11.2009.171
Contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne: disponibilità economica del genitore
16 novembre 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2009.171
Data decisione, Autorità:
16.11.2009, ICCA
Titolo:
Contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne: disponibilità economica del genitore
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 277 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2009.171
Lugano,
16 novembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2009.273 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza
del 13 luglio 2009 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 settembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
16 settembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto il contestuale ricorso presentato da AP 1 contro il rifiuto
dell'assistenza giudiziaria da parte del Pretore;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nei due rimedi
giuridici;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 15 aprile 2002 il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1967)
e (1967), omologando una convenzione in base alla quale il figlio AP 1 (nato
il 19 giugno 1990) sarebbe stato affidato alla madre, con obbligo per il padre
di versargli un contributo alimentare indicizzato di fr. 826.60 mensili
fino al 13° compleanno, di fr. 1139.30
mensili dal 13° al 16° compleanno e di fr. 1242.90 mensili dal 17° compleanno
fino alla maggiore età (assegni familiari compresi), valendo dopo di allora “quanto
previsto dall'art. 277 cpv. 2 CC”.
B. Nel frattempo, il 25 ottobre 2001, AO 1 ha avuto un altro figlio, I__________,
da __________ (1971), che ha poi sposato il 16 giugno 2006. In esito a
un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata dalla
seconda moglie, con sentenza del 14 maggio 2009 il medesimo Pretore ha
omologato una convenzione sulla vita separata in cui AO 1 si impegnava a versare un contributo alimentare indicizzato per
I__________ di fr. 1000.– mensili oltre all'assegno familiare
percepito dalla madre.
C. Divenuto maggiorenne, con istanza del 13 luglio 2009 AP 1 ha adito
il Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – che il padre continuasse a versargli il contributo
alimentare di fr. 1242.90 mensili “in applicazione della sentenza di
divorzio”, retroattivamente dal luglio del 2008 fino “alla normale conclusione
della formazione”. In via cautelare egli ha postulato una trattenuta di fr. 1250.–
mensili dallo stipendio del convenuto. Al contraddittorio
del 15 settembre 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'azione. Il dibattimento
finale ha avuto luogo seduta stante e in tale circostanza le parti hanno
ribadito le domande iniziali.
D. Statuendo
il 16 settembre 2009, il Pretore ha respinto l'istanza, salvo disporre che
l'eventuale assegno familiare per AP 1 sarebbe stato da riversare “indilatamente a quest'ultimo”. Non sono stati riscossi oneri processuali
né sono state attribuite ripetibili. Con decisione separata di quello stesso 16
settembre 2009 il Pretore ha respinto anche la richiesta di assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 28 settembre 2009 nel
quale chiede che – accordatogli il beneficio dell'assistenza
giudiziaria – la sua istanza sia accolta e AO
1 sia condannato a versargli il contributo alimentare di
fr. 1242.90 mensili retroattivamente dal luglio del 2008 fino “alla
normale conclusione della formazione”. In via cautelare egli sollecita nuovamente
una trattenuta di fr. 1250.– mensili dallo stipendio del padre. Contestualmente
AP 1 impugna anche la decisione emanata dal Pretore in materia di assistenza
giudiziaria, postulando – oltre alla concessione dell'assistenza giudiziaria in
appello – il conferimento del beneficio in prima sede. Invitato a esprimersi, nelle
sue osservazioni del 15 ottobre 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
in materia di mantenimento
1.
Le azioni di mantenimento sono trattate con la procedura speciale
degli art. 425 segg. CPC (caso di un figlio maggiorenne agli studi in: RtiD
I-2008 pag. 1028 consid. 4). Il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC),
non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). Nella
fattispecie, il plico raccomandato contenente la sentenza del Pretore, spedito
il 16 settembre 2009, è stato ritirato dal legale dell'attore il 18 settembre
2009.
(www.posta.ch/trackandtrace, informazioni inerenti al recapito 98.00.659068.00077643
– R Svizzera). Il termine per appellare è cominciato a decorrere così sabato 19
settembre 2009. Consegnato alla posta il 28 settembre 2009 (data del timbro
postale), l'appello in esame è tempestivo.
2.
Il Pretore ha respinto l'azione, in concreto, dopo avere accertato
che con il proprio guadagno di fr. 4820.– netti mensili, tredicesima compresa,
il convenuto riesce appena a coprire il proprio fabbisogno minimo (fr. 3846.20
mensili) e il contributo alimentare per il figlio I__________ (fr. 1000.–
mensili). Il mantenimento del minorenne essendo prioritario, ha ricordato il
Pretore, non rimane disponibilità per finanziare il sostentamento del
maggiorenne, che ha diritto di ricevere così il solo assegno familiare, non compreso
nel reddito netto di fr. 4820.– mensili citato dianzi “e, comunque sia, riconosciuto dal convenuto”.
3.
L'appellante
sostiene anzitutto che il reddito netto del convenuto ammonta a fr. 5273.20, non
solo a fr. 4820.– netti mensili. L'argomentazione in sé è parzialmente
provvista di buon diritto.
a) Il
Pretore ha fondato il proprio accertamento su un conteggio di salario dell'agosto
2009.
(doc. 10), dal quale ha ricavato uno stipendio netto di fr. 4617.60 mensili
(senza assegni familiari), cui ha aggiunto la quota di tredicesima, per un totale
“che corrisponde grosso modo a
fr. 4820.– netti mensili su dodici mensilità”. L'appellante obietta, evocando un conteggio di salario del marzo
2009.
(doc. G), che lo stipendio netto del convenuto è di fr. 4617.60 mensili,
cui si cumula l'assegno familiare di fr. 250.–, per complessivi fr. 4867.60 mensili.
Se a ciò si addiziona la quota di tredicesima, si ottiene un reddito di fr.
5273.20
netti mensili. In realtà nessuno dei due calcoli è corretto.
b) I
due conteggi di stipendio cui si è alluso (doc. 10 e doc. G) forniscono, in
ultima analisi, gli stessi dati. Da essi si evince che il convenuto guadagna
fr. 5150.– netti (senza assegni familiari). Dedotti oneri sociali per fr.
532.40
(11.88%) e un “contributo
professionale” di fr. 20.–
mensili, lo stipendio netto risulta di fr. 4597.60. A ciò si aggiunge la quota
di tredicesima, che consiste – di regola – nello stipendio di base senza le
eventuali indennità, ma anche senza la deduzione per il “secondo pilastro” e
il contributo professionale (I CCA, sentenza inc. 11.1996.162 del 12 gennaio
1998, consid. 5b con richiamo alla sentenza inc. 11.1996.118 del 26 agosto
1997, consid. 3). Il che dà, in concreto, fr. 4821.40.
Ne deriva uno stipendio netto, tredicesima inclusa, di fr. 4999.40 mensili
(senza assegni familiari), ovvero fr. 179.40 più di quanto ha calcolato il Pretore,
ma fr. 273.80 meno di quanto reputa l'appellante.
c) In
merito all'assegno familiare per l'appellante (l'assegno familiare per il
figlio minorenne è riscosso dalla madre), il conteggio del marzo 2009 (doc. G)
attesta che il convenuto ancora lo percepiva, mentre la cifra di fr. 250.– non
risulta più nel conteggio dell'agosto 2009 (doc. 10). Quale sia la ragione di
ciò non è dato di sapere, il figlio essendo tuttora in formazione (art. 3 cpv.
1.
lett. b della legge federale sugli assegni familiari: RS 836.2). Il Pretore
ha stabilito nondimeno che “l'eventuale
assegno familiare per AP 1 dovrà essere riversato indilatamente a quest'ultimo”. Se il convenuto riscuote – o ha diritto
di riscuotere – l'assegno familiare, dunque, il relativo importo va corrisposto
al figlio. Tale accertamento, che retroagisce senza limiti di tempo nel passato
e agisce senza limiti di tempo nel futuro, non è stato impugnato da AO 1. Al
proposito non soccorre pertanto attardarsi.
4.
In secondo luogo l'appellante contesta il fabbisogno minimo del
convenuto, che il Pretore ha calcolato in fr. 3846.20 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
locazione fr. 1080.–, premio della cassa malati fr. 307.–, assicurazione
dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 15.20, spese di trasferta fr. 720.–, indennità per
pasti fuori casa fr. 220.–, assicurazione dell'automobile
fr. 67.–, imposta di circolazione fr. 37.–, onere fiscale stimato
fr. 200.–). A parere dell'appellante il premio della cassa malati non
eccede fr. 260.80, le spese di trasferta vanno ridotte a fr. 135.– e
l'indennità per pasti fuori casa va stralciata dal fabbisogno, così come
l'onere fiscale.
a) Il
premio della cassa malati accertato dal Pretore consiste in quello di base secondo
la LAMal (fr. 260.80 mensili: doc. 4) e in quello per l'assicurazione complementare
(fr. 46.20 mensili: doc. 5). L'appellante parrebbe voler togliere la copertura
complementare dal fabbisogno minimo, ma non spiega perché. Sprovvisto di
motivazione, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Giovi soggiungere ad ogni buon
conto che, si volesse pur dedurre l'importo di fr. 46.20 mensili dal fabbisogno
minimo del convenuto, come si vedrà oltre il risultato del giudizio non
cambierebbe (consid. 5).
b) Le spese di trasferta per raggiungere
il luogo di lavoro (fr. 720.– mensili) sono
criticate dall'appellante, che le reputa non comprovate. Secondo l'appellante,
tutto quanto il convenuto può pretendere pertanto è di vedersi riconoscere il
costo di un abbonamento “arcobaleno” (fr. 135.– mensili) per l'uso del mezzo
pubblico. L'affermazione non è seria. Per coprire la tratta da __________ (“Posta”) a __________ (“__________”) con i trasporti pubblici occorrono circa 70 minuti fra treno, bus (cadenze e tempi di spostamento in: www.ffs.ch) e percorsi a piedi. Per
di più, alla __________, __________, di __________, il convenuto comincia a
lavorare anche alle ore 6.00, allorché il primo
collegamento parte da __________ alle ore 6.39 e arriva a __________ 7.48, senza
considerare gli ulteriori dieci o quindici minuti a piedi necessari. Pretendere
in condizioni del genere che il convenuto faccia capo ai mezzi pubblici esula
dalla ragionevolezza. Quanto alle spese d'automobile (60 km a fr. –.60/km per 20 giorni lavorativi mensili),
l'appellante nulla eccepisce. Assevera che AO 1 potrebbe trasferire il
domicilio a __________, dimenticando però ch'egli ha la moglie e un figlio di 8
anni a __________, per tacere della madre e della sorella a __________. Sulle
spese di trasferta la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
c) L'indennità
per pasti fuori casa (fr. 220.– mensili, ovvero
fr. 11.– per 20 giorni lavorativi mensili) è stata commisurata dal Pretore a quanto prevede la tabella per
il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU
68/2009 pag. 6292, cifra II/4 lett. b). Come possa il convenuto rientrare a
domicilio durante la pausa di mezzogiorno l'appellante non indica. Assumere che
la spesa per pasti fuori casa non sarebbe verosimile nelle circostanze
descritte è puramente frustraneo.
d) Il
Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto un carico fiscale
stimato di fr. 200.– mensili (non di fr. 300.– mensili, come adduce
l'appellante). L'appellante fa valere che tale onere non è dimostrato, non può
essere ammesso “a fronte del
fabbisogno vitale di un figlio agli studi” e risulta “del tutto
incomprensibile a fronte della asserita situazione di obblighi di mantenimento
del padre” (memoriale, pag. 3).
Ora, che le imposte rientrino nel fabbisogno minimo del diritto civile e che in
mancanza di dati precisi il loro ammontare vada stimato è fuori dubbio (DTF 114
II 394 consid. 4b, 118 II 99 in fondo). Né l'appellante dimostra che la cifra
di fr. 200.– mensili valutata dal Pretore per apprezzamento sia inattendibile.
Certo, in caso di ristrettezze economiche l'onere fiscale va tralasciato dal
fabbisogno minimo di chi deve erogare contributi di mantenimento a figli
minorenni (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, 127 III 70 in alto). Che ciò valga
anche nei confronti di figli maggiorenni, verso i quali l'obbligo di
mantenimento ha carattere eccezionale (DTF 127 I 207 consid. 3e con richiami),
è dubbio. Comunque sia, si volesse anche espungere nella fattispecie l'onere
fiscale di fr. 200.– mensili dal fabbisogno minimo del convenuto, l'esito del giudizio
non muterebbe, come si vedrà in appresso.
5.
La giurisprudenza ha
già avuto modo di precisare che, trattandosi di figli maggiorenni, un genitore non
può essere tenuto a stanziare contributi alimentari se il versamento di tali contributi
non gli lascia l'equivalente del proprio fabbisogno minimo “allargato”,
maggiorato del 20% (DTF 118 II 99 consid. 4b/aa, confermato in DTF 132 III 211
consid. 2.3). Per fabbisogno minimo “allargato” (erweiterter Notbedarf) si
intende il fabbisogno minimo comprendente l'onere fiscale (DTF 118 II 99
consid. 4b/aa). Si volesse pur tralasciare nel caso in esame l'onere fiscale,
come si è appena prospettato, il fabbisogno minimo del convenuto ammonterebbe a
fr. 3646.20 mensili. Anzi, si volesse omettere anche il premio dell'assicurazione
complementare contro le malattie (sopra, consid. 4a: fr. 46.20 mensili), esso
risulterebbe di fr. 3600.– mensili. Sta di fatto che, maggiorato del 20% (fr.
4320.
–), tale fabbisogno non lascia spazio a disponibilità in favore dell'appellante,
eccettuato – evidentemente – l'assegno familiare, che spetta al ragazzo. Come
ha rilevato il Pretore, i contributi alimentari per minorenni hanno la
priorità su quelli per maggiorenni (DTF 132 III 211 consid. 2.3). Con un
reddito di fr. 4999.40 netti mensili (consid. 3b), il convenuto deve sopperire
al proprio fabbisogno di fr. 4320.– mensili e al contributo alimentare per I__________,
di fr. 1000.– mensili. Ciò non è sufficiente per assicurare un margine in
favore del figlio AP 1.
Obietta l'appellante che
la maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo del debitore non si applica in
condizioni finanziarie difficili. Se così fosse, tuttavia, la maggiorazione sarebbe
praticamente senza senso, giacché il suo scopo è proprio quello di garantire un
certo agio al genitore ove le risorse economiche scarseggino. Sussistono in
realtà casi particolari che consentono di prescindere dalla maggiorazione del
20%, così come sussistono casi particolari che consentono di portare la maggiorazione
oltre il 20%. Tra i primi si annoverano, ad esempio, le ipotesi in cui un genitore
sia chiamato a finanziare la formazione del figlio maggiorenne solo per qualche
mese oppure debba attendersi un ragguardevole aumento di reddito in tempi prevedibili
(DTF 118 II 100 consid. 4b/bb). La dottrina equipara a simili
eventualità anche le
ipotesi in cui un genitore abbia consentito alla formazione del figlio oltre la
maggiore età o possa ragionevolmente guadagnare di più (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17
in fine ad art. 277). Nessuno di tali casi si verifica in concreto. Da un lato
la formazione del figlio si prospetta ancora lunga (il ragazzo ha frequentato
nell'anno scolastico 2008/2009 la terza liceo, ma non è stato promosso),
dall'altro le possibilità di reddito del convenuto sono quelle attuali, né egli
consta avere approvato un qualsivoglia piano di studi. Non si ravvisano dunque
gli estremi per ridurre o addirittura annullare il supplemento del 20% che la
giurisprudenza assicura al debitore del contributo sul fabbisogno minimo.
6.
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di provvedimenti
cautelari contenuta nell'appello.
7.
Gli
oneri di appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Dato nondimeno che l'appellante non ha capacità di reddito e non dispone
di capitali apprezzabili (salvo, eventualmente, i fr. 30 000.– accumulati grazie a doni di parenti cui allude il
convenuto: osservazioni all'appello, 2° foglio in basso), si rinuncia equitativamente
a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, per altro non
richieste, non è il caso di assegnarne, la stesura delle osservazioni non risultando
avere cagionato al convenuto particolari costi, notevole dispendio di tempo e
neppure perdite di guadagno.
Non
può essere accolta nemmeno la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell'appello, già per il fatto che all'impugnazione mancava ogni possibilità di
successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Un approfondimento in appello si
giustificava, tutt'al più, relativamente alle spese per l'uso professionale del
veicolo esposte dal convenuto (verifica condotta in questa sentenza), ma nulla
impediva all'attore di provocare le necessarie spiegazioni dal convenuto già
davanti al Pretore, ciò che avrebbe evitato sin dall'inizio il secondo grado di
giurisdizione.
8.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (fr. 1242.90 mensili dal luglio del 2008 fino “alla normale conclusione della formazione”) supera la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile.
II. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
9.
Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente
può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,
ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato
n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto
questo profilo il ricorso contro il “decreto” notificato
all'attore il 18 settembre 2009 (sopra, consid. 1) è ricevibile.
10.
Il
ricorrente censura il diniego dell'assistenza giudiziaria da parte del Pretore,
affermando che la sua azione non era destinata sin dall'inizio al rigetto
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Fa valere che fino al maggio del 2009 egli ha
continuato a ricevere il contributo di mantenimento, che a sua conoscenza il
padre guadagna bene e che non gli erano note ragioni per cui l'elargizione del
contributo dovesse interrompersi. Se non che, così argomentando, egli dimentica
il carattere eccezionale del contributo alimentare per maggiorenni, contributo cui
il figlio non ha diritto per il solo fatto di frequentare una scuola. Come questa
Camera ha già spiegato (FamPra.ch 2001 pag. 148 consid. 3), spetta al maggiorenne
che invoca l'art. 277 cpv. 2 CC indicare quale percorso formativo egli intenda
seguire, illustrando per lo meno nei tratti essenziali il suo piano di studi (DTF
127.
I 207 consid. 3e con rinvio a DTF 118 II 98 consid. 4a). Nella fattispecie è
noto unicamente che l'attore starebbe ripetendo
la terza liceo, dopo avere già ripetuto la prima, ma tutto si ignora sulle
sue intenzioni e sulle sue prospettive, tant'è che nelle osservazioni
all'appello il convenuto revoca addirittura in dubbio l'idoneità del ragazzo a
intraprendere studi superiori. Ne segue che, per quanto comprensibile possa
apparire il comportamento dell'attore, un'istanza fondata soltanto
sull'indigenza di lui e sulla presunta disponibilità economica del convenuto,
senza alcun cenno al genere di formazione da finanziare, appariva votata all'insuccesso
fin dall'inizio. Nel risultato, pertanto, anche la decisione del Pretore sull'assistenza
giudiziaria sfugge alla critica.
11.
La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo
casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie. Né si pone
problema di ripetibili. A supporre infatti che il convenuto avesse diritto di
esprimersi sul tema dell'assistenza giudiziaria in una lite alla quale non è
parte (una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica
autorità, non all'altra parte in causa: Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii), una corresponsione
di indennità non entra non linea di conto per le ragioni già enunciate
nella causa di merito (consid. 7).
12.
Relativamente
ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi sull'assistenza
giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art.
51.
cpv. 1 lett. c LTF), indicata dianzi (consid. 9).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Il ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria in primo
grado è respinto e la decisione impugnata è confermata.
3. La richiesta
di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
5. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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