11.2009.177
Rilascio di certificato ereditario: indegnità negata
19 dicembre 2012Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2009.177
Data decisione, Autorità:
19.12.2012, ICCA
Ricorso:
TF,5A_84/2013, 4.2.2013
Titolo:
Rilascio di certificato ereditario: indegnità negata
BUONA FEDE
CERTIFICATO EREDITARIO
DISEREDAZIONE
INDEGNITÀ
art. 2 cpv. 2 CC
art. 477 CC
art. 540 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 540 cpv. 1 cf. 2 CC
Incarto n.
11.2009.177
Lugano
19 dicembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Fatti
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CN.2007.64 (rilascio
di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
promossa con istanza del 19 gennaio 2007 da
PI 4
e
PI 3 __________
(patrocinati
dall'avv. PA 1 )
nella successione fu (1924-2005), già in ,
per ottenere che
nel certificato ereditario non figuri
AO 1
(rappresentato dal tutore ufficiale RA 1 ),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 7 ottobre 2009 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 luglio 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1944) e
__________ (1948) si sono sposati a __________ il 16 maggio 1970. Dall'unione
sono nati i figli PI 2 (1970), AP 1 (1972) e AO 1 (1977). Quest'ultimo, il 30 gennaio
2004, ha ucciso i propri genitori.
B. __________ (1924),
cittadino olandese, è deceduto a __________ il 4 marzo 2005, lasciando la
moglie PI 4 (1926), i figli PI 1 (1961) e PI 3 (1959) come pure i nipoti PI 2
(1970), AP 1 (1972) e AO 1 (1977), discendenti della figlia __________. Con
testamento pubblico del 22 luglio 1998 – pubblicato il 15 aprile 2005 davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 –, __________, fra altre cose, ha
sottoposto la propria successione al diritto svizzero, ha lasciato alla moglie
l'usufrutto dell'intera successione e ha previsto che al decesso di quella i
figli avrebbero potuto disporre dell'asse successorio “in parti uguali”.
C. Il 19 gennaio 2007 l'avv. __________ ha instato davanti al medesimo Pretore per ottenere il rilascio del
certificato ereditario di __________ in cui figurassero quali eredi la vedova PI
4, i figli PI 1 e PI 3 così come le nipoti PI 2 e AP 1. Dal documento andava
escluso AO 1, ritenuto indegno di succedere, avendo ucciso i genitori __________
e __________, quest'ultima figlia del defunto. A sostegno della richiesta,
l'avv. __________ ha ribadito che __________ aveva, prima di morire, manifestato
più volte la propria volontà di diseredare l'abiatico.
D. Invitato a
esprimersi, RA 1 – tutore di AO 1 –ha affermato di non potere determinarsi su un'eventuale
rinuncia dell'eredità da parte del pupillo, non conoscendo l'ammontare
dell'asse ereditario. Egli ha poi rilevato che non esistevano disposizioni testamentarie
in cui il defunto aveva diseredato AO 1. Il tutore si è però detto disposto, se
del caso, a sottoscrivere una convenzione transattiva. Statuendo il 16 luglio
2009, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che al passaggio
in giudicato della sentenza sarebbe avvenuto il rilascio del certificato
ereditario nel quale sarebbe figurato, in aggiunta agli eredi indicati
dall'avv. __________, anche AO 1, il de cuius non avendolo formalmente
diseredato.
E. Con scritto del 10
agosto 2009 l'avv. PA 1 – nel frattempo subentrato all'avv. __________ – ha
comunicato al Pretore di non rappresentare PI 1, PI 2 né AP 1. Pertanto, la
sentenza del 16 luglio 2009 avrebbe dovuto essere intimata loro direttamente.
Il 20 agosto 2009 AP 1 e PI 2, rilevando di avere avuta conoscenza della
decisione del 16 luglio precedente, hanno ricordato al Pretore di non avere
conferito alcuna procura all'avv. PA 1, sicché hanno richiesto l'intimazione
della sentenza del 16 luglio 2009. Il Pretore ha così indetto un'udienza “per
incombenti” per l'8 settembre 2009. Con scritto del 28 agosto 2009 PI 1 si
è rimessa alla decisione del Pretore, dichiarando che non si sarebbe presentata.
Durante l'udienza, l'avv. PA 1 ha confermato di non rappresentare PI 1 né PI 2 né
AP 1. Le stesse hanno ribadito di volere ricevere personalmente la sentenza,
affermando di avere “preso conoscenza della decisione [del] 16 luglio 2009 della
Pretura già decorso il termine di ricorso”. Con ordinanza del 1° ottobre 2009
il Pretore ha intimato a AP 1, a PI 1 e a PI 2 la decisione del 16 luglio 2009.
F. Contro la decisione
appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 7 ottobre 2009 nel quale chiede
– previa concessione dell'effetto sospensivo – di modificare il certificato
ereditario nel senso di escludere quale erede per indegnità il nipote AO 1. Quest'ultimo,
interpellato, non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Fino al 31 dicembre
2010.
il certificato ereditario era emesso dal Pretore seguendo la procedura non
contenziosa di camera di consiglio (RtiD II-2004 pag. 655 consid. 1; v. anche
DTF 118 II 110 consid. 1). Il certificato poteva essere impugnato entro dieci
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). In concreto la decisione del Pretore del
16.
luglio 2009 è stata notificata all'appellante il 2 ottobre 2009. Bisogna
esaminare se l'appello del 7 ottobre 2009 è tempestivo. Occorre vagliare
preliminarmente, però, la legittimazione ad appellare di AP 1.
a) Una
decisione resa in una causa a procedura non contenziosa può essere impugnata da
ogni interessato toccato da quella decisione, anche se non ha partecipato al
procedimento (Rep. 1995 n. 31). L'appellante, erede del defunto, è toccata
dalle decisione di non escludere AO 1 dall'eredità di __________. Essa è dunque
legittimata a ricorrere contro la decisione del Pretore.
b) L'interessato che non ha partecipato
alla procedura poteva – come detto (qui sopra consid. a) – impugnare la
decisione resa nel procedimento non contenzioso di camera di consiglio. Il
termine decorreva dal momento in cui egli aveva avuto conoscenza effettiva
della decisione (per un certificato ereditario: Rep. 1998 n. 31). In concreto,
nel suo scritto del 20 agosto 2009 AP 1 informa il Pretore di essere venuta “a
conoscenza che in data 16 agosto 2009 lei ha emesso una sentenza”.
L'interessata ha poi ribadito identica tesi anche all'udienza dell'8 settembre
2009, sicché ci si potrebbe chiedere se il termine per appellare non sia decorso
al più tardi dall'8 settembre 2009. Se non che, il Pretore ha notificato la decisione
del 16 luglio 2009 a AP 1 personalmente solo con l'ordinanza del 1° ottobre
2009.
Non essendo all'epoca patrocinata, la decisione che la riguardava doveva
esserle notificata personalmente. Inoltre, per le particolarità del caso, la
sua buona fede va tutelata e l'appello va ritenuto tempestivo, e pertanto ricevibile.
2.
AP 1 ha chiesto di munire il
proprio appello di effetto sospensivo. Ora, a norma dell'art. 370 cpv. 3 CPC
ticinese – applicabile per il rinvio dell'art. 360 cpv. 3 CPC ticinese – gli
appelli contro decisioni rese in procedura di camera di consiglio non contenziosa
non beneficiavano dell'effetto sospensivo “salvo che il presidente della camera
non disponga altrimenti”. In concreto, in realtà, il Pretore medesimo ha previsto,
nel dispositivo, che la sua decisione sarebbe stata definitiva solo al
passaggio in giudicato. E, per l'effetto devolutivo dell'appello, quella
decisione non è ancora passata in giudicato. Al riguardo, la richiesta di
effetto sospensivo va dichiarata priva d'interesse.
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha anzitutto ricordato che chi è indegno di succedere ai
sensi dell'art. 540 cpv. 1 CC non ha capacità di ricevere solo rispetto allo
specifico de cuius, nei confronti del quale ha compiuto un atto tra
quelli enumerati a quell'articolo. Nei confronti di altre persone l'indegnità
non esplica dunque alcun effetto. Il giudice di prime cure ha quindi deciso che
AO 1, benché sia stato indegno a succedere ai suoi genitori, può succedere a
suo nonno __________. Quanto alle dichiarazioni giurate di __________, __________
e dell'avv. __________ come pure dello scritto del dott. __________ presentate
dagli istanti a comprova della reale volontà del de cuius di diseredare
il nipote, il Pretore le ha considerate ininfluenti. Ciò, perché una
diseredazione può avvenire solo mediante disposizione per causa di morte, atto
che __________ non ha redatto. Per questi motivi, AO 1 figurerà – a mente del
Pretore – nel certificato ereditario di __________.
4.
AP 1 critica
l'opinione del Pretore di inserire anche AO 1 nel certificato ereditario. Essa
ha ricordato che per anni AO 1 ha reso impossibile la vita a tutta la famiglia
con i suoi problemi psichici, con le richieste di soldi per droga, con violenze
e minacce. Queste circostanze avevano portato il padre e il nonno a discutere,
poco prima del noto omicidio, di una possibile estromissione del nipote dalla
loro rispettiva successione, poiché indegno. L'interessata non condivide poi
l'argomento del Pretore secondo cui l'art. 540 cpv. 1 n. 1 CC non è applicabile
in concreto, poiché la norma varrebbe solo per i casi elencati, il testatore
dovendo fare capo alla diseredazione per altre eventualità. L'appellante ritiene
tale orientamento troppo formale e ingiusto.
5.
L'indegnità
è l'incapacità di acquisire beni per via successoria quale erede o legatario (DTF 132 III 318 consid. 2.1). L'indegno, in altre parole, va
considerato premorto al defunto (Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, n. 944 pag. 458; Abt in: Erbrecht – Praxiskommentar, 2a edizione,
n. 46 ad art. 540). In concreto, AO 1 ha ucciso i propri genitori, __________ e __________, nata __________. Il quesito è di sapere se egli possa
ereditare parte della successione del nonno defunto.
a) Dal
testo dell'art. 540 cpv. 1 n. 1 CC si evince che è indegno di succedere e di
ricevere alcuna cosa per disposizione a causa di morte chi volontariamente e illecitamente
ha cagionato o tentato di cagionare la morte del defunto. E in concreto – anche
se duole constatarlo – ciò non è stato il caso. In altre parole, il
comportamento dell'indegno deve essere diretto contro il defunto (v. anche:
art. 428 del Codice civile ticinese del 1883). Atti compiuti nei confronti di
altri membri della famiglia non conducono all'indegnità (Curti-Forrer, Il Codice civile svizzero
annotato, traduzione di L. Colombi, Bellinzona 1911, pag. 796; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2a
edizione, n. 15 ad art. 540/541, per i quali l'erede che uccide un erede
precedente per ottenere prima la successione non è indegno). In quest'ultima
evenienza si deve ricorrere alla diseredazione (I CCA, sentenza inc.
11.1996.182
del 15 dicembre 1997, consid. 3; v. anche: Tuor/Picenoni, eo. loc.; Escher/Escher
in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 6 ad art. 540; Steinauer, op. cit., n. 379d pag. 207
con richiami).
b) In
concreto, AO 1 ha ucciso i propri genitori, ma non ha né ucciso, né tentato di
farlo, __________. L'atto – grave e doloroso – da lui compiuto non rientra dunque
nell'applicazione dell'art. 540 cpv. 1 n. 1 CC (qui sopra, consid. a). L'appellante espone che vista la gravità del caso occorre comunque
sia considerare l'interessato indegno. Come esposto qui sopra però, pur
riconoscendo la gravità dell'atto, AO 1 non va considerato indegno. Il testatore
avrebbe dovuto prevedere la sua diseredazione in una disposizione a causa di
morte. Ciò che, come emerge dagli atti, non è stato il caso, la semplice
affermazione di volere diseredare il nipote – fosse anche nella forma della “dichiarazione
giurata” (v. doc. G e H) – non rientrando nel novero delle disposizioni a causa
di morte. Infatti – contrariamente all'indegnità che è rilevata d'ufficio – per
la diseredazione serve il rispetto di condizioni di forma e di contenuto (cfr.:
Steinauer, op. cit., n. 379d pag. 207; n. 382, 382a e 382 b pag. 209).
Al
riguardo è ininfluente il fatto che il de cuius
ritenesse – a torto – che la diseredazione fosse automatica. Risulta dalle
testimonianze agli atti che __________ ha espresso la volontà di diseredare il
nipote, palesando così di conoscere l'istituto della diseredazione. Aggiungasi
che egli ha parlato della questione con l'avv. __________, verosimilmente
conscio dei requisiti formali di una diseredazione. Sostenere ora – come fa
l'appellante – che in realtà il de cuius ignorasse il meccanismo della
diseredazione è argomento che non può essere condiviso. Sia come sia, un
principio fondamentale della legislazione è che nessuno può invocare
l'ignoranza della legge. Se __________ desiderava estromettere AO 1 dalla propria
eredità avrebbe dovuto informarsi e non fidarsi di sue supposizioni. A un esame
sommario anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
c) In
realtà – ma la questione esula da un esame sommario quale quello che presiede
l'emanazione di un certificato ereditario – la situazione non è così cristallina
come ha illustrato il Pretore. Infatti, già in tema di interpretazione un testo chiaro può essere considerato tale, ai fini del giudizio,
solo se conduce a un risultato materialmente giusto (“zweifelsfrei eine
sachlich richtige Lösung ergab”: DTF 138 V 20 consid. 4.2 con riferimenti). Si
interpretasse, nella fattispecie, il testo legale unicamente in base al tenore
letterale, quell'interpretazione potrebbe condurre a un risultato che
offenderebbe il senso di giustizia (cfr. anche: DTF 132 III 310 consid. 3.3 in cui il Tribunale federale ha deciso che il termine Arglist di cui all'art. 540 cpv. 1
n. 3 CC non deve essere interpretato in maniera troppo ristretta). Infatti,
potrebbe sembrare ingiusto permettere a un figlio che uccide i propri genitori
– nella cui successione è comunque sia indegno – di ricevere l'eredità da un
nonno, la cui parte sarebbe proprio pertoccata al genitore defunto.
Inoltre,
l'opinione di Tuor/Picenoni (esposta
qui sopra al consid. a) secondo la quale chi uccide un erede che lo precede nel
grado di successione per beneficiare più rapidamente dei beni non va
considerato indegno non è condivisa appieno da Escher/Escher
(in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 7 ad art. 540), che la
reputano “bedauerlich”. E analoghi dubbi o sdegni sono anche sollevati in altra
dottrina, e meglio in due tesi di dottorato sull'indegnità. In questi lavori è
difesa l'idea secondo cui ogni comportamento contrario alle relazioni di pietà,
di affetto e di rispetto familiare tra una persona e il de cuius rende
quella persona indegna (Bindschedler,
Die Erbunwürdigkeit insbesondere nach Schweizerischem Recht, tesi Zurigo 1915,
pag. 45 seg.; Krieg, L'indignité
en droit successoral suisse, tesi Losanna 1966, pag. 32 seg.). Quest'ultimo
convincimento riprende in realtà le idee del diritto romano, secondo cui la
base comune dell'indegnità era l'inadeguatezza a succedere per motivi
riconducibili alla pietas, all'aequitas e all'officium (Torrent in: BIDR 3a serie,
42-43/2000-2001, pag. 67, 112 seg.). E, ancorato alla fedele tradizione romanistica,
è il Codice civile italiano, in cui l'art. 463 CC cpv. 1 n. 1 dispone che è
escluso dalla successione come indegno chi ha volontariamente ucciso o tentato
di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente,
o un ascendente della medesima.
In
definitiva, la situazione non è certo univoca. Ma un'analisi approfondita della
fattispecie sfugge a un esame sommario quale quello che presiede l'emanazione
di un certificato ereditario. Se del caso, essa sarà da eseguire in un'azione di
merito futura.
6.
L'appellante
poi soggiunge che l'art. 540 cpv. 1 n. 2 riguarderebbe anche
influenze emotive e psicologiche che rendono il de cuius incapace di
disporre. In concreto occorrerebbe ammettere – a mente di AP 1 – la volontà per
dolo eventuale di AO 1 di mettere il nonno nell'incapacità di disporre. Il
nipote non si sarebbe infatti “preoccupato del fatto che uccidendo i suoi
genitori uccideva di crepacuore anche i loro genitori e i suoi fratelli”. Per
quanto attiene a __________, l'appellante ritiene che egli sarebbe “stato
tormentato e annientato psicologicamente dalla tragedia” sicché non sarebbe “riuscito
a comprendere che avrebbe dovuto procedere formalmente a diseredare il nipote”.
In definitiva, per AP 1 il nonno “non è stato in condizione di disporre”.
a) La capacità di discernimento di adulti, in base all'esperienza
generale della vita, è presunta (art. 16 CC). Chi ne pretende l'inesistenza
deve provare tale affermazione. Se non che, per ovviare a difficoltà probatorie
che incontra la parte che intende prevalersi dell'incapacità di discernimento
in un determinato momento del disponente deceduto, la giurisprudenza ha
previsto una riduzione del grado della prova alla cosiddetta “verosimiglianza
preponderante” (DTF 130 III 321 consid. 3.2 e 3.3). Se, per contro,
l'esperienza generale della vita fa presumere – con verosimiglianza
preponderante – l'assenza di capacità di discernimento, la presunzione
dell'art. 16 CC è sovvertita e spetta alla controparte provare, sempre con verosimiglianza
preponderante, che il defunto ha preso le sue disposizioni in un momento di
lucidità (DTF 124 III 5 consid. 1b). Infine, l'incapacità di discernimento è
presunta solo ove il disponente si fosse trovato, al momento topico, in uno
stato di degrado duraturo delle sue facoltà mentali legato alla malattia o
all'età (sentenza del Tribunale federale 5A_647/2011 del 31 maggio 2012,
consid. 3.3 con numerosi richiami).
b) L'art.
540.
cpv. 1 n. 2 CC considera indegno chi pone il de cuius
nell'incapacità permanente di disporre per causa di morte. L'incapacità deve
consistere in uno stato fisico o mentale che dura fino alla morte del de
cuius. Così, se un figlio uccide il padre, quello sarà indegno, se – invece
– quel figlio, testimoniando il falso, fa imprigionare il padre, non sarà indegno,
ma dovrà essere – se del caso – diseredato (Escher/Escher,
op. cit. n. 1 ad art. 540 CC). L'indegnità ha dunque natura sussidiaria
rispetto alla diseredazione (Tuor/Picenoni,
op. cit, n. 4 ad art. 540 CC), salvo in caso di tentato omicidio (Tuor/Picenoni, op. cit, n. 5 ad art. 540
CC; Piotet, Précis de droit
successoral, 2a edizione, pag. 102 e 103). Inoltre, per
l'applicazione dell'art. 540 cpv. 1 n. 2 CC è indispensabile il rapporto di
causalità adeguata tra l'atto suscettibile di causare incapacità e l'incapacità
stessa (Schwander in: Basler Kommentar,
ZGB II, 2a edizione, n. 13 ad art. 540, Steinauer, op. cit., pag. 455 e 456 n. 937a; Abt, op. cit., n. 12 ad art. 540).
c) Nella
fattispecie AO 1 non ha tentato di uccidere il nonno, sicché il caso esula
dall'eccezione evocata qui sopra (ad a). Occorre quindi valutare se AO 1 ha posto il nonno in una permanente incapacità di disporre. L'appellante sostiene che la
prostrazione creata dal nipote al de cuius per colpa dell'uccisione
della figlia e del genero lo abbia portato all'incapacità di disporre. Agli
atti però nulla rende verosimile l'assenza di capacità di discernimento né di
disporre di __________. Anzi, l'avv. __________ ha dichiarato che l'interessato
“ha espresso più volte e in maniera chiara la propria volontà” (doc. H). Né la
lucidità del disponente è stata messa in dubbio dal dott. __________ (doc. I)
né da__________ e __________ (doc. G). Invero, __________ è deceduto un anno
dopo i tristi fatti per
un' “insufficienza
renale e l'invasione metastatica”, senza però che la sua capacità di
discernimento e di disporre sia stata messa in dubbio. Al riguardo, l'appello è
dunque destinato all'insuccesso.
7.
L'appellante
conclude affermando che il comportamento di AO 1 non può essere protetto,
configurando un manifesto abuso di diritto a norma dell'art. 2 cpv. 2 CC. Ora, la dottrina prevede una lacuna legislativa –
che va colmata avuto riguardo alle norme sulla buona fede – nel caso in cui il de
cuius già non era capace di discernimento al momento dell'atto dell'indegno
(Schwander, op. cit., n. 4 ad art.
540.
CC). L'art. 2 cpv. 2 CC dovrebbe potere essere
applicato nei casi più sconcertanti (Steinauer, op. cit., pag. 454 n. 935 con
riferimenti). Sia come sia, per quanto esposto in precedenza a un esame
sommario il testo legale non pare essere lacunoso e la fattispecie, benché
denoti aspetti umani delicati, non sembra sfociare in situazioni sconvolgenti
suscettibili di giustificare il ricorso – già in sede di rilascio del certificato
ereditario – all'art. 2 cpv. 2 CC.
8.
Gli oneri del
giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili a AO 1, che non ha
presentato osservazioni.
9.
Circa i rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro l'odier-na sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sembra superare la soglia di fr. 30 000.– (cfr. indicazione manoscritta “fr.
500.
000.–” sulla pagina interna della cartelletta “CN.2005.316”; v. anche:
sentenza impugnata p. 3 al centro) ai fini di un eventuale necessaria ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. Diversamente,
incomberà all'eventuale ricorrente al Tribunale federale rendere verosimile
tale requisito.
Dispositivo
Per questi motivi,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la
decisione confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– ;
– Ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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