11.2009.186
Relazioni personali del figlio con terzi
16 novembre 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2009.186
Data decisione, Autorità:
16.11.2009, ICCA
Titolo:
Relazioni personali del figlio con terzi
RELAZIONE PERSONALE
art. 274a CC
Incarto n.
11.2009.186
Lugano
16 novembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 767.2003/R.65.2009
(protezione del figlio: relazioni personali) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
CO 1
per quanto riguarda le sue relazioni
personali con
A
(2004),
figlio
di
CO
2,
(patrocinata
. , )
e
di
CO
3;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 7 ottobre 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 14
settembre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. PI 1 (1980) ha dato alla luce il 5 febbraio 2004 un figlio, A__________,
che è stato riconosciuto da PI 2(1980). Questi vive a __________,
mentre la madre abita a __________ insieme con il figlio. PI 2 dispone un
diritto di visita ad A__________ di un fine settimana ogni quindici giorni.
B. Il
19 febbraio 2008 AP 1, madre di PI 1, ha chiesto alla CO 1 di poter incontrare
il nipote. All'udienza del 4 giugno 2008, indetta dalla Commissione, PI 1 e la
madre si sono accordate nel senso che quest'ultima avrebbe potuto visitare il
nipote all'asilo nido ogni quindici giorni per circa un'ora, alla presenza di
un'operatrice, di regola il mercoledì dalle ore 15.00 alle 16.00, impegnandosi
da parte sua a non commentare il comportamento della figlia e a non giudicare
le sue capacità di genitrice. Il verbale è stato firmato dalle interessate e dai
membri della Commissione tutoria regionale.
C. Il
1° settembre 2008 AP 1 si è nuovamente rivolta alla Commissione tutoria regionale,
chiedendo di poter incontrare il nipote anche fuori dell'asilo nido. Convocata
dalla Commissione, PI 1 ha dichiarato il 18 dicembre 2008 di non volere nemmeno
che le visite di sua madre continuassero. In una lettera del 23 dicembre 2008
l'autorità tutoria ha comunicato a AP 1 che le visite “vengono
pertanto interrotte”. Sollecitato dal legale di AP 1 a
indicare i motivi di tale decisione, il presidente della Commissione tutoria
regionale ha risposto che la lettera del 23 dicembre 2008 era una semplice
comunicazione e non una decisione soggetta a ricorso.
D. Il
16 aprile 2009 AP 1 ha adito una volta di più la Commissione tutoria regionale
perché ordinasse a PI 1 “di far riprendere immediatamente” le sue relazioni
personali con il nipote ed estendesse il suo diritto di visita a ogni settimana
dal termine della scuola fino alle ore 21.00 in forma libera, come pure ogni
quindici giorni dal venerdì sera al sabato mattina. PI 1 ha dichiarato l'9
maggio 2009 di opporsi a simili proposte. Il 3 giugno 2009 l'istante ha
ribadito le proprie domande. Statuendo con decisione del 26 giugno 2009, la Commissione
tutoria regionale ha ritenuto che AP 1 chiedesse “di conferirle un diritto di
visita con il nipote A__________” e ha respinto l'istanza. Contro tale
decisione AP 1 è insorta il 15 luglio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle
tutele, che il 14 settembre 2009 ha respinto il ricorso. La tassa di giustizia
(fr. 200.–) è stata posta a carico della ricorrente, tenuta a rifondere a PI
1 fr. 200.– per ripetibili.
E. AP 1
ha presentato a questa Camera un appello del 7 ottobre 2009 in cui chiede che
la sua istanza del 16 aprile 2009 sia accolta e che la decisione dell'Autorità
di vigilanza sulle tutele sia riformata di conseguenza. In via cautelare essa
chiede che il diritto di visita sia ristabilito immediatamente. Il memoriale
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. In
concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza è stata intimata il 14
settembre 2009 ed è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 19 settembre successivo.
Consegnato alla posta il 7 ottobre 2009, il memoriale dell'appellante è pertanto
tempestivo.
2.
Premesso
che il diritto di visita da parte di terzi deve rivelarsi utile per il bene del
minorenne e che le relazioni tra nonni e nipoti
non devono compromettere i rapporti fra madre e figlio, l'Autorità
di vigilanza ha rilevato che per concedere diritti di visita a terzi contro la
volontà di un genitore devono sussistere circostanze straordinarie, tali da poter
prescindere dal consenso del detentore della custodia parentale. Circostanze
del genere non si ravvisano in concreto, la nonna criticando apertamente la
figlia davanti al nipote, per di più in presenza di estranei, ciò che non appare
nell'interesse del bambino.
3.
L'appellante
ricorda di essersi occupata di A__________ sin dalla nascita quasi quanto la
figlia e sostiene di non avere interferito nell'educazione del nipote, ma di
avere preso posizione in un caso di necessità, avendo notato che il bambino era
vestito in modo inadeguato per rapporto alle condizioni del tempo. Essa lamenta
il fatto che sulla base di un singolo episodio l'autorità tutoria le abbia
tolto il diritto di visita, interrompendo un rapporto affettivo senza interrogarsi
sulle conseguenze per il bambino, nemmeno sentito. A suo parere l'assidua cura da
lei prestata al nipote costituisce senz'altro una circostanza straordinaria a
norma dell'art. 274a CC, tanto più che rientra nel bene del nipote
mantenere un solido rapporto affettivo con lei.
4.
L'appellante postula anzitutto l'escussione di cinque testimoni atti
a confermare il forte legame affettivo instauratosi tra lei e il nipote.
Inoltre essa sollecita implicitamente l'ascolto del bambino. La prima richiesta
è di per sé ammissibile, ma –
come si vedrà oltre (consid. 6) – non porterebbe elementi di rilievo ai fini
del giudizio. Quanto all'ascolto di A__________, non è
il caso di sottoporre ad audizione minorenni che non abbiano ancora compiuto
sei anni (DTF 131 III 553 consid. 1.1). E A__________ è
nato nel febbraio del 2004. Nelle
circostanze descritte giova procedere senza indugio,
quindi, all'esame dell'appello.
5.
Per
quanto riguarda le relazioni personali tra nonna e nipote, si è visto (sopra,
lett. B) che all'udienza del 4 giugno 2008 tenutasi davanti alla Commissione
tutoria regionale madre e figlia si sono accordate nel senso che la prima
avrebbe potuto visitare il nipote all'asilo nido ogni quindici giorni per circa
un'ora, alla presenza di un'operatrice, di regola il mercoledì dalle ore 15.00
alle 16.00, impegnandosi da parte sua a non commentare il comportamento della
figlia e a non giudicare le sue capacità di genitrice. Per essere vincolante
l'intesa soggiaceva all'approvazione dell'autorità tutoria, chiamata a
verificare che tale disciplina delle relazioni personali rispondesse al bene
del figlio (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 8 ad art. 275; Wirz in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung,
Basilea 2005, n. 8 ad art. 275 CC; Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts, 5ª edizione, pag.
134.
n. 19.19). Nella fattispecie il verbale di
udienza è stato firmato, oltre che da madre e figlia, da
tutti i membri della Commissione tutoria regionale. Si può ragionevolmente
arguire, pertanto, che quest'ultima abbia approvato l'intesa.
Ciò posto,
non risulta che la regolamentazione degli incontri testé citata sia stata
oggetto di modifica né, tanto meno, che il diritto di visita sia stato
soppresso. Certo, davanti alla Commissione tutoria regionale PI 1 ha dichiarato
il 18 dicembre 2008 di non volere più che sua madre vedesse il nipote. Sta di
fatto che la Commissione tutoria regionale non ha esperito alcuna indagine per
appurare se la figura della nonna fosse pregiudizievole per il bambino. Si è
limitata a scrivere all'appellante che le visite “vengono
(…) interrotte”. Determinante però era il bene del minorenne, non quello del genitore affidatario (sentenza del
Tribunale federale 5C.146/2003 del 23 settembre 2003, consid. 3.1; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1991, n. 15 ad art. 274a
CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008.28 del 30 dicembre
2008, consid. 6). Per di più, l'autorità ha comunicato
che le visite venivano “interrotte” senza nemmeno prendere una decisione, come
lo stesso presidente della Commissione tutoria regionale ha ammesso il 26
gennaio 2009.
Nelle condizioni illustrate l'istanza – invero maldestra –
formulata il 16 aprile 2008 da AP 1 alla Commissione tutoria regionale per
ottenere il ripristino immediato delle relazioni
personali con il nipote era finanche senza oggetto, giacché AP 1 aveva già un diritto
di visita, regolato dall'accordo intercorso con la figlia il 4 giugno 2008 e omologato
dalla Commissione tutoria regionale. Nella misura in cui ha statuito sul
conferimento di relazioni personali, la Commissione tutoria regionale ha
emanato così una decisione fuori tema. Ai fini del presente giudizio basti
constatare che il diritto di visita originario sussiste e che al proposito
l'appello è senza interesse. Un'altra questione è sapere se, trovandosi nell'impossibilità
di visitare il nipote per le resistenze opposte dalla figlia, AP 1 non dovesse ugualmente
rivolgersi alla Commissione tutoria regionale. Non per ottenere un diritto di
visita, ma per poterlo far eseguire (art. 34 LPAmm, applicabile per il rinvio
figurante all'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele; v. RDAT II-2000 pag. 65 n. 17). Sta di fatto che, comunque sia, la Commissione tutoria regionale non
è stata adita come autorità esecutiva. Al riguardo non soccorre pertanto attardarsi.
6.
Quanto alla postulata estensione del diritto
di visita e alla modifica delle modalità di esercizio, l'appello conserva tutto
il suo interesse pratico e attuale. Il problema è che l'interessata si esaurisce
nel contestare i motivi che hanno condotto alla “soppressione
dei diritti di visita”, come pure nel sostanziare circostanze
straordinarie (a norma dell'art. 274a cpv. 1 CC) che
giustificano il conferimento di relazioni personali, ma non accenna a fatti
nuovi che inducano ad ampliare l'assetto originario. Inquisire
se tra
l'abiatico
e la nonna sussista un forte rapporto affettivo, come si prefigge l'appellante di
dimostrare con l'escussione di testimoni, è una questione di rilievo per
l'ottenimento di un diritto di visita. Diritto di visita che l'appellante ha
già. Per sapere se sia opportuno disciplinare un diritto di visita più lungo o
senza sorveglianza occorre – una volta ancora – ponderare il bene del bambino,
valutando i cambiamenti sopravvenuti dopo il giugno del 2008. In proposito
tuttavia, come si è accennato, l'appello è del tutto silente. Su questo punto
esso è privo pertanto di buon esito.
7.
L'emanazione
della presente sentenza rende caduca la richiesta di misure cautelari contenuta
nell'appello.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
In concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, l'appellante
essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato intimato per osservazioni.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo
a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è senza interesse, l'appello è respinto e la decisione impugnata
è confermata nel senso dei considerandi.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
Comunicazione
a:
– , ;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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