11.2009.167
Istituzione di curatela volontaria e contestazione della persona del curatore
5 novembre 2009Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.167
Data decisione, Autorità:
05.11.2009, ICCA
Titolo:
Istituzione di curatela volontaria e contestazione della persona del curatore
CURATORE
art. 388 cpv. 2 CC
art. 394 CC
art. 397 CC
Incarto n.
11.2009.167
Lugano
5 novembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 197.2009/R.38.2009
(curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1 RI 1
alla
CO 1
riguardo
alla curatela volontaria da questa istituita in favore di
PI 1 PI
1, ;
(patrocinato
dall'avv. PI 2, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 settembre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa
il 27 agosto 2009 dall'Autorità
di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 30 aprile 2009 la CO 1 ha istituito in favore di PI 1 (1925) una
curatela volontaria, nominando in qualità di curatore l'avv. PI 2,
conformemente al desiderio espresso dal curatelato;
che contro
tale decisione RI 2 e RI 1, figlia e genero del curatelato, hanno ricorso il 7
maggio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando la designazione
del curatore e chiedendo – tra l'altro – l'avvio di una procedura volta a
sospendere PI 1 dell'esercizio dei diritti civili o a promuoverne l'interdizione,
rispettivamente a istituire una curatela amministrativa, designando in qualità di
curatrice la stessa RI 2
che con
decisione del 27 agosto 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto
il ricorso, ponendo la tassa di giustizia e le spese (fr. 300.– complessivi) a
carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno, con obbligo di rifondere
a PI 1 fr. 400.– per ripetibili;
che
contro la decisione appena citata RI 2 e RI 1 hanno
introdotto a questa Camera uno scritto del 15 settembre 2009 così formulato: “Alla suesposta sentenza intendiamo fare
ricorso presso lo spett. Tribunale d'appello. Non siamo infatti d'accordo con
le motivazioni esposte dall'Autorità di vigilanza sulle tutele”;
che lo
scritto non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni dalla
notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);
che,
trattato come appello, l'atto in esame è dunque tempestivo;
che la
legittimazione attiva, quanto meno di RI 2, è senz'altro data, in materia tutelare i terzi essendo abilitati a ricorrere non solo
per far valere diritti soggettivi o aspettative proprie, ma anche per difendere interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014 con riferimenti),
soprattutto ove si tratti del coniuge, di parenti in
Considerandi
linea retta ascendente o discendente, come pure di fratelli e sorelle (Meier, La position des tiers en droit de
la tutelle – Une systématisation, in: RDT 51/1996 pag. 89 lett. bb);
che, ciò
premesso, un appello deve contenere – oltre alle richieste di giudizio (art.
309.
cpv. 2 lett. e CPC) – i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art.
309.
cpv. 2 lett. f CPC);
che nello
scritto del 15 settembre 2009 RI 2 e RI 1 si limitano a dichiarare di “fare ricorso” perché non sono “d'accordo con le motivazioni esposte
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele”;
che intuitivamente si può desumere in simili circostanze la volontà di far
riformare la decisione impugnata, ma non è dato di capire in che modo, gli
interessati non confermandosi nemmeno per inciso nelle domande enunciate nel
ricorso interposto all'Autorità di vigilanza;
che, per
di più, gli interessati non si confrontano neppure di scorcio con i motivi sulla
base dei quali l'Autorità di vigilanza ha giustificato la curatela volontaria
istituita dalla Commissione tutoria regionale e ha rigettato la contestazione
legata alla designazione del curatore;
che, per
vero, l'appello si esaurisce praticamente in una dichiarazione di ricorso;
che,
privo di motivazione, esso si rivela di conseguenza irricevibile (art. 309 cpv.
2.
lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
che per
quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti essendo
sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si
pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per
osservazioni;
che, relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi l'istituzione di una curatela è ammissibile
il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a
questioni di valore;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–
;
–
avv. , ; .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster