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Decisione

11.2009.168

Relazioni personali e progetto educativo

26 ottobre 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i due ragazzi – in particolare in R__________ – accusano malesseri e

agitazione. Il problema sta quindi nel diritto di visita paterno, e segnatamente

nelle difficoltà che denota RI 2 nel capire i bisogni dei figli e nell'adeguare

il suo comportamento a tali esigenze. D'altro lato – occorre tenerne conto – RI

2 non aiuterà i figli con comportamenti rigidi e conflittuali verso tutti coloro

che non la pensano come lui. Al contrario: un ampliamento del diritto di visita

potrà entrare in linea di conto solo al momento in cui l'appellante dimostrerà

di rispettare i sentimenti dei figli anche verso gli operatori sociali e si

sforzerà di seguire le indicazioni del curatore. Su questo punto la decisione

impugnata merita dunque conferma.

7. Quanto

al progetto educativo, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accertato che – a

malincuore – RI 1 l'aveva sottoscritto, di modo che la richiesta di RI 2 intesa

a ottenere egli medesimo la custodia dei figli non era proponibile, la madre

non essendo stata privata dell'autorità parentale. Per di più – essa ha soggiunto

– le capacità genitoriali di RI 2 sono dubbie, tanto più che egli ha sempre

rifuggito l'esecuzione di ogni perizia. Considerata l'impossibilità di un

rientro dei figli dalla madre, la continuazione della permanenza in istituto

costituiva in ultima analisi – per l'Autorità di vigilanza sulle tutele – l'unica

soluzione praticabile.

a) La

base legale (art. 23 della legge sul sostegno alle attività delle famiglie: RL

6.4.2.1) e il contenuto del progetto educativo (art. 61 cpv. 2 del regolamento:

RL 6.4.2.2) sono già stati riassunti dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. In

concreto il progetto elaborato dal curatore e dall'Ufficio delle famiglie e dei

minorenni di Mendrisio prevede che H__________ avrebbe

continuato l'internato nella Casa __________ e avrebbe frequentato la scuola

elementare “__________”; essa sarebbe stata seguita

dalla psicologa __________ e dal medico dott. __________. Per R__________

si prevedeva la continuazione del collocamento nella Casa __________ e la

frequentazione della scuola dell'infanzia a __________, con successivo inserimento

nella Casa __________ prima dell'inizio del­l'anno scolastico 2009/2010; il

dott. __________ e il dott. __________ avrebbero seguito il bambino dal

profilo medico, riservato un sostegno psicologico in dipendenza delle valutazioni.

Per entrambi i figli erano previsti diritti di visita da parte della madre, del

padre, della nonna e dello zio materni, mentre regolari incontri si sarebbero

tenuti fra operatori e genitori per le valutazioni del caso. Entro il 31 maggio 2010 la capoprogetto (__________)

e il curatore educativo avrebbero poi presentato alla Commissione tutoria

regionale un rapporto sugli sviluppi e gli

Considerandi

eventuali adeguamenti del progetto educativo.

b) Nell'appello poco o punto si adduce sul progetto educativo. RI 1 sostiene

di averlo sottoscritto solo per questioni logistiche e per riunire i due figli

alla Casa __________, ferma restando una loro successiva dimissione e il loro

rientro a casa. Ora, che in concreto il progetto educativo contempli quanto prevede

l'art. 61 cpv. 2 del regolamento della legge per le famiglie è dubbio, nessun cenno

riscontrandosi ai dati anagrafici né all'anamnesi sociale dei minorenni e della

famiglia (lett. a), alla carta dei servizi del Centro educativo (lett. b), agli

obiettivi dell'affidamento relativi ai minorenni e alla loro famiglia (lett. c)

o alla prevedibile durata dell'affidamento (lett. d). I dati anagrafici e l'anamnesi

sociale dei minorenni e della famiglia risultano nondimeno dal ponderoso incarto

della Commissione tutoria regionale, mentre la carta dei servizi dei centri

educativi in cui sono collocati i ragazzi è stata analizzata dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele nella decisione impugnata (pag. 10). Quanto agli obiettivi,

è indubbio che un collocamento in istituto persegue un

intervento a breve-medio termine, in previsione di far

rientrare i figli dai genitori o – almeno – da un genitore.

Dalla

lettera 12 febbraio 2009 dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________

alla Commissione tutoria regionale si evince che nella fattispecie il progetto

educativo intende per­mettere ai figli di vivere in una struttura protetta, consentir

loro di frequentare regolarmente la scuola e offrir loro quel sostegno

educativo, morale e affettivo che i genitori non sono in grado di assicurare. Esso

enuncia poi le modalità di svolgimento, dispone verifiche regolari del

collocamento e preve­de il coinvolgimento dei genitori nello

sviluppo dei figli. Esso non indica una scadenza, ma al momento attuale nemmeno

è possibile fissarne una, poiché RI 1 non risulta in grado di assumere la

propria funzione educativa, né per adesso si può formulare una prognosi. Per di

più, una reintegra della custodia parentale entra in linea

di conto solo ove non metta a repentaglio la salute psicofisica dei figli. Nell'ambito

dell'esame dei rapporti periodici (in cui andranno approfondite le strutture psichiche dei ragazzi, le condizioni evolutive,

le misure educative ed eventual­mente terapeutiche) la Commissione tutoria valuterà

inoltre possibilità di ripristinare la custo­dia parentale

della madre e stabilirà a quali condizioni i minorenni potranno essere

dimessi. Ne discende che, destituito di buon diritto anche su

questo punto, l'appello è destinato all'insuccesso.

8.

L'emanazione

della presente sentenza rende senza oggetto la postulata restituzione dell'effetto

sospensivo all'appello. La tassa di giustizia e le spese dell'appello seguirebbero

il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Date le condizioni economiche

verosimilmente difficili in cui versano gli appellanti, si può nondimeno – in

via eccezionale – rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). La mancata

riscossione di oneri processuali rende la domanda di assistenza giudiziaria

senza oggetto.

9.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio

è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta

di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– ;

;

.

Comunicazione

a:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di

vigilanza sulle tutele;

– , .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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