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Decisione

11.2009.176

Contributo alimentare dopo il divorzio, durata del medesimo

19 dicembre 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2008.88 (divorzio

comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 10 giugno 2008 da

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2),

esaminati

gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 6 ottobre 2009 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa il 18 settembre 2009 dal Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 (1954) e AO 1 (1957) si sono sposati a __________ il 14 marzo 1980. Dall'unione

è nato D__________ (1982). Il marito è dipendente della __________. La moglie

lavora per il Comune di __________. I coniugi vivono separati dal 12 marzo

2005, quando il marito ha lasciato l'appartamento coniugale per trasferirsi in

un altro alloggio nel medesimo immobile, di sua proprietà. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale avviata

dalla moglie il 21 giugno 2005, i coniugi si sono accordati – fra l'altro – per

un contributo alimentare in favore di quella di fr. 2800.– il mese in aggiunta

alla messa a disposizione dell'appartamento “al 1° piano dello stabile situato

sul fondo part. n. 246 RFD di __________” i cui costi sono stati stimati in fr.

1000.– il mese (incarto n. DI.2005.124).

B. Con istanza

congiunta del 28 maggio 2008, __________ e AP 1 si sono rivolti al Pretore

della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere la pronuncia del divorzio,

con un accordo parziale. Esclusi dalla convenzione rimanevano l'eventuale

contributo alimentare in favore della moglie come pure la liquidazione del regime

matrimoniale. Ricevuta l'istanza, il Pretore ha invitato i coniugi a produrre

un allegato sui “punti contestati”. Nel proprio memoriale del 18 giugno 2008 la

moglie ha chiesto un contributo alimentare di fr. 4640.– vita natural durante,

un importo indeterminato a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e una

provvigione di lite di fr. 3000.–. Nel proprio allegato del 20 giugno 2008

il marito ha offerto un sussidio mensile in favore della moglie di fr. 2500.–

mensili dal 1° luglio 2008 sino al proprio pensionamento, di fr. 1000.– dopo di

allora e sino al pensionamento della moglie, dopodiché nessun contributo sarà

più dovuto. A titolo di liquidazione del regime dei beni, AP 1 ha proposto di versare fr. 10 000.– alla moglie.

C. Il

Pretore ha poi sentito i coniugi, separatamente e insieme, all'udienza del 25

settembre 2008. Spirato il termine bimestrale di riflessione essi hanno

confermato, per scritto, la propria volontà di divorziare come pure di

demandare al Pretore la decisione sui punti contestati: il marito con

dichiarazione del 27 novembre 2008, la moglie con scritto dell'indomani. Il 1°

dicembre 2008 si è tenuta l'udienza prevista all'art. 422b cpv. 1 CPC

ticinese. L'istruttoria si è conclusa il 29 aprile 2009. Le parti hanno rinunciato

alla discussione finale, producendo memoriali conclusivi. Nel proprio, del 1°

luglio 2009, AP 1 ha sostanzialmente ribadito le proprie offerte, salvo

diminuire il contributo alimentare a fr. 2000.– sino al proprio pensionamento e

aumentare l'indennità in liquidazione del regime matrimoniale a fr.

22 500.–. AO 1, nel suo memoriale del 6 luglio 2009, ha chiesto un contributo alimentare vitalizio di fr. 4400.– dal mese di giugno del 2008 e ha

postulato fr. 113 771.35 a titolo di liquidazione del regime matrimoniale.

D. Statuendo

il 18 settembre 2009, il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio tra AP 1

e AO 1. Inoltre egli ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi, ha

imposto al marito un contributo alimentare mensile in favore della moglie di

fr. 3800.– fino al 31 maggio 2009 e di fr. 1060.– dopo di allora, vita

natural durante. Il Pretore ha poi accertato che AO 1 disponeva di un credito

in liquidazione del regime matrimoniale di fr. 34 725.–, da percepire

entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Infine il

giudice ha ordinato all'istituto previdenziale di AP 1 di versare sul conto di

libero passaggio intestato alla moglie l'importo di fr. 205 900.–. Tassa

di giustizia e spese per complessivi fr. 2000.– sono state poste a carico dei

coniugi in ragione di un mezzo ciascuno e le ripetibili sono state compensate.

E. Contro

la decisione poc'anzi menzionata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello

del 6 ottobre 2009 con il quale chiede di riformare la sentenza citata, nel

senso di assegnare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2500.– fino al

31 maggio 2009, di fr. 1000.– dopo di allora sino al 31 luglio 2021,

sopprimendolo dopo quella data. Con osservazioni del 18 novembre 2009 la moglie

ha proposto di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La causa in esame è stata trattata con la procedura di divorzio

su richiesta comune degli art. 420 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo

soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori prima del 31 dicembre 2010

(art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata al legale del marito il 21 settembre

2009.

(appello, pag. 1 in fondo). Introdotto entro 20 giorni (art. 423b

cpv. 1 CPC ticinese), il 6 ottobre 2009, l'appello in rassegna è pertanto tempestivo. Altrettanto tempestive sono le osservazioni di AO

1, introdotte entro 20 giorni (art. 314 CPC ticinese) dalla notifica dell'appello.

2.

Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare in favore

della ex moglie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in

giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004

pag. 576 consid. 1). Al riguardo, il Pretore ha accertato entrate del marito

pari a fr. 9163.– mensili con cui fare fronte a un fabbisogno minimo di fr.

5405.70

(fr. 1200.– minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 1200.–

“costi connessi all'abitazione”, fr. 415.25 assicurazione malattia, fr. 80.–

partecipazione a spese mediche e franchigia, fr. 122.25 assicurazione responsabilità

civile e mobilio, fr. 808.25 costi dell'automobile,

fr. 780.– pasti fuori casa e trasferte “casa-lavoro”, fr. 300.– vacanze e fr.

500.

– onere fiscale). Quanto alla moglie, il primo giudice ha constatato

entrate per fr. 208.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4050.–

(fr. 1200.– minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 1260.– locazione,

fr. 440.– assicurazione malattia, fr. 100.– partecipazione a spese mediche e

franchigia, fr. 50.– assicurazione responsabilità civile e mobilio, fr. 400.–

spese di trasferta; fr. 300.– vacanze e fr. 300.– onere fiscale). Il Pretore ha

poi ritenuto che i “fabbisogni esposti” riflettessero “il tenore di vita goduto

in costanza di matrimonio”. Egli ha così accertato che il bilancio familiare

presentava un esiguo ammanco (fr. 92.–), suscettibile di essere sopportato dai

coniugi “nella medesima proporzione”, sicché ha riconosciuto alla moglie un contributo

alimentare di fr. 3800.– sino al pensionamento del marito. Dopo di allora, il

Pretore ha stimato le entrate di quest'ultimo in fr. 4780.– a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 3720.–. Il giudice ha così imposto al marito il

versamento dell'eccedenza mensile di fr. 1060.– in favore della moglie. Tale

sussidio va prestato vita natural durante – ha epilogato il Pretore –, la

moglie non potendo fare fronte ai propri bisogni, nemmeno erodendo la sostanza

ricevuta.

3.

L'appellante

ricorda che il matrimonio è stato di lunga durata, ciò che conferirebbe – “in

linea di principio” – ai coniugi il diritto di salvaguardare il tenore di vita

raggiunto durante la comunione domestica. Egli rievoca poi i principi

dottrinali e giurisprudenziali validi in materia. Egli contesta gli

accertamenti del Pretore riguardo al suo salario, affermando che esso non

eccede i fr. 8769.– netti. L'interessato obietta poi che alla ex moglie

può essere imposto un reddito ipotetico di “almeno fr. 1000.– / 1500.– netti

mensili”. AP 1 si duole anche del calcolo dei fabbisogni dei coniugi. Egli contesta

infine gli importi ritenuti per il contributo alimentare come pure la sua

durata vitalizia.

a) Per quel che è della durata del matrimonio, decisiva è la durata

della vita in comune, non quella formale del vincolo (RtiD II-2006 pag. 685 in alto con richiami). In concreto le parti si sono spo­sate il 14 maggio 1980 e si sono separate

“[a] partire dall'inizio del 2005”. Il matrimonio è, come rettamente

considerato dal Pretore e dalle parti, di lunga durata.

b) I

criteri per l'erogazione di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125

cpv. 1 CC) e i parametri che ne regolano l'entità (art. 125 cpv. 2 CC) sono già

stati diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid.

4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che,

dandosi un matrimonio di lunga durata, ogni coniuge ha il diritto di vedersi

riconoscere – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante la

comunione domestica (RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581

consid. 4c con richiami; principio ribadito in: DTF 137 III 105 consid. 4.1.2).

Ove i redditi dei coniugi dovessero rivelarsi insufficienti dopo il divorzio per

conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica,

segnatamente in ragione dei nuovi costi generati da due economie domestiche

separate, il creditore del contributo alimentare

ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (DTF

129.

III 8 consid. 3.1.1). Fermo restando che, comunque sia, ogni coniuge

deve provvedere a sé al proprio debito mantenimento nella misura in cui ciò si

possa ragionevolmente pretendere da lui e che il debitore del contributo ha, in

ogni caso, diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF

135.

III 59 consid. 4.5 con richiamo).

c) In concreto, il Pretore non ha esperito alcun accertamento su quel livello di vita, benché abbia evocato il

principio (sentenza impugnata, consid. 8b pag. 12) e abbia affermato che “[n]el

nostro caso si tratta dunque di determinare il reddito conseguito,

rispettivamente conseguibile dai coniugi ed il loro tenore di vita” (ibidem). Occorre

rimediare quindi, per quanto possibile, alla mancanza (cfr. RtiD II-2004 pag.

582.

consid. 4d e 4e). Ora, in difetto di altre indicazioni sul tenore di vita

coniugale prima della separazione (in concreto gli atti sono silenti), gli accertamenti

esperiti nella procedura a tutela dell'unione coniugale – ancorché ispirati a

un esame di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo

(RtiD I-2005 pag. 778).

d) Nella procedura a tutela dell'unione coniugale (DI.2005.124),

durante l'udienza del 3 aprile 2006, le parti si erano accordate nel senso che,

fra altre cose, il marito si era impegnato a versare, dal 1° luglio 2005, in favore della moglie un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili “oltre a mettere a disposizione

l'appartamento come alla cifra 2 summenzionata” (accordo, punto 3). Ora, il

punto 2 della convenzione prevedeva che la moglie avrebbe occupato

l'appartamento già coniugale, il cui costo era stato stimato in fr. 1000.– mensili.

Questo assetto – in mancanza di una procedura cautelare ai sensi dell'art. 137

cpv 2 vCC – è rimasto in vigore durante la procedura di divorzio.

Ciò

premesso, la situazione coniugale al momento della separazione – 12 marzo 2005

– può essere prudenzialmente ricostruita come segue. Il reddito familiare

ascendeva a fr. 8393.– netti mensili (reddito del 2004 in: doc. 2), con

cui i coniugi dovevano fare fronte un fabbisogno familiare di

fr. 6206.05, così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo per

coppia fr. 1550.– (FU 2/2001 pag. 74 cifra I n. 3), onere dell'alloggio fr.

1000.

– (verbale del 3 aprile 2006 in: DI.2005.124); assicurazione malattia fr.

830.10

(fr. 441.80 per la moglie [doc. E], fr. 388.30 per il marito [doc. F]),

assicurazione complementare fr. 309.30 (v. doc. 16), leasing auto fr.

814.

– (doc. G); assicurazione auto fr. 200.– (stima), imposta di circolazione

fr. 40.– (stima), vacanze fr. 500.– (interrogatorio formale di AP 1 del 29

aprile 2009 in: verbali, act. XII, pag.1 ad domanda 1), assicurazione stabili

fr. 58.50 (doc. 5), assicurazione responsabilità civile ed economia domestica

fr. 63.75 (doc. 6), terzo pilastro di AP 1 fr. 300.– (doc. 20), imposte fr.

540.40

(doc. 21 e http://www.ti.ch/fisco). Il figlio D__________,

pur essendo maggiorenne, era ancora agli studi e viveva in casa con i genitori.

Al momento della separazione egli percepiva un' “indennità di fr. 1500.–”

per uno stage pratico (istanza di misure a protezione dell'unione coniugale del

21.

giugno 2005 pag. 4 in: DI.2005.124). Sia come sia, vivendo allora in comunione

domestica con i genitori si giustifica di inserirlo nel bilancio familiare in

ragione di prudenziali fr. 1000.– mensili. Onde un fabbisogno familiare “esteso”

di fr. 7206.05.

e) In

ultima analisi, con un reddito complessivo di fr. 8392.– mensili i coniugi,

dopo avere sopperito al loro fabbisogno minimo di fr. 7206.05 mensili, disponevano ancora di circa fr. 590.–

mensili ciascuno. Per conservare il tenore di vita raggiunto durante la

comunione domestica i coniugi dovrebbero continuare a beneficiare pertanto di

tale margine oltre il proprio fabbisogno minimo.

4.

Accertato

(per quanto possibile) il tenore di vita raggiunto dalle parti durante la comunione

domestica, la questione è di sapere se l'appellante pretenda a ragione una

riduzione del contributo alimentare. Occorre esaminare perciò la situazione dei

coniugi dopo il divorzio. Al riguardo il Pretore ha accertato, per il marito,

un'entrata mensile di fr. 9163.– con cui fare fronte a un “fabbisogno” di fr. 5405.70

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo

dell'alloggio fr. 1200.–, assicurazione malattia fr. 415.20, partecipazione a

spese mediche e franchigia fr. 80.–, assicurazione responsabilità civile

ed economia domestica fr. 122.25, spese di automobile fr. 808.20, pasti fuori

casa fr. 780.–, vacanze fr. 300.– e onere fiscale fr. 500.–).

Quanto

alla moglie, il Pretore le ha conteggiato entrate mensili per fr. 208.–. Essa

ha diritto – secondo il primo giudice – a conservare il “tenore di vita” da lui

stimato in fr. 4050.– (minimo esistenziale fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr.

1260.

–, assicurazione malattia fr. 440.–, partecipazione alle spese mediche e

franchigia fr. 100.–, assicurazione responsabilità civile ed economia domestica

fr. 50.–, spese di trasporto fr. 400.–, vacanze fr. 300.–, onere fiscale fr.

300.

–). Dedotto da ciò il proprio reddito, AO 1 necessita dunque di un

contributo di fr. 3850.– “per poter continuare a godere del tenore di vita

vissuto in costanza di matrimonio” (sentenza impugnata, consid. 8e, pag. 16).

Ciò premesso, il Pretore ha accertato un “leggero ammanco sul tenore di vita

dei coniugi”, facendolo sopportare “nella medesima proporzione” ai coniugi, sicché

alla moglie ha riconosciuto fr. 3800.– fino al 31 maggio 2019,

pensionamento del marito. AP 1 contesta il calcolo del Pretore in vari punti.

Essi vanno esaminati singolarmente.

a) Il

marito afferma che il proprio reddito non è di fr. 9163.– netti mensili (come accertato

dal Pretore), ma di fr. 8769.–, poiché l'eventuale “premio variabile” da lui

percepito dipende dal “raggiungimento di determinati obiettivi aziendali”. Non

andrebbe incluso, dunque, nello stipendio mensile (memoriale, punto 5, pag. 5

poco sopra il centro). L'argo­mento è infondato. Ora, il “premio annuo” in

esame – come dichiarato dal datore di lavoro dell'attore – è incluso nel

“salario lordo” del certificato di salario. Esaminando quelli agli atti – come

per altro richiesto dall'appellante – emerge che il suo stipendio lordo è evoluto

tra il 2004 e il 2007 come segue: fr. 116 200.– nel 2004, fr.

122.

850.– nel 2005, fr. 121 478.– nel 2006 e

fr. 127 432.– nel 2007 (doc. 2). Invero questa Camera aveva considerato

che, non essendoci variazioni apprezzabili tra gli importi annui, una “quota di

successo” era da includere nello stipendio al suo stato al momento del giudizio

(RtiD I-2007 pag. 735 n. 19c consid. 5: differenza di fr. 90.– mensili circa).

In

concreto il divario tra l' “obiettivo 2006” di fr. 16 200.– e quello del 2007 di fr. 11 500.– è di circa fr. 400.– mensili. Tuttavia,

nulla si sa degli “obiettivi” precedenti né dello stipendio del 2008. Né, inoltre, agli atti figura il contratto di lavoro del marito che

ne possa indicare lo stipendio fisso. Tutto ciò posto, dandosi una variazione rilevante

degli importi percepiti quali “premio annuo”, che influirebbe apprezzabilmente

sul giudizio, si giustifica – in via del tutto eccezionale – di stabilire lo

stipendio del marito in fr. 8769.– il mese, pari alla media degli stipendi

netti tra il 2004 e il 2007 (cfr. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2009.93

del 23 dicembre 2011, consid. 4c; I CCA, sentenza inc. 11.2011.59 del 22

agosto 2012, consid. 3b).

b) L'appellante

vorrebbe che fosse imputata a AO 1 una capacità lucrativa nell'ordine del 30% o

50%, sicché la ex moglie potrebbe guadagnare tra i fr. 1000.– e i fr. 1500.– il

mese. Il Pretore è stato di altro avviso, considerando che “nel 2008” essa “aveva già superato la soglia dei cinquant'anni”, onde l'impossibilità – sulla scorta

della giurisprudenza del Tribunale federale – di imporre un reddito ipotetico

(sentenza impugnata, consid. 8c pag. 13).

Il

carteggio processuale contiene solo un certificato

medico del 5 marzo 2008 in cui la dott. __________, specialista in

medicina interna a __________, attesta (in quattro righe) che “la signora AO 1

dal 2002 è affetta da una importante patologia renale (sindrome nefrosica su

glomerulonefrite) che la costringe all'assunzione quotidiana di medicamenti e a

frequenti controlli medici. Tale patologia esclude a priori attualmente una

regolare attività lavorativa” (doc. T).

Ora

l'accertamento di patologie che comportino un'inabilità lucrativa permanente

presuppone, per principio, una perizia specialistica (I CCA, sentenza inc.

11.2007.193

dell'8 febbraio 2010, consid. 10 con richiamo), in difetto di che

non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una

prognosi seria, tanto meno a medio termine (Gloor/Spycher

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Spettava alla

ex moglie comprovare gli estre­mi di una sua ridotta capacità di guadagno (RtiD

I-2005 pag. 757 n. 40c consid. 7).

Sia

come sia, non bisogna trascurare che – indipendentemente da qualsivoglia

inabilità di guadagno – dopo un matrimonio di lunga durata non si pretende da

un coniuge, il quale non abbia più esercitato un'attività lucrativa durante

l'unione coniugale e abbia raggiunto 45 anni d'età, la ripresa di un lavoro

rimunerato. Inoltre se nel 2009 era ancora determinante l'età del coniuge “al

momento del divorzio” (sentenza del Tribunale federale 5A_76/2009 del 4 maggio

2009, consid. 6.2.3 in fine con richiamo a DTF 115 II 11 consid. 5a), per la

giurisprudenza più recente fa stato l'età “al momento della separazione” (DTF

137.

III 109 in alto), intendendosi con ciò l'avvio della causa di divorzio (DTF

137.

III 110 consid. 4.2.2.4 in fine). D'altro lato è vero che la presunzione

dei 45 anni non è assoluta e può essere sovvertita dall'altro coniuge con

elementi che depongano in favore di una ripresa o di un aumento dell'attività

lucrativa anche dopo quel limite d'età (DTF 137 III 109 in alto con riferimenti). Per di più, la soglia dei 45 anni tende, secondo le circostanze, a

essere portata a 50 anni (DTF 137 III 109 in alto con rinvio).

In

concreto, AO 1 aveva, al momento in cui insieme con il marito ha promosso la

causa di divorzio (10 giugno 2008), quasi 51 anni. Per principio non si presumeva

dunque che dovesse riprendere un'attività remunerata. La ex moglie, di formazione

“venditrice”, ha esercitato un'attività lavorativa “durante gli anni 1980-1982” (istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, n. 4 in: DI.2005.124). Dopo la nascita

di D__________ l'interessata non ha più svolto alcuna attività lucrativa, salvo

l'accompagnamento dei bambini di __________ a scuola. Non si può presumere

dunque che nel 2008, dopo 26 anni di assenza dal mondo del lavoro, essa ritrovasse

un'occupazione nel settore della vendita. Spettava al marito, in simili

condizioni, rendere verosimile che la moglie avrebbe ancora potuto inserirsi

nel mercato dell'impiego, fosse pure dopo un periodo di aggiornamento o di

riqualificazione professionale. In realtà egli non ha addotto alcun indizio

concreto. Ancora nell'appello egli si limita a un enunciato teorico, asserendo

che con una capacità lucrativa del 30-50% AO 1 potrebbe guadagnare fr. 1000.–/1500.–

mensili quale “ausiliaria venditrice, ausiliaria delle pulizie ecc.” (memoriale,

n. 6 pag. 6), ma non indica un solo datore di lavoro disposto ad assumere una

persona di 51 anni in circostanze analoghe. E un reddito ipotetico non può

fondarsi su mere considerazioni astratte; deve tenere conto anche della situazione

in cui versa il mercato del lavoro (cfr. DTF 128 III 5 in fondo).

c) L'appellante

si duole dell'inserimento di fr. 400.– nel fabbisogno della moglie per “spese

connesse con l'uso della vettura” (memoriale, n. 7 pag. 6) che il Pretore ha

ammesso siccome “da un lato il marito non ha indicato i motivi per i quali non

la riconosceva” e “[d]all'altro lato” vivendo “nella piccola e discosta

località di __________, necessita di una vettura, sia per recarsi dal dottore,

sia per andare a fare acquisti”. Il Pretore ha poi soggiunto che avendo il

marito un'auto per rendersi a __________, sul luogo di lavoro, egli

“implicitamente […] riconosce dunque che il Comune non è servito convenientemente

da mezzi pubblici” (sentenza impugnata, consid. 8e pag. 14 e 15). Ora, indicare

le spese che rientravano nel tenore di vita precedente la separazione e

renderle quantomeno verosimili incombe al coniuge creditore (DTF 115 III 425).

In concreto nulla è stato reso verosimile dalla moglie, limitandosi ad

affermare di avere, in costanza di matrimonio,“sempre potuto disporre di un mezzo

di trasporto”. Se non che, a __________ circolano tre linee di mezzi pubblici,

oltre al servizio di navigazione sul lago __________ (cfr. http://www4.ti.ch/dt/dstm/sm/temi/trasporti-pubblici/ricerca-orari/ricerca-testuale),

offrendo almeno un collegamento orario. Tale proposta non può però dirsi comoda

per una persona che si deve sottoporre a “frequenti controlli medici” (doc.

11). La spesa esposta dalla moglie, nondimeno, va corretta togliendo il costo

del carburante, che rientra nel fabbisogno minimo come pure un ipotetico leasing,

destinato a finanziare l'acquisto della vettura e ad aumen­tare così la

sostanza dell'interessata. Inserire quest'ultimo onere nel fabbisogno modificherebbe

la liquidazione del regime matrimoniale, già passata in giudicato. A titolo

equitativo può essere riconosciuta alla moglie una spesa di fr. 200.– per trasporto.

d) Dal

fabbisogno di entrambi i coniugi vanno tolti i costi per le vacanze, di fr.

300.

–, rientrando questi ultimi nel tenore di vita avuto durante il matrimonio,

quantificato qui sopra (consid. 3e) in fr. 590.– per ciascun coniuge. Di

conseguenza, il fabbisogno minimo di AP 1 assomma a fr. 5105.70 e il suo “debito

mantenimento” a fr. 5965.70. Quanto a AO 1, il suo fabbisogno minimo va

accertato in fr. 3550.– e il suo “debito mantenimento” in fr. 4140.–. Con le

sue entrate, AO 1 non riesce a fare fronte né al suo fabbisogno minimo (mancandole

fr. 3342.–) né al proprio debito “mantenimento” (mancandole fr. 3932.–). AP 1,

invece, con il suo stipendio riesce a coprire il proprio fabbisogno minimo,

mantenendo un agio di fr. 3663.30, da destinare in ragione di fr. 3342.– alla

moglie per sopperire alla quota scoperta del fabbisogno minimo. L'importo residuo,

di fr. 321.–, va suddiviso proporzionalmente fra i coniugi, affinché abbiano un

livello di vita analogo. Ciò premesso, AP 1 verserà a AO 1 un contributo

alimentare di fr. 3473.– mensili.

5.

Il

Pretore ha poi vagliato la situazione dei coniugi dopo il rispettivo

pensionamento e ha accertato entrate complessive del marito per fr. 4780.– a

fronte di un “fabbisogno” di arrotondati fr. 3720.– (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, assicurazione

malattia fr. 415.20, partecipazione a spese mediche e franchigia fr. 80.–, assicurazione

responsabilità civile ed economia domestica fr. 122.25, spese di automobile fr.

400.

– e onere fiscale fr. 300.–). Onorate le “proprie esigenze” AP 1 potrà

ancora contare su fr. 1060.– il mese.

Quanto

alla moglie, per il Pretore essa dovrà fare capo, dal pensionamento del marito,

oltre al proprio reddito di fr. 200.– mensili, anche al capitale ottenuto in

liquidazione del regime dei beni (di fr. 34 725.–), dal quale

percepirà fr. 1335.– il mese con cui fare fronte a un fabbisogno minimo di fr.

3750.

– (minimo esistenziale fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1260.–,

assicurazione malattia fr. 440.–, partecipazione alle spese mediche e franchigia fr. 100.–,

assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 50.–, spese

di trasporto fr. 400.– e onere fiscale fr. 300.–). Onde un ammanco di fr. 2215.–

che il marito può colmare “unicamente in ragione di fr. 1060.–”. E ciò dal

giugno del 2019 al luglio del 2021. Dopo di allora, quando essa andrà in

pensione, potrà contare su complessivi fr. 2524.– (rendita AVS fr. 1674.– più

rendita LPP fr. 850.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3650.– (minimo esistenziale

fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1260.–, assicurazione malattia fr. 440.–,

partecipazione alle spese mediche e franchigia fr. 100.–, assicurazione

responsabilità civile ed economia domestica fr. 50.–, spese di trasporto fr.

400.

– e onere fiscale fr. 200.–). Onde uno scoperto di fr. 1126.– da coprire

dal marito con i fr. 1060.– che gli restano. In sintesi, per il Pretore, il

contributo di fr. 1060.– va concesso vita natural durante.

a) Di

regola un contributo di mantenimento è dovuto solo per il tempo necessario a

che il coniuge beneficiario riesca a finanziare il proprio “debito

mantenimento”, compresa un'ade­guata previdenza professionale (art. 125 cpv. 1

CC). Nell'appello, AP 1 nulla dice sulla situazione tra il proprio pensionamento

e quello della moglie. L'appello è al riguardo irricevibile per carente

motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Si

osservi comunque sia al riguardo che la somma proposta dal marito – fr. 1000.–

mensili – è pressoché identica a quella ritenuta dal Pretore (fr. 1060.–). Non

giova dunque diffondersi oltre.

b) AP

1.

si duole, invece, degli accertamenti del primo giudice in merito alla

situazione dopo il pensionamento della moglie. A suo parere sul capitale

ottenuto dalla moglie andrebbero ancora calcolati interessi sul valore residuo.

Egli stesso afferma che il “primo anno l'appellata avrebbe così a disposizione

ulteriori fr. 450.– mensili circa”, ma ammette anche che “è pacifico che in

seguito, ogni anno la somma mensile proveniente dagli interessi sul capitale

diminuirebbe ulteriormente” (memoriale, n. 7 pag. 7 sotto il centro). Se non

che, egli non quantifica quale sarebbe il contributo da erogare alla moglie nei

vari periodi, limitandosi a sostenere che “[i]n considerazione di quanto

esposto […] [d]al mese successivo al raggiungimento dell'età del pensionamento

da parte della moglie, qualsiasi obbligo alimentare a carico del signor AP 1

decadrà” (ibidem).

Ora,

anche a volere seguire il marito nella sua tesi, mal si capisce come mai il

contributo dovrebbe decadere se solo i proventi dagli interessi diminuiscono di

anno in anno. Infatti, anche a volere aggiungere gli ipotetici fr. 450.–

mensili ai

fr. 850.– accertati dal Pretore e alla rendita AVS di fr. 1674.–, la moglie

avrebbe entrate per fr. 2974.– a fronte di un fabbisogno minimo – non

contestato – di fr. 3650.–. Onde un ammanco di fr. 676.–, che il marito dovrebbe

colmare. E questo ammanco andrebbe crescendo sempre di più, come ammette il

marito medesimo. Egli, però, non fornisce alcun calcolo al riguardo e la

materia è retta dalla massima dispositiva, sicché l'appello si rivela, anche su

questo punto privo di consistenza.

6.

Gli

oneri processuali seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese).

AP 1 aveva proposto un contributo alimentare di fr. 2500.– sino al 31 maggio

2019, di

fr. 1000.– dal 1° giugno 2019 al 31 luglio 2021 e nulla dopo di allora. Visto

l'esito dell'odierno giudizio, egli esce vincente nella misura di un decimo,

ottenendo la riduzione del contributo alimentare in favore dell'ex moglie a fr.

3768.

– sino al 31 maggio 2019. Egli verserà alla ex moglie ripetibili ridotte.

Il pronunciato odierno, nondimeno, non influisce in maniera apprezzabile sul

giudizio di prima sede, il cui dispositivo sugli oneri processuali e le

ripetibili può rimanere invariato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo

n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

A titolo di contributo alimentare in favore

di AO 1, AP 1 è tenuto a versarle anticipatamente ogni mese fr. 3473.– fino al

31 maggio 2019 e, dal 1° giugno 2019, fr. 1060.– vita natural durante.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

3000.–

sono

posti per nove decimi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, alla quale

l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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