11.2009.185
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
29 marzo 2010Italiano21 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2009.185
Data decisione, Autorità:
29.03.2010, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2009.185
Lugano
29 marzo 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.108
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza del 21 luglio 2008 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 ottobre
2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 agosto 2009 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1960) e AP 1 (1968), cittadini italiani, si sono sposati a __________
(D) il 16 luglio 1987. Dal matrimonio sono nate J__________ (1988) e D__________
(1989). Il marito, già croupier, è al beneficio di rendite di invalidità. La
moglie lavora come venditrice per la __________ al centro commerciale __________
di __________. Dall'aprile del 2008 AO 1 è degente alla Clinica __________. I
coniugi vivono separati dal giugno del 2008, quando la moglie ha lasciato
l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi in un altro appartamento,
sempre a __________.
B. Il 23
luglio 2008 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata e un
contributo alimentare di fr. 2200.– mensili dal giugno del 2008, proponendo di attribuire
l'abitazione coniugale al
marito. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il
Segretario assessore ha accolto le domande in luogo e vece del Pretore, facendo
decorrere il contributo alimentare dall'agosto del 2008. All'udienza del 19
novembre 2008, indetta
per la discussione, le parti si sono intese nel senso che fino al
30 giugno
2009 AO 1 avrebbe versato un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili per J__________
e uno di fr. 1750.– mensili per D__________, AP 1 rinunciando momentaneamente a
contributi per sé in favore delle figlie. Nel frattempo, il 22 settembre 2008, essa
ha chiesto al Pretore di ordinare alla cassa pensione del marito di trattenere
dalla rendita di lui fr. 6600.– per contributi alimentari arretrati, riversandoli
su un conto a suo nome.
C. Il
24 ottobre 2008 la Commissione tutoria regionale 2 ha nominato a AO 1 un curatore
di rappresentanza, __________, incaricato di assisterlo nelle procedure giudiziarie.
Il 7 maggio 2009 la Commissione stessa ha poi posto AO 1 sotto tutela
volontaria, designandogli __________ in qualità di tutore.
D. All'udienza del 1° luglio 2009, indetta per il
seguito del contraddittorio sulla protezione dell'unione coniugale e per discutere
la diffida ai debitori, le parti hanno concordato di prorogare l'accordo sul
contributo di mantenimento per J__________ fino al 30 giugno 2010 e per D__________
fino al 31 dicembre 2009. AO 1 ha proposto per il rimanente di respingere
entrambe le istanze, opponendosi a qualsiasi contributo alimentare per la
moglie. Replicando, AP 1 ha chiesto che le fosse riconosciuto
un contributo di mantenimento di fr. 500.– fino al 31 dicembre 2009 “a
partire dal 1° luglio 2009”. Quanto alla diffida ai debitori,
essa l'ha considerata “evasa”, il tutore del marito presumendosi
rispettare le decisioni giudiziarie. Non avendo prove da assumere, le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Statuendo
con sentenza del 20 agosto 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati e ha posto a carico del marito il canone di locazione dell'abitazione
coniugale, come pure un contributo alimentare per la moglie di fr. 120.–
mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2009. La tassa di giustizia di fr. 400.–
e le spese sono state addebitate per 19/20 all'istante e per il resto al convenuto, cui l'istante è stata
tenuta a rifondere fr. 1000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello
del 19 ottobre 2009, chiedendo che il giudizio del Pretore sia riformato nel
senso di riconoscerle un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili dal
1° agosto al 31 ottobre 2008 e uno di fr. 500.– mensili dal 1° luglio 2009.
Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito
della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag.
432.
consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile entro dieci giorni (art.
370.
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata
all'istante l'8 ottobre 2009. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così
il 9 ottobre 2009 ed è scaduto domenica 18 ottobre 2009, salvo protrarsi fino a
lunedì 19 ottobre 2009 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo
giorno utile, l'appello è pertanto
ricevibile. AO 1, da parte sua, ha ricevuto l'appello
per osservazioni il 10 novembre 2009. Introdotto il 30 novembre 2009 (nel
termine di 20 giorni, come l'appellato stesso indica), il suo memoriale si
rivela quindi tardivo.
2.
I documenti acclusi da AP 1 all'appello (lettera
4.
settembre 2007 dell'Istituto delle assicurazioni sociali alla __________ e
conteggio di stipendio del luglio 2009) sono irricevibili. Nelle procedure a
tutela dell'unione coniugale non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi
di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c),
tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione:
DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice reputi opportuno assumere
di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di
famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella
fattispecie.
3.
Litigioso rimane, nella fattispecie, il contributo alimentare per la
moglie. A tal fine il Pretore ha accertato le rendite del marito in fr. 8669.–
mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 8349.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione
con spese accessorie fr. 1730.–, premio della cassa malati fr. 339.–,
costi della tutela fr. 250.–, spese legali fr. 580.–, contributo
alimentare per la figlia J__________ fr. 1800.–, contributo alimentare per la
figlia D__________ fr. 1750.–, imposte
fr. 800.–). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha
accertato il reddito in fr. 3900.– mensili e il fabbisogno minimo in
fr. 3815.40 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1210.–,
premio della cassa malati fr. 324.80, franchigia della cassa malati fr. 41.65,
pasti fuori casa fr. 200.–, leasing dell'automobile fr. 343.–, assicurazione dell'automobile fr. 132.80, imposta di circolazione fr. 26.75, premio dell'assicurazione RC privata fr. 11.40, assicurazione sulla
vita fr. 75.–, imposte fr. 350.–). Constatata un'eccedenza di fr. 404.60 mensili, egli ha fissato il
contributo alimentare per lei in fr. 120.– mensili fino al 31 dicembre
2009.
4.
L'appellante contesta anzitutto la decadenza del
contributo alimentare il 31 dicembre 2009, rimproverando al Pretore di essere incorso
in errore nel ritenere che all'udienza del 1° luglio 2009 essa abbia limitato
la pretesa a fr. 500.– mensili dal luglio al dicembre del 2009. A suo avviso,
inoltre, il primo giudice ha omesso di statuire sul contributo alimentare dall'agosto
all'ottobre
del 2008,
la sua rinuncia valendo solo dal 1° novembre 2008 al 30 giugno 2009.
AP 1 ha
postulato, con istanza del 23 luglio 2008, un contributo alimentare di fr.
2200.
– mensili dal 1° giugno 2008. All'udienza del 19 novembre 2008 essa ha dichiarato,
per favorire le figlie, di rinunciare “momentaneamente” a
contributi per sé. All'udienza del 1° luglio 2009, in replica al riassunto
scritto del convenuto, essa ha chiesto che “sino al 31
dicembre 2009 le venga riconosciuto un contributo di mantenimento di fr.
500.
–”, concludendo poi per “un contributo di mantenimento mensile di
fr. 500.– a partire dal 1° luglio 2009” (verbali, pag. 15 in
alto e 17 verso il basso). La registrazione a protocollo è chiara e senza
riserve: l'istante ha indicato prima la scadenza del contributo preteso (il 31
dicembre 2009) e poi la decorrenza (1° luglio 2009). Che
al momento di verbalizzare la prima dichiarazione le parti fossero in animata discussione
e che in aula regnasse una certa confusione è possibile, ma poco importa. Il
contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto e può essere impugnato solo
con denuncia di falso (art. 119 cpv. 4 CPC). Non compete per altro a questa
Camera apprezzare se l'istante abbia firmato dichiarazioni divergenti dalla sua
volontà (Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 119). Men che meno
ove si consideri che essa neppure spiega come mai, in apertura di replica,
abbia limitato al 31 dicembre 2009 la richiesta di contributo. Ciò posto, il
Pretore poteva legittimamente ritenere che l'istante avesse circoscritto la richiesta
contenuta nell'istanza del 23 luglio 2008 dal 1° luglio al 31 dicembre 2009. Su
questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
5.
L'appellante
critica l'accertamento del proprio reddito, stabilito dal Pretore in fr. 3900.–
mensili, sostenendo che in realtà esso non eccede fr. 3271.– mensili. Anche
tale censura è votata al rigetto. Dagli atti risulta che dal 1° maggio 2009 AP
1.
lavora al 90% come venditrice con uno stipendio lordo di fr. 3257.– mensili (doc.
P e Q). Trattandosi di una
dipendente, decisivo è – di regola – lo stipendio netto conseguito al momento
del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima
e le eventuali indennità per ore straordinarie, se costituiscono un'entrata
regolare (RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c;
Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 14 e 17 ad art.
125.
CC; v. altresì la sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno
2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag.
809). La quota di tredicesima consiste – di norma –
nello stipendio di base senza le eventuali indennità, ma anche senza la
deduzione per il “secondo
pilastro” e il contributo professionale (I CCA, sentenza
inc. 11.2009.171 del 16 novembre 2009, consid. 3 con richiami).
In concreto
figura unicamente agli atti il conteggio di stipendio relativo al maggio del
2009.
(doc. Q), quello dell'aprile 2008 precedendo la riduzione del grado
d'occupazione (doc. E). Esso attesta un guadagno netto, comprese le ore
straordinarie e gli assegni familiari, di fr. 3638.– mensili. Aggiunta la quota
di tredicesima (fr. 300.65), calcolata dallo stesso datore di lavoro sulla base
dello stipendio lordo e delle ore straordinarie, ne deriva uno stipendio netto
di fr. 3938.65 mensili. A un esame sommario come quello che governa le
protezioni dell'unione coniugale non soccorrono motivi, dunque, per scostarsi
dall'accertamento del Pretore.
6.
L'appellante contesta il fabbisogno minimo del marito, calcolato dal
Pretore in fr. 8349.– mensili (compreso il contributo alimentare per le figlie
di fr. 3550.–), chiedendo di ridurlo a fr. 7519.– mensili fino al 30 settembre
2009.
e a fr. 5889.– mensili dopo di allora. Essa contesta in particolare il
costo dell'alloggio dal 1° ottobre 2009, le spese della tutela e quelle legali,
non senza rilevare che il minimo esistenziale del
diritto esecutivo nel proprio fabbisogno minimo va rivalutato a fr. 1200.– mensili. Le singole
voci devono essere esaminate separatamente.
a) L'importo di base per il calcolo
del minimo esistenziale ai fini esecutivi nel caso di un debitore solo è stato
rivalutato il 1° settembre 2009 a fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag.
6292). Se non che, si volesse riconoscere un simile adeguamento all'appellante,
si dovrebbe intervenire anche sul minimo esistenziale del convenuto e
l'operazione non avrebbe alcuna incidenza sul risultato.
b) Quanto
alla locazione, l'appellante non contesta quella di fr. 1730.– mensili
fino al 30 settembre 2009, ma afferma che dopo di allora nulla può più essere
riconosciuto in mancanza di un nuovo contratto di locazione, il marito essendo
degente da oltre un anno alla Clinica __________. Ora, che AO 1 abbia disdetto
per il 30 settembre 2009 il contratto di locazione relativo all'appartamento
coniugale di via __________ a __________ è pacifico (verbale del 1° luglio
2009, pag. 18), così com'è pacifico che da allora egli non dispone più di un
appartamento proprio. Questa Camera ha già avuto modo di affermare che in siffatte
evenienze va compreso nel fabbisogno minimo del coniuge – di massima – l'equivalente
della pigione che l'interessato dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo (RtiD
I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi, I-2006 pag. 667; Rep. 1995 pag. 142 in
alto). Se non che, nella fattispecie il marito è ricoverato dall'aprile del 2008
alla Clinica __________, i cui costi sono assunti dell'assicurazione malattia
(doc. 7). Allo stato attuale delle cose egli non necessita perciò di un
alloggio. Non potendosi formulare una prognosi attendibile sul momento in cui egli
sarà dimesso dal nosocomio, non si giustifica di riconoscere una spesa ancora
inesistente. La quota della locazione va stralciata così dal suo fabbisogno
minimo. Dovesse la situazione modificarsi, egli potrà sempre rivolgersi al
giudice, facendo valere il cambiamento (art. 179 cpv. 1 CC).
c) Per
quel che riguarda le spese della tutela, quantificate dal convenuto in fr.
250.
– mensili nel riassunto scritto del 1° luglio 2009 (pag. 11), l'appellante
sostiene che esse non sono dimostrate. Che AO 1 sia interdetto è fuori dubbio
(decisione della Commissione tutoria regionale 2, del 7 maggio 2009, nel fascicolo
“corrispondenza”). È fuori discussione altresì che i costi del
provvedimento (mercede, spese, tasse) sono di principio a carico del tutelato
(art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele). Se si considera che il tutore espone la propria mercede
– di regola – con il rendiconto annuo, da presentare entro il febbraio
dell'anno successivo (art. 16 cpv. 3 e 24 del regolamento della legge appena
citata), in concreto le spese della tutela non possono essere ignorate solo
perché al momento della discussione dell'istanza (il 1° luglio 2009) il tutore,
appena entrato in carica, non aveva ancora chiesto nulla. La decisione del
Pretore di riconoscere un tale costo nel fabbisogno minimo dell'interessato
sfugge pertanto alla critica. E a un sommario esame la cifra di fr. 3000.–
annui (v. art. 17 cpv. 2 del regolamento predetto), nemmeno
censurata dall'appellante, può ritenersi ragionevole.
d) In
merito ai costi di patrocinio, il convenuto ha addotto
di avere accumulato un debito per spese legali di fr. 7000.– (riassunto scritto
del 1° luglio 2009, pag. 11). A comprova di ciò egli ha prodotto una lettera
del 20 agosto 2008 nella quale il suo patrocinatore sollecitava, nell'ambito
della pratica “AP 1/AP 1”, un acconto di fr. 7000.– (doc. 10). Non è
chiaro tuttavia a che pratica si riferisse la somma, ove appena si pensi che la
protezione dell'unione coniugale è stata chiesta dalla moglie il 21 luglio 2008
e che il 20 agosto successivo AO 1 non poteva già avere usufruito di
prestazioni legali per fr. 7000.–. Che la pratica “AO 1/AP 1” fosse un'altra non risulta. Ciò premesso, nulla rende verosimile un debito del convenuto verso
il proprio patrocinatore per costi legali precedenti la protezione dell'unione
coniugale. Quanto ai costi legali e processuali correnti,
un'indennità
a copertura di tali spese può invero essere compresa nel fabbisogno minimo dei
coniugi (I CCA, sentenza inc. 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 3), sempre
che la mezza eccedenza di cui essi beneficino nel bilancio familiare non basti
a finanziare l'esborso (nel qual caso non avrebbe senso fissare indennità
particolari) e che la voce di spesa sia riconosciuta a entrambi.
Nella
fattispecie risulta che dal novembre del 2008, quando la moglie ha rinunciato a
contributi alimentari per sé (verbale del 19 novembre 2009), fino al giugno del
2009.
il convenuto ha beneficiato di fatto di fr. 580.– mensili, ciò che gli ha
permesso di sopperire a spese legali per complessivi fr. 4640.–. Un importo del
genere dovrebbe essere sufficiente per finanziare una causa come quella in esame,
ove si pensi che il patrocinio ha comportato la redazione di due memoriali di
risposta (dell'8 ottobre 2008, di due pagine, e del 1° luglio 2009, di 10
pagine) e la partecipazione a due udienze (del 19 novembre 2008 e del 1° luglio
2009). Anche considerando le altre verosimili prestazioni (conferenze con il
cliente, corrispondenza e telefonate), così come le spese e l'IVA, la nota professionale
del legale non dovrebbe superare quanto il cliente ha già versato. Che il
legale consideri la richiesta di
fr.
7000.
– un semplice acconto non è determinante. Nelle circostanze
descritte non si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo
dell'interessato ulteriori spese di patrocinio. Dovesse risultare un
saldo in favore del legale, l'interessato potrà ancora attingere alla sua mezza
eccedenza. Ne discende che dal 1° luglio al 30 settembre 2009 il fabbisogno
minimo di AO 1 va accertato in fr. 4219.– mensili, ridotto a fr. 2489.– mensili
in seguito.
7.
Per quel che riguarda il fabbisogno minimo della moglie, il Pretore
ha riconosciuto i costi d'automobile (leasing, assicurazione e imposta di
circolazione), ma non il carburante, poiché “il posto
di lavoro si trova nelle immediate vicinanze del suo domicilio”. L'appellante rivendica invece fr. 100.– mensili per il combustibile, facendo
valere che il suo appartamento “si trova ben lontano
dal luogo di lavoro”, che la situazione finanziaria della coppia permette la
spesa e che, comunque sia, essa ha sempre avuto un' automobile a disposizione. Ora,
la fine della vita in comune non preclude a un coniuge
il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo
permettano, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che
durante la vita in comune adoperava un'automobile ha diritto così di vedersi
inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi d'uso, sempre
che il bilancio familiare consenta di finanziarli. Nel fabbisogno minimo di un
coniuge vanno inseriti altresì costi d'automobile sorti dopo la fine della vita
in comune, a condizione che siano necessari per scopi professionali, per
motivi di salute o per esercitare il diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993
pag. 226). In situazione di ristrettezza, per contro, i costi d'automobile
vanno tralasciati. Ove trasferte siano nondimeno indispensabili per scopi
professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita, va
inserito nel fabbisogno minimo del coniuge il costo di un abbonamento ai mezzi
pubblici (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid. 4e).
Nel
caso specifico il convenuto ha sì chiesto di stralciare i costi d'automobile dal
fabbisogno minimo della moglie perché “trattasi di un lusso
che non è concepibile in una situazione finanziaria come quella in esame”, ma
mai ha preteso che durante la vita in comune la moglie non adoperasse
l'automobile per recarsi al lavoro. E siccome, come si vedrà in appresso, il bilancio familiare consente di finanziare tali costi, a ragione
l'appellante rivendica un'indennità a quel titolo. D'altro lato non si può
negare che fr. 100.– mensili appaiono eccessivi per una trasferta di pochi
chilometri e che a un sommario esame fr. 50.– appaiono sufficienti. In
definitiva il fabbisogno minimo di AP 1 ammonta così a fr. 3865.– mensili.
8.
Da quanto precede emerge, in
sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Dal 1° luglio al 30 settembre 2009
reddito del marito (non contestato) fr.
8.
669.—
reddito della moglie (consid. 4) fr.
3.
900.—
fr.
12.
569.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 6)
fr. 4 219.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 7) fr.
3.
865.—
fabbisogno in denaro di J__________ (non contestato) fr.
1.
800.—
fabbisogno in denaro di D__________ (non contestato) fr.
1.
750.—
fr.
11.
634.— mensili.
eccedenza fr.
935.
— mensili
metà eccedenza fr.
467.50
mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr. 4219.– + fr.
467.
– = fr. 4 686.50 mensili,
deve
destinare ai figli J__________ e D__________:
fr. 1800.– + fr. 1750.–
= fr. 3 550.— mensili
e
deve versare alla moglie:
fr. 3865.– +fr. 467.50./. 3900.– = fr.
432.50
mensili
arrotondati
a fr.
435.
— mensili.
Dal 1° ottobre al 31 dicembre
2009.
reddito del marito fr.
8.
669.—
reddito della moglie fr.
3.
900.—
fr.
12.
569.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
2.
489.—
fabbisogno minimo della moglie fr.
3.
865.—
fabbisogno in denaro di J__________ fr.
1.
800.—
fabbisogno in denaro di D__________ fr.
1.
750.—
fr.
9.
904.— mensili.
eccedenza fr.
2.
665.— mensili
metà eccedenza fr.
1.
332.50 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr. 2489.– + fr. 1332.50 = fr.
3.
821.50 mensili,
deve destinare ai figli J__________ e D__________:
fr. 1800.– + fr. 1750.– = fr.
3.
550.— mensili
e dovrebbe versare alla moglie:
fr. 3865.– + fr. 1332.50 ./. fr. 3900.– = fr.
1.
297.50 mensili.
In materia di contributi
alimentari per coniugi il diritto
ticinese non prescrive l'applicazione del principio inquisitorio, né il
diritto federale dispone ciò, che si tratti di procedure a tutela dell'unione
coniugale o di misure provvisionali durante cause di separazione o di divorzio (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch
des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine). In proposito il
giudice è vincolato dunque alle richieste delle parti (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione,
pag. 340 n. 702e in principio; Bräm
in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 8 ad art. 180 vCC; Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar,
edizione 1999, n. 17 ad art. 180 vCC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.4
del 5 agosto 2008, consid. 8). Nella fattispecie l'appellante avendo limitato
la sua pretesa a fr. 500.– mensili, non sarebbe processualmente lecito riconoscerle
un contributo maggiore.
9.
La tassa di giustizia e le spese del
pronunciato odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del
contributo alimentare, ma non di durata illimitata. Tutto considerato, appare
equo che sopporti quattro quinti degli oneri processuali. Non si assegnano ripetibili
all'appellato, le cui osservazioni si sono rivelate tardive. L'esito dell'attuale
giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili
di prima sede, che vanno addebitate per nove decimi all'istante e per il resto
al convenuto, con conseguente moderazione delle ripetibili.
10.
Circa i rimedi esperibili contro
la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile, ove appena si consideri il contributo
alimentare controverso di fr. 500.– mensili dal gennaio del 2010. La durata di misure a protezione dell'unione coniugale essendo
incerta, il valore litigioso è determinato infatti dall'importo annuo delle
prestazioni contestate, moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.3 AO 1 è
tenuto a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 435.– mensili dal 1°
luglio al 30 settembre 2009 e di fr. 500.– mensili dal 1° ottobre al 31
dicembre 2009.
3. La
tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese, da anticipare dall'istante, restano
a suo carico per nove decimi e per la rimanenza a carico del convenuto, al
quale l'istante rifonderà fr. 950.– per ripetibili ridotte.
2. Gli oneri di
appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
sono
posti per quattro quinti a carico a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO
1. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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