11.2009.170
Scioglimento di una comproprietà fra coniugi: interesse preponderante di un coniuge all'attribuzione in via esclusiva della proprietà
23 gennaio 2012Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2009.170
Data decisione, Autorità:
23.01.2012, ICCA
Titolo:
Scioglimento di una comproprietà fra coniugi: interesse preponderante di un coniuge all'attribuzione in via esclusiva della proprietà
ATTRIBUZIONE IN CASO DI COMPROPRIETÀ
SCIOGLIMENTO DEL REGIME MATROMONIALE
art. 205 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2009.170
Lugano
23 gennaio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.133 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 luglio 2007 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 28 settembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 settembre
2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1971), cittadino italiano, e AO 1 (1954), cittadina dominicana, si sono
sposati a __________ l'11 giugno 1992. Dal matrimonio non sono nati figli.
Soggetti al regime ordinario della partecipazione agli acquisti, i coniugi hanno
acquistato in ragione di un mezzo ciascuno, il 2 novembre 2001, la
particella n. 1976 RFD di __________ (cui è correlata la quota coattiva di 1/9 della particella n. 1054 RFD), sulla quale sorge l'abitazione
coniugale. Nel febbraio del 2005 i coniugi si sono separati. La moglie si è
trasferita dalla sorella a __________, dove ha successivamente preso in
locazione un appartamento.
B. In
esito ad un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta il 9 marzo
2005 da AO 1, con sentenza del 30 settembre 2005 il Pretore supplente del
Distretto di Bellinzona ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato
l'abitazione coniugale al marito e ha posto a carico di quest'ultimo un
contributo alimentare di fr. 915.– mensili per la moglie dal febbraio del 2005. Su appello di AP 1, con sentenza del 9 febbraio 2009 questa
Camera ha ridotto il contributo alimentare a fr. 630.– mensili (inc.
11.2005.137). Due istanze presentate da AP 1, il 3 febbraio 2006 e il 17
gennaio 2007, volte alla riduzione e alla soppressione di tale contributo sono
state respinte dal Pretore con sentenze del 14 dicembre 2006 e dell'11
settembre 2007. Gli appelli presentati dal marito contro tali decisioni sono
tuttora pendenti (inc. 11.2007.1 e 11.2007.159).
C. Nel frattempo, il 24 ottobre 2005, AP 1 ha instato davanti al Pretore per lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976. AP 1 ha proposto di respingere l'azione (inc. OA.2055.199). Statuendo con sentenza del 23 maggio 2007, il Pretore ha respinto la petizione. L'attrice ha
appellato davanti a questa Camera, che con sentenza del
3 novembre 2008 ha ordinato lo scioglimento della comproprietà e ha ritornato
gli atti al Pretore perché istruisse e giudicasse sul modo della divisione
(inc. 11.2007.90). Nulla consta essere stato intrapreso dopo di allora.
D. Il 26 luglio 2007 AP 1 ha introdotto dinanzi al Pretore una causa unilaterale di divorzio, chiedendo – previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria – l'attribuzione in proprietà
esclusiva della particella n. 1976 e del mobilio domestico, come
pure il riparto delle prestazioni d'uscita previdenziali maturate dai coniugi.
Nella sua risposta del 17 settembre 2007 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ha postulato lo scioglimento della nota comproprietà mediante
asta pubblica e il riparto a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai
coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, ha
rivendicato un contributo alimentare di fr. 1829.– mensili vita natural durante
e ha sollecitato anch'essa il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore
ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale
e lo stesso 17 settembre 2007 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare,
demandando al Pretore la decisione sui punti che rimanevano litigiosi. Tali richieste
sono state riaffermate una volta decorso il termine bimestrale di riflessione, il
19 novembre 2007 e il 14 maggio 2008.
E. Su invito del Pretore, le parti
hanno presentato un memoriale contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. Nel proprio, del 6 giugno 2008 AO 1 ha ribadito le sue domande, salvo ridurre a fr. 1571.80 mensili la richiesta di contributo alimentare.
Nel suo allegato del 9 giugno 2008 AP 1 ha confermato le sue richieste. L'udienza preliminare si è tenuta il 9 luglio 2008 e l'istruttoria, iniziata lo
stesso giorno, si è chiusa il 13 maggio 2009. Al dibattimento finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 13 luglio 2009 AO 1 ha una volta di più riaffermato le sue richieste, riducendo ulteriormente a fr. 643.– mensili la richiesta
di contributo alimentare. Nel proprio allegato del 13 luglio 2009 AP 1 ha ribadito il suo punto di vista.
F. Statuendo con sentenza del 4 settembre 2009, il Pretore ha pronunciato
il divorzio, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla
particella n. 1976 RFD di __________, precisando le modalità e la destinazione
del provento, ha attribuito i mobili e le suppellettili al marito, ha
riconosciuto a ogni coniuge la proprietà di quanto in suo possesso e il vicendevole diritto alla metà delle prestazioni d'uscita di cassa
pensione accumulate durante il matrimonio (disponendo la trasmissione degli
atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la fissazione dell'ammontare),
rifiutando alla moglie contributi alimentari. La tassa di giustizia di fr. 1000.–
e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del
28 settembre 2009 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel
senso di attribuirgli la proprietà
esclusiva
del noto fondo con il relativo debito ipotecario, obbligandolo inoltre ad assumere
un mutuo elargito da __________ e liberando la controparte da ogni vincolo di
solidarietà. In subordine egli formula le medesime richieste, offrendo alla
moglie una tacitazione di fr. 12
500.–. Con decisione del 6 ottobre 2009 questa Camera
ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
da AP 1 contestualmente al memoriale. L'appello non ha
formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. La
causa in esame è stata trattata con la procedura di divorzio su richiesta
comune degli art. 420 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le
decisioni comunicate dai Pretori prima del 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1
CPC). In concreto la sentenza del Pretore, intimata il 4 settembre 2009, è stata
notificata al patrocinatore del convenuto il 7 settembre successivo. Il termine
d'impugnazione sarebbe scaduto così domenica 27 settembre 2009, ma si è
protratto fino a lunedì 28 settembre 2009 in virtù dell'art. 131 cpv. CPC
ticinese. Introdotto quest'ultimo giorno, l'appello in rassegna è pertanto tempestivo.
2.
Litigiosa rimane unicamente ai fini del giudizio la liquidazione del
regime dei beni, ovvero lo scioglimento della comproprietà sulla
particella n. 1976 RFD di __________ (cui è correlata la quota coattiva di
1/9 della particella n. 1054 RFD). Tutto
il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha
assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576
consid. 1).
3.
Constatato che l'unico punto rimasto litigioso riguardava lo scioglimento
della nota comproprietà e riassunti i criteri preposti all'assegnazione di un
bene in proprietà esclusiva, il Pretore ha rimproverato a AP 1 di non avere dimostrato che l'acquisto dell'abitazione
fosse stato da lui principalmente voluto, che una parte dell'operazione fosse
stata finanziata con denaro donatogli dalla di lui madre e che gli oneri ipotecari
fossero stati pagati con fondi propri. Né il fatto che la moglie avesse
lasciato l'abitazione nel 2005 appariva decisivo, giacché nulla era dato di
sapere sulle effettive ragioni di quella scelta. Ciò posto, il Pretore ha non ha ravvisato un interesse preponderante del marito a ottenere
la proprietà assoluta del fondo, tanto meno considerando che quegli non sarebbe
stato in grado di far fonte agli oneri ipotecari e di versare
alla moglie quanto di sua spettanza. In simili circostanze il primo
giudice ha ordinato lo scioglimento della comproprietà ai pubblici incanti.
Quanto alla base d'asta, in mancanza di una perizia sul valore venale
dell'immobile egli l'ha fissata in
fr. 500 000.–, tenendo conto non solo del
carico ipotecario (fr. 400 000.–),
ma anche del mutuo concesso a suo tempo dal venditore (fr. 60 000.–) e di quanto versato in contati al momento
dell'acquisto (fr. 25 000.–), come
pure delle spese notarili e dei vari tributi pubblici (fr. 10 546.85).
4.
L'appellante ribadisce
di avere un interesse preponderante all'attribuzione in proprietà esclusiva
della citata particella. Sostiene anzitutto che l'affermazione della moglie
circa la provenienza dei fr. 35 000.– usati
in parte (fr. 25 000.–) per l'acquisto dell'immobile e il resto (fr. 10 000.–)
per il pagamento delle spese notarili e dei pubblici tributi è assurda, giacché
visti i loro redditi è impossibile che i coniugi avessero potuto risparmiare un
capitale del genere lasciandolo – come asserisce la moglie – in un armadio
dell'abitazione coniugale. Egli soggiunge che molto più attendibile risulta la
deposizione di sua madre (seppure mal disposta verso la nuora), la quale ha
dichiarato di avergli donato tale somma. L'appellante fa valere inoltre di
avere ottenuto personalmente il prestito di fr. 60
000.
– dal venditore e di avere depositato in banca una sua polizza di
previdenza vincolata in garanzia del debito ipotecario. Ciò dimostrerebbe che l'acquisto
dell'immobile è stato da lui principalmente voluto, tanto più che egli ha assunto
un ruolo determinante nella conclusione delle trattative, da lui condotte, la
moglie essendo praticamente analfabeta. Chi abbia pagato gli oneri ipotecari e abbia
assicurato la manutenzione dello stabile – a suo avviso – poco importa sotto il
profilo dell'art. 205 cpv. 2 CC. Giova se mai il fatto che egli abita ininterrottamente
nell'immobile dal 2005.
5.
Secondo l'art. 205 cpv. 2 CC se un bene è in comproprietà, chi dimostra un
interesse preponderante può chiedere che tale bene gli sia attribuito per
intero contro compenso all'altro coniuge. Come ha ricordato il Pretore, tale
interesse può rivestire diverse forme; decisivo è che il
coniuge richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa
relazione con il bene litigioso. Il giudice pondera gli
interessi dei coniugi secondo equità, nell'ambito del suo potere di
apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_283/2011 del 29 agosto
2011.
consid. 2.3 con riferimento a DTF 119 II199 in: FamPra.ch 2011 pag. 969).
In concreto AP 1 non invoca interessi professionali o commerciali, né affettivi
o di salute (Hausheer/Aebi-Müller in:
Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 15 ad. art. 205 CC; Steinauer in: Commentaire
Romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 205). Sottolinea principalmente
di avere assunto un ruolo decisivo nell'acquisizione del bene.
a)
Dagli atti risulta che il 2 novembre
2001.
coniugi hanno acquistato da __________ la particella n. 1976 per
fr. 485 000.– mediante pagamento al venditore seduta stante di fr. 25 000.–, assunzione di un debito ipotecario di fr. 400 000.– e ottenimento di un mutuo di fr. 60 000.– da parte del venditore medesimo (rogito
n. 1767 del notaio __________: doc. 8 nel fascicolo “Ispezione RF” nell'inc.
OA.2005.199, richiamato). Per le sue prestazioni il notaio ha trasmesso ai
compratori, l'11 aprile 2002, una parcella di complessivi fr. 10 546.–, compresi i pagamenti anticipati
all'Ufficio dei registri (doc. U). Per quel che concerne il pagamento di fr. 25 000.– al venditore e di fr. 10 000.– al notaio, le versioni delle parti sono
contrastanti. Stando al marito, fr. 35 000.–
gli sono stati elargiti dalla madre. Stando alla moglie, quel capitale è
frutto di risparmi di entrambi ed era custodito in un armadio di casa.
b) Che
sulla versione della moglie si possano nutrire dubbi è vero. Non tanto perché i
coniugi non sarebbero riusciti ad accumulare tali risparmi in nove anni, quanto
perché la annosa custodia in un armadio di una tale somma mai dichiarata al
fisco lascia perplessi. Sia come sia, incombeva all'appellante provare di avere
ricevuto tale importo in donazione, ovvero dimostrare l'esistenza di un bene
proprio (art. 200 cpv. 1 CC). AP 1 ha prodotto una dichiarazione del 3 dicembre
2005.
in cui __________ conferma di avergli consegnato fr. 35 000.– verso la fine di ottobre del 2001 (doc.
T). Sentita personalmente, costei ha ribadito di avergli “dato soldi per
comperare la casa”, che fr. 28 000.– erano
il provento di un “secondo pilastro” a lei versato tramite bonifico bancario e che
il resto erano risparmi da lei custoditi a casa, “poiché io i soldi non li ho
mai tenuti in banca” (deposizione del 30 aprile 2009: verbali, pag. 16). Identica
dichiarazione essa ha rilasciato nell'ambito di una denuncia sporta da AP 1
contro la moglie per falsa dichiarazione di una parte in giudizio (decreto di
non luogo a procedere del 2 febbraio 2007: inc. NPL 495/2007 nel fascicolo “corrispondenza”
dell'inc. OA.2005.199 richiamato).
Se
non che, le modalità con cui __________ asserisce di avere custodito il denaro
sono le stesse di quelle, ritenute assurde dall'appellante, pretese dalla moglie.
Una versione dei fatti non appare dunque più verosimile dell'altra. Nelle circostanze
descritte non può ritenersi dimostrato che l'appellante abbia ricevuto fr. 35 000.– in donazione. Del resto, ci si trovasse
di fronte a un bene proprio del marito (art. 198 n. 2 CC), mal si capirebbe
come mai egli non rimetta in discussione la liquidazione del regime matrimoniale,
né
avanzi
pretese compensative verso la moglie, né rivendichi una diversa ripartizione
dell'utile ricavato dalla vendita dell'immobile.
c) In
ogni modo, si volesse anche fare astrazione da quanto precede, il finanziamento
di circa il 5% del prezzo di una compravendita non può ritenersi una partecipazione
essenziale per l'acquisto del bene. Né si può dire che in concreto l'appellante
abbia assunto un ruolo decisivo nell'operazione per avere ottenuto
personalmente un mutuo dal venditore, per avere messo a pegno una sua polizza
di previdenza vincolata o per avere una moglie analfabeta, senza dimenticare
che tali argomenti sono addotti per la prima volta in appello e sarebbero irricevibili
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). E senza dimenticare nemmeno che __________
ha sì dichiarato di avere concesso un prestito fr. 60 000.– all'attore (doc. R2), ma dall'atto notarile tale importo risulta
essere stato “concesso dal venditore agli acquirenti in solido” (doc. 8 nel
fascicolo “ispezione RF” dell'inc. OA.2005.199 richiamato). Tant'è che in caso
di acquisto dell'intera proprietà da parte del convenuto egli ha consentito a
liberare da ogni impegno nei suoi confronti la convenuta (doc. V), ovvero a “rinnovare
il mutuo per il medesimo importo al signor AP 1” (deposizione del 20 giugno 2006 nell'inc. OA.2005.199 richiamato). Lo stesso venditore ha
dichiarato inoltre che “quando si è trattato di negoziare il prestito
nel 2001” ha trattato “anche con la moglie” (loc. cit.). Quanto alla polizza di
previdenza vincolata messa a pegno quale ammortamento indiretto, essa è a nome di
AP 1, ma il debito ipotecario verso la __________ grava su entrambi i
comproprietari. Per di più, nulla rende verosimile che il pagamento del premio sia
stato assicurato da fondi del solo marito.
d) Nemmeno può dirsi determinante
per l'attribuzione dell'immobile il fatto che dalla separazione di fatto,
intervenuta nel febbraio del 2005, l'appellante continui ad abitare in quella
casa. Il solo trascorrere del tempo non basta infatti a creare un legame particolare.
A parte ciò – e come si vedrà in appresso – l'appellante non risulterebbe in
grado di indennizzare la comproprietaria per l'attribuzione del bene, ciò che osterebbe all'applicazione dell'art.
205.
cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale
federale 5C.325/2001 del 4 marzo 2002, consid. 4 in: ZBGR 84/2003 pag. 124; Hausheer/Aebi-Müller,
op. cit., n. 17 ad art. 205 CC). Che
poi AP 1 abbia onorato personalmente gli interessi ipotecari dopo la
separazione di fatto è la logica conseguenza del fatto che l'abitazione gli è
stata attribuita in uso.
6.
L'appellante critica le condizioni dell'incanto stabilite dal Pretore,
e in particolare la base d'asta di fr. 500 000.–, rilevando che “non vi
sono elementi concreti emersi in sede istruttoria per credere che il valore
dell'abitazione possa superare il prezzo acquisto, per altro recente”. Così argomentando,
tuttavia, egli si limita a contrapporre la propria opinione alla valutazione
del Pretore, senza indicare a quanto dovrebbe ammontare secondo lui l'offerta
minima. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello risulta finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese).
7.
In subordine
l'appellante rivendica la proprietà esclusiva dell'immobile dietro compenso di
fr. 12 500.–
alla comproprietaria. Ora, che un indennizzo dovuto a norma dell'art. 205 cpv.
2.
CC possa intervenire sotto forma di assunzione del debito solidale al solo
nome del comproprietario richiedente è vero (sentenza del Tribunale federale 5C.600/2010 del 5 gennaio 2011, consid. 4.1 in: SJ 133/2011 pag. 247 con riferimenti). Che in
concreto la __________ ed __________ si siano dichiarati disposti a liberare AO
1.
dal vincolo di solidarietà è altrettanto vero (doc. V e Z; deposizioni di __________
ed __________, del 20 giugno 2006: verbali,
pag. 3 e 5 dell'inc. OA.2005.199). Resta il fatto che l'attribuzione del
fondo in proprietà esclusiva all'appellante non comporterebbe solo l'assunzione
del debito ipotecario, ma anche il pagamento dei fr. 12 500.– da lui offerti. La somma
sarà anche “per nulla esorbitante, e pertanto non atta a pregiudicare l'attribuzione
del fondo al solo attore”, ma nelle condizioni finanziarie in cui si trova l'appellante
non spiega come sarebbe in grado di farvi fronte. Certo, in esito al divorzio
egli non deve erogare alla moglie alcun contributo di mantenimento. Egli le ha
sempre negato qualsiasi contributo, tuttavia, “poiché le
uscite
superano le entrate” (petizione, pag. 9). Ancora nel memoriale conclusivo egli lamentava
che “le entrate sono purtroppo sempre state esigue” (pag. 9). Come possano
reputarsi salvaguardate le legittime aspettative della convenuta in circostanze
siffatte non è dato a divedere, tanto meno ove si consideri che davanti al
Pretore l'interessato ha ottenuto l'assistenza giudiziaria e che in questa sede
ha chiesto analogo beneficio. Ne discende in ultima analisi che, infondato, l'appello
è destinato all'insuccesso.
8.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si
pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per
osservazioni.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
ticinese
e vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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