11.2009.17
Misure a protezione dell'unione coniugale: appello irricevibile
28 gennaio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2009.17
Data decisione, Autorità:
28.01.2009, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale: appello irricevibile
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 CC
art. 176 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2009.17
Lugano,
28 gennaio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.94
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 17 gennaio 2008 da
AO 1,
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto come
appello il memoriale del 16 gennaio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
il 16 gennaio 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che statuendo nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione
coniugale, con sentenza del 16 gennaio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1960) e AO 1 (1962) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ alla moglie, ha affidato i figli __________
(1996) e S__________ (1999) alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno
in due ore la settimana (da esercitare sotto sorveglianza alla __________ __________
di __________), ha diffidato AP 1 dall'avvicinarsi, telefonare scrivere o importunare
in altro modo la moglie e i figli, con obbligo per lui di versare un contributo
alimentare di fr. 540.– mensili per ogni figlio, assegni familiari compresi;
che AP 1 ha
inviato il 16 gennaio 2009 un memoriale al Pretore nel quale dichiara di
contestare la sentenza e chiede di essere ascoltato;
che il 21
gennaio 2008 la Pretura ha trasmesso il memoriale al Tribunale d'appello;
che la
controparte non è stata invitata formulare osservazioni;
e considerando
in diritto: che
l'unico mezzo d'impugnazione esperibile contro la sentenza del Pretore è l'appello
(art. 307 cpv. 1 CPC), il quale deve contenere – sotto pena di nullità – la
dichiarazione di appellare, con l'indicazione precisa dei punti della sentenza
impugnata che si intendono contestare, i motivi di fatto e di diritto sui quali
il ricorso si fonda, come pure le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett.
d, e ed f CPC combinati con il cpv. 5);
che in
concreto l'atto è indirizzato alla Pretura ed è rivolto direttamente al primo
giudice (“onorevole Pretore”),
ciò che fa già di per sé apparire dubbia la volontà di appellare;
che nel
memoriale poi il convenuto si diffonde in recriminazioni nei confronti della
sentenza del Pretore, ma non formula alcuna domanda di giudizio né spiega in
che modo tale sentenza andrebbe riformata;
che, per
di più, l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio con le motivazioni addotte
dal Pretore;
che nelle
circostanze descritte l'atto è lungi dall'adempiere i requisiti formali per essere
trattato come appello, onde la sua irricevibilità;
che gli
oneri processuali andrebbero a carico del convenuto, soccombente (art. 148 cpv.
1 CPC);
che, date
le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo,
l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato
per osservazioni;
che,
relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'odierna sentenza, il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a
questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b CPC), controverso essendo (anche)
il diritto di visita ai figli, litigio manifestamente privo di valore pecuniario;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato
come appello, l'atto è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–
AP 1,;
–
PA 1,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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