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Decisione

11.2009.174

Assistenza giudiziaria internazionale: commissione rogatoria estera intesa all'edizione di documenti da una banca

18 luglio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi propri interessi giuridicamente protetti, facendo valere – ad esempio –

l'intervenuta prescrizione dell'art. 962 CO (conservazione decennale degli

atti), la tutela della propria sfera privata o della propria personalità, il

pericolo di cagionare un danno, il rischio di incorrere in sanzioni per la

divulgazione di documenti o – a certe condizioni, dandosi un istituto di

credito – il segreto bancario tutelato dall'art. 47 LBCR (RtiD II-2008 pag. 622

consid. 4, II-2006 pag. 687 consid. 4a con numerosi rinvii; I CCA,

sentenza inc.11.2010.59 del 2 aprile 2012, consid. 3). Non v'è motivo per

scostarsi da tale principio nel caso in cui un decreto di edizione sia emanato,

come nella fattispecie, in accoglimento di una commissione rogatoria internazionale.

3. L'appellante

sostiene anzitutto che alla commissione rogatoria si applica, nel caso

specifico, la Convenzione sull'assunzione al­l'estero delle prove in materia

civile e commerciale conclusa all'Aia il 18 marzo 1970 (RS 0.274.132), non la Convenzione

sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile conclusa all'Aia il 1°

marzo 1954 (RS 0.274.12) menzionata dal Pretore nel decreto di edizione. A

parte il fatto però che la censura si esaurisce in un mero enunciato teorico, l'appellante

non accennando nemmeno di scorcio in che modo l'applicazione di un trattato in

luogo dell'altro lederebbe i suoi propri interessi giuridicamente protetti, l'opinione

è infondata. Se uno Stato richiedente non ha stipulato con la Svizzera alcun

trattato di assistenza giudiziaria in materia civile (e l'Uruguay non ne ha

sottoscritti, come non ha firmato nessuna delle due predette Convenzioni), la

sua commissione rogatoria per l'assunzione di prove è trattata – di regola – secondo

la Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954, applicata in tal caso dalla Svizzera

erga omnes. Tale soluzione è consacrata dall'art. 11a cpv. 4 nLDIP,

ma valeva anche prima (Ufficio federale di giustizia, L'assistenza giudiziaria

internazionale in materia civile, Linee direttive, 3ª edizione, pag. 7 n. 3, in: http:// www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0063.File.tmp/wegl-ziv-i.pdf;

v. anche Bucher in: Commentaire

romand, LDIP, Basilea 2011, n. 5 ad art. 11-11a con richiami). Al

proposito l'appello manca perciò di consistenza.

4. Secondo

l'appellante in concreto la commissione rogatoria non può essere eseguita anche

perché gli atti della rogatoria le sono stati trasmessi dalla Pretura in

fotocopia e non risultano legalizzati da un'autorità consolare svizzera né sono

muniti di postilla. La prima doglianza sfiora il pretesto, nessuna norma della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 disponendo che per

esprimersi su una commissione estera intesa all'assunzione di prove il

destinatario debba ricevere un esemplare della rogatoria in originale. Avesse

voluto consultare l'originale, del resto, l'appellante avrebbe sempre potuto

consultare gli atti del procedimento in Pretura.

Quanto alla mancata

legalizzazione dell'atto rogatorio, è vero che l'Uruguay ha firmato solo il 9

febbraio 2012 la Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici

esteri, conclusa all'Aia il 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4), trattato che sostituisce

la legalizzazione con la postilla (art. 3 par. 1), e rimane estraneo alla Convenzione europea del 7 giugno 1968 sulla soppressione della

legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari (RS

0.172.030.3). Né la citata Convenzione dell'Aia del 1°

marzo 1954 dispensa dal principio della legalizzazione (contrariamente ad altre

Convenzioni dell'Aia o all'art. 56 della Convenzione di Lugano), di modo che nella

Considerandi

fattispecie la commissione rogatoria andava – per principio – legalizzata dalle

autorità diplomatiche o consolari svizzere in Uruguay. Sta di fatto che

da tale

requisito si può prescindere, secondo dottrina e giurisprudenza, ove l'autenticità

del documento non sia contestata (Bucher

in: op. cit., n. 124 in fine ad art. 11-11a LDIP con rinvio alla

sentenza del Tribunale federale 4A_124/2010 del 4 ottobre 2010,

consid. 4.2). In concreto l'appellante non allega indizi che potrebbero

revocare in dubbio l'autenticità della commissione rogatoria, la quale per

altro non fa che completare una precedente commissione rogatoria dallo stesso

giudice (sopra, lett. A). Lamentare la mancata legalizzazione in simili

condizioni è una doglianza fine a sé stessa.

5.

“In

via abbondanziale” l'appellante critica il mancato rispetto dell'art. 3 par. 1 lett.

c della Convenzione sull'assunzione al­l'estero delle

prove in materia civile e commerciale del 18 marzo 1970, rilevando che nella

commissione rogatoria uruguaiana non figura né “la natura e l'oggetto dell'istanza”

né “un breve resoconto dei fatti”. Ammesso e non concesso tuttavia che il terzo

destinatario di un decreto di edizione possa valersi di simili mancanze e che

tale facoltà non competa solo alle parti in causa, come si è appe­na visto la

Convenzione evocata dall'appellante è inapplicabile al caso in esame, retto

unicamente dalla Convenzione del 1° marzo 1954, la quale non impone le formalità

in questione. Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

Soggiunge

l'appellante che ove avesse qualità di erede (ciò che non risulta dalla

commissione rogatoria, priva di resoconto sui fatti) CO 1 avrebbe potuto rivolgere

le sue richieste di informazione direttamente ai depositari degli averi, senza esperire

commissioni rogatorie internazionali. Così argomentando, nondimeno, l'appellante

dimentica di non essere abilitata a contestare la qualità di erede del richiedente.

Il terzo chiamato all'edizione di documenti non può – come detto – difendere

gli interessi dell'una o dell'altra parte in causa. Può solo salvaguardare i

suoi interessi giuridicamente protetti. In concreto non è dato a divedere – né

l'interessata spiega – quali interessi propri la AP 1 intenderebbe tutelare

contestando la qualità di erede del richiedente. Una volta ancora l'appello è

destinato così all'insuccesso.

6.

Infine

l'appellante si duole che “la legalizzazione della traduzione (rimessa alla

banca in fotocopia e pertanto carente dei requisiti di autenticità) non è stata

a sua volta super legalizzata dalle autorità consolari elvetiche”. Ora, che l'appellante

avesse il diritto di ricevere un esemplare originale della traduzione italiana correlata

alla commissione rogatoria è escluso, com'è escluso che

avesse il diritto di ricevere un esemplare originale della commissione

rogatoria medesima (sopra, consid. 4). Certo, di per sé la traduzione italiana andava

legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari svizzere in Uruguay, alla stessa

stregua dell'atto rogatorio (la firma della traduttrice pubblica __________

è stata autenticata dalla Corte suprema uruguaiana, onde la

“super legalizzazione” pretesa dall'appellante). Ancora una volta però la banca

non allega indizi che mettano concretamente in dubbio l'autenticità del

documento. Si limita a definire la traduzione “carente dei requisiti di

autenticità” per il fatto stesso di non essere legalizzata, ma tale assunto si

esaurisce in una petizione di principio. Ne segue che, in definitiva, l'appello

vede la sua sorte segnata.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non avendo

formato oggetto di intimazione.

8.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all'appellante rendere

verosimile, ove intendesse presentare ricorso in materia civile, che ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

313bis CPC ticinese

e vista sulle spese la

tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

–;

– Juzgado Letrado de

Familia de Turno en la ciudad de.

Comunicazione:

– Embajada

del Uruguay,;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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