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Decisione

11.2009.165

Misure di protezione dell'unione coniugale: appello tardivo

12 aprile 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.158

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Sud promossa con istanza del 3 ottobre 2006 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1)

contro

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 settembre 2009 pre­sentato da

AP 1 contro la sentenza emessa il 31 agosto 2009 dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

in esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 3

ottobre 2006 da AO 1 (1975) nei confronti del marito AP 1 (1943), con sentenza

del 31 agosto 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha

autorizzato i coniu­gi a vivere separati, ha affidato le figlie

__________ e N__________ (nate l'11 gennaio 1997) alla madre e ha disciplinato

il diritto di visita paterno, obbligando AP 1 a versare un contributo

alimentare per ogni figlia di fr. 389.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2006,

di fr. 370.– per il gennaio del 2007, di fr. 715.– mensili dal febbraio del 2007

al maggio del 2008 e di fr. 349.– mensili dopo di allora, assegni familiari non

compresi;

che

contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 settembre

2009 per ottenere l'affidamento delle figlie, o quanto meno la custodia parentale

congiunta, la regolamentazione del diritto di visita della madre e la condanna

di quest'ultima al versamento di contributi alimentari per le figlie;

che il

memoriale non ha formato oggetto di intimazione all'istante;

e considerando

in diritto: che

le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate

con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n.

5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che in

tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni

(art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3

CPC);

che il

termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della

sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie la sentenza del Pretore, intimata mercoledì 2 settembre 2009, è

stata ritirata dall'allora patrocinatore del convenuto venerdì 4 settembre 2009

(informazioni dalla Posta Svizzera inerenti al recapito

__________);

che, di

Considerandi

conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere sabato 5 settembre

2009.

ed è scaduto lunedì 14 settembre 2009;

che nelle

circostanze descritte il memoriale dell'appellante, consegnato all'ufficio postale

di Massagno il 21 settembre 2009

(data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta di tutta evidenza tardivo;

che nel

suo allegato l'appellante non accenna – né dagli atti si desume – alcun motivo suscettibile

di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il

lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

che,

ciò premesso, l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la

tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sottraendosi a qualsiasi

esame (art. 21 LTG per analogia);

che non

si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato

all'istante per osservazioni e non avendo dunque cagionato a quest'ultima costi

presumibili;

che

infine, quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è

dato senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF),

controversa essendo in primo luogo la custodia dei figli, vertenza

manifestamente priva di valore litigioso;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.

fr.

200.

sono

posti a carico dell'appellante.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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