fr. 12 700.– mensili complessivi (fr.
8040.– il marito, fr. 4660.– la moglie: certificati di salario 2006
nell'incarto fiscale richiamato) la famiglia deve coprire un fabbisogno di fr. 7255.–,
onde un'eccedenza di fr. 5445.– mensili. La disponibilità dell'appellante ammonta
così a fr. 2772.– mensili.
6. A
parere dell'appellante il reddito della madre dell'istante, accertato dal primo
giudice in fr. 3064.20 mensili, ascende in realtà a fr. 3500.– mensili. Egli fa
valere che l'interessata guadagna fr. 3319.55 mensili, cui si aggiunge un
reddito accessorio straordinario da lei medesima ammesso. La tesi è
parzialmente fondata. Dagli atti si evince che l'interessata percepisce dalla __________
uno stipendio annuo di fr. 39 834.60, ovvero fr. 3319.55 mensili (doc. F). Quanto all'attività accessoria,
di cui tutto si ignora, un'elargizione straordinaria riscossa una tantum non
costituisce reddito abituale (cfr. RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c). Le entrate di RA
1 risultano perciò di fr. 3320.– mensili (arrotondati), oltre agli assegni
familiari.
7. Circa
il fabbisogno minimo di RA 1, AP 1 chiede di ridurlo da fr. 2353.40 a fr. 1605.25 mensili, moderando il costo dell'alloggio, togliendo l'imposta di circolazione e
stralciando le imposte. Se non che, rinunciando al dibattimento finale, davanti
al Pretore egli non ha contestato le voci del fabbisogno esposte dall'interessata
(memoriale conclusivo, pag. 7). Le sue doglianze andrebbero quindi dichiarate
irricevibili. Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, l'esito non muterebbe
per le ragioni che seguono.
a) L'appellante
sostiene che la quota di locazione a carico dell'interessata dev'essere ridotta
non solo per tenere conto di quella inserita nel fabbisogno in denaro di AO 1,
ma anche della partecipazione degli altri due figli maggiorenni tuttora
conviventi. Inoltre egli contesta la pigione di fr. 1378.– mensili accertata
dal Pretore.
Questa
Camera ha già avuto modo di ricordare che nel fabbisogno minimo di un genitore sola
va inserito il costo dell'alloggio che si riconoscerebbe in circostanze analoghe
a un debitore che vive da sé solo (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6a). Né un
genitore è tenuto a lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (FamPra.ch
2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.21 del 13
maggio 2009 consid. 7), il cui eventuale contributo alle spese copre i relativi
oneri logistici (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2007.190 del 7 aprile 2008
consid. 8d). Nella fattispecie, poi, una locazione di fr. 1190.– mensili appare
del tutto giustificata per un genitore che vive con un figlio nell'agglomerato
di __________. Inoltre, anche trascurando l'aumento della pigione intervenuto
nel 2008, dal conteggio riferito all'agosto 2007 emerge che in realtà l'interessata
versa al locatore fr. 1377.– mensili, di cui fr. 110.– per l'autorimessa che
il Pretore non ha considerato (doc. S, 3° foglio). Nel risultato, una spesa per
l'alloggio di fr. 919.– mensili come quella che il Pretore ha calcolato
nel fabbisogno minimo di RA 1 è pertanto legittima.
b) Per
quel che riguarda l'imposta di circolazione, è vero che agli atti non v'è alcun
giustificativo riferito al 2007. Per tacere del fatto nondimeno che mal si comprende
come si possa riconoscere il premio dell'assicurazione RC e casco, ma non il presunto
importo dell'imposta di circolazione, l'istante ha prodotto la ricevuta di
pagamento dell'imposta del 2008, sicché l'esborso di fr. 26.65 mensili può
senz'altro reputarsi verosimile. Senza dimenticare, per altro, che nulla è stato
riconosciuto all'interessata come spesa per il carburante.
c) Relativamente
all'onere fiscale, l'appellante lo definisce non comprovato, la contribuente
essendo con ogni probabilità esente da imposta. Ora, che il carico tributario
rientri nel fabbisogno minimo del diritto civile e che in mancanza di dati
precisi la sua entità vada stimata è pacifico (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118
Considerandi
II 99 in fondo). Quanto all'ammontare nel caso precipuo, l'appellante fonda la
sua affermazione su illazioni proprie, ma non dimostra che la cifra di fr.
100.
– mensili stimata dal Pretore per apprezzamento sia inattendibile, tanto
meno se si pensa che la contribuente deve pagare le imposte anche sui
contributi di mantenimento che riceve per i figli (art. 22 lett. f LT e 23
lett. f LIFD). Se ne conclude che il fabbisogno minimo della madre dell'istante
va confermato in fr. 2353.40 mensili.
8.
Secondo
l'appellante il fabbisogno in denaro di AO 1 va determinato tenendo conto anche
della presenza dei fratellastri. Inoltre la posta per cura e educazione dev'essere
ridotta perché tali prestazioni sono fornite in parte a titolo gratuito da
terze persone (doposcuola e nonna materna), mentre gli assegni familiari percepiti
direttamente dalla madre vadano posti in deduzione, essendo già compresi dal
fabbisogno in denaro previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________, cui la giurisprudenza
ticinese si ispira per prassi costante.
a)
Questa Camera ha già avuto modo di precisare che, dandosi un minorenne convivente con fratelli (o fratellastri) anch'essi minorenni
nella stessa economia domestica, il fabbisogno in denaro di tutti loro va
determinato tenendo conto della fratria (I CCA, sentenza 11.2009.12 del 26
maggio 2011 consid. 4c). Per contro, dopo la maggiore età i figli escono dal calcolo
del bilancio familiare (tranne casi particolari: RtiD II-2007 pag. 671 consid.
3a), sicché nel fabbisogno minimo del genitore si reintegra la quota di
locazione inclusa nel fabbisogno in denaro di quel figlio, aumentando la relativa
quota nel fabbisogno in denaro degli altri fratelli (I CCA, sentenze inc.
11.2007.167
del 15 febbraio 2011 e 11.2005.105 del 10 gennaio 2008, consid. 8a
e 9c). In concreto B__________ e P__________ sono maggiorenni. A ragione quindi
il Pretore ha calcolato il fabbisogno in denaro di AO 1 come quello di un
figlio unico.
b) In
merito alla posta cura e educazione, nel caso in cui il genitore affidatario non
possa accudire egli medesimo al figlio poiché attivo professionalmente, questa
Camera monetizza la relativa posta prevista dalle raccomandazioni secondo il grado d'occupazione (Rep.
1996.
pag. 119 consid. 5; principio definito
“corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). In concreto la madre di AO 1 lavora
a tempo pieno e non può fornire simultaneamente prestazioni in natura. A giusto
titolo il Pretore ha incluso perciò nel fabbisogno in denaro del figlio il
costo previsto dalle note raccomandazioni per la cura e l'educazione. Che di AO
1.
si occupino all'atto pratico la nonna materna o altri servizi, come pretende
il convenuto, poco importa. Determinante è il costo del
mantenimento. E tale costo sussiste indipendentemente
dalla persona chiamata ad assicurarlo (I CCA, sentenza 11.2005.105 del
10.
gennaio 2008 consid. 9b). È vero che un adolescente non richiede la
presenza continua del genitore affidatario, ma di ciò le note raccomandazioni
già tengono conto riducendo gradualmente le relative necessità in funzione
dell'età del figlio. Il fatto poi che il ragazzo frequenti la mensa scolastica
incide tutt'al più sulla posta del vitto, quand'anche il relativo costo, salvo
prova contraria, si presume compensare il risparmio sui pasti preparati a casa.
c) In
merito all'assegno familiare, questa Camera ha avuto modo di precisare che il
fabbisogno medio di un figlio valutato secondo le raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________
comprende già gli eventuali assegni familiari, le prestazioni complementari AVS
o AI, le rendite da casse pensioni, da assicurazioni infortuni o contro la
responsabilità civile e così via (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7c). Ove l'assegno sia percepito dal genitore affidatario occorre però distinguere:
se il fabbisogno in denaro del figlio è coperto dal contributo erogato dal
debitore, l'assegno familiare riscosso dall'affidatario va in deduzione del
contributo, non giustificandosi che il figlio riceva più del fabbisogno in
denaro; per contro, se il fabbisogno in denaro del figlio non è assicurato,
l'assegno familiare percepito dall'affidatario va in aggiunta al contributo
alimentare stanziato dall'altro genitore (RtiD I-2010 pag. 704 consid. 2 e 3).
In nessun caso, comunque sia, esso va dedotto dal fabbisogno in denaro del
figlio. Il precedente citato dall'appellante non prevede altro (inc.
11.2002.140
del 17 marzo 2003, consid. 6).
9.
Il
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art.
280.
cpv. 2 vCC; DTF 128 III 413 in alto) impone altresì una verifica del
fabbisogno in denaro dell'istante, questa Camera non essendo vincolata in
proposito né alle richieste dei genitori né agli importi fissati dal primo
giudice. Nel caso in esame è pacifico che nel 2000 AO 1 viveva nella medesima
economia domestica di B__________ (1985) e P__________ (1983), a quel tempo
minorenni. Il fabbisogno in denaro di lui andava determinato così
– contrariamente all'opinione del Pretore – in base alla
tabella che le note raccomandazioni prevedono
per una fratria (sopra, consid. 8 in principio). Inoltre la madre dell'istante lavorava
a tempo parziale (circa al 20%), ciò che incideva sulla posta per cura e educazione. E il fabbisogno in denaro di un figlio (su tre) fra il 7° e il 12° compleanno ammontava, secondo la tabella del 2000, a fr. 1370.– mensili. Ridotta all'80% la posta per cura e educazione e adattato
il costo dell'alloggio a quello effettivo (un quinto di fr. 930.–: doc. L), il
fabbisogno in denaro di AO 1 poteva stimarsi in fr. 1035.– mensili. Al
momento dell'introduzione della causa, per contro, i fratellastri non andavano
più considerati nel calcolo.
Inoltre la madre lavorava a tempo pieno, di modo che il fabbisogno
in denaro dell'istante come figlio unico è passato a fr. 1844.– mensili (fr.
2019.
– mensili in seguito), come ha stabilito il Pretore. In circostanze del
genere la situazione del figlio si è modificata in modi rilevante e duratura,
ciò che impone una nuova regolamentazione dei contributi alimentari in suo
favore, fermo restando che l'eventuale nuovo contributo a carico del padre non
si calcola in base alle rispettive disponibilità dei genitori – come se fosse
stabilito per la prima volta – bensì secondo i criteri adottati nella sentenze
originaria.
10.
Riassumendo,
la situazione delle parti si presenta come segue:
padre madre AO
1.
2000.
reddito fr.
7.
677.— fr. 1 000.— fr.
–.—
fabbisogno fr.
3.
459.70 fr. 1 923.50 fr.
1.
035.—
disponibilità fr.
4.
217.30 fr. –.— fr.
–.—
2007.
reddito fr.
12.
700.— fr. 3 064.20 fr.
–.—
fabbisogno fr.
7.
255.— fr. 2 353.40 fr.
1.
844.—
disponibilità fr.
2.
772.— fr. 710.80 fr.
–.—
In base
al noto accordo del 2000 AP 1, dopo il versamento del contributo di mantenimento
di fr. 650.– mensili previsto per la seconda fascia d'età, avrebbe conservato un margine disponibile di fr. 3567.– mensili,
mentre la madre dell'istante
non poteva
sussidiare il mantenimento del figlio, non essendo nemmeno in grado di colmare
il proprio disavanzo. I contributi scalari di fr. 600.–
mensili fino al 6° compleanno, di fr. 650.– mensili dal 6° al 12°
compleanno, di fr. 700.– dal 13° al 16° compleanno e di fr. 750.– mensili
fino alla maggiore età (assegni familiari compresi) erano perciò insufficienti
per coprire il fabbisogno medio in denaro di AO 1.
Rispetto a quelle previsioni, nel 2007 la situazione economica del
padre è peggiorata, poiché secondo l'accordo egli sarebbe rimasto a quel
momento con una disponibilità di fr. 2122.– mensili. Quanto alla situazione
economica della madre dell'istante, essa è migliorata, giacché essa vede il
proprio fabbisogno minino garantito, per quanto essa debba devolvere l'intero
suo margine disponibile al mantenimento del figlio. Resta il fatto che, dopo il
versamento del contributo alimentare da padre del convenuto, il fabbisogno in
denaro di AO 1 è ancora in disavanzo di fr. 1194.– (fr. 1844.– ./. fr. 650.–)
e che la disponibilità della madre è insufficiente a coprirlo. Ciò denota un manifesto squilibrio tra i due
genitori, l'onere a carico dell'affidatario essendo eccessivamente gravoso. Né si giustifica di lasciare al convenuto un ampio margine disponibile
quando il figlio minorenne resta con il fabbisogno in denaro largamente scoperto.
Tutto ponderato,
equitativamente
appare giusto pertanto che il convenuto destini a AO 1 quanto occorre per coprire
il di lui fabbisogno in denaro. E nell'agosto del 2007 l'ammanco era di fr. 1134.– mensili, rispettivamente di fr. 1319.– mensili. Gli assegni
familiari vanno in deduzione del contributo nella misura in cui sono percepiti
dalla madre. In ultima analisi l'appello dev'essere accolto entro questi
limiti.
11.
Gli
oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono il vicendevole
grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Nella sentenza impugnata,
emendata il 15 settembre 2009, il Pretore aveva fissato contributi alimentari
di fr. 1535.– mensili dal luglio 2007 al dicembre del 2010 e di fr. 1689.–
mensili dal gennaio del 2011 al dicembre del 2016, per complessivi fr. 164 275.–. L'appellante chiedeva di respingere
l'azione di modifica, confermando in pratica l'accordo omologato dal Pretore, il
quale prevedeva contributi alimentari di
fr. 650.– mensili dal luglio 2007 al
dicembre del 2010, di fr. 700.– mensili dal gennaio del 2011 al dicembre
del 2014 e di fr. 750.– mensili dal gennaio del 2015 al dicembre del 2016, per complessivi
fr. 69 850.– Litigiosi erano dunque, in
appello, fr. 94 425.–.
In esito all'attuale
giudizio i contributi in questione vanno fissati in fr. 1134.–
mensili dal luglio del 2007 al dicembre del 2010 e in fr. 1319.– mensili dal gennaio del 2011 al
dicembre del 2016, per complessivi fr. 125 638.–. In definitiva
l'appellante ottiene quindi causa vinta per fr. 55 788.– su fr. 94 425.–, ovvero per due
quinti. Dovrebbe così sopportare tre quinti della tassa
di giustizia e delle spese, mentre non si giustifica che rifonda ripetibili
all'istante, il quale non ha presentato osservazioni all'appello. D'altro lato
chi non risponde a un appello non può essere tenuto al versamento di oneri
processuali nel caso in cui l'appello sia accolto (Rep. 1997 pag. 137 consid.
4), come non può pretendere ripetibili nel caso in cui l'appello sia respinto.
Ne segue che l'istante va mandato esente da spese, mentre all'appellante va addebitata
una tassa di giustizia ridotta.
12.
Gli
oneri processuali e le ripetibili di prima seguono analoga sorte, con la differenza
che davanti al Pretore l'istante chiedeva contributi alimentari di fr. 1930.–
mensili dal luglio del 2007 al dicembre del 2010 e di fr. 2105.– mensili dal
gennaio del 2011 al dicembre del 2016, per complessivi fr. 175 213.–. Litigiosi davanti
al primo giudice erano perciò fr. 105 363.–. Ne segue che, ottenendo fr. 55 788.– su fr. 105 363.–, l'istante
esce vittorioso per circa la metà. Si giustifica pertanto di suddividere la tassa di giustizia e le spese in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
13.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la
soglia di fr. 30 000.–
per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
2. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che i
dispositivi n. 1 e 2 dell'accordo omologato il 6 giugno 2000 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord (inc. DI.2000.35) sono modificati come segue:
AP 1 è tenuto a versare a RA 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari in favore del figlio AO
1:
fr. 1134.– mensili da luglio del 2007 fino
a 12 anni;
fr. 1319.– mensili dai 13 ai 18 anni, riservata
l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC.
I contributi comprendono gli eventuali
assegni familiari di base, che andranno posti in deduzione. I contributi
saranno adeguati ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima
volta nel gennaio 2010, calcolati sull'indice del novembre precedente, valendo
quale indice base quello in vigore nel settembre 2009, salvo che l'obbligato
dimostri di non avere beneficiato – in tutto o in parte – del carovita.
Per il resto l'accordo del 6 giugno 2000 rimane
invariato.
4. La
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 200.– sono poste per metà a
carico dell'istante e l'altra metà a carico del convenuto. Non si assegnano
ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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