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Decisione

11.2009.177

Rilascio di certificato ereditario: indegnità negata

19 dicembre 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa CN.2007.64 (rilascio

di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

promossa con istanza del 19 gennaio 2007 da

PI 4

e

PI 3 __________

(patrocinati

dall'avv. PA 1 )

nella successione fu (1924-2005), già in ,

per ottenere che

nel certificato ereditario non figuri

AO 1

(rappresentato dal tutore ufficiale RA 1 ),

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 7 ottobre 2009 presentato

da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 luglio 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Il giudizio sulle

spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ (1944) e

__________ (1948) si sono sposati a __________ il 16 maggio 1970. Dall'unione

sono nati i figli PI 2 (1970), AP 1 (1972) e AO 1 (1977). Quest'ultimo, il 30 gennaio

2004, ha ucciso i propri genitori.

B. __________ (1924),

cittadino olandese, è deceduto a __________ il 4 marzo 2005, lasciando la

moglie PI 4 (1926), i figli PI 1 (1961) e PI 3 (1959) come pure i nipoti PI 2

(1970), AP 1 (1972) e AO 1 (1977), discendenti della figlia __________. Con

testamento pubblico del 22 luglio 1998 – pubblicato il 15 aprile 2005 davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 –, __________, fra altre cose, ha

sottoposto la propria successione al diritto svizzero, ha lasciato alla moglie

l'usufrutto dell'intera successione e ha previsto che al decesso di quella i

figli avrebbero potuto disporre dell'asse successorio “in parti uguali”.

C. Il 19 gennaio 2007 l'avv. __________ ha instato davanti al medesimo Pretore per ottenere il rilascio del

certificato ereditario di __________ in cui figurassero quali eredi la vedova PI

4, i figli PI 1 e PI 3 così come le nipoti PI 2 e AP 1. Dal documento andava

escluso AO 1, ritenuto indegno di succedere, avendo ucciso i genitori __________

e __________, quest'ultima figlia del defunto. A sostegno della richiesta,

l'avv. __________ ha ribadito che __________ aveva, prima di morire, manifestato

più volte la propria volontà di diseredare l'abiatico.

D. Invitato a

esprimersi, RA 1 – tutore di AO 1 –ha affermato di non potere determinarsi su un'eventuale

rinuncia dell'eredità da parte del pupillo, non conoscendo l'ammontare

dell'asse ereditario. Egli ha poi rilevato che non esistevano disposizioni testamentarie

in cui il defunto aveva diseredato AO 1. Il tutore si è però detto disposto, se

del caso, a sottoscrivere una convenzione transattiva. Statuendo il 16 luglio

2009, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che al passaggio

in giudicato della sentenza sarebbe avvenuto il rilascio del certificato

ereditario nel quale sarebbe figurato, in aggiunta agli eredi indicati

dall'avv. __________, anche AO 1, il de cuius non avendolo formalmente

diseredato.

E. Con scritto del 10

agosto 2009 l'avv. PA 1 – nel frattempo subentrato all'avv. __________ – ha

comunicato al Pretore di non rappresentare PI 1, PI 2 né AP 1. Pertanto, la

sentenza del 16 luglio 2009 avrebbe dovuto essere intimata loro direttamente.

Il 20 agosto 2009 AP 1 e PI 2, rilevando di avere avuta conoscenza della

decisione del 16 luglio precedente, hanno ricordato al Pretore di non avere

conferito alcuna procura all'avv. PA 1, sicché hanno richiesto l'intimazione

della sentenza del 16 luglio 2009. Il Pretore ha così indetto un'udienza “per

incombenti” per l'8 settembre 2009. Con scritto del 28 agosto 2009 PI 1 si

è rimessa alla decisione del Pretore, dichiarando che non si sarebbe presentata.

Durante l'udienza, l'avv. PA 1 ha confermato di non rappresentare PI 1 né PI 2 né

AP 1. Le stesse hanno ribadito di volere ricevere personalmente la sentenza,

affermando di avere “preso conoscenza della decisione [del] 16 luglio 2009 della

Pretura già decorso il termine di ricorso”. Con ordinanza del 1° ottobre 2009

il Pretore ha intimato a AP 1, a PI 1 e a PI 2 la decisione del 16 luglio 2009.

F. Contro la decisione

appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 7 ottobre 2009 nel quale chiede

– previa concessione dell'effetto sospensivo – di modificare il certificato

ereditario nel senso di escludere quale erede per indegnità il nipote AO 1. Quest'ultimo,

interpellato, non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Fino al 31 dicembre

2010.

il certificato ereditario era emesso dal Pretore seguendo la procedura non

contenziosa di camera di consiglio (RtiD II-2004 pag. 655 consid. 1; v. anche

DTF 118 II 110 consid. 1). Il certificato poteva essere impugnato entro dieci

giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). In concreto la decisione del Pretore del

16.

luglio 2009 è stata notificata all'appellante il 2 ottobre 2009. Bisogna

esaminare se l'appello del 7 ottobre 2009 è tempestivo. Occorre vagliare

preliminarmente, però, la legittimazione ad appellare di AP 1.

a) Una

decisione resa in una causa a procedura non contenziosa può essere impugnata da

ogni interessato toccato da quella decisione, anche se non ha partecipato al

procedimento (Rep. 1995 n. 31). L'appellante, erede del defunto, è toccata

dalle decisione di non escludere AO 1 dall'eredità di __________. Essa è dunque

legittimata a ricorrere contro la decisione del Pretore.

b) L'interessato che non ha partecipato

alla procedura poteva – come detto (qui sopra consid. a) – impugnare la

decisione resa nel procedimento non contenzioso di camera di consiglio. Il

termine decorreva dal momento in cui egli aveva avuto conoscenza effettiva

della decisione (per un certificato ereditario: Rep. 1998 n. 31). In concreto,

nel suo scritto del 20 agosto 2009 AP 1 informa il Pretore di essere venuta “a

conoscenza che in data 16 agosto 2009 lei ha emesso una sentenza”.

L'interessata ha poi ribadito identica tesi anche all'udienza dell'8 settembre

2009, sicché ci si potrebbe chiedere se il termine per appellare non sia decorso

al più tardi dall'8 settembre 2009. Se non che, il Pretore ha notificato la decisione

del 16 luglio 2009 a AP 1 personalmente solo con l'ordinanza del 1° ottobre

2009.

Non essendo all'epoca patrocinata, la decisione che la riguardava doveva

esserle notificata personalmente. Inoltre, per le particolarità del caso, la

sua buona fede va tutelata e l'appello va ritenuto tempestivo, e pertanto ricevibile.

2.

AP 1 ha chiesto di munire il

proprio appello di effetto sospensivo. Ora, a norma dell'art. 370 cpv. 3 CPC

ticinese – applicabile per il rinvio dell'art. 360 cpv. 3 CPC ticinese – gli

appelli contro decisioni rese in procedura di camera di consiglio non contenziosa

non beneficiavano dell'effetto sospensivo “salvo che il presidente della camera

non disponga altrimenti”. In concreto, in realtà, il Pretore medesimo ha previsto,

nel dispositivo, che la sua decisione sarebbe stata definitiva solo al

passaggio in giudicato. E, per l'effetto devolutivo dell'appello, quella

decisione non è ancora passata in giudicato. Al riguardo, la richiesta di

effetto sospensivo va dichiarata priva d'interesse.

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha anzitutto ricordato che chi è indegno di succedere ai

sensi dell'art. 540 cpv. 1 CC non ha capacità di ricevere solo rispetto allo

specifico de cuius, nei confronti del quale ha compiuto un atto tra

quelli enumerati a quell'articolo. Nei confronti di altre persone l'indegnità

non esplica dunque alcun effetto. Il giudice di prime cure ha quindi deciso che

AO 1, benché sia stato indegno a succedere ai suoi genitori, può succedere a

suo nonno __________. Quanto alle dichiarazioni giurate di __________, __________

e dell'avv. __________ come pure dello scritto del dott. __________ presentate

dagli istanti a comprova della reale volontà del de cuius di diseredare

il nipote, il Pretore le ha considerate ininfluenti. Ciò, perché una

diseredazione può avvenire solo mediante disposizione per causa di morte, atto

che __________ non ha redatto. Per questi motivi, AO 1 figurerà – a mente del

Pretore – nel certificato ereditario di __________.

4.

AP 1 critica

l'opinione del Pretore di inserire anche AO 1 nel certificato ereditario. Essa

ha ricordato che per anni AO 1 ha reso impossibile la vita a tutta la famiglia

con i suoi problemi psichici, con le richieste di soldi per droga, con violenze

e minacce. Queste circostanze avevano portato il padre e il nonno a discutere,

poco prima del noto omicidio, di una possibile estromissione del nipote dalla

loro rispettiva successione, poiché indegno. L'interessata non condivide poi

l'argomento del Pretore secondo cui l'art. 540 cpv. 1 n. 1 CC non è applicabile

in concreto, poiché la norma varrebbe solo per i casi elencati, il testatore

dovendo fare capo alla diseredazione per altre eventualità. L'appellante ritiene

tale orientamento troppo formale e ingiusto.

5.

L'indegnità

è l'incapacità di acquisire beni per via successoria quale erede o legatario (DTF 132 III 318 consid. 2.1). L'indegno, in altre parole, va

considerato premorto al defunto (Steinauer,

Le droit des successions, Berna 2006, n. 944 pag. 458; Abt in: Erbrecht – Praxiskommentar, 2a edizione,

n. 46 ad art. 540). In concreto, AO 1 ha ucciso i propri genitori, __________ e __________, nata __________. Il quesito è di sapere se egli possa

ereditare parte della successione del nonno defunto.

a) Dal

testo dell'art. 540 cpv. 1 n. 1 CC si evince che è indegno di succedere e di

ricevere alcuna cosa per disposizione a causa di morte chi volontariamente e illecitamente

ha cagionato o tentato di cagionare la morte del defunto. E in concreto – anche

se duole constatarlo – ciò non è stato il caso. In altre parole, il

comportamento dell'indegno deve essere diretto contro il defunto (v. anche:

art. 428 del Codice civile ticinese del 1883). Atti compiuti nei confronti di

altri membri della famiglia non conducono all'indegnità (Curti-Forrer, Il Codice civile svizzero

annotato, traduzione di L. Colombi, Bellinzona 1911, pag. 796; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2a

edizione, n. 15 ad art. 540/541, per i quali l'erede che uccide un erede

precedente per ottenere prima la successione non è indegno). In quest'ultima

evenienza si deve ricorrere alla diseredazione (I CCA, sentenza inc.

11.1996.182

del 15 dicembre 1997, consid. 3; v. anche: Tuor/Picenoni, eo. loc.; Escher/Escher

in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 6 ad art. 540; Steinauer, op. cit., n. 379d pag. 207

con richiami).

b) In

concreto, AO 1 ha ucciso i propri genitori, ma non ha né ucciso, né tentato di

farlo, __________. L'atto – grave e doloroso – da lui compiuto non rientra dunque

nell'applicazione dell'art. 540 cpv. 1 n. 1 CC (qui sopra, consid. a). L'appellante espone che vista la gravità del caso occorre comunque

sia considerare l'interessato indegno. Come esposto qui sopra però, pur

riconoscendo la gravità dell'atto, AO 1 non va considerato indegno. Il testatore

avrebbe dovuto prevedere la sua diseredazione in una disposizione a causa di

morte. Ciò che, come emerge dagli atti, non è stato il caso, la semplice

affermazione di volere diseredare il nipote – fosse anche nella forma della “dichiarazione

giurata” (v. doc. G e H) – non rientrando nel novero delle disposizioni a causa

di morte. Infatti – contrariamente all'indegnità che è rilevata d'ufficio – per

la diseredazione serve il rispetto di condizioni di forma e di contenuto (cfr.:

Steinauer, op. cit., n. 379d pag. 207; n. 382, 382a e 382 b pag. 209).

Al

riguardo è ininfluente il fatto che il de cuius

ritenesse – a torto – che la diseredazione fosse automatica. Risulta dalle

testimonianze agli atti che __________ ha espresso la volontà di diseredare il

nipote, palesando così di conoscere l'istituto della diseredazione. Aggiungasi

che egli ha parlato della questione con l'avv. __________, verosimilmente

conscio dei requisiti formali di una diseredazione. Sostenere ora – come fa

l'appellante – che in realtà il de cuius ignorasse il meccanismo della

diseredazione è argomento che non può essere condiviso. Sia come sia, un

principio fondamentale della legislazione è che nessuno può invocare

l'ignoranza della legge. Se __________ desiderava estromettere AO 1 dalla propria

eredità avrebbe dovuto informarsi e non fidarsi di sue supposizioni. A un esame

sommario anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

c) In

realtà – ma la questione esula da un esame sommario quale quello che presiede

l'emanazione di un certificato ereditario – la situazione non è così cristallina

come ha illustrato il Pretore. Infatti, già in tema di interpretazione un testo chiaro può essere considerato tale, ai fini del giudizio,

solo se conduce a un risultato materialmente giusto (“zweifelsfrei eine

sachlich richtige Lösung ergab”: DTF 138 V 20 consid. 4.2 con riferimenti). Si

interpretasse, nella fattispecie, il testo legale unicamente in base al tenore

letterale, quell'interpretazione potrebbe condurre a un risultato che

offenderebbe il senso di giustizia (cfr. anche: DTF 132 III 310 consid. 3.3 in cui il Tribunale federale ha deciso che il termine Arglist di cui all'art. 540 cpv. 1

n. 3 CC non deve essere interpretato in maniera troppo ristretta). Infatti,

potrebbe sembrare ingiusto permettere a un figlio che uccide i propri genitori

– nella cui successione è comunque sia indegno – di ricevere l'eredità da un

nonno, la cui parte sarebbe proprio pertoccata al genitore defunto.

Inoltre,

l'opinione di Tuor/Picenoni (esposta

qui sopra al consid. a) secondo la quale chi uccide un erede che lo precede nel

grado di successione per beneficiare più rapidamente dei beni non va

considerato indegno non è condivisa appieno da Escher/Escher

(in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 7 ad art. 540), che la

reputano “bedauerlich”. E analoghi dubbi o sdegni sono anche sollevati in altra

dottrina, e meglio in due tesi di dottorato sull'indegnità. In questi lavori è

difesa l'idea secondo cui ogni comportamento contrario alle relazioni di pietà,

di affetto e di rispetto familiare tra una persona e il de cuius rende

quella persona indegna (Bindschedler,

Die Erbunwürdigkeit insbesondere nach Schweizerischem Recht, tesi Zurigo 1915,

pag. 45 seg.; Krieg, L'indignité

en droit successoral suisse, tesi Losanna 1966, pag. 32 seg.). Quest'ultimo

convincimento riprende in realtà le idee del diritto romano, secondo cui la

base comune dell'indegnità era l'inadeguatezza a succedere per motivi

riconducibili alla pietas, all'aequitas e all'officium (Torrent in: BIDR 3a serie,

42-43/2000-2001, pag. 67, 112 seg.). E, ancorato alla fedele tradizione romanistica,

è il Codice civile italiano, in cui l'art. 463 CC cpv. 1 n. 1 dispone che è

escluso dalla successione come indegno chi ha volontariamente ucciso o tentato

di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente,

o un ascendente della medesima.

In

definitiva, la situazione non è certo univoca. Ma un'analisi approfondita della

fattispecie sfugge a un esame sommario quale quello che presiede l'emanazione

di un certificato ereditario. Se del caso, essa sarà da eseguire in un'azione di

merito futura.

6.

L'appellante

poi soggiunge che l'art. 540 cpv. 1 n. 2 riguarderebbe anche

influenze emotive e psicologiche che rendono il de cuius incapace di

disporre. In concreto occorrerebbe ammettere – a mente di AP 1 – la volontà per

dolo eventuale di AO 1 di mettere il nonno nell'incapacità di disporre. Il

nipote non si sarebbe infatti “preoccupato del fatto che uccidendo i suoi

genitori uccideva di crepacuore anche i loro genitori e i suoi fratelli”. Per

quanto attiene a __________, l'appellante ritiene che egli sarebbe “stato

tormentato e annientato psicologicamente dalla tragedia” sicché non sarebbe “riuscito

a comprendere che avrebbe dovuto procedere formalmente a diseredare il nipote”.

In definitiva, per AP 1 il nonno “non è stato in condizione di disporre”.

a) La capacità di discernimento di adulti, in base all'esperienza

generale della vita, è presunta (art. 16 CC). Chi ne pretende l'inesistenza

deve provare tale affermazione. Se non che, per ovviare a difficoltà probatorie

che incontra la parte che intende prevalersi dell'incapacità di discernimento

in un determinato momento del disponente deceduto, la giurisprudenza ha

previsto una riduzione del grado della prova alla cosiddetta “verosimiglianza

preponderante” (DTF 130 III 321 consid. 3.2 e 3.3). Se, per contro,

l'esperienza generale della vita fa presumere – con verosimiglianza

preponderante – l'assenza di capacità di discernimento, la presunzione

dell'art. 16 CC è sovvertita e spetta alla controparte provare, sempre con verosimiglianza

preponderante, che il defunto ha preso le sue disposizioni in un momento di

lucidità (DTF 124 III 5 consid. 1b). Infine, l'incapacità di discernimento è

presunta solo ove il disponente si fosse trovato, al momento topico, in uno

stato di degrado duraturo delle sue facoltà mentali legato alla malattia o

all'età (sentenza del Tribunale federale 5A_647/2011 del 31 maggio 2012,

consid. 3.3 con numerosi richiami).

b) L'art.

540.

cpv. 1 n. 2 CC considera indegno chi pone il de cuius

nell'incapacità permanente di disporre per causa di morte. L'incapacità deve

consistere in uno stato fisico o mentale che dura fino alla morte del de

cuius. Così, se un figlio uccide il padre, quello sarà indegno, se – invece

– quel figlio, testimoniando il falso, fa imprigionare il padre, non sarà indegno,

ma dovrà essere – se del caso – diseredato (Escher/Escher,

op. cit. n. 1 ad art. 540 CC). L'indegnità ha dunque natura sussidiaria

rispetto alla diseredazione (Tuor/Picenoni,

op. cit, n. 4 ad art. 540 CC), salvo in caso di tentato omicidio (Tuor/Picenoni, op. cit, n. 5 ad art. 540

CC; Piotet, Précis de droit

successoral, 2a edizione, pag. 102 e 103). Inoltre, per

l'applicazione dell'art. 540 cpv. 1 n. 2 CC è indispensabile il rapporto di

causalità adeguata tra l'atto suscettibile di causare incapacità e l'incapacità

stessa (Schwander in: Basler Kommentar,

ZGB II, 2a edizione, n. 13 ad art. 540, Steinauer, op. cit., pag. 455 e 456 n. 937a; Abt, op. cit., n. 12 ad art. 540).

c) Nella

fattispecie AO 1 non ha tentato di uccidere il nonno, sicché il caso esula

dall'eccezione evocata qui sopra (ad a). Occorre quindi valutare se AO 1 ha posto il nonno in una permanente incapacità di disporre. L'appellante sostiene che la

prostrazione creata dal nipote al de cuius per colpa dell'uccisione

della figlia e del genero lo abbia portato all'incapacità di disporre. Agli

atti però nulla rende verosimile l'assenza di capacità di discernimento né di

disporre di __________. Anzi, l'avv. __________ ha dichiarato che l'interessato

“ha espresso più volte e in maniera chiara la propria volontà” (doc. H). Né la

lucidità del disponente è stata messa in dubbio dal dott. __________ (doc. I)

né da__________ e __________ (doc. G). Invero, __________ è deceduto un anno

dopo i tristi fatti per

un' “insufficienza

renale e l'invasione metastatica”, senza però che la sua capacità di

discernimento e di disporre sia stata messa in dubbio. Al riguardo, l'appello è

dunque destinato all'insuccesso.

7.

L'appellante

conclude affermando che il comportamento di AO 1 non può essere protetto,

configurando un manifesto abuso di diritto a norma dell'art. 2 cpv. 2 CC. Ora, la dottrina prevede una lacuna legislativa –

che va colmata avuto riguardo alle norme sulla buona fede – nel caso in cui il de

cuius già non era capace di discernimento al momento dell'atto dell'indegno

(Schwander, op. cit., n. 4 ad art.

540.

CC). L'art. 2 cpv. 2 CC dovrebbe potere essere

applicato nei casi più sconcertanti (Steinauer, op. cit., pag. 454 n. 935 con

riferimenti). Sia come sia, per quanto esposto in precedenza a un esame

sommario il testo legale non pare essere lacunoso e la fattispecie, benché

denoti aspetti umani delicati, non sembra sfociare in situazioni sconvolgenti

suscettibili di giustificare il ricorso – già in sede di rilascio del certificato

ereditario – all'art. 2 cpv. 2 CC.

8.

Gli oneri del

giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili a AO 1, che non ha

presentato osservazioni.

9.

Circa i rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro l'odier-na sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sembra superare la soglia di fr. 30 000.– (cfr. indicazione manoscritta “fr.

500.

000.–” sulla pagina interna della cartelletta “CN.2005.316”; v. anche:

sentenza impugnata p. 3 al centro) ai fini di un eventuale necessaria ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. Diversamente,

incomberà all'eventuale ricorrente al Tribunale federale rendere verosimile

tale requisito.

Dispositivo

Per questi motivi,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la

decisione confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

– ;

– Ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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