11.2009.205
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori da parte di un subappaltatore
30 dicembre 2011Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.205
Data decisione, Autorità:
30.12.2011, ICCA
Titolo:
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori da parte di un subappaltatore
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
art. 839 CC
Incarto n.
11.2009.205
Lugano
30 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.34
(iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori)
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 febbraio
2003 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. dott. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 15 dicembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
il 13 novembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 settembre 2001 AP 1, proprietario della particella n. 3004 RFD
di __________, ha stipulato con la __________ (“il costruttore”), di cui __________
è amministratore unico, e lo studio tecnico e di architettura __________ (“il
progettista”) un contratto d'appalto generale per la costruzione di un fabbricato
artigianale al costo di fr. 845 300.–.
Il “Gruppo di lavoro __________” ha deliberato il 27 maggio
2002 le opere di piastrellista a AO 1 per fr. 14 500.–. Il 16
settembre 2002 AO 1 ha trasmesso ai committenti una richiesta d'acconto di fr. 10 760.–.
Nonostante un sollecito intervento il 6 novembre successivo, la richiesta è stata
ignorata.
B. Il 13
dicembre 2002 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché
fosse iscritta in via provvisoria sulla particella n. 3004 RFD di __________
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 14 500.– con interessi
al 10% dal
26 settembre 2002. Con decreto cautelare del 16 dicembre 2002 il
Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta, salvo ridurre il tasso d'interesse
al 5%. Preso atto che AP 1 non si era opposto all'istanza, con decisione del 18
dicembre 2002 egli ha poi confermato l'iscrizione provvisoria e ha assegnato a AO
1 un termine fino al 31 gennaio 2003, prorogato fino al 28 febbraio successivo,
per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale
(inc. DI.2002.293).
C. AO 1 ha convenuto il 24 febbraio
2003 AP 1 davanti al Pretore, chiedendo l'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori per fr. 14 500.– più interessi
al 5% dal 26 settembre 2002. Nella sua
risposta del
4 marzo 2004 il convenuto ha proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente di “ammettere
detta petizione limitatamente all'importo che risulterà dall'istruttoria”.
L'attore ha replicato il 23 aprile 2004, mantenendo la propria richiesta. Il
convenuto ha duplicato il 18 maggio 2004, confermando il suo punto di vista. L'udienza
preliminare si è tenuta il 1° luglio 2004 e
l'istruttoria è terminata l'11 novembre 2008. Al dibattimento finale le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del
10 luglio 2009 l'attore ha ribadito la domanda iniziale. Nel proprio allegato del
7 luglio 2009 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere la
petizione.
D. Statuendo
con sentenza del 13 novembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha ordinato
l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 14 500.– con interessi al 5% dal 13 dicembre 2002. La tassa di
giustizia di fr. 1150.– e le spese, incluse quelle dell'iscrizione
provvisoria, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore
fr. 2000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 15 dicembre 2009 a questa Camera per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato
di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2010 AO 1 conclude per
il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art.
165.
segg. CPC ticinese. Al vecchio diritto cantonale soggiacevano tutte le
decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1
CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 19 novembre 2009 ed è pervenuta ai convenuti il 27 novembre
successivo. Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese),
il 17 dicembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2.
Appurato
che i subappaltanti erano in concreto __________ e __________, il Pretore ha escluso
che l'azione andasse respinta in ordine, l'attore non essendo tenuto a
promuovere parallelamente – come pretendeva il convenuto – una causa volta all'accertamento del credito. Per il Pretore, poi, il
convenuto nemmeno aveva contestato la pretesa
dell'attore, ma si era “limitato alla cronistoria della costruzione di
tutto l'edificio, senza soffermarsi sulla fattispecie, donde l'ininfluenza
delle proprie affermazioni per la presente vertenza”. Sempre a mente del
Pretore,
inoltre, eventuali
difetti dell'opera, per altro non dimostrati, non entravano in linea di contro,
poiché prima della causa non era intervenuta alcuna valida notifica a tal fine.
Ciò posto, il Pretore ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale
per fr. 14 500.– con interessi al 5%
dal 13 dicembre 2002.
3.
L'appellante ribadisce che quando l'attore ha chiesto l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale l'opera non era terminata e presentava già
difetti notificati al “Gruppo di lavoro __________”. Ciò risulta altresì – egli
soggiunge – dalla richiesta di perizia a futura memoria allestita il 2 giugno
2003.
dall'arch. __________ “senza tuttavia poter distinguere a quali degli
artigiani incomba la colpa”. L'appellante soggiunge che la “non completazione”
dell'opera costituisce un vizio già di per sé e contesta di non avere
tempestivamente segnalato i difetti, i quali secondo lui andavano notificati
non all'attrice, bensì al “Gruppo di lavoro”. Egli sottolinea inoltre che nella
sentenza emanata nella causa promossa dall'impresa generale per l'incasso della
mercede pattuita nel contratto d'appello generale (inc. OA.2003.203) il Pretore
medesimo ha accertato la posa difettosa delle piastrelle. E secondo
l'appellante, ove più “operatori” intervengano nella costruzione, tutti sono responsabili
solidali per i danni subiti dal committente, a meno che provino di essere esenti
da colpa. Siccome l'attore non ha dimostrato la propria estraneità, e nemmeno
le varie perizie hanno potuto ripartire fra i vari artigiani il danno da lui
subìto (di complessivi fr. 359 850.55), il Pretore non
avrebbe
dovuto ordinare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Per di più, quest'ultima
presuppone una somma determinata e non un importo massimo “come se si trattasse
di una linea di credito”, tanto che il Pretore non è stato in grado di suddividere
il danno.
4.
La
legittimazione a procedere di un subappaltatore per ottenere l'iscrizione di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è pacifica (RtiD I-2004 pag.
614.
n. 130c), come non fa dubbio che per ottenere l'iscrizione definitiva del
pegno quegli non debba chiedere simultaneamente all'appaltatore il pagamento
della mercede (DTF 126 III 469 consid. 3). Controversa rimane nella fattispecie
la somma garantita dall'ipoteca, ossia l'estensione della garanzia nel senso
dell'art. 794 cpv. 1 CC. Ora, l'azione dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa ad
accertare i presupposti per
l'iscrizione dell'ipoteca e l'importo da essa garantito.
L'iscrizione ha effetti non sull'esistenza o l'ammontare del credito, ma sulla
realizzazione del pegno: l'imprenditore potrà far togliere l'opposizione
dell'escusso, in effetti, solo se sarà in possesso di un titolo di rigetto –
provvisorio o definitivo – non solo per quanto riguarda il pegno, ma anche
l'entità del credito (DTF 136 III 19 consid. 2.3 con riferimento a 126 III
471). Determinante è la mercede contrattualmente pattuita dal subappaltatore
con l'imprenditore generale e non il valore oggettivo dei lavori. Ciò non
toglie che, oltre alle condizioni per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca
legale, il subappaltatore debba dimostrare l'esistenza e l'ammontare del
credito, mentre il proprietario del fondo può far valere – da parte sua – tutte
le sue contestazioni sull'esistenza o l'ammontare del medesimo (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 188 n. 549 e pag. 554 n. 1509 seg.).
5.
Quanto
alla tempestiva notifica dei difetti, l'art. 367 cpv. 1 CO prevede che,
seguita la consegna dell'opera, il committente deve, non appena lo consenta
l'ordinario corso degli affari, verificarne lo stato e segnalarli. La norma
trova applicazione ogni qual volta si sia in presenza di
un'opera finita e consegnata, ovvero quando tutti i lavori previsti dal
contratto di appalto siano stati eseguiti (Gauch, Der Werkvertag, 5ª
edizione, pag. 38 n. 101; Chaix in: Commentare
romand, CO I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 367). Un'opera non ancora terminata
non può essere consegnata o ricevuta, né il committente ha obblighi di verifica
o di notifica dei difetti prima della consegna (Gauch,
op. cit., pag. 765 n. 2109; Chaix,
op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). Nei confronti di un imprenditore
generale, poi, il committente può differire la verifica e la segnalazione dei
difetti fino alla consegna dell'opera, senza riguardo al momento in cui eventuali
subappaltatori hanno terminato i lavori (DTF 96 II 166; Gauch, loc.,
cit.). Un'opera non terminata non è tuttavia, per ciò solo, difettosa (Gauch, op. cit., pag. 575 n. 1446; Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 368
CO).
a) Nella
fattispecie risulta che i lavori oggetto del contratto d'appalto generale sono
stati sospesi all'inizio di settembre del 2002. Sulle cause dell'interruzione e
su chi abbia preso tale iniziativa le posizioni del committente e dell'impresa
generale divergono. Sta di fatto che ancora nel novembre o dicembre del 2002 i
contraenti erano in trattative per la ripresa dei lavori (doc. L e M nell'inc.
DI.2002.299 richiamato), sicché non si può dire che due mesi
prima il contratto fosse già stato rescisso. Anzi, il convenuto medesimo ha
ammesso per finire di essere stato lui a recedere dal contratto (memoriale conclusivo,
pag. 30 n. 14.1 e pag. 33 n. 14.3). E ove un contratto
d'appalto sia sciolto anticipatamente con effetti ex nunc, qualunque sia
la causa, l'opera parziale equivale a un'opera terminata, di modo che sotto il
profilo delle conseguenze giuridiche – e della garanzia per difetti in
particolare – si applicano analogicamente gli art. 367 a 371 CO (DTF 130 III 366 consid. 4.2; Gauch, op.
cit., pag. 875 n. 2432 segg.). In concreto il termine per la notifica dei difetti
è cominciato a decorrere così il 19 dicembre 2002, quando il committente ha rescisso
il contratto (doc. O nell'inc. DI.2002.299 richiamato).
b) In
una lettera dell'8 novembre 2002 AP 1 ha notificato al “Gruppo di lavoro” che la porta
d'entrata principale si era “staccata dalla mazzetta”
(doc. G dell'inc. DI.2002.299 richiamato) e il 15 novembre successivo che a
causa di infiltrazioni d'acqua si stavano verificando “danni notevoli (…) dagli
uffici alle scale, al laboratorio di vetreria e al locale scantinato” (doc. H
dell'inc. DI.2002.299 richiamato). Se non che, una notifica di
difetti è valida ove ogni difetto sia indicato nel modo
più preciso possibile (DTF 117 II 175 consid. 1a; Rep. 1993 pag. 200 consid. 3; Gauch, op. cit., pag.
771.
n. 2130; Chaix, op. cit.,
n. 27 ad art. 367 CO). Ancorché
in caso di subappalto la notifica dei difetti vada indirizzata all'appaltatore
generale e non al subappaltatore (Gauch, op. cit., 776 n. 2145), in concreto le due comunicazioni non alludono a opere eseguite dall'attore, sicché non costituiscono una
valida notifica di difetti. Certo, il 19 dicembre 2002 AP 1 si
è rivolto al Pretore per ottenere una prova a futura memoria volta ad
accertare, in specie, se i lavori eseguiti da AO 1 fossero difettosi. E l'arch.
__________ ha accertato, in tale ambito, che i lavori del piastrellista erano
stati eseguiti “ad esclusione del pianerottolo del vano scale al piano terreno”,
che “i raccordi con la porta dell'ascensore sono da completare” e che “mancano
alcune finiture (silicone ecc.)” (relazione del 30 maggio 2003, pag. 17, nell'inc.
DI.2002.299).
c) Per
quel che riguarda la perizia a futura memoria, richiesta da AP 1 il 19 dicembre
2002.
(inc. DI.2002.299), il fatto di rivolgersi a un perito privato non proroga
la durata del termine per la notifica dei difetti. Solo qualora il committente
chieda tempestivamente una verifica per il tramite di un perito designato dal
giudice (art. 367 cpv. 2 CO) il termine per la notifica dei difetti non scade
prima che si conosca l'esito del referto (Gauch,
op. cit., pag. 770, n. 2125), ma ciò non toglie che la notifica debba poi
avvenire senza indugio (Gauch,
op. cit., pag. 774, n. 2137 e n. 2138; Zindel/Pulver
in: Basler Kommentar OR I, 4ª edizione, n. 26 ad art.
367; II CCA, sentenza inc. 12.2004.88 dell'11 luglio 2005,
consid. 9). Inoltre la notifica dev'essere chiara ed esplicita. Il mero
fatto di chiedere l'intervento di un perito designato dal giudice (art. 367
cpv. 2 CO) o di avvertire l'imprenditore dell'intervenuta nomina di un perito
da parte del giudice non equivale a una notifica (Rep. 1979 pag. 312, 1993 pag.
200.
consid. 3; Gauch, loc. cit.).
d) Nella
fattispecie l'appellante ha sì chiesto tempestivamente l'esecuzione di una
perizia a futura memoria, ma tale richiesta non costituiva da sé sola – come si
è appena visto –
una
valida notifica di difetti e non basta per manifestare la volontà di
considerare l'opera difforme dal contratto, ritenendone responsabile
l'appaltatore (DTF 107 II 175 consid. 1a; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 681 n. 4518 e 4522, Zindel/Pulver,
op. cit., n. 17 ad art. 367). Tanto
meno se si pensa che nell'istanza del 19 dicembre 2002 AP 1 nemmeno esprimeva
tale volontà nel caso in cui il perito ravvisasse difetti (Gauch, op. cit., pag. 774,
n. 2139). Infine non consta – né è preteso – che una volta ricevuta la perizia
e il successivo complemento l'interessato abbia in qualche modo manifestato
l'intenzione di far valere
l'uno
o l'altro vizio. Egli non può quindi valersi della prova a futura memoria quale
notifica dei difetti.
6.
Per quanto riguarda i lavori eseguiti dall'attore, l'appellante lamenta
la mancata posa delle piastrelle nel pianerottolo del vano scale al piano appartamento, la mancata completazione
dei raccordi con la porta dell'ascensore “e finiture per
un minor costo stimato in fr. 1000.–”. In realtà
occorre distinguere. Un conto infatti è un'opera difettosa e un altro è un'opera
non finita. La prima soggiace alle norme sulla garanzia per difetti, la seconda
no (salvo essere, oltre che incompiuta, difettosa).
Nella fattispecie non può
seriamente essere contestato che nel pianerottolo del vano
scale al piano appartamento non erano state posate le piastrelle e che mancavano i
raccordi con la porta dell'ascensore (fotografie nella perizia
a futura memoria dell'arch. __________, pag. 17). Che i lavori non fossero
stati conclusi è stato ammesso dallo stesso attore, il quale ha dichiarato a
suo tempo di non avere ancora emesso la fattura ”perché attendevo sempre di
ultimare i lavori” (interrogatorio formale del 29 settembre 2004, risposta n.
4). Il perito giudiziario, dal canto suo, ha ritenuto l'opera “eseguita solo
parzialmente”, stimandone il minor valore in fr. 1000.– (referto 20 agosto 2007 dell'arch. __________,
risposta al quesito n.1 06/18, pag. 4). Il convenuto non lamentando altri
difetti e l'attore non pretendendo una mercede supplementare per migliorie (posa delle piastrelle alle pareti del
WC al piano uffici, valutata fr. 1305.–: perizia giudiziaria, risposta al quesito
n. 1 06/19, pag. 4), la somma garantita dall'ipoteca
legale va stabilita in fr. 13 500.–.
7.
La solidarietà tra più debitori responsabili
nei confronti del committente per lo stesso danno, accennata dall'appellante,
non entra in considerazione. Per tacere del fatto che non è dato a divedere
come il convenuto abbia subìto un unico pregiudizio dovuto al concorso di più
persone, in concreto non si tratta di stabilire l'estraneità di singoli
artigiani del danno preteso dall'appellante, né di suddividere tra loro
l'asserito pregiudizio di fr. 359 850.55
complessivi, bensì di stabilire quali prestazioni AO 1 ha o non ha eseguito in virtù del contratto di subappalto. Tale disamina è stata eseguita nei
considerandi che precedono.
8.
Contrariamente
a quanto sostiene l'appellante, infine, il Pretore non ha ordinato l'iscrizione
di un'ipoteca “massimale”, ammissibile prima dei lavori (DTF 126 III 475
consid, 4d), ma – a dispetto della locuzione usata
(“limitatamente alla somma”) – un'ipoteca in capitale nell'accezione
dell'art. 794 cpv. 1 CC. Quanto alla tesi secondo cui
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale dovrebbe essere mantenuta e
all'artigiano impartito un termine per promuovere la causa di merito,
l'appellante dimentica che – come ha rilevato il Pretore – per ottenere l'iscrizione
definitiva del suo diritto di pegno il subappaltatore non deve agire necessariamente
anche contro l'imprenditore generale (cfr. DTF 126 III 469 consid. 3). Anzi, il
Pretore nemmeno avrebbe potuto impartire un termine per promuovere la causa di
accertamento del credito, l'interessato potendo liberamente agire nel termine
di prescrizione decennale (art. 127 CO) o quinquennale (dandosi un lavoro
d'artigiano: art. 128 n. 3 CO; sentenza del Tribunale federale 4A_245/2010
del 12 ottobre 2010, consid. 2 con riferimento a DTF 123 III 122 consid. 2a).
9.
Se
ne conclude, in ultima analisi, che l'appello merita parziale accoglimento e
che la decisione del Pretore va riformata di conseguenza. Gli oneri processuali
seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Il
convenuto ottenendo una riduzione dell'ipoteca legale di fr. 1000.–, ovvero
di circa un quindicesimo, quattordici quindicesimi della tassa di giustizia e
delle spese vanno posti a suo carico, con obbligo di rifondere all'attrice
un'equa indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri
processuali e le ripetibili di prima sede seguono identica sorte.
10.
Relativamente i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la
soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.1 L'ufficiale del registro fondiario del
Distretto di Bellinzona è invitato a
iscrivere in via definitiva un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori in favore di AO 1 per la somma di fr. 13 500.– con
interessi al 5% dal 13 dicembre 2002
sulla particella n. 3004 RFD di __________, proprietà di AP 1, in sostituzione dell'iscrizione provvisoria decretata il 16 dicembre 2002 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona per l'importo di fr. 14 500.– (inc. DI.2002.293).
1.2 La tassa di giustizia di fr. 1150.– e le spese di
fr. 370.–, comprese quelle dell'iscrizione
provvisoria (tassa di giustizia di fr. 450.– e spese di fr. 60.–),
con saldo da anticipare dall'attore, sono poste per 14/15 a carico di AP 1 e per il
resto a carico di AO 1, al quale il convenuto rifonderà fr. 1900.– per
ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
750.–
sono
posti per 14/15 a carico di AP 1 e per il
resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per
ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Bellinzona;
– Ufficio
dei registri del Distretto di Bellinzona
(dopo
il passaggio in giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster