11.2009.190
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per il marito
22 marzo 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2009.190
Data decisione, Autorità:
22.03.2010, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per il marito
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 CC
Incarto n.
11.2009.190
Lugano
22 marzo 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2009.851 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 giugno 2009 da
AP 1
(patrocinata da PA 2)
contro
AO 1
(patrocinato da PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 novembre 2009 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 4 novembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1977), cittadino albanese, e AP 1 (1971) si sono sposati a __________
il 9 giugno 2006. A quel momento AO 1 era già padre di E__________, avuta il 3 marzo 2002 da un precedente matrimonio. Dalle seconde nozze non è nata prole. Il
marito lavora a tempo parziale, per il tramite dell'agenzia di lavoro
temporaneo __________, come operaio alla __________ di __________. La moglie è
impiegata alla __________ di __________.
B. Il 23
giugno 2009 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza
a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata e l'attribuzione dell'alloggio
coniugale, con obbligo per il marito di trasferirsi altrove entro il 1° luglio
2009. All'udienza del 21 luglio
2009, indetta per la discussione, le parti hanno raggiunto un accordo sulla
vita separata e sull'abitazione coniugale, che il marito si è impegnato a
lasciare entro l'11 agosto 2009. AO 1 ha postulato nondimeno un contributo
alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2007, che la moglie ha rifiutato.
Entrambe le parti hanno instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Terminata l'istruttoria, esse hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi
a conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le loro domande.
C. Statuendo
con sentenza del 4 novembre 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati dal 21 luglio 2009, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie e
ha obbligato quest'ultima a versare al marito un contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili dal 1° luglio 2009. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. AO 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, AP 1 no.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta l'11 novembre 2009 a questa Camera, chiedendo
– previa concessione dell'effetto
sospensivo all'appello – di annullare il contributo alimentare per il marito o,
in via subordinata, di ridurne l'entità a fr. 800.– mensili per sei mesi dal
momento in cui il marito avrà firmato un contratto di locazione proprio. Con
decreto del 17 novembre 2009 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito
della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag.
432.
consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di dieci
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in
esame è ricevibile.
2.
Il documento accluso da AP 1 all'appello (lettera 9 novembre
2009.
del patrocinatore del marito al suo) è irricevibile. Nelle procedure a
tutela dell'unione coniugale non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi
di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c),
tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione:
DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice reputi opportuno assumere
di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di
famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella
fattispecie.
3.
Litigioso è il contributo alimentare per il marito. A tal fine il
Pretore ha rilevato anzitutto che durante la vita in comune la moglie ha accumulato
risparmi per fr. 15 541.–, i quali al tasso del 2¾% potrebbero fruttare fr. 427.40 annui. Ciò premesso, egli ha accertato
il reddito del marito in fr. 1682.60 mensili a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2871.70 (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie
fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 206.80, assicurazione dell'automobile
fr. 16.10, imposta di circolazione fr. 22.25, contributo alimentare per la
figlia E__________ fr. 426.55). Quanto alla moglie, egli
ne ha accertato il reddito in fr. 4280.50 mensili e il fabbisogno minimo in
fr. 3358.55 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie
fr. 1380.–, posteggio fr. 120.–, premio della cassa malati fr. 213.80,
assicurazione dell'automobile fr. 82.–, imposta di circolazione fr. 35.–,
premio dell'assicurazione economia domestica e contro la responsabilità civile
fr. 26.25, protezione giuridica fr. 21.50, premio della previdenza vincolata
fr. 130.–, imposte fr. 150.–). Constatato
un ammanco di fr. 267.– mensili, il Pretore ha ritenuto che “in tal caso il contributo alimentare corrisponde alla
rimanenza sul fabbisogno minimo del debitore e ammonta dunque a fr. 1189.–
arrotondati”. Il marito chiedendo il versamento di fr. 1000.–, egli ne ha accolto
appieno la pretesa.
4.
L'appellante si duole di dover erogare
contributi alimentari senza limiti di tempo, rimproverando al Pretore di avere
trascurato la breve durata della vita in comune, l'assenza di figli e l'impossibilità di ottenere ragguagli sulla situazione finanziaria del
marito. La cui intenzione –
essa prosegue – è di fare affidamento sulle risorse finanziarie di lei, senza prodigarsi
nel migliorare le proprie. Essa fa valere di non essersi mai impegnata a mantenere
il marito e di avere anzi sollecitato quest'ultimo a trovare un'occupazione
meglio retribuita. Per di più, il convenuto non ha reso verosimile alcuna ricerca
d'impiego e ha prodotto unicamente le distinte di salario fino al maggio del 2009,
ciò che lascia presumere il conseguimento di un reddito più elevato di quello
accertato dal Pretore.
a) Per
quel che concerne la durata dei contributi alimentari fondati sull'art. 176
cpv. 1 n. 1 CC, la legge nulla prevede. Compete dunque al giudice fissarne
l'eventuale scadenza, secondo le circostanze del caso. Di norma, essi sono fissati
senza limiti di tempo, essendo arduo prevedere fin quando possa sussistere una
situazione di “grave pericolo” nel senso dell'art. 175 CC. Per altro, ove i
coniugi tornino a vivere assieme, le misure protettrici dell'unione coniugale
decadono (art. 179 cpv. 2 CC), così come decadono qualora, introdotta una causa
di stato, esse siano sostituite da provvedimenti cautelari. Nulla impedisce al
giudice, in ogni modo, di limitare le misure protettrici nel tempo per favorire
una riconciliazione o un accordo dei coniugi oppure per agevolare un riesame della
situazione (RtiD I-2005 pag. 770 consid. 5 con riferimenti di dottrina e
giurisprudenza). Sta di fatto che in concreto
estremi
del genere non si ravvisano. La limitazione temporale di contributi alimentari in
seguito alla breve durata della vita in comune o per l'assenza di figli è un
criterio correlato all'art. 125 CC, ove si tratti di stabilire se, dopo il divorzio,
il contributo debba garantire il mantenimento del beneficiario finché questi abbia
riacquistato una sua indipendenza economica (potenziamento o reinserimento
professionale). Non è di alcuna pertinenza invece nel quadro dell'art. 176 cpv.
1.
n. 1 CC, ovvero finché il matrimonio sussiste (RtiD I-2005 pag. 769 consid.
4).
b) Quanto
al fatto che l'appellante si trovi a versare contributi alimentari per un lasso
di tempo equivalente alla durata della vita in comune (due anni: art. 114 CC), ciò
non deve sorprendere. L'obbligo di mutua assistenza previsto dall'art. 163 CC
continua per tutta la durata del matrimonio, fino allo scioglimento del
vincolo, e non cessa né durante la sospensione della comunione domestica né
durante una causa di divorzio (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). E lo stanziamento di contributi alimentari fra coniugi durante la
sospensione della comunione domestica è disciplinato appunto
dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, i cui criteri di applicazione sono già stati
partitamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e
4b). Nella misura in cui insiste perché alla
fattispecie si faccia capo all'art. 125 CC già prima del divorzio, l'appellante
avanza dunque una rivendicazione contraria al diritto federale.
c) Diversa
è la questione di sapere se si possa pretendere già nell'ambito di misure a protezione
dell'unione coniugale che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in
parte) riprenda o estenda senza indugio un'attività rimunerata. Al riguardo il
Pretore ha correttamente riassunto i presupposti applicabili (sentenza, pag. 3;
v. anche RtiD II-2005 pag. 705 n. 34c, I-2007 pag. 739 consid. 6b), che
l'appellante nemmeno discute. Uno di essi consiste nel
fatto che i redditi coniugali non bastino per sopperire al fabbisogno della
famiglia. In concreto il Pretore ha accertato sì un ammanco nel bilancio familiare, ma ha constatato
che mettendo a frutto la sostanza della moglie si possono coprire i fabbisogni
minimi dei coniugi. Perché in simili circostanze si dovrebbe computare al marito
un reddito ipotetico già durante la sospensione della comunione domestica
l'appellante non spiega, senza contare che mal si intuirebbe come l'interessato
potrebbe guadagnare durante la vita separata più di quanto guadagnava durante
la vita in comune. Relativamente al consumo di sostanza propria, l'interessata neppure quantifica i costi di patrocinio che la
estingueranno – essa pretende – “ben prima del decorso
dei due anni di separazione”. Insufficientemente motivato,
al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC combinato con il cpv. 5).
d) È
possibile che al momento di sposarsi la moglie intendesse “regolarizzare il marito in Svizzera e
consentirgli di trovare un posto di lavoro”. Resta la circostanza che, come ha rilevato il Pretore, secondo il
riparto dei compiti adottato dai coniugi durante la vita in comune la moglie avrebbe
funto da “garante del sostegno famigliare dal punto di vista finanziario”, sicché
essa non può abdicare ora al proprio ruolo. Con tale motivazione l'appellante non si confronta neanche di
scorcio, onde una volta ancora l'irricevibilità dell'appello per carenza di motivazione
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Da parte sua il convenuto ha continuato a lavorare
sostanzialmente come durante la vita in comune, in modo discontinuo e a tempo
parziale (sentenza impugnata pag. 3 seg.). Che poi in passato egli abbia
lavorato “in nero” è ammesso (verbale del 21 luglio
2009, pag. 4), ma non si può evidentemente continuare a pretendere ciò.
e) L'appellante
assevera che il marito, anziché migliorare la propria situazione economica, intende profittare del suo obbligo alimentare per due anni, non potendo
essa chiedere il divorzio prima di allora, e maturare poi
il quinquennio necessario per ottenere un permesso di domicilio. Ammesso e non
concesso che tale accusa sia vera, il problema è che durante il periodo
previsto dall'art. 114 CC un coniuge può opporsi al divorzio senza incorrere per
ciò solo in un abuso “manifesto” nell'accezione dell'art. 2 cpv. 2 CC (RtiD
I-2005 pag. 770 consid. 6). E un contributo alimentare può essere negato solo
in casi eccezionali, da ravvisare con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 584 ad art. 2
CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo nel caso in cui il creditore del contributo alimentare viva in
concubinato “qualificato” con una terza persona, rifiuti informazioni sulle sue
proprie condizioni finanziarie o riduca deliberatamente la propria capacità di
guadagno, ipotesi che sono tutte estranee alla fattispecie. Anche al proposito
l'appello manca così di consistenza.
5.
L'appellante censura
il fabbisogno minimo del marito, accertato dal Pretore in fr. 2871.70 mensili,
rilevando che nei mesi di luglio e agosto del 2009 egli è rimasto nell'appartamento coniugale, i cui costi sono
stati da lei assunti. In seguito nulla è dato di sapere circa la situazione
logistica di lui. Fino al momento in cui egli esibirà un contratto di locazione
firmato nulla gli va dunque riconosciuto a titolo di contributo alimentare.
a) Che
fino all'11 agosto 2009 il
marito abbia soggiornato nell'appartamento coniugale di __________ è indubbio
ed è verosimile che l'appellante abbia assunto personalmente i costi di
tale alloggio. Ciò premesso, un coniuge che provveda personalmente al pagamento dell'una o dell'altra voce di
spesa in luogo e vece dell'altro un coniuge acquisisce un diritto di
compensazione, nel senso che può dedurre dall'ammontare del contributo
alimentare dovuto quanto ha versato direttamente nell'interesse dell'altro
(RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). Non può pretendere tuttavia, per ciò solo,
di stralciare la corrispondente posta dal fabbisogno
minimo del marito.
b) Relativamente
alla situazione dal settembre del 2009 in poi, è
possibile che il marito alloggi presso amici. Non è
tuttavia una situazione che gli può essere imposta, nemmeno a medio termine, né
da tale libera scelta la moglie deve trarre
vantaggio (Rep. 1995 pag. 142 in alto; v. anche Hausheer/ Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79 n. 02.34). A
ragione dunque il Pretore ha riconosciuto al marito un costo dell'alloggio equivalente a quello che egli dovrebbe
ragionevolmente sopportare se vivesse per conto proprio (RtiD I-2005 pag. 764
consid. 5 con rimandi, I-2006 pag. 667). E un esborso di
fr. 1000.– mensili (spese accessorie comprese), per altro non censurato
dall'appellante, può ritenersi ragionevole e adeguato anche per una persona
sola nell'area urbana di Lugano. Anche su quest'ultimo punto l'appello è
destinato così all'insuccesso.
6.
Gli oneri dell'odierno giudizio seguono
il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Non si assegnano ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico a carico dell'appellante.
Non si assegno ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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