11.2009.188
Ricorso contro decisioni della Commissione tutoria regionale: ripetibili alla parte vittoriosa
19 aprile 2011Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.188
Data decisione, Autorità:
19.04.2011, ICCA
Titolo:
Ricorso contro decisioni della Commissione tutoria regionale: ripetibili alla parte vittoriosa
RICORSO
RIPETIBILI
TUTORE
art. 420 cpv. 2 CC
art. 31 LPAMM
art. 30 LTEC
Incarto n.
11.2009.188
Lugano
19 aprile
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 401.2004/R.78.2009 (ricorso
contro l'autorizzazione di atti del tutore) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
(patrocinato dall'avv. __________, )
alla
AP 1
e al tutore
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 23 settembre 2009 presentato
dalla AP 1 contro la decisione emessa il 2 settembre 2009 dalla Divisione degli
interni, Sezione degli
enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1959) e __________ (1978), cittadina dominicana, si sono
sposati a __________ il 19 luglio 2002. Un mese dopo, il 19 agosto 2002, la
Commissione tutoria regionale 15 ha istituito in favore del marito una
tutela volontaria (art. 372 CC), designando in qualità di tutore __________. Questi si è rivolto il 31 luglio 2009 alla Commissione tutoria regionale per essere autorizzato a introdurre
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'azione di nullità del matrimonio, sostenendo che “la moglie __________ non
collabora alle spese e ne crea solo delle altre, mettendo in serie difficoltà
il mio pupillo”. Con decisione del 3 agosto 2009 la
Commissione tutoria regionale ha autorizzato il tutore a promuovere causa.
B. Contro
la decisione appena citata CO 1 ha ricorso il 14 agosto 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo
– previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – di respingere
l'istanza del
tutore. Statuendo il 2 settembre 2009, l'Autorità di vigilanza ha accolto il ricorso
e annullato la decisione impugnata. Non sono state prelevate tasse né spese, ma
la Commissione tutoria regionale è stata tenuta a rifondere a CO 1
un'indennità
di fr. 400.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata dichiarata
senza oggetto.
C. Il 23 settembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha presentato
appello (“ricorso”) a questa Camera contro la decisione dell'Autorità di
vigilanza, chiedendo di riformarne il giudizio nel senso di esonerarla dal
pagamento di ripetibili a CO 1. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni notificate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31
dicembre 2010 erano appellabili nel termine di venti giorni (vecchio art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura di appello era
quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art.
424a CPC ticinese. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Direttamente
toccata nei suoi interessi pecuniari dalla condanna al pagamento di ripetibili,
la Commissione tutoria regionale è senz'altro legittimata ad appellare (Geiser in:
Basler Kommentar, 3ª edizione,
n. 34 ad art. 420 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 387 n. 1014b). Anche sotto questo profilo l'appello in rassegna è pertanto ammissibile.
3.
Litigioso
è, in concreto, l'addebito di ripetibili (fr. 400.–) alla Commissione tutoria
regionale. L'Autorità di
vigilanza, accogliendo il ricorso di CO 1, ha considerato la Commissione tutoria regionale soccombente. Nell'appello
quest'ultima obietta di non essere tenuta a pagare ripetibili, poiché nel
procedimento di autorizzazione essa non ha agito in
qualità di parte, tant'è che non sarebbe stata legittimata a impugnare nel
merito la decisione dell'Autorità di vigilanza.
a) Il diritto federale non regola l'attribuzione di ripetibili nelle procedure di ricorso a norma dell'art. 420 cpv. 2 CC. In proposito fa stato
dunque il diritto cantonale (art. 54 cpv. 3 tit. fin. CC; Geiser, op.
cit., n. 43 ad art. 420 CC). Ora, l'art. 30 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele si limita a prevedere che “l'autorità può condannare la parte
soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili”. Essa non precisa chi debba
intendersi come “parte soccombente”. La legge di procedura per le cause
amministrative (LPAmm), cui l'art. 21 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia a titolo sussidiario, non
è più esplicita.
La
giurisprudenza sviluppatasi intorno all'art. 31 LPAmm ha posto nondimeno il
principio per cui autorità inferiori che risultino soccombere possono essere
tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano
partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto
successo. In simili eventualità esse vanno considerate alla stregua di
controparti, anche se non sono tecnicamente tali (cfr. sull'art. 6 PA: Marantelli-Sonanini/Huber in: Waldmann/Weissenberger [curatori], VwVG,
Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 56 ad art. 6). Per contro, qualora siffatte
autorità abbiano partecipato alla lite unitamente a privati
cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno
addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro
fianco (Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 161 con richiami; analogamente: Maillard
in: VwVG, op. cit., n. 47, 48 e 49 ad art. 64).
b) Nella
fattispecie la Commissione tutoria regionale ha autorizzato il tutore a stare
in lite per l'interdetto (art. 421 n. 8 CC, art. 7
lett. f del regolamento di applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele: RL 4.1.2.2.1). Ha agito dunque come
autorità di primo grado, non come parte. Sta di fatto che
CO 1 è uscito vittorioso dal ricorso all'Autorità di vigilanza (la decisione della
Commissione tutoria regionale è stata annullata) e che a tal fine egli ha
dovuto sopportare costi di patrocinio. Ciò non significa – è vero – che la Commissione
tutoria regionale andasse condannata automaticamente alla rifusione di
ripetibili. È altrettanto vero però che nel caso specifico non sussistono
privati che ne abbiano difeso l'operato in sede di ricorso. Quanto al tutore, avesse anche proposto di respingere il ricorso, egli non
avrebbe agito come privato cittadino, ma nell'esercizio delle proprie funzioni
ufficiali.
Certo,
la Commissione tutoria regionale non è stata chiamata dall'Autorità di vigilanza
a esprimersi sul ricorso di CO 1, ma poco importa. Chi risulta soccombere in
una procedura amministrativa non può sottrarsi in effetti all'obbligo di
versare ripetibili alla parte vittoriosa, nemmeno nel caso in cui, invitato a
esprimersi, rimanga silente (DTF 128 II 94). Ne segue che, munita di autonomia
amministrativa (art. 16 e 17 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele), la Commissione tutoria regionale è stata giustamente
tenuta a rifondere al ricorrente, costretto a impugnare la decisione da essa emanata,
un'equa indennità per ripetibili, del resto non contestata nel suo ammontare. Infondato,
l'appello si rivela così privo di consistenza.
4.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero una volta ancora la soccombenza (art.
148.
CPC ticinese). Data la particolarità della fattispecie, si giustifica
tuttavia di rinunciare al prelievo di tasse e spese. Non si pone inoltre problema
di ripetibili, l'appello non
avendo formato oggetto di intimazione a CO 1.
5.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata
è confermata.
2. Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
;
–
;
–
__________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster