11.2009.195
Assistenza giudiziaria: legittimazione a ricorrere ed estinzione del beneficio
30 novembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2009.195
Data decisione, Autorità:
30.11.2009, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: legittimazione a ricorrere ed estinzione del beneficio
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 cpv. 1 LAG
art. 35 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2009.195
Lugano,
30 novembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
OA.2009.318 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 25 maggio 2009 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1,
(patrocinato dall'avv. PA 2, );
giudicando
ora sulla decisione del 29 ottobre 2009 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza
giudiziaria chiesta da AP 1 contestualmente alla
petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 3 ottobre 2008 presentato dall'avv. PA 1 contro la decisione emessa
il 29 ottobre 2009 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1979) e AP 1 (1977) si sono sposati a __________ (Kosovo)
il 29 gennaio 2003. Subito dopo le nozze la moglie ha raggiunto il marito nel
Ticino. Dal matrimonio sono nate E__________, il 23 marzo 2005, e V__________, il 28 luglio 2008. Il
20 settembre 2008 la moglie ha lasciato, insieme con i figli,
l'abitazione coniugale per trovare
alloggio in una struttura protetta. Patrocinata dall'avv. PA 1, il 22 maggio 2009 essa ha intentato azione unilaterale di divorzio davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
B. Prima ancora che il convenuto presentasse un memoriale di risposta,
il 15 giugno 2009, AP 1 ha comunicato al Pretore di voler tornare al domicilio
coniugale, riservandosi “un periodo
di prova” prima di ritirare
l'azione. Con ordinanza del 20 luglio 2009 il Pretore ha fissato a entrambe le
parti un termine di 10 giorni per dichiarare se la procedura potesse essere
tolta dai ruoli. L'attrice ha invitato il Pretore, il 21 luglio 2009, ad
attendere “un paio di mesi”. AO 1 ha reso noto il 22 luglio 2009 di aderire
allo stralcio della causa, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
C. Con
decreto del 29 ottobre 2009 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza
prelevare tasse né spese e senza assegnare ripetibili. Contestualmente egli ha
respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice, mentre
ha accolto quella del marito.
D. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria all'attrice l'avv.
PA 1 ha introdotto un ricorso del 13 novembre 2009 per ottenere che alla sua
cliente sia accordato il beneficio richiesto e che la decisione del Pretore sia
riformata di conseguenza. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Il decreto di stralcio contenente
la decisione sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è
giunto alla legale dell'attrice il 30 ottobre 2009. Consegnato alla posta il 13
novembre 2009, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2.
Il
diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale (riferimenti
di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Non è quindi cedibile né
trasmissibile. Compete solo alla parte che ne adempie i presupposti, ovvero sia
senza mezzi e non ponga una richiesta di giudizio senza possibilità di esito
favorevole (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003,
consid. 3.1 con richiami). Di conseguenza, solo “la persona richiedente” può ricorrere contro il diniego dell'assistenza, rispettivamente “la persona beneficiaria” contro la revoca (art. 35 cpv. 1
Lag). Il legale di una parte non è – come
questa Camera ha già avuto modo di precisare – legittimato a ricorrere,
né contro il diniego né contro la revoca (I CCA, sentenza inc. 11.2005.73 del 29 giugno 2005, consid. 1 e 4). Può solo pretendere
che lo Stato gli corrisponda la retribuzione dovutagli come patrocinatore
d'ufficio per la durata dell'assistenza giudiziaria, sempre che il cliente si
sia visto concedere il beneficio (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003
del 23 dicembre 2003, consid. 3.2). Quest'ultima ipotesi è estranea al caso in
esame. Ne segue che, presentato da una persona non legittimata a insorgere, il
ricorso in rassegna va dichiarato già di primo acchito irricevibile.
3.
Si
aggiunga che le decisioni sul conferimento e la revoca dell'assistenza
giudiziaria non sono le uniche contro cui il legale di una parte non è
abilitato a ricorrere. Anche le decisioni “in materia
di patrocinatore d'ufficio” – ovvero quelle che vertono sulla designazione o
la rimozione del difensore nominato dall'autorità – sono impugnabili dalla sola
“persona richiedente” (art. 35 cpv. 2 Lag), il legale non avendo
alcun diritto né di vedersi prescegliere come patrocinatore d'ufficio né di
rappresentare il cliente fino al termine della causa. Il patrocinatore
d'ufficio può impugnare invece, con ogni evidenza, le decisioni “di
retribuzione”, ossia i decreti mediante i quali l'autorità di concessione tassa
la sua nota professionale (art. 7 cpv. 2 Lag). Anzi, tali decisioni sono
impugnabili altresì dalla “persona
beneficiaria” (suscettiva di essere
chiamata in seguito alla rifusione: art. 9 cpv. 1 Lag) e dallo Stato (art. 36
cpv. 1 Lag). Il ricorso contro una decisione “di retribuzione” va
presentato in ogni modo, entro 15 giorni, al Consiglio di moderazione (art. 36
cpv. 2 Lag).
4.
Si
rilevi infine, per abbondanza, che in concreto il ricorso in oggetto non
avrebbe avuto alcuna possibilità di successo nemmeno se fosse stato presentato
per conto della cliente. Come si è spiegato, il diritto all'assistenza
giudiziaria è di indole altamente personale. Se, per un motivo qualsiasi, chi
ottiene l'assistenza giudiziaria perde la qualità di parte nella causa che lo
coinvolge, i benefici correlati all'assistenza non passano né agli eredi (in caso
di morte) né all'eventuale avente causa (dandosi successione nel processo).
Semplicemente, l'assistenza giudiziaria si estingue, ciò che l'autorità accerta
con decisione. Se invece, al momento in cui perde la qualità di parte, il
richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene addirittura
meno ogni interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del
Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid.
3.1
con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti).
Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte, al più tardi, quando il
Pretore ha stralciato la causa di divorzio dai ruoli. E siccome a quel momento
essa non beneficiava dell'assistenza giudiziaria, è venuto meno l'interesse di
lei a ottenere una decisione sul beneficio. Che il Pretore, quindi, abbia
respinto la richiesta anziché dichiararla senza interesse poco importa. Nel
risultato la decisione impugnata resiste alla critica.
5.
Non
si disconosce che, ragionando alla stregua di quanto precede, il Pretore avrebbe
dovuto dichiarare senza interesse anche la richiesta di assistenza giudiziaria
introdotta dal convenuto, il quale invece si è visto concedere il beneficio.
Sta di fatto che tale decisione ha assunto carattere definitivo. Nel Cantone
Ticino le concessioni dell'assistenza giudiziaria non sono impugnabili né dallo
Stato (quantunque esso sia chiamato a rimunerare il patrocinatore d'ufficio) né
– tanto meno – dall'altra parte in causa. Identica disciplina vigeva già, del
resto, sotto l'egida del vecchio art. 158 cpv. 1 CPC, allorché il giudice
accoglieva una richiesta di assistenza giudiziaria “con ordinanza motivata”, vale a dire con decisione inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC).
6.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4
cpv. 2 Lag) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi
sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie l'azione
principale poteva formare oggetto di ricorso in
materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF), la lite vertendo non solo su conseguenze pecuniarie del divorzio,
ma sulla possibilità stessa di sciogliere il vincolo matrimoniale.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione all'avv. o.
Comunicazione:
– avv. ,
.
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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