11.2009.165
Misure di protezione dell'unione coniugale: appello tardivo
12 aprile 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2009.165
Data decisione, Autorità:
12.04.2010, ICCA
Titolo:
Misure di protezione dell'unione coniugale: appello tardivo
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 CC
Incarto n.
11.2009.165
Lugano
12 aprile
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.158
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con istanza del 3 ottobre 2006 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 settembre 2009 presentato da
AP 1 contro la sentenza emessa il 31 agosto 2009 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
in esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 3
ottobre 2006 da AO 1 (1975) nei confronti del marito AP 1 (1943), con sentenza
del 31 agosto 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato le figlie
__________ e N__________ (nate l'11 gennaio 1997) alla madre e ha disciplinato
il diritto di visita paterno, obbligando AP 1 a versare un contributo
alimentare per ogni figlia di fr. 389.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2006,
di fr. 370.– per il gennaio del 2007, di fr. 715.– mensili dal febbraio del 2007
al maggio del 2008 e di fr. 349.– mensili dopo di allora, assegni familiari non
compresi;
che
contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 settembre
2009 per ottenere l'affidamento delle figlie, o quanto meno la custodia parentale
congiunta, la regolamentazione del diritto di visita della madre e la condanna
di quest'ultima al versamento di contributi alimentari per le figlie;
che il
memoriale non ha formato oggetto di intimazione all'istante;
e considerando
in diritto: che
le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate
con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n.
5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che in
tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni
(art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3
CPC);
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza del Pretore, intimata mercoledì 2 settembre 2009, è
stata ritirata dall'allora patrocinatore del convenuto venerdì 4 settembre 2009
(informazioni dalla Posta Svizzera inerenti al recapito
__________);
che, di
Considerandi
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere sabato 5 settembre
2009.
ed è scaduto lunedì 14 settembre 2009;
che nelle
circostanze descritte il memoriale dell'appellante, consegnato all'ufficio postale
di Massagno il 21 settembre 2009
(data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta di tutta evidenza tardivo;
che nel
suo allegato l'appellante non accenna – né dagli atti si desume – alcun motivo suscettibile
di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il
lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;
che,
ciò premesso, l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sottraendosi a qualsiasi
esame (art. 21 LTG per analogia);
che non
si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato
all'istante per osservazioni e non avendo dunque cagionato a quest'ultima costi
presumibili;
che
infine, quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è
dato senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF),
controversa essendo in primo luogo la custodia dei figli, vertenza
manifestamente priva di valore litigioso;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
200.
–
sono
posti a carico dell'appellante.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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