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Decisione

11.2009.18

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

18 marzo 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i figli senza ottenere chiarimenti da parte del giudice, il quale può eventualmente

far capo a un perito. Per l'appellante le ostilità e le indebite intrusioni nel

suo ruolo di genitore continuano, vanificando le condizioni essenziali che lo

avevano indotto a firmare la convenzione.

5. Un

appello deve contenere – sotto pena di nullità – la dichiarazione di appellare,

con l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata che si intendono

contestare, i motivi di fatto e di diritto sui quali il ricorso si fonda, come

pure le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. d, e ed f CPC combinati

con il cpv. 5). L'appello poi, è un rimedio giuridico

eminentemente riformatorio. Nella misura in cui si

limita a chiedere di accertare l'intervenuta modifica delle circostanze alla

base della convenzione, l'interessato propone dunque una domanda inammissibile. Dall'insieme dei motivi addotti e dal

contenuto della domanda subordinata si desume, ad ogni modo, che in definitiva egli

propone di non

omologare la convenzione per sopravvenuta modifica delle circostanze.

Così inteso, l'appello può essere vagliato nel merito.

6. Nel memoriale l'appellante postula l'assunzione, il richiamo e

l'edizione

di documenti, l'interrogatorio formale dell'ex moglie, l'escussione di testimoni,

l'allestimento di perizie sulla sua situazione finanziaria, come pure sui rapporti

genitori e figli. Quali richiami o edizioni di documenti egli solleciti non è

dato tuttavia di sapere, chi siano i testimoni da sentire egli non specifica,

quali altri documenti andrebbero versati nel fascicolo processuale egli non

precisa e quale utilità dovrebbero riservare le perizie non è dato a divedere. Ciò

premesso, giova statuire senza indugio sull'appello in base al fascicolo

processuale e alle prove esperite.

7. In merito ai cosiddetti aspetti finanziari l'appellante non invoca

né pretende di avere sottoscritto la convenzione per errore, né di essere stato

vittima di una lesione (art. 21 CO), di dolo (art. 28 CO) o di minaccia (art.

29 seg. CO). Allega un'intervenuta modifica di circostanze per rapporto al giorno

in cui egli ha firmato l'intesa. Seppure nuove, tali argomentazioni sono ricevibili

(art. 138 CC e 423b cpv. 2 CPC). Sta di fatto che, se la crisi dei

mercati finanziari sopraggiunta nell'autunno del 2008 può dirsi notoria, tutto

si ignora circa l'incidenza di essa sulla situazione economica di lui, e in

particolare sul reddito. Il rinvio a meri dati statistici poco sussidia ai fini

di un paragone concreto fra la situazione in cui egli versava al momento di

firmare l'accordo e la situazione odierna. Per di più, ancora nel settembre del

2008 AP 1 confermava il contenuto della convenzione sebbene la crisi

finanziaria fosse ormai in atto. Nemmeno nel dicembre del 2008, dopo avere

Considerandi

ricevuto dalla Pretura copia della dichiarazione con cui AO 1 confermava la

volontà di divorziare e il contenuto della convenzione, egli ha chiesto al

giudice di non omologare l'accordo. In ultima analisi, l'appellante è lungi dal

dimostrare un mutamento di situazione per quanto lo tocca concretamente.

Gli rimane, certo, la possibilità di postulare una modifica

della sentenza di divorzio sulla base dell'art. 129 CC. Sapere se tale eventualità

sia destinata a buon esito non può tuttavia essere anticipato in questa sede.

8.

Per

quel che è dei figli, l'appellante sostiene in sintesi che “la cessazione delle ostilità [da parte

della moglie o dei suoceri] e dell'indebita intrusione [della curatrice]” nel suo ruolo di genitore erano le

condizioni essenziali per la firma dell'accordo. Ciò tuttavia non è avvenuto e ha comportato “un effetto radicale sugli obblighi assunti nella

convenzione di divorzio sull'accordo di assumere un curatore, sull'accordo

della custodia e l'assenza di qualsiasi clausola relativa al ruolo dei nonni

materni”, onde l'esistenza di “un errore essenziale”. Ora, per inficiare la validità di una convenzione l'errore (nel senso

degli art. 23 e 24 CO) deve vertere su una circostanza che la parte in errore

considerava secondo buona fede come un necessario elemento dell'accordo (art.

24.

cpv. 1 n. 4 CO). In concreto appare dubbio che l'errore invocato dall'appellante

possa definirsi essenziale. Intanto non risulta – né egli pretende – che la

firma della convenzione fosse condizionata alle premesse da lui indicate, né

risulta che il diritto di visita concordato non risponda al bene dei figli,

tant'è che egli medesimo

non prospetta un'altra regolamentazione. Inoltre i

contrasti con la moglie o con i suoceri non bastano a rendere manifestamente

iniqua l'intesa, che riprende sostanzialmente la disciplina usuale nel Cantone

Ticino. Anzi, frizioni del genere vanno lenite proprio con l'intervento del curatore

educativo, cui spetta di aiutare e consigliare i genitori nell'elaborare un calendario

delle visite, in particolare durante le vacanze (decreto del 19 dicembre 2006).

Quanto

alla figura della curatrice, è possibile che tra l'appellante e l'avvocata __________

non corra grande simpatia, ma non si vede come ciò possa avere influito sui

termini della convenzione. La decisione di sostituire la curatrice, poi, compete

alla Commissione tutoria regionale, che a tale scopo aveva convocato le parti a

un'udienza del 4 febbraio 2009. Per quel che riguarda il rapporto morale del 2008,

infine, l'appellante disconosce che la curatrice è tuttora in carica e che la

stesura della relazione rientrava nei suoi doveri di funzione. Per di più,

siffatto rapporto, la cui approvazione da parte della Commissione tutoria

regionale AP 1 ha impugnato all'Autorità di vigilanza, nemmeno è agli atti

della procedura di divorzio, come non figura agli atti quello del 2007. Sotto tale

profilo non si scorge pertanto quale modifica delle circostanze avrebbe reso la

convenzione manifestamente iniqua. Anche su quest'ultimo punto l'appello manca perciò

di consistenza.

9.

Gli

oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

mentre non é il caso di attribuire ripetibili alla controparte, che non è stata

chiamata a formulare osservazioni e non ha dovuto sopportare costi apprezzabili.

10.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in

concreto l'azione può formare oggetto di un ricorso in materia civile

sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF), litigiose essendo non solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma

anche la disciplina del diritto di visita ai figli.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1050.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1100.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamenta- le (art. 74 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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