11.2009.199
Protezione della personalità, legittimazione passiva, indizi
28 dicembre 2012Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.199
Data decisione, Autorità:
28.12.2012, ICCA
Titolo:
Protezione della personalità, legittimazione passiva, indizi
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO IMPEGNI ECCESSIVI
art. 28 CC
Incarto n.
11.2009.199
Lugano
28 dicembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.372
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
promossa con petizione del 2 giugno 2006 da
AO 5
AO 4,
AO 2,
AO 1,
AO 3
AO 6
(patrocinate dall'avv. PA 1)
contro
l'avv. AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 2),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 26 novembre
2009 presentato dall'avv. AP 1 contro la sentenza
emessa il 5 novembre
2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 giugno 2006 l'associazione AO 5, l'Associazione AO 4 , l'Associazione AO 2, AO 1, l'Associazione AO 3 e l'associazione AO 6 hanno
introdotto dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, una petizione
fondata sul diritto della personalità per ottenere che fosse ordinato all'avv. AP
1 di “eliminare dai siti Internet
e da ogni altro mezzo di diffusione la seguente affermazione: La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale
nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”. Le attrici hanno chiesto inoltre che a AP
1 fosse ingiunto di “rimuovere
con effetto immediato da Internet i siti __________ e __________”. Identiche domande le attrici hanno
formulato già in via cautelare.
In
subordine, nell'ipotesi in cui il convenuto ottemperasse pendente causa alle loro richieste, le sei associazioni hanno concluso perché fosse accertata “l'illiceità della lesione connessa alla seguente affermazione del signor AP 1: La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli
non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle
università in Italia”, accertando altresì “l'illiceità
della lesione connessa alla creazione da parte del signor AP 1 dei siti __________ e __________”.
B. Con
decisione emanata senza contraddittorio il 6 giugno 2006, il Pretore ha imposto
a AP 1 di eliminare dai siti Internet e da ogni altro mezzo di diffusione
l'affermazione “La AO 5 non è riconosciuta nel sistema
universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e
non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”. Poi, in esito alla procedura cautelare,
con decreto del 12 ottobre 2006, il Pretore ha confermato quell'ordine
(DI.2006.740). Un appello contro quel decreto è stato respinto da questa Camera
con sentenza del 7 maggio 2008 (inc.11.2006.118 in: RtiD II-2009 n. 12c
pag. 639 consid. 1-5). E il Tribunale federale ha respinto, il 20 gennaio 2009,
un ricorso in materia civile presentato dal convenuto (inc.5A_376/2008).
C. Nel
frattempo, con risposta del 25 settembre 2006 AP 1 si è opposto alla petizione.
Le parti si sono poi riconfermate nel rispettivo punto di vista nel secondo
scambio di allegati. L'udienza preliminare si è tenuta il 30 gennaio 2007. L'istruttoria è terminata il 28 luglio 2008. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie del 31 ottobre 2008, le
attrici hanno ribadito le loro tesi. Il convenuto, nel suo memoriale del 31
ottobre 2008, ha riproposto, una volta di più, la sua posizione.
D. Statuendo
il 5 novembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha
ordinato a AP 1 di eliminare dai siti Internet e da ogni altro mezzo di
diffusione l'affermazione “ La AO 5non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero,
Fatti
i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a
quelli delle università in Italia”. Quell'ordine è
stato imposto con la comminatoria penale dell'art. 292 CP.
E. Contro
la sentenza poc'anzi menzionata, AP 1 è insorto a questa Camera con appello del
26 novembre 2009, chiedendo di riformarla nel senso che la petizione sia
respinta. Con osservazioni del 18 gennaio 2010 le attrici propongono di respingere
l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art.
165.
segg. CPC ticinese. Al vecchio rito soggiacevano tutte le decisioni
comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In
concreto, la sentenza impugnata è stata intimata il 5 novembre 2009 ed è
pervenuta al patrocinatore del convenuto il giorno successivo. Introdotto entro
20.
giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 26 novembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo. Tempestive sono anche le osservazioni delle attrici del
18.
gennaio 2010.
2.
Il
Pretore, ammessa la propria competenza territoriale a dirimere la lite, ha
accertato “naturalmente sempre a livello di verosimiglianza la legittimazione
passiva” di AP 1. Il primo giudice lo ha ritenuto l'autore dei messaggi lesivi
della personalità delle attrici, perché “sufficientemente provato” che gli
pseudonimi riportati a firma dei messaggi – “__________”, “__________” e “__________”
– fossero riconducibili al convenuto. Per il Pretore poi non era rilevante il
fatto che il convenuto medesimo fosse stato, anch'egli, oggetto di messaggi
ostili sul web. Ciò premesso, il primo giudice ha poi vagliato la fattispecie
nel merito giungendo alla conclusione che il messaggio inserito in internet è
“nel complesso menzognero” portando un lettore medio “alla convinzione che
tutto l'operato della AO 5. sia di scarso livello, di poca serietà e che la sua
frequentazione sia sostanzialmente inutile per gli allievi”. Il Pretore ha
epilogato che lo scopo di AP 1 era dunque quello di screditare l'attività dell'università
privata concorrente. Onde, in definitiva, l'ordine impartitogli di eliminare da
internet il messaggio lesivo della personalità delle attrici.
3.
Nella
precedente decisione di questa Camera (RtiD II-2009 pag. 639, consid. 5) l'interrogativo
di sapere seAO 4., AO 2., AO 1, AO 3 e AO 6 avessero reso verosimile la loro
legittimazione attiva era stato lasciato irrisolto, dandosi – allora – un
litigio cautelare. Nella presente procedura – di merito – la questione merita
tuttavia un'attenta analisi (art. 97 n. 4 CPC ticinese).
a) Secondo
l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua
tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi
all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso
della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure
dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di
proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di
accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti
(art. 28a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la
sentenza a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC),
riservate le azioni di risarcimento del danno e di riparazione del torto
morale, disciplinate dagli art. 41 segg. CO, e l'azione di riconsegna
dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza
mandato (art. 28a cpv. 3 CC). Tali norme di legge possono essere
invocate sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche (per queste
ultime: DTF 138 III 341 consid. 6.1 con richiami).
b) Vi
è offesa alla personalità – in particolare – quando una persona è lesa nell'onore,
ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode. Determinante
per giudicare se una dichiarazione sia lesiva è l'impressione suscitata
nell'ascoltatore o nel lettore medio dalla dichiarazione stessa nella sua
globalità. La pubblicazione di uno scritto può essere lesiva della personalità
per i fatti esposti o per l'apprezzamento di quei fatti. Un'allegazione di
fatti inesatti è già di per sé illecita, ma non tutti gli errori, le
imprecisioni, le generalizzazioni o le approssimazioni sono sufficienti per far
apparire uno scritto come errato nel suo insieme. A tal fine occorre che questo
sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti nel pubblico un'immagine
sfavorevole della persona cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca o
sminuendone sensibilmente la reputazione. Se i fatti sono veri, la loro diffusione
è generalmente giustificata dal mandato di informazione della stampa, salvo
qualora si tratti di fatti attinenti alla sfera segreta o privata, oppure
quando la persona toccata sia sminuita in modo inammissibile poiché la forma
usata è inutilmente pregiudizievole (RtiD II-2006 pag. 682 consid. 3 con
rimandi, II-2007 pag. 660 consid. 8).
c) In
concreto, la frase litigiosa si riferisce solo alla AO 5, senza invero menzionare
le altre cinque associazioni. Si potrebbe certo ammettere che, di riflesso, le
associazioni nel cui nome compare la dicitura AO 5– e meglio, AO 4, AO 2 e AO 1
– possano essere toccate dal messaggio. Come il lettore medio, invece, possa
assimilare alla AO 5 l'associazione AO 3 e la AO 6 non è dato di capire. In ogni caso, sin dalla petizione, l'argomentazione giuridica svolta dalle attrici
riguarda essenzialmente la AO 5. Ne deriva che le cinque “associazioni di
categoria” non sono “direttamente” toccate dal messaggio litigioso. Onde la
loro mancata legittimazione attiva.
4.
AP
1.
limita le censure d'appello alla propria legittimazione passiva, negando di essere
l'autore del messaggio litigioso. Egli ritiene che il Pretore avrebbe esaminato
la propria legittimazione passiva sotto l'angolo della verosimiglianza, grado
di prova non sufficiente in una procedura di merito. Ora, in ingresso va rilevato
che la sentenza impugnata, in particolare per quanto qui interessa, si risolve,
salvo piccoli interventi cosmetici, in un esercizio di “copia/incolla” del
decreto cautelare del 12 ottobre 2006. Le modifiche riguardano soprattutto il
terzo paragrafo di pag. 6 rispetto al terzo paragrafo di pag. 6 del decreto
cautelare. Nella sentenza di merito, il Pretore ha modificato “dai documenti
risulta però verosimile” del decreto cautelare con “dai documenti risulta però
sufficientemente provato”, egli ha aggiunto l'esito della testimonianza di __________
e, infine, le risultanze del procedimento penale avviato a carico
dell'appellante. Certo, tale scelta argomentativa può prestare il fianco a
critiche e sollevare qualche interrogativo. Se non che, l'appellante ha
compreso il senso della decisione, come dimostra il memoriale di ricorso. In
ogni caso, il fascicolo processuale permette a questa Camera di esaminare la
fattispecie e di deciderla con il proprio potere cognitivo.
5.
In
tema di prove, si conviene con il convenuto, in una procedura ordinaria il
grado di prova richiesto non era limitato alla verosimiglianza, come invece
indicato dal Pretore (cfr. sentenza impugnata, pag. 6). Sia come sia, il rigore
probatorio non può in ogni caso impedire che il diritto sia detto (Trezzini in: CPC – Commentario al Codice
di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 635). La “prova
piena” è il grado massimo che può essere preteso, ma non l'unico (DTF 137 III
258.
consid. 4.1.2 con richiami). E, invero, anche ove sia richiesta la prova
piena, può sussistere un margine d'apprezzamento del giudice (Trezzini, op. cit., pag. 636 con
riferimenti). Quanto alla prova indiziaria, essa è ammessa – a titolo
eccezionale – ove una prova piena non possa essere fornita. In tal caso il
giudice può formare il proprio convincimento sulla base di un insieme concorde
d'indizi esaminati con indirizzo critico (Rep. 1974 pag. 128).
Ora,
nell'ambito informatico, l’atto lesivo della personalità consiste
nell’immettere in una pagina internet, e quindi sulla rete, un testo critico (Rosenthal in: AJP/PJA 1997, pag. 1342).
Ma, data la facilità con cui è possibile rendere anonimi messaggi nel world
wide web, adoperare pseudonimi o finanche usurpare l'identità altrui, non è
semplice sapere chi sia stato l'autore di un messaggio. Ne deriva che in
tema di prove informatiche esiste una difficoltà endogena a stabilire con
certezza gli elementi fattuali. In simili circostanze ben si può ricorrere alla
prova indiziaria (v. anche: sentenza del Tribunale federale 4P.139/2003 del 14
gennaio 2003, consid. 3.2: le date indicate su fotografie sono meri indizi).
Non resta dunque che esaminare la fattispecie nel suo insieme.
6.
AP
1.
ritiene che __________ – sulla cui testimonianza il Pretore ha fondato il
giudizio inerente alla legittimazione passiva dell'appellante – non sia
sufficiente al riguardo. Il Pretore ha considerato che il teste avrebbe
“confermato che il nickname __________ era riconducibile al convenuto, che è
del resto stato radiato dal sito animato dal teste” poiché “pubblicava messaggi
screditanti i concorrenti, tra i quali la AO 5” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Ora, __________ ha indicato che fra gli “utenti registrati” al suo portale
“vi era anche il sig. AP 1, o meglio detto lo suppongo, nel senso che sotto il
nickname __________” pubblicò un quale articolo firmandolo appunto AP 1”. Egli ha poi aggiunto che “credo ma non ne sono sicuro che l'e-mail collegata al nickname __________
riportasse il nome di AP 1” (deposizione del 14 settembre 2007, act. XI, pag. 7
al centro). È affrettato ritenere che ciò possa bastare – visto quanto detto
qui sopra (consid. 5) – a comprovare che AP 1 sia l'autore del noto messaggio.
7.
Al
riguardo, l'interessato rinfaccia al Pretore di avere violato regole relative
all'assunzione di prove per quanto attiene alla verifica della titolarità degli
pseudonimi “__________”, “__________” e “__________”. Invero anche il Tribunale
federale, esaminando la procedura cautelare (qui sopra consid. B) ha
considerato che “si può dare atto al ricorrente che gli pseudonimi utilizzati
non costituiscono dei passaporti biometrici sull'identità dell'autore dei
messaggi incriminati” (sentenza inc.5A_376/2008 del 20 gennaio 2009, consid.
2.
). Se non che, da ciò il Tribunale federale non ha tratto alcuna conclusione.
Certo, semplici pseudonimi informatici non sono di sicuro documenti di
identità, gli stessi vanno pertanto vagliati con attenzione. In altre parole,
quegli pseudonimi possono essere considerati dei mezzi di prova imperfetti
(cfr. al riguardo: Trezzini, op.
cit., pag. 737 seg.), potendo diventare indizi in un procedimento logico
di costruzione della prova (v. anche: sentenza del Tribunale federale
4P.139/2003 del 14 gennaio 2003, consid. 3.2 in tema di fotografie). Si può in concreto prescindere dal vagliare se si possa “cliccare” su un documento cartaceo
– come richiesto dall'appellante –, poiché la fattispecie può essere decisa con
riferimento ad altre emergenze probatorie (v. in particolare qui sotto consid.
8.
e 9).
8.
AP
1.
rimprovera al Pretore di essersi fondato sul giudizio della Pretura penale, che
non ha alcuna “valenza probatoria” poiché “impugnato”. Inoltre, per
l'interessato, il Pretore è “legato soltanto alle prove prodotte in sede
d'istruttoria civile”. Ora, per l'art. 112 CPC ticinese, il giudice civile era
vincolato dall'accertamento dell'esistenza del fatto che aveva costituito
oggetto di giudizio penale. In concreto, il giudice della Pretura penale, con
decisione del 9 gennaio 2008 ha condannato AP 1 per diffamazione nei confronti
della AO 5. L'allora Corte di Cassazione e di revisione penale, adita
dall'interessato, nella sua sentenza del 1° febbraio 2010 (inc. 17.2008.11) ha
dato atto che la valutazione del primo giudice di ritenere il convenuto
l'autore del messaggio incriminato non era arbitraria (consid. 3.4), ma lo ha
nondimeno prosciolto perché “le dichiarazioni che il ricorrente ha inserito in
svariati forum internet riguardanti la AO 5 non possono infatti essere ritenute
lesive dell'onore dell'associazione in questione” (consid. 5.4).
Per
accertare se sussistano atti illeciti il giudice civile non è vincolato a
un'eventuale assoluzione in sede penale, né per quanto riguarda i fatti né per quel
che è della colpa (art. 53 CO, 112 CPC ticinese; I CCA, sentenza inc.
11.1995
, consid. 5a con richiami). E la Corte di cassazione e revisione penale – sino al 31 dicembre 2010 – limitava la propria analisi all'arbitrio. La decisione
di quell'autorità può inoltre dirsi fatto notorio per questa Camera, siccome le
due vertenze denotano una “stretta parentela” (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 20 ad art. 184). Si volesse da ciò prescindere, la parte che avesse voluto contestarne le implicazioni
per l'odierno giudizio avrebbe dovuto – e potuto – inoltrare spontaneamente e
senza indugio uno scritto alla Camera (cfr. sul diritto di replica in istanza
di ricorso: DTF 138 I 157 consid. 2.3.2). Onde la possibilità per decidere la
fattispecie concreta di fare capo alle decisioni penali (cfr. anche al
riguardo: sentenza del Tribunale federale 5P.100/2000 del 17 luglio 2000). In
esse, come ricordato, AP 1 è stato considerato l'autore del messaggio lesivo.
9.
Il giudice
della Pretura penale ha accertato che lo pseudonimo “__________” era
riconducibile all'indirizzo di posta elettronica __________,
adoperato per inviare almeno un messaggio contro l'attrice. Grazie
all'indirizzo IP è stato possibile risalire al computer dal quale è partito il
messaggio litigioso: si è trattato del computer di casa del convenuto (sentenza
del 9 gennaio 2008, consid. 10 pag. 8). Altri messaggi provengono invece da un
indirizzo IP statico – 62.48.115.112 – che rinvia a un computer della __________
di AP 1 (sentenza del 9 gennaio 2008, consid. 10 pag. 8: doc. HH [recte:
GGG]).
Gli indirizzi IP (Internetworking Protocol Addresses)
– che possono essere statici o dinamici – sono parametri di comunicazione digitale
che permettono di identificare un dominio internet composto di
computer o di server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano
alle comunicazioni su questa rete (definizione in: allegato “termini e
abbreviazioni” all'ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi
d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, ORAT, RS 784.104; sul tema,
cfr. anche: DTF 136 II 507 consid. 3.3). Essi permettono,
dunque, d’identificare ogni computer connesso all'internet e, sulla base di indicazioni
supplementari, di collegare così un'informazione a una persona determinabile (Leuba in: JdT 2011 II, pag. 304).
In altre parole, ogni computer
connesso all'internet è munito di un indirizzo IP, sicché ogni richiesta di
dati – consultazione di un sito web – è trasmessa per il tramite dell'indizzo
IP (Meyerdierks in: MultiMedia und
Recht 1/2009, pag. 8). Ora, gli indirizzi dinamici – sviluppati per ovviare al
limite di numeri fissi – mutano a ogni connessione. Essi sono validi solo per
la durata del collegamento, rendendo perciò l'identificazione di un computer
più difficile rispetto a un indirizzo statico. Gli indirizzi IP statici sono
reperibili di regola in cataloghi parzialmente accessibili liberamente, mentre
il titolare di un indirizzo dinamico può essere identificato, in genere, solo
con l'aiuto del provider che gli ha assegnato quell'indirizzo (Weber/Schnyder in: sic!2009, pag. 579;
sul tema di sapere se svelare o no l'identità di partecipanti a un blog: DTF
136.
V 155 consid. 3.8).
Ciò posto, mal si
comprende chi avrebbe potuto avere accesso al computer di casa del convenuto e
inviare il noto messaggio. Inoltre, il medesimo messaggio è stato poi “postato”
anche da apparecchi siti in scuole riconducibili a AP 1. Non si ravvedono
dunque elementi suscettibili di sconfessare la tesi proposta dal primo giudice.
10.
In
concreto può dirsi esservi sia stata acredine tra l'attrice e il convenuto (v.
in particolare doc. TT, UU e 12). Anzi, anche __________ – madre del convenuto
– si è interessata all'attività dell'attrice, ponendo domande all'autorità
cantonale (doc. 27). Ciò che stupisce è il tenore del quesito, poiché essa ha
chiesto se il diploma rilasciato da quell'istituto avesse “valore legale” (doc.
27). Formulazione che collima con la frase litigiosa. Ma di ciò l'appellante
nulla dice.
11.
La
fattispecie presenta dunque un insieme di indizi che possono senz'altro dirsi
convergenti. La loro valutazione complessiva porta – secondo il normale
andamento delle cose – al convincimento espresso dal Pretore e meglio che il convenuto
possa essere considerato l'autore dei messaggi lesivi.
12.
Infine AP 1 ritiene che il Pretore abbia sbagliato in merito alle
offese da lui subite prima dell'avvio della causa, i messaggi non essendo stati
create ad arte da lui stesso “per loschi fini processuali”.
Basti
rilevare che affermazioni eventualmente lesive dell'onore del convenuto e frasi
che reiterano il non riconoscimento dell'attrice a firma di altre parti sono
comparse in internet dopo l'emanazione del decreto “supercautelare” del
Pretore, il 6 giugno 2006 (cfr. doc. U). Come possa poi “__________” o “__________”
avere avuto accesso a sentenze inerenti alla vertenza qui in esame è poco
chiaro.
13.
Gli
oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC ticinese). AP 1 rifonderà
alla AO 5 un'adeguata indennità per ripetibili.
14.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un'azione in protezione della personalità è una
contestazione civile di natura non pecuniaria che può essere impugnata mediante
ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 1
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata confermata.
2. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla AO 5 fr. 2000.– a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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