11.2009.178
Provvigione ad litem e assistenza giudiziaria
11 febbraio 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2009.178
Data decisione, Autorità:
11.02.2011, ICCA
Titolo:
Provvigione ad litem e assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 CC
Incarto n.
11.2009.178
Lugano
11 febbraio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Ermotti e Pellegrini
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa DI.2009.490 (misure provvisionali in pendenza di divorzio)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 16
aprile 2009 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se devono essere accolti
l'appello e il ricorso dell'8 ottobre 2009 presentati da AP 1 contro il decreto
cautelare emesso il 24 settembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale
introdotta il 15 settembre 2006 da AP 1 (1963) nei confronti del marito AO 1
(1958), con decreto
emanato senza contraddittorio del 2 giugno 2008 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha in particolare attribuito l'abitazione coniugale alla
moglie, cui ha affidato i figli B__________ (1995) e G__________ (1999), e ha
obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili
per la moglie e uno di fr. 1675.– mensili per ogni figlio, ponendo a suo carico
il costo delle rette scolastiche e le spese straordinarie relative ai figli,
come pure le spese di gestione, manutenzione e assicurative dell'abitazione
coniugale, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti (inc. DI.2006.1130). Con
decreto cautelare dell'11 dicembre 2008 i contributi per i figli sono poi stati
fissati in fr. 1535.– mensili per B__________ e fr. 1345.– mensili per G__________
(inc. DI.2008.1343). Il 31 marzo 2009 AO 1 ha instato per ottenere una modifica dell'assetto provvisionale, nel senso di sopprimere il contributo alimentare
per la moglie e di contenere in complessivi fr. 1366.– mensili i costi dell'abitazione
coniugale (inc. DI.2009.402).
B. Il
16 aprile 2009 AP 1 si è rivolta al mede-simo Pretore lamentando ritardi nel versamento
dei contributi per lei e chiedendo di ordinare al datore di lavoro del marito di
trattenere dallo stipendio di lui fr. 6280.– mensili, riversandolo direttamente
su un conto a sua disposizione. Contestualmente essa ha postulato il versamento
di una provvigione ad litem di fr. 5000.–. All'udienza del 5 maggio 2009,
indetta per la discussione su quest'ultimo provvedimento, AO 1 ha proposto di respingere la richiesta. Il 7 settembre 2009 AP 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto del 24 settembre 2009 il Pretore ha respinto la
richiesta di provvigione ad litem e ha negato all'istante l'assistenza
giudiziaria. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state
poste a carico dell'istante tenuta a rifondere al marito fr. 200.– per ripetibili
(inc. DI.2009.490). Nel frattempo, con decreto “supercautelare” del 18 settembre
2009, il Pretore ha ordinato a carico di AO 1 una trattenuta di stipendio per
fr. 3000.– mensili.
C. Contro
il diniego della provvigione ad litem e dell'assistenza giudiziaria AP 1
è insorta a questa Camera con un appello dell'8 ottobre 2009 nel quale chiede
che le sue richieste siano accolte e il giudizio impugnato riformato di
conseguenza. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2009 AO 1 conclude per la
reiezione dell'appello.
in diritto: I. Sull'appello
in materia di provvigione ad litem
1. In pendenza di una causa di
divorzio il giudice decreta le necessarie misure provvisionali (art. 137 cpv. 2
CC). L'obbligo impartito a un coniuge di corrispondere una provvigione ad litem
all'altro coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo è,
appunto, una misura provvisionale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c consid. 6). La
procedura, fino al 31 dicembre 2010, era quella sommaria degli art. 376 segg.
CPC ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese), nella quale il Pretore statuisce
con decreto cautelare impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC
ticinese). Tempestivo l'appello, sotto questo profilo, è ricevibile.
Ammissibili
sono inoltre la “replica del 30 ottobre 2009, così come la “duplica” del 9
novembre 2009 (DTF 133 I 100 consid. 4.5 e 4.6; 135 II 384 consid. 1.3). È per
contro inammissibile la “triplica” del 25 novembre 2009 e la documentazione
annessa, per la produzione della quale continua a valere il divieto generale
dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese.
2.In concreto il Pretore, con riferimento
all'istanza di modifica dell'assetto cautelare presentata da AO 1 il 31 marzo
2009 (inc. DI.2009.402), ha ammesso un reddito del marito in complessivi fr. 12
000.– a fronte di un fabbisogno minimo di
fr.
3821.– mensili, ha aggiunto fr. 2880.– mensili di contributi alimentari per i
figli, fr. 3000.– mensili di contributo per la moglie e fr. 4000.– mensili per
le spese relative all'abitazione coniugale, rimaste a suo carico (gestione
ordinaria, spese straordinarie di manutenzione, polizze assicurative, interessi
ipotecari e ammortamenti). Ciò posto, ne ha concluso che il convenuto non dispone
di alcuna eccedenza con cui partecipare ai costi di causa della moglie.
3. L'appellante
obietta che il reddito considerato dal Pretore non è suffragato da alcun
riscontro oggettivo dato che il certificato di salario agli atti è stato
sottoscritto dall'interessato medesimo, e sostiene che, in concreto, occorre
equiparare l'attività del marito a quella di un lavoratore indipendente,
imputandogli un guadagno ipotetico. Inoltre l'appellante rimprovera al Pretore
di non aver tenuto conto della sostanza del marito, "azionista di riferimento"
della __________ e acquirente assieme alla società di un'intera palazzina a __________,
nell'agosto del 2008. Infine l'appellante fa notare che, per quanto riguarda sé
medesima, non può contare su capitali propri, è ridotta a vivere al di sotto
del minimo esistenziale e non percepisce nemmeno il contributo alimentare
stabilito, mentre il marito continua a fruire di alti redditi, tanto da
rendersi acquirente d'immobili.
4. Il
coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la
propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto
di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre
che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38-38a ad art. 159 e n. 15 ad
art. 163 CC). La concessione di una provvigione ad litem presuppone che
il coniuge richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre
in tempo utile – per finanziare una conveniente condotta processuale senza
pregiudicare il proprio debito mantenimento. Se può contare su capitali propri,
egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché
può stare in causa da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere
provvigioni, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirle o si trovi in
condizioni economiche migliori delle sue (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 269 ad art. 145 vCC).
5. Nella
fattispecie, che AP 1, senza attività lucrativa, non disponga di mezzi propri per
far fronte alle proprie spese legali può essere ammesso. Che poi l'interessata possegga
ingente sostanza mobiliare, in particolare ch'essa sia titolare di un conto con
un attivo di almeno € 600
000.–, è affermazione rimasta priva di ogni riscontro, tant'è che lo stesso AO
1 ne ha rinviato la conferma alla fase istruttoria davanti al Pretore
(osservazioni del 26 ottobre 2009, pag. 3 in fondo; duplica del 9 novembre 2009, in fondo). Né basta il fatto che essa sia comproprietaria, con il marito, della
particella n. 1233 RFD di __________, sulla quale sorge l'abitazione coniugale,
ora attribuitale in uso dal Pretore. Si volesse pretendere la possibilità di un
ricarico ipotecario e ammettere la disponibilità degli istituti bancari a
elargire mutui per finanziare processi garantiti dall'immobile – cosa per nulla
scontata – non si vede con quali mezzi l'interessata potrebbe far fronte all'aumento
dell'onere ipotecario o al pagamento delle rate, fossero anche esigue.
6. Per
quanto riguarda la situazione finanziaria del marito, nella misura in cui
pretende che gli si debba imputare un guadagno ipotetico, l'appellante
dimentica che per valutare la fondatezza di una richiesta di provvigione ad
litem fa stato il reddito effettivo (cfr. in materia di assistenza
giudiziaria; RtiD I-2005 pag. 763 consid. 8). E sotto questo profilo è pacifico
che con un reddito di fr. 12 000.– mensili una volta sopperito al fabbisogno
minimo proprio e a quello della moglie e dei figli, al pagamento delle rette
scolastiche così come delle spese relative all'abitazione di Lugano poste a suo
carico (gestione ordinaria, spese straordinarie di manutenzione, polizze assicurative,
interessi ipotecari e ammortamenti), all'interessato non rimane alcuna disponibilità
per versare al coniuge una provvigione ad litem.
Quanto
alla sostanza immobiliare, anche per AO 1 possono valere le considerazioni espresse
per la moglie in merito alla possibilità di gravare la quota di comproprietà della
particella n. 1233 RFD di Lugano (sopra, consid. 5). Né, per le stesse ragioni
si può pretendere che metta a frutto la proprietà per piani n. 28573 (308/1000)
della particella n. 394 RFD di __________. In circostanze del genere l'appello
è destinato all'insuccesso.
II. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
7. I
costi di una procedura di divorzio sono anzitutto a carico dei coniugi. L'assistenza dell'ente pubblico è puramente sussidiaria rispetto ai
mezzi di cui dispone l'unione coniugale (Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione
1993, n. 138 ad art. 159 CC) nel senso che non spetta alla collettività
farsi carico di oneri processuali cui un coniuge è in grado di far fonte. Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire da sé –
con i propri elementi di reddito e di sostanza – ai costi di patrocinio, di
procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo
(trasferte, traduzioni ecc.) ha il diritto di ottenere un adeguato sussidio
dall'altro coniuge, in particolare di vedersi maggiorare a tale scopo il
contributo alimentare pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Il diritto
all'assistenza giudiziaria – in altri termini – è dato solo ove l'unione
coniugale non sia dotata di mezzi economici sufficienti, rispettivamente ove un
coniuge non sia in grado di sovvenzionare l'altro.
8. In concreto, si è detto, che il bilancio familiare non consentirebbe,
di per sé, ai coniugi di far fronte alle proprie spese legali. Sennonché, la loro
situazione finanziaria si riconduce essenzialmente all'elevato tenore di vita
che essi conducevano, la moglie sostenendo finanche di necessitare di almeno
fr. 28 000.– mensili per sé e i figli, e segnatamente ai costi di alloggio
elevati (se non eccessivi) cui la famiglia deve far fronte. Basti rilevare che
per quanto riguarda l'abitazione coniugale la richiedente medesima espone (per
sé e per i figli) tra interessi ipotecari, assicurazione dello stabile, costi
accessori e spese di manutenzione oltre fr. 5000.– mensili (doc. R). Nelle
circostanze descritte solo una soluzione meno onerosa dal profilo logistico può
far sì che la famiglia possa aspirare al livello di vita precedente la separazione
di fatto. E qualora una riconciliazione dei coniugi appaia ormai esclusa o
improbabile, la vendita dell'abitazione coniugale divenuta eccessivamente
dispendiosa si rivela un'opzione seria e ragionevole (DTF 119 Ia 12 consid. 5).
Del resto nessuno pretende o rende verosimile che nel caso in esame, per una
ragione o per l'altra, l'alienazione dell'immobile sia di difficile o
impossibile attuazione. A quel momento la richiedente
potrà allora ottenere dal marito di che coprire le spese di procedura e rimunerare
almeno a scaglioni il proprio avvocato senza ricorrere all'assistenza dell'ente
pubblico. Ne discende che il ricorso deve essere respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
9. Gli
oneri dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AP 1 rifonderà
all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto alla procedura in materia
di assistenza giudiziaria, essa è gratuita salvo ipotesi di temerarietà estranee
al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi
da tale principio.
IV. Sui
rimedi giuridici di diritto federale
10. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF non raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile. L'impugnabilità del
Dispositivo
dispositivo sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli
oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono
posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 1000.–
per ripetibili.
3. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è
confermata.
4. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
5. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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