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Decisione

11.2009.178

Provvigione ad litem e assistenza giudiziaria

11 febbraio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

Considerandi

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF non raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile. L'impugnabilità del

Dispositivo

dispositivo sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono

posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 1000.–

per ripetibili.

3. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è

confermata.

4. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

5. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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