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Decisione

11.2009.187

Appello contro decisione incidentale emessa da un'autorità tutoria

7 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 462.2005/R.91.2009

(protezione del figlio) della Divi­sione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele, che oppone la

Commissione tutoria regionale 3, Breganzona

a

AP 1

riguardo a C__________ __________(2004),

figlio

suo e di

__________,

d'ignota dimora;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 10 ottobre 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 22

settembre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

C__________, nato il 4 novembre 2004, è figlio di AP 1 (1965), cittadina italiana,

e di __________, cittadino algerino;

che con

decisioni del 4 ottobre 2005 la Commissione tutoria regionale 3 ha incaricato

il Servizio pediatrico di crescita, sviluppo e comportamento dell'Ospedale __________

di accertare lo stato di salute di C__________ e – d'altro lato – il Servizio

sociale cantonale di svolgere un'indagine socio-ambientale su AP 1 e il figlio;

che due

ricorsi presentati da AP 1 contro tali decisioni sono stati dichiarati

irricevibili il 24 ottobre 2005 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele ;

che con

sentenza del 15 dicembre 2004 questa Camera ha respinto, nella misura in cui

era ricevibile, un appello del 15 novembre 2005 introdotto da AP 1 contro la decisione

emessa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele (inc. 11.2005.159);

che,

esperite le indagini, l'autorità tutoria ha rinunciato a emanare misure a

protezione del figlio;

con

decisione del 7 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale 3 ha incaricato l'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni di svolgere un'ulteriore indagine

socio-ambientale su AP 1 e il figlio, proponendo eventuali misure a protezione

del minore;

che il 13

agosto 2009 AP 1 è insorta all'Autorità di vigilanza sulle tutele con un ricorso,

chiedendo di annullare la decisione predetta;

che,

statuendo il 22 settembre 2009, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso

irricevibile, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.–

a carico della ricorrente;

che AP 1

ha presentato il 10 ottobre 2009 un appello volto alla riforma della decisione

impugnata nel senso di vedere annullata la decisione presa dalla Commissione

tutoria regionale, come pure l'incarico conferito all'Ufficio delle famiglie e

dei minorenni;

che l'appello

non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che

l'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio, sicché una parte

non può limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata;

che,

nondimeno, in concreto l'appellante sollecita anche l'annullamento

Considerandi

dell'incarico conferito dalla Commissione tutoria regionale all'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni, di modo che all'atto pratico essa chiede di riformare

la decisione impugnata in tal senso;

che, ciò

premesso, nella fattispecie la Commissione tutoria regionale non ha (ancora)

preso al­cuna misura a protezione del figlio giusta gli art. 307 segg. CC, ma ha

solo affidato all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni l'incarico di svolgere

un'indagine socio-ambientale su madre e figlio;

che la

decisione con cui un'autorità tutoria dispone l'assunzione di prove è una decisione

meramente incidentale ed è impugnabile davanti all'autorità di vigilanza

solo qualora sia suscettiva di arrecare all'interessato un danno “non altrimenti

riparabile” (art. 44 LPAmm; RtiD 2005-I pag. 783, II-2006 pag. 618);

che nel

caso in esame l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso

introdotto da AP 1 contro la risoluzione della Commissione tutoria appunto

perché la prova ordinata non appare suscettibile di comportare un danno “non

altrimenti riparabile”;

che nell'appello

l'interessata non si confronta con la questione del danno “non altrimenti

riparabile”;

che,

anzi, essa nemmeno accenna a eventuali pregiudizi, tanto meno irrimediabili,

limitandosi a rinviare al contenuto del ricorso inoltrato presso l'autorità di

vigilanza;

che un

appellante non può pretendere di richiamarsi – tanto meno genericamente – a

ragioni esposte in memoriali diretti a giurisdizioni subordinate, la

motivazione di un appello dovendo figurare nel memoriale stesso (Cocchi/Trezzini, CPC massima­to e

commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 309);

che nelle

condizioni descritte l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile già per

carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);

che,

comunque sia, un'indagine socio-ambientale del nucleo familiare non implica –

di regola – una grave restri­zione della libertà personale e non integra

pertanto gli estremi di un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD II-2006 pag.

618);

che nelle

condizioni descritte l'appello è destinato all'insuccesso;

che gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che si

può prescindere – per questa volta ancora – dal prelevare spese (art. 148 cpv.

2.

CPC), l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito

senza l'ausilio di un patrocinatore;

che, l'appello

non essendo stato intimato, non si pone problema di ripetibili;

in applicazione dell'art. 313bis,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115.

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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