11.2009.183
Iscrizione ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori
19 dicembre 2012Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.183
Data decisione, Autorità:
19.12.2012, ICCA
Titolo:
Iscrizione ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori
IPOTECA LEGALE
ISCRIZIONE
art. 839 CC
Incarto n.
11.2009.183
Lugano
19 dicembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Walser e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Fatti
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.1037 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 20 agosto 2008 dalla
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 già in
(già patrocinato dall'avv. PA 2),
cui sono subentrati gli eredi
e
(patrocinati dall'avv.),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 ottobre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 5 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La __________, con contratto del 24 gennaio 2007, ha preso in locazione alcuni vani, di cui alle unità di proprietà per piani n. 1732 (pari a 51/1000) e 1743 (pari a 96/1000) del fondo base n. 1394 RFD di __________, sito in
Via __________ a __________. I locali sono di proprietà di AP 1. La società era
intenzionata a svolgere un'attività di ristorazione destinata al sushi.
B. Nell'autunno
del 2007 la __________ ha incaricato la ditta AO 1, società in nome collettivo,
di eseguire alcuni lavori inerenti a impianti sanitari nei locali appigionati.
Per le opere svolte, la ditta ha inviato tre richieste di acconto, due delle
quali sono state parzialmente saldate il 14 novembre 2007 e il 19 febbbraio
2008. Con “liquidazione finale” del 17 giugno 2008 la ditta ha postulato il
pagamento del saldo, di fr. 27 752.60. Essa ha poi inviato un primo sollecito
il 24 luglio 2008 e una nuova diffida di pagamento – per mezzo della “__________”
– il 5 agosto 2008.
C. Non
avendo ottenuto pagamento alcuno, il 20 agosto 2008 la AO 1, società in nome
collettivo, ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori di fr. 27 752.60 sulle proprietà per piani n. 1732 e n.
1743 il tutto con interessi al 6% dal 30 giugno 2006. Con decreto cautelare di
quel medesimo 20 agosto, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha
ordinato le iscrizioni richieste. All'udienza del 1° ottobre 2008, indetta per
la discussione – avvenuta davanti al Segretario assessore –, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria si è conclusa il 9 giugno 2009. Le parti hanno
rinunciato alla discussione finale, producendo memoriali conclusivi. Nel
proprio, del 16 settembre 2009, l'istante ha ribadito le proprie domande.
Il convenuto ha proposto una volta ancora, nelle sua conclusioni del 23 settembre
2009, di respingere l'istanza.
D. Statuendo
con sentenza del 5 ottobre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e
ha ordinato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale cautelarmente iscritta
in via provvisoria sulla proprietà per piani n. 1743 del fondo base n. 1394 RFD
di __________. Egli ha poi ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale cautelarmente
iscritta in via provvisoria sulla proprietà per piani n. 1732. La tassa di
giustizia e le spese (fr. 350.– complessivi) sono state poste a carico delle
parti in ragione di un mezzo ciascuna. Le ripetibili sono state compensate.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 16 ottobre 2009 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere respinta l'istanza
e quindi di vedersi cancellare l'ipoteca legale, iscritta in via provvisoria,
sulla proprietà per piani n. 1743. Nelle sue osservazioni del 17 novembre 2009 la
AO 1, società in nome collettivo, propone di respingere l'appello. AP 1 è
deceduto il 19 gennaio 2011. Gli eredi, i figli __________, __________, __________
e __________ hanno dichiarato a questa Camera di subentrare nella lite.
Considerandi
in diritto: 1. Le istanze d'iscrizione provvisoria riguardanti ipoteche legali degli
artigiani e imprenditori erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la
procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e 5
vLAC, art. 361 segg. CPC ticinese). La relativa sentenza era impugnabile entro
10.
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie la decisione del
Pretore è stata notificata al convenuto il 6
ottobre 2009. Presentato il 16 ottobre 2009, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
A
norma dell'art. 102 CPC ticinese, in caso di decesso di una parte o in un altro
caso di successione a titolo universale, il successore subentra alla parte nel
processo. Ciò premesso, i figli di AP 1, suoi eredi, subentrano al padre nella
presente vertenza.
3.
Il Pretore ha dapprima ricordato i requisiti per ottenere
l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.
Egli ha poi indicato che sulla proprietà per piani n. 1732 non constavano
essere stati svolti lavori, sicché l'iscrizione decisa in via “supercautelare”,
per quel che concerneve quell'unità, andava revocata. Quanto alle prestazioni
eseguite sulla proprietà per piani n. 1743, il primo giudice ha ribadito che
un'ipoteca legale può essere annotata contro il proprietario del fondo, anche
se è l'inquilino che ha ordinato i lavori a un artigiano. Quanto al termine
trimestrale per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori, il Pretore ha considerato che il convenuto non aveva contestato
che gli ultimi lavori erano stati svolti il 21 maggio 2008. Infine il
primo giudice ha ritenuto che l'attività dell'istante era stata svolta in
ossequio al contratto d'appalto stipulato dalla medesima ditta con la __________,
conduttrice degli spazi di proprietà del convenuto. Onde il parziale
accoglimento dell'istanza.
4.
L'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale presuppone che l'artigiano o imprenditore renda verosimile la pretesa (art.
961.
cpv. 3 vCC e 22 cpv. 4 RRF). All'istante incombe dunque di addurre elementi
idonei a far apparire attendibile la sua stessa qualità di artigiano o
imprenditore, a individuare l'immobile, a definire l'entità del lavoro svolto e
dei materiali forniti, a determinare l'ammontare del credito, così come ad
accertare il rispetto del termine trimestrale – quadrimestrale dal 1° gennaio
2012.
(art. 839 cpv. 2 CC, RU 2011 4637) – per conseguire l'iscrizione nel
registro fondiario. La procedura essendo sommaria, il giudice non deve porre
soverchie esigenze al riguardo; nel caso in cui la verosimiglianza sia dubbia,
egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità
dell'ipoteca legale al giudizio sull'iscrizione definitiva (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 288 n. 2891 con rinvii).
5.
Nella
fattispecie è controversa la tempestività dell'istanza. Il Pretore ha rilevato
che il convenuto non aveva contestato la “data di esecuzione” dei lavori
indicati sul bollettino del 21 maggio 2008. Egli ha poi aggiunto che quei
lavori costituivano un' “unità” con l'incarico conferito in origine alla
ditta istante dall'inquilina, sicché il termine trimestrale decorreva dal 21
maggio 2008. Onde la tempestività dell'istanza. L'appellante sostiene di avere
“eccome” contestato l'osservanza del termine trimestrale, siccome “tutta l'istruttoria
di causa si è concentrata su questo aspetto” (appello, n. 2 pag. 4).
a) Durante
l'udienza del 1° ottobre 2008 il convenuto ha invero affermato che i pretesi
lavori del 21 maggio 2008 erano “interventi indipendenti da quelli del contratto
d'appalto”, aggiungendo poi che “il termine di 3 mesi non sia stato rispettato”
(risposta in: act. III, pag. 2). Nelle proprie conclusioni egli ha ribadito che
l'“istruttoria di causa ha confermato” che tutti i lavori erano già stati
svolti entro il 16 maggio 2008 (act. VIII, pag. 3 in alto). Davanti a questa Camera, egli sostiene, da un lato, che l'istante non sarebbe intervenuto
il 21 maggio 2008, a tal punto che tutta l'istruttoria smentisce la di lui affermazione
contraria, sia che i lavori svolti esulano dal contratto. Interpretando il
senso dei propri allegati non si può certo concludere che il convenuto non
abbia inteso contestare il rispetto del termine dei tre mesi.
b) Secondo
l'art. 839 cpv. 2 vCC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e degli
imprenditori doveva avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè erano stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del
contratto e l'oggetto poteva essere
consegnato (DTF 125 III 116 consid. 2b, 106 II
25.
consid. 2b). Per salvaguardare il termine, perentorio, bastava un'iscrizione
provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag.
214.
n. 739). In simile ambito, l'iscrizione poteva essere rifiutata, in
altre parole, solo qualora la scadenza del termine fosse chiaramente decorsa
prima dell'iscrizione nel registro fondiario (Schumacher,
op. cit., n. 750 pag. 218).
c) Semplici
ritocchi, riparazioni o rifacimenti per difetti non entrano in considerazione;
lavori di poco momento influiscono invece sulla decorrenza del termine se sono
indispensabili, nel senso che l'opera non può ritenersi terminata senza di essi
(Steinauer, op. cit., pag. 283 n.
2884a e pag. 284 n. 2884b con rinvii di giurisprudenza). Determinante è
l'aspetto qualitativo (DTF 125 III 115 consid. 2b con riferimenti). Indispensabile
per il compimento dell'opera è stata giudicata – ad esempio – l'otturazione di
due buche per ragioni di sicurezza, benché l'intervento richiedesse una sola
ora di lavoro e fr. 5.– di materiale (DTF 102 II 106). Indispensabile è stato
ritenuto anche il collegamento e la regolazione di radiatori a un impianto di
riscaldamento (DTF 106 II 22). Indispensabile è stata reputata altresì la
fornitura di una piccola quantità di calcestruzzo per completare il raccordo
di canalizzazioni e colmare lo scavo circostante (DTF 125 II 113).
Questa
Camera ha avuto modo di considerare indispensabile, dipoi, la posa di
isolazioni a porte e finestre, definite parti integranti dei serramenti (Rep.
1985.
pag. 117), così come – a un esame di verosimiglianza – la siliconatura dei
supporti destinati a reggere le tapparelle di una veranda (RtiD I-2004 pag.
614) oppure l'allacciamento di una tapparella all'impianto elettrico (RtiD
I-2004 pag. 613). O ancora il montaggio di maniglie e la “posa porta del
riscaldamento e del ripostiglio” (RtiD II-2006 pag. 705)
d) In
concreto, per avvalorare la propria pretesa l'istante ha prodotto un “rapporto
di lavoro” del 21 maggio 2008 nel quale è indicato che un montatore – la cui
firma è illeggibile – ha lavorato per tre ore e mezzo nei locali presi in
locazione dalla __________. Egli si è occupato dell' “allacciamento” di “3
lavelli cucina” presso il “piano cantina” (doc. M). Quel lavoro ha implicato la
fornitura di vario materiale: quattro “flessibili carrozzati”, due “riduzioni
cromate”, un “rubinetto”, un “sifone __________ doppio”, un “Braga __________”
e un “raccordo __________”. Ma quel materiale non figura nei documenti agli
atti inerenti ai lavori commissionati (in particolare: doc. A, G e M).
E
l'autore di quel bollettino non è comparso davanti al giudice.
Invero __________ – che di fatto si è occupato della direzione
lavori sul cantiere (v. deposizione del 9 giugno 2009: act. VI, pag. 3) – ha
indicato che gli ultimi lavori sono stati eseguiti dal signor __________, ma quest'ultimo
non è stato sentito dal Pretore. Semplice scrittura privata, il bollettino in
questione è dunque insufficiente per rendere verosimile l'entità dei lavori e
la tempestività dell'iscrizione controversa (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c). Il quesito
è di sapere se gli altri mezzi di prova invocati dall'istante suppliscano
all'insufficienza.
e) __________
ha dichiarato di non essere sicuro che ad “aprile/maggio 2008 [...] il locale
fosse già aperto”, ma che comunque sia “a quel momento, essendo stato montato
l'impianto di spinatura della birra, la committenza ci ha invitato per un
rinfresco”. In ogni caso il teste ha aggiunto che “[d]opo l'inizio di marzo
2008.
io non sono più intervenuto” (deposizione del 9 giugno 2009: act. VI, pag.
2.
verso il centro). Ora, dagli atti risulta che l'impianto citato è funzionante
dal 14 maggio 2008 (doc. D, pag. 5 in fondo e bollettino del 14 maggio 2008 in:
doc. M). Non è dato a divedere in che modo la testimonianza di __________ possa
dunque sussidiare l'ipotesi della tempestività dei lavori, lo stesso non essendo
più stato attivo sul cantiere dopo marzo 2008.
__________,
di contro, situa l'apertura del locale in “un giorno di inizio/metà giugno”
(deposizione del 9 giugno 2009: act. VI, pag. 5 poco sopra il centro). Da parte
sua, __________ ha situato l'apertura del locale “tra il 15 e il 30 maggio
2008” (deposizione citata, pag. 3 poco sotto il centro). Ora, che
l' “azionista di maggioranza” della __________ non si ricordi con
esattezza la data dell'apertura del proprio locale non è molto confortante. Nessun
elemento permette di rendere quantomeno verosimile che la ditta istante sia
intervenuta proprio quel 21 maggio 2008.
f) __________
ha indicato che il materiale per l'intervento del 21 maggio 2008, un “blocco”
composto di “3 lavandini e una lavastoviglie” era stato fornito dalla “ditta __________”
(deposizione citata, pag. 3 poco sotto il centro). Egli ha poi precisato,
riguardo al rapporto della Sezione dei permessi, che “[q]uando è stato allestito
questo rapporto i lavori della ditta istante erano (sic) tutti
terminati” (deposizione citata: pag. 4 poco sopra il centro). La Sezione dei permessi e dell'immigrazione consta avere eseguito il sopralluogo l'8 maggio
2008, stilando il relativo rapporto il 13 successivo (rapporto in cartelletta
“I. Edizione doc. da Sez. permessi e immigrazione”). Inoltre, dal “rapporto
tecnico” del Comune di __________ del 16 maggio 2008 sul quale è stata fondata
l'abitabilità dell'esercizio pubblico si evince che quel giorno vi era una
“cucina al piano cantinato” (attestato di abitabilità del 29 maggio 2008 in: cartelletta
“II. Edizione doc. da __________”). Ancora una volta, dunque, non poteva sfuggire
al Pretore – anche a un esame sommario – che il 21 maggio 2008 l'istante non era verosimilmente intervenuta sul cantiere.
g) Dato
quanto precede la ditta istante non ha reso verosimile di essere intervenuta il
21.
maggio 2008 né, di conseguenza, di avere rispettato il termine trimestrale
per l'iscrizione di
un'ipoteca
legale. Ne deriva che l'appello – fondato – merita accoglimento con conseguente
riforma della sentenza impugnata. Così, l'ipoteca legale già iscritta in via
provvisoria sull'unità n. 1743 del fondo base n. 1394 RFD di __________ va
cancellata. L'analoga ipoteca che gravava l'unità n. 1732 è già stata cancellata
per ordine del Pretore, qui non impugnato, e quindi già passato in giudicato.
6.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La
ditta istante verserà un'adeguata Indennità per ripetibili agli appellanti.
7.
Quanto
ai rimedi federali esperibili contro l'odierno pronunciato, il valore litigioso
non raggiunge i fr. 30 000.– utili per esperire il ricorso in materia
civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto, di conseguenza i
dispositivi 1.1 §, 1.2 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L'istanza è respinta.
1.1. È fatto ordine all'Ufficiale
dei Registri di Lugano:
§ di cancellare l'ipoteca
legale provvisoria gravante l'unità di proprietà per piani n. 1473 del fondo
base n. 1394 RFD __________, di proprietà di AP 1, a suo tempo iscritta in favore della AO 1, società in nome collettivo, per fr. 27 752.60
oltre interessi al 6%.
1.2 Stralciato
2. La
tassa di giustizia di fr. 350.– (già compresa la tassa di cui al decreto 20
agosto 2008) e le spese, da anticipare dall'istante, restano a suo carico.
Quest'ultimo verserà al convenuto complessivi fr.1000.– a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico della ditta istante, che rifonderà alla controparte complessivi fr.
500.– a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1;
– Ufficio
dei registri del Distretto di Lugano (al passaggio in
giudicato dell'odierna decisione).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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