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Decisione

11.2009.192

Misure provvisionali in pendenza di divorzio: blocco di un conto bancario

19 novembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.1374 (misure

provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 2 ottobre 2009 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2 )

contro

AP 1

(già patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 novembre

2009 presentato da AP 1contro il decreto cautelare

emesso il 30 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 (1977) e AA 1 (1974) si sono sposati a __________il 9

maggio 2003. Dal matrimonio sono nati F__________, il 13 ottobre 2003, e C__________,

il 20 settembre 2005. Il marito lavorava come montatore di servizio per la __________

di __________ am __________, la moglie non esercita attività lucrativa. Il 2 aprile

2009 AP 1 è stato posto in detenzione preventiva siccome prevenuto colpevole di

ripetuti atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o

inette a resistere commessi a danno dei figli. Il 27 aprile 2009 la __________

ha disdetto il rapporto di lavoro con AP 1 per la fine di luglio del 2009.

B. Il 4

giugno 2009 AO 1 ha promosso azione di divorzio su richiesta unilaterale

davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, proponendo che in

seguito allo scioglimento del matrimonio le fossero affidati i figli, le fosse

attribuita l'esclusiva autorità parentale, le fosse versato un contributo

alimentare per sé e per i figli (non cifrato), fosse liquidato il regime dei beni

e fossero suddivise a metà le prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi durante

il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza. AP 1 non ha ancora

presentato la risposta.

C. In

esito a un'istanza provvisionale introdotta dall'attrice contestualmente alla

petizione, all'udienza del 24 giugno 2009 indetta per il contraddittorio i

coniugi hanno raggiunto un'intesa nel senso che l'abitazione coniugale sarebbe

stata assegnata alla moglie, cui sarebbero stati affidati i figli, mentre il

diritto di visita paterno sarebbe stato definito non appena ciò fosse stato

compatibile con gli sviluppi dell'inchiesta penale. Il marito si è impegnato inoltre

a versare come contributo alimentare l'intero stipendio percepito tra l'aprile

e il luglio del 2009. Dopo di allora il contributo alimentare per la moglie è

stato fissato in fr. 3000.– mensili e quello per i figli in fr. 1000.– mensili

ciascuno, assegni familiari non compresi. Il convenuto ha acconsentito infine a

versare al­l'istante una provvigione ad litem di fr. 5000.–.

D. Preso

atto che tra il 14 agosto e il 25 settembre 2009 AP 1 aveva chiuso taluni suoi conti

bancari facendo confluire il saldo su un conto n. __________, “rubrica clienti”, intestato allo studio dell'avv. PA 1, con istanza cautelare del 2

ottobre 2009 AO 1 ha chiesto al Pretore di ordinare il blocco immediato fino a concorrenza

di fr. 50 000.– di quest'ultima relazione bancaria e di ordinare aI marito di

informarla sui propri redditi e la propria sostanza, indicando la destinazione

dei fondi in seguito all'estinzione dei conti. Statuendo quello stesso giorno

senza contraddittorio, il Pretore ha decretato il blocco e ha ingiunto al convenuto di presentare entro 10 giorni

un elenco completo dei propri conti con la relativa movimentazione dal 1°

gennaio 2008 e, ove i conti fossero stati estinti, di indicare la destinazione

del saldo. All'udienza del 15 ottobre 2009, destinata al contraddittorio, AP 1

ha proposto di dichiarare l'istanza “evasa ai sensi dei

considerandi”, tutte le informazioni essendo già state

fornite alla controparte, e ha chiesto al Pretore di liberare la somma oggetto

del blocco.

Nell'ambito

della discussione le parti hanno poi elaborato un accordo, stando al quale

il marito avrebbe versato fr. 30 000.– ai figli in riparazione del torto morale e

fr. 5000.– a titolo di sostegno economico per la famiglia, mentre l'avvocato PA

1 si sarebbe impegnato a corrispondere tali importi su un conto intestato al

patrocinatore della moglie e a preparare un conteggio sull'uso dei fondi in

proprietà del cliente. L'intesa si fondava sulla premessa che l'avvocato PA 1

aveva ricevuto sul proprio “conto clienti” il saldo di tutte

le relazioni intestate al cliente e che fr. 13 228.– erano destinati a retribuire

lo stesso avvocato PA 1 per le prestazioni svolte in favore di AP 1. Il 19

ottobre 2009 AO 1 ha comunicato di aderire all'accordo, salvo revocare l'assenso

il 23 ottobre successivo, giorno in cui AP 1 ha comunicato invece di accettare.

E. Convocati

dal Pretore, all'udienza del 29 ottobre 2009 i coniugi si sono dati atto che

l'accordo del 15 ottobre precedente era decaduto. Il Pretore ha ordinato così

il seguito della discussione sul­l'istanza del 2 ottobre 2009 presentata dalla

moglie. Le parti hanno mantenuto le loro domande. Non dovendosi assumere prove,

esse hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, confermando le

rispettive posizioni. Statuendo il 30 ottobre 2009, il Pretore ha decretato il

blocco fino a concorrenza di fr. 45 000.–

del conto corrente n. __________, “rubrica clienti”, intestato allo

studio legale PA 1. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–,

sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

F. Contro

il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello dell'11 novembre 2009 per

ottenere l'annullamento del decreto impugnato e lo

sblocco immediato della somma predetta. L'appello non ha

formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono trattate con la

procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1

CPC). Il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c

cpv. 3 CPC). In appello non sono ammissibili fatti, domande né prove nuove

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC applicandosi solo ai ricorsi contro

le sentenze di merito (DTF 133 III 114; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128

consid. 1 e 2).

2.

Nel

frontespizio dell'appello l'avv. PA 1 precisa di ricorrere in rappresentanza di

AP 1. Se non che, il 2 novembre 2009 egli aveva comunicato al Pretore “l'irrevocabile decisione di rinuncia al mandato” (lettera nel

fascicolo “atti successivi al decreto”). Simile dichiarazione ha invero

carattere ricettizio (DTF 118 II 44 consid. 3b; Fellmann

in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 24 segg. ad art. 404 CO), ma nulla

induce a credere che non sia entrata nella disponibilità del destinatario o che

sia stata revocata. In condizioni del genere non avrebbe senso assegnare a AP 1 un breve termine per sottoscrivere personalmente l'appello

(art. 99 cpv. 3 CPC), la mancanza della firma non essendo dovuta a svista o

inavvertenza (Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 3 ad art. 99). Ciò

posto, nella misura in cui è – asseritamente – presentato per AP 1, l'appello

va dichiarato già di primo acchito irricevibile.

3.

Si

aggiunga, ad ogni buon conto, che l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte

nemmeno se fosse ricevibile. Intanto i requisiti posti dall'art. 178 CC – applicabile

analogicamente anche come misura provvisionale in cause di stato (DTF 120 III

69.

consid. 2a) – per decretare il blocco non sono contestati. L'appellante non revoca

in dubbio né l'esistenza di un pericolo serio e attuale per le pretese

patrimoniali della moglie, né un rapporto di adeguata proporzionalità tra il

fine perseguito e la restrizione decretata dal Pretore (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna

2000, pag. 305 n. 735 seg.). Che, poi, sulla relazione bancaria dell'avvocato PA

1.

si trovino almeno fr. 45 000.– appartenenti a AP 1 è pacifico. L'appellante fa valere, in

sintesi, che il blocco pregiudica gravemente la facoltà

del legale “di operare sul proprio conto ‛rubrica clienti’ con evidenti

risvolti ancor più negativi riguardo ai propri clienti”. Un appellante tuttavia

è legittimato solo a far valere interessi propri, non interessi di terzi. Per

di più, contrariamente a quanto si adduce nel memoriale,

in concreto il blocco non colpisce l'intero conto n. __________, “rubrica clienti”, intestato allo studio legale PA 1 ma solo l'importo di fr. 45 000.– appartenente

a AP 1. Perché ciò pregiudicherebbe gravemente la facoltà del legale di operare

sul conto per quanto eccede la somma citata non è dato di capire.

È

possibile che – come figura nell'appello – AP 1 sia disposto a trasferire i

suoi averi su un altro conto bancario o finanche a depositare la somma in

Pretura. Non risulta però che egli abbia presentato una formale istanza in tal

senso. Né il fatto di avere fornito alla moglie tutte le informazioni sui propri

redditi e la propria sostanza osta all'adozione di appropriate misure conservative

giusta l'art. 178 cpv. 2 CC. Quanto infine alla retribuzione maturata dal

patrocinatore, come ha indicato il Pretore l'avvocato PA 1 può chiedere “l'allentamento del blocco a dipendenza anche delle necessità che si

presenteranno. Sotto questo profilo occorrerà naturalmente valutare in

che misura e in favore di chi ulteriori beni di pertinenza del marito andranno

sbloccati” (decreto impugnato, pag. 3 in fine). Con tale

argomentazione l'appellante è lungi dal confrontarsi, né spiega perché tale possibilità

non sussisterebbe. Ne discende che, foss'anche ricevibile, l'appello sarebbe

destinato all'insuccesso.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma non sono

addebitabili a AP 1, che l'avvocato PA 1 più non rappresenta. Possono solo

essere posti, di conseguenza, a carico di chi ha firmato l'atto, ovvero del

legale (DTF 84 II 403; Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,

pag 144 nel mezzo). Non si giustifica invece di assegnare

ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

5.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'avvocato PA 1 Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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