11.2009.206
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori da parte di un subappaltatore
30 dicembre 2011Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.206
Data decisione, Autorità:
30.12.2011, ICCA
Titolo:
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori da parte di un subappaltatore
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
art. 839 CC
Incarto n.
11.2009.206
Lugano
30 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.33
(iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 febbraio 2003
dalla
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. dott. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 15 dicembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
il 13 novembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 settembre 2001 AP 1, proprietario della particella n. 3004 RFD
di __________, ha stipulato con la AO 1 (“il costruttore”) e lo studio tecnico
e di architettura __________ (“il progettista”) un contratto d'appalto
generale per la costruzione di un fabbricato artigianale al
costo di fr. 845 300.–. Amministratore unico e azionista di
maggioranza della AO 1 è __________. Il 3 giugno 2002 il “Gruppo di lavoro __________” ha deliberato le
opere di falegname e l'esecuzione dei parapetti alla AO 1 per fr. 41 000.–. La AO 1 ha poi emesso le seguenti fatture per complessivi fr. 41 395.–, che sono rimaste impagate:
– n.
26/02, del 22 luglio 2002, di fr. 15 086.– (fr. 22 086.– al netto
di un acconto già versato di fr. 7000.– per portoni sezionali,
motorizzazione, posa e messa in funzione, supplemento verniciatura portoni lato
esterno),
– n. 30/02, del 23
settembre 2002, di fr. 11 944.– (fornitura graniti per parapetto attico, fornitura soglie in
granito antico),
– n. 31/02, del 7 ottobre
2002, di fr. 6973.– (dieci porte interne, una porta T30) e
– n. 38/02, del 17
novembre 2002, di fr. 7392.– (siliconature perimetrali, materiale, posa
vetri).
B. Il 13
dicembre 2002 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona
perché fosse iscritta in via provvisoria sulla particella n. 3004 RFD di __________
un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori di fr. 41 395.–
con interessi al 5% dal 7 ottobre 2002 su fr. 6973.–, dal 3 ottobre 2002
su fr. 11 944.–,
dal 1° agosto 2002 su fr. 15 086.– e dal 17 dicembre
2002 su fr. 7392.–. Con decreto cautelare del 16 dicembre 2002 il Pretore
ha ordinato l'iscrizione richiesta. Preso atto che AP 1 non si era opposto all'istanza,
con decisione del 18 dicembre 2002 egli ha confermato l'iscrizione provvisoria
e ha assegnato alla AO 1 un termine fino al 31 gennaio 2003, poi prorogato al
28 febbraio successivo, per promuovere la causa volta all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale (inc. DI.2002.295).
C. La AO
1 ha convenuto il 24 febbraio 2003 AP 1 davanti al Pretore, chiedendo l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 41 395.– più
interessi
al 5% dal
7 ottobre 2002 su fr. 6973.–, dal 3 ottobre 2002 su fr. 11 944.–, dal 1° agosto
2002 su fr. 15 086.– e dal 17 dicembre 2002 su fr. 7392.–. Nella sua risposta del 5 marzo 2004 il convenuto
ha proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel
merito. L'attrice ha replicato il 23 aprile 2004, mantenendo la propria richiesta.
Il convenuto ha duplicato il 14 maggio 2004, confermando il suo punto di vista.
L'udienza preliminare si è tenuta il 17
giugno 2004 e l'istruttoria è terminata l'11 novembre 2008. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato dell'8 luglio 2009 l'attrice ha ribadito le sue domande. Con allegato del 7 luglio 2009 AP 1 ha sollecitato una volta ancora il rigetto della petizione.
D. Statuendo
con sentenza del 13 novembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha ordinato
l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 41 395.– con interessi al 5% dal 13 dicembre 2002. La tassa di
giustizia di fr. 1600.– e le spese, incluse quelle dell'iscrizione
provvisoria, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice
fr. 4500.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 15 dicembre 2009 a questa Camera per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato
di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2010 la AO 1 conclude
per il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art.
165.
segg. CPC ticinese. Al vecchio diritto cantonale soggiacevano tutte le
decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1
CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 19 novembre 2009 ed è pervenuta ai convenuti il 27 novembre
successivo. Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese),
il 17 dicembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2.
Il Pretore
ha escluso anzitutto che l'azione andasse respinta in ordine, l'attrice non essendo
tenuta a promuovere parallelamente – come pretendeva il convenuto – una causa volta all'accertamento del credito. Per il Pretore, poi, il
convenuto nemmeno aveva contestato la pretesa dell'attrice,
ma si era “limitato alla cronistoria della costruzione di tutto l'edificio,
senza soffermarsi sulla fattispecie, donde l'ininfluenza delle proprie
affermazioni per la presente vertenza”. Sempre a mente del Pretore, inoltre, l'esistenza
di difetti dell'opera, per altro non dimostrati, non entrava in linea di contro,
poiché prima della causa non era intervenuta alcuna valida notifica a tal fine.
L'unico problema consisteva per finire – ed è quanto ammetteva in sostanza anche
l'attrice – nel cattivo fissaggio provvisorio di una grondaia
in granito, ma ciò si riconduceva a un'interruzione dei lavori estranea alle responsabilità
dell'attrice. Accertata per altro verso l'esecuzione di migliorie all'opera,
il Pretore ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per
fr. 41 395.– con interessi al 5%
dal 13 dicembre 2002.
3.
L'appellante
ribadisce che quando l'attrice ha chiesto l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale l'opera non era completa e presentava già difetti notificati al “Gruppo
di lavoro __________”. Ciò risulta altresì – egli soggiunge – dalla perizia a
futura memoria allestita il 2 giugno 2003 dall'arch. __________, “senza tuttavia
poter distinguere a quali degli artigiani incomba la colpa”. Posto che la “non
completazione“ dell'opera costituisce già un vizio in sé, AP 1 contesta di non
avere tempestivamente segnalato i difetti, giacché a suo parere questi andavano
notificati non all'attrice, bensì al “Gruppo di lavoro”. Inoltre nella sentenza
emanata nella causa promossa dall'impresa generale per l'incasso della mercede
pattuita nel contratto d'appello generale (inc. OA.2003.203) il Pretore
medesimo ha accertato vari difetti in alcune porte posate dall'attrice. E secondo
l'appellante, ove più “operatori” intervengano nella costruzione, tutti sono responsabili
solidali per i danni subìti dal committente, a meno che provino di essere esenti
da colpa. L'attrice non avendo dimostrato la propria estraneità, e nemmeno le
varie perizie
avendo
potuto ripartire fra i vari artigiani il danno da lui patito (di complessivi fr. 359 850.55), il
Pretore non avrebbe dovuto ordinare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.
Tale iscrizione, per di più, presuppone un importo determinato e non un importo
massimo “come se si trattasse di una linea di credito”, tant'è che il Pretore non
è stato in grado di suddividere il danno.
4.
La
legittimazione di un subappaltatore a chiedere l'iscrizione di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori è pacifica (RtiD I-2004 pag. 614 n. 130c),
come non fa dubbio che per ottenere
l'iscrizione definitiva del pegno quegli non debba chiedere simultaneamente
all'appaltatore il pagamento della mercede (DTF 126 III 469 consid. 3). Controversa
rimane nella fattispecie la somma garantita dall'ipoteca, ossia l'estensione
della garanzia nel senso dell'art. 794 cpv. 1 CC. Ora, l'azione dell'art. 839
cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca e l'importo
da essa garantito. L'iscrizione ha effetti non sull'esistenza o sull'ammontare
del credito, ma sulla realizzazione del pegno: l'imprenditore potrà far
togliere l'opposizione dell'escusso, in effetti, solo se sarà in possesso di un
titolo di rigetto – provvisorio o definitivo – non solo per quanto riguarda il
pegno, ma anche l'entità del credito (DTF 136 III 19 consid. 2.3 con riferimento
a 126 III 471). Determinante è la mercede contrattualmente pattuita dal subappaltatore
con l'imprenditore generale e non il valore oggettivo dei lavori. Ciò non
toglie che, oltre alle condizioni per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca
legale, il subappaltatore debba dimostrare l'esistenza e l'ammontare del
credito, mentre il proprietario del fondo può far valere – da parte sua – tutte
le sue contestazioni legate all'esistenza o all'ammontare del medesimo (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 188 n. 549 e pag. 554 n. 1509 seg.).
5.
Quanto
alla tempestiva notifica dei difetti, l'art. 367 cpv. 1 CO prevede che,
seguita la consegna dell'opera, il committente deve, non appena lo consenta l'ordinario
corso degli affari, verificarne lo stato e segnalarli. La norma trova
applicazione ogni qual volta in cui si sia in presenza di un'opera
finita e consegnata, ovvero quando tutti i lavori previsti dal contratto di appalto
siano stati eseguiti (Gauch,
Der Werkvertag, 5ª edizione, pag. 38 n. 101; Chaix in: Commentare
romand, CO I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 367). Un'opera non ancora terminata
non può essere consegnata o ricevuta, né il committente ha obblighi di verifica
o di notifica dei difetti prima della consegna (Gauch, op. cit., pag. 765 n. 2109; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). Nei confronti di un imprenditore generale, poi, il committente può attendere
per la verifica e la segnalazione dei difetti fino alla consegna dell'opera, senza
riguardo al momento in cui eventuali subappaltatori hanno terminato i lavori
(DTF 96 II 166; Gauch, loc. cit.). Un'opera non terminata non è tuttavia, per ciò solo, difettosa
(Gauch, op. cit., pag. 575 n. 1446;
Chaix, op. cit., n. 3 ad
art. 368 CO).
a) Nella
fattispecie risulta che i lavori oggetto del contratto d'appalto generale sono
stati sospesi all'inizio di settembre del 2002. Sulle cause dell'interruzione e
su chi abbia preso tale iniziativa le posizioni del committente e dell'impresa
generale divergono. Sta di fatto che ancora nel novembre o dicembre del 2002 i
contraenti erano in trattative per la ripresa dei lavori (doc. L e M nell'inc.
DI.2002.299 richiamato), sicché non si può dire che due mesi
prima il contratto fosse già stato rescisso. Anzi, il convenuto medesimo ha
ammesso per finire di essere stato lui a recedere dal contratto (memoriale conclusivo,
pag. 30 n. 14.1 e pag. 33 n. 14. 3). E ove un contratto
d'appalto sia sciolto anticipatamente con effetti ex nunc, qualunque sia
la causa, l'opera parziale equivale a un'opera terminata, di modo che sotto il
profilo delle conseguenze giuridiche – e della garanzia per difetti in
particolare – si applicano analogicamente gli art. 367 a 371 CO (DTF 130 III 366 consid. 4.2; Gauch, op.
cit., pag. 875 n. 2432 segg.). In concreto il termine per la notifica dei
difetti è cominciato a decorrere così il 19 dicembre 2002, quando il
committente ha rescisso il contratto (doc. O nell'inc. DI.2002.299 richiamato).
b) In
una lettera dell'8 novembre 2002 AP 1 ha notificato al “Gruppo di lavoro” che la porta d'entrata
principale si era “staccata dalla mazzetta”
(doc. G dell'inc. DI.2002.299 richiamato) e il 15 novembre successivo che a
causa di infiltrazioni d'acqua si stavano verificando “danni notevoli (…) dagli
uffici alle scale, al laboratorio di vetreria e al locale scantinato” (doc. H dell'inc.
DI.2002.299 richiamato). Se non che, una notifica è valida
ove ogni difetto sia indicato nel modo più preciso possibile (DTF 117 II 175 consid. 1a; Rep. 1993 pag. 200 consid. 3; Gauch, op. cit., pag.
771.
n. 2130; Chaix, op. cit., n. 27
ad art. 367 CO). Ancorché in
caso di subappalto la notifica dei difetti vada indirizzata all'appaltatore
generale e non al subappaltatore (Gauch, op. cit., pag. 776 n. 2145), in
concreto le due comunicazioni non alludono a opere
eseguite dall'attrice, sicché non
costituiscono una valida notifica di difetti. Il 19
dicembre 2002 AP 1 si è nondimeno rivolto al Pretore per ottenere una prova a
futura memoria volta ad accertare, in specie, se i lavori eseguiti dalla AO 1 denotassero
difetti. E l'arch. __________ ha accertato, in tale ambito, che per ultimare la
costruzione occorreva formare un'apertura nel portone sezionale al piano
interrato secondo le indicazioni della perizia antincendio, posare una porta
T30 per il locale della caldaia e della cisterna, una porta d'ingresso per realizzare
la compartimentazione richiesta dalla perizia antincendio e fissare a regola d'arte
una gronda in granito (relazione del 30 maggio 2003 nell'inc. DI.2002.2009).
c) Per
quel che riguarda la perizia a futura memoria, richiesta da AP 1 il 19 dicembre
2002.
(inc. DI.2002.299), il fatto di rivolgersi a un perito privato non proroga
la durata del termine per la notifica dei difetti. Solo qualora il committente
chieda tempestivamente una verifica per il tramite di un perito designato dal
giudice (art. 367 cpv. 2 CO) il termine per la notifica dei difetti non scade
prima che si conosca l'esito del referto (Gauch,
op. cit., pag. 770, n. 2125), ma ciò non toglie che la notifica debba poi
avvenire senza indugio (Gauch, op. cit., pag. 774, n. 2137 e n.
2138; Zindel/Pulver in: Basler Kommentar
OR I, 4ª edizione, n. 26 ad art. 367; II CCA,
sentenza inc. 12.2004.88 dell'11 luglio 2005, consid. 9). Inoltre la notifica
dev'essere chiara ed esplicita. Il mero fatto di chiedere l'intervento di un
perito designato dal giudice (art. 367 cpv. 2 CO) o di avvertire l'imprenditore
dell'intervenuta nomina di un perito da parte del giudice non equivale a una
notifica (Rep. 1979 pag. 312, 1993 pag. 200 consid. 3; Gauch, loc. cit.).
d) Nella
fattispecie l'appellante ha sì chiesto tempestivamente l'esecuzione di una
perizia a futura memoria, ma tale richiesta non costituisce da sé sola – come si
è appena visto –
una
valida notifica di difetti e non basta per manifestare la volontà di
considerare l'opera difforme dal contratto, ritenendone responsabile
l'appaltatore (DTF 107 II 175 consid. 1a; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 681 n. 4518 e 4522, Zindel/Pulver,
op. cit., n. 17 ad art. 367). Tanto
meno se si pensa che nell'istanza del 19 dicembre 2002 AP 1 nemmeno esprimeva
tale volontà nel caso in cui il perito ravvisasse difetti (Gauch, op. cit., pag. 774, n. 2139).
Infine non consta – né è preteso – che una volta ricevuta la perizia e il
successivo complemento l'interessato abbia in qualche modo manifestato l'intenzione
di far valere
l'uno
o l'altro vizio. Egli non può quindi valersi della prova a futura memoria quale
notifica dei difetti.
6.
Per quanto riguarda i lavori eseguiti dall'attrice, l'appellante
fa valere i seguenti difetti:
– mancanza
di una portina apribile manualmente verso l'esterno secondo la perizia
antincendio e i piani esecutivi, per un minor costo stimato in fr. 4000.–,
– mancanza di una porta
T30 nel locale caldaia, per un minor costo di fr. 1055.–,
– mancanza nel portone
principale di una portina apribile verso l'esterno richiesta dalla perizia
antincendio, per un minor costo di fr. 4000.– e
– mancanza di una porta
d'ingresso ai piani uffici richiesta come compartimentazione dalla perizia
antincendio, per un'esecuzione valutata dal perito in fr. 1800.–.
In
realtà occorre distinguere. Un conto infatti è un'opera difettosa e un altro è un'opera
non finita. La prima soggiace alle norme sulla garanzia per difetti, la seconda
no (salvo essere, oltre che incompiuta, difettosa).
a) Nella
fattispecie non può seriamente essere contestato che la mancanza, nella porta a
ribalta dello scantinato, di “una portina apribile manualmente verso l'esterno,
secondo quanto richiesto dalla perizia antincendio e come da piani esecutivi” (perizia a futura memoria dell'arch. __________ pag. 19 e referto 20 agosto 2007 dell'arch. __________,
risposta al quesito n. 1 06/1) sia un difetto. Non risulta però ch'esso sia
stato oggetto di valida notifica. Al riguardo i diritti del committente sono dunque
perenti.
b) In
merito alla citata porta T30, l'arch. __________ ha constatato che nei piani relativi
al contratto d'appalto una porta del genere era prevista per il locale caldaia,
ma non è stata posata (relazione del 30 maggio 2003, pag. 19). Prevista nell'offerta
del “febbraio 2002” (doc. A) e contemplata nella fattura del 7 ottobre 2002 per
fr. 1055.– (doc. C, 3° foglio), tale fornitura non è avvenuta (v. anche perizia
giudiziaria del 20 agosto 2007, risposta al quesito n. 1 06/4). In proposito
non si tratta di un difetto, bensì di una mancanza che non soggiace a notifica
per difetti. La prestazione non può di conseguenza essere riconosciuta.
c) Quanto
al portone principale, dalla perizia a futura memoria si desume che vi “è stata
inserita una portina apribile verso l'esterno non prevista dai piani del contratto
d'appalto, ma richiesta dalla perizia antincendio” (relazione 30 maggio 2003,
pag. 20). Il perito giudiziario ha indicato che tale opera non è stata eseguita
(referto del 20 agosto 2007, risposta al quesito n. 1 06/7). Sta di fatto che dalla
fotografia scattata dall'arch. __________ la portina risulta perfettamente visibile
(pag. 20). Non vi è quindi motivo per
disconoscere tale prestazione.
d) Per
quel che riguarda gli uffici, l'arch. __________ ha accertato che “manca la
porta d'ingresso, atta a realizzare la compartimentazione richiesta dalla
perizia antincendio” (relazione del 30 maggio 2003, pag. 20). Il perito
giudiziario ha confermato che tale opera non è stata eseguita (referto del 20
agosto 2007, risposta al quesito n. 1 06/10), stimandone il costo in fr. 1800.–
(referto del 20 agosto 2007, risposta al quesito n. 1 06/1). Non essendo stata
dimostrata la posa della porta, tale spesa va posta in deduzione del credito.
e) Il
convenuto non lamentando altri difetti e l'attrice non pretendendo
una mercede supplementare per migliorie (apertura elettrica di una porta valutata
fr. 2000.–: perizia giudiziaria, risposta al quesito
n. 1 06/6, e sportello nella porta clienti valutato fr. 1500.–, risposta al quesito
n. 1 06/8), la somma garantita dall'ipoteca legale va stabilita
per finire in fr. 38 540.–.
7.
La solidarietà tra più debitori responsabili
nei confronti del committente per lo stesso danno, accennata dall'appellante, non
entra in considerazione. Per tacere del fatto che non è dato a divedere come il
convenuto abbia subìto un unico pregiudizio dovuto al concorso di più persone,
in concreto non si tratta di stabilire l'estraneità di singoli artigiani
al danno preteso dall'appellante, né di suddividere tra loro l'asserito
pregiudizio di fr. 359 850.55 complessivi,
bensì di stabilire quali prestazioni la AO 1 ha o non ha eseguito in virtù del contratto di
subappalto. Tale disamina è stata eseguita nei considerandi che precedono.
8.
Contrariamente
a quanto sostiene l'appellante, da ultimo, il Pretore non ha ordinato l'iscrizione
di un'ipoteca “massimale”, ammissibile prima dei lavori (DTF 126 III 475
consid, 4d), ma – a dispetto della locuzione usata
(“limitatamente alla somma”) – un'
ipoteca
in capitale nell'accezione dell'art. 794 cpv. 1 CC. Quanto alla
tesi secondo cui l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale dovrebbe essere
mantenuta e all'artigiano impartito un termine per promuovere la causa di
merito, l'appellante dimentica che – come ha rilevato il Pretore – per ottenere
l'iscrizione definitiva del suo diritto di pegno il subappaltatore non deve
agire necessariamente anche contro l'imprenditore generale (cfr. DTF 126 III
469.
consid. 3). Anzi, il Pretore nemmeno avrebbe potuto impartire un termine
per promuovere la causa di accertamento del credito, l'interessato potendo
liberamente agire nel termine di prescrizione decennale (art. 127 CO) o quinquennale
(dandosi un lavoro d'artigiano: art. 128 n. 3 CO; sentenza del Tribunale
federale 4A_245/2010 del 12 ottobre 2010, consid. 2 con riferimento a DTF 123
III 122 consid. 2a).
9.
Se
ne conclude che, non privo di buon diritto, l'appello merita parziale
accoglimento e la decisione del Pretore va riformata di conseguenza. Gli oneri
processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC
ticinese). Il convenuto ottenendo una riduzione dell'ipoteca legale di
fr. 2855.–, ovvero di circa un quindicesimo, quattordici quindicesimi della
tassa di giustizia e delle spese vanno posti a suo carico, con obbligo di rifondere
all'attrice un'equa indennità per ripetibili ridotte. Gli
oneri processuali e le ripetibili di prima sede seguono identica sorte.
10.
Relativamente i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.1 L'ufficiale del registro fondiario del
Distretto di Bellinzona è invitato a
iscrivere in via definitiva un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori in favore della AO 1, __________, per la somma di fr. 38 540.– con
interessi al 5% dal 13 dicembre 2002 sulla
particella n. 3004 RFD di __________, proprietà di AP 1, in sostituzione dell'iscrizione provvisoria decretata il 16 dicembre 2002 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona per l'importo di fr. 41 395.– (inc. DI.2002.295).
1.2 La tassa di giustizia di fr. 1600.– e le spese di
fr. 350.–, comprese quelle dell'iscrizione
provvisoria (tassa di giustizia di fr. 600.– e spese di fr. 60.–),
con saldo da anticipare dall'attrice, sono poste per 14/15
a carico di AP 1 e per il resto a carico della AO 1, alla quale il convenuto rifonderà
fr. 4200.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1500.–
sono
posti per 14/15 a carico di AP 1 e per il resto a carico
della AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2300.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Bellinzona;
– Ufficio
dei registri del Distretto di Bellinzona
(dopo
il passaggio in giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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