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Decisione

11.2009.167

Istituzione di curatela volontaria e contestazione della persona del curatore

5 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 197.2009/R.38.2009

(curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,

Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1 RI 1

alla

CO 1

riguardo

alla curatela volontaria da questa istituita in favore di

PI 1 PI

1, ;

(patrocinato

dall'avv. PI 2, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 15 settembre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa

il 27 agosto 2009 dall'Autorità

di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con decisione del 30 aprile 2009 la CO 1 ha istituito in favore di PI 1 (1925) una

curatela volontaria, nominando in qualità di curatore l'avv. PI 2,

conformemente al desiderio espresso dal curatelato;

che contro

tale decisione RI 2 e RI 1, figlia e genero del curatelato, hanno ricorso il 7

maggio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando la designazione

del curatore e chiedendo – tra l'altro – l'avvio di una procedura volta a

sospendere PI 1 dell'esercizio dei diritti civili o a promuoverne l'interdizione,

rispettivamente a istituire una curatela amministrativa, designando in qualità di

curatrice la stessa RI 2

che con

decisione del 27 agosto 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto

il ricorso, ponendo la tassa di giustizia e le spese (fr. 300.– complessivi) a

carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno, con obbligo di rifondere

a PI 1 fr. 400.– per ripetibili;

che

contro la decisione appena citata RI 2 e RI 1 hanno

introdotto a questa Camera uno scritto del 15 settembre 2009 così formulato: “Alla suesposta sentenza intendiamo fare

ricorso presso lo spett. Tribunale d'appello. Non siamo infatti d'accordo con

le motivazioni esposte dall'Autorità di vigilanza sulle tutele”;

che lo

scritto non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono

impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni dalla

notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);

che,

trattato come appello, l'atto in esame è dunque tempestivo;

che la

legittimazione attiva, quanto meno di RI 2, è senz'altro data, in materia tutelare i terzi essendo abilitati a ricorrere non solo

per far valere diritti soggettivi o aspettative proprie, ma anche per difendere interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014 con riferimenti),

soprattutto ove si tratti del coniuge, di parenti in

Considerandi

linea retta ascendente o discendente, come pure di fratelli e sorelle (Meier, La position des tiers en droit de

la tutelle – Une systématisation, in: RDT 51/1996 pag. 89 lett. bb);

che, ciò

premesso, un appello deve contenere – oltre alle richieste di giudizio (art.

309.

cpv. 2 lett. e CPC) – i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art.

309.

cpv. 2 lett. f CPC);

che nello

scritto del 15 settembre 2009 RI 2 e RI 1 si limitano a dichiarare di “fare ricorso” perché non sono “d'accordo con le motivazioni esposte

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele”;

che intuitivamente si può desumere in simili circostanze la volontà di far

riformare la decisione impugnata, ma non è dato di capire in che modo, gli

interessati non confermandosi nemmeno per inciso nelle domande enunciate nel

ricorso interposto all'Autorità di vigilanza;

che, per

di più, gli interessati non si confrontano neppure di scorcio con i motivi sulla

base dei quali l'Autorità di vigilanza ha giustificato la curatela volontaria

istituita dalla Commissione tutoria regionale e ha rigettato la contestazione

legata alla designazione del curatore;

che, per

vero, l'appello si esaurisce praticamente in una dichiarazione di ricorso;

che,

privo di motivazione, esso si rivela di conseguenza irricevibile (art. 309 cpv.

2.

lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

che per

quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC);

che in

concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti essendo

sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si

pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per

osservazioni;

che, relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi l'istituzione di una curatela è ammissibile

il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a

questioni di valore;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

avv. , ; .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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