11.2009.197
Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare
30 dicembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2009.197
Data decisione, Autorità:
30.12.2009, ICCA
Titolo:
Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare
CONTESTAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE
art. 712m cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2009.197
Lugano,
30 dicembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2009.332
(contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione (“istanza”) del 27 maggio 2009 da
(già
patrocinati dall'avv. , )
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 novembre 2009 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio
emesso il 29 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Titolare sin dal 1986 della proprietà per piani n. 12 611 RFD di Lugano,
pari a 13/1000 della particella n. 20, sezione di Castagnola (“AO 1”), __________ ha intentato causa il 27 maggio
2009 insieme con il figlio AP 1 alla Comunione dei
comproprietari perché fosse annullata una deliberazione del 29 aprile 2009
con cui l'assemblea generale ordinaria non aveva rieletto lo stesso AP 1 nel
comitato del condominio. Mediante risposta dell'8 giugno 2009 la Comunione dei
comproprietari ha postulato il rigetto dell'azione. __________ e AP 1 hanno
replicato l'11 agosto 2009, chiedendo di dichiarare la risposta irricevibile e
di considerare la convenuta preclusa. In una duplica del 22 settembre 2009 la
Comunione dei comproprietari ha avanzato richieste estranee all'oggetto della
lite. Il Pretore ha convocato le parti all'udienza preliminare del 2 dicembre
2009, fissando all'amministratore del condominio un termine di 20 giorni per
produrre l'autorizzazione a stare in lite da parte dell'assemblea dei comproprietari.
B. Con lettera del 7 ottobre 2009 il legale di __________ e AP 1 ha informato
il Pretore di avere deposto il mandato di patrocinio. Su richiesta della
convenuta il Pretore ha poi prorogato di 30 giorni, il 9 ottobre 2009, il
termine assegnato all'amministratore del condominio per produrre l'autorizzazione
a stare in lite. Il 18 ottobre 2009 __________, la moglie __________ e il
figlio __________, fratello di AP 1, hanno scritto al Pretore, comunicandogli
di non avere mai inteso promuovere alcuna causa contro la Comunione dei
comproprietari. Chiamato a esprimersi, AP 1 ha esortato il Pretore a non “bloccare o invalidare, sotto pretesti, l'azione giudiziaria”. La convenuta ha invitato il
Pretore invece a considerare __________ desistente e AP 1 senza legittimazione
a procedere, non avendo alcun diritto reale o d'altra natura sulla proprietà
per piani del padre. Con decreto del 29 ottobre 2009 il Pretore ha stralciato
la causa dai ruoli, annullando la citazione all'udienza preliminare. La tassa
di giustizia e le spese (fr. 150.– complessivi) sono state poste a carico di AP
1, tenuto a rifondere alla Comunione dei comproprietari fr. 500.– per ripetibili.
C. AP 1
ha presentato il 20 novembre 2009 un ricorso a questa Camera in cui sostiene che “l'incarto OA.2009.332 non doveva essere chiuso” e chiede di annullare il decreto di
stralcio, “essendo la petizione
27 maggio 2009 utile e corretta”. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente
dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa
l'esistenza stessa del motivo che ha posto termine alla lite (RtiD I-2004 pag.
486.
consid. 1 con rinvio). Nella fattispecie la contesa parrebbe vertere
proprio sull'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite, l'appellante
affermando che “l'incarto OA.2009.332 non
doveva essere chiuso con tanta fretta”, “essendo la
petizione 27 maggio 2009 utile e corretta”. Introdotto
nei 20 giorni successivi alla notifica del decreto, intimato il 2 novembre
2009, l'appello è del resto tempestivo.
2.
Il
Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, in concreto, reputando __________ desistente.
Ci si può domandare se desistente fosse davvero __________, il quale non
risulta avere conferito alcun incarico al legale che asseriva di rappresentarlo,
ragione per cui mal si comprende come egli potesse recedere dalla lite. Sia
come sia, __________ è andato esente da spese e la sua posizione non è
controversa. Non giova quindi attardarsi sull'argomento.
3.
Relativamente
a AP 1, il Pretore ha ritenuto ch'egli non avesse “verosimilmente la legittimazione attiva in quanto non [è] proprietario
né comproprietario né titolare di altri diritti reali sull'unità di proprietà
per piani n. 69 AO 1”. La
legittimazione attiva pertiene nondimeno alle condizioni sostanziali della
pretesa, come la legittimazione passiva (RtiD I-2008 pag. 1092 consid. 5a con richiamo).
Ravvisandone la mancanza, il giudice respinge l'azione nel merito, non in
ordine, né tanto meno stralcia la causa dai ruoli. Ciò posto, il decreto del
Pretore lascia perplessi. Se non che, la questione è di sapere se nella
fattispecie AP 1 avesse o no la legittimazione attiva. Non fosse il caso, nulla
muta ai fini dell'attuale giudizio la circostanza che il Pretore abbia
stralciato la causa dai ruoli anziché respingere l'azione.
4.
Legittimati a impugnare la risoluzione di un'assemblea condominiale
sono i comproprietari che non l'hanno approvata, come pure i rappresentanti di
eventuali proprietà comuni (art. 712o cpv. 1 CC) e – dandosene le condizioni – gli usufruttuari (art. 712o
cpv. 2 CC). I terzi non hanno analoga facoltà, per lo meno secondo gli autori
più accreditati (Meier-Hayoz in:
Berner Kommentar, edizione 1988, n. 138 ad art. 712m CC con citazioni).
Nel suo “ricorso” l'appellante non contesta simile orientamento
di dottrina. Accenna a traversie familiari, in particolare a dissidi con il
fratello __________, invoca il principio della buona fede, definisce la petizione
del 27 maggio 2009 “utile e
corretta”, ma alla propria legittimazione attiva
neppure allude. Nella petizione egli pretendeva di desumere tale sua
prerogativa, se non altro, dal “regolare e costante mandato” affidatogli dal
padre affinché lo rappresentasse “a tutte le assemblee e in ogni altro ambito” della
proprietà per piani. Nel “ricorso” egli non ribadisce più nemmeno quella tesi. Invano
si cercherebbe di sapere, in definitiva, perché egli si riterrebbe abilitato a
contestare la deliberazione assembleare. Totalmente sprovvisto di motivazione,
l'appello si rivela così irricevibile e sfugge a ulteriore disamina (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo
restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21 LTG per
analogia), la procedura di appello terminando con una decisione di non entrata
in materia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato notificato per osservazioni.
6.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF), il valore litigioso è
quello che l'annullamento della risoluzione contestata comporterebbe per l'insieme
dei comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la
sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD
I-2004 pag. 610 n. 118c). Nel caso in rassegna gli atti non consentono
accertamenti al riguardo (in una proprietà per piani ha carattere
patrimoniale finanche l'esclusione di un condomino: DTF 113 II
17.
consid. 1). Promossa con “istanza”, quasi avesse
un valore inferiore a fr. 8000.–, la causa è stata trattata dal Pretore con il
rito ordinario. Il che non permette ancora di arguire, con ogni evidenza, un valore
litigioso di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Spetterà
all'appellante, nel caso in cui dovesse introdurre ricorso in materia civile,
rendere verosimile tale requisito.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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