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Decisione

11.2009.207

Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori da parte di un subappaltatore

30 dicembre 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.14

(iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 28 gennaio 2003 dalla

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall'avv. dott. PA 1 );

nella quale sono intervenuti come denunciati in lite

dall'attrice

, , e

, ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 15 dicembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

il 13 no­vembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 3 settembre 2001 AP 1, proprietario della particella n. 3004 RFD

di __________, ha stipulato con la __________ (“il costruttore”) e con lo

studio tecnico e di architettura __________ (“il progettista”) un contratto

d'appalto generale per la costruzione di un fabbricato artigianale al costo di fr. 845 300.–. Amministratore unico e azionista di

maggioranza della __________ è __________. Il 13 febbraio 2002 AP 1, “rappresentato dallo Studio __________ e

dallo studio __________ – __________”, ha sottoscritto con la AO 1 un contratto d'appalto per le opere

da capomastro di fr. 315 000.–. Considerata l'esecuzione

di opere supplementari per fr. 50 000.–, il 5 novembre 2002

la AO 1 ha emesso una liquidazione di complessivi

fr. 365 000.–, con un

saldo in suo favore di fr. 85 000.–. L'8 novembre 2002 __________ e __________ (“progettista e Direzione

Lavori”) hanno contestato il conteggio, riconoscendo in favore dell'impresa un

saldo di fr. 55 000.–. Il 22 novembre successivo essi hanno comunicato all'appaltatore

inoltre che il committente intendeva terminare personalmente i lavori.

B. Nel

frattempo, l'8 novembre 2002, la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di

Bellinzona perché fosse iscritta in via provvisoria sulla particella n. 3004

RFD di __________ un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per

fr. 85 000.– con interessi al 5% dall'8 novembre 2002. Con decreto

cautelare dell'11 novembre 2002 il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta.

Preso atto che AP 1 non si era opposto all'istanza, con decisione del 28 novembre

2002 il Segretario assessore ha confermato l'iscrizione provvisoria e ha

assegnato alla AO 1 un termine fino al 31 gennaio 2003 per promuovere la causa

volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (inc. DI.2002.253).

C. La AO

1 ha convenuto il 28 gennaio 2003 AP 1 davanti al Pretore, chiedendo l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 85 000.– più

interessi al 5% dal 7 novembre 2002, denunciando la lite a __________ e __________.

Nella sua risposta del 18 dicembre 2003 AP 1 ha proposto di “accogliere la petizione limitatamente all'importo che risulterà dall'istruttoria

e che sarà precisato nelle conclusioni”. Nella loro risposta del 12 gennaio

2004 i denunciati in lite hanno proposto invece di respingere la petizione. L'attrice

ha replicato il 12 febbraio 2004, mantenendo la propria richiesta. Nelle loro dupliche

del 5 e 18 marzo 2004 il convenuto e gli intervenuti in lite hanno confermato

il loro punto di vista. L'udienza preliminare

si è tenuta il 19 maggio 2004 e l'istruttoria

è terminata il 10 marzo 2009. Al dibattimento finale le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel proprio allegato del 3 luglio 2009 l'attrice ha ribadito la domanda iniziale. Nel suo memoriale del 7 luglio 2009 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Identica conclusione hanno formulato __________ e __________

nel loro allegato dell'8 luglio 2009.

D. Statuendo

con sentenza del 13 novembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione, nel senso che ha ordinato

l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 85 000.– con interessi al 5% dal 5 dicembre 2002. La tassa di

giustizia di fr. 2300.– e le spese, incluse quelle dell'iscrizione

provvisoria, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice

fr. 8000.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 15 dicembre 2009 a questa Camera per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato

di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2010 la AO 1 conclude per

il rigetto dell'appello. L'appello non è stato intimato a __________ né a __________.

Considerandi

in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art.

165.

segg. CPC ticinese. Al vecchio diritto cantonale soggiacevano tutte le

decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1

CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 19 novembre 2009 ed è pervenuta ai convenuti il 27 no­vembre

successivo. Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese),

il 17 dicembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo.

2.

L'attrice

ha denunciato la lite a __________ e __________, committenti dell'opera, com'è

possibile fare in linea di principio (Rep. 1994 pag. 418 n. 91) e a maggior ragione

in una causa volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori (Schumacher,

Das Bauhandwerkerpfand­recht, 3ª edi­zione, pag. 501 n.

1372). Per quanto i denunciati in lite siano

intervenuti nel processo, in questa sede essi non sono stati chiamati a esprimersi,

visto il presumibile esito dell'appello. Ciò premesso, nulla osta

all'emanazione del giudizio.

3.

Appurato

che i subappaltanti erano in concreto __________ e __________, il Pretore ha ritenuto che ai fini dell'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale la questione di sapere chi fosse il committente

dei lavori eseguiti dalla AO 1 non era decisiva, ben potendo la ditta “ritenere

in buona fede AP 1 quale committente, dal momento che __________ e __________

nei di lei confronti si sono identificati quali rappresentanti”, per tacere del

fatto che “destinatario delle prestazioni era il nuovo edificio sulla proprietà

AP 1”. Ciò posto, il Pretore ha rilevato come il convenuto avesse incentrato la

sua difesa sui lavori eseguiti dall'attrice in supplemento, su quelli non

eseguiti e sulla qualità dell'opera, facendo riferimento alla prova a futura

memoria. Se non che – egli ha soggiunto – nemmeno nelle conclusioni AP 1 aveva specificato

quali lavori l'attrice avesse eseguito in più e quali non avesse eseguito, né quali

lavori presentassero difetti. E siccome neppure dalla perizia giudiziaria era

possibile evincere quali fossero i lavori riconducibili unicamente all'attrice,

l'ipoteca legale andava iscritta in via definitiva per l'importo richiesto

dalla medesima.

Il Pretore non ha mancato di rilevare, nella sentenza, che in un primo tempo __________

aveva accettato il conteggio finale dell'attrice, salvo poi rimetterlo in discussione

senza dimostrarne i motivi. Nelle loro conclusioni i denunciati in lite sottolineavano

invero – ha notato il Pretore – come il perito giudiziario avesse individuato vari

difetti nelle opere in calcestruzzo, per un minor valore di complessivi fr. 55 880.–. Tuttavia, egli ha ribadito, la perizia

non dimostrava che tali opere fossero di competenza dell'attrice, la quale non

aveva potuto terminare i lavori a causa della sospensione decisa da __________

e __________. Per il Pretore infine la mancata esecuzione delle delimitazioni

di proprietà, il cui valore era stimato dal perito in fr. 45 000.–, non configura un'esecuzione

difettosa, bensì una mancata esecuzione, di cui la ditta aveva già tenuto conto

nel conteggio finale.

4.

L'appellante

assevera anzitutto di non essere il committente delle opere commissionate alla AO

1.

e che né __________ né __________ erano suoi rappresentanti. L'argomentazione

cade nel vuoto. Un subappaltatore ha infatti un suo diritto proprio e distinto

all'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Può esercitare

tale diritto anche se il proprietario del fondo ignora l'esistenza del subappalto.

Il suo diritto sussiste, in altri termini, parallelamente a quello

dell'appaltatore che gli ha conferito il lavoro e può essere esercitato anche

nel caso in cui quest'ultimo sia stato pagato dal proprietario (Gauch, Der Werk­vertag, 5ª

edizione, pag. 72 n. 184; Schumacher, op. cit., pag. 308 n. 902; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª

edi­zione, pag. 271 n. 2868 e 2869). Ne segue che su questo punto l'appello non

merita ulteriore approfondimento.

5.

Sostiene

l'appellante che quando l'attrice ha chiesto l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale l'opera non era completa e presentava già difetti, notificati al “Gruppo

di lavoro __________”. Ciò risulta altresì – egli soggiunge – dalla richiesta

di perizia a futura memoria, poi allestita il 2 giugno 2003 dall'arch. __________

“senza tuttavia poter distinguere a quali degli artigiani incomba la colpa”. A

parere dell'appellante la “non completazione“ di un'opera costituisce già di

per sé un vizio, sicché il termine per la verifica e la notifica di eventuali vizi

comincia a decorrere solo dalla consegna. Secondo l'appellante, indicare quali

lavori avesse eseguito l'attrice e quali presentassero difetti non è ragionevolmente

esigibile, nemmeno i periti essendo stati in grado di ripartire la

responsabilità dei difetti fra gli artigiani. A mente sua, in ogni modo, ove

più “operatori” intervengano nella costruzione, tutti sono responsabili solidali

per i danni subìti dal committente, a meno che provino di essere esenti da colpa.

E sicco­me l'attrice non ha dimostrato la propria estraneità, e nemmeno le

varie perizie hanno potuto suddividere fra i vari artigiani il danno da lui patito

(di complessivi fr. 359 850.55), il Pretore non avrebbe dovuto ordinare l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale. Tale iscrizione, per di più, presuppone un

importo determinato e non un importo massimo “come se si trattasse di una linea

di credito”, tanto che il Pretore non è stato in grado di suddividere il danno.

6.

Controversa

rimane nella fattispecie la somma garantita dall'ipoteca, ossia l'estensione

della garanzia nel senso dell'art. 794 cpv. 1 CC. Ora, l'azione dell'art. 839

cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca e l'importo

da essa garantito. L'iscrizione ha effetti non sull'esistenza o l'ammontare del

credito, ma sulla realizzazione del pegno: l'imprenditore potrà far togliere l'opposizione

dell'escusso, in effetti, solo se sarà in possesso di un titolo di rigetto –

provvisorio o definitivo – non solo per quanto riguarda il pegno, ma anche l'entità

del credito (DTF 136 III 19 consid. 2.3 con riferimento a 126 III 471).

Determinante è la mercede contrattualmente pattuita dal subappaltatore con l'imprenditore

generale e non il valore oggettivo dei lavori. Ciò non toglie che, oltre alle

condizioni per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale, il subappaltatore

debba dimostrare

l'esistenza e l'ammontare del credito, mentre il proprietario del

fondo può far valere – da parte sua – tutte le sue contestazioni sull'esistenza

o l'ammontare del medesimo (Schumacher,

op. cit., pag. 188 n. 549 e pag. 554 n. 1509 seg.).

7.

Quanto

alla tempestiva notifica dei difetti, l'art. 367 cpv. 1 CO prevede che,

seguita la consegna dell'opera, il committente deve, non appena lo consenta

l'ordinario corso degli affari, verificarne lo stato e segnalarli. La norma

trova applicazione ogni qual volta si sia in presenza di

un'opera finita e consegnata, ovvero quando tutti i lavori previsti dal

contratto di appalto siano stati eseguiti (Gauch, Der Werkvertag, 5ª

edizione, pag. 38 n. 101; Chaix in: Commentare

romand, CO I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 367). Un'opera non ancora terminata

non può essere consegnata o ricevuta, né il committente ha obblighi di verifica

o di notifica dei difetti prima della consegna (Gauch,

op. cit., pag. 765 n. 2109; Chaix,

op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). Nei confronti di un imprenditore

generale, poi, il committente può differire la verifica e la segnalazione dei

difetti fino alla consegna dell'opera, senza riguardo al momento in cui eventuali

subappaltatori hanno terminato i lavori (DTF 96 II 166; Gauch, loc.,

cit.). Un'opera non terminata non è tuttavia, per ciò solo, difettosa (Gauch, op. cit., pag. 575 n. 1446; Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 368

CO).

a) Nella

fattispecie risulta che i lavori oggetto del contratto d'appalto generale sono

stati sospesi all'inizio di settembre del 2002. Sulle cause dell'interruzione e

su chi abbia preso tale iniziativa le posizioni del committente e dell'impresa

generale divergono. Sta di fatto che ancora nel novembre o dicembre del 2002 i

contraenti erano in trattative per la ripresa dei lavori (doc. L e M nell'inc.

DI.2002.299 richiamato), sicché non si può dire che due mesi

prima il contratto fosse già stato rescisso. Anzi, il convenuto medesimo ha

ammesso per finire di essere stato lui a recedere dal contratto (memoriale conclusivo,

pag. 30 n. 14.1 e pag. 33 n. 14. 3). E ove un contratto

d'appalto sia sciolto anticipatamente con effetti ex nunc, qualunque sia

la causa, l'opera parziale equivale a un'opera terminata, di modo che sotto il

profilo delle conseguenze giuridiche – e della garanzia per difetti in

particolare – si applicano analogicamente gli art. 367 a 371 CO (DTF 130 III 366 consid. 4.2; Gauch, op.

cit., pag. 875 n. 2432 segg.). In concreto il termine per la notifica dei

difetti è cominciato a decorrere così il 19 dicembre 2002, quando il

committente ha rescisso il contratto (doc. O nell'inc. DI.2002.299 richiamato).

b) In

una lettera dell'8 novembre 2002 AP 1 ha no­tificato al “Gruppo di lavoro” che la porta d'entrata

principale si era “staccata dalla mazzetta”

(doc. G dell'inc. DI.2002.299 richiamato) e il 15 novembre successivo che a

causa di infiltrazioni d'acqua si stavano verificando “danni notevoli (…) dagli

uffici alle scale, al laboratorio di vetreria e al locale scantinato” (doc. H

dell'inc. DI.2002.299 richiamato). Ora, in caso di subappalto

la notifica dei difetti va indirizzata all'appaltatore generale e non al

subappaltatore (Gauch, op. cit., 776 n. 2145). Inoltre essa deve indicare il difetto nel

modo più preciso possibile (DTF 117 II 175 consid. 1a; Gauch, op. cit., pag. 771 n. 2130; Chaix,

op. cit., n. 27 ad art. 367 CO). In concreto la prima comunicazione riguarda bensì un'opera

determinata, la quale però non è stata eseguita dall'attrice. La seconda

comunicazione non è un modello di esattezza circa la descrizione del difetto

(cfr. Rep. 1993 pag. 200 consid. 3), ma può essere

considerata una valida notifica almeno per quel che riguarda le infiltrazioni d'acqua nello stabile.

c) Per

quel che concerne i lavori eseguiti dall'attrice, si desume dalla perizia a futura

memoria allestita dall'arch. __________ quali opere sarebbero riconducibili all'intervento

della AO 1 (allegato 1 della relazione del 30 maggio 2003 nell'inc. DI.2002.299).

Da tale referto si evince altresì che le infiltrazioni d'acqua sono dovute alla

“posizione della canaletta a fine della rampa“, alla “pendenza della soglia

della porta di garage“ (pag. 5), alla “mancanza di impermeabilizzazione dove la

facciata prefabbricata si appoggia alla soletta di copertura del cantinato”

(pag. 10), alla “presenza di fessurazione nelle facciate prefabbricate” (pag.

12), come pure a “giunti e sigillature degli elementi di facciata e a raccordi

tra le parti prefabbricate e quelle gettate in opera (pag. 13). Il perito giudiziario,

a suo turno, ha qualificato “la canaletta a fine della rampa e la pendenza

della soglia della porta di garage” come difetto (perizia dell'arch. __________,

del 20 agosto 2007, risposta al quesito n. 1 pag. 1), la “mancanza di impermeabilizzazione”

come opera non eseguita (perizia, risposta al quesito n. 1, pag. 2), “le fessurazioni

nelle facciate prefabbricate” come opere non eseguite in conformità al contratto

(perizia, risposta al quesito n. 1, pag. 3) e “i giunti e le sigillature degli

elementi di facciata” in parte come difetti e in parte come opere non eseguite conformemente

al contratto (perizia, risposta al quesito n. 1, pag. 3).

Sia

come sia, e comunque si qualifichino le mancanze testé riassunte, l'assistente

tecnico della AO 1 __________ ha dichiarato in giudizio che la “canaletta a

fine della rampa” non è stata eseguita né richiesta alla ditta, come non è

stata eseguita dalla AO 1 “la soglia della porta del garage” né l'impermeabilizzazione

della facciata né le sigillature, che “gli elementi prefabbricati delle

facciate sono stati forniti da __________” e solo posati dall'attrice, mentre i

giunti sono stati eseguiti “così come richiesto dalla DL” (deposizione del 20

gennaio 2005: verbali, pag. 6). Tale testimonianza non è contestata da AP 1.

Per di più, l'impermeabilizzazione non figurava nemmeno nella descrizione del

contratto d'appalto (perizia a futura memoria del 30 maggio 2003, pag. 10), le

fessurazioni sono state nel frattempo coperte (perizia giudiziaria, risposta al

quesito n. 1, pag. 3), allorché le sigillature e i raccordi erano previsti in

cemento e non in materiale elastico (doc. Q, pag. 54). In circostanze del

genere vengono meno le premesse per porre il minor costo delle opere in

deduzione del credito.

d) Dalla

perizia a futura memoria risultano invero altre carenze riconducibili all'operato

dell'attrice, come la “mancanza di un pluviale” e l'esistenza di un solo pozzetto

d'ispezione invece di tre (pag. 4), “pozzetti dei pluviali non eseguiti

sifonati come previsto” (pag. 5), “muri del cantinato eseguiti con uno spessore

di 40 cm invece di 30 cm” (pag. 6), la “mancata fornitura dell'arredamento e

dell'impianto di ventilazione nel rifugio” (pag. 7), una “rampa non terminata

poiché manca il betoncino” (pag. 9), vizi nelle “finiture delle facciate

prefabbricate” (pag. 10), “vani lift e scale non conformi” (pag. 15), “crepe

nel pavimento della fabbrica” (pag. 16), la mancata “delimitazione della

proprietà” (pag. 18), come pure la “mancata esecuzione dell'intonaco, della

stabilitura e pavimenti flottanti nell'appartamento (pag. 28).

Il

problema è che non tutto quanto precede può essere catalogato come difetto dell'opera

(perizia dell'arch. __________ del 20 agosto 2007, risposta al quesito n. 1, da

pag. 1 a 3). Qualora inoltre il committente chieda tempestivamente una verifica

dei difetti per mezzo di un perito designato dal giudice, il termine per la

notifica dei difetti non scade prima che si conosca l'esito del referto (Gauch, op. cit., pag. 770, n. 2125), ma la

notifica va poi eseguita senza indugio (Gauch, op. cit., pag. 774, n. 2137 e n.

2138; Zindel/Pulver in: Basler Kommentar

OR I, 4ª edizione, n. 26 ad art. 367; II CCA,

sentenza inc. 12.2004.88 dell'11 luglio 2005, consid. 9). Inoltre la

notifica dev'essere chiara ed esplicita. Il mero fatto di chiedere l'intervento

di un perito designato dal giudice (art. 367 cpv. 2 CO) o di avvertire

l'imprenditore dell'intervenuta nomina di un perito da parte del giudice non

equivale a una notifica (Rep. 1979 pag. 312, 1993 pag. 200 consid. 3; Gauch, loc. cit.).

Nella

fattispecie l'appellante ha sì chiesto tempestivamente l'esecuzione di una

perizia a futura memoria, ma tale richiesta non costituiva da sola – come si è

appena visto – una valida notifica di difetti e non basta per manifestare la

volontà di considerare l'opera difforme dal contratto, ritenendone responsabile

l'appaltatore (DTF 107 II 175 consid. 1a; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 681 n. 4518 e 4522, Zindel/Pulver,

op. cit., n. 17 ad art. 367). Tanto

meno se si pensa che nell'istanza del 19 dicembre 2002 AP 1 nemmeno esprimeva

tale volontà nel caso in cui il perito ravvisasse difetti (Gauch, op. cit., pag. 774, n. 2139). Infine

non consta – né è preteso – che una volta ricevuta la perizia e il successivo

complemento l'interessato abbia in qualche modo manifestato l'intenzione di far

valere l'uno o l'altro vizio. Egli non può quindi valersi della prova a futura

memoria quale notifica dei difetti.

Non

si disconosce che dopo avere ricevuto il complemento peritale dell'arch. __________,

del 15 settembre 2003, __________ e __________ hanno avanzato nei confronti

della AO 1, il 18 settembre 2003, una pretesa di

fr.

123.

815.30

per “esecuzione fuori piombo e mancato allineamento pareti portanti

strutturali”, “esecuzione plastiche di protezione alle finestre”, “maggior

costo per allineamento graniti di copertura”, “minor valore per attico fuori

squadra”, “minor valore rampa per infiltrazioni d'acqua” e “minor valore per

crepature e rasature nelle pareti portanti” (doc. 3). Se non che, l'attrice ha

contestato di avere ricevuto quella lettera (replica, pag. 4). Certo, i

denunciati in lite hanno eccepito che tale contestazione era “priva

d'importanza”, la ditta essendosi vista intimare in seguito un precetto

esecutivo del 24 ottobre 2003 per fr. 123 815.30 indicante come causale il

minor valore dell'opera (duplica, pag. 3 e doc. 4). A parte il fatto però che

tale precetto è pervenuto all'impresa oltre un mese dopo il complemento

peritale, in mancanza di una precisa descrizione dei difetti esso non può considerarsi

come valida notifica, l'appaltatore non essendo in grado di capire quali

difetti gli fossero imputati. Ancora una volta mancano dunque le premesse per

porre il minor costo delle opere in deduzione del credito.

e) Si

aggiunga che l'attrice ha dichiarato – senza essere smentita – di avere fatturato

unicamente le prestazioni eseguite e che il convenuto non lamenta altri difetti

riconducibili all'impresa di costruzione. In definitiva la

somma garantita dall'ipoteca legale va confermata pertanto in

fr. 85 000.–.

8.

La solidarietà tra più debitori responsabili

nei confronti del committente per lo stesso danno, accennata dall'appellante,

non entra in considerazione. A prescindere dal fatto che non è dato a divedere

come il convenuto abbia subìto un unico pregiudizio dovuto al concorso di più

persone, in concreto non si tratta di stabilire l'estraneità di singoli imprenditori

o artigiani al danno preteso dall'appellante, né di suddividere tra loro l'asserito

pregiudizio di fr. 359 850.55 complessivi,

bensì di stabilire quali prestazioni la AO 1 ha o non ha eseguito in virtù del contratto di subappalto.

9.

Contrariamente

a quanto sostiene l'appellante, infine, il Pretore non ha ordinato l'iscrizione

di un'ipoteca “massimale”, ammissibile prima dei lavori (DTF 126 III 475

consid, 4d), ma – a dispetto della locuzione usata

(“limitatamente alla somma”) – un'ipoteca in capitale nell'accezione

dell'art. 794 cpv. 1 CC. Quanto alla tesi secondo cui l'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale dovrebbe essere mantenuta e all'artigiano impartito

un termine per promuovere la causa di merito, l'appellante dimentica che – come

ha rilevato il Pretore – per ottenere l'iscrizione definitiva del suo diritto

di pegno il subappaltatore non deve agire necessariamente anche contro l'imprenditore

generale (cfr. DTF 126 III 469 consid. 3). Anzi, il Pretore nemmeno avrebbe

potuto impartire un termine per promuovere la causa di accertamento del credito,

l'interessata potendo liberamente agire nel termine di prescrizione decennale

(art. 127 CO) o quinquennale (dandosi un lavoro d'artigiano: art. 128 n. 3 CO; sentenza

del Tribunale federale 4A_245/2010 del 12 ottobre 2010, consid. 2 con

riferimento a DTF 123 III 122 consid. 2a). Se ne conclude che,

privo di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso.

10.

Gli

oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per

ripetibili.

11.

Relativamente i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF eccede la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

3000.–

sono

posti a carico dell'appellante. che rifonderà alla controparte fr. 3500.–

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

.

e , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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