11.2009.193
Regolamentazione del diritto di visita. Ascolto del figlio
22 gennaio 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2009.193
Data decisione, Autorità:
22.01.2010, ICCA
Titolo:
Regolamentazione del diritto di visita. Ascolto del figlio
AUDIZIONE DEI FIGLI
RELAZIONE PERSONALE
art. 144 CC
art. 273 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2009.193
Lugano,
22 gennaio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 292.2007/R.72.2009 (filiazione: diritto di visita) della
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele, che oppone
RI 1,
(patrocinato da.
PA 1, )
a
PI 1, , e alla
Commissione
tutoria regionale 7, Tesserete
riguardo
alla figlia M__________ (2003);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 ottobre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
30 settembre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 (1967), celibe, e PI 1 (1973), nubile, sono i genitori di M__________,
nata il 17 luglio 2003. RI 1 lavora per la __________ come pilota dell'aviazione
civile, PI 1 è impiegata all'80% nello stabilimento della __________ a __________.
Il diritto di visita paterno a M__________ è stato regolato dalla Commissione tutoria regionale 5 con decisioni del
30 giugno 2006, dell'8 giugno 2006 e del 19 aprile 2007,
quando alla figlia è stata designata una curatrice educativa. Il 17 giugno
2008 la Commissione tutoria regionale 7, divenuta competente per territorio, ha
disciplinato una volta ancora il diritto di visita, salvo modificarlo il 16
dicembre 2008, sostituendo altresì la persona della curatrice.
B. Il 4
maggio 2009 PI 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 7 di modificare ulteriormente
il diritto di visita, poiché nel settembre successivo la figlia avrebbe
cominciato la scuola elementare. Invitato il 26 maggio 2009 a esprimersi entro
il 5 giugno successivo, con lettera del 2 giugno 2009 RI 1 si è limitato a criticare
l'operato della curatrice educativa. La Commissione tutoria regionale ha statuito
il 27 luglio 2009, regolando il diritto di visita minimo come segue:
– il primo fine settimana
del mese, il terzo nei mesi dispari e il quarto nei mesi pari, dal sabato alle
ore 10.00 fino alla domenica alle ore 18.00, con possibilità per RI 1 di scegliere
il terzo fine settimana in luogo del quarto (e viceversa) comunicando tale
scelta a PI 1 entro il 25 del mese precedente;
– una settimana
alternativamente a Natale, Pasqua e carnevale, fermo restando che M__________
avrebbe trascorso le festività di Natale e Pasqua alternativamente un anno con
la madre e uno con il padre;
– una settimana ogni due
anni per Ognissanti e
– tre settimane (di cui
due consecutive) d'estate.
C. Contro
la decisione appena citata RI 1 è insorto il 6 agosto 2009 all'Autorità di vigilanza
sulle tutele, chiedendo di far decorrere le visite del fine settimana il
venerdì alle ore 18.00 (anziché il sabato alle ore 10.00) e di farle terminare
la domenica alle ore 19.00 (anziché alle ore 18.00), di accordargli la possibilità
di scegliere il terzo fine settimana invece del quarto (e viceversa) comunicando
tale scelta a PI 1 entro il 28 del mese precedente, di lasciargli M__________
una settimana tutti gli anni per Ognissanti, come pure il 24 dicembre fino alle
ore 22.00 (rinunciando egli al 25 dicembre) e di fissare altre due settimane di
vacanza (in aggiunta alle tre estive) “da dividere nell'arco dell'anno a seconda degli impegni scolastici
di M__________”. Nelle sue osservazioni
del 17 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere
il ricorso. Nelle proprie, del 24 agosto 2009, PI 1 si è dichiarata d'accordo
di far cominciare le visite paterne del fine settimana il venerdì alle ore
18.00, ma per il resto ha postulato a sua volta la reiezione del ricorso.
D. Statuendo
il 30 settembre 2009, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha parzialmente accolto il ricorso, nel
senso che ha anticipato l'inizio delle visite a M__________
durante i fine settimana il venerdì alle ore 18.00. Per il resto ha respinto il
ricorso e ha confermato la decisione della Commissione tutoria regionale. La
tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico di RI 1.
E. Il
23 ottobre 2009 RI 1 ha impugnato la decisione appena citata con appello per ottenere
che il suo diritto di visita termini durante i fine settimana la domenica alle
ore 19.00, che gli sia accordata la possibilità di scegliere il terzo fine
settimana invece del quarto (e viceversa) comunicando tale scelta a PI 1 entro
il 30 del mese precedente, che gli sia lasciata la figlia quattro (e non solo
tre) settimane durante il corso dell'anno, oltre a due settimane “nei giorni festivi infrasettimanali”, che M__________ rimanga con lui ogni 24
dicembre fino alle ore 22.00 (rinunciando egli al 25 dicembre) e il giorno di
Pasqua di ogni anno pari. La Commissione tutoria regionale ha proposto l'11
dicembre 2009 di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. PI
1 ha formulato identica proposta con osservazioni del 29 dicembre 2009.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni dalla
notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La
procedura applicabile è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC con le
particolarità dell'art. 424a CPC. Nella fattispecie la decisione impugnata
è stata notificata a RI 1 il 3 ottobre 2009. Tempestivo, l'appello in esame è
dunque ricevibile.
2.
Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha rilevato che RI 1 si limitava a
sollecitare un diverso assetto delle relazioni personali con la figlia, senza
tuttavia spiegarne i motivi, onde l'irricevibilità del ricorso. Essa ha
soggiunto nondimeno che la postulata estensione del diritto di visita durante
le ferie appariva incompatibile con i gravosi impegni lavorativi del
ricorrente, pilota dell'aviazione civile, mentre il resto delle vacanze
scolastiche di cui fruisce la figlia risulta equamente suddiviso fra padre e madre.
Secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele, inoltre, il ricorrente deve ragionevolmente
essere in grado di comunicare entro il 25 del mese se intenda esercitare il
diritto di visita il terzo invece del quarto fine settimana (o viceversa), non
potendosi tenere in maggior conto i suoi irregolari turni di lavoro senza
rimettere in discussione ogni volta la disciplina delle relazioni personali. A
maggior ragione ove si pensi – ha concluso l'Autorità di vigilanza – che la
figlia frequenta la scuola elementare e non ha più la stessa disponibilità di
tempo che aveva quando era all'asilo.
3.
Alla
decisione impugnata l'appellante muove tre censure d'ordine che devono essere
vagliate preliminarmente. Anzitutto egli si duole di non essere stato chiamato
a esprimersi dall'Autorità di vigilanza né dalla Commissione tutoria regionale
(appello, pag. 11 in alto), secondariamente fa valere che non è stata ascoltata
la figlia (appello, pag. 10 in fondo) e in terzo luogo lamenta un'insufficiente
motivazione della decisione impugnata (appello, pag. 12 a metà). Tutte e tre le
critiche si riconducono al diritto di essere sentiti, garanzia formale
la cui disattenzione comporta per principio l'annullamento dell'atto impugnato,
indipendentemente dalle possibilità di successo che il ricorso denota nel merito
(DTF 126 V 132 consid. 2 con richiami). Certo, una violazione
del diritto d'essere sentito può reputarsi sanata qualora l'interessato abbia
modo poi di esporre le sue argomentazioni insorgendo davanti a un'autorità di
ricorso munita di pieno potere cognitivo (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3,
364.
consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid.
2), come la Camera civile di appello. Tale sanatoria costituisce tuttavia l'eccezione,
non la regola, poiché in caso contrario una violazione del diritto d'essere
sentito comporterebbe sistematicamente, per l'interessato, la perdita di un
grado di giurisdizione.
a) Nella
misura in cui afferma di non essere stato sentito dall'Autorità di vigilanza né
dalla Commissione tutoria regionale, l'appellante allega una tesi poco seria. PI
1.
aveva chiesto il 4 maggio 2009 alla Commissione tutoria regionale – come detto
(lett. B) – di modificare le relazioni personali tra padre e figlia. La Commissione
tutoria regionale aveva invitato il 26 maggio 2009 RI 1 a esprimersi entro il 5
giugno successivo. RI 1 aveva inviato alla Commissione tutoria regionale una
lettera del 2 giugno 2009 in cui biasimava unicamente l'operato della curatrice
educativa. Se egli non ha ritenuto di determinarsi sulla richiesta di PI 1 e
nemmeno – per ipotesi – di postulare l'indizione di un'udienza, ciò non può essere
imputato alla Commissione tutoria regionale. Quanto all'Autorità di vigilanza,
non si vede – né l'appellante spiega – in che modo essa dovesse sentirlo ulteriormente.
RI 1 ha presentato ricorso egli medesimo e non ha replicato né alle
osservazioni della Commissione tutoria regionale né a quelle di PI 1. Lamentare
una violazione del diritto d'essere sentito in circostanze del genere sfiora il
pretesto.
b) La
carenza di motivazione che l'appellante ravvisa nella decisione impugnata non è
destinata a miglior sorte. Né la legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele né la legge di procedura per le cause
amministrative (cui rinvia l'art. 21 della stessa legge sull'organizzazione e
la procedura in materia di tutele e curatele) prevedono esigenze di motivazione
che eccedano i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. L'autorità di ricorso
non è tenuta quindi a determinarsi su ogni singola allegazione delle parti. Può
anche limitarsi a una motivazione breve e concisa. Essenziale è che questa
permetta di capire perché l'autorità ha statuito in un modo piuttosto che in un
altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire
il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter
esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I 88
consid. 4.1 con numerosi richiami).
Nella
fattispecie l'Autorità di vigilanza ha addotto in realtà due motivazioni indipendenti
l'una dall'altra. Nella prima ha rilevato che RI 1 non aveva sostanziato le proprie
richieste di giudizio a sufficienza, ciò che comportava l'irricevibilità del ricorso
già per tale motivo. Nella seconda essa ha trattato nondimeno – seppure con
stringatezza – le varie doglianze, giungendo alla conclusione ch'erano infondate.
Il destinatario ha quindi avuto modo di capire perché il suo ricorso è stato
respinto, onde la conformità della motivazione addotta dall'autorità ai
requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Nemmeno l'appellante, del resto,
indica quale sua specifica argomentazione sarebbe stata disattesa. Asserisce
che l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto approfondire meglio il caso in virtù
del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione, ma tale
critica riguarda il merito (ovvero l'applicazione del diritto sostanziale), non la forma. Anche la seconda
censura d'ordine si rivela così destinata all'insuccesso.
c) La
situazione si presenta diversa per quanto riguarda il mancato ascolto della
figlia. L'art. 144 cpv. 2 CC stabilisce che, dovendosi regolare questioni
legate al rapporto fra genitori e figli, questi ultimi “sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un
terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano”. La norma si riferisce alle cause di
divorzio, ma si applica anche per analogia – contrariamente a quanto sostiene PI
1.
(osservazioni all'appello, pag. 9 a metà) – a tutte le procedure in
cui si tratti di regolare gli interessi dei figli, comprese le protezioni dell'unione
coniugale, le misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio e le
relative modifiche (DTF 131 III 553 consid. 1.1). Poco importa che tocchi al giudice
o all'autorità tutoria decidere (art. 315a e 315b CC) e nulla
muta che il figlio sia o non sia provvisto di curatore educativo. L'audizione è
un diritto strettamente personale correlato alla personalità del minorenne,
oltre che un mezzo per l'accertamento dei fatti (DTF 131 III 553 consid. 1.1).
E secondo giurisprudenza tale diritto va più lontano di quanto prevede l'art.
12.
della Convenzione dell'ONU relativa ai diritti del bambino (RS 0.107): esso dev'essere
riconosciuto di regola a ogni figlio che abbia compiuto i sei anni (DTF 131 III
556.
consid. 1.2.2).
In
concreto M__________ aveva già compiuto sei anni da una decina di giorni
quando la Commissione tutoria regionale ha statuito, il 27 luglio 2009. Andava
quindi sentita d'ufficio. Che motivi gravi ostassero all'ascolto, per altro,
non è preteso da PI 1 né dalla Commissione tutoria regionale. Quanto
all'Autorità di vigilanza sulle tutele, constatata la mancata audizione della
figlia, essa avrebbe dovuto o sentire M__________ e integrare essa medesima
l'istruttoria o annullare la decisione impugnata e rinviare il caso alla Commissione
tutoria regionale perché integrasse l'istruttoria, ma in nessun caso avrebbe
dovuto statuire nel merito. In una situazione identica si trova ora questa
Camera, la quale o riapre l'istruttoria e procede essa medesima all'ascolto
della figlia o annulla la decisione impugnata e ritorna gli atti all'Autorità
di vigilanza sulle tutele perché statuisca di nuovo dopo avere rimediato al
vizio di forma (o avere fatto rimediare al vizio di forma dalla Commissione
tutoria regionale). Sta di fatto che la prima ipotesi comporterebbe per le
parti la perdita non di uno, ma di due gradi di giurisdizione, nel senso che
questa Camera giudicherebbe in pratica alla stregua di un'autorità cantonale
unica.
La seconda ipotesi merita dunque di essere privilegiata.
4.
Se ne conclude che, lesiva
del diritto di essere sentito, la decisione impugnata va annullata e la causa
rinviata all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché esegua – o faccia
eseguire dalla Commissione tutoria regionale – l'ascolto di M__________. In
seguito l'Autorità di vigilanza (o la Commissione tutoria regionale) dovrà
concedere alle parti il diritto di esprimersi sulle risultanze dell'audizione e
statuire di nuovo, tenendo conto di tali risultanze per l'accertamento dei
fatti e optando per la disciplina del diritto di visita che meglio risponde
agli interessi della figlia (e non solo delle ragioni che il padre della
bambina ha o non ha fatto valere).
5.
Gli oneri del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non bisogna
dimenticare tuttavia che spettava prima di tutto a RI 1 instare per l'audizione
della figlia, il principio inquisitorio non esonerando i
genitori dalle loro responsabilità processuali, siano essi patrocinati o no
(cfr. DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami). E l'appellante non
ha mai sollecitato l'ascolto della figlia, né davanti alla Commissione tutoria
regionale né davanti all'Autorità di vigilanza. Solo davanti a questa Camera
egli ha invocato il vizio di forma. Quanto a PI 1, nulla essa risulta avere
intrapreso per impedire o evitare davanti alla Commissione tutoria regionale o
all'Autorità di vigilanza sulle tutele che la figlia fosse sentita.
Equitativamente soccorrono dunque “giusti
motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare al prelievo
di costi e all'attribuzione di ripetibili. Sugli oneri processuali di secondo
grado statuirà nuovamente l'Autorità di vigilanza sulle tutele al momento in
cui rigiudicherà il caso.
6.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del
diritto di visita sono impugnabili
con ricorso in materia civile
senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati
all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si
riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
–
, ;
–
Commissione tutoria regionale 7, Tesserete.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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