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Decisione

11.2009.171

Contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne: disponibilità economica del genitore

16 novembre 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.273 (azione

di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza

del 13 luglio 2009 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 )

contro

AO 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 28 settembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

16 settembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolto il contestuale ricorso presentato da AP 1 contro il rifiuto

dell'assistenza giudiziaria da parte del Pretore;

3. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nei due rimedi

giuridici;

4. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 15 aprile 2002 il

Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1967)

e (1967), omologando una convenzione in base alla quale il figlio AP 1 (nato

il 19 giugno 1990) sarebbe stato affidato alla madre, con obbligo per il padre

di versargli un contributo alimentare indicizzato di fr. 826.60 mensili

fino al 13° compleanno, di fr. 1139.30

mensili dal 13° al 16° compleanno e di fr. 1242.90 mensili dal 17° compleanno

fino alla maggiore età (assegni familiari compresi), valendo dopo di allora “quanto

previsto dall'art. 277 cpv. 2 CC”.

B. Nel frattempo, il 25 ottobre 2001, AO 1 ha avuto un altro figlio, I__________,

da __________ (1971), che ha poi sposato il 16 giu­gno 2006. In esito a

un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata dalla

seconda moglie, con sentenza del 14 maggio 2009 il medesimo Pretore ha

omologato una convenzione sulla vita separata in cui AO 1 si impegnava a versare un contributo alimentare indicizzato per

I__________ di fr. 1000.– mensili oltre all'assegno familiare

percepito dalla madre.

C. Divenuto maggiorenne, con istanza del 13 luglio 2009 AP 1 ha adito

il Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – previa concessione

dell'assistenza giudiziaria – che il padre continuasse a versargli il contributo

alimentare di fr. 1242.90 mensili “in applicazione della sentenza di

divorzio”, retroattivamente dal luglio del 2008 fino “alla normale conclusione

della formazione”. In via cautelare egli ha postulato una trattenuta di fr. 1250.–

mensili dallo stipendio del convenuto. Al contraddittorio

del 15 settembre 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'azio­ne. Il dibattimento

finale ha avuto luogo seduta stante e in tale circostanza le parti hanno

ribadito le domande iniziali.

D. Statuendo

il 16 settembre 2009, il Pretore ha respinto l'istanza, salvo disporre che

l'eventuale assegno familiare per AP 1 sarebbe stato da riversare “indilatamente a quest'ultimo”. Non sono stati riscossi oneri processuali

né sono state attribuite ripetibili. Con decisione separata di quello stesso 16

settembre 2009 il Pretore ha respinto anche la richiesta di assistenza giudiziaria.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 28 settembre 2009 nel

quale chiede che – accordatogli il beneficio dell'assistenza

giudiziaria – la sua istanza sia accolta e AO

1 sia condannato a versargli il contributo alimentare di

fr. 1242.90 mensili retroattivamente dal luglio del 2008 fino “alla

normale conclusione della formazione”. In via cautelare egli sollecita nuovamente

una trattenuta di fr. 1250.– mensili dallo stipendio del padre. Contestualmente

AP 1 impugna anche la decisione emanata dal Pretore in materia di assisten­za

giudiziaria, postulando – oltre alla concessione dell'assistenza giudiziaria in

appello – il conferimento del beneficio in prima sede. Invitato a esprimersi, nelle

sue osservazioni del 15 ottobre 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

in materia di mantenimento

1.

Le azioni di mantenimento sono trattate con la procedura speciale

degli art. 425 segg. CPC (caso di un figlio maggiorenne agli studi in: RtiD

I-2008 pag. 1028 consid. 4). Il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC),

non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). Nella

fattispecie, il plico raccomandato contenente la sentenza del Pretore, spedito

il 16 settembre 2009, è stato ritirato dal legale dell'attore il 18 settembre

2009.

(www.posta.ch/track­and­trace, informazioni inerenti al recapito 98.00.659068.00077643

– R Svizzera). Il termine per appellare è cominciato a decorrere così sabato 19

settembre 2009. Consegnato alla posta il 28 settembre 2009 (data del timbro

postale), l'appello in esame è tempestivo.

2.

Il Pretore ha respinto l'azione, in concreto, dopo avere accertato

che con il proprio guadagno di fr. 4820.– netti mensili, tredicesima compresa,

il convenuto riesce appena a coprire il proprio fabbisogno minimo (fr. 3846.20

mensili) e il contributo alimentare per il figlio I__________ (fr. 1000.–

mensili). Il mantenimento del minorenne essendo prioritario, ha ricordato il

Pretore, non rimane disponibilità per finanziare il sostentamento del

maggiorenne, che ha diritto di ricevere così il solo assegno familiare, non compreso

nel reddito netto di fr. 4820.– mensili citato dianzi “e, comunque sia, riconosciuto dal convenuto”.

3.

L'appellante

sostiene anzitutto che il reddito netto del convenuto ammonta a fr. 5273.20, non

solo a fr. 4820.– netti mensili. L'argomentazione in sé è parzialmente

provvista di buon diritto.

a) Il

Pretore ha fondato il proprio accertamento su un conteggio di salario dell'agosto

2009.

(doc. 10), dal quale ha ricavato uno stipendio netto di fr. 4617.60 mensili

(senza assegni familiari), cui ha aggiunto la quota di tredicesima, per un totale

“che corrisponde grosso modo a

fr. 4820.– netti mensili su dodici mensilità”. L'appellante obietta, evocando un conteggio di salario del marzo

2009.

(doc. G), che lo stipendio netto del convenuto è di fr. 4617.60 mensili,

cui si cumula l'assegno familiare di fr. 250.–, per complessivi fr. 4867.60 mensili.

Se a ciò si addiziona la quota di tredicesima, si ottiene un reddito di fr.

5273.20

netti mensili. In realtà nessuno dei due calcoli è corretto.

b) I

due conteggi di stipendio cui si è alluso (doc. 10 e doc. G) forniscono, in

ultima analisi, gli stessi dati. Da essi si evince che il convenuto guadagna

fr. 5150.– netti (senza assegni familiari). Dedotti oneri sociali per fr.

532.40

(11.88%) e un “contributo

professionale” di fr. 20.–

mensili, lo stipendio netto risulta di fr. 4597.60. A ciò si aggiunge la quota

di tredicesima, che consiste – di regola – nello stipendio di base senza le

eventuali indennità, ma anche senza la deduzione per il “secondo pilastro” e

il contributo professionale (I CCA, sentenza inc. 11.1996.162 del 12 gennaio

1998, consid. 5b con richiamo alla sentenza inc. 11.1996.118 del 26 agosto

1997, consid. 3). Il che dà, in concreto, fr. 4821.40.

Ne deriva uno stipendio netto, tredicesima inclusa, di fr. 4999.40 mensili

(senza assegni familiari), ovvero fr. 179.40 più di quanto ha calcolato il Pretore,

ma fr. 273.80 meno di quanto reputa l'appellante.

c) In

merito all'assegno familiare per l'appellante (l'assegno familiare per il

figlio minorenne è riscosso dalla madre), il conteggio del marzo 2009 (doc. G)

attesta che il convenuto ancora lo percepiva, mentre la cifra di fr. 250.– non

risulta più nel conteggio dell'agosto 2009 (doc. 10). Quale sia la ragione di

ciò non è dato di sapere, il figlio essendo tuttora in formazione (art. 3 cpv.

1.

lett. b della legge federale sugli assegni familiari: RS 836.2). Il Pretore

ha stabilito nondimeno che “l'eventuale

assegno familiare per AP 1 dovrà essere riversato indilatamente a quest'ultimo”. Se il convenuto riscuote – o ha diritto

di riscuotere – l'assegno familiare, dunque, il relativo importo va corrisposto

al figlio. Tale accertamento, che retroagisce senza limiti di tempo nel passato

e agisce senza limiti di tempo nel futuro, non è stato impugnato da AO 1. Al

proposito non soccorre pertanto attardarsi.

4.

In secondo luogo l'appellante contesta il fabbisogno minimo del

convenuto, che il Pretore ha calcolato in fr. 3846.20 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

locazione fr. 1080.–, premio della cassa malati fr. 307.–, assicurazione

dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 15.20, spese di trasferta fr. 720.–, indennità per

pasti fuori casa fr. 220.–, assicurazione dell'automobile

fr. 67.–, imposta di circolazione fr. 37.–, onere fiscale stimato

fr. 200.–). A parere dell'appellante il premio della cassa malati non

eccede fr. 260.80, le spese di trasferta vanno ridotte a fr. 135.– e

l'inden­nità per pasti fuori casa va stralciata dal fabbisogno, così come

l'onere fiscale.

a) Il

premio della cassa malati accertato dal Pretore consiste in quello di base secondo

la LAMal (fr. 260.80 mensili: doc. 4) e in quello per l'assicurazione complementare

(fr. 46.20 men­sili: doc. 5). L'appellante parrebbe voler togliere la copertura

complementare dal fabbisogno minimo, ma non spiega perché. Sprovvisto di

motivazione, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Giovi soggiungere ad ogni buon

conto che, si volesse pur dedurre l'importo di fr. 46.20 mensili dal fabbisogno

minimo del convenuto, come si vedrà oltre il risultato del giudizio non

cambierebbe (consid. 5).

b) Le spese di trasferta per raggiungere

il luogo di lavoro (fr. 720.– mensili) sono

criticate dall'appellante, che le reputa non com­provate. Secondo l'appellante,

tutto quanto il convenuto può pretendere pertanto è di vedersi riconoscere il

costo di un abbonamento “arcobaleno” (fr. 135.– mensili) per l'uso del mezzo

pubblico. L'affermazione non è seria. Per coprire la tratta da __________ (“Posta”) a __________ (“__________”) con i trasporti pubblici occorrono circa 70 minuti fra treno, bus (cadenze e tempi di spostamento in: www.ffs.ch) e percorsi a piedi. Per

di più, alla __________, __________, di __________, il convenuto comincia a

lavorare anche alle ore 6.00, allorché il primo

collegamento parte da __________ alle ore 6.39 e arriva a __________ 7.48, senza

considerare gli ulteriori dieci o quindici minuti a piedi necessari. Pretendere

in condizioni del genere che il convenuto faccia capo ai mezzi pubblici esula

dalla ragionevolezza. Quanto alle spese d'automobile (60 km a fr. –.60/km per 20 giorni lavorativi mensili),

l'appellante nulla eccepisce. Assevera che AO 1 potrebbe trasferire il

domicilio a __________, dimenticando però ch'egli ha la moglie e un figlio di 8

anni a __________, per tacere della madre e della sorella a __________. Sulle

spese di trasferta la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

c) L'indennità

per pasti fuori casa (fr. 220.– mensili, ovvero

fr. 11.– per 20 giorni lavorativi mensili) è stata commisurata dal Pretore a quanto prevede la tabella per

il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU

68/2009 pag. 6292, cifra II/4 lett. b). Come possa il convenuto rientrare a

domicilio durante la pausa di mezzogiorno l'appellante non indica. Assumere che

la spesa per pasti fuori casa non sarebbe verosimile nelle circostanze

descritte è puramente frustraneo.

d) Il

Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto un carico fiscale

stimato di fr. 200.– mensili (non di fr. 300.– mensili, come adduce

l'appellante). L'appellante fa valere che tale onere non è dimostrato, non può

essere ammesso “a fronte del

fabbisogno vitale di un figlio agli studi” e risulta “del tutto

incomprensibile a fronte della asserita situazione di obblighi di mantenimento

del padre” (memoriale, pag. 3).

Ora, che le imposte rientrino nel fabbisogno minimo del diritto civile e che in

mancanza di dati precisi il loro ammontare vada stimato è fuori dubbio (DTF 114

II 394 consid. 4b, 118 II 99 in fondo). Né l'appellante dimostra che la cifra

di fr. 200.– mensili valutata dal Pretore per apprezzamento sia inattendibile.

Certo, in caso di ristrettezze economiche l'onere fiscale va tralasciato dal

fabbisogno minimo di chi deve erogare contributi di mantenimento a figli

minorenni (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, 127 III 70 in alto). Che ciò valga

anche nei confronti di figli maggiorenni, verso i quali l'obbligo di

mantenimento ha carattere eccezionale (DTF 127 I 207 consid. 3e con richiami),

è dubbio. Comunque sia, si volesse anche espungere nella fattispecie l'onere

fiscale di fr. 200.– mensili dal fabbisogno minimo del convenuto, l'esito del giudizio

non muterebbe, come si vedrà in appresso.

5.

La giurisprudenza ha

già avuto modo di precisare che, trattandosi di figli maggiorenni, un genitore non

può essere tenuto a stanziare contributi alimentari se il versamento di tali contributi

non gli lascia l'equivalente del proprio fabbisogno minimo “allargato”,

maggiorato del 20% (DTF 118 II 99 consid. 4b/aa, confermato in DTF 132 III 211

consid. 2.3). Per fabbisogno minimo “allargato” (erweiterter Notbedarf) si

intende il fabbisogno minimo comprendente l'onere fiscale (DTF 118 II 99

consid. 4b/aa). Si volesse pur tralasciare nel caso in esame l'onere fiscale,

come si è appena prospettato, il fabbisogno minimo del convenuto ammonterebbe a

fr. 3646.20 mensili. Anzi, si volesse omettere anche il premio dell'assicurazione

complementare contro le malattie (sopra, consid. 4a: fr. 46.20 mensili), esso

risulterebbe di fr. 3600.– mensili. Sta di fatto che, maggiorato del 20% (fr.

4320.

–), tale fabbisogno non lascia spazio a disponibilità in favore dell'appellante,

eccettuato – evidentemente – l'assegno familiare, che spetta al ragazzo. Come

ha rilevato il Pretore, i contributi ali­mentari per minorenni hanno la

priorità su quelli per maggiorenni (DTF 132 III 211 consid. 2.3). Con un

reddito di fr. 4999.40 netti mensili (consid. 3b), il convenuto deve sopperire

al proprio fabbisogno di fr. 4320.– mensili e al contributo alimentare per I__________,

di fr. 1000.– mensili. Ciò non è sufficiente per assicurare un margine in

favore del figlio AP 1.

Obietta l'appellante che

la maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo del debitore non si applica in

condizioni finanziarie difficili. Se così fosse, tuttavia, la maggiorazione sarebbe

praticamente senza senso, giacché il suo scopo è proprio quello di garantire un

certo agio al genitore ove le risorse economiche scarseggino. Sussistono in

realtà casi particolari che consentono di prescindere dalla maggiorazione del

20%, così come sussistono casi particolari che consentono di portare la maggiorazione

oltre il 20%. Tra i primi si annoverano, ad esempio, le ipotesi in cui un genitore

sia chiamato a finanziare la formazione del figlio maggiorenne solo per qualche

mese oppure debba attendersi un ragguardevole aumento di reddito in tempi prevedibili

(DTF 118 II 100 consid. 4b/bb). La dottrina equipara a simili

eventualità anche le

ipotesi in cui un genitore abbia consentito alla formazione del figlio oltre la

maggiore età o possa ragionevolmente guadagnare di più (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17

in fine ad art. 277). Nessu­no di tali casi si verifica in concreto. Da un lato

la formazione del figlio si prospetta ancora lunga (il ragazzo ha frequentato

nell'anno scolastico 2008/2009 la terza liceo, ma non è stato promosso),

dall'altro le possibilità di reddito del convenuto sono quelle attuali, né egli

consta avere approvato un qualsivoglia piano di studi. Non si ravvisano dunque

gli estremi per ridurre o addirittura annullare il supplemento del 20% che la

giurisprudenza assicura al debitore del contributo sul fabbisogno minimo.

6.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di provvedimenti

cautelari contenuta nell'appello.

7.

Gli

oneri di appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC). Dato nondimeno che l'appellante non ha capacità di reddito e non dispone

di capitali apprezzabili (salvo, eventualmente, i fr. 30 000.– accumulati grazie a doni di parenti cui allude il

convenuto: osservazioni all'appello, 2° foglio in basso), si rinuncia equitativa­mente

a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, per altro non

richieste, non è il caso di assegnarne, la stesura delle osservazioni non risultando

avere cagionato al convenuto particolari costi, notevole dispendio di tempo e

neppure perdite di guadagno.

Non

può essere accolta nemmeno la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta

nell'appello, già per il fatto che all'impugnazione mancava ogni possibilità di

successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Un approfondimento in appello si

giustificava, tutt'al più, relativamente alle spese per l'uso professionale del

veicolo esposte dal convenuto (verifica condotta in questa sentenza), ma nulla

impediva all'attore di provocare le necessarie spiegazioni dal convenuto già

davanti al Pretore, ciò che avrebbe evitato sin dall'inizio il secondo grado di

giurisdizione.

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (fr. 1242.90 mensili dal luglio del 2008 fino “alla normale conclusione della formazione”) supera la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile.

II. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

9.

Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente

può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,

ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato

n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto

questo profilo il ricorso contro il “decreto” notificato

all'attore il 18 settembre 2009 (sopra, consid. 1) è ricevibile.

10.

Il

ricorrente censura il diniego dell'assistenza giudiziaria da parte del Pretore,

affermando che la sua azione non era destinata sin dal­l'inizio al rigetto

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Fa valere che fino al maggio del 2009 egli ha

continuato a ricevere il contributo di mantenimento, che a sua conoscenza il

padre guadagna bene e che non gli erano note ragioni per cui l'elargizione del

contributo dovesse interrompersi. Se non che, così argomentando, egli dimentica

il carattere eccezionale del contributo alimentare per maggiorenni, contributo cui

il figlio non ha diritto per il solo fatto di frequentare una scuola. Come questa

Camera ha già spiegato (FamPra.ch 2001 pag. 148 consid. 3), spetta al maggiorenne

che invoca l'art. 277 cpv. 2 CC indicare quale percorso formativo egli intenda

seguire, illustrando per lo meno nei tratti essenziali il suo piano di studi (DTF

127.

I 207 consid. 3e con rinvio a DTF 118 II 98 consid. 4a). Nella fattispecie è

noto unicamente che l'attore starebbe ripetendo

la terza liceo, dopo avere già ripetuto la prima, ma tutto si ignora sulle

sue intenzioni e sulle sue prospettive, tant'è che nelle osservazioni

all'appello il convenuto revoca addirittura in dubbio l'idoneità del ragazzo a

intraprendere studi superiori. Ne segue che, per quanto comprensibile possa

apparire il comportamento dell'attore, un'istanza fondata soltanto

sull'indigenza di lui e sulla presunta disponibilità economica del convenuto,

senza alcun cenno al genere di formazione da finanziare, appariva votata all'insuccesso

fin dall'inizio. Nel risultato, pertanto, anche la decisione del Pretore sull'assistenza

giudiziaria sfugge alla critica.

11.

La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo

casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie. Né si pone

problema di ripetibili. A supporre infatti che il convenuto avesse diritto di

esprimersi sul tema dell'assistenza giudiziaria in una lite alla quale non è

parte (una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica

autorità, non all'altra parte in causa: Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite

en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii), una correspon­sione

di indennità non entra non linea di conto per le ragioni già enunciate

nella causa di merito (consid. 7).

12.

Relativamente

ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi sull'assistenza

giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art.

51.

cpv. 1 lett. c LTF), indicata dianzi (consid. 9).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Il ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria in primo

grado è respinto e la decisione impugnata è confermata.

3. La richiesta

di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

5. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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