11.2009.201
Modifica sentenza di divorzio
20 dicembre 2012Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.201
Data decisione, Autorità:
20.12.2012, ICCA
Titolo:
Modifica sentenza di divorzio
APPELLO
art. 405 CPC
Incarto n.
11.2009.201
Lugano
20 dicembre
2012/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.109 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 20 febbraio 2008 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 3 dicembre 2009 da PA 1 contro la sentenza emessa il 20 novembre 2009 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 29 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il 21 luglio 1962 da AP 1 (1939) e AO
1 (1941). Il marito è stato condannato a versare a quest'ultima una rendita
d'indigenza (art. 152 vCC) vita natural durante di fr. 2030.– mensili
indicizzati, aumentata a fr. 2160.– mensili indicizzati nel caso in
cui egli avesse pagato “soltanto la metà dell'onere mensile per l'assicurazione
della casa e per l'olio combustibile”. Tale sentenza è passata in giudicato.
Fatti
B. Il
24 agosto 2006 AP 1 ha adito il Pretore, perché il contributo alimentare fissato
nella sentenza di divorzio fosse soppresso retroattivamente dal 1° febbraio 2004. In esito alla medesima, statuendo il 30 gennaio 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione,
nel senso che ha ridotto dal 24 agosto 2006 la rendita d'indigenza in favore di
AO 1 a fr. 210.– mensili, da adeguare al rincaro “nella stessa misura in
cui è indicizzata al rincaro la rendita AVS del debitore alimentare”. Un appello
interposto dall'ex marito il 20 febbraio 2008 contro quella sentenza è stato parzialmente
accolto da questa Camera nel senso che la rendita d'indigenza
fissata in favore di AO 1 a carico AP 1 con sentenza del 29 aprile 1999 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è stata soppressa dal 24 agosto
2006 (sentenza inc. 11.2008.26 del 22 febbraio 2010). La decisione è stata
confermata dal Tribunale federale (sentenza inc.5A_275/2010, del 24 novembre
2010).
C. Quello
stesso 20 febbraio 2008 AP 1 ha di nuovo adito il Pretore con un’azione intesa
alla soppressione a partire da quel giorno della rendita di indigenza fissata
in favore della ex moglie. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere una
contrazione delle sue entrate e un aumento del proprio fabbisogno minimo verificatisi
dopo il 30 gennaio 2008. La convenuta, con risposta del 30 aprile 2008, ha proposto di respingere la petizione. Le parti hanno mantenuto la rispettiva e antitetica
posizione nel successivo scambio di allegati scritti. L'udienza preliminare si
è tenuta il 10 settembre 2008. Non essendoci altre prove da assumere oltre ai
documenti prodotti con i rispettivi memoriali, le parti hanno proceduto seduta
stante al dibattimento finale, ribadendo una volta di più i loro argomenti.
D. L'attore ha in
seguito presentato due istanze di restituzione in intero, il 18 settembre 2008
e il 4 maggio 2009, per essere ammesso a presentare nuovi documenti. La
convenuta si è opposta a entrambe. Quest'ultima, dal canto suo, ha instato
presso il Pretore il 15 luglio 2009 per ottenere la “trattenuta” del contributo
alimentare non saldato dall’ex coniuge di fr. 210.– il mese (DI.2009.982). Il Segretario
assessore ha decretato il provvedimento con decisione emanata senza
contraddittorio l'indomani. Con scritto del 24 luglio 2009 AP 1 si è opposto
alla misura postulando il contraddittorio. All'udienza del 14 ottobre 2009
indetta per la discussione l'ex marito ha rimarcato che la trattenuta lede il
suo minimo vitale, dovendo perciò essere annullata. Le parti si sono poi
confermate nelle loro posizioni in prosieguo di discussione. Non essendoci prove
da assumere oltre ai documenti prodotti, il dibattimento finale si è tenuto
seduta stante.
E. Statuendo il 20
novembre 2009 con una sentenza unica, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, dopo avere ammesso una delle due istanze di restituzione in intero
formulate dall'attore, ha respinto la petizione di quest'ultimo e nel contempo
ha confermato la trattenuta già decretata il 16 luglio precedente. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico dell'ex
marito, che avrebbe poi versato fr. 1000.– alla ex moglie a titolo di
ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 dicembre 2009
nel quale chiede, in riforma del giudizio precedente, di accogliere la sua petizione
e di sopprimere di conseguenza il contributo in favore dell'ex moglie dal 20
febbraio 2008, di stralciare il decreto del 16 luglio 2009 e di dire che “la
sentenza appellata è annullata”. Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 2009 AO
1 propone di respingere l'appello nella misura in cui fosse ricevibile.
Considerandi
in diritto: 1. Nella
precedente decisione questa Camera ha già ricordato che la modifica di una
sentenza di divorzio emessa prima del 31 dicembre 1999 continua a essere regolata
dalle norme anteriori alla riforma legislativa del 26 giugno 1998, fatte salve
le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit.
fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare fondato sull'art. 151
cpv. 1 o 152 vCC in favore dell'ex coniuge continua ad applicarsi così l'art. 153 cpv. 2 vCC. La procedura è regolata,
per converso, dalla legge nuova (11.2008.26 consid. 1 con richiami).
2.
Nella
fattispecie, il Pretore si è pronunciato con un unico giudizio su due oggetti distinti:
la richiesta di soppressione della rendita di indigenza in favore dell'ex
moglie e la trattenuta di quella a carico dell'ex marito. Premesso che alle
decisioni comunicate prima del 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi il vecchio
rito (art. 405 cpv. 1 CPC), nel diritto ticinese la modifica di una sentenza di
divorzio era retta dalla procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese
(art. 419 cpv. 3). La decisione del Pretore era impugnabile con appello entro
venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), sospesi dalle ferie giudiziarie
(art. 132 e 133 CPC ticinese). Quanto alla “diffida ai debitori” secondo
l’art. 132 cpv. 1 CC, la procedura era quella sommaria contenziosa
di camera di consiglio (art. 4 n. 1b e art. 5 vLAC), in esito alla quale il Pretore
statuiva con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese).
In concreto la decisione impugnata è stata intimata il 20 novembre 2009 ed è
pervenuta all'appellante il 23 novembre 2009. Introdotto entro 10 giorni, il 3
dicembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo per entrambe le materie.
3.
L'appellante
acclude al suo memoriale tre documenti asserendo che i medesimi non figurano
più nel fascicolo processuale. A torto. In ogni caso, l'art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC ticinese non consentiva di addurre nuovi mezzi di prova
in appello, se non nelle procedure rette dal principio inquisitorio illimitato.
In concreto non soccorrono estremi del genere, né la modifica di sentenza di divorzio
né la trattenuta di stipendio litigiosa riguardando contributi alimentari per
figli minorenni. La documentazione in rassegna non è dunque ricevibile.
4.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rammentato che al momento della decisione
sulla modifica della sentenza di divorzio AP 1 aveva introiti mensili per
complessivi fr. 2473.– (rendita AVS fr. 2030.–, reddito da titoli
fr. 443.–) con i quali doveva fare fronte a un fabbisogno minimo di fr.
2200.
– mensili (compresa una maggiorazione del 20%). Quanto alla moglie, il
Pretore ha ricordato che essa aveva, il 30 gennaio 2008, entrate mensili di fr.
1812.
– con le quali non riusciva a coprire il proprio fabbisogno minimo
quantificato in fr. 2021.–. Il primo giudice ha quindi esaminato se vi fossero
elementi suscettibili di modificare la decisione presa quel 30 gennaio 2008.
Vagliando gli atti, egli non ha accertato alcuna diminuzione del reddito da
parte dell'obbligato né ha ravvisato un aumento del di lui fabbisogno. Onde in
definitiva il rigetto della petizione e la conferma della trattenuta di stipendio.
5.
AP 1 si duole in
primo luogo della mancata ammissione della sua istanza di restituzione in
intero del 18 settembre 2008, che il Pretore ha considerato tardiva. Egli
continua lamentando errori negli accertamenti eseguiti dal Pretore, in
particolare per quanto attiene alla quantificazione del proprio reddito e del
proprio fabbisogno minimo. Infine, per quanto riguarda la “diffida ai debitori”,
l’appellante ritiene che la decisione del Pretore intacchi il proprio fabbisogno
minimo, sicché la stessa “è contraria al diritto più fondamentale
dell’obbligato” (appello, n. 72 pag. 9).
6.
In concreto si può
prescindere dall'esaminare nel dettaglio le censure dell'appellante perché,
come accennato dianzi (consid. B), questa Camera ha soppresso, a far tempo già
dal 24 agosto 2006, il contributo alimentare in favore di AO 1 (inc.
11.2008
). Ne segue che l'appello è diventato privo d’oggetto. In tal caso,
si tratterebbe ora di valutare il probabile esito della causa applicando per analogia l'art. 72 PC per pronunciarsi sugli oneri processuali
(RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). A norma di quell'articolo il
tribunale dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria
al riguardo “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del
motivo che termina la lite”. Nella fattispecie occorrerebbe valutare
sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto
l'appello.
Se
non che, al momento dell’avvio della procedura in Pretura la domanda
dell’attore non aveva alcun interesse, sicché il Pretore avrebbe dovuto
dichiararla inammissibile (v. DTF 124 III 74 consid. 2a). Certo, a quel momento
questa Camera non aveva ancora pronunciato la soppressione, ma ciò poco sussidia
ora. E le parti non possono essere tenute responsabili della perdita di interesse
della causa. Il comportamento processuale dell'ex marito può nondimeno essere
compreso, ove si consideri che gli effetti dispiegati da una modifica di una
sentenza di divorzio decorrono, al più presto, dalla litispendenza, non
potendosi di conseguenza fare questione di retroattività (I CCA, sentenza inc.
11.2008.26
del 22 febbraio 2010, consid. 9a con riferimenti).
7.
Resta
da valutare se il Pretore avrebbe potuto eventualmente sospendere la procedura e
attendere la sentenza di questa Camera. Ora, una sospensione per motivi di
opportunità o nell'attesa dell'esito di un altro procedimento – oggi codificata
all’art. 126 CPC – è una decisione che va presa con prudenza (DTF 135 III 134
consid. 3.4), il giudice dovendo, in caso di dubbi sui tempi di emanazione
della decisione nell’ “altro procedimento”, privilegiare la celerità alla
sospensione (DTF 135 III 134 consid. 3.4). Ne deriva che, al riguardo, nessun
biasimo può essere mosso al Pretore.
8.
In definitiva, la
causa promossa il 20 febbraio 2008 da AP 1 non verte su alcun oggetto né è di
interesse alcuno per l'attore. Il Pretore, di conseguenza, non ha potuto
validamente pronunciarsi al riguardo. La decisione di primo grado va di
conseguenza annullata e la causa stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese).
9.
Gli oneri
processuali seguono di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
Se non che date le particolarità del caso, si giustifica – in via del tutto
equitativa – di soprassedere al prelievo di oneri processuali e di compensare
le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. La sentenza emessa dal
Pretore il 20 novembre 2009 è annullata e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano oneri
processuali. Ripetibili compensate.
3. L'appello del 3 dicembre
2009 presentato da AP 1 è dichiarato senza oggetto e la procedura è stralciata
dai ruoli.
4. Non si prelevano oneri
processuali. Ripetibili compensate.
5. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster