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Decisione

11.2009.195

Assistenza giudiziaria: legittimazione a ricorrere ed estinzione del beneficio

30 novembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa

OA.2009.318 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con petizione del 25 maggio 2009 da

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1,

(patrocinato dall'avv. PA 2, );

giudicando

ora sulla decisione del 29 ottobre 2009 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza

giudiziaria chiesta da AP 1 contestualmente alla

petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso del 3 ottobre 2008 presentato dall'avv. PA 1 contro la decisione emessa

il 29 ottobre 2009 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1979) e AP 1 (1977) si sono sposati a __________ (Kosovo)

il 29 gennaio 2003. Subito dopo le nozze la moglie ha raggiunto il marito nel

Ticino. Dal matrimonio sono nate E__________, il 23 marzo 2005, e V__________, il 28 luglio 2008. Il

20 settembre 2008 la moglie ha lasciato, insieme con i figli,

l'abitazione coniugale per trovare

alloggio in una struttura protetta. Patrocinata dall'avv. PA 1, il 22 maggio 2009 essa ha intentato azione unilaterale di divorzio davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo il beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

B. Prima ancora che il convenuto presentasse un memoriale di risposta,

il 15 giugno 2009, AP 1 ha comunicato al Pretore di voler tornare al domicilio

coniugale, riservandosi “un periodo

di prova” prima di ritirare

l'azione. Con ordinanza del 20 luglio 2009 il Pretore ha fissato a entrambe le

parti un termine di 10 giorni per dichiarare se la procedura potesse essere

tolta dai ruoli. L'attrice ha invitato il Pretore, il 21 luglio 2009, ad

attendere “un paio di mesi”. AO 1 ha reso noto il 22 luglio 2009 di aderire

allo stralcio della causa, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

C. Con

decreto del 29 ottobre 2009 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza

prelevare tasse né spese e senza assegnare ripetibili. Contestualmente egli ha

respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice, mentre

ha accolto quella del marito.

D. Contro

il diniego dell'assistenza giudiziaria all'attrice l'avv.

PA 1 ha introdotto un ricorso del 13 novembre 2009 per ottenere che alla sua

cliente sia accordato il beneficio richiesto e che la decisione del Pretore sia

riformata di conseguenza. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda

istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123, del 22 mag­gio 2001, com­mento all'art. 35 in fine). Il decreto di stralcio contenente

la decisione sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è

giunto alla legale dell'attrice il 30 ottobre 2009. Consegnato alla posta il 13

novembre 2009, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

2.

Il

diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale (riferimenti

di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Non è quindi cedibile né

trasmissibile. Compete solo alla parte che ne adempie i presupposti, ovvero sia

senza mezzi e non ponga una richiesta di giudizio senza possibilità di esito

favorevole (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003,

consid. 3.1 con richiami). Di conseguenza, solo “la persona richiedente” può ricorrere contro il diniego dell'assistenza, rispettivamente “la persona beneficiaria” contro la revoca (art. 35 cpv. 1

Lag). Il legale di una parte non è – come

questa Camera ha già avuto modo di precisare – legittimato a ricorrere,

né contro il diniego né contro la revoca (I CCA, sentenza inc. 11.2005.73 del 29 giugno 2005, consid. 1 e 4). Può solo pretendere

che lo Stato gli corrisponda la retribuzione dovutagli come patrocinatore

d'ufficio per la durata dell'assistenza giudiziaria, sempre che il cliente si

sia visto concedere il beneficio (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003

del 23 dicembre 2003, consid. 3.2). Quest'ultima ipotesi è estranea al caso in

esame. Ne segue che, presentato da una persona non legittimata a insorgere, il

ricorso in rassegna va dichiarato già di primo acchito irricevibile.

3.

Si

aggiunga che le decisioni sul conferimento e la revoca dell'assistenza

giudiziaria non sono le uniche contro cui il legale di una parte non è

abilitato a ricorrere. Anche le decisioni “in materia

di patrocinatore d'ufficio” – ovvero quelle che vertono sulla designa­zione o

la rimozione del difensore nominato dall'autorità – sono impugnabili dalla sola

“persona richiedente” (art. 35 cpv. 2 Lag), il legale non avendo

alcun diritto né di vedersi prescegliere come patrocinatore d'ufficio né di

rappresentare il cliente fino al termine della causa. Il patrocinatore

d'ufficio può impugnare invece, con ogni evidenza, le decisioni “di

retribuzione”, ossia i decreti mediante i quali l'autorità di concessione tassa

la sua nota professionale (art. 7 cpv. 2 Lag). Anzi, tali decisioni sono

impugna­bili altresì dalla “persona

beneficiaria” (suscettiva di essere

chia­mata in seguito alla rifusione: art. 9 cpv. 1 Lag) e dallo Stato (art. 36

cpv. 1 Lag). Il ricorso contro una decisione “di retribuzione” va

presentato in ogni modo, entro 15 giorni, al Consiglio di moderazione (art. 36

cpv. 2 Lag).

4.

Si

rilevi infine, per abbondanza, che in concreto il ricorso in oggetto non

avrebbe avuto alcuna possibilità di successo nemmeno se fosse stato presentato

per conto della cliente. Come si è spiegato, il diritto all'assistenza

giudiziaria è di indole altamente personale. Se, per un motivo qualsiasi, chi

ottiene l'assisten­za giudiziaria perde la qualità di parte nella causa che lo

coinvolge, i benefici correlati all'assistenza non passano né agli eredi (in caso

di morte) né all'eventuale avente causa (dandosi successione nel processo).

Semplicemente, l'assistenza giudiziaria si estingue, ciò che l'autorità accerta

con decisione. Se invece, al momento in cui perde la qualità di parte, il

richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene addirittura

meno ogni interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del

Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid.

3.1

con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti).

Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte, al più tardi, quando il

Pretore ha stralciato la causa di divorzio dai ruoli. E siccome a quel momento

essa non beneficiava dell'assistenza giudiziaria, è venuto meno l'interesse di

lei a ottenere una decisione sul beneficio. Che il Pretore, quindi, abbia

respinto la richiesta anziché dichiararla senza interesse poco importa. Nel

risultato la decisione impugnata resiste alla critica.

5.

Non

si disconosce che, ragionando alla stregua di quanto precede, il Pretore avrebbe

dovuto dichiarare senza interesse anche la richiesta di assistenza giudiziaria

introdotta dal convenuto, il quale invece si è visto concedere il beneficio.

Sta di fatto che tale decisione ha assunto carattere definitivo. Nel Cantone

Ticino le concessioni dell'assistenza giudiziaria non sono impugnabili né dallo

Stato (quantunque esso sia chiamato a rimunerare il patrocinatore d'ufficio) né

– tanto meno – dall'altra parte in cau­sa. Identica disciplina vigeva già, del

resto, sotto l'egida del vecchio art. 158 cpv. 1 CPC, allorché il giudice

accoglieva una richiesta di assistenza giudiziaria “con ordinanza motivata”, vale a dire con decisione inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC).

6.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4

cpv. 2 Lag) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi

sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie l'azione

principale poteva formare oggetto di ricorso in

materia civile sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF), la lite vertendo non solo su conseguenze pecuniarie del divorzio,

ma sulla possibilità stessa di sciogliere il vincolo matrimoniale.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione all'avv. o.

Comunicazione:

– avv. ,

.

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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