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Decisione

11.2009.2

Servitù di apertura: immissioni negative

17 novembre 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i depositi temporanei (cfr. Denis Piotet,

Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Losanna 1991, pag. 708 n.

1665). Che gli attori non esigano in concreto una visuale oltre i 3 m non è un motivo per giudicare sufficienti 95 cm. E che al primo piano costoro beneficino di una

finestra analoga poco giova. Quanto al fatto poi che una grata posta a 5 cm da una finestra a confine sia un'opera di cinta legittima sotto il profilo del diritto pubblico,

ciò ancora non significa che la servitù d'apertura sia necessariamente rispettata:

come si è spiegato, la questione va risolta dal giudice civile, non dall'autorità

amministrativa.

10. Fanno

valere gli appellanti che la servitù d'apertura di cui si valgono gli attori

configura una deroga al diritto vigente, nel senso che senza quel diritto reale

limitato essi non potrebbero aprire finestre nella parete a confine. Devono

quindi sopportare un rischio “molto più accresciuto del normale” che il vicino

provochi immissioni, in difetto di che la proprietà del fondo serviente risulterebbe

gravata oltre misura. La tesi è eterodossa e non trova alcun conforto

nell'autore citato dagli appellanti (Liver

in: Zürcher Kommentar, 2ª

edizione, n. 11 segg. ad art. 737 CC). Il fatto che una servitù d'apertura consenta

di praticare finestre a distanze inferiori rispetto a quelle di legge ancora

non significa che il proprietario del fondo serviente possa prendersi libertà

incompatibili con il rispetto del diritto reale limitato. Del resto la servitù

in questione non è stata in alcun modo “imposta” al vecchio proprietario del

fondo serviente, ma – come ricordano i convenuti medesimi (appello, pag. 7,

punto c) – è stata pattuita nell'ambito di una convenzione risalente al 9 marzo

1894. Gli appellanti non possono quindi dolersi di un aggravio che il loro

autore in diritto ha liberamente assunto.

11. Infine

gli appellanti contestano l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili

da parte del Pretore, che chiedono di porre per almeno due terzi a carico delle

controparti, con obbligo di rifondere loro fr. 2000.– per ripetibili. Essi

allegano che le richieste intese ad allontanare i bidoni del compostaggio e a

tagliare la pianta d'edera cresciuta sul muro a confine sarebbero state respinte,

se non fossero divenute prive d'oggetto. Anche nell'ipotesi più favorevole agli

attori – essi continuano – la petizione sarebbe quindi stata respinta per due

terzi. Inoltre il Pretore non avrebbe dovuto attribuire ripetibili agli attori,

che non hanno dovuto far capo al patrocinio di un legale per far valere i loro

mezzi di azione.

a) Sulla

controversia relativa al taglio dell'edera la causa è effettivamente divenuta

senza oggetto già davanti al primo giudice. Ora, nel caso in cui una lite

divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico per le parti fa stato per

analogia, ai fini delle spese e delle ripetibili,

l'art. 72 della

legge federale sulla procedura civile (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con

riferimenti). Tale norma dispone che in simili

eventualità il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento,

Considerandi

dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle

spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo

che termina la lite”. Ove una causa divenga priva d'oggetto o d'interesse

giuridico, in altri termini, il giudice valuta sommariamente, per decidere chi

e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili, quale sarebbe stato

il presumibile esito della causa.

Quale

sarebbe stato il verosimile esito della domanda, in concreto, ove l'edera non

fosse stata avvelenata per mano di ignoti non è facile valutare. Nella petizione

gli attori lamentavano l'esistenza di una “siepe” che, cresciuta su un muro di

confine, elevava di circa 1.1 m l'altezza di quest'ultimo oltre i 2 m consentiti dalle norme di attuazione del piano regolatore comunale (memoriale, pag. 6). I convenuti

eccepivano che l'altezza massima dei muri a confine è regolata dal diritto edilizio,

la cui applicazione compete all'autorità amministrativa, non al Pretore

(memoriale, pag. 8). Nella replica gli attori opponeva­no che la siepe non

rispettava in ogni modo “le distanze sancite dalla LAC”, questione regolata dal

diritto privato. Che in concreto l'edera configurasse una “siepe” (doc. F4 a

F7), nondimeno, appare poco verosimile (sulla nozione: RtiD I-2004 pag. 492

consid. 3). A un sommario esame la richiesta di rimozione avrebbe avuto quindi

scarse probabilità di essere accolta. Gli oneri processuali e le ripetibili

sarebbero andati così a carico degli attori in solido (art. 10 cpv. 1 LTG).

b) Diverso

è il giudizio sull'allontanamento dei bidoni per il compostaggio, che i

convenuti medesimi hanno rimosso di loro iniziativa e sostituito con una

catasta di coppi. La richiesta di spostare i bidoni è sì diventata senza

oggetto, ma per libera scelta dei convenuti, il cui comportamento nelle

condizioni descritte costituisce acquiescenza. E l'acquiescenza equivale, per

principio, a soccombenza (RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5). Al riguardo

gli oneri processuali andavano addebitati ai convenuti in solido.

c) Se

ne conclude che gli attori risultavano soccombenti sulla richiesta volta al taglio dell'edera e su quella tendente a far spostare “qualsiasi

altra costruzione o impianto atto a togliere aria, luce e vista dalla finestra

litigiosa” (sopra, consid. 4). La sconfitta verteva tuttavia su questioni

minori. Sulla contestazione di maggior peso, ovvero sull'allontanamento a 3 m dal confine del pannello e del materiale accatastato a ridosso del medesimo, gli attori

ottengono causa vinta. Tutto considerato, si giustifica dunque di porre a

carico dei conve­nuti tre quarti della tassa di giustizia e delle spese (art.

148.

cpv. 2 CPC). Quanto alle ripetibili, gli appellanti reputano che i convenuti

non ne abbiano diritto, ma non si confrontano minima­mente con la

giurisprudenza cantonale, che riconosce un'indennità per l'incomodo anche alla

parte vittoriosa che non è provvista di un avvocato (RtiD II-2005 pag. 680 n.

14c; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008 32 del 24 settembre 2009,

consid. 7e). Tanto meno essi pretendono che

un'indennità di fr. 675.– (tre quarti di quella fissata dal Pretore,

visto il grado di soccombenza) configuri un eccesso o un abuso di apprezzamento

per una parte che ha dovuto condurre personalmente una causa durata cinque

anni, trasferendosi da __________ a __________ per ogni comparizione in

Pretura. Insufficientemente motivato, su tal punto l'appello si rivela finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5).

12.

Gli

oneri del giudizio odierno e l'indennità per l'incomodo spettante agli attori,

che hanno formulato osservazioni all'appello, seguono identica sorte di quelli

riguardanti il primo grado di giurisdizione (art. 148 cpv. 2 CPC).

13.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia

civile (consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata

è riformata come segue:

1. Nella misura in cui non è divenuta

senza oggetto, la petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato ai

convenuti di spostare il tramez­zo e il

materiale depositatovi a ridosso ad almeno tre metri dal confine del­la

particella n. 196 RFD di __________. Per il resto la petizione è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 800.– e

le spese sono poste per un quarto a carico degli attori in solido e per il

resto a carico dei convenuti in solido, i quali rifonderanno agli attori,

sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità ridotta di fr. 675.– complessivi

per l'incomodo occorso.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti per tre quarti a carico degli appellanti in solido e per il resto a

carico delle controparti, sempre con vincolo di solidarietà. Gli appellanti rifonderanno

solidalmente alle controparti un'indennità ridotta di fr. 150.– complessivi per

l'incomodo occorso.

3. Intimazione:

–;

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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