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Decisione

11.2009.170

Scioglimento di una comproprietà fra coniugi: interesse preponderante di un coniuge all'attribuzione in via esclusiva della proprietà

23 gennaio 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.133 (divorzio

su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura

del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 luglio 2007 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinata dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 28 settembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 settembre

2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 (1971), cittadino italiano, e AO 1 (1954), cittadina dominicana, si sono

sposati a __________ l'11 giugno 1992. Dal matrimonio non sono nati figli.

Soggetti al regime ordinario della partecipazione agli acquisti, i coniugi hanno

acquistato in ragione di un mezzo ciascuno, il 2 novembre 2001, la

particella n. 1976 RFD di __________ (cui è correlata la quota coattiva di 1/9 della particella n. 1054 RFD), sulla quale sorge l'abitazione

coniugale. Nel febbraio del 2005 i coniugi si sono separati. La moglie si è

trasferita dalla sorella a __________, dove ha successivamente preso in

locazione un appartamento.

B. In

esito ad un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta il 9 marzo

2005 da AO 1, con sentenza del 30 settembre 2005 il Pretore supplente del

Distretto di Bellinzona ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato

l'abitazione coniugale al marito e ha posto a carico di quest'ultimo un

contributo alimentare di fr. 915.– mensili per la moglie dal febbraio del 2005. Su appello di AP 1, con sentenza del 9 febbraio 2009 questa

Camera ha ridotto il contributo alimentare a fr. 630.– mensili (inc.

11.2005.137). Due istanze presentate da AP 1, il 3 febbraio 2006 e il 17

gennaio 2007, volte alla riduzione e alla soppressione di tale contributo sono

state respinte dal Pretore con sentenze del 14 dicembre 2006 e dell'11

settembre 2007. Gli appelli presentati dal marito contro tali decisioni sono

tuttora pendenti (inc. 11.2007.1 e 11.2007.159).

C. Nel frattempo, il 24 ottobre 2005, AP 1 ha instato davanti al Pretore per lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976. AP 1 ha proposto di respingere l'azione (inc. OA.2055.199). Statuendo con sentenza del 23 maggio 2007, il Pretore ha respinto la petizione. L'attrice ha

appellato davanti a questa Camera, che con sentenza del

3 novembre 2008 ha ordinato lo scioglimento della comproprietà e ha ritornato

gli atti al Pretore perché istruisse e giudicasse sul modo della divisione

(inc. 11.2007.90). Nulla consta essere stato intrapreso dopo di allora.

D. Il 26 luglio 2007 AP 1 ha introdotto dinanzi al Pretore una causa unilaterale di divorzio, chiedendo – previo conferimento

dell'assistenza giudiziaria – l'attribuzione in proprietà

esclusiva della particella n. 1976 e del mobilio domestico, come

pure il riparto delle prestazioni d'uscita previdenziali maturate dai coniugi.

Nella sua risposta del 17 settembre 2007 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ha postulato lo scioglimento della nota comproprietà mediante

asta pubblica e il riparto a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai

coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, ha

rivendicato un contributo alimentare di fr. 1829.– mensili vita natural durante

e ha sollecitato anch'essa il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore

ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale

e lo stesso 17 settembre 2007 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare,

demandando al Pretore la decisione sui punti che rimanevano litigiosi. Tali richieste

sono state riaffermate una volta decorso il termine bimestrale di riflessione, il

19 novembre 2007 e il 14 maggio 2008.

E. Su invito del Pretore, le parti

hanno presentato un memoriale contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. Nel proprio, del 6 giugno 2008 AO 1 ha ribadito le sue domande, salvo ridurre a fr. 1571.80 mensili la richiesta di contributo alimentare.

Nel suo allegato del 9 giugno 2008 AP 1 ha confermato le sue richieste. L'udienza preliminare si è tenuta il 9 luglio 2008 e l'istruttoria, iniziata lo

stesso giorno, si è chiusa il 13 maggio 2009. Al dibattimento finale le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 13 luglio 2009 AO 1 ha una volta di più riaffermato le sue richieste, riducendo ulterior­mente a fr. 643.– mensili la richiesta

di contributo alimentare. Nel proprio allegato del 13 luglio 2009 AP 1 ha ribadito il suo punto di vista.

F. Statuendo con sentenza del 4 settembre 2009, il Pretore ha pronunciato

il divorzio, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla

particella n. 1976 RFD di __________, precisando le modalità e la destinazione

del provento, ha attribuito i mobili e le suppellettili al marito, ha

riconosciuto a ogni coniuge la proprietà di quanto in suo possesso e il vicendevole diritto alla metà delle prestazioni d'uscita di cassa

pensione accumulate durante il matrimonio (disponendo la trasmissione degli

atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la fissazione dell'am­montare),

rifiutando alla moglie contributi alimentari. La tassa di giustizia di fr. 1000.–

e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del

28 settembre 2009 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel

senso di attribuirgli la proprietà

esclusiva

del noto fondo con il relativo debito ipotecario, obbligandolo inoltre ad assumere

un mutuo elargito da __________ e liberando la controparte da ogni vincolo di

solidarietà. In subordine egli formula le medesime richieste, offrendo alla

moglie una tacitazione di fr. 12

500.–. Con decisione del 6 ottobre 2009 questa Camera

ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata

da AP 1 contestualmente al memoriale. L'appello non ha

formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. La

causa in esame è stata trattata con la procedura di divorzio su richiesta

comune degli art. 420 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le

decisioni comunicate dai Pretori prima del 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1

CPC). In concreto la sentenza del Pretore, intimata il 4 settembre 2009, è stata

notificata al patrocinatore del convenuto il 7 settembre successivo. Il termine

d'impugnazione sarebbe scaduto così domenica 27 settembre 2009, ma si è

protratto fino a lunedì 28 settembre 2009 in virtù dell'art. 131 cpv. CPC

ticinese. Introdotto quest'ultimo giorno, l'appello in rassegna è pertanto tempestivo.

2.

Litigiosa rimane unicamente ai fini del giudizio la liquidazione del

regime dei beni, ovvero lo scioglimento della comproprietà sulla

particella n. 1976 RFD di __________ (cui è correlata la quota coattiva di

1/9 della particella n. 1054 RFD). Tutto

il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha

assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576

consid. 1).

3.

Constatato che l'unico punto rimasto litigioso riguardava lo scioglimento

della nota comproprietà e riassunti i criteri preposti all'assegnazione di un

bene in proprietà esclusiva, il Pretore ha rimproverato a AP 1 di non avere dimostrato che l'acquisto dell'abitazione

fosse stato da lui principalmente voluto, che una parte dell'operazione fosse

stata finanziata con denaro donatogli dalla di lui madre e che gli oneri ipotecari

fossero stati pagati con fondi propri. Né il fatto che la moglie avesse

lasciato l'abitazione nel 2005 appariva decisivo, giacché nulla era dato di

sapere sulle effettive ragioni di quella scelta. Ciò posto, il Pretore ha non ha ravvisato un interesse preponderante del marito a ottenere

la proprietà assoluta del fondo, tanto meno considerando che quegli non sarebbe

stato in grado di far fonte agli oneri ipotecari e di versare

alla moglie quanto di sua spettanza. In simili circostanze il primo

giudice ha ordinato lo scioglimento della comproprietà ai pubblici incanti.

Quanto alla base d'asta, in mancanza di una perizia sul valore venale

dell'immobile egli l'ha fissata in

fr. 500 000.–, tenendo conto non solo del

carico ipotecario (fr. 400 000.–),

ma anche del mutuo concesso a suo tempo dal venditore (fr. 60 000.–) e di quanto versato in contati al momento

dell'acquisto (fr. 25 000.–), come

pure delle spese notarili e dei vari tributi pubblici (fr. 10 546.85).

4.

L'appellante ribadisce

di avere un interesse preponderante all'attribuzione in proprietà esclusiva

della citata particella. Sostiene anzitutto che l'affermazione della moglie

circa la provenienza dei fr. 35 000.– usati

in parte (fr. 25 000.–) per l'acquisto dell'immobile e il resto (fr. 10 000.–)

per il pagamento delle spese notarili e dei pubblici tributi è assurda, giacché

visti i loro redditi è impossibile che i coniugi avessero potuto risparmiare un

capitale del genere lasciandolo – come asserisce la moglie – in un armadio

dell'abitazione coniugale. Egli soggiunge che molto più attendibile risulta la

deposizione di sua madre (seppure mal disposta verso la nuora), la quale ha

dichiarato di avergli donato tale somma. L'appellante fa valere inoltre di

avere ottenuto personalmente il prestito di fr. 60

000.

– dal venditore e di avere depositato in banca una sua polizza di

previdenza vincolata in garanzia del debito ipotecario. Ciò dimostrerebbe che l'acquisto

dell'immobile è stato da lui principalmente voluto, tanto più che egli ha assunto

un ruolo determinante nella conclusione delle trattative, da lui condotte, la

moglie essendo praticamente analfabeta. Chi abbia pagato gli oneri ipotecari e abbia

assicurato la manutenzione dello stabile – a suo avviso – poco importa sotto il

profilo dell'art. 205 cpv. 2 CC. Giova se mai il fatto che egli abita ininterrottamente

nell'immobile dal 2005.

5.

Secondo l'art. 205 cpv. 2 CC se un bene è in comproprietà, chi dimostra un

interesse preponderante può chiedere che tale bene gli sia attribuito per

intero contro compenso all'altro coniuge. Come ha ricordato il Pretore, tale

interesse può rivestire diverse forme; decisivo è che il

coniuge richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa

relazione con il bene litigioso. Il giudice pondera gli

interessi dei coniugi secondo equità, nell'ambito del suo potere di

apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_283/2011 del 29 agosto

2011.

consid. 2.3 con riferimento a DTF 119 II199 in: FamPra.ch 2011 pag. 969).

In concreto AP 1 non invoca interessi professionali o commerciali, né affettivi

o di salute (Hausheer/Aebi-Müller in:

Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 15 ad. art. 205 CC; Steinauer in: Commentaire

Romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 205). Sottolinea principalmente

di avere assunto un ruolo decisivo nell'acquisizione del bene.

a)

Dagli atti risulta che il 2 novembre

2001.

coniugi hanno acquistato da __________ la particella n. 1976 per

fr. 485 000.– mediante pagamento al venditore seduta stante di fr. 25 000.–, assunzione di un debito ipotecario di fr. 400 000.– e ottenimento di un mutuo di fr. 60 000.– da parte del venditore medesimo (rogito

n. 1767 del notaio __________: doc. 8 nel fascicolo “Ispezione RF” nell'inc.

OA.2005.199, richiamato). Per le sue prestazioni il notaio ha trasmesso ai

compratori, l'11 aprile 2002, una parcella di complessivi fr. 10 546.–, compresi i pagamenti anticipati

all'Ufficio dei registri (doc. U). Per quel che concerne il pagamento di fr. 25 000.– al venditore e di fr. 10 000.– al notaio, le versioni delle parti sono

contrastanti. Stando al marito, fr. 35 000.–

gli sono stati elargiti dalla madre. Stando alla moglie, quel capitale è

frutto di risparmi di entrambi ed era custodito in un armadio di casa.

b) Che

sulla versione della moglie si possano nutrire dubbi è vero. Non tanto perché i

coniugi non sarebbero riusciti ad accumulare tali risparmi in nove anni, quanto

perché la annosa custodia in un armadio di una tale somma mai dichiarata al

fisco lascia perplessi. Sia come sia, incombeva all'appellante provare di avere

ricevuto tale importo in donazione, ovvero dimostrare l'esistenza di un bene

proprio (art. 200 cpv. 1 CC). AP 1 ha prodotto una dichiarazione del 3 dicembre

2005.

in cui __________ conferma di avergli consegnato fr. 35 000.– verso la fine di ottobre del 2001 (doc.

T). Sentita personalmente, costei ha ribadito di avergli “dato soldi per

comperare la casa”, che fr. 28 000.– erano

il provento di un “secondo pilastro” a lei versato tramite bonifico bancario e che

il resto erano risparmi da lei custoditi a casa, “poiché io i soldi non li ho

mai tenuti in banca” (deposizione del 30 aprile 2009: verbali, pag. 16). Identica

dichiarazione essa ha rilasciato nell'ambito di una denuncia sporta da AP 1

contro la moglie per falsa dichiarazione di una parte in giudizio (decreto di

non luogo a procedere del 2 febbraio 2007: inc. NPL 495/2007 nel fascicolo “corrispondenza”

dell'inc. OA.2005.199 richiamato).

Se

non che, le modalità con cui __________ asserisce di avere custodito il denaro

sono le stesse di quelle, ritenute assurde dall'appellante, pretese dalla moglie.

Una versione dei fatti non appare dunque più verosimile dell'altra. Nelle circostanze

descritte non può ritenersi dimostrato che l'appellante abbia ricevuto fr. 35 000.– in donazione. Del resto, ci si trovasse

di fronte a un bene proprio del marito (art. 198 n. 2 CC), mal si capirebbe

come mai egli non rimetta in discussione la liquidazione del regime matrimoniale,

avanzi

pretese compensative verso la moglie, né rivendichi una diversa ripartizione

dell'utile ricavato dalla vendita dell'immobile.

c) In

ogni modo, si volesse anche fare astrazione da quanto precede, il finanziamento

di circa il 5% del prezzo di una compravendita non può ritenersi una partecipazione

essenziale per l'acquisto del bene. Né si può dire che in concreto l'appellante

abbia assunto un ruolo decisivo nell'operazione per avere ottenuto

personalmente un mutuo dal venditore, per avere messo a pegno una sua polizza

di previdenza vincolata o per avere una moglie analfabeta, senza dimenticare

che tali argomenti sono addotti per la prima volta in appello e sarebbero irricevibili

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). E senza dimenticare nemmeno che __________

ha sì dichiarato di avere concesso un prestito fr. 60 000.– all'attore (doc. R2), ma dall'atto notarile tale importo risulta

essere stato “concesso dal venditore agli acquirenti in solido” (doc. 8 nel

fascicolo “ispezione RF” dell'inc. OA.2005.199 richiamato). Tant'è che in caso

di acquisto dell'intera proprietà da parte del convenuto egli ha consentito a

liberare da ogni impegno nei suoi confronti la convenuta (doc. V), ovvero a “rinnovare

il mutuo per il medesimo importo al signor AP 1” (deposizione del 20 giugno 2006 nell'inc. OA.2005.199 richiamato). Lo stesso venditore ha

dichiarato inoltre che “quando si è trattato di negoziare il prestito

nel 2001” ha trattato “anche con la moglie” (loc. cit.). Quanto alla polizza di

previdenza vincolata messa a pegno quale ammortamento indiretto, essa è a nome di

AP 1, ma il debito ipotecario verso la __________ grava su entrambi i

comproprietari. Per di più, nulla rende verosimile che il pagamento del premio sia

stato assicurato da fondi del solo marito.

d) Nemmeno può dirsi determinante

per l'attribuzione dell'immobile il fatto che dalla separazione di fatto,

intervenuta nel febbraio del 2005, l'appellante continui ad abitare in quella

casa. Il solo trascorrere del tempo non basta infatti a creare un legame particolare.

A parte ciò – e come si vedrà in appresso – l'appellante non risulterebbe in

grado di indennizzare la comproprietaria per l'attribuzione del bene, ciò che osterebbe all'applicazione dell'art.

205.

cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale

federale 5C.325/2001 del 4 marzo 2002, consid. 4 in: ZBGR 84/2003 pag. 124; Hausheer/Aebi-Müller,

op. cit., n. 17 ad art. 205 CC). Che

poi AP 1 abbia onorato personalmente gli interessi ipotecari dopo la

separazione di fatto è la logica conseguenza del fatto che l'abitazione gli è

stata attribuita in uso.

6.

L'appellante critica le condizioni dell'incanto stabilite dal Pretore,

e in particolare la base d'asta di fr. 500 000.–, rilevando che “non vi

sono elementi concreti emersi in sede istruttoria per credere che il valore

dell'abitazione possa superare il prezzo acquisto, per altro recente”. Così argomentando,

tuttavia, egli si limita a contrapporre la propria opinione alla valutazione

del Pretore, senza indicare a quanto dovrebbe ammontare secondo lui l'offerta

minima. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello risulta finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese).

7.

In subordine

l'appellante rivendica la proprietà esclusiva dell'immobile dietro compenso di

fr. 12 500.–

alla comproprietaria. Ora, che un indennizzo dovuto a norma dell'art. 205 cpv.

2.

CC possa intervenire sotto forma di assunzione del debito solidale al solo

nome del comproprietario richiedente è vero (sentenza del Tribunale federale 5C.600/2010 del 5 gennaio 2011, consid. 4.1 in: SJ 133/2011 pag. 247 con riferimenti). Che in

concreto la __________ ed __________ si siano dichiarati disposti a liberare AO

1.

dal vincolo di solidarietà è altrettanto vero (doc. V e Z; deposizioni di __________

ed __________, del 20 giugno 2006: verbali,

pag. 3 e 5 dell'inc. OA.2005.199). Resta il fatto che l'attribuzione del

fondo in proprietà esclusiva all'appellante non comporterebbe solo l'assunzione

del debito ipotecario, ma anche il pagamento dei fr. 12 500.– da lui offerti. La somma

sarà anche “per nulla esorbitante, e pertanto non atta a pregiudicare l'attribuzione

del fondo al solo attore”, ma nelle con­dizioni finanziarie in cui si trova l'appellante

non spiega come sarebbe in grado di farvi fronte. Certo, in esito al divorzio

egli non deve erogare alla moglie alcun contributo di mantenimento. Egli le ha

sempre negato qualsiasi contributo, tuttavia, “poiché le

uscite

superano le entrate” (petizione, pag. 9). Ancora nel memoriale conclusivo egli lamentava

che “le entrate sono purtroppo sempre state esigue” (pag. 9). Come possano

reputarsi salvaguardate le legittime aspettative della convenuta in circostanze

siffatte non è dato a divedere, tanto meno ove si consideri che davanti al

Pretore l'interessato ha ottenuto l'assistenza giudiziaria e che in questa sede

ha chiesto analogo beneficio. Ne discende in ultima analisi che, infondato, l'appello

è destinato all'insuccesso.

8.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si

pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per

osservazioni.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese

e vista sulle spese la

tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

2500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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