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Decisione

11.2009.193

Regolamentazione del diritto di visita. Ascolto del figlio

22 gennaio 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 292.2007/R.72.2009 (filiazione: diritto di visita) della

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele, che oppone

RI 1,

(patrocinato da.

PA 1, )

a

PI 1, , e alla

Commissione

tutoria regionale 7, Tesserete

riguardo

alla figlia M__________ (2003);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 23 ottobre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il

30 settembre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. RI 1 (1967), celibe, e PI 1 (1973), nubile, sono i genitori di M__________,

nata il 17 luglio 2003. RI 1 lavora per la __________ come pilota dell'aviazione

civile, PI 1 è impiegata all'80% nello stabilimento della __________ a __________.

Il diritto di visita paterno a M__________ è stato regolato dalla Commissione tutoria regionale 5 con decisioni del

30 giugno 2006, dell'8 giugno 2006 e del 19 aprile 2007,

quando alla figlia è stata designata una curatrice educativa. Il 17 giugno

2008 la Commissione tutoria regionale 7, divenuta competente per territorio, ha

disciplinato una volta ancora il diritto di visita, salvo modificarlo il 16

dicembre 2008, sostituendo altresì la persona della curatrice.

B. Il 4

maggio 2009 PI 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 7 di modificare ulteriormente

il diritto di visita, poiché nel settembre successivo la figlia avrebbe

cominciato la scuola elementare. Invitato il 26 maggio 2009 a esprimersi entro

il 5 giugno successivo, con lettera del 2 giugno 2009 RI 1 si è limitato a criticare

l'operato della curatrice educativa. La Commissione tutoria regionale ha statuito

il 27 luglio 2009, regolando il diritto di visita minimo come segue:

– il primo fine settimana

del mese, il terzo nei mesi dispari e il quarto nei mesi pari, dal sabato alle

ore 10.00 fino alla domenica alle ore 18.00, con possibilità per RI 1 di scegliere

il terzo fine settimana in luogo del quarto (e viceversa) comunicando tale

scelta a PI 1 entro il 25 del mese precedente;

– una settimana

alternativamente a Natale, Pasqua e carnevale, fermo restando che M__________

avrebbe trascorso le festività di Natale e Pasqua alternativamente un anno con

la madre e uno con il padre;

– una settimana ogni due

anni per Ognissanti e

– tre settimane (di cui

due consecutive) d'estate.

C. Contro

la decisione appena citata RI 1 è insorto il 6 agosto 2009 all'Autorità di vigilanza

sulle tutele, chiedendo di far decorrere le visite del fine settimana il

venerdì alle ore 18.00 (anziché il sabato alle ore 10.00) e di farle terminare

la domenica alle ore 19.00 (anziché alle ore 18.00), di accordargli la possibilità

di scegliere il terzo fine settimana invece del quarto (e viceversa) comunicando

tale scelta a PI 1 entro il 28 del mese precedente, di lasciargli M__________

una settimana tutti gli anni per Ognissanti, come pure il 24 dicembre fino alle

ore 22.00 (rinunciando egli al 25 dicembre) e di fissare altre due settimane di

vacanza (in aggiunta alle tre estive) “da dividere nell'arco dell'anno a seconda degli impegni scolastici

di M__________”. Nelle sue osservazioni

del 17 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere

il ricorso. Nelle proprie, del 24 agosto 2009, PI 1 si è dichiarata d'accordo

di far cominciare le visite paterne del fine settimana il venerdì alle ore

18.00, ma per il resto ha postulato a sua volta la reiezione del ricorso.

D. Statuendo

il 30 settembre 2009, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha parzialmente accolto il ricorso, nel

senso che ha anticipato l'inizio delle visite a M__________

durante i fine settimana il venerdì alle ore 18.00. Per il resto ha respinto il

ricorso e ha confermato la decisione della Commis­sione tutoria regionale. La

tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico di RI 1.

E. Il

23 ottobre 2009 RI 1 ha impugnato la decisione appena citata con appello per ottenere

che il suo diritto di visita termini durante i fine settimana la domenica alle

ore 19.00, che gli sia accordata la possibilità di scegliere il terzo fine

settimana invece del quarto (e viceversa) comunicando tale scelta a PI 1 entro

il 30 del mese precedente, che gli sia lasciata la figlia quattro (e non solo

tre) settimane durante il corso dell'anno, oltre a due settimane “nei giorni festivi infrasettimanali”, che M__________ rimanga con lui ogni 24

dicembre fino alle ore 22.00 (rinunciando egli al 25 dicembre) e il giorno di

Pasqua di ogni anno pari. La Commissione tutoria regionale ha proposto l'11

dicembre 2009 di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. PI

1 ha formulato identica proposta con osservazioni del 29 dicembre 2009.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono

impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni dalla

notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La

procedura applicabile è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC con le

particolarità dell'art. 424a CPC. Nella fattispecie la decisione impugnata

è stata notificata a RI 1 il 3 ottobre 2009. Tempestivo, l'appello in esame è

dunque ricevibile.

2.

Nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha rilevato che RI 1 si limitava a

sollecitare un diverso assetto delle relazioni personali con la figlia, senza

tuttavia spiegarne i motivi, onde l'irricevibilità del ricorso. Essa ha

soggiunto nondimeno che la postulata estensione del diritto di visita durante

le ferie appariva incompatibile con i gravosi impegni lavorativi del

ricorrente, pilota dell'aviazione civile, mentre il resto delle vacanze

scolastiche di cui fruisce la figlia risulta equamente suddiviso fra padre e madre.

Secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele, inoltre, il ricorrente deve ragionevolmente

essere in grado di comunicare entro il 25 del mese se intenda esercitare il

diritto di visita il terzo invece del quarto fine settimana (o viceversa), non

potendosi tenere in maggior conto i suoi irregolari turni di lavoro senza

rimettere in discussione ogni volta la disciplina delle relazioni personali. A

maggior ragione ove si pensi – ha concluso l'Autorità di vigilanza – che la

figlia frequenta la scuola elementare e non ha più la stessa disponibilità di

tempo che aveva quando era all'asilo.

3.

Alla

decisione impugnata l'appellante muove tre censure d'ordine che devono essere

vagliate preliminarmente. Anzitutto egli si duole di non essere stato chiamato

a esprimersi dall'Autorità di vigilanza né dalla Commissione tutoria regionale

(appello, pag. 11 in alto), secondariamente fa valere che non è stata ascoltata

la figlia (appello, pag. 10 in fondo) e in terzo luogo lamenta un'insufficiente

motivazione della decisione impugnata (appello, pag. 12 a metà). Tutte e tre le

critiche si riconducono al diritto di essere sentiti, garanzia formale

la cui disattenzione comporta per principio l'annullamento dell'atto impugnato,

indipendentemente dalle possibilità di successo che il ricorso denota nel merito

(DTF 126 V 132 consid. 2 con richiami). Certo, una violazione

del diritto d'essere sentito può reputarsi sanata qualora l'interessato abbia

modo poi di esporre le sue argomentazioni insorgendo davanti a un'autorità di

ricorso munita di pieno potere cognitivo (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3,

364.

consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid.

2), come la Camera civile di appello. Tale sanatoria costituisce tuttavia l'eccezione,

non la regola, poiché in caso contrario una violazione del diritto d'essere

sentito comporterebbe sistematicamente, per l'interessato, la perdita di un

grado di giurisdizione.

a) Nella

misura in cui afferma di non essere stato sentito dall'Autorità di vigilanza né

dalla Commissione tutoria regionale, l'appellante allega una tesi poco seria. PI

1.

aveva chiesto il 4 maggio 2009 alla Commissione tutoria regionale – come detto

(lett. B) – di modificare le relazioni personali tra padre e figlia. La Commissione

tutoria regionale aveva invitato il 26 maggio 2009 RI 1 a esprimersi entro il 5

giugno successivo. RI 1 aveva inviato alla Commissione tutoria regionale una

lettera del 2 giugno 2009 in cui biasimava unicamente l'operato della curatrice

educativa. Se egli non ha ritenuto di determinarsi sulla richiesta di PI 1 e

nemmeno – per ipotesi – di postulare l'indizione di un'udienza, ciò non può essere

imputato alla Commissione tutoria regionale. Quanto all'Autorità di vigilanza,

non si vede – né l'appellante spiega – in che modo essa dovesse sentirlo ulterior­mente.

RI 1 ha presentato ricorso egli medesimo e non ha replicato né alle

osservazioni della Commissione tutoria regionale né a quelle di PI 1. Lamentare

una violazione del diritto d'essere sentito in circostanze del genere sfiora il

pretesto.

b) La

carenza di motivazione che l'appellante ravvisa nella decisione impugnata non è

destinata a miglior sorte. Né la legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele né la legge di procedura per le cause

amministrative (cui rinvia l'art. 21 della stessa legge sull'organizzazione e

la procedura in materia di tutele e curatele) prevedono esigenze di motivazione

che eccedano i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. L'autorità di ricorso

non è tenuta quindi a determinarsi su ogni singola allegazione delle parti. Può

anche limitarsi a una motivazione breve e concisa. Essenziale è che questa

permetta di capire perché l'autorità ha statuito in un modo piuttosto che in un

altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire

il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter

esercitare ade­guatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I 88

consid. 4.1 con numerosi richiami).

Nella

fattispecie l'Autorità di vigilanza ha addotto in realtà due motivazioni indipendenti

l'una dall'altra. Nella prima ha rilevato che RI 1 non aveva sostanziato le proprie

richieste di giudizio a sufficien­za, ciò che comportava l'irricevibilità del ricorso

già per tale motivo. Nella seconda essa ha trattato nondimeno – seppure con

stringatezza – le varie doglianze, giungendo alla conclusione ch'erano infondate.

Il destinatario ha quindi avuto modo di capire perché il suo ricorso è stato

respinto, onde la conformità della motivazione addotta dall'autorità ai

requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Nemmeno l'appellante, del resto,

indica quale sua specifica argo­mentazione sarebbe stata disattesa. Asserisce

che l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto approfondire meglio il caso in virtù

del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione, ma tale

critica riguarda il merito (ovvero l'ap­plicazione del diritto sostanziale), non la forma. Anche la seconda

censura d'ordine si rivela così destinata all'insuccesso.

c) La

situazione si presenta diversa per quanto riguarda il mancato ascolto della

figlia. L'art. 144 cpv. 2 CC stabilisce che, dovendosi regolare questioni

legate al rapporto fra genitori e figli, questi ultimi “sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un

terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano”. La norma si riferisce alle cause di

divorzio, ma si applica anche per analogia – contraria­mente a quanto sostiene PI

1.

(osservazioni all'appello, pag. 9 a metà) – a tutte le procedure in

cui si tratti di regolare gli interessi dei figli, comprese le protezioni del­l'unione

coniu­gale, le misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio e le

relative modifiche (DTF 131 III 553 consid. 1.1). Poco importa che tocchi al giudice

o all'autorità tutoria decidere (art. 315a e 315b CC) e nulla

muta che il figlio sia o non sia provvisto di curatore educativo. L'audizione è

un diritto strettamente personale correlato alla perso­nalità del minorenne,

oltre che un mezzo per l'accertamento dei fatti (DTF 131 III 553 consid. 1.1).

E secondo giurisprudenza tale diritto va più lontano di quanto prevede l'art.

12.

della Convenzione dell'ONU relativa ai diritti del bambino (RS 0.107): esso dev'essere

riconosciuto di regola a ogni figlio che abbia compiuto i sei anni (DTF 131 III

556.

consid. 1.2.2).

In

concreto M__________ aveva già compiuto sei anni da una deci­na di giorni

quando la Commissione tutoria regionale ha statuito, il 27 luglio 2009. Andava

quindi sentita d'ufficio. Che motivi gravi ostassero all'ascolto, per altro,

non è preteso da PI 1 né dalla Commissione tutoria regionale. Quanto

all'Autorità di vigilanza sulle tutele, constatata la mancata audizione della

figlia, essa avrebbe dovuto o sentire M__________ e integrare essa medesima

l'istruttoria o annullare la decisione impugnata e rinviare il caso alla Commissione

tutoria regionale perché integrasse l'istruttoria, ma in nessun caso avrebbe

dovuto statuire nel merito. In una situazione identica si trova ora questa

Camera, la quale o riapre l'istruttoria e procede essa medesima all'ascolto

della figlia o annulla la decisione impugnata e ritorna gli atti all'Autorità

di vigilanza sulle tutele perché statuisca di nuovo dopo avere rimediato al

vizio di forma (o avere fatto rimediare al vizio di forma dalla Commissione

tutoria regionale). Sta di fatto che la prima ipotesi comporterebbe per le

parti la perdita non di uno, ma di due gradi di giurisdizione, nel senso che

questa Camera giudicherebbe in pratica alla stregua di un'autorità cantonale

unica.

La seconda ipotesi merita dunque di essere privilegiata.

4.

Se ne conclude che, lesiva

del diritto di essere sentito, la decisione impugnata va annullata e la causa

rinviata all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché esegua – o faccia

eseguire dalla Commissione tutoria regionale – l'ascolto di M__________. In

seguito l'Autorità di vigilanza (o la Commissione tutoria regionale) dovrà

concedere alle parti il diritto di esprimersi sulle risultanze dell'audizione e

statuire di nuovo, tenendo conto di tali risultanze per l'accertamento dei

fatti e optando per la disciplina del diritto di visita che meglio risponde

agli interessi della figlia (e non solo delle ragioni che il padre della

bambina ha o non ha fatto valere).

5.

Gli oneri del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non bisogna

dimenticare tuttavia che spettava prima di tutto a RI 1 instare per l'audizione

della figlia, il principio inquisitorio non esonerando i

genitori dalle loro responsabilità processuali, siano essi patrocinati o no

(cfr. DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami). E l'appellante non

ha mai sollecitato l'ascolto della figlia, né davanti alla Commissione tutoria

regionale né davanti all'Autorità di vigilanza. Solo davanti a questa Camera

egli ha invocato il vizio di forma. Quanto a PI 1, nulla essa risulta avere

intrapreso per impedire o evitare davanti alla Commissione tutoria regionale o

all'Autorità di vigilanza sulle tutele che la figlia fosse sentita.

Equitativamente soccorrono dunque “giusti

motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare al prelievo

di costi e all'attribuzione di ripetibili. Sugli oneri processuali di secondo

grado statuirà nuovamente l'Autorità di vigilanza sulle tutele al momento in

cui rigiudicherà il caso.

6.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del

diritto di visita sono impugnabili

con ricorso in materia civile

senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati

all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

, ;

Commissione tutoria regionale 7, Tesserete.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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