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Decisione

11.2009.199

Protezione della personalità, legittimazione passiva, indizi

28 dicembre 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a

quelli delle università in Italia”. Quell'ordine è

stato imposto con la comminatoria penale dell'art. 292 CP.

E. Contro

la sentenza poc'anzi menzionata, AP 1 è insorto a questa Camera con appello del

26 novembre 2009, chiedendo di riformarla nel senso che la petizione sia

respinta. Con osservazioni del 18 gennaio 2010 le attrici propongono di respingere

l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art.

165.

segg. CPC ticinese. Al vecchio rito soggiacevano tutte le decisioni

comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In

concreto, la sentenza impugnata è stata intimata il 5 novembre 2009 ed è

pervenuta al patrocinatore del convenuto il giorno successivo. Introdotto entro

20.

giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 26 novembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo. Tempestive sono anche le osservazioni delle attrici del

18.

gennaio 2010.

2.

Il

Pretore, ammessa la propria competenza territoriale a dirimere la lite, ha

accertato “naturalmente sempre a livello di verosimiglianza la legittimazione

passiva” di AP 1. Il primo giudice lo ha ritenuto l'autore dei messaggi lesivi

della personalità delle attrici, perché “sufficientemente provato” che gli

pseudonimi riportati a firma dei messaggi – “__________”, “__________” e “__________”

– fossero riconducibili al convenuto. Per il Pretore poi non era rilevante il

fatto che il convenuto medesimo fosse stato, anch'egli, oggetto di messaggi

ostili sul web. Ciò premesso, il primo giudice ha poi vagliato la fattispecie

nel merito giungendo alla conclusione che il messaggio inserito in internet è

“nel complesso menzognero” portando un lettore medio “alla convinzione che

tutto l'operato della AO 5. sia di scarso livello, di poca serietà e che la sua

frequentazione sia sostanzialmente inutile per gli allievi”. Il Pretore ha

epilogato che lo scopo di AP 1 era dunque quello di screditare l'attività dell'università

privata concorrente. Onde, in definitiva, l'ordine impartitogli di eliminare da

internet il messaggio lesivo della personalità delle attrici.

3.

Nella

precedente decisione di questa Camera (RtiD II-2009 pag. 639, consid. 5) l'interrogativo

di sapere seAO 4., AO 2., AO 1, AO 3 e AO 6 avessero reso verosimile la loro

legittimazione attiva era stato lasciato irrisolto, dandosi – allora – un

litigio cautelare. Nella presente procedura – di merito – la questione merita

tuttavia un'attenta analisi (art. 97 n. 4 CPC ticinese).

a) Secondo

l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua per­sonalità può, a sua

tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi

all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso

della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure

dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di

proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di

accertare l'illiceità di una lesione che con­tinua a produrre effetti molesti

(art. 28a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la

sentenza a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC),

riservate le azioni di risarcimento del danno e di riparazione del torto

morale, disciplinate dagli art. 41 segg. CO, e l'azione di riconsegna

dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza

mandato (art. 28a cpv. 3 CC). Tali norme di legge possono essere

invocate sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche (per queste

ultime: DTF 138 III 341 consid. 6.1 con richiami).

b) Vi

è offesa alla personalità – in particolare – quando una persona è lesa nell'onore,

ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode. Determinante

per giudicare se una dichiarazione sia lesiva è l'impressione suscitata

nell'ascoltatore o nel lettore medio dalla dichiarazione stessa nella sua

globalità. La pubblicazione di uno scritto può essere lesiva della personalità

per i fatti esposti o per l'apprezzamento di quei fatti. Un'allegazione di

fatti inesatti è già di per sé illecita, ma non tutti gli errori, le

imprecisioni, le generalizzazioni o le approssimazioni sono sufficienti per far

apparire uno scritto come errato nel suo insieme. A tal fine occorre che questo

sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti nel pubblico un'immagine

sfavorevole della persona cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca o

sminuendone sensibilmente la reputazione. Se i fatti sono veri, la loro diffusione

è generalmente giustificata dal mandato di informazione della stampa, salvo

qualora si tratti di fatti attinenti alla sfera segreta o privata, oppure

quando la persona toccata sia sminuita in modo inammissibile poiché la forma

usata è inutilmente pregiudizievole (RtiD II-2006 pag. 682 consid. 3 con

rimandi, II-2007 pag. 660 consid. 8).

c) In

concreto, la frase litigiosa si riferisce solo alla AO 5, senza invero menzionare

le altre cinque associazioni. Si potrebbe certo ammettere che, di riflesso, le

associazioni nel cui nome compare la dicitura AO 5– e meglio, AO 4, AO 2 e AO 1

– possano essere toccate dal messaggio. Come il lettore medio, invece, possa

assimilare alla AO 5 l'associazione AO 3 e la AO 6 non è dato di capire. In ogni caso, sin dalla petizione, l'argomentazione giuridica svolta dalle attrici

riguarda essenzialmente la AO 5. Ne deriva che le cinque “associazioni di

categoria” non sono “direttamente” toccate dal messaggio litigioso. Onde la

loro mancata legittimazione attiva.

4.

AP

1.

limita le censure d'appello alla propria legittimazione passiva, negando di essere

l'autore del messaggio litigioso. Egli ritiene che il Pretore avrebbe esaminato

la propria legittimazione passiva sotto l'angolo della verosimiglianza, grado

di prova non sufficiente in una procedura di merito. Ora, in ingresso va rilevato

che la sentenza impugnata, in particolare per quanto qui interessa, si risolve,

salvo piccoli interventi cosmetici, in un esercizio di “copia/incolla” del

decreto cautelare del 12 ottobre 2006. Le modifiche riguardano soprattutto il

terzo paragrafo di pag. 6 rispetto al terzo paragrafo di pag. 6 del decreto

cautelare. Nella sentenza di merito, il Pretore ha modificato “dai documenti

risulta però verosimile” del decreto cautelare con “dai documenti risulta però

sufficientemente provato”, egli ha aggiunto l'esito della testimonianza di __________

e, infine, le risultanze del procedimento penale avviato a carico

dell'appellante. Certo, tale scelta argomentativa può prestare il fianco a

critiche e sollevare qualche interrogativo. Se non che, l'appellante ha

compreso il senso della decisione, come dimostra il memoriale di ricorso. In

ogni caso, il fascicolo processuale permette a questa Camera di esaminare la

fattispecie e di deciderla con il proprio potere cognitivo.

5.

In

tema di prove, si conviene con il convenuto, in una procedura ordinaria il

grado di prova richiesto non era limitato alla verosimiglianza, come invece

indicato dal Pretore (cfr. sentenza impugnata, pag. 6). Sia come sia, il rigore

probatorio non può in ogni caso impedire che il diritto sia detto (Trezzini in: CPC – Commentario al Codice

di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 635). La “prova

piena” è il grado massimo che può essere preteso, ma non l'unico (DTF 137 III

258.

consid. 4.1.2 con richiami). E, invero, anche ove sia richiesta la prova

piena, può sussistere un margine d'apprezzamento del giudice (Trezzini, op. cit., pag. 636 con

riferimenti). Quanto alla prova indiziaria, essa è ammessa – a titolo

eccezionale – ove una prova piena non possa essere fornita. In tal caso il

giudice può formare il proprio convincimento sulla base di un insieme concorde

d'indizi esaminati con indirizzo critico (Rep. 1974 pag. 128).

Ora,

nell'ambito informatico, l’atto lesivo della personalità consiste

nell’immettere in una pagina internet, e quindi sulla rete, un testo critico (Rosenthal in: AJP/PJA 1997, pag. 1342).

Ma, data la facilità con cui è possibile rendere anonimi messaggi nel world

wide web, adoperare pseudonimi o finanche usurpare l'identità altrui, non è

semplice sapere chi sia stato l'autore di un messaggio. Ne deriva che in

tema di prove informatiche esiste una difficoltà endogena a stabilire con

certezza gli elementi fattuali. In simili circostanze ben si può ricorrere alla

prova indiziaria (v. anche: sentenza del Tribunale federale 4P.139/2003 del 14

gennaio 2003, consid. 3.2: le date indicate su fotografie sono meri indizi).

Non resta dunque che esaminare la fattispecie nel suo insieme.

6.

AP

1.

ritiene che __________ – sulla cui testimonianza il Pretore ha fondato il

giudizio inerente alla legittimazione passiva dell'appellante – non sia

sufficiente al riguardo. Il Pretore ha considerato che il teste avrebbe

“confermato che il nickname __________ era riconducibile al convenuto, che è

del resto stato radiato dal sito animato dal teste” poiché “pubblicava messaggi

screditanti i concorrenti, tra i quali la AO 5” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Ora, __________ ha indicato che fra gli “utenti registrati” al suo portale

“vi era anche il sig. AP 1, o meglio detto lo suppongo, nel senso che sotto il

nickname __________” pubblicò un quale articolo firmandolo appunto AP 1”. Egli ha poi aggiunto che “credo ma non ne sono sicuro che l'e-mail collegata al nickname __________

riportasse il nome di AP 1” (deposizione del 14 settembre 2007, act. XI, pag. 7

al centro). È affrettato ritenere che ciò possa bastare – visto quanto detto

qui sopra (consid. 5) – a comprovare che AP 1 sia l'autore del noto messaggio.

7.

Al

riguardo, l'interessato rinfaccia al Pretore di avere violato regole relative

all'assunzione di prove per quanto attiene alla verifica della titolarità degli

pseudonimi “__________”, “__________” e “__________”. Invero anche il Tribunale

federale, esaminando la procedura cautelare (qui sopra consid. B) ha

considerato che “si può dare atto al ricorrente che gli pseudonimi utilizzati

non costituiscono dei passaporti biometrici sull'identità dell'autore dei

messaggi incriminati” (sentenza inc.5A_376/2008 del 20 gennaio 2009, consid.

2.

). Se non che, da ciò il Tribunale federale non ha tratto alcuna conclusione.

Certo, semplici pseudonimi informatici non sono di sicuro documenti di

identità, gli stessi vanno pertanto vagliati con attenzione. In altre parole,

quegli pseudonimi possono essere considerati dei mezzi di prova imperfetti

(cfr. al riguardo: Trezzini, op.

cit., pag. 737 seg.), potendo diventare indizi in un procedimento logico

di costruzione della prova (v. anche: sentenza del Tribunale federale

4P.139/2003 del 14 gennaio 2003, consid. 3.2 in tema di fotografie). Si può in concreto prescindere dal vagliare se si possa “cliccare” su un documento cartaceo

– come richiesto dall'appellante –, poiché la fattispecie può essere decisa con

riferimento ad altre emergenze probatorie (v. in particolare qui sotto consid.

8.

e 9).

8.

AP

1.

rimprovera al Pretore di essersi fondato sul giudizio della Pretura penale, che

non ha alcuna “valenza probatoria” poiché “impugnato”. Inoltre, per

l'interessato, il Pretore è “legato soltanto alle prove prodotte in sede

d'istruttoria civile”. Ora, per l'art. 112 CPC ticinese, il giudice civile era

vincolato dall'accertamento dell'esistenza del fatto che aveva costituito

oggetto di giudizio penale. In concreto, il giudice della Pretura penale, con

decisione del 9 gennaio 2008 ha condannato AP 1 per diffamazione nei confronti

della AO 5. L'allora Corte di Cassazione e di revisione penale, adita

dall'interessato, nella sua sentenza del 1° febbraio 2010 (inc. 17.2008.11) ha

dato atto che la valutazione del primo giudice di ritenere il convenuto

l'autore del messaggio incriminato non era arbitraria (consid. 3.4), ma lo ha

nondimeno prosciolto perché “le dichiarazioni che il ricorrente ha inserito in

svariati forum internet riguardanti la AO 5 non possono infatti essere ritenute

lesive dell'onore dell'associazione in questione” (consid. 5.4).

Per

accertare se sussistano atti illeciti il giudice civile non è vincolato a

un'eventuale assoluzione in sede penale, né per quanto riguarda i fatti né per quel

che è della colpa (art. 53 CO, 112 CPC ticinese; I CCA, sentenza inc.

11.1995

, consid. 5a con richiami). E la Corte di cassazione e revisione penale – sino al 31 dicembre 2010 – limitava la propria analisi all'arbitrio. La decisione

di quell'autorità può inoltre dirsi fatto notorio per questa Camera, siccome le

due vertenze denotano una “stretta parentela” (Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 20 ad art. 184). Si volesse da ciò prescindere, la parte che avesse voluto contestarne le implicazioni

per l'odierno giudizio avrebbe dovuto – e potuto – inoltrare spontaneamente e

senza indugio uno scritto alla Camera (cfr. sul diritto di replica in istanza

di ricorso: DTF 138 I 157 consid. 2.3.2). Onde la possibilità per decidere la

fattispecie concreta di fare capo alle decisioni penali (cfr. anche al

riguardo: sentenza del Tribunale federale 5P.100/2000 del 17 luglio 2000). In

esse, come ricordato, AP 1 è stato considerato l'autore del messaggio lesivo.

9.

Il giudice

della Pretura penale ha accertato che lo pseudonimo “__________” era

riconducibile all'indirizzo di posta elettronica __________,

adoperato per inviare almeno un messaggio contro l'attrice. Grazie

all'indirizzo IP è stato possibile risalire al computer dal quale è partito il

messaggio litigioso: si è trattato del computer di casa del convenuto (sentenza

del 9 gennaio 2008, consid. 10 pag. 8). Altri messaggi provengono invece da un

indirizzo IP statico – 62.48.115.112 – che rinvia a un computer della __________

di AP 1 (sentenza del 9 gennaio 2008, consid. 10 pag. 8: doc. HH [recte:

GGG]).

Gli indirizzi IP (Internetworking Protocol Addresses)

– che possono essere statici o dinamici – sono parametri di comunicazione digitale

che permettono di identificare un dominio internet composto di

computer o di server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano

alle comunicazioni su questa rete (definizione in: allegato “termini e

abbreviazioni” all'ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi

d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, ORAT, RS 784.104; sul tema,

cfr. anche: DTF 136 II 507 consid. 3.3). Essi permettono,

dunque, d’identificare ogni computer connesso all'internet e, sulla base di indicazioni

supplementari, di collegare così un'informazione a una persona determinabile (Leuba in: JdT 2011 II, pag. 304).

In altre parole, ogni computer

connesso all'internet è munito di un indirizzo IP, sicché ogni richiesta di

dati – consultazione di un sito web – è trasmessa per il tramite dell'indizzo

IP (Meyerdierks in: MultiMedia und

Recht 1/2009, pag. 8). Ora, gli indirizzi dinamici – sviluppati per ovviare al

limite di numeri fissi – mutano a ogni connessione. Essi sono validi solo per

la durata del collegamento, rendendo perciò l'identificazione di un computer

più difficile rispetto a un indirizzo statico. Gli indirizzi IP statici sono

reperibili di regola in cataloghi parzialmente accessibili liberamente, mentre

il titolare di un indirizzo dinamico può essere identificato, in genere, solo

con l'aiuto del provider che gli ha assegnato quell'indirizzo (Weber/Schnyder in: sic!2009, pag. 579;

sul tema di sapere se svelare o no l'identità di partecipanti a un blog: DTF

136.

V 155 consid. 3.8).

Ciò posto, mal si

comprende chi avrebbe potuto avere accesso al computer di casa del convenuto e

inviare il noto messaggio. Inoltre, il medesimo messaggio è stato poi “postato”

anche da apparecchi siti in scuole riconducibili a AP 1. Non si ravvedono

dunque elementi suscettibili di sconfessare la tesi proposta dal primo giudice.

10.

In

concreto può dirsi esservi sia stata acredine tra l'attrice e il convenuto (v.

in particolare doc. TT, UU e 12). Anzi, anche __________ – madre del convenuto

– si è interessata all'attività dell'attrice, ponendo domande all'autorità

cantonale (doc. 27). Ciò che stupisce è il tenore del quesito, poiché essa ha

chiesto se il diploma rilasciato da quell'istituto avesse “valore legale” (doc.

27). Formulazione che collima con la frase litigiosa. Ma di ciò l'appellante

nulla dice.

11.

La

fattispecie presenta dunque un insieme di indizi che possono senz'altro dirsi

convergenti. La loro valutazione complessiva porta – secondo il normale

andamento delle cose – al convincimento espresso dal Pretore e meglio che il convenuto

possa essere considerato l'autore dei messaggi lesivi.

12.

Infine AP 1 ritiene che il Pretore abbia sbagliato in merito alle

offese da lui subite prima dell'avvio della causa, i messaggi non essendo stati

create ad arte da lui stesso “per loschi fini processuali”.

Basti

rilevare che affermazioni eventualmente lesive dell'onore del convenuto e frasi

che reiterano il non riconoscimento dell'attrice a firma di altre parti sono

comparse in internet dopo l'emanazione del decreto “supercautelare” del

Pretore, il 6 giugno 2006 (cfr. doc. U). Come possa poi “__________” o “__________”

avere avuto accesso a sentenze inerenti alla vertenza qui in esame è poco

chiaro.

13.

Gli

oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC ticinese). AP 1 rifonderà

alla AO 5 un'adeguata indennità per ripetibili.

14.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un'azione in protezione della personalità è una

contestazione civile di natura non pecuniaria che può essere impugnata mediante

ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 1

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata confermata.

2. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 1000.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla AO 5 fr. 2000.– a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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