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Decisione

11.2009.197

Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare

30 dicembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2009.332

(contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, promossa con petizione (“istanza”) del 27 maggio 2009 da

(già

patrocinati dall'avv. , )

contro

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 20 novembre 2009 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio

emesso il 29 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Titolare sin dal 1986 della proprietà per piani n. 12 611 RFD di Lugano,

pari a 13/1000 della particella n. 20, sezione di Castagnola (“AO 1”), __________ ha intentato causa il 27 mag­gio

2009 insieme con il figlio AP 1 alla Comunione dei

comproprietari perché fosse annullata una deliberazione del 29 aprile 2009

con cui l'assemblea generale ordinaria non aveva rieletto lo stesso AP 1 nel

comitato del condominio. Mediante risposta dell'8 giugno 2009 la Comunione dei

comproprietari ha postulato il rigetto dell'azione. __________ e AP 1 hanno

replicato l'11 agosto 2009, chie­dendo di dichiarare la risposta irricevibile e

di considerare la con­venuta preclusa. In una duplica del 22 settembre 2009 la

Comunione dei comproprietari ha avanzato richieste estranee all'oggetto della

lite. Il Pretore ha convocato le parti all'udienza preliminare del 2 dicembre

2009, fissando all'amministratore del condominio un termine di 20 giorni per

produrre l'autorizzazione a stare in lite da parte dell'assemblea dei comproprietari.

B. Con lettera del 7 ottobre 2009 il legale di __________ e AP 1 ha informato

il Pretore di avere deposto il mandato di patrocinio. Su richiesta della

convenuta il Pretore ha poi prorogato di 30 giorni, il 9 ottobre 2009, il

termine assegnato all'amministratore del condominio per produrre l'autorizzazione

a stare in lite. Il 18 ottobre 2009 __________, la moglie __________ e il

figlio __________, fratello di AP 1, hanno scritto al Pretore, comunicandogli

di non avere mai inteso promuovere alcuna causa contro la Comunione dei

comproprietari. Chiamato a espri­mersi, AP 1 ha esortato il Pretore a non “bloccare o invalidare, sotto pretesti, l'azione giudiziaria”. La convenuta ha invitato il

Pretore invece a considerare __________ desistente e AP 1 senza legittimazione

a procedere, non avendo alcun diritto reale o d'altra natura sulla proprietà

per piani del padre. Con decreto del 29 ottobre 2009 il Pretore ha stralciato

la causa dai ruoli, annullando la citazione all'udienza preliminare. La tassa

di giustizia e le spese (fr. 150.– complessivi) sono state poste a carico di AP

1, tenuto a rifondere alla Comunione dei comproprietari fr. 500.– per ripetibili.

C. AP 1

ha presentato il 20 novembre 2009 un ri­corso a questa Camera in cui sostiene che “l'incarto OA.2009.332 non doveva essere chiuso” e chiede di annullare il decreto di

stralcio, “essendo la petizione

27 maggio 2009 utile e corretta”. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente

dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa

l'esistenza stessa del motivo che ha posto ter­mine alla lite (RtiD I-2004 pag.

486.

consid. 1 con rinvio). Nella fattispecie la contesa parrebbe vertere

proprio sull'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite, l'appellante

affermando che “l'incarto OA.2009.332 non

doveva essere chiuso con tanta fretta”, “essendo la

petizione 27 maggio 2009 utile e corretta”. Introdotto

nei 20 giorni successivi alla notifica del decreto, intimato il 2 novembre

2009, l'appello è del resto tempestivo.

2.

Il

Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, in concreto, reputando __________ desistente.

Ci si può domandare se desistente fosse davvero __________, il quale non

risulta avere conferito alcun incarico al legale che asseriva di rappresentarlo,

ragione per cui mal si comprende come egli potesse recedere dalla lite. Sia

come sia, __________ è andato esente da spese e la sua posizione non è

controversa. Non giova quindi attardarsi sull'argomento.

3.

Relativamente

a AP 1, il Pretore ha ritenuto ch'egli non avesse “verosimilmente la legittimazione attiva in quanto non [è] proprietario

né comproprietario né titolare di altri diritti reali sull'unità di proprietà

per piani n. 69 AO 1”. La

legittimazione attiva pertiene nondimeno alle condizioni sostanziali della

pretesa, come la legittimazione passiva (RtiD I-2008 pag. 1092 consid. 5a con richiamo).

Ravvisandone la mancanza, il giudice respinge l'azione nel merito, non in

ordine, né tanto meno stralcia la causa dai ruoli. Ciò posto, il decreto del

Pretore lascia perplessi. Se non che, la questione è di sapere se nella

fattispecie AP 1 avesse o no la legittimazione attiva. Non fosse il caso, nulla

muta ai fini dell'attuale giudizio la circostanza che il Pretore abbia

stralciato la causa dai ruoli anziché respingere l'azione.

4.

Legittimati a impugnare la risoluzione di un'assemblea condominiale

sono i comproprietari che non l'hanno approvata, come pure i rappresentanti di

eventuali proprietà comuni (art. 712o cpv. 1 CC) e – dandosene le condizioni – gli usufruttuari (art. 712o

cpv. 2 CC). I terzi non hanno analoga facoltà, per lo meno secondo gli autori

più accreditati (Meier-Hayoz in:

Berner Kommentar, edizione 1988, n. 138 ad art. 712m CC con citazioni).

Nel suo “ricorso” l'ap­pellante non contesta simile orientamento

di dottrina. Accenna a traversie familiari, in particolare a dissidi con il

fratello __________, invoca il principio della buona fede, definisce la petizione

del 27 mag­gio 2009 “uti­le e

corretta”, ma alla propria legittimazione attiva

neppure allude. Nella petizione egli pretendeva di desumere tale sua

prerogativa, se non altro, dal “regolare e costante mandato” affidatogli dal

padre affinché lo rappresentasse “a tutte le assemblee e in ogni altro ambito” della

proprietà per piani. Nel “ricorso” egli non ribadisce più nemmeno quella tesi. Invano

si cercherebbe di sapere, in definitiva, perché egli si riterrebbe abilitato a

contestare la deliberazione assembleare. Total­mente sprovvisto di motivazione,

l'appello si rivela così irricevibile e sfugge a ulteriore disamina (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

5.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo

restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21 LTG per

analogia), la procedura di appello terminando con una decisione di non entrata

in materia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato notificato per osservazioni.

6.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF), il valore litigioso è

quello che l'annullamento della risoluzione contestata comporterebbe per l'in­sieme

dei comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la

sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD

I-2004 pag. 610 n. 118c). Nel caso in rassegna gli atti non consentono

accertamenti al riguardo (in una proprietà per piani ha carattere

patrimoniale finanche l'esclusione di un condomino: DTF 113 II

17.

consid. 1). Promossa con “istanza”, quasi avesse

un valore inferiore a fr. 8000.–, la causa è stata trattata dal Pretore con il

rito ordinario. Il che non permette ancora di arguire, con ogni evidenza, un valore

litigioso di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Spetterà

all'appellante, nel caso in cui dovesse introdurre ricorso in materia civile,

rendere verosimile tale requisito.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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