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Decisione

11.2009.17

Misure a protezione dell'unione coniugale: appello irricevibile

28 gennaio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.94

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 17 gennaio 2008 da

AO 1,

(patrocinata dall' PA 1)

contro

AP 1,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto come

appello il memoriale del 16 gennaio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

il 16 gennaio 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che statuendo nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione

coniugale, con sentenza del 16 gennaio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1960) e AO 1 (1962) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ alla moglie, ha affidato i figli __________

(1996) e S__________ (1999) alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno

in due ore la settimana (da esercitare sotto sorveglianza alla __________ __________

di __________), ha diffidato AP 1 dall'avvicinarsi, telefonare scrivere o importunare

in altro modo la moglie e i figli, con obbligo per lui di versare un contributo

alimentare di fr. 540.– mensili per ogni figlio, assegni familiari compresi;

che AP 1 ha

inviato il 16 gennaio 2009 un memoriale al Pretore nel quale dichiara di

contestare la sentenza e chiede di essere ascoltato;

che il 21

gennaio 2008 la Pretura ha trasmesso il memoriale al Tribunale d'appello;

che la

controparte non è stata invitata formulare osservazioni;

e considerando

in diritto: che

l'unico mezzo d'impugnazione esperibile contro la sentenza del Pretore è l'appello

(art. 307 cpv. 1 CPC), il quale deve contenere – sotto pena di nullità – la

dichiarazione di appellare, con l'indicazione precisa dei punti della sentenza

impugnata che si intendono contestare, i motivi di fatto e di diritto sui quali

il ricorso si fonda, come pure le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett.

d, e ed f CPC combinati con il cpv. 5);

che in

concreto l'atto è indirizzato alla Pretura ed è rivolto direttamente al primo

giudice (“onorevole Pretore”),

ciò che fa già di per sé apparire dubbia la volontà di appellare;

che nel

memoriale poi il convenuto si diffonde in recriminazioni nei confronti della

sentenza del Pretore, ma non formula alcuna domanda di giudizio né spiega in

che modo tale sentenza andrebbe riformata;

che, per

di più, l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio con le motivazioni addotte

dal Pretore;

che nelle

circostanze descritte l'atto è lungi dall'adempiere i requisiti formali per essere

trattato come appello, onde la sua irricevibilità;

che gli

oneri processuali andrebbero a carico del convenuto, soccombente (art. 148 cpv.

1 CPC);

che, date

le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo,

l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato

per osservazioni;

che,

relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'odierna sentenza, il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a

questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b CPC), controverso essendo (anche)

il diritto di visita ai figli, litigio manifestamente privo di valore pecuniario;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Trattato

come appello, l'atto è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

AP 1,;

PA 1,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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