11.2009.192
Misure provvisionali in pendenza di divorzio: blocco di un conto bancario
19 novembre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2009.192
Data decisione, Autorità:
19.11.2009, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in pendenza di divorzio: blocco di un conto bancario
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
RESTRIZIONE DEL POTERE DI DISPORRE
art. 137 cpv. 2 CC
art. 178 CC
Incarto n.
11.2009.192
Lugano
19 novembre
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2009.1374 (misure
provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 2 ottobre 2009 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(già patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 novembre
2009 presentato da AP 1contro il decreto cautelare
emesso il 30 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1977) e AA 1 (1974) si sono sposati a __________il 9
maggio 2003. Dal matrimonio sono nati F__________, il 13 ottobre 2003, e C__________,
il 20 settembre 2005. Il marito lavorava come montatore di servizio per la __________
di __________ am __________, la moglie non esercita attività lucrativa. Il 2 aprile
2009 AP 1 è stato posto in detenzione preventiva siccome prevenuto colpevole di
ripetuti atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o
inette a resistere commessi a danno dei figli. Il 27 aprile 2009 la __________
ha disdetto il rapporto di lavoro con AP 1 per la fine di luglio del 2009.
B. Il 4
giugno 2009 AO 1 ha promosso azione di divorzio su richiesta unilaterale
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, proponendo che in
seguito allo scioglimento del matrimonio le fossero affidati i figli, le fosse
attribuita l'esclusiva autorità parentale, le fosse versato un contributo
alimentare per sé e per i figli (non cifrato), fosse liquidato il regime dei beni
e fossero suddivise a metà le prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi durante
il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza. AP 1 non ha ancora
presentato la risposta.
C. In
esito a un'istanza provvisionale introdotta dall'attrice contestualmente alla
petizione, all'udienza del 24 giugno 2009 indetta per il contraddittorio i
coniugi hanno raggiunto un'intesa nel senso che l'abitazione coniugale sarebbe
stata assegnata alla moglie, cui sarebbero stati affidati i figli, mentre il
diritto di visita paterno sarebbe stato definito non appena ciò fosse stato
compatibile con gli sviluppi dell'inchiesta penale. Il marito si è impegnato inoltre
a versare come contributo alimentare l'intero stipendio percepito tra l'aprile
e il luglio del 2009. Dopo di allora il contributo alimentare per la moglie è
stato fissato in fr. 3000.– mensili e quello per i figli in fr. 1000.– mensili
ciascuno, assegni familiari non compresi. Il convenuto ha acconsentito infine a
versare all'istante una provvigione ad litem di fr. 5000.–.
D. Preso
atto che tra il 14 agosto e il 25 settembre 2009 AP 1 aveva chiuso taluni suoi conti
bancari facendo confluire il saldo su un conto n. __________, “rubrica clienti”, intestato allo studio dell'avv. PA 1, con istanza cautelare del 2
ottobre 2009 AO 1 ha chiesto al Pretore di ordinare il blocco immediato fino a concorrenza
di fr. 50 000.– di quest'ultima relazione bancaria e di ordinare aI marito di
informarla sui propri redditi e la propria sostanza, indicando la destinazione
dei fondi in seguito all'estinzione dei conti. Statuendo quello stesso giorno
senza contraddittorio, il Pretore ha decretato il blocco e ha ingiunto al convenuto di presentare entro 10 giorni
un elenco completo dei propri conti con la relativa movimentazione dal 1°
gennaio 2008 e, ove i conti fossero stati estinti, di indicare la destinazione
del saldo. All'udienza del 15 ottobre 2009, destinata al contraddittorio, AP 1
ha proposto di dichiarare l'istanza “evasa ai sensi dei
considerandi”, tutte le informazioni essendo già state
fornite alla controparte, e ha chiesto al Pretore di liberare la somma oggetto
del blocco.
Nell'ambito
della discussione le parti hanno poi elaborato un accordo, stando al quale
il marito avrebbe versato fr. 30 000.– ai figli in riparazione del torto morale e
fr. 5000.– a titolo di sostegno economico per la famiglia, mentre l'avvocato PA
1 si sarebbe impegnato a corrispondere tali importi su un conto intestato al
patrocinatore della moglie e a preparare un conteggio sull'uso dei fondi in
proprietà del cliente. L'intesa si fondava sulla premessa che l'avvocato PA 1
aveva ricevuto sul proprio “conto clienti” il saldo di tutte
le relazioni intestate al cliente e che fr. 13 228.– erano destinati a retribuire
lo stesso avvocato PA 1 per le prestazioni svolte in favore di AP 1. Il 19
ottobre 2009 AO 1 ha comunicato di aderire all'accordo, salvo revocare l'assenso
il 23 ottobre successivo, giorno in cui AP 1 ha comunicato invece di accettare.
E. Convocati
dal Pretore, all'udienza del 29 ottobre 2009 i coniugi si sono dati atto che
l'accordo del 15 ottobre precedente era decaduto. Il Pretore ha ordinato così
il seguito della discussione sull'istanza del 2 ottobre 2009 presentata dalla
moglie. Le parti hanno mantenuto le loro domande. Non dovendosi assumere prove,
esse hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, confermando le
rispettive posizioni. Statuendo il 30 ottobre 2009, il Pretore ha decretato il
blocco fino a concorrenza di fr. 45 000.–
del conto corrente n. __________, “rubrica clienti”, intestato allo
studio legale PA 1. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–,
sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
F. Contro
il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello dell'11 novembre 2009 per
ottenere l'annullamento del decreto impugnato e lo
sblocco immediato della somma predetta. L'appello non ha
formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono trattate con la
procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1
CPC). Il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c
cpv. 3 CPC). In appello non sono ammissibili fatti, domande né prove nuove
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC applicandosi solo ai ricorsi contro
le sentenze di merito (DTF 133 III 114; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128
consid. 1 e 2).
2.
Nel
frontespizio dell'appello l'avv. PA 1 precisa di ricorrere in rappresentanza di
AP 1. Se non che, il 2 novembre 2009 egli aveva comunicato al Pretore “l'irrevocabile decisione di rinuncia al mandato” (lettera nel
fascicolo “atti successivi al decreto”). Simile dichiarazione ha invero
carattere ricettizio (DTF 118 II 44 consid. 3b; Fellmann
in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 24 segg. ad art. 404 CO), ma nulla
induce a credere che non sia entrata nella disponibilità del destinatario o che
sia stata revocata. In condizioni del genere non avrebbe senso assegnare a AP 1 un breve termine per sottoscrivere personalmente l'appello
(art. 99 cpv. 3 CPC), la mancanza della firma non essendo dovuta a svista o
inavvertenza (Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 3 ad art. 99). Ciò
posto, nella misura in cui è – asseritamente – presentato per AP 1, l'appello
va dichiarato già di primo acchito irricevibile.
3.
Si
aggiunga, ad ogni buon conto, che l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte
nemmeno se fosse ricevibile. Intanto i requisiti posti dall'art. 178 CC – applicabile
analogicamente anche come misura provvisionale in cause di stato (DTF 120 III
69.
consid. 2a) – per decretare il blocco non sono contestati. L'appellante non revoca
in dubbio né l'esistenza di un pericolo serio e attuale per le pretese
patrimoniali della moglie, né un rapporto di adeguata proporzionalità tra il
fine perseguito e la restrizione decretata dal Pretore (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna
2000, pag. 305 n. 735 seg.). Che, poi, sulla relazione bancaria dell'avvocato PA
1.
si trovino almeno fr. 45 000.– appartenenti a AP 1 è pacifico. L'appellante fa valere, in
sintesi, che il blocco pregiudica gravemente la facoltà
del legale “di operare sul proprio conto ‛rubrica clienti’ con evidenti
risvolti ancor più negativi riguardo ai propri clienti”. Un appellante tuttavia
è legittimato solo a far valere interessi propri, non interessi di terzi. Per
di più, contrariamente a quanto si adduce nel memoriale,
in concreto il blocco non colpisce l'intero conto n. __________, “rubrica clienti”, intestato allo studio legale PA 1 ma solo l'importo di fr. 45 000.– appartenente
a AP 1. Perché ciò pregiudicherebbe gravemente la facoltà del legale di operare
sul conto per quanto eccede la somma citata non è dato di capire.
È
possibile che – come figura nell'appello – AP 1 sia disposto a trasferire i
suoi averi su un altro conto bancario o finanche a depositare la somma in
Pretura. Non risulta però che egli abbia presentato una formale istanza in tal
senso. Né il fatto di avere fornito alla moglie tutte le informazioni sui propri
redditi e la propria sostanza osta all'adozione di appropriate misure conservative
giusta l'art. 178 cpv. 2 CC. Quanto infine alla retribuzione maturata dal
patrocinatore, come ha indicato il Pretore l'avvocato PA 1 può chiedere “l'allentamento del blocco a dipendenza anche delle necessità che si
presenteranno. Sotto questo profilo occorrerà naturalmente valutare in
che misura e in favore di chi ulteriori beni di pertinenza del marito andranno
sbloccati” (decreto impugnato, pag. 3 in fine). Con tale
argomentazione l'appellante è lungi dal confrontarsi, né spiega perché tale possibilità
non sussisterebbe. Ne discende che, foss'anche ricevibile, l'appello sarebbe
destinato all'insuccesso.
4.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma non sono
addebitabili a AP 1, che l'avvocato PA 1 più non rappresenta. Possono solo
essere posti, di conseguenza, a carico di chi ha firmato l'atto, ovvero del
legale (DTF 84 II 403; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
pag 144 nel mezzo). Non si giustifica invece di assegnare
ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.
5.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'avvocato PA 1 Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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