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Decisione

11.2009.189

Contributi provvisionali in pendenza di appello contro una sentenza di divorzio; provvigione di causa

15 marzo 2010Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AP 1

3. L'appellante ricorda che i coniugi sono separati di fatto dal 1998 e

che sono divorziati dal 1° marzo 2004, il principio dello scioglimento del

matrimonio essendo passato in giudicato. A suo parere in circostanze siffatte

la modifica del contributo cautelare non va giudicata in base al “principio

della ripartizione delle eccedenze” che disciplina le misure a protezione dell'unione

coniugale, bensì in applicazione analogica dell'art. 129 CC. In caso contrario,

a suo avviso, si giungerebbe alla situazione paradossale per cui in esito agli

appelli contro la sentenza di divorzio questa Camera fisserebbe il contributo alimentare

dal 1° marzo 2004 in base ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio.

a) La

possibilità di chiedere misure provvisionali anche dopo lo scioglimento del

matrimonio ove il processo sugli effetti del divorzio non sia terminato è

prevista esplicitamente all'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC. In tale ambito l'erogazione

di contributi provvisionali resta disciplinata – per analogia (art. 137 cpv. 2

terza frase CC) – dalle disposizioni a tutela del­l'unione coniugale, quand'anche

lo scioglimento del matrimonio non sia più litigioso (RtiD I-2005 pag. 760

consid. 6). Eccezioni sono invero prospettabili nel caso in cui sia altamente

verosimile che in esito al divorzio non sia accordato alcun contributo di

mantenimento (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 7). Ove appena si consideri tuttavia

che nella sentenza di divorzio la moglie si è vista riconoscere dal Pretore una

rendita di fr. 3515.– mensili, l'ipotesi che in esito al divorzio essa non

riceva contributo alcuno non può dirsi altamente verosimile. Non si ravvisano dunque

gli estremi, in concreto, per scostarsi dalla disciplina prevista dall'art. 163

CC né, tanto meno, per applicare analogicamente l'art. 129 CC.

b) Contrariamente

a quanto crede l'interessata, poi, il contributo alimentare fissato in una

sentenza di divorzio decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza

medesima. La questione è di sapere pertanto, nella fattispecie, se si giustifichi

una modifica dell'assetto cautelare destinata a rimanere in vigore fino al

passaggio in giudicato degli effetti del divorzio (RtiD I-2006 pag. 669 consid.

4). E in tale prospettiva misure provvisionali possono sempre essere modificate

qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le

circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni

formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si

siano avverate solo in parte (Leuenberger

in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 16 ad art. 137 CC).

4. La convenuta sostiene – in sintesi – che l'istante ha donato l'immobile

di __________ al figlio e un uno stabile di __________ alla figlia

(riservandosene l'usufrutto) per vanificare, nell'imminenza della sentenza di

appello sul divorzio, i diritti che le saranno riconosciuti in liquidazione del

regime dei beni e conseguire una riduzione del contributo alimentare. Essa si

duole altresì che il Pretore, pur ritenendo verosimile l'intento abusivo dell'istante,

Considerandi

abbia rinunciato a sanzionarne il comportamento. A suo parere, pertanto, l'istanza

andava respinta già sulla base dell'art. 2 cpv. 2 CC. L'appellante reputa poi arbitrario

che a 63 anni le si imputi un reddito di fr. 1500.– mensili, mentre all'istante

non si imputi nemmeno un reddito analogo a quello conseguito prima della

donazione immobiliare al figlio. AO 1, dal canto suo, contesta ogni intento

abusivo dell'operazione immobiliare e ribadisce che, in ogni caso, a un debitore

del contributo alimentare non può essere imputato un reddito potenziale fuori

dalla sua portata.

a) Già

si è detto che l'art. 129 CC non è applicabile alla fattispecie. E nemmeno si

ravvisa disparità di trattamento verso l'appellante, nel caso in esame, per il

fatto che a AO 1, pensionato, non si imputi un reddito da attività lucrativa. I

presupposti che consentono di stimare un reddito ipotetico sono già stati

illustrati dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che il coniuge debitore di

un contributo di mantenimento può vedersi ascrivere un reddito

maggiore di quello realmente conseguito da attività lucrativa o dalla sostanza quando

abbia rinunciato volontariamente o per negligenza a un reddito più elevato. Il reddito potenziale però dev'essere effettivamente possibile ed

esigibile, sempre che il debitore non abbia agito con la deliberata

intenzione di nuocere. In quest'ultima ipotesi la giurisprudenza è più

possibilista (sentenza del Tribunale federale 5C.94/2003 del 17 luglio 2003, consid. 3.1 con riferimenti). Sia come sia, la questione di sapere se AO 1 abbia donato l'immobile di reddito al figlio per

pregiudicare le spettanze dell'ex moglie può – come si vedrà oltre – rimanere

indecisa. Senza dimenticare che, a prescindere dalla donazione, l'istante ha

fatto valere un'ulteriore contrazione del proprio guadagno e un diminuito

fabbisogno minimo della convenuta, ciò che impone di verificare se le

circostanze si fossero davvero modificate in modo rilevante e duraturo rispetto

alla situazione considerata nell'ultimo giudizio cautelare.

b) Dall'istruttoria

condotta in appello nella causa di merito, le cui risultanze sono notorie a

questa Camera trattandosi di procedure pendenti dinanzi al medesimo tribunale (I

CCA, sentenza inc. 11.2002.113 del 12 agosto 2004, consid. 8d con rinvii),

risulta che AO 1 occupa oggi da sé solo l'abitazione di __________

e che dei 18 appartamenti dello stabile a __________ di cui conserva l'usufrutto

solo quattordici sono locati (perizia dell'arch. __________, del 26 febbraio

2008, pag. 8; dichiarazione d'imposta 2007 nell'inc. 11.2004.40). Ora, nel caso

in cui un obbligato alimentare rinunci unilateralmente a una fonte di reddito,

appare senz'altro giustificato imporgli di contenere il proprio tenore di vita

(FamPra.ch 2008 pag. 623 seg.). Non appare quindi fuori luogo esigere dall'interessato

che si trasferisca in uno degli appartamenti sfitti dello stabile a __________,

che del resto già occupava durante i primi anni di separazione, e dia in

locazione l'abitazione di __________ e gli altri tre appartamenti di __________.

Né si può dire che tale modifica del tenore di vita sia per lui inattesa, ove

appena si pensi che fin dall'inizio del procedimento cautelare egli sapeva dei

rischi insiti alla donazione dell'immobile a __________.

c) Dalla perizia testé citata si desume che da un appartamento di due locali

e mezzo a __________ AO 1 ricava almeno fr. 6960.– annui (complemento

peritale del 12 agosto 2008, pag. 6, nell'inc. 11.2004.40). Per la locazione di

tre appartamenti si può supporre quindi un guadagno lordo di almeno fr. 20 000.–. Sempre

secondo il perito, poi, l'immobile di __________ ha un valore di reddito di fr. 70 080.– annui (referto

del 26 febbraio 2008, pag. 12 in basso). Anche considerando le presumibili

spese di manutenzione, a un sommario esame appare verosimile in definitiva che,

mettendo a frutto i residui elementi della propria sostanza, AO 1 possa conseguire

un reddito netto complessivo pari a quello che nel 2007 ritraeva dallo stabile di

__________ (fr. 41 458.–, pari a fr. 3455.– mensili).

d) AO

1.

obietta che, in applicazione del principio

Dispositivo

dispositivo, il giudice non può prendere in considerazione un reddito ipotetico

in assenza di ogni allegazione in tal senso da parte della convenuta. Ora, che la procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per

un coniuge sia retta dal principio dispositivo è indubbio (RtiD I-2007 pag. 741

consid. 8). Nella fattispecie, però, l'interessato equivoca sulla portata del principio,

intanto perché AP 1 ha contestato integralmente la riduzione dei redditi fatta

valere dall'istante, “disponendo” così dei suoi diritti, e in ogni modo

perché sapere se si possa ragionevolmente imputare al debitore un reddito ipotetico

è una questione di diritto e va esaminata d'ufficio

(DTF 128 III 7consid. 4c/bb).

Per

di più, sarebbe addirittura arbitrario ignorare, ai

fini di un giudizio provvisionale, circostanze emerse nel quadro della relativa

causa di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio

2006, consid. 5.1). E il richiamo dell'incarto di

appello è stato ammesso dal Pretore (verbale del 16 giugno 2009, pag. 3). Sulla questione, poi, AO 1 ha avuto modo di esprimersi con il suo appello e con le osservazioni all'appello avversario davanti a questa Camera,

munita di pieno potere cognitivo, mentre sulle

risultanze peritali ha avuto modo di determinarsi nel memoriale conclusivo del 24

aprile 2009 introdotto al termine dell'istruttoria condotta nella procedura di

appello contro la sentenza di merito, tuttora pendente (inc. 11.2004.40). Certo,

egli ha contestato tali risultanze, ma per tacere del fatto che questa Camera

ha respinto la sua richiesta di nullità o di annullamento del referto peritale,

a un esame di verosimiglianza non si ravvisano gli estremi per trascurare

accertamenti specialistici. Sul calcolo del contributo alimentare, infine, si

ritornerà nel quadro dell'appello presentato dall'istante.

5. AP

1 lamenta altresì che il Pretore le abbia negato la provvigione ad litem.

Al riguardo il primo giudice ha ritenuto che dopo l'introduzione della relativa

istanza, il patrocinio dell'appellante non ha generato costi particolari,

sicché l'interessata può far fronte alla spesa con la propria quota di eccedenza

mensile. La convenuta obietta di avere presentato l'istanza contestualmente

alla risposta, di modo che essa deve coprire anche tali prestazioni. Ricorda inoltre

che essa non lavora e che pertanto non ha disponibilità alcuna, mentre la cifra

richiesta (fr. 5000.–) è adeguata al valore litigioso.

a) I

presupposti per ottenere una provvigione ad litem sono già stati

riassunti dal Pretore (consid. 11). Al riguardo basti ricordare che spetta a

chi postula una simile prestazione rendere verosimile di non avere mezzi

sufficienti per stare in causa (Leuenberger

in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 53 ad art. 137 CC). L'obbligo

di corrispondere una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha risorse

per sostenere le spese del processo si configura processualmente come una

misura provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c

consid. 6). E l'emanazione di misure provvisionali è possibile anche dopo lo

scioglimento del matrimonio (sopra, consid. 3a). Se non che, per sua indole,

una provvigione garantisce

la copertura di costi futuri, non di costi già maturati (I CCA, sentenza

inc. 11.2004.120 del 13 dicembre 2007, consid. 11; cfr.

anche RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). Poco importa quindi il lavoro svolto

dal patrocinatore fino all'introduzione dell'istanza. Decisiva, ai fini della

provvigione, era la prevedibile entità di lavoro che al patrocinatore restava

da compiere.

b) In

concreto la provvigione era destinata a rimunerare l'avvocato per la procedura

relativa alla modifica dell'assetto cautelare, compresa la stesura della

risposta coeva all'istanza di provvigione ad litem. L'appellante

sostiene che, dato un valore litigioso di fr. 70 500.– (venti volte

fr. 3525.–) e un'aliquota dell'8%, la provvigione richiesta di fr. 5000.–

non era eccessiva. Ora, il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1)

non è applicabile, giacché l'azione di merito, da cui dipende l'odierna

procedura provvisionale, è stata introdotta prima del 31 dicembre 2007 (art. 16

cpv. 2 del regolamento). Si deve far capo così alla vecchia

tariffa dell'Ordine degli avvocati, la quale per le cause di stato prevedeva un

onorario dell'avvocato compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (art. 14 cpv.

1 vTOA), inclusa la trattazione dei provvedimenti cautelari (CdM, sentenza inc.

19.1995.25 del 21 giugno 1995, consid. 2, pubblicata in: BOA n. 10 pag. 25

consid. 2; v. anche RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c).

c) Ciò

premesso, a un prudente criterio le prestazioni eseguite dal legale (redazione

del memoriale di risposta, stesura di una lettera di conclusioni, partecipazione

a un'udienza, più le altre presumibili prestazioni extragiudiziarie) avrebbero

giustificato un onorario attorno ai fr. 1800.–. Aggiunte le spese presumibili

(art. 3 TOA) e l'IVA, la nota del patrocinatore si sarebbe aggirata dunque

attorno ai fr. 2200.–. Tenuto conto che in esito al presente appello l'interessata

si vede riconoscere un contributo alimentare di fr. 3205.– mensili con cui

sopperire a un fabbisogno minimo di fr. 2925.– mensili, conservando una

disponibilità di fr. 280.– mensili, e considerate le ripetibili – seppur

parziali – riconosciute per il procedimento davanti al Pretore in esito all'odierna procedura

(fr. 1800.–), si può ragionevolmente ritenere in ultima

analisi che AP 1 sia in grado di provvedere autonomamente alla copertura della

differenza (fr. 400.–) e della quota di oneri processuali della prima sede

posti a suo carico (fr. 80.–, oltre a un decimo delle spese). Nel suo esito

pertanto il giudizio del primo giudice resiste alla critica.

II. Sull'appello

di AO 1

6. Relativamente alle proprie entrate, l'appellante fa valere che rispetto

alla situazione accertata da questa Camera nella sentenza del 10 dicembre 2007 i

suoi introiti si sono notevolmente ridotti, tant'è che dopo la cessione dell'immobile

di __________ i suoi redditi consistono ormai in fr. 3078.50 mensili. Egli ribadisce

che in mancanza di contestazioni da parte della convenuta il Pretore non poteva

rivedere i redditi da lui indicati nell'istanza. E in ogni modo, a suo dire, i

calcoli del primo giudice sono erronei, poiché oltre al reddito locativo dell'appartamento

di __________ e al reddito netto dello stabile di __________, da quanto

accertato fiscalmente occorre dedurre il valore locativo dell'abitazione di __________.

Egli ricorda altresì che di quest'ultimo immobile non può liberarsi degli

interessi ipotecari né degli oneri di manutenzione a causa della restrizione

della facoltà di disporre annotata nel registro fondiario. Infine chiede di

dedurre, sempre dalla tassazione 2007, l'importo di fr. 4500.– conteggiato dalle autorità tributarie per le assicurazioni personali o, in alternativa, di

inserire tale somma nel suo fabbisogno minimo.

a) Questa

Camera ha già avuto modo di rammentare alle parti che un elemento del reddito o

del fabbisogno minimo non può essere accertato, quand'anche non sia esplicitamente

contestato, se è sconfessato dalle risultanze processuali (sentenza inc.

11.2006.103 del 10 dicembre 2007, consid. 4a con rimandi). Inoltre il metodo

per il calcolo dei contributi alimentari, in particolare per la determinazione

dei fabbisogni minimi, va applicato d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994

pag. 297). Il primo giudice, pertanto, non era tenuto ad attenersi ciecamente

ai dati esposti dall'interessato nella sua istanza.

b) Dalla tassazione 2007 si evince, per

quanto riguarda l'appellante, un reddito della sostanza di fr. 209 040.– annui composto

delle pigioni dell'immobile a __________ e di quello a __________, oltre che

del valore locativo dell'abitazione a __________ (doc. E). Non a torto l'appellante

sottolinea che quest'ultimo è un dato puramente fiscale, non un reddito (I CCA,

sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004, consid. 4 con rimandi). Sta di

fatto che, come detto, l'interessato è tenuto a mettere a profitto tale

immobile. Gli va dunque imputato un reddito virtuale. Facendo astrazione dei

redditi ritratti dall'immobile a __________ e del valore locativo dell'abitazione

a __________, il reddito immobiliare per il 2007 va accertato così in fr. 97 260.– annui. Tenuto

conto delle spese di gestione e di manutenzione relative agli immobili di __________

e __________ (fr. 28 815.– complessivi) e degli interessi passivi gravanti

tali stabili (fr. 42 444.– complessivi), il provento netto immobiliare ammonta di

conseguenza a complessivi fr. 26 000.– annui (doc. E), pari a fr. 2166.– mensili. Considerata

altresì la rendita AVS di fr. 1620.– mensili (doc. 4: fr. 19 440.– annui) e

l'introito che l'appellante potrebbe ottenere mettendo a frutto la sua sostanza

residua (fr. 3455.– mensili), il reddito risulta in definitiva di complessivi

fr. 7240.– mensili, rispetto ai fr. 7730.– mensili accertati nel precedente

giudizio cautelare di questa Camera (sentenza inc. 11.2006.103 del 10 dicembre

2007, consid. 4b).

c) Quanto all'importo di fr. 4500.– che

l'autorità fiscale ha dedotto dai redditi a titolo di “premi assicurazioni

personali” (doc. E), a ragione il Pretore ha spiegato che oneri siffatti vanno

considerati nel quadro del fabbisogno minimo. E in effetti a tale titolo l'interessato

si vede inserire nel fabbisogno minimo un premio della cassa malati di fr.

330.– mensili, ovvero di fr. 3960.– annui. Né egli ha reso verosimile che la

spesa sia lievitata fino a raggiungere l'importo massimo riconosciuto in sede

fiscale, ove per altro egli neppure ha precisato la deduzione sull'apposito

modulo (dichiarazione d'imposta 2007 richiamata nell'inc. 11.2004.40).

7. Circa

il proprio fabbisogno minimo, AO 1 chiede di portarlo a fr. 3425.– mensili per

tenere conto del nuovo minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.–), di

un costo dell'alloggio pari a quello riconosciuto alla controparte (fr. 1150.–),

dell'aumento del premio della cassa malati (fr. 375.–) e delle imposte (fr.

700.– mensili).

a) L'importo

di base per il calcolo del minimo esistenziale ai fini esecutivi nel caso di un

debitore solo è stato rivalutato dal 1° settembre 2009 a fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292). Se non che, si volessero riconoscere un simile adeguamento

all'appellante, si dovrebbe intervenire anche sul minimo esistenziale ammesso

per la convenuta e l'operazione non avrebbe alcuna incidenza sul risultato.

b) Quanto

al costo dell'alloggio, in concreto gli oneri ipotecari e le spese di manuten­zione

dell'abitazione a __________ sono già sono stati considerati nel calcolo del

reddito immobiliare netto. L'appellante non può pretendere dunque che tale costo

gli sia riconosciuto due volte, a prescindere dal fatto che le deduzioni dal reddito di quell'abitazione

(circa fr. 1450.– mensili netti: doc. E, riparto) sono

finanche superiori a quanto egli pretende in questa sede per il costo

dell'alloggio. Analoga situazione si avrebbe, del resto, nell'ipotesi in cui l'interessato

fosse tenuto a trasferirsi in un appartamento dell'immobile a __________, di

cui conserva l'usufrutto.

c) Per

quel che attiene alla cassa malati, già si è detto (consid. 6b) che l'istante non

ha reso verosimili costi superiori a quelli accertati nel precedente giudizio

cautelare (fr. 330.– mensili), né può pretendere di vedersi riconoscere l'importo

forfetario ammesso dal fisco. In merito all'onere tributario, per tacere del

fatto che la pretesa di aumentarlo non è cifrata e dunque inammissibile, in

esito all'odierno giudizio l'appellante non solo non ottiene la soppressione

del contributo alimentare, ma vede quest'ultimo aumentare rispetto a quanto ha

deciso il primo giudice. Non soccorrono dunque le premesse per rivedere l'onere

d'imposta, che il Pretore ha ammesso per un importo superiore a quello fatto

valere dall'interessato. In definitiva il fabbisogno minimo dell'istante va confermato

in fr. 2155.– mensili.

8. Quanto

al fabbisogno minimo della convenuta, l'appellante chiede di ridurlo a fr.

2625.– mensili. Se non che, con il trasloco da __________ a __________ il canone

di locazione è lievitato da fr. 1000.– a fr. 1150.– mensili. Perché il primo

giudice non avrebbe dovuto considerare tale dato l'appellante non spiega. Anzi,

egli medesimo ha chiesto dalla controparte l'edizione del nuovo contratto di

locazione (verbale del 16 giugno 2009, pag. 1).

9. L'appellante

chiede, in subordine, di ridurre il contributo alimentare a suo carico a fr.

1125.– mensili dal maggio del 2009 al settembre del 2010 (pensionamento della

convenuta) e a fr. 1005.– mensili da allora in poi. Fa valere che la

controparte non ha diritto a un tenore di vita più alto di quello avuto al

momento della separazione e che il contributo dev'essere limitato alla copertura

del di lei fabbisogno minimo. Il Pretore ha ritenuto che in concreto non si

giustificasse di far capo a un criterio diverso da quello applicato nei

precedenti giudizi cautelari, né di anticipare il giudizio di merito. Ha

spiegato che i dati figuranti nella sentenza di questa Camera, del 14 settembre

1999, si riferiscono alla situazione successiva alla separazione, mentre non è

possibile risalire al tenore di vita dei coniugi durante la vita in comune. Dandosi

una separazione di oltre dieci anni, inoltre, determinante non è il tenore di

vita goduto durante la comunione domestica, bensì quello durante il periodo

della separazione.

Si

dà atto che, contrariamente a quanto reputa il Pretore, il tenore di vita alla fine

della vita in comune può essere di rilievo nel quadro della procedura intesa

all'adozione di provvedimenti cautelari, giacché costituisce il limite

superiore del diritto al manteni­mento. L'appellante però si

limita a ribadire che al momento della separazione il suo fabbisogno minimo ammontava

a fr. 2490.– mensili, che dalla tassazione 1999/2000 risultava un reddito di

fr. 3712.– mensili e che, dedotto il fabbisogno minimo della moglie (fr.

1700.– mensili), già allora si registrava un ammanco. In realtà, nulla è dato

di sapere del bilancio familiare prima la separazione di fatto (si veda un

esempio di calcolo circostanziato in: RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e),

sicché l'appello riesce finanche irricevibile per carenza di motivazione. Spettava

all'interessato indicare con un minimo di precisione quali atti del ponderoso

incarto permettevano di stabilire il tenore di vita, non al giudice vagliare di

propria iniziativa la copiosa documentazione agli atti (Cocchi/Trez­zini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.

5 ad art. 183). Quanto al fatto che nell'ottobre del 2010 AP 1 compirà 64

anni, nulla è dato di sapere sulle modifiche che interverranno a quel momento.

10. Ciò

posto, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

reddito del marito (consid. 6) fr.

7240.–

reddito

della moglie (non contestato) fr. 1500.–

fr.

8740.– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 2155.–

fabbisogno

minimo della moglie (non contestato) fr. 2825.–

fr.

4980.– mensili

eccedenza fr.

3760.– mensili

metà

eccedenza fr. 1880.–

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2155.– + fr. 1880.– = fr. 4035.–

mensili

e deve

versare alla moglie:

fr.

2825.– + fr. 1880.– ./. 1500.– = fr. 3205.–

mensili.

Ne segue che entro tali limiti l'appello di AP 1 merita accoglimento,

mentre l'appello di AO 1 è destinato all'insuccesso.

11. Il

Pretore ha fatto decorrere la modifica dalla data del decreto cautelare poiché la

notevole riduzione del contributo alimentare non giustificava, per motivi di

equità, una modifica dell'assetto provvisionale dalla data dell'istanza. L'appellante

chiede di far retroagire la decorrenza dal 19 maggio 2009, sia perché la convenuta

non ha contestato tale data, sia perché il Pretore ha abusato del suo potere di

apprezzamento. Ora, l'appellante

dimentica in primo luogo che la convenuta ha proposto di respingere interamente

l'istanza. Oltre a ciò, egli trascura che in linea di principio la mo­difica di misure provvisionali emanate in cause di divorzio o

di separazione può avvenire solo pro futuro, dal giorno in cui il

giudice statuisce, giacché esse esplicano autorità di cosa giudicata relativa

(DTF 127 III 498 consid. 3). Ragioni equitative possono invero far decorrere la

modifica già dalla presentazione dell'istanza o da qualsiasi momento intermedio

fra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto (RtiD I-2005 pag.

757 n. 39c), ma nella fattispecie l'appellante mai ha alluso a motivi di equità

che imporrebbero una simile modifica dell'assetto cautelare. In caso contrario

la retroattività andrebbe pronunciata come regola, ciò che sarebbe manifestamente

contrario al diritto federale. Né si può dire che il Pretore abbia indugiato

nel giudicare, la procedura essendo durata poco meno di sei mesi.

12. L'appellante

chiede infine di revocare la trattenuta sulla sua rendita di vecchiaia, rispettivamente

di adeguarla alla riduzione del contributo provvisionale a suo carico. Il

contributo alimentare tuttavia resta superiore alla di lui rendita. Ne discende

che l'appello si rivela destituito di buon diritto.

III. Sul

ricorso di AP 1 contro il diniego di assistenza giudiziaria

13. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza

giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità

di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Nel caso in esame il Pretore ha omesso di “indicare i mezzi di ricorso”,

come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag. Ciò non ha nuociuto in ogni modo alla

richiedente, che ha inoltrato il rimedio nel termine prescritto contestualmente

all'appello contro il decreto cautelare. Trattato come ricorso, unico rimedio esperibile

contro il diniego dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag), l'atto in rassegna

è dunque ricevibile.

14. Il

Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, in con­creto,

richiamando i motivi esposti per il rigetto della provvigione ad litem. L'interessata

oppone di essere indigente e chiede che le sia concesso il beneficio nell'eventualità

in cui non le fosse accordata una provvigione ad litem per la procedura

di primo grado. Come si è illustrato (consid. 5c), nondimeno, in esito al

presente giudizio l'interessata riceverà ripetibili ridotte a copertura delle

proprie spese legali per la procedura di prima sede. Dato il contributo alimentare

di fr. 3205.– mensili, essa dispone così di fondi sufficienti per far fronte

alle spese residue. Nel caso specifico difetta pertanto l'indigenza della

richiedente, requisito primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza

giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag). Ne segue l'infondatezza del ricorso.

IV. Sull'istanza

di provvigione ad litem e di assistenza giudiziaria presentata da AP 1

per la procedura di appello

15. Nell'appello

la convenuta chiede che l'istante sia tenuto a versarle una nuova provvigione ad

litem di fr. 2000.–. Ora, questa Camera ha già ha avuto modo di

spiegare che l'obbligo, per un coniuge, di fornire una provvigione di causa all'altro

coniuge si configura processualmente come una misura provvisionale giusta l'art.

137 cpv. 2 CC, sicché la richiesta va diretta – per principio – al Pretore (RtiD

I-2006 pag. 669 consid. 6). La giurisprudenza relativa all'art.

377 cpv. 2 CPC ha già precisato nondimeno che, trattandosi di domande cautelari

proposte “nell'ambito di un appello

su domanda cautelare già decisa dal primo giudice e dalla quale (…) trae il suo

fondamento processuale”, la com­petenza

diviene quella dell'autorità di ricorso (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377). La

provvigione ad litem chiesta dalla convenuta nel caso specifico si riferisce

proprio a una “domanda

cautelare già decisa dal primo giudice” (nel decreto

impugnato). Essa è dunque ricevibile.

Ciò premesso, in concreto la provvigione era destinata a rimunerare l'onorario e le

spese d'avvocato per la stesura dell'appello e delle osservazioni all'appello

avversario, che può essere ragionevolmente stimato in complessivi fr. 2000.–. Considerata

l'indennità assegnatale in questa sede per ripetibili (fr. 2000.–), non fa

dubbio che l'interessata è in grado, con un margine disponibile sul fabbisogno

di fr. 280.– mensili, di far fronte al pagamento della quota di oneri

processuali posta a suo carico (fr. 250.–). In simili circostanze la domanda di

provvigione di causa non può essere accolta. Quanto alla domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura di appello, l'attribuzione di ripetibili la rende

priva di oggetto. Per di più, essa va respinta perché difetta – come detto – il

requisito dell'indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag).

V. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

16. Gli

oneri dell'appello di AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). La convenuta ottiene l'aumento del contributo alimentare, ma non l'integrale

reiezione dell'istanza avversaria. Essa soccombe altresì sulla questione della

provvigione ad litem davanti al Pretore e in questa sede. Tutto considerato,

si giustifica dunque che sopporti un quarto degli

oneri

processuali, mentre i rimanenti tre quarti vanno posti a carico dell'istante,

tenuto a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili

ridotte. Gli oneri dell'appello di AO 1 seguono la soccombenza di lui (art. 148

cpv. 1 CPC). Vanno dunque a suo carico, con obbligo di versare alla controparte

un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito

dell'attuale giudizio impone altresì una modifica del dispositivo sugli oneri

processuali e le ripetibili di primo grado, che equitativamente, anche tenuto

conto della questione della provvigione ad litem, vanno poste per nove

decimi a carico dell'istante e per il resto della convenuta, cui il primo

rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte.

Quanto alla procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria,

essa è gratuita (salvo ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art.

4 cpv. 2 Lag) e in concreto non v'è ragione di derogare a tale precetto. Né si

giustifica di accordare ripetibili a AO 1, le cui osservazioni al ricorso (di

una riga) non hanno cagionato costi apprezzabili.

VI. Sui

rimedi giuridici a livello federale

17. Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF supera sicuramente la

soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in ma­teria civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il

decreto impugnato è così riformato:

1.1

In modifica del dispositivo n. 1 della sentenza inc. 11.2006.103 emanata il

10 dicembre 2007 dalla prima Camera civile del Tribunale di appello, AO 1 è

tenuto a versare AP 1 un contributo provvisionale di fr. 3205.– mensili dal 2

novembre 2009.

3. La

tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono poste per nove decimi a carico

di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, alla quale AO 1 rifonderà fr. 1800.–

per ripetibili ridotte.

Per

il rimanente gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

sono

posti per un quarto a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà

all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello

di AO 1 è respinto.

IV. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per

ripetibili.

V. Nella misura in cui non è privo di oggetto, il ricorso di AP 1 in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è confermata.

VI. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.

VII. La domanda

di provvigione ad litem per la procedura di appello presentata da AP 1 è

respinta.

VIII. Nella misura in cui non è senza oggetto, la

richiesta di assistenza giudiziaria in appello presentata da AP 1 è respinta.

IX. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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