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Decisione

11.2009.188

Ricorso contro decisioni della Commissione tutoria regionale: ripetibili alla parte vittoriosa

19 aprile 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa 401.2004/R.78.2009 (ricorso

contro l'autorizzazione di atti del tutore) della Divisione degli interni,

Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

(patrocinato dall'avv. __________, )

alla

AP 1

e al tutore

__________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 23 settembre 2009 presentato

dalla AP 1 contro la decisione emessa il 2 settembre 2009 dalla Divisione degli

interni, Sezione degli

enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO 1 (1959) e __________ (1978), cittadina dominicana, si sono

sposati a __________ il 19 luglio 2002. Un mese dopo, il 19 agosto 2002, la

Commissione tutoria regionale 15 ha istituito in favore del marito una

tutela volontaria (art. 372 CC), designando in qualità di tutore __________. Questi si è rivolto il 31 luglio 2009 alla Commissione tutoria regionale per essere autorizzato a introdurre

davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'azione di nullità del matrimonio, sostenendo che “la moglie __________ non

collabora alle spese e ne crea solo delle altre, mettendo in serie difficoltà

il mio pupillo”. Con decisione del 3 agosto 2009 la

Commissione tutoria regionale ha autorizzato il tutore a promuovere causa.

B. Contro

la decisione appena citata CO 1 ha ricorso il 14 agosto 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo

– previa concessione dell'assistenza

giudiziaria – di respingere

l'istanza del

tutore. Statuendo il 2 settembre 2009, l'Autorità di vigilanza ha accolto il ricorso

e annullato la decisione impugnata. Non sono state prelevate tasse né spese, ma

la Commissione tutoria regionale è stata tenuta a rifondere a CO 1

un'indennità

di fr. 400.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata dichiarata

senza oggetto.

C. Il 23 settembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha presentato

appello (“ricorso”) a questa Camera contro la decisione dell'Autorità di

vigilanza, chiedendo di riformarne il giudizio nel senso di esonerarla dal

pagamento di ripetibili a CO 1. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni notificate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31

dicembre 2010 erano appellabili nel termine di venti giorni (vecchio art. 48

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,

RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura di appello era

quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art.

424a CPC ticinese. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

Direttamente

toccata nei suoi interessi pecuniari dalla condanna al pagamento di ripetibili,

la Commissione tutoria regionale è senz'altro legittimata ad appellare (Geiser in:

Basler Kommentar, 3ª edizione,

n. 34 ad art. 420 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 387 n. 1014b). Anche sotto questo profilo l'appello in rassegna è pertanto ammissibile.

3.

Litigioso

è, in concreto, l'addebito di ripetibili (fr. 400.–) alla Commissione tutoria

regionale. L'Autorità di

vigilanza, accogliendo il ricorso di CO 1, ha considerato la Commissione tutoria regionale soccombente. Nell'appello

quest'ultima obietta di non essere tenuta a pagare ripetibili, poiché nel

procedimento di autorizzazione essa non ha agito in

qualità di parte, tant'è che non sarebbe stata legittimata a impugnare nel

merito la decisione dell'Autorità di vigilanza.

a) Il diritto federale non regola l'attribuzione di ripetibili nelle procedure di ricorso a norma dell'art. 420 cpv. 2 CC. In proposito fa stato

dunque il diritto cantonale (art. 54 cpv. 3 tit. fin. CC; Geiser, op.

cit., n. 43 ad art. 420 CC). Ora, l'art. 30 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele

e curatele si limita a prevedere che “l'autorità può condannare la parte

soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili”. Essa non precisa chi debba

intendersi come “parte soccombente”. La legge di procedura per le cause

amministrative (LPAmm), cui l'art. 21 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia a titolo sussidiario, non

è più esplicita.

La

giurisprudenza sviluppatasi intorno all'art. 31 LPAmm ha posto nondimeno il

principio per cui autorità inferiori che risultino soccombere possono essere

tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano

partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto

successo. In simili eventualità esse vanno considerate alla stregua di

controparti, anche se non sono tecnica­mente tali (cfr. sull'art. 6 PA: Marantelli-Sonanini/Huber in: Waldmann/Weissen­berger [curatori], VwVG,

Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 56 ad art. 6). Per contro, qualora siffatte

autorità abbiano partecipato alla lite unitamente a privati

cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno

addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro

fianco (Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 161 con richiami; analogamente: Maillard

in: VwVG, op. cit., n. 47, 48 e 49 ad art. 64).

b) Nella

fattispecie la Commissione tutoria regionale ha autorizzato il tutore a stare

in lite per l'interdetto (art. 421 n. 8 CC, art. 7

lett. f del regolamento di applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele: RL 4.1.2.2.1). Ha agito dunque come

autorità di primo grado, non come parte. Sta di fatto che

CO 1 è uscito vittorioso dal ricorso all'Autorità di vigilanza (la decisione della

Commissione tutoria regionale è stata annullata) e che a tal fine egli ha

dovuto sopportare costi di patrocinio. Ciò non significa – è vero – che la Commissione

tutoria regionale andasse condannata automaticamente alla rifusione di

ripetibili. È altrettanto vero però che nel caso specifico non sussistono

privati che ne abbiano difeso l'operato in sede di ricorso. Quanto al tutore, avesse anche proposto di respingere il ricorso, egli non

avrebbe agito come privato cittadino, ma nell'esercizio delle proprie funzioni

ufficiali.

Certo,

la Commissione tutoria regionale non è stata chiamata dall'Autorità di vigilanza

a esprimersi sul ricorso di CO 1, ma poco importa. Chi risulta soccombere in

una procedura amministrativa non può sottrarsi in effetti all'obbligo di

versare ripetibili alla parte vittoriosa, nemmeno nel caso in cui, invitato a

esprimersi, rimanga silente (DTF 128 II 94). Ne segue che, munita di autonomia

amministrativa (art. 16 e 17 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele), la Commissione tutoria regionale è stata giustamente

tenuta a rifondere al ricorrente, costretto a impugnare la decisione da essa emanata,

un'equa indennità per ripetibili, del resto non contestata nel suo ammontare. Infondato,

l'appello si rivela così privo di consistenza.

4.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero una volta ancora la soccombenza (art.

148.

CPC ticinese). Data la particolarità della fattispecie, si giustifica

tuttavia di rinunciare al prelievo di tasse e spese. Non si pone inoltre problema

di ripetibili, l'appello non

avendo formato oggetto di intimazione a CO 1.

5.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata

è confermata.

2. Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

__________.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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