11.2009.187
Appello contro decisione incidentale emessa da un'autorità tutoria
7 dicembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2009.187
Data decisione, Autorità:
07.12.2009, ICCA
Titolo:
Appello contro decisione incidentale emessa da un'autorità tutoria
DECISIONE INCIDENTALE
art. 44 LPAMM
Incarto n.
11.2009.187
Lugano
7 dicembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 462.2005/R.91.2009
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, che oppone la
Commissione tutoria regionale 3, Breganzona
a
AP 1
riguardo a C__________ __________(2004),
figlio
suo e di
__________,
d'ignota dimora;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 10 ottobre 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 22
settembre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
C__________, nato il 4 novembre 2004, è figlio di AP 1 (1965), cittadina italiana,
e di __________, cittadino algerino;
che con
decisioni del 4 ottobre 2005 la Commissione tutoria regionale 3 ha incaricato
il Servizio pediatrico di crescita, sviluppo e comportamento dell'Ospedale __________
di accertare lo stato di salute di C__________ e – d'altro lato – il Servizio
sociale cantonale di svolgere un'indagine socio-ambientale su AP 1 e il figlio;
che due
ricorsi presentati da AP 1 contro tali decisioni sono stati dichiarati
irricevibili il 24 ottobre 2005 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele ;
che con
sentenza del 15 dicembre 2004 questa Camera ha respinto, nella misura in cui
era ricevibile, un appello del 15 novembre 2005 introdotto da AP 1 contro la decisione
emessa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele (inc. 11.2005.159);
che,
esperite le indagini, l'autorità tutoria ha rinunciato a emanare misure a
protezione del figlio;
con
decisione del 7 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale 3 ha incaricato l'Ufficio
delle famiglie e dei minorenni di svolgere un'ulteriore indagine
socio-ambientale su AP 1 e il figlio, proponendo eventuali misure a protezione
del minore;
che il 13
agosto 2009 AP 1 è insorta all'Autorità di vigilanza sulle tutele con un ricorso,
chiedendo di annullare la decisione predetta;
che,
statuendo il 22 settembre 2009, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso
irricevibile, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.–
a carico della ricorrente;
che AP 1
ha presentato il 10 ottobre 2009 un appello volto alla riforma della decisione
impugnata nel senso di vedere annullata la decisione presa dalla Commissione
tutoria regionale, come pure l'incarico conferito all'Ufficio delle famiglie e
dei minorenni;
che l'appello
non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
l'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio, sicché una parte
non può limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata;
che,
nondimeno, in concreto l'appellante sollecita anche l'annullamento
Considerandi
dell'incarico conferito dalla Commissione tutoria regionale all'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni, di modo che all'atto pratico essa chiede di riformare
la decisione impugnata in tal senso;
che, ciò
premesso, nella fattispecie la Commissione tutoria regionale non ha (ancora)
preso alcuna misura a protezione del figlio giusta gli art. 307 segg. CC, ma ha
solo affidato all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni l'incarico di svolgere
un'indagine socio-ambientale su madre e figlio;
che la
decisione con cui un'autorità tutoria dispone l'assunzione di prove è una decisione
meramente incidentale ed è impugnabile davanti all'autorità di vigilanza
solo qualora sia suscettiva di arrecare all'interessato un danno “non altrimenti
riparabile” (art. 44 LPAmm; RtiD 2005-I pag. 783, II-2006 pag. 618);
che nel
caso in esame l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso
introdotto da AP 1 contro la risoluzione della Commissione tutoria appunto
perché la prova ordinata non appare suscettibile di comportare un danno “non
altrimenti riparabile”;
che nell'appello
l'interessata non si confronta con la questione del danno “non altrimenti
riparabile”;
che,
anzi, essa nemmeno accenna a eventuali pregiudizi, tanto meno irrimediabili,
limitandosi a rinviare al contenuto del ricorso inoltrato presso l'autorità di
vigilanza;
che un
appellante non può pretendere di richiamarsi – tanto meno genericamente – a
ragioni esposte in memoriali diretti a giurisdizioni subordinate, la
motivazione di un appello dovendo figurare nel memoriale stesso (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 309);
che nelle
condizioni descritte l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile già per
carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);
che,
comunque sia, un'indagine socio-ambientale del nucleo familiare non implica –
di regola – una grave restrizione della libertà personale e non integra
pertanto gli estremi di un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD II-2006 pag.
618);
che nelle
condizioni descritte l'appello è destinato all'insuccesso;
che gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che si
può prescindere – per questa volta ancora – dal prelevare spese (art. 148 cpv.
2.
CPC), l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito
senza l'ausilio di un patrocinatore;
che, l'appello
non essendo stato intimato, non si pone problema di ripetibili;
in applicazione dell'art. 313bis,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115.
LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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