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Decisione

11.2009.20

Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza

15 giugno 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i costi della causa.

a) Per

quanto riguarda il reddito, la ricorrente produce un certificato di salario del

mese di novembre 2008 da cui si desume uno stipendio di fr. 4112.90. Non è

contestato tuttavia che essa percepisce la tredicesima mensilità, sicché per

finire il suo guadagno risulta di fr. 4455.– mensili, come ha accertato il

Pretore.

b) Il fabbisogno minimo, aggiornato sulla scorta della documentazione acclusa

al ricorso, comprende anzitutto il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr.

1100.–), il costo dell'alloggio (fr. 1450.–), il premio della cassa malati (fr. 328.40),

l'indennità per spesa di trasferta (fr. 100.–), il premio dell'assicurazione

contro la responsabilità civile (fr. 15.15), quello dell'assicurazione della mobilia domestica (fr. 20.–), quello della protezione

giuridica (fr. 24.20) e le imposte (fr. 90.80), per complessivi fr.

3128.55 mensili. Dall'elenco presentato dalla ricorrente

vanno espunte le spese per l'elettricità (fr. 27.50), il telefono (fr. 108.–) e

il canone radiotelevisivo (fr. 38.50), che già rientrano nel minimo esistenziale

del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74, cifra I; Rep. 1994 pag. 297 consid.

5, 1995 pag. 141).

Relativamente

ai debiti di complessivi fr. 37

064.–, è pacifico che la ricorrente deve restituire mensilmente

fr. 917.80. E per valutare lo stato di indigenza ai fini dell'assistenza

giudiziaria si devono considerare tutti i debiti del richiedente,

compresi quelli voluttuari, sempre che il richiedente non abbia provocato egli

medesimo l'indigenza per evitare il pagamento di oneri processuali o la retribuzione

del proprio avvocato (RtiD I-2005 pag. 719 seg.). In concreto non risulta che

tali debiti siano stati contratti per eludere il versamento di oneri processuali

o l'onorario del patrocinatore. Non possono quindi essere ignorati, tanto meno

ove si pensi che, ne sospendesse la richiedente il rimborso, i creditori

agirebbero in via esecutiva e otterrebbero il pignoramento della disponibilità

mensile calcolata dal Pretore.

c) Nelle condizioni descritte il fabbisogno minimo della ricorrente ascende

a fr. 4046.35 mensili, ciò che lascia all'interessata un margine disponibile di

fr. 410.– mensili. Con un agio del genere, nondimeno, essa

deve riuscire a finanziare i costi di patrocinio e di procedura nel caso

specifico, la causa non essendosi rivelata – come ha rilevato il Pretore – laboriosa

né impegnativa. L'opera del legale si è compendiata infatti nella stesura della

Considerandi

petizione (tre pagine), nella partecipazione a un'udienza di 20 minuti e nell'invio

di una lettera al Pretore. Anche tenendo calcolo delle presumibili prestazioni

stragiudiziali, delle spese e dell'IVA, la nota professionale del legale,

calcolata in base al regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i

casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, non

dovrebbe verosimilmente eccedere fr. 2000.–. Si tratta di una cifra alla

ragio­nevole portata della ricorrente, la quale potrà provvedere con pagamenti

rateali in un lasso di tempo adeguato (un anno, come nel caso di processi poco

onerosi: DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004

del 28 aprile 2004, consid. 3).

AP

1.

obietta di dover sovvenire al mantenimento del figlio maggiorenne I__________,

il quale è senza lavoro e non è più “collocabile”.

Ammesso e non concesso però che la ricorrente debba sopperire anche alle

esigenze del figlio maggiorenne, rimane il fatto che i debiti di lei nei

confronti della dentista __________, della __________ e della __________ sono

nel frattempo estinti, ciò che fa lievitare la disponibilità mensile di lei a oltre

fr. 700.–. In circostanze del genere l'interessata non può sicuramente definirsi

“indigente” (nell'accezione dell'art. 3 cpv. 1 Lag).

7.

È

vero che il Pretore ha statuito sulla richiesta di

assistenza giudiziaria con il giudizio finale e non “entro breve termine”,

come prescrive l'art. 5 cpv. 1 Lag. A parte il fatto però che l'interessata non

pretende di avere sollecitato invano la decisione sul conferimento del

beneficio, dal ritardo con cui ha statuito il Pretore la ricorrente non può derivare,

a titolo di riparazione, il diritto all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria

(cfr. DTF 129 V 422 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5P.44/2004

dell'8 luglio 2004 consid. 2). Anche al proposito il ricorso si dimostra perciò

destinato all'insuccesso.

8.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita

e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso in rassegna (art. 4

cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo

formato oggetto di intimazione. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria in

appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin dall'inizio

ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

9.

In merito ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una

decisione incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la

via dell'azione principale. E una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza

riguardo a questioni di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di

contributi ali­mentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11

maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen

Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Tale eccezione

non si verifica nella fattispecie.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Intimazione

all'avv. PA 1.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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