11.2009.189
Contributi provvisionali in pendenza di appello contro una sentenza di divorzio; provvigione di causa
15 marzo 2010Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.189
Data decisione, Autorità:
15.03.2010, ICCA
Ricorso:
TF,5A_305/2010, 27.12.2010
Titolo:
Contributi provvisionali in pendenza di appello contro una sentenza di divorzio;
provvigione di causa
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2009.189
Lugano
15 marzo 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.125 (misure
provvisionali in causa di divorzio) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con istanza del 19 maggio 2009 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
dell'11 novembre 2009 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il
2 novembre 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2.
Se deve essere accolta l'istanza di provvigione ad litem presentata da
AP 1 con all'appello;
3. Se
dev'essere accolto il ricorso dell'11 novembre 2009 presentato da AP 1 contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria deciso dal Pretore il 2 novembre 2009;
4. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nei due rimedi
giuridici di AP 1;
5. Se
dev'essere accolto l'appello del 13 novembre 2009 presentato da AO 1 contro il citato
decreto cautelare del 2 novembre 2009;
6. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1935) e AP 1 (1946) si sono sposati a __________ il 3 ottobre 1985. A quel momento il marito era già padre di F__________(1965) e M__________ (1966), nati da un
precedente matrimonio. Dalla nuova unione non sono nati figli. __________, già
imprenditore immobiliare, è pensionato. La moglie svolge saltuarie attività
come aiuto domiciliare.
B. In esito a un'istanza provvisionale promossa il 7 luglio 1998 da AP
1 dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione, con decreto cautelare del 20
agosto 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha assegnato l'abitazione
coniugale di __________ alla moglie e ha obbligato il marito a versare un
contributo alimentare di fr. 5000.– mensili, vietando al medesimo di disporre
di alcuni suoi immobili. Un appello presentato da AO 1 contro
tale decreto è stato parzialmente accolto
da questa Camera, che con sentenza del 14 settembre
1999 ha ridotto il contributo alimentare a fr. 1835.– mensili e ha revocato
le restrizioni della facoltà di disporre, salvo quella sull'abitazione
coniugale (inc. 11.1998.131). Nel frattempo, in accoglimento di un'istanza del
marito, con decreto cautelare del 26 luglio 1999 il Pretore ha assegnato l'abitazione
di __________ allo stesso AO 1, fissando alla moglie un termine per trasferirsi
altrove. Adita da AP 1, con sentenza del 14 settembre 1999 questa Camera ha respinto
l'istanza provvisionale e riformato in tal senso il decreto del Pretore (inc.
11.1999.106).
C. Nel
frattempo, il 15 marzo 1999, AP 1 ha promosso azione di separazione, chiedendo
un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili e la liquidazione del regime dei beni. Nella sua
risposta del 4 aprile 2000 AO 1 ha aderito alla domanda di separazione, ma ha prospettato una sua modalità di liquidazione del
regime matrimoniale, opponendosi inoltre al versamento di qualsiasi contributo
alimentare. L'8 febbraio 2001 il convenuto, con l'accordo dell'attrice, ha
postulato lo scioglimento del matrimonio per divorzio. Statuendo su una
richiesta di modifica dell'assetto provvisionale presentata dal marito, con
decreto cautelare del 24 luglio 2001 il Pretore ha ridotto il contributo
alimentare per la moglie a fr. 1527.50 mensili. Adita da AO 1, con sentenza del
14 novembre 2001 questa Camera ha ulteriormente ridotto il contributo alimentare
a fr. 509.– mensili (inc. 11.2001.98).
D. In
esito a nuove istanze volte alla modifica dell'assetto provvisionale formulate il
18 settembre 2001 da AP 1 e l'8
ottobre 2002 da AO 1, con decreto cautelare del 7 luglio 2003 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la
moglie in fr. 1608.– mensili dall'ottobre del 2001. Adita da entrambi i coniugi,
con sentenza del 30 aprile 2004 questa Camera ha respinto l'appello del marito
e ha parzialmente accolto quello della moglie, aumentando il contributo
alimentare in favore di lei a fr. 3612.50 mensili dall'ottobre del 2001 al
giugno del 2002 e a fr. 2862.50 dopo di allora (inc. 11.2003.101). Frattanto,
in parziale garanzia del contributo provvisionale, con decreto cautelare del 21
agosto 2003 il Pretore ha ordinato la trattenuta della rendita AVS del marito
(fr. 1510.– mensili), da riversare nelle mani della moglie. In vista del trasloco
dall'abitazione di __________, il 16 febbraio 2004 AP 1 si è rivolta nuovamente
al Pretore, il quale con decreto cautelare del 19 settembre 2006 ha aumentato il contributo alimentare a fr. 3687.50 mensili dal 1° marzo 2004. Un appello introdotto
il 29 settembre 2006 da AO 1 è stato parzialmente accolto da questa Camera, che
con sentenza del 10 dicembre 2007 ha ridotto il contributo alimentare a fr. 3525.– mensili (inc. 11.2006.103).
E. Intanto, con sentenza del 1° marzo
2004 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha attribuito l'abitazione
coniugale al marito, cancellando la restrizione della facoltà di disporre su
tale immobile, ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di
fr. 3515.– mensili a AP 1, cui ha riconosciuto una provvigione ad litem
di fr. 22 000.–, e ha respinto ogni pretesa in liquidazione del regime dei beni.
Entrambe le parti hanno appellato, AO 1 chiedendo la soppressione del
contributo alimentare a suo carico e la restituzione della provvigione ad litem
di fr. 12 500.– da lui versata, AP 1 rivendicando un contributo alimentare di
fr. 7000.– mensili vita natural durante, oltre alla metà del valore venale
delle particelle n. 1746 RFD di __________ e n. 1447 RFD di __________ (dedotto
il relativo debito ipotecario), il versamento di fr. 167 248.– per la
particella n. 567 RFD di __________, di fr. 7050.– per la particella n. 74 RFD
di __________ e di fr. 16 241.90 per i beni mobili.
Le parti
sono state convocate da questa Camera a un dibattimento orale del 1° ottobre
2004, nel cui ambito AO 1 ha notificato prove. La procedura è poi rimasta
sospesa fino al 20 marzo 2007, AO 1 essendosi rivolto nel frattempo al Pretore
per ottenere una modifica dell'assetto cautelare. Con ordinanza sulle prove del
4 aprile 2007 il giudice delegato di questa Camera ha ammesso una perizia sul
valore venale delle particelle n. 1746 RFD di __________ e n. 1447 RFD di __________.
Ultimata l'istruttoria, il dibattimento finale si è tenuto il 30 aprile
2009. Preso atto che il 19 maggio 2009 AO 1 aveva nuovamente adito il Pretore
con una richiesta di riduzione del contributo provvisionale per la moglie, la
procedura di appello è rimasta nuovamente sospesa dal 22 maggio al 4 novembre
2009 (inc. 11.2004.40).
F. Il 19
maggio 2009 AO 1 ha adito il Pretore per ottenere una riduzione del contributo
provvisionale in favore di AP 1 a fr. 203.50 mensili dal maggio del 2009 o, in
subordine, a fr. 975.– mensili e il conseguente adeguamento a tali importi della
trattenuta gravante la sua rendita AVS. A sostegno della richiesta egli ha addotto
una diminuzione delle proprie entrate, avendo egli donato al figlio l'immobile
di reddito posto sulla particella n. 74 RFD di __________. All'udienza del
16 giugno 2009, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, postulando una provvigione ad litem di fr. 5000.–
o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel suo memoriale del 28 luglio 2009 AP 1 ha ribadito le medesime domande. Nel proprio, del 27 agosto 2009, AO 1 ha postulato un'ulteriore riduzione del contributo alimentare a fr. 53.50 mensili o, in
subordine, a fr. 1005.– mensili, e il conseguente adeguamento a tali importi della trattenuta sulla sua rendita AVS.
G. Statuendo
il 2 novembre 2009, il Pretore ha ridotto il contributo provvisionale per AP 1 a fr. 2066.– mensili da quella data, ha respinto il postulato adeguamento della trattenuta sulla
pensione AVS di AO 1, così come le richieste di provvigione ad litem e
di assistenza giudiziaria della convenuta. La tassa di giustizia di fr. 800.– e
le spese sono state poste per tre quinti a carico di AO 1 e per il resto a
carico AP 1, cui AO 1 è stato condannato a rifondere fr. 350.– per
ripetibili ridotte.
H. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta con un appello dell'11 novembre
2009 nel quale chiede che l'istanza di AO 1 sia respinta e che le sia concessa una
provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, riformando in tal senso il giudizio impugnato. Contestualmente
essa postula una provvigione ad litem di fr. 2000.– per la procedura di
appello o, in via subordinata, l'ammissione all'assistenza giudiziaria. Il 23
novembre 2009 AO 1 ha appellato a sua volta, postulando la soppressione del
contributo a suo carico dal maggio del 2009 e la revoca della trattenuta sulla
sua rendita AVS o, in via subordinata, la riduzione del contributo a
fr. 1125.– mensili dal maggio del 2009 e a fr. 1005.– mensili dall'ottobre
del 2010, come pure la riduzione della trattenuta sulla sua rendita AVS a fr.
53.50 mensili dal maggio del 2009. Nelle loro osservazioni del 3 e del 14 dicembre
2009 le parti concludono vicendevolmente per la reiezione dell'appello
avversario.
in diritto: 1. Le
misure provvisionali – e la loro modifica – nelle cause di divorzio sono
trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c
cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile
entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo
entrambi gli appelli sono ricevibili.
2. Il
Pretore ha ravvisato nella donazione dell'immobile a __________ che AO 1 ha eseguito al figlio F__________ un cambiamento rilevante e duraturo dei redditi dell'istante rispetto
a quelli considerati nell'ultimo decreto cautelare. Egli ha escluso però che l'età
avanzata e i problemi di salute del donante giustificassero una cessione dell'immobile
a titolo gratuito, l'operazione denotando piuttosto la volontà di sottrarre determinata
sostanza alle conseguenze economiche derivanti dallo scioglimento del
matrimonio. Tuttavia – ha continuato il Pretore – non essendo concretamente
esigibile un recupero dei redditi cui l'istante aveva rinunciato, le entrate di
AO 1 andavano accertate in fr. 4961.75 mensili, per rapporto a un fabbisogno
minimo di fr. 2155.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 330.–, imposte fr. 725.–).
Quanto a AP 1, il primo giudice ne ha confermato il reddito virtuale in
fr. 1500.– mensili, calcolandone il fabbisogno minimo in fr. 2825.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione
con spese accessorie fr. 1150.–, premio della cassa malati fr. 375.–,
imposte fr. 200.–). Constatata nel bilancio coniugale un'eccedenza di fr. 1482.–
mensili, il Pretore ha fissato il contributo per la moglie in fr. 2066.– mensili
a valere dal momento del giudizio.
Fatti
I. Sull'appello
di AP 1
3. L'appellante ricorda che i coniugi sono separati di fatto dal 1998 e
che sono divorziati dal 1° marzo 2004, il principio dello scioglimento del
matrimonio essendo passato in giudicato. A suo parere in circostanze siffatte
la modifica del contributo cautelare non va giudicata in base al “principio
della ripartizione delle eccedenze” che disciplina le misure a protezione dell'unione
coniugale, bensì in applicazione analogica dell'art. 129 CC. In caso contrario,
a suo avviso, si giungerebbe alla situazione paradossale per cui in esito agli
appelli contro la sentenza di divorzio questa Camera fisserebbe il contributo alimentare
dal 1° marzo 2004 in base ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio.
a) La
possibilità di chiedere misure provvisionali anche dopo lo scioglimento del
matrimonio ove il processo sugli effetti del divorzio non sia terminato è
prevista esplicitamente all'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC. In tale ambito l'erogazione
di contributi provvisionali resta disciplinata – per analogia (art. 137 cpv. 2
terza frase CC) – dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale, quand'anche
lo scioglimento del matrimonio non sia più litigioso (RtiD I-2005 pag. 760
consid. 6). Eccezioni sono invero prospettabili nel caso in cui sia altamente
verosimile che in esito al divorzio non sia accordato alcun contributo di
mantenimento (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 7). Ove appena si consideri tuttavia
che nella sentenza di divorzio la moglie si è vista riconoscere dal Pretore una
rendita di fr. 3515.– mensili, l'ipotesi che in esito al divorzio essa non
riceva contributo alcuno non può dirsi altamente verosimile. Non si ravvisano dunque
gli estremi, in concreto, per scostarsi dalla disciplina prevista dall'art. 163
CC né, tanto meno, per applicare analogicamente l'art. 129 CC.
b) Contrariamente
a quanto crede l'interessata, poi, il contributo alimentare fissato in una
sentenza di divorzio decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza
medesima. La questione è di sapere pertanto, nella fattispecie, se si giustifichi
una modifica dell'assetto cautelare destinata a rimanere in vigore fino al
passaggio in giudicato degli effetti del divorzio (RtiD I-2006 pag. 669 consid.
4). E in tale prospettiva misure provvisionali possono sempre essere modificate
qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le
circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni
formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si
siano avverate solo in parte (Leuenberger
in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 16 ad art. 137 CC).
4. La convenuta sostiene – in sintesi – che l'istante ha donato l'immobile
di __________ al figlio e un uno stabile di __________ alla figlia
(riservandosene l'usufrutto) per vanificare, nell'imminenza della sentenza di
appello sul divorzio, i diritti che le saranno riconosciuti in liquidazione del
regime dei beni e conseguire una riduzione del contributo alimentare. Essa si
duole altresì che il Pretore, pur ritenendo verosimile l'intento abusivo dell'istante,
Considerandi
abbia rinunciato a sanzionarne il comportamento. A suo parere, pertanto, l'istanza
andava respinta già sulla base dell'art. 2 cpv. 2 CC. L'appellante reputa poi arbitrario
che a 63 anni le si imputi un reddito di fr. 1500.– mensili, mentre all'istante
non si imputi nemmeno un reddito analogo a quello conseguito prima della
donazione immobiliare al figlio. AO 1, dal canto suo, contesta ogni intento
abusivo dell'operazione immobiliare e ribadisce che, in ogni caso, a un debitore
del contributo alimentare non può essere imputato un reddito potenziale fuori
dalla sua portata.
a) Già
si è detto che l'art. 129 CC non è applicabile alla fattispecie. E nemmeno si
ravvisa disparità di trattamento verso l'appellante, nel caso in esame, per il
fatto che a AO 1, pensionato, non si imputi un reddito da attività lucrativa. I
presupposti che consentono di stimare un reddito ipotetico sono già stati
illustrati dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che il coniuge debitore di
un contributo di mantenimento può vedersi ascrivere un reddito
maggiore di quello realmente conseguito da attività lucrativa o dalla sostanza quando
abbia rinunciato volontariamente o per negligenza a un reddito più elevato. Il reddito potenziale però dev'essere effettivamente possibile ed
esigibile, sempre che il debitore non abbia agito con la deliberata
intenzione di nuocere. In quest'ultima ipotesi la giurisprudenza è più
possibilista (sentenza del Tribunale federale 5C.94/2003 del 17 luglio 2003, consid. 3.1 con riferimenti). Sia come sia, la questione di sapere se AO 1 abbia donato l'immobile di reddito al figlio per
pregiudicare le spettanze dell'ex moglie può – come si vedrà oltre – rimanere
indecisa. Senza dimenticare che, a prescindere dalla donazione, l'istante ha
fatto valere un'ulteriore contrazione del proprio guadagno e un diminuito
fabbisogno minimo della convenuta, ciò che impone di verificare se le
circostanze si fossero davvero modificate in modo rilevante e duraturo rispetto
alla situazione considerata nell'ultimo giudizio cautelare.
b) Dall'istruttoria
condotta in appello nella causa di merito, le cui risultanze sono notorie a
questa Camera trattandosi di procedure pendenti dinanzi al medesimo tribunale (I
CCA, sentenza inc. 11.2002.113 del 12 agosto 2004, consid. 8d con rinvii),
risulta che AO 1 occupa oggi da sé solo l'abitazione di __________
e che dei 18 appartamenti dello stabile a __________ di cui conserva l'usufrutto
solo quattordici sono locati (perizia dell'arch. __________, del 26 febbraio
2008, pag. 8; dichiarazione d'imposta 2007 nell'inc. 11.2004.40). Ora, nel caso
in cui un obbligato alimentare rinunci unilateralmente a una fonte di reddito,
appare senz'altro giustificato imporgli di contenere il proprio tenore di vita
(FamPra.ch 2008 pag. 623 seg.). Non appare quindi fuori luogo esigere dall'interessato
che si trasferisca in uno degli appartamenti sfitti dello stabile a __________,
che del resto già occupava durante i primi anni di separazione, e dia in
locazione l'abitazione di __________ e gli altri tre appartamenti di __________.
Né si può dire che tale modifica del tenore di vita sia per lui inattesa, ove
appena si pensi che fin dall'inizio del procedimento cautelare egli sapeva dei
rischi insiti alla donazione dell'immobile a __________.
c) Dalla perizia testé citata si desume che da un appartamento di due locali
e mezzo a __________ AO 1 ricava almeno fr. 6960.– annui (complemento
peritale del 12 agosto 2008, pag. 6, nell'inc. 11.2004.40). Per la locazione di
tre appartamenti si può supporre quindi un guadagno lordo di almeno fr. 20 000.–. Sempre
secondo il perito, poi, l'immobile di __________ ha un valore di reddito di fr. 70 080.– annui (referto
del 26 febbraio 2008, pag. 12 in basso). Anche considerando le presumibili
spese di manutenzione, a un sommario esame appare verosimile in definitiva che,
mettendo a frutto i residui elementi della propria sostanza, AO 1 possa conseguire
un reddito netto complessivo pari a quello che nel 2007 ritraeva dallo stabile di
__________ (fr. 41 458.–, pari a fr. 3455.– mensili).
d) AO
1.
obietta che, in applicazione del principio
Dispositivo
dispositivo, il giudice non può prendere in considerazione un reddito ipotetico
in assenza di ogni allegazione in tal senso da parte della convenuta. Ora, che la procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per
un coniuge sia retta dal principio dispositivo è indubbio (RtiD I-2007 pag. 741
consid. 8). Nella fattispecie, però, l'interessato equivoca sulla portata del principio,
intanto perché AP 1 ha contestato integralmente la riduzione dei redditi fatta
valere dall'istante, “disponendo” così dei suoi diritti, e in ogni modo
perché sapere se si possa ragionevolmente imputare al debitore un reddito ipotetico
è una questione di diritto e va esaminata d'ufficio
(DTF 128 III 7consid. 4c/bb).
Per
di più, sarebbe addirittura arbitrario ignorare, ai
fini di un giudizio provvisionale, circostanze emerse nel quadro della relativa
causa di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio
2006, consid. 5.1). E il richiamo dell'incarto di
appello è stato ammesso dal Pretore (verbale del 16 giugno 2009, pag. 3). Sulla questione, poi, AO 1 ha avuto modo di esprimersi con il suo appello e con le osservazioni all'appello avversario davanti a questa Camera,
munita di pieno potere cognitivo, mentre sulle
risultanze peritali ha avuto modo di determinarsi nel memoriale conclusivo del 24
aprile 2009 introdotto al termine dell'istruttoria condotta nella procedura di
appello contro la sentenza di merito, tuttora pendente (inc. 11.2004.40). Certo,
egli ha contestato tali risultanze, ma per tacere del fatto che questa Camera
ha respinto la sua richiesta di nullità o di annullamento del referto peritale,
a un esame di verosimiglianza non si ravvisano gli estremi per trascurare
accertamenti specialistici. Sul calcolo del contributo alimentare, infine, si
ritornerà nel quadro dell'appello presentato dall'istante.
5. AP
1 lamenta altresì che il Pretore le abbia negato la provvigione ad litem.
Al riguardo il primo giudice ha ritenuto che dopo l'introduzione della relativa
istanza, il patrocinio dell'appellante non ha generato costi particolari,
sicché l'interessata può far fronte alla spesa con la propria quota di eccedenza
mensile. La convenuta obietta di avere presentato l'istanza contestualmente
alla risposta, di modo che essa deve coprire anche tali prestazioni. Ricorda inoltre
che essa non lavora e che pertanto non ha disponibilità alcuna, mentre la cifra
richiesta (fr. 5000.–) è adeguata al valore litigioso.
a) I
presupposti per ottenere una provvigione ad litem sono già stati
riassunti dal Pretore (consid. 11). Al riguardo basti ricordare che spetta a
chi postula una simile prestazione rendere verosimile di non avere mezzi
sufficienti per stare in causa (Leuenberger
in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 53 ad art. 137 CC). L'obbligo
di corrispondere una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha risorse
per sostenere le spese del processo si configura processualmente come una
misura provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c
consid. 6). E l'emanazione di misure provvisionali è possibile anche dopo lo
scioglimento del matrimonio (sopra, consid. 3a). Se non che, per sua indole,
una provvigione garantisce
la copertura di costi futuri, non di costi già maturati (I CCA, sentenza
inc. 11.2004.120 del 13 dicembre 2007, consid. 11; cfr.
anche RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). Poco importa quindi il lavoro svolto
dal patrocinatore fino all'introduzione dell'istanza. Decisiva, ai fini della
provvigione, era la prevedibile entità di lavoro che al patrocinatore restava
da compiere.
b) In
concreto la provvigione era destinata a rimunerare l'avvocato per la procedura
relativa alla modifica dell'assetto cautelare, compresa la stesura della
risposta coeva all'istanza di provvigione ad litem. L'appellante
sostiene che, dato un valore litigioso di fr. 70 500.– (venti volte
fr. 3525.–) e un'aliquota dell'8%, la provvigione richiesta di fr. 5000.–
non era eccessiva. Ora, il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1)
non è applicabile, giacché l'azione di merito, da cui dipende l'odierna
procedura provvisionale, è stata introdotta prima del 31 dicembre 2007 (art. 16
cpv. 2 del regolamento). Si deve far capo così alla vecchia
tariffa dell'Ordine degli avvocati, la quale per le cause di stato prevedeva un
onorario dell'avvocato compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (art. 14 cpv.
1 vTOA), inclusa la trattazione dei provvedimenti cautelari (CdM, sentenza inc.
19.1995.25 del 21 giugno 1995, consid. 2, pubblicata in: BOA n. 10 pag. 25
consid. 2; v. anche RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c).
c) Ciò
premesso, a un prudente criterio le prestazioni eseguite dal legale (redazione
del memoriale di risposta, stesura di una lettera di conclusioni, partecipazione
a un'udienza, più le altre presumibili prestazioni extragiudiziarie) avrebbero
giustificato un onorario attorno ai fr. 1800.–. Aggiunte le spese presumibili
(art. 3 TOA) e l'IVA, la nota del patrocinatore si sarebbe aggirata dunque
attorno ai fr. 2200.–. Tenuto conto che in esito al presente appello l'interessata
si vede riconoscere un contributo alimentare di fr. 3205.– mensili con cui
sopperire a un fabbisogno minimo di fr. 2925.– mensili, conservando una
disponibilità di fr. 280.– mensili, e considerate le ripetibili – seppur
parziali – riconosciute per il procedimento davanti al Pretore in esito all'odierna procedura
(fr. 1800.–), si può ragionevolmente ritenere in ultima
analisi che AP 1 sia in grado di provvedere autonomamente alla copertura della
differenza (fr. 400.–) e della quota di oneri processuali della prima sede
posti a suo carico (fr. 80.–, oltre a un decimo delle spese). Nel suo esito
pertanto il giudizio del primo giudice resiste alla critica.
II. Sull'appello
di AO 1
6. Relativamente alle proprie entrate, l'appellante fa valere che rispetto
alla situazione accertata da questa Camera nella sentenza del 10 dicembre 2007 i
suoi introiti si sono notevolmente ridotti, tant'è che dopo la cessione dell'immobile
di __________ i suoi redditi consistono ormai in fr. 3078.50 mensili. Egli ribadisce
che in mancanza di contestazioni da parte della convenuta il Pretore non poteva
rivedere i redditi da lui indicati nell'istanza. E in ogni modo, a suo dire, i
calcoli del primo giudice sono erronei, poiché oltre al reddito locativo dell'appartamento
di __________ e al reddito netto dello stabile di __________, da quanto
accertato fiscalmente occorre dedurre il valore locativo dell'abitazione di __________.
Egli ricorda altresì che di quest'ultimo immobile non può liberarsi degli
interessi ipotecari né degli oneri di manutenzione a causa della restrizione
della facoltà di disporre annotata nel registro fondiario. Infine chiede di
dedurre, sempre dalla tassazione 2007, l'importo di fr. 4500.– conteggiato dalle autorità tributarie per le assicurazioni personali o, in alternativa, di
inserire tale somma nel suo fabbisogno minimo.
a) Questa
Camera ha già avuto modo di rammentare alle parti che un elemento del reddito o
del fabbisogno minimo non può essere accertato, quand'anche non sia esplicitamente
contestato, se è sconfessato dalle risultanze processuali (sentenza inc.
11.2006.103 del 10 dicembre 2007, consid. 4a con rimandi). Inoltre il metodo
per il calcolo dei contributi alimentari, in particolare per la determinazione
dei fabbisogni minimi, va applicato d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994
pag. 297). Il primo giudice, pertanto, non era tenuto ad attenersi ciecamente
ai dati esposti dall'interessato nella sua istanza.
b) Dalla tassazione 2007 si evince, per
quanto riguarda l'appellante, un reddito della sostanza di fr. 209 040.– annui composto
delle pigioni dell'immobile a __________ e di quello a __________, oltre che
del valore locativo dell'abitazione a __________ (doc. E). Non a torto l'appellante
sottolinea che quest'ultimo è un dato puramente fiscale, non un reddito (I CCA,
sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004, consid. 4 con rimandi). Sta di
fatto che, come detto, l'interessato è tenuto a mettere a profitto tale
immobile. Gli va dunque imputato un reddito virtuale. Facendo astrazione dei
redditi ritratti dall'immobile a __________ e del valore locativo dell'abitazione
a __________, il reddito immobiliare per il 2007 va accertato così in fr. 97 260.– annui. Tenuto
conto delle spese di gestione e di manutenzione relative agli immobili di __________
e __________ (fr. 28 815.– complessivi) e degli interessi passivi gravanti
tali stabili (fr. 42 444.– complessivi), il provento netto immobiliare ammonta di
conseguenza a complessivi fr. 26 000.– annui (doc. E), pari a fr. 2166.– mensili. Considerata
altresì la rendita AVS di fr. 1620.– mensili (doc. 4: fr. 19 440.– annui) e
l'introito che l'appellante potrebbe ottenere mettendo a frutto la sua sostanza
residua (fr. 3455.– mensili), il reddito risulta in definitiva di complessivi
fr. 7240.– mensili, rispetto ai fr. 7730.– mensili accertati nel precedente
giudizio cautelare di questa Camera (sentenza inc. 11.2006.103 del 10 dicembre
2007, consid. 4b).
c) Quanto all'importo di fr. 4500.– che
l'autorità fiscale ha dedotto dai redditi a titolo di “premi assicurazioni
personali” (doc. E), a ragione il Pretore ha spiegato che oneri siffatti vanno
considerati nel quadro del fabbisogno minimo. E in effetti a tale titolo l'interessato
si vede inserire nel fabbisogno minimo un premio della cassa malati di fr.
330.– mensili, ovvero di fr. 3960.– annui. Né egli ha reso verosimile che la
spesa sia lievitata fino a raggiungere l'importo massimo riconosciuto in sede
fiscale, ove per altro egli neppure ha precisato la deduzione sull'apposito
modulo (dichiarazione d'imposta 2007 richiamata nell'inc. 11.2004.40).
7. Circa
il proprio fabbisogno minimo, AO 1 chiede di portarlo a fr. 3425.– mensili per
tenere conto del nuovo minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.–), di
un costo dell'alloggio pari a quello riconosciuto alla controparte (fr. 1150.–),
dell'aumento del premio della cassa malati (fr. 375.–) e delle imposte (fr.
700.– mensili).
a) L'importo
di base per il calcolo del minimo esistenziale ai fini esecutivi nel caso di un
debitore solo è stato rivalutato dal 1° settembre 2009 a fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292). Se non che, si volessero riconoscere un simile adeguamento
all'appellante, si dovrebbe intervenire anche sul minimo esistenziale ammesso
per la convenuta e l'operazione non avrebbe alcuna incidenza sul risultato.
b) Quanto
al costo dell'alloggio, in concreto gli oneri ipotecari e le spese di manutenzione
dell'abitazione a __________ sono già sono stati considerati nel calcolo del
reddito immobiliare netto. L'appellante non può pretendere dunque che tale costo
gli sia riconosciuto due volte, a prescindere dal fatto che le deduzioni dal reddito di quell'abitazione
(circa fr. 1450.– mensili netti: doc. E, riparto) sono
finanche superiori a quanto egli pretende in questa sede per il costo
dell'alloggio. Analoga situazione si avrebbe, del resto, nell'ipotesi in cui l'interessato
fosse tenuto a trasferirsi in un appartamento dell'immobile a __________, di
cui conserva l'usufrutto.
c) Per
quel che attiene alla cassa malati, già si è detto (consid. 6b) che l'istante non
ha reso verosimili costi superiori a quelli accertati nel precedente giudizio
cautelare (fr. 330.– mensili), né può pretendere di vedersi riconoscere l'importo
forfetario ammesso dal fisco. In merito all'onere tributario, per tacere del
fatto che la pretesa di aumentarlo non è cifrata e dunque inammissibile, in
esito all'odierno giudizio l'appellante non solo non ottiene la soppressione
del contributo alimentare, ma vede quest'ultimo aumentare rispetto a quanto ha
deciso il primo giudice. Non soccorrono dunque le premesse per rivedere l'onere
d'imposta, che il Pretore ha ammesso per un importo superiore a quello fatto
valere dall'interessato. In definitiva il fabbisogno minimo dell'istante va confermato
in fr. 2155.– mensili.
8. Quanto
al fabbisogno minimo della convenuta, l'appellante chiede di ridurlo a fr.
2625.– mensili. Se non che, con il trasloco da __________ a __________ il canone
di locazione è lievitato da fr. 1000.– a fr. 1150.– mensili. Perché il primo
giudice non avrebbe dovuto considerare tale dato l'appellante non spiega. Anzi,
egli medesimo ha chiesto dalla controparte l'edizione del nuovo contratto di
locazione (verbale del 16 giugno 2009, pag. 1).
9. L'appellante
chiede, in subordine, di ridurre il contributo alimentare a suo carico a fr.
1125.– mensili dal maggio del 2009 al settembre del 2010 (pensionamento della
convenuta) e a fr. 1005.– mensili da allora in poi. Fa valere che la
controparte non ha diritto a un tenore di vita più alto di quello avuto al
momento della separazione e che il contributo dev'essere limitato alla copertura
del di lei fabbisogno minimo. Il Pretore ha ritenuto che in concreto non si
giustificasse di far capo a un criterio diverso da quello applicato nei
precedenti giudizi cautelari, né di anticipare il giudizio di merito. Ha
spiegato che i dati figuranti nella sentenza di questa Camera, del 14 settembre
1999, si riferiscono alla situazione successiva alla separazione, mentre non è
possibile risalire al tenore di vita dei coniugi durante la vita in comune. Dandosi
una separazione di oltre dieci anni, inoltre, determinante non è il tenore di
vita goduto durante la comunione domestica, bensì quello durante il periodo
della separazione.
Si
dà atto che, contrariamente a quanto reputa il Pretore, il tenore di vita alla fine
della vita in comune può essere di rilievo nel quadro della procedura intesa
all'adozione di provvedimenti cautelari, giacché costituisce il limite
superiore del diritto al mantenimento. L'appellante però si
limita a ribadire che al momento della separazione il suo fabbisogno minimo ammontava
a fr. 2490.– mensili, che dalla tassazione 1999/2000 risultava un reddito di
fr. 3712.– mensili e che, dedotto il fabbisogno minimo della moglie (fr.
1700.– mensili), già allora si registrava un ammanco. In realtà, nulla è dato
di sapere del bilancio familiare prima la separazione di fatto (si veda un
esempio di calcolo circostanziato in: RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e),
sicché l'appello riesce finanche irricevibile per carenza di motivazione. Spettava
all'interessato indicare con un minimo di precisione quali atti del ponderoso
incarto permettevano di stabilire il tenore di vita, non al giudice vagliare di
propria iniziativa la copiosa documentazione agli atti (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
5 ad art. 183). Quanto al fatto che nell'ottobre del 2010 AP 1 compirà 64
anni, nulla è dato di sapere sulle modifiche che interverranno a quel momento.
10. Ciò
posto, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:
reddito del marito (consid. 6) fr.
7240.–
reddito
della moglie (non contestato) fr. 1500.–
fr.
8740.– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 2155.–
fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 2825.–
fr.
4980.– mensili
eccedenza fr.
3760.– mensili
metà
eccedenza fr. 1880.–
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2155.– + fr. 1880.– = fr. 4035.–
mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
2825.– + fr. 1880.– ./. 1500.– = fr. 3205.–
mensili.
Ne segue che entro tali limiti l'appello di AP 1 merita accoglimento,
mentre l'appello di AO 1 è destinato all'insuccesso.
11. Il
Pretore ha fatto decorrere la modifica dalla data del decreto cautelare poiché la
notevole riduzione del contributo alimentare non giustificava, per motivi di
equità, una modifica dell'assetto provvisionale dalla data dell'istanza. L'appellante
chiede di far retroagire la decorrenza dal 19 maggio 2009, sia perché la convenuta
non ha contestato tale data, sia perché il Pretore ha abusato del suo potere di
apprezzamento. Ora, l'appellante
dimentica in primo luogo che la convenuta ha proposto di respingere interamente
l'istanza. Oltre a ciò, egli trascura che in linea di principio la modifica di misure provvisionali emanate in cause di divorzio o
di separazione può avvenire solo pro futuro, dal giorno in cui il
giudice statuisce, giacché esse esplicano autorità di cosa giudicata relativa
(DTF 127 III 498 consid. 3). Ragioni equitative possono invero far decorrere la
modifica già dalla presentazione dell'istanza o da qualsiasi momento intermedio
fra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto (RtiD I-2005 pag.
757 n. 39c), ma nella fattispecie l'appellante mai ha alluso a motivi di equità
che imporrebbero una simile modifica dell'assetto cautelare. In caso contrario
la retroattività andrebbe pronunciata come regola, ciò che sarebbe manifestamente
contrario al diritto federale. Né si può dire che il Pretore abbia indugiato
nel giudicare, la procedura essendo durata poco meno di sei mesi.
12. L'appellante
chiede infine di revocare la trattenuta sulla sua rendita di vecchiaia, rispettivamente
di adeguarla alla riduzione del contributo provvisionale a suo carico. Il
contributo alimentare tuttavia resta superiore alla di lui rendita. Ne discende
che l'appello si rivela destituito di buon diritto.
III. Sul
ricorso di AP 1 contro il diniego di assistenza giudiziaria
13. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità
di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Nel caso in esame il Pretore ha omesso di “indicare i mezzi di ricorso”,
come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag. Ciò non ha nuociuto in ogni modo alla
richiedente, che ha inoltrato il rimedio nel termine prescritto contestualmente
all'appello contro il decreto cautelare. Trattato come ricorso, unico rimedio esperibile
contro il diniego dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag), l'atto in rassegna
è dunque ricevibile.
14. Il
Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, in concreto,
richiamando i motivi esposti per il rigetto della provvigione ad litem. L'interessata
oppone di essere indigente e chiede che le sia concesso il beneficio nell'eventualità
in cui non le fosse accordata una provvigione ad litem per la procedura
di primo grado. Come si è illustrato (consid. 5c), nondimeno, in esito al
presente giudizio l'interessata riceverà ripetibili ridotte a copertura delle
proprie spese legali per la procedura di prima sede. Dato il contributo alimentare
di fr. 3205.– mensili, essa dispone così di fondi sufficienti per far fronte
alle spese residue. Nel caso specifico difetta pertanto l'indigenza della
richiedente, requisito primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza
giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag). Ne segue l'infondatezza del ricorso.
IV. Sull'istanza
di provvigione ad litem e di assistenza giudiziaria presentata da AP 1
per la procedura di appello
15. Nell'appello
la convenuta chiede che l'istante sia tenuto a versarle una nuova provvigione ad
litem di fr. 2000.–. Ora, questa Camera ha già ha avuto modo di
spiegare che l'obbligo, per un coniuge, di fornire una provvigione di causa all'altro
coniuge si configura processualmente come una misura provvisionale giusta l'art.
137 cpv. 2 CC, sicché la richiesta va diretta – per principio – al Pretore (RtiD
I-2006 pag. 669 consid. 6). La giurisprudenza relativa all'art.
377 cpv. 2 CPC ha già precisato nondimeno che, trattandosi di domande cautelari
proposte “nell'ambito di un appello
su domanda cautelare già decisa dal primo giudice e dalla quale (…) trae il suo
fondamento processuale”, la competenza
diviene quella dell'autorità di ricorso (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377). La
provvigione ad litem chiesta dalla convenuta nel caso specifico si riferisce
proprio a una “domanda
cautelare già decisa dal primo giudice” (nel decreto
impugnato). Essa è dunque ricevibile.
Ciò premesso, in concreto la provvigione era destinata a rimunerare l'onorario e le
spese d'avvocato per la stesura dell'appello e delle osservazioni all'appello
avversario, che può essere ragionevolmente stimato in complessivi fr. 2000.–. Considerata
l'indennità assegnatale in questa sede per ripetibili (fr. 2000.–), non fa
dubbio che l'interessata è in grado, con un margine disponibile sul fabbisogno
di fr. 280.– mensili, di far fronte al pagamento della quota di oneri
processuali posta a suo carico (fr. 250.–). In simili circostanze la domanda di
provvigione di causa non può essere accolta. Quanto alla domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura di appello, l'attribuzione di ripetibili la rende
priva di oggetto. Per di più, essa va respinta perché difetta – come detto – il
requisito dell'indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag).
V. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
16. Gli
oneri dell'appello di AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). La convenuta ottiene l'aumento del contributo alimentare, ma non l'integrale
reiezione dell'istanza avversaria. Essa soccombe altresì sulla questione della
provvigione ad litem davanti al Pretore e in questa sede. Tutto considerato,
si giustifica dunque che sopporti un quarto degli
oneri
processuali, mentre i rimanenti tre quarti vanno posti a carico dell'istante,
tenuto a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili
ridotte. Gli oneri dell'appello di AO 1 seguono la soccombenza di lui (art. 148
cpv. 1 CPC). Vanno dunque a suo carico, con obbligo di versare alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito
dell'attuale giudizio impone altresì una modifica del dispositivo sugli oneri
processuali e le ripetibili di primo grado, che equitativamente, anche tenuto
conto della questione della provvigione ad litem, vanno poste per nove
decimi a carico dell'istante e per il resto della convenuta, cui il primo
rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte.
Quanto alla procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria,
essa è gratuita (salvo ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art.
4 cpv. 2 Lag) e in concreto non v'è ragione di derogare a tale precetto. Né si
giustifica di accordare ripetibili a AO 1, le cui osservazioni al ricorso (di
una riga) non hanno cagionato costi apprezzabili.
VI. Sui
rimedi giuridici a livello federale
17. Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF supera sicuramente la
soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il
decreto impugnato è così riformato:
1.1
In modifica del dispositivo n. 1 della sentenza inc. 11.2006.103 emanata il
10 dicembre 2007 dalla prima Camera civile del Tribunale di appello, AO 1 è
tenuto a versare AP 1 un contributo provvisionale di fr. 3205.– mensili dal 2
novembre 2009.
3. La
tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono poste per nove decimi a carico
di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, alla quale AO 1 rifonderà fr. 1800.–
per ripetibili ridotte.
Per
il rimanente gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1000.–
sono
posti per un quarto a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà
all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello
di AO 1 è respinto.
IV. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
V. Nella misura in cui non è privo di oggetto, il ricorso di AP 1 in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è confermata.
VI. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.
VII. La domanda
di provvigione ad litem per la procedura di appello presentata da AP 1 è
respinta.
VIII. Nella misura in cui non è senza oggetto, la
richiesta di assistenza giudiziaria in appello presentata da AP 1 è respinta.
IX. Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster