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Decisione

11.2009.206

Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori da parte di un subappaltatore

30 dicembre 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.33

(iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 febbraio 2003

dalla

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato dall'avv. dott. PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 15 dicembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

il 13 no­vembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 3 settembre 2001 AP 1, proprietario della particella n. 3004 RFD

di __________, ha stipulato con la AO 1 (“il costruttore”) e lo studio tecnico

e di architettura __________ (“il progettista”) un contratto d'appalto

generale per la costruzione di un fabbricato artigianale al

costo di fr. 845 300.–. Amministratore unico e azionista di

maggioranza della AO 1 è __________. Il 3 giugno 2002 il “Gruppo di lavoro __________” ha deliberato le

opere di falegname e l'esecuzione dei parapetti alla AO 1 per fr. 41 000.–. La AO 1 ha poi emesso le seguenti fatture per complessivi fr. 41 395.–, che sono rimaste impagate:

– n.

26/02, del 22 luglio 2002, di fr. 15 086.– (fr. 22 086.– al netto

di un acconto già versato di fr. 7000.– per portoni sezionali,

motorizzazione, posa e messa in funzione, supplemento verniciatura portoni lato

esterno),

– n. 30/02, del 23

settembre 2002, di fr. 11 944.– (fornitura graniti per parapetto attico, fornitura soglie in

granito antico),

– n. 31/02, del 7 ottobre

2002, di fr. 6973.– (dieci porte interne, una porta T30) e

– n. 38/02, del 17

novembre 2002, di fr. 7392.– (siliconature perimetrali, materiale, posa

vetri).

B. Il 13

dicembre 2002 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona

perché fosse iscritta in via provvisoria sulla particella n. 3004 RFD di __________

un'ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori di fr. 41 395.–

con interessi al 5% dal 7 ottobre 2002 su fr. 6973.–, dal 3 ottobre 2002

su fr. 11 944.–,

dal 1° agosto 2002 su fr. 15 086.– e dal 17 dicembre

2002 su fr. 7392.–. Con decreto cautelare del 16 dicembre 2002 il Pretore

ha ordinato l'iscrizione richiesta. Preso atto che AP 1 non si era opposto all'istanza,

con decisione del 18 dicembre 2002 egli ha confermato l'iscrizione provvisoria

e ha assegnato alla AO 1 un termine fino al 31 gennaio 2003, poi prorogato al

28 febbraio successivo, per promuovere la causa volta all'iscri­zione

definitiva dell'ipoteca legale (inc. DI.2002.295).

C. La AO

1 ha convenuto il 24 febbraio 2003 AP 1 davanti al Pretore, chiedendo l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 41 395.– più

interessi

al 5% dal

7 ottobre 2002 su fr. 6973.–, dal 3 ottobre 2002 su fr. 11 944.–, dal 1° agosto

2002 su fr. 15 086.– e dal 17 dicembre 2002 su fr. 7392.–. Nella sua risposta del 5 marzo 2004 il convenuto

ha proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel

merito. L'attrice ha replicato il 23 aprile 2004, mantenendo la propria richiesta.

Il convenuto ha duplicato il 14 maggio 2004, confermando il suo punto di vista.

L'udienza preliminare si è tenuta il 17

giugno 2004 e l'istruttoria è terminata l'11 novembre 2008. Al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato dell'8 luglio 2009 l'attrice ha ribadito le sue domande. Con allegato del 7 luglio 2009 AP 1 ha sollecitato una volta ancora il rigetto della petizione.

D. Statuendo

con sentenza del 13 novembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione, nel senso che ha ordinato

l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 41 395.– con interessi al 5% dal 13 dicembre 2002. La tassa di

giustizia di fr. 1600.– e le spese, incluse quelle dell'iscrizione

provvisoria, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice

fr. 4500.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 15 dicembre 2009 a questa Camera per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato

di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2010 la AO 1 conclude

per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art.

165.

segg. CPC ticinese. Al vecchio diritto cantonale soggiacevano tutte le

decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1

CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 19 novembre 2009 ed è pervenuta ai convenuti il 27 no­vembre

successivo. Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese),

il 17 dicembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo.

2.

Il Pretore

ha escluso anzitutto che l'azione andasse respinta in ordine, l'attrice non essendo

tenuta a promuovere parallelamente – come pretendeva il convenuto – una causa volta all'accertamento del credito. Per il Pretore, poi, il

convenuto nemmeno ave­va contestato la pretesa dell'attrice,

ma si era “limitato alla cronistoria della costruzione di tutto l'edificio,

senza soffermarsi sulla fattispecie, donde l'ininfluenza delle proprie

affermazioni per la presente vertenza”. Sempre a mente del Pretore, inoltre, l'esistenza

di difetti dell'opera, per altro non dimostrati, non entrava in linea di contro,

poiché prima della causa non era intervenuta alcuna valida notifica a tal fine.

L'unico problema consisteva per finire – ed è quanto ammetteva in sostanza anche

l'attrice – nel cattivo fissaggio provvisorio di una grondaia

in granito, ma ciò si riconduceva a un'interruzione dei lavori estranea alle responsabilità

dell'attrice. Accertata per altro verso l'esecuzione di migliorie all'opera,

il Pretore ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per

fr. 41 395.– con interessi al 5%

dal 13 dicembre 2002.

3.

L'appellante

ribadisce che quando l'attrice ha chiesto l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale l'opera non era completa e presentava già difetti notificati al “Gruppo

di lavoro __________”. Ciò risulta altresì – egli soggiunge – dalla perizia a

futura memoria allestita il 2 giugno 2003 dall'arch. __________, “senza tuttavia

poter distinguere a quali degli artigiani incomba la colpa”. Posto che la “non

completazione“ dell'opera costituisce già un vizio in sé, AP 1 contesta di non

avere tempestivamente segnalato i difetti, giacché a suo parere questi andavano

notificati non all'attrice, bensì al “Gruppo di lavoro”. Inoltre nella sentenza

emanata nella causa promossa dall'impresa generale per l'incasso della mercede

pattuita nel contratto d'appello generale (inc. OA.2003.203) il Pretore

medesimo ha accertato vari difetti in alcune porte posate dall'attrice. E secondo

l'appellante, ove più “operatori” intervengano nella costruzione, tutti sono responsabili

solidali per i danni subìti dal committente, a meno che provino di essere esenti

da colpa. L'attrice non avendo dimostrato la propria estraneità, e nemmeno le

varie perizie

avendo

potuto ripartire fra i vari artigiani il danno da lui patito (di complessivi fr. 359 850.55), il

Pretore non avrebbe dovuto ordinare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

Tale iscrizione, per di più, presuppone un importo determinato e non un importo

massimo “come se si trattasse di una linea di credito”, tant'è che il Pretore non

è stato in grado di suddividere il danno.

4.

La

legittimazione di un subappaltatore a chiedere l'iscrizione di un'ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori è pacifica (RtiD I-2004 pag. 614 n. 130c),

come non fa dubbio che per ottenere

l'iscrizione definitiva del pegno quegli non debba chiedere simultaneamente

all'appaltatore il pagamento della mercede (DTF 126 III 469 consid. 3). Controversa

rimane nella fattispecie la somma garantita dall'ipoteca, ossia l'estensione

della garanzia nel senso dell'art. 794 cpv. 1 CC. Ora, l'azione dell'art. 839

cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca e l'importo

da essa garantito. L'iscrizione ha effetti non sull'esistenza o sull'ammontare

del credito, ma sulla realizzazione del pegno: l'imprenditore potrà far

togliere l'opposizione dell'escusso, in effetti, solo se sarà in possesso di un

titolo di rigetto – provvisorio o definitivo – non solo per quanto riguarda il

pegno, ma anche l'entità del credito (DTF 136 III 19 consid. 2.3 con riferimento

a 126 III 471). Determinante è la mercede contrattualmente pattuita dal subappaltatore

con l'imprenditore generale e non il valore oggettivo dei lavori. Ciò non

toglie che, oltre alle condizioni per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca

legale, il subappaltatore debba dimostrare l'esistenza e l'ammontare del

credito, mentre il proprietario del fondo può far valere – da parte sua – tutte

le sue contestazioni legate all'esistenza o all'ammontare del medesimo (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfand­recht,

3ª edi­zione, pag. 188 n. 549 e pag. 554 n. 1509 seg.).

5.

Quanto

alla tempestiva notifica dei difetti, l'art. 367 cpv. 1 CO prevede che,

seguita la consegna dell'opera, il committente deve, non appena lo consenta l'ordinario

corso degli affari, verificarne lo stato e segnalarli. La norma trova

applicazione ogni qual volta in cui si sia in presenza di un'opera

finita e consegnata, ovvero quando tutti i lavori previsti dal contratto di appalto

siano stati eseguiti (Gauch,

Der Werkvertag, 5ª edizione, pag. 38 n. 101; Chaix in: Commentare

romand, CO I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 367). Un'opera non ancora terminata

non può essere con­segnata o ricevuta, né il committente ha obblighi di verifica

o di notifica dei difetti prima della consegna (Gauch, op. cit., pag. 765 n. 2109; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). Nei confronti di un imprenditore generale, poi, il committente può attendere

per la verifica e la segnalazione dei difetti fino alla consegna del­l'opera, senza

riguardo al momento in cui eventuali subappaltatori hanno terminato i lavori

(DTF 96 II 166; Gauch, loc. cit.). Un'opera non terminata non è tuttavia, per ciò solo, difettosa

(Gauch, op. cit., pag. 575 n. 1446;

Chaix, op. cit., n. 3 ad

art. 368 CO).

a) Nella

fattispecie risulta che i lavori oggetto del contratto d'appalto generale sono

stati sospesi all'inizio di settembre del 2002. Sulle cause dell'interruzione e

su chi abbia preso tale iniziativa le posizioni del committente e dell'impresa

generale divergono. Sta di fatto che ancora nel novembre o dicembre del 2002 i

contraenti erano in trattative per la ripresa dei lavori (doc. L e M nell'inc.

DI.2002.299 richiamato), sicché non si può dire che due mesi

prima il contratto fosse già stato rescisso. Anzi, il convenuto medesimo ha

ammesso per finire di essere stato lui a recedere dal contratto (memoriale conclusivo,

pag. 30 n. 14.1 e pag. 33 n. 14. 3). E ove un contratto

d'appalto sia sciolto anticipatamente con effetti ex nunc, qualunque sia

la causa, l'opera parziale equivale a un'opera terminata, di modo che sotto il

profilo delle conseguenze giuridiche – e della garanzia per difetti in

particolare – si applicano analogicamente gli art. 367 a 371 CO (DTF 130 III 366 consid. 4.2; Gauch, op.

cit., pag. 875 n. 2432 segg.). In concreto il termine per la notifica dei

difetti è cominciato a decorrere così il 19 dicembre 2002, quando il

committente ha rescisso il contratto (doc. O nell'inc. DI.2002.299 richiamato).

b) In

una lettera dell'8 novembre 2002 AP 1 ha no­tificato al “Gruppo di lavoro” che la porta d'entrata

principale si era “staccata dalla mazzetta”

(doc. G dell'inc. DI.2002.299 richiamato) e il 15 novembre successivo che a

causa di infiltrazioni d'acqua si stavano verificando “danni notevoli (…) dagli

uffici alle scale, al laboratorio di vetreria e al locale scantinato” (doc. H dell'inc.

DI.2002.299 richiamato). Se non che, una notifica è valida

ove ogni difetto sia indicato nel modo più preciso possibile (DTF 117 II 175 consid. 1a; Rep. 1993 pag. 200 consid. 3; Gauch, op. cit., pag.

771.

n. 2130; Chaix, op. cit., n. 27

ad art. 367 CO). Ancorché in

caso di subappalto la notifica dei difetti vada indirizzata all'appaltatore

generale e non al subappaltatore (Gauch, op. cit., pag. 776 n. 2145), in

concreto le due comunicazioni non alludono a opere

eseguite dall'attrice, sicché non

costituiscono una valida notifica di difetti. Il 19

dicembre 2002 AP 1 si è nondimeno rivolto al Pretore per ottenere una prova a

futura memoria volta ad accertare, in specie, se i lavori eseguiti dalla AO 1 denotassero

difetti. E l'arch. __________ ha accertato, in tale ambito, che per ultimare la

costruzione occorreva formare un'apertura nel portone sezionale al piano

interrato secondo le indicazioni della perizia antincendio, posare una porta

T30 per il locale della caldaia e della cisterna, una porta d'ingresso per realizzare

la compartimentazione richiesta dalla perizia antincendio e fissare a regola d'arte

una gronda in granito (relazione del 30 maggio 2003 nell'inc. DI.2002.2009).

c) Per

quel che riguarda la perizia a futura memoria, richiesta da AP 1 il 19 dicembre

2002.

(inc. DI.2002.299), il fatto di rivolgersi a un perito privato non proroga

la durata del termine per la notifica dei difetti. Solo qualora il committente

chieda tempestivamente una verifica per il tramite di un perito designato dal

giudice (art. 367 cpv. 2 CO) il termine per la notifica dei difetti non scade

prima che si conosca l'esito del referto (Gauch,

op. cit., pag. 770, n. 2125), ma ciò non toglie che la notifica debba poi

avvenire senza indugio (Gauch, op. cit., pag. 774, n. 2137 e n.

2138; Zindel/Pulver in: Basler Kommentar

OR I, 4ª edizione, n. 26 ad art. 367; II CCA,

sentenza inc. 12.2004.88 dell'11 luglio 2005, consid. 9). Inoltre la notifica

dev'essere chiara ed esplicita. Il mero fatto di chiedere l'intervento di un

perito designato dal giudice (art. 367 cpv. 2 CO) o di avvertire l'imprenditore

dell'intervenuta nomina di un perito da parte del giudice non equivale a una

notifica (Rep. 1979 pag. 312, 1993 pag. 200 consid. 3; Gauch, loc. cit.).

d) Nella

fattispecie l'appellante ha sì chiesto tempestivamente l'esecuzione di una

perizia a futura memoria, ma tale richiesta non costituisce da sé sola – come si

è appena visto –

una

valida notifica di difetti e non basta per manifestare la volontà di

considerare l'opera difforme dal contratto, ritenendone responsabile

l'appaltatore (DTF 107 II 175 consid. 1a; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 681 n. 4518 e 4522, Zindel/Pulver,

op. cit., n. 17 ad art. 367). Tanto

meno se si pensa che nell'istanza del 19 dicembre 2002 AP 1 nemmeno esprimeva

tale volontà nel caso in cui il perito ravvisasse difetti (Gauch, op. cit., pag. 774, n. 2139).

Infine non consta – né è preteso – che una volta ricevuta la perizia e il

successivo complemento l'interessato abbia in qualche modo manifestato l'intenzione

di far valere

l'uno

o l'altro vizio. Egli non può quindi valersi della prova a futura memoria quale

notifica dei difetti.

6.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti dall'attrice, l'appellante

fa valere i seguenti difetti:

– mancanza

di una portina apribile manualmente verso l'esterno secondo la perizia

antincendio e i piani esecutivi, per un minor costo stimato in fr. 4000.–,

– mancanza di una porta

T30 nel locale caldaia, per un minor costo di fr. 1055.–,

– mancanza nel portone

principale di una portina apribile verso l'esterno richiesta dalla perizia

antincendio, per un minor costo di fr. 4000.– e

– mancanza di una porta

d'ingresso ai piani uffici richiesta come compartimentazione dalla perizia

antincendio, per un'esecuzione valutata dal perito in fr. 1800.–.

In

realtà occorre distinguere. Un conto infatti è un'opera difettosa e un altro è un'opera

non finita. La prima soggiace alle norme sulla garanzia per difetti, la seconda

no (salvo essere, oltre che incompiuta, difettosa).

a) Nella

fattispecie non può seriamente essere contestato che la mancanza, nella porta a

ribalta dello scantinato, di “una portina apribile manualmente verso l'esterno,

secondo quanto richiesto dalla perizia antincendio e come da piani esecutivi” (perizia a futura memoria dell'arch. __________ pag. 19 e referto 20 agosto 2007 dell'arch. __________,

risposta al quesito n. 1 06/1) sia un difetto. Non risulta però ch'esso sia

stato oggetto di valida notifica. Al riguardo i diritti del committente sono dunque

perenti.

b) In

merito alla citata porta T30, l'arch. __________ ha constatato che nei piani relativi

al contratto d'appalto una porta del genere era prevista per il locale caldaia,

ma non è stata posata (relazione del 30 maggio 2003, pag. 19). Prevista nell'offerta

del “febbraio 2002” (doc. A) e contemplata nella fattura del 7 ottobre 2002 per

fr. 1055.– (doc. C, 3° foglio), tale fornitura non è avvenuta (v. anche perizia

giudiziaria del 20 agosto 2007, risposta al quesito n. 1 06/4). In proposito

non si tratta di un difetto, bensì di una mancanza che non soggiace a notifica

per difetti. La prestazione non può di conseguenza essere riconosciuta.

c) Quanto

al portone principale, dalla perizia a futura memoria si desume che vi “è stata

inserita una portina apribile verso l'esterno non prevista dai piani del contratto

d'appalto, ma richiesta dalla perizia antincendio” (relazione 30 maggio 2003,

pag. 20). Il perito giudiziario ha indicato che tale opera non è stata eseguita

(referto del 20 agosto 2007, risposta al quesito n. 1 06/7). Sta di fatto che dalla

fotografia scattata dall'arch. __________ la portina risulta perfettamente visibile

(pag. 20). Non vi è quindi motivo per

disconoscere tale prestazione.

d) Per

quel che riguarda gli uffici, l'arch. __________ ha accertato che “manca la

porta d'ingresso, atta a realizzare la compartimentazione richiesta dalla

perizia antincendio” (relazione del 30 maggio 2003, pag. 20). Il perito

giudiziario ha confermato che tale opera non è stata eseguita (referto del 20

agosto 2007, risposta al quesito n. 1 06/10), stimandone il costo in fr. 1800.–

(referto del 20 agosto 2007, risposta al quesito n. 1 06/1). Non essendo stata

dimostrata la posa della porta, tale spesa va posta in deduzione del credito.

e) Il

convenuto non lamentando altri difetti e l'attrice non pretendendo

una mercede supplementare per migliorie (apertura elettrica di una porta valutata

fr. 2000.–: perizia giudiziaria, risposta al quesito

n. 1 06/6, e sportello nella porta clienti valutato fr. 1500.–, risposta al quesito

n. 1 06/8), la somma garantita dall'ipoteca legale va stabilita

per finire in fr. 38 540.–.

7.

La solidarietà tra più debitori responsabili

nei confronti del committente per lo stesso danno, accennata dall'appellante, non

entra in considerazione. Per tacere del fatto che non è dato a divedere come il

convenuto abbia subìto un unico pregiudizio dovuto al concorso di più persone,

in concreto non si tratta di stabilire l'estraneità di singoli artigiani

al danno preteso dall'appellante, né di suddividere tra loro l'asserito

pregiudizio di fr. 359 850.55 com­plessivi,

bensì di stabilire quali prestazioni la AO 1 ha o non ha eseguito in virtù del contratto di

subappalto. Tale disamina è stata eseguita nei considerandi che precedono.

8.

Contrariamente

a quanto sostiene l'appellante, da ultimo, il Pretore non ha ordinato l'iscrizione

di un'ipoteca “massimale”, ammissibile prima dei lavori (DTF 126 III 475

consid, 4d), ma – a dispetto della locuzione usata

(“limitatamente alla somma”) – un'

ipoteca

in capitale nell'accezione dell'art. 794 cpv. 1 CC. Quanto alla

tesi secondo cui l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale dovrebbe essere

mantenuta e all'artigiano impartito un termine per promuovere la causa di

merito, l'appellante dimentica che – come ha rilevato il Pretore – per ottenere

l'iscrizione definitiva del suo diritto di pegno il subappaltatore non deve

agire necessariamente anche contro l'imprenditore generale (cfr. DTF 126 III

469.

consid. 3). Anzi, il Pretore nemmeno avrebbe potuto impartire un termine

per promuovere la causa di accertamento del credito, l'interessato potendo

liberamente agire nel termine di prescrizione decennale (art. 127 CO) o quinquennale

(dandosi un lavoro d'artigiano: art. 128 n. 3 CO; sentenza del Tribunale

federale 4A_245/2010 del 12 ottobre 2010, consid. 2 con riferimento a DTF 123

III 122 consid. 2a).

9.

Se

ne conclude che, non privo di buon diritto, l'appello merita parziale

accoglimento e la decisione del Pretore va riformata di conseguenza. Gli oneri

processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC

ticinese). Il convenuto ottenendo una riduzione dell'ipoteca legale di

fr. 2855.–, ovvero di circa un quindicesimo, quattordici quindicesimi della

tassa di giustizia e delle spese vanno posti a suo carico, con obbligo di rifondere

all'attrice un'equa indennità per ripetibili ridotte. Gli

oneri processuali e le ripetibili di prima sede seguono identica sorte.

10.

Relativamente i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.1 L'ufficiale del registro fondiario del

Distretto di Bellinzona è invitato a

iscrivere in via definitiva un'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori in favore della AO 1, __________, per la somma di fr. 38 540.– con

interessi al 5% dal 13 dicembre 2002 sulla

particella n. 3004 RFD di __________, proprietà di AP 1, in sostituzione dell'iscrizione provvisoria decretata il 16 dicembre 2002 dal Pretore del

Distretto di Bellinzona per l'importo di fr. 41 395.– (inc. DI.2002.295).

1.2 La tassa di giustizia di fr. 1600.– e le spese di

fr. 350.–, comprese quelle dell'iscrizione

provvisoria (tassa di giustizia di fr. 600.– e spese di fr. 60.–),

con saldo da anticipare dall'attrice, sono poste per 14/15

a carico di AP 1 e per il resto a carico della AO 1, alla quale il convenuto rifonderà

fr. 4200.– per ripetibili ridotte.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1500.–

sono

posti per 14/15 a carico di AP 1 e per il resto a carico

della AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2300.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione:

– Pretura

del Distretto di Bellinzona;

– Ufficio

dei registri del Distretto di Bellinzona

(dopo

il passaggio in giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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