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Decisione

11.2009.173

Protezione dell'unione coniugale

6 settembre 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello di AP 1

4. L'appellante sostiene che dalla sua attività

accessoria (di progettista meccanico dedito allo sviluppo di programmi per

conoscenti) il marito consegue un reddito di fr. 150.– e non di soli fr.

100.– mensili, come ha stimato il Pretore mediando i proventi che lo stesso

convenuto ha dichiarato di avere conseguito nel 2006

(fr. 800.– complessivi) e nel 2007 (fr. 1500.– complessivi: sentenza

impugnata, pag. 2 in fondo). A suo parere, in effetti, “dai dati fiscali (...)

per l'anno 2007” si evince un reddito da attività accessoria di fr. 1840.– complessivi.

Se non che, nel suo memoriale conclusivo davanti al Pretore l'istante medesima

aveva indicato quali redditi annui del marito da attività accessoria “importi

variabili tra i fr. 800.– e i fr. 1500.–” (pag. 8 in basso). Mai essa ha

preteso che il marito conseguisse entrate di fr. 1840.– annue. L'argomentazione

è pertanto nuova e, come tale, irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese).

5. Nel

fabbisogno minimo del marito l'appellante contesta l'onere fiscale di fr. 800.–

mensili stimato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 a metà), pari a quanto lo stesso AO 1 aveva allegato nel memoriale di risposta (pag. 6) sulla base

della tassazione del 2005. Essa non spiega minimamente, tuttavia, quali calcoli

giustifichino tale risultato, limitandosi ad affermare apoditticamente come

“alla luce del contributo alimentare che [il marito] deve alla moglie i calcoli

fiscali portano a un dispendio fiscale di al massimo fr. 500.– mensili” (appello,

pag. 4 nel mezzo). E una spiegazione era tanto più necessaria ove si consideri

che la tassazione 2005 si fondava su un reddito imponibile del marito di fr.

7510.– mensili (fr. 90 117.– annui: doc. 11), mentre il Pretore ha accertato nel 2009 un

reddito di fr. 8550.– mensili (sopra, consid. 2). Privo di sufficiente

motivazione, al proposito l'appello si rivela una volta ancora irricevibile (art.

309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

6. Per

quel che è dei propri redditi, l'appellante non contesta l'ammontare della rendita AI (fr. 1105.–

mensili), ma censura il provento da sostanza mobiliare che Pretore le ha

imputato per fr. 835.– mensili (interessi del 2% su un capitale di fr. 500 000.–: sentenza

impugnata, pag. 3 in fondo), provento che a suo dire non eccede fr. 100.–

mensili (interesse dello 0.25%). Ora, secondo la giurisprudenza di questa

Camera – che l'appellante non discute – i redditi presunti di capitali al

risparmio vanno riferiti ai saggi d'interesse fissati dal Consiglio federale

per gli averi di vecchiaia in materia di previdenza professionale (RtiD I-2010

pag. 701 consid. 6 con rinvii). Al momento in cui ha statuito il Pretore quel tasso

era del 2% (negli anni precedenti era finanche più elevato) e così è rimasto fino al 1° gennaio 2012 (art. 12 lett. f

OPP 2: RS 831.441.1). Fondandosi su un rendimento presumibile del 2%, il

Pretore ha quindi agito correttamente. Sotto questo

profilo la sentenza impugnata sfugge alla critica.

Quanto

alle entrate da sostanza immobiliare, l'appellante insorge contro il reddito locativo

di fr. 4000.– mensili stimato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4). Asserisce

che il provento dei suoi appartamenti in proprietà per piani a Pregassona dev'essere

valutato mediando i dati del 2004 e del 2005, mentre i dati del 2005 e del 2006

vanno scartati o perché negativi (il primo) o perché eccezionalmente positivi

(il secondo). A suo avviso inoltre dal reddito occorre dedurre ammortamenti per

almeno fr. 20 000.– annui, di modo che in

definitiva l'introito netto non supera fr. 1000.– mensili. Il

Pretore è stato di altro avviso. Intanto egli ha ricordato che “la sostanza

immobiliare è giunta alla moglie per il decesso del padre intervenuto il 28

marzo 2006”, sicché a suo parere “i dati precedenti possono difficilmente

essere considerati”. Ciò premesso, egli ha accertato il reddito degli appartamenti

in fr. 4910.– mensili nel 2006 e in fr. 3890.– mensili nel 2007, desumendone

una media prudenziale di fr. 4000.– mensili, non senza soggiungere che

l'istante lascia vuota una casa a __________ la cui locazione sarebbe fors'anche

possibile. Con quest'ultimo argomento l'interessata non si confronta. Né essa

contesta che i dati anteriori al 2006 “possono difficilmente essere

considerati” perché a quel tempo essa non aveva ancora ereditato gli immobili.

E in un appello non basta affermare la pertinenza delle proprie motivazioni;

occorre anche spiegare perché non sarebbero pertinenti quelle del Pretore.

Per tacere del fatto poi che i dati del 2005 (e verosimilmente anche quelli del

2004) sono influenzati da interessi passivi superiori al doppio di quelli

pagati nel 2007 (atti fiscali richiamati, fascicolo 2005, distinta “entrate 2005” e tassazione del 7 marzo 2007; doc. AA:

tassazione del 2004).

Certo,

l'appellante censura il reddito locativo del 2006 accertato dal Pretore (fr.

4910.– mensili), rimproverando a quest'ultimo di non avere tenuto conto di

lavori di tinteggio per fr. 37 000.– e di un'imposta sugli utili immobiliari di fr. 26 500.– da lei pagata

in seguito al­l'alienazione di due (delle otto) proprietà per piani. Essa non

pretende però che sia impossibile ammortare la normale usura del tinteggio con l'incasso

delle pigioni e neppure che sia stato impossibile saldare l'imposta sugli utili

immobiliari con il ricavo della citata vendita. Assevera che “l'appigionamento

degli appartamenti (...) è sempre incostante per la partenza degli inquilini e

la necessità di trovare altri inquilini” (memoriale, pag. 6). Ma di ciò il

Pretore ha tenuto conto considerando il reddito effettivo degli immobili, che è

anche il risultato dell'avvicendamento dei conduttori (senza imputare

all'istante redditi ipotetici di per

sé non

esclusi, soprattutto pensando all'immobile vuoto di __________: Hausheer/Spycher, Hand­buch des Unterhaltsrechts,

2ª edizione, pag. 566 n. 05.65). In definitiva, a un giudizio

som­mario come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela

dell'unione coniugale, la sentenza impugnata merita una volta ancora conferma.

7. Relativamente al

proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore abbia ignorato il

costo del garage (fr. 120.– mensili) e riconosciuto un premio troppo basso

della cassa malati (fr. 531.– invece di fr. 571.60

mensili), come pure una partecipazione insufficiente alle spese mediche

(fr. 245.– invece di fr. 754.25 mensili), oltre che imposte irrisorie

(fr. 200.– invece di fr. 1600.– mensili). Tali questioni che vanno

esaminate singolarmente.

a) Di

per sé il costo del garage (fr. 120.– mensili), reso verosimile, andrebbe inserito

nel fabbisogno minimo dell'appellante. Come il marito fa notare nelle osservazioni

all'appello, tuttavia, per l'alloggio il Pretore ha riconosciuto

all'istante non solo la pigione, l'acconto delle spese accessorie e l'abbonamento alla TV via cavo (ovvero

fr. 1086.– mensili complessivi), ma anche fr. 200.– mensili per costi non

documentati, argomentando che “in risposta l'importo esposto è rimasto incontestato

ed è congruo ai bisogni di una persona sola, oltre che paragonabile alla spesa

esposta dal marito” (sentenza impugnata, pag. 5). Nulla giustifica però di

riconoscere nel fabbisogno minimo di un coniuge spese pacificamente inesistenti,

salvo in caso di estremi che non si verificano nella fattispecie (Rep. 1995 pag.

142 in alto). Ciò posto, il supplemento non reso verosimile di fr. 200.–

mensili riconosciuto dal Pretore copre già il costo del garage.

b) Il premio della cassa malati a carico dell'appellante dal 1° gennaio

2009 è effettivamente di fr. 571.60 mensili (doc. QQ, CCC e

DDD) in luogo dei fr. 531.– considerati dal Pretore fino al 31 dicembre

2008. A parte il fatto però che il contributo alimentare stabilito nella

sentenza impugnata decorre dal luglio del 2007, non dal 2009, il supplemento di

fr. 200.– mensili citato dianzi basta per coprire anche l'aumento di premio

(fr. 40.60 mensili) dal 1° gennaio 2009. Senza dimenticare che

l'abbonamento alla TV via cavo andrebbe tolto dal costo dell'alloggio (fr. 1086.–

mensili) poiché già incluso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep.

1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). In proposito l'appello è destinato pertanto

all'insuccesso.

c) Le

spese non coperte dalla cassa malati che l'appellante fa valere (fr. 754.25

mensili) sono state riconosciute dall'autorità fiscale nella tassazione 2005

(doc. BB), ma non dal Pretore, che ha incluso nel fabbisogno minimo

dell'istante solo quelle effettivamente rese verosimili nel 2007 (oltre alla

franchigia di fr. 50.– mensili considerata a parte: sentenza impugnata, pag.

5). Nell'appello l'interessata torna a far valere la spesa di fr. 754.25

mensili con riferimento alla tassazione 2005 (doc. BB), ma non tenta neppure di

spiegare perché il Pretore avrebbe dovuto fondarsi su dati del 2005 anziché su

dati del 2007. Privo di motivazione, al riguardo l'appello va dichiarato

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

d) Nel

fabbisogno minimo dell'istante il Pretore ha riconosciuto imposte per fr. 200.–

mensili “come fatto valere” (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). L'appellante

eccepisce che il suo carico fiscale è di almeno fr. 1600.– mensili (nel memoriale

conclusivo essa prospettava ancora fr. 1300.– mensili), la stima di fr. 200.–

mensili risalendo a quanto figurava ancora nel riassunto scritto prodotto con

la risposta all'udienza dell'8 agosto 2007. La doglianza è fondata. Già sulla

scorta dell'ultima tassazione in possesso del Pretore (quella del 2007, seppure

non definitiva, emanata il 4 giugno 2009, nell'incarto fiscale richiamato) l'istante

risultava dover pagare imposte per

complessivi fr. 15 857.85 annui, pari a fr. 1321.50 mensili (calcolatore in: http://dfe.ti-edu.ch/DFE/DC/calcolatori/

reddito_sostanza.jsp). L'onere di fr. 1300.– mensili indicato nel memoriale

conclusivo era quindi verosimile. Per quanto la richiesta nuova avanzata in appello

non sia ricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese; v. anche sopra,

consid. 3), ciò non impedisce di inserire nel fabbisogno minimo dell'interessata

la cifra da essa fatta valere nel memoriale conclusivo davanti al Pretore. Il

fabbisogno minimo di lei va accertato così in fr. 5595.– mensili.

8. Da

ultimo l'appellante chiede di precisare la clausola di adeguamento al rincaro

contenuta nella sentenza impugnata, specificando che il primo aggiornamento del

contributo ali­mentare (stabilito dal Pretore nel gennaio del 2008) avvenga in

base all'indice nazionale dei prezzi al consumo del luglio 2007 (data di introduzione

dell'istanza). La richiesta è legittima e corrisponde, per verosimile

deduzione, a quanto lo stesso Pretore intendeva. Nulla osta perciò a

esplicitare in tal senso il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata.

Considerandi

II. Sull'appello di AO 1

9.

L'appellante

chiede anzitutto di stralciare dal fabbisogno minimo della moglie, dopo il 1° settembre

2008, il costo della scuola __________ (fr. 400.– mensili), l'istante avendo

terminato i corsi di shiatsu e conseguito un diploma cantonale. Egli contesta inoltre

i “costi del natante” riconosciuti dal Pretore per fr. 294.75 mensili, a

mente sua voluttuari e non paragonabili a quelli della sua motocicletta (appello,

pag 4).

a) Riguardo

ai costi di formazione nessuna risultanza istruttoria rende verosimile che, al

momento in cui ha giudicato il Pretore, l'istante avesse terminato i corsi di shiat­su

e conseguito un diploma cantonale. L'appellante invoca documenti agli atti

nella causa di divorzio, ma tali atti non fanno parte dell'incarto relativo all'attuale

procedura. Per di più, gli elementi invocati attesterebbero che il corso

quadriennale si è concluso nell'agosto del 2008, ma non che l'istante abbia terminato

la scuola. Nella procedura a tutela dell'unione coniugale AP 1 si è limitata

dichiarare che la formazione sarebbe dovuta terminare alla fine di agosto del

2008, ma che dopo di allora essa avrebbe dovuto ancora svolgere “circa un anno

e mezzo di scuola a __________”, salvo presentarsi come privatista agli esami

per il riconoscimento cantonale; inoltre essa avrebbe dovuto avere accantonato

250.

ore di trattamenti certificati dai pazienti” (interrogatorio formale del 30

novembre 2007, risposta n. 2.4). L'appellante ritiene che al momento in cui ha

statuito il Pretore la scuola fosse terminata perché nella causa di divorzio la

moglie ha ammesso di avere guadagnato fr. 300.– nel 2008 e fr. 50.– settimanali

dal­l'aprile del 2009 in poi, ma dopo quanto si è visto ciò non basta per

rendere verosimile la fine della frequentazione scolastica.

b) I

“costi del natante” (fr. 294.75 mensili), che l'appellante non contesta nel

loro ammontare, saranno anche – come sottolinea l'interessato – voluttuari. Sta

di fatto che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto

di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano,

il tenore di vita precedente la separazione (DTF 114 II 30 consid. 6). Il

convenuto non pretende che durante la comunione domestica la moglie non avesse

a disposizione una barca. D'altro lato il bilancio familiare permette

senz'altro di finanziare l'esborso. Non v'è motivo dunque perché la voce di spesa sia espunta dal fabbisogno di

AP 1.

10.

Per

quanto attiene ai redditi della moglie, l'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato un canone di

locazione (quello del dicembre 2007) relativo a uno degli appartamenti in

proprietà per piani (fr. 1675.–). Soggiunge che ad ogni modo, secondo le sue stesse

dichiarazioni, la moglie potrebbe incassare ogni anno dai sei appartamenti (con

rimesse e posteggi) fr. 107 820.–, ciò che le permetterebbe di conseguire, dedotti i costi

ammessi dal Pretore, un reddito netto di fr. 57 186.– annui, pari a fr. 4765.–

mensili (rispetto ai fr. 4000.– mensili stimati dal Pretore). In merito al

reddito da sostanza mobiliare l'appellante non contesta il rendimento del 2% calcolato

dal Pretore, ma sostiene che il 31 dicem­bre 2007 la moglie possedeva averi per

quasi fr. 800 000.–, di modo che il reddito poteva ammontare a fr. 15 920.– annui, pari a

fr. 1325.– mensili e non solo a fr. 835.– mensili, come ha stimato il Pretore (appello,

pag. 5).

a) Il

primo giudice ha accertato il reddito degli appartamenti dell'istante, come detto

(sopra, consid. 6), in fr. 4910.– mensili nel 2006 e in fr. 3890.–

mensili nel 2007, desumendone una media prudenziale di fr. 4000.– mensili.

Per determinare il reddito del 2007 egli si è fondato sui dati fiscali, dai

quali si evince un reddito annuo netto di fr. 97 449.– che comprende anche il

citato incasso di fr. 1675.– per pigione, garage e posteggio (doc. AAA:

contratto di locazione del 3 dicembre 2007; atti fiscali richiamati, dichiarazione

d'imposta 2007 della moglie, distinta “entrate

2007” allegata al modulo 7). A torto l'appellante asserisce pertanto che

il Pretore avrebbe omesso di considerare quel canone di locazione.

Ciò

posto, nel 2007 AP 1 ha locato cinque appartamenti, tre autorimesse e tre

posteggi per 12 mesi, un appartamento e un garage per 10 mesi e un posteggio

per un mese. Il reddito accertato fiscalmente di fr. 97 449.– annui equivale a più del

90% di quello (pieno) preteso dal marito di fr. 107 820.–. Il che è senz'altro

ragionevole e non lascia spazio alla stima di redditi ipotetici, tanto meno ove

si consideri che un conduttore non subentra sempre al predecessore il giorno

stesso in cui finisce il precedente contratto di locazione. Per quanto riguarda

la casa di __________, a supporre ch'essa sia in condizioni di essere locata

(ciò che l'interessata esclude: interrogatorio formale del 30 novembre 2007, risposte

n. 4.1 e 4.4), nemmeno l'appellante indica a quanto potrebbe ammontare l'ipotetica

pigione. Non cifrata, la pretesa risulta quindi, già di primo acchito, irricevibile

(Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1).

b) Circa

il reddito da sostanza mobiliare, il Pretore ha accertato sulla base della

tassazione 2007 che l'istante possiede titoli e capitali per fr. 633 598.–, oltre a numerario

per fr. 162 420.–. Reputando giusto ch'essa conservi almeno fr. 500 000.– come “una

sorta di riserva di soccorso”, egli ha stimato il rendi­mento presumibile nel

2% (sopra, consid. 6), ovvero un reddito di fr. 10 000.– annui, pari a fr. 835.–

mensili. L'appellante chiede che la resa del 2% si calcoli sull'intera sostanza

di fr. 796 018.–, onde un reddito di fr. 15 920.– annui, pari a fr. 1325.–

mensili. In realtà l'istante non risulta possedere una tale sostanza. I dati

accertati dal Pretore risultano sì dalla tassazione 2007, ma per quanto attiene

al numerario di fr. 162 420.– la tassazione

riflette una manifesta inavvertenza in cui è caduta la contribuente redigendo

la dichiarazione d'imposta. AP 1 ha dichiarato in effetti di possedere mezzi liquidi

per complessivi fr. 431 098.05 e metalli preziosi per fr. 202 500.– (atti fiscali

richiamati, fascicolo 2007, modulo 2). Giustamente quindi il Pretore ha

accertato titoli e capitali per fr. 633 598.–.

Non

risulta invece che la contribuente possieda ulteriori fr. 162 240.–. È vero

ch'essa ha indicato tale cifra sotto la rubrica “numerario, biglietti di banca,

oro e altri metalli preziosi” del modulo 1 correlato alla dichiarazione d'imposta

2007, ma nel modulo 2 essa ha ribadito di essere proprietaria di sostanza

mobile unicamente per complessivi fr. 633 598.–.

Nulla conforta perciò la verosimiglianza degli altri fr. 162 240.–. Quanto ai “titoli e capitali” per complessivi fr. 633 598.–, fr. 202 500.– sono già

investiti in “metalli preziosi”. Il rendimento presumibile del 2% si applica a capitali

non (ancora) investiti, o non investiti adeguatamente. Un investimento in

metalli preziosi di fr. 202 500.– su un patrimonio complessivo di fr. 633 598.– non può dirsi

inadeguato, per lo meno a un esame sommario come quello che governa le misure a

protezione dell'unione coniugale. Ne segue che il reddito presunto del 2%

poteva applicarsi tutt'al più, nella fattispecie, ai “titoli e capitali” di

fr. 431 098.05, ove questi non apparissero investiti adeguatamente. Il

Pretore tuttavia ha già applicato tale saggio d'interesse a fr. 500 000.–. Su tal punto,

di conseguenza, la decisione impugnata risulta addirittura favorevole all'appellante.

11.

Da

quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro del bilancio

familiare:

Reddito del

marito fr. 8 550.—

Reddito

della moglie fr. 5 940.—

fr.

14.

490.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 4 030.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 5 595.—

fr.

9.

625.— mensili

Eccedenza fr.

4.

865.— mensili

Metà

eccedenza fr. 2 432.50 mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4030.

– + fr. 2432.50 = fr. 6

462.50

e deve

versare alla moglie:

fr.

5595.

– + fr. 2432.50 ./. fr. 5940.– = fr. 2 087.50 mensili,

arrotondati

a fr. 2 090.–

mensili.

L'appello

di AP 1 merita quindi accoglimento entro tali limiti, mentre l'appello del marito

va respinto.

12.

L'appellante sostiene che, comunque sia, il

Pretore non avrebbe dovuto determinare il contributo alimentare per la moglie

applicando il metodo di calcolo abituale ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC,

bensì anticipando i criteri dell'art. 125 CC (appello, pag. 9 segg.). L'assunto

non può essere condiviso. L'art. 125 CC si applica solo

dopo il divorzio e non prima. Lo stanziamento di contributi alimentari fra

coniugi prima e ancora durante una causa di divorzio è disciplinato per analogia dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale

(art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC, art. 276 seconda frase nCPC), anche ove si

tratti di fissare “i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1

CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione di tali contributi,

limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente

conforme al diritto federale è ad ogni modo il metodo – sempre adottato da

questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i

fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD

I-2010 pag. 700 consid. 4 con richiamo).

Altra è

la questione di sapere se si possa pretendere già prima del divorzio che un

coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda

senza indugio un'attività lucrativa. Al proposito questa Camera ha già avuto

modo di ricordare che, ove non ci si debba più attendere una ripresa della

comunione domestica, i parametri dell'art. 125 CC vanno pon­derati già

prima dello scioglimento del matrimonio per quanto attiene alla ripresa o

all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente

inattivo o attivo solo a tempo parziale (v. anche DTF 130 III 541 consid. 3.2,

128.

III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ciò non significa

che ci si debba scostare dal metodo di calcolo applicabile in costanza di matrimonio,

tanto meno ove si pensi che fino al divorzio continua a sussistere il dovere di

mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD I-2005 pag. 773 consid.

12). Contrariamente a quanto crede l'appellante, tale metodo di calcolo

continua a valere fino allo scioglimento del matrimonio (DTF 137 III 385).

Anzi, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ove – dandosi

impugnazione sugli effetti accessori – la causa non fosse ancora terminata (RtiD

I-2005 pag. 760 consid. 6).

Accertata

l'applicabilità del metodo abituale, non si disconosce che quando ha statuito

il Pretore nella fattispecie i coniugi erano già separati da oltre due anni, di

modo che non ci si doveva più attendere una riconciliazione (RtiD I-2011 pag.

653.

n. 12c). Ma ciò non significa – come crede l'appellante – che la

moglie non avesse più diritto alla sua mezza eccedenza del bilancio coniugale.

Significa che alla moglie poteva essere imposta la ripresa o l'estensione di

un'attività lucrativa alle condizioni dell'art. 125 CC. Il Pretore ha ritenuto

che ciò sarebbe stato il caso al momento in cui l'istante avesse conseguito il

diploma di terapista shiatsu (sentenza impugnata, pag. 3 verso il basso). L'appellante

non rende verosimile che la moglie, invalida al 79%, abbia altre possibilità di

guadagno. Si duole di non essere riuscito risparmiare più di fr. 30 000.– in vent'anni di matrimonio, ma ciò si

deve ai ruoli che i coniugi stessi hanno deciso di assumere durante la vita in

comune. E che versi ora in una situazione peggiore rispetto a quella in cui si

trovava durante la comunione domestica egli non pretende. Anche al riguardo

l'appello manca perciò di consistenza.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

13.

Gli oneri del giudizio

odierno e le ripetibili seguono il principio della soccombenza (art. 148 CPC ticinese).

L'istante ottiene causa parzialmente vinta, giacché consegue un aumento del

contributo ali­mentare litigioso dai fr. 1540.– mensili stabiliti dal Pretore a

fr. 2090.– mensili, mentre esce sconfitta nella misura in cui pretendeva un

contributo di fr. 4615.– mensili. Appare giusto così che sopporti quattro

quinti degli oneri processuali e che rifonda al marito un'equa indennità per

ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Il convenuto vede invece

respingere interamente il suo appello. Deve assumere di conseguenza la tassa di

giustizia e le spese (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire

ripetibili alla moglie, che non ha formulato osservazioni all'appello.

L'esito dell'attuale

giudizio comporta anche una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di

primo grado, che vanno addebitati per tre quinti all'istante (la quale

postulava davanti al Pretore un contributo alimentare di fr. 5200.– mensili) e

per il

resto al marito (che

davanti al Pretore rifiutava qualsiasi contri­buto alimentare). La tassa di

giustizia (fr. 1500.–) e le ripetibili di prima sede (fr. 2000.– riferite dal

Pretore a una proporzione di due terzi), di per sé non contestate nel loro

ammontare, rimangono invariate.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

14.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si consideri

l'entità del contributo di mantenimento litigioso in appello (che l'istante

chiedeva di aumentare da fr. 1540.– a fr. 4615.– mensili e il convenuto di ridurre

da fr. 1540.– mensili a zero).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto e la

sentenza impugnata è così riformata:

2. AO

1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2090.– dal 1° luglio

2007.

L'ammontare del contributo è ancorato all'indice nazionale svizzero

dei prezzi al consumo del luglio del 2007 e va adeguato il 1° gennaio di ogni

anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del

2008.

3. La

tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono poste per tre quinti a carico di

AP 1 e per il resto a carico del convenuto.

4. AP

1 rifonderà al convenuto un'indennità di fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

II. Gli

oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

2000.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico

dell'appellante stessa e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante

rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello di AO 1 è respinto.

IV. Gli

oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

V. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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