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Decisione

11.2009.185

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

29 marzo 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.108

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord promossa con istanza del 21 luglio 2008 da

AP 1

(patrocinata dall' PA 1)

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 ottobre

2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 agosto 2009 dal Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1960) e AP 1 (1968), cittadini italiani, si sono sposati a __________

(D) il 16 luglio 1987. Dal matrimonio sono nate J__________ (1988) e D__________

(1989). Il marito, già croupier, è al beneficio di rendite di invalidità. La

moglie lavora come venditrice per la __________ al centro commerciale __________

di __________. Dall'aprile del 2008 AO 1 è degente alla Clinica __________. I

coniugi vivono separati dal giugno del 2008, quando la moglie ha lasciato

l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi in un altro appartamento,

sempre a __________.

B. Il 23

luglio 2008 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con

un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata e un

contributo alimentare di fr. 2200.– mensili dal giugno del 2008, proponendo di attribuire

l'abitazione coniugale al

marito. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il

Segretario assessore ha accolto le domande in luogo e vece del Pretore, facendo

decorrere il contributo alimentare dal­l'agosto del 2008. All'udienza del 19

novembre 2008, indetta

per la discussione, le parti si sono intese nel senso che fino al

30 giugno

2009 AO 1 avrebbe versato un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili per J__________

e uno di fr. 1750.– mensili per D__________, AP 1 rinunciando momentaneamente a

contributi per sé in favore delle figlie. Nel frattempo, il 22 settembre 2008, essa

ha chiesto al Pretore di ordinare alla cassa pensione del marito di trattenere

dalla rendita di lui fr. 6600.– per contributi alimentari arretrati, riversandoli

su un conto a suo nome.

C. Il

24 ottobre 2008 la Commissione tutoria regionale 2 ha nominato a AO 1 un curatore

di rappresentanza, __________, incaricato di assisterlo nelle procedure giudiziarie.

Il 7 maggio 2009 la Commissione stessa ha poi posto AO 1 sotto tutela

volontaria, designandogli __________ in qualità di tutore.

D. All'udienza del 1° luglio 2009, indetta per il

seguito del contraddittorio sulla protezione dell'unione coniugale e per discutere

la diffida ai debitori, le parti hanno concordato di prorogare l'accordo sul

contributo di mantenimento per J__________ fino al 30 giugno 2010 e per D__________

fino al 31 dicembre 2009. AO 1 ha proposto per il rimanente di respingere

entrambe le istanze, opponendosi a qualsiasi contributo alimentare per la

moglie. Replicando, AP 1 ha chiesto che le fosse riconosciuto

un contributo di mantenimento di fr. 500.– fino al 31 dicembre 2009 “a

partire dal 1° luglio 2009”. Quanto alla diffida ai debitori,

essa l'ha considerata “evasa”, il tutore del marito presumendosi

rispettare le decisioni giudiziarie. Non avendo pro­ve da assumere, le parti

hanno rinunciato al dibattimento finale.

E. Statuendo

con sentenza del 20 agosto 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati e ha posto a carico del marito il canone di locazione dell'abitazione

coniugale, come pure un contributo ali­mentare per la moglie di fr. 120.–

mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2009. La tassa di giustizia di fr. 400.–

e le spese sono state addebitate per 19/20 all'istante e per il resto al convenuto, cui l'istante è stata

tenuta a rifondere fr. 1000.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello

del 19 ottobre 2009, chiedendo che il giudizio del Pretore sia riformato nel

senso di riconoscerle un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili dal

1° agosto al 31 ottobre 2008 e uno di fr. 500.– mensili dal 1° luglio 2009.

Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito

della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag.

432.

consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile entro dieci giorni (art.

370.

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata

all'istante l'8 ottobre 2009. Il termine di ricorso è comin­ciato a decorrere così

il 9 ottobre 2009 ed è scaduto domenica 18 ottobre 2009, salvo protrarsi fino a

lunedì 19 ottobre 2009 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo

giorno utile, l'appello è pertanto

ricevibile. AO 1, da parte sua, ha ricevuto l'ap­pello

per osservazioni il 10 novembre 2009. Introdotto il 30 novembre 2009 (nel

termine di 20 giorni, come l'appellato stesso indica), il suo memoriale si

rivela quindi tardivo.

2.

I documenti acclusi da AP 1 all'appello (lettera

4.

settembre 2007 dell'Istituto delle assicurazioni sociali alla __________ e

conteggio di stipendio del luglio 2009) sono irricevibili. Nelle procedure a

tutela dell'unione coniugale non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi

di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c),

tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione:

DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice reputi opportuno assumere

di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di

famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella

fattispecie.

3.

Litigioso rimane, nella fattispecie, il contributo alimentare per la

moglie. A tal fine il Pretore ha accertato le rendite del marito in fr. 8669.–

mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 8349.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione

con spese accessorie fr. 1730.–, premio della cassa malati fr. 339.–,

costi della tutela fr. 250.–, spese legali fr. 580.–, contributo

alimentare per la figlia J__________ fr. 1800.–, contributo alimentare per la

figlia D__________ fr. 1750.–, imposte

fr. 800.–). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha

accertato il reddito in fr. 3900.– mensili e il fabbisogno minimo in

fr. 3815.40 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1210.–,

premio della cassa malati fr. 324.80, franchigia della cassa malati fr. 41.65,

pasti fuori casa fr. 200.–, leasing dell'automobile fr. 343.–, assicurazione dell'automobile fr. 132.80, imposta di circolazione fr. 26.75, premio dell'assicurazione RC privata fr. 11.40, assicurazione sulla

vita fr. 75.–, imposte fr. 350.–). Constatata un'eccedenza di fr. 404.60 mensili, egli ha fissato il

contributo alimentare per lei in fr. 120.– mensili fino al 31 dicem­bre

2009.

4.

L'appellante contesta anzitutto la decadenza del

contributo alimentare il 31 dicembre 2009, rimproverando al Pretore di essere incorso

in errore nel ritenere che all'udienza del 1° luglio 2009 essa abbia limitato

la pretesa a fr. 500.– mensili dal luglio al dicembre del 2009. A suo avviso,

inoltre, il primo giudice ha omesso di statuire sul contributo alimentare dall'agosto

all'ottobre

del 2008,

la sua rinuncia valendo solo dal 1° novembre 2008 al 30 giugno 2009.

AP 1 ha

postulato, con istanza del 23 luglio 2008, un contributo alimentare di fr.

2200.

– mensili dal 1° giugno 2008. All'udienza del 19 novembre 2008 essa ha dichiarato,

per favorire le figlie, di rinunciare “momentaneamente” a

contributi per sé. All'udienza del 1° luglio 2009, in replica al riassunto

scritto del convenuto, essa ha chiesto che “sino al 31

dicembre 2009 le venga riconosciuto un contributo di mantenimento di fr.

500.

–”, concludendo poi per “un contributo di mantenimento mensile di

fr. 500.– a partire dal 1° luglio 2009” (verbali, pag. 15 in

alto e 17 verso il basso). La registrazione a protocollo è chiara e senza

riserve: l'istante ha indicato prima la scadenza del contributo preteso (il 31

dicembre 2009) e poi la decorrenza (1° luglio 2009). Che

al momento di verbalizzare la prima dichiarazione le parti fossero in animata discussione

e che in aula regnasse una certa confusione è possibile, ma poco importa. Il

contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto e può essere impugnato solo

con denuncia di falso (art. 119 cpv. 4 CPC). Non compete per altro a questa

Camera apprezzare se l'istante abbia firmato dichiarazioni divergenti dalla sua

volontà (Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 119). Men che meno

ove si consideri che essa neppure spiega come mai, in apertura di replica,

abbia limitato al 31 dicembre 2009 la richiesta di contributo. Ciò posto, il

Pretore poteva legittimamente ritenere che l'istante avesse circoscritto la richiesta

contenuta nell'istanza del 23 luglio 2008 dal 1° luglio al 31 dicembre 2009. Su

questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

5.

L'appellante

critica l'accertamento del proprio reddito, stabilito dal Pretore in fr. 3900.–

mensili, sostenendo che in realtà esso non eccede fr. 3271.– mensili. Anche

tale censura è votata al rigetto. Dagli atti risulta che dal 1° maggio 2009 AP

1.

lavora al 90% come venditrice con uno stipendio lordo di fr. 3257.– mensili (doc.

P e Q). Trattandosi di una

dipendente, decisivo è – di regola – lo stipendio netto conseguito al momento

del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima

e le eventuali indennità per ore straordinarie, se costituiscono un'entrata

regolare (RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c;

Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 14 e 17 ad art.

125.

CC; v. altresì la sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno

2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag.

809). La quota di tredicesima consiste – di norma –

nello stipendio di base senza le eventuali indennità, ma anche senza la

deduzione per il “secondo

pilastro” e il contributo professionale (I CCA, sentenza

inc. 11.2009.171 del 16 novembre 2009, consid. 3 con richiami).

In concreto

figura unicamente agli atti il conteggio di stipendio relativo al maggio del

2009.

(doc. Q), quello dell'aprile 2008 precedendo la riduzione del grado

d'occupazione (doc. E). Esso attesta un guadagno netto, comprese le ore

straordinarie e gli assegni familiari, di fr. 3638.– mensili. Aggiunta la quota

di tredicesima (fr. 300.65), calcolata dallo stesso datore di lavoro sulla base

dello stipendio lordo e delle ore straordinarie, ne deriva uno stipendio netto

di fr. 3938.65 mensili. A un esame sommario come quello che governa le

protezioni dell'unione coniugale non soccorrono motivi, dunque, per scostarsi

dall'accertamento del Pretore.

6.

L'appellante contesta il fabbisogno minimo del marito, calcolato dal

Pretore in fr. 8349.– mensili (compreso il contributo alimentare per le figlie

di fr. 3550.–), chiedendo di ridurlo a fr. 7519.– mensili fino al 30 settembre

2009.

e a fr. 5889.– mensili dopo di allora. Essa contesta in particolare il

costo dell'alloggio dal 1° ottobre 2009, le spese della tutela e quelle legali,

non senza rilevare che il minimo esistenziale del

diritto esecutivo nel proprio fabbisogno minimo va rivalutato a fr. 1200.– mensili. Le singole

voci devono essere esa­minate separatamente.

a) L'importo di base per il calcolo

del minimo esistenziale ai fini esecutivi nel caso di un debitore solo è stato

rivalutato il 1° settembre 2009 a fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag.

6292). Se non che, si volesse riconoscere un simile adeguamento all'appellante,

si dovrebbe intervenire anche sul minimo esistenziale del convenuto e

l'operazione non avrebbe alcuna incidenza sul risultato.

b) Quanto

alla locazione, l'appellante non contesta quella di fr. 1730.– mensili

fino al 30 settembre 2009, ma afferma che dopo di allora nulla può più essere

riconosciuto in mancanza di un nuovo contratto di locazione, il marito essendo

degente da oltre un anno alla Clinica __________. Ora, che AO 1 abbia disdetto

per il 30 settembre 2009 il contratto di locazione relativo all'appartamento

coniugale di via __________ a __________ è pacifico (verbale del 1° luglio

2009, pag. 18), così com'è pacifico che da allora egli non dispone più di un

appartamento proprio. Questa Camera ha già avuto modo di affermare che in siffatte

evenienze va compreso nel fabbisogno minimo del coniuge – di massima – l'equivalente

della pigione che l'interessato dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo (RtiD

I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi, I-2006 pag. 667; Rep. 1995 pag. 142 in

alto). Se non che, nella fattispecie il marito è ricoverato dall'aprile del 2008

alla Clinica __________, i cui costi sono assunti dell'assicurazione malattia

(doc. 7). Allo stato attuale delle cose egli non necessita perciò di un

alloggio. Non potendosi formulare una prognosi attendibile sul momento in cui egli

sarà dimesso dal nosocomio, non si giustifica di riconoscere una spesa ancora

inesistente. La quota della locazione va stralciata così dal suo fabbisogno

minimo. Dovesse la situazione modificarsi, egli potrà sempre rivolgersi al

giudice, facendo valere il cambiamento (art. 179 cpv. 1 CC).

c) Per

quel che riguarda le spese della tutela, quantificate dal convenuto in fr.

250.

– mensili nel riassunto scritto del 1° luglio 2009 (pag. 11), l'appellante

sostiene che esse non sono dimostrate. Che AO 1 sia interdetto è fuori dubbio

(decisione della Commissione tutoria regionale 2, del 7 maggio 2009, nel fascicolo

“corrispondenza”). È fuori discussione altresì che i costi del

provvedimento (mercede, spese, tasse) sono di principio a carico del tutelato

(art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele). Se si considera che il tutore espone la propria mercede

– di regola – con il rendiconto annuo, da presentare entro il febbraio

dell'anno successivo (art. 16 cpv. 3 e 24 del regolamento della legge appena

citata), in concreto le spese della tutela non possono essere ignorate solo

perché al momento della discussione dell'istanza (il 1° luglio 2009) il tutore,

appena entrato in carica, non aveva ancora chiesto nulla. La decisione del

Pretore di riconoscere un tale costo nel fabbisogno minimo dell'interessato

sfugge pertanto alla critica. E a un sommario esame la cifra di fr. 3000.–

annui (v. art. 17 cpv. 2 del regolamento predetto), nemmeno

censurata dall'appellante, può ritenersi ragionevole.

d) In

merito ai costi di patrocinio, il convenuto ha addotto

di avere accumulato un debito per spese legali di fr. 7000.– (riassunto scritto

del 1° luglio 2009, pag. 11). A comprova di ciò egli ha prodotto una lettera

del 20 agosto 2008 nella quale il suo patrocinatore sollecitava, nell'ambito

della pratica “AP 1/AP 1”, un acconto di fr. 7000.– (doc. 10). Non è

chiaro tuttavia a che pratica si riferisse la somma, ove appena si pensi che la

protezione dell'unione coniugale è stata chiesta dalla moglie il 21 luglio 2008

e che il 20 agosto successivo AO 1 non poteva già avere usufruito di

prestazioni legali per fr. 7000.–. Che la pratica “AO 1/AP 1” fosse un'altra non risulta. Ciò premesso, nulla rende verosimile un debito del convenuto verso

il proprio patrocinatore per costi legali precedenti la protezione dell'unione

coniugale. Quanto ai costi legali e processuali correnti,

un'indennità

a copertura di tali spese può invero essere compresa nel fabbisogno minimo dei

coniugi (I CCA, sentenza inc. 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 3), sempre

che la mezza eccedenza di cui essi beneficino nel bilancio familiare non basti

a finanziare l'esborso (nel qual caso non avrebbe senso fissare indennità

particolari) e che la voce di spesa sia riconosciuta a entrambi.

Nella

fattispecie risulta che dal novembre del 2008, quando la moglie ha rinunciato a

contributi alimentari per sé (verbale del 19 novembre 2009), fino al giugno del

2009.

il convenuto ha beneficiato di fatto di fr. 580.– mensili, ciò che gli ha

permesso di sopperire a spese legali per complessivi fr. 4640.–. Un importo del

genere dovrebbe essere sufficiente per finanziare una causa come quella in esame,

ove si pensi che il patrocinio ha comportato la redazione di due me­moriali di

risposta (dell'8 ottobre 2008, di due pagine, e del 1° luglio 2009, di 10

pagine) e la partecipazione a due udienze (del 19 novembre 2008 e del 1° luglio

2009). Anche considerando le altre verosimili prestazioni (conferenze con il

cliente, corrispondenza e telefonate), così come le spese e l'IVA, la nota professionale

del legale non dovrebbe superare quanto il cliente ha già versato. Che il

legale consideri la richiesta di

fr.

7000.

– un semplice acconto non è determinante. Nelle circostanze

descritte non si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo

dell'interessato ulteriori spese di patrocinio. Dovesse risultare un

saldo in favore del legale, l'interessato potrà ancora attingere alla sua mezza

eccedenza. Ne discende che dal 1° luglio al 30 settembre 2009 il fabbisogno

minimo di AO 1 va accertato in fr. 4219.– mensili, ridotto a fr. 2489.– mensili

in seguito.

7.

Per quel che riguarda il fabbisogno minimo della moglie, il Pretore

ha riconosciuto i costi d'automobile (leasing, assicurazione e imposta di

circolazione), ma non il carburante, poiché “il posto

di lavoro si trova nelle immediate vicinanze del suo domicilio”. L'appellante rivendica invece fr. 100.– mensili per il combustibile, facendo

valere che il suo appartamento “si trova ben lontano

dal luogo di lavoro”, che la situazione finanziaria della coppia permette la

spesa e che, comunque sia, essa ha sempre avuto un' automobile a disposizione. Ora,

la fine della vita in comune non preclude a un coniuge

il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo

permettano, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che

durante la vita in comune adoperava un'automobile ha diritto così di vedersi

inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi d'uso, sempre

che il bilancio familiare consenta di finanziarli. Nel fabbisogno minimo di un

coniuge vanno inseriti altresì costi d'automobile sorti dopo la fine della vita

in comune, a condizione che siano necessari per scopi professionali, per

motivi di salute o per esercitare il diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993

pag. 226). In situazione di ristrettezza, per contro, i costi d'automobile

vanno tralasciati. Ove trasferte siano nondimeno indispensabili per sco­pi

professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita, va

inserito nel fabbisogno minimo del coniuge il costo di un abbonamento ai mezzi

pubblici (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid. 4e).

Nel

caso specifico il convenuto ha sì chiesto di stralciare i costi d'automobile dal

fabbisogno minimo della moglie perché “trattasi di un lusso

che non è concepibile in una situazione finanziaria come quella in esame”, ma

mai ha preteso che durante la vita in comune la moglie non adoperasse

l'automobile per recarsi al lavoro. E siccome, come si vedrà in appresso, il bilancio familiare consente di finanziare tali costi, a ragione

l'appellante rivendica un'indennità a quel titolo. D'altro lato non si può

negare che fr. 100.– mensili appaiono eccessivi per una trasferta di pochi

chilometri e che a un sommario esame fr. 50.– appaiono sufficienti. In

definitiva il fabbisogno minimo di AP 1 ammonta così a fr. 3865.– mensili.

8.

Da quanto precede emerge, in

sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

Dal 1° luglio al 30 settembre 2009

reddito del marito (non contestato) fr.

8.

669.—

reddito della moglie (consid. 4) fr.

3.

900.—

fr.

12.

569.— mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 6)

fr. 4 219.—

fabbisogno minimo della moglie (consid. 7) fr.

3.

865.—

fabbisogno in denaro di J__________ (non contestato) fr.

1.

800.—

fabbisogno in denaro di D__________ (non contestato) fr.

1.

750.—

fr.

11.

634.— mensili.

eccedenza fr.

935.

— mensili

metà eccedenza fr.

467.50

mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr. 4219.– + fr.

467.

– = fr. 4 686.50 mensili,

deve

destinare ai figli J__________ e D__________:

fr. 1800.– + fr. 1750.–

= fr. 3 550.— mensili

e

deve versare alla moglie:

fr. 3865.– +fr. 467.50./. 3900.– = fr.

432.50

mensili

arrotondati

a fr.

435.

— mensili.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre

2009.

reddito del marito fr.

8.

669.—

reddito della moglie fr.

3.

900.—

fr.

12.

569.— mensili

fabbisogno minimo del marito fr.

2.

489.—

fabbisogno minimo della moglie fr.

3.

865.—

fabbisogno in denaro di J__________ fr.

1.

800.—

fabbisogno in denaro di D__________ fr.

1.

750.—

fr.

9.

904.— mensili.

eccedenza fr.

2.

665.— mensili

metà eccedenza fr.

1.

332.50 mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr. 2489.– + fr. 1332.50 = fr.

3.

821.50 mensili,

deve destinare ai figli J__________ e D__________:

fr. 1800.– + fr. 1750.– = fr.

3.

550.— mensili

e dovrebbe versare alla moglie:

fr. 3865.– + fr. 1332.50 ./. fr. 3900.– = fr.

1.

297.50 mensili.

In materia di contributi

alimentari per coniugi il diritto

ticinese non prescrive l'applicazione del principio inquisitorio, né il

diritto federale dispone ciò, che si tratti di procedure a tutela dell'unio­ne

coniugale o di misure provvisionali durante cause di separazione o di divorzio (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch

des Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine). In proposito il

giudice è vincolato dunque alle richieste delle parti (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione,

pag. 340 n. 702e in principio; Bräm

in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 8 ad art. 180 vCC; Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar,

edizione 1999, n. 17 ad art. 180 vCC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.4

del 5 agosto 2008, consid. 8). Nella fattispecie l'appellante avendo limitato

la sua pretesa a fr. 500.– mensili, non sarebbe processualmente lecito riconoscerle

un contributo maggiore.

9.

La tassa di giustizia e le spese del

pronunciato odierno seguono la vicendevole soccom­benza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del

contributo alimentare, ma non di durata illimitata. Tutto considerato, appare

equo che sopporti quattro quinti degli oneri processuali. Non si assegnano ripetibili

all'appellato, le cui osservazioni si sono rivelate tardive. L'esito dell'attuale

giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili

di prima sede, che vanno addebitate per nove decimi all'istante e per il resto

al convenuto, con conseguente moderazione delle ripetibili.

10.

Circa i rimedi esperibili contro

la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile, ove appena si consideri il contributo

alimentare controverso di fr. 500.– mensili dal gennaio del 2010. La durata di misure a protezione dell'unione coniugale essendo

incerta, il valore litigioso è determinato infatti dall'importo annuo delle

prestazioni contestate, moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.3 AO 1 è

tenuto a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 435.– mensili dal 1°

luglio al 30 settembre 2009 e di fr. 500.– mensili dal 1° ottobre al 31

dicembre 2009.

3. La

tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese, da anticipare dall'istante, restano

a suo carico per nove decimi e per la rimanenza a carico del convenuto, al

quale l'istante rifonderà fr. 950.– per ripetibili ridotte.

2. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 550.–

b) spese fr.

50.–

fr.

600.–

sono

posti per quattro quinti a carico a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO

1. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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