11.2009.207
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori da parte di un subappaltatore
30 dicembre 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2009.207
Data decisione, Autorità:
30.12.2011, ICCA
Titolo:
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori da parte di un subappaltatore
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
art. 839 CC
Incarto n.
11.2009.207
Lugano
30 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.14
(iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 28 gennaio 2003 dalla
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. dott. PA 1 );
nella quale sono intervenuti come denunciati in lite
dall'attrice
, , e
, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 15 dicembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
il 13 novembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 settembre 2001 AP 1, proprietario della particella n. 3004 RFD
di __________, ha stipulato con la __________ (“il costruttore”) e con lo
studio tecnico e di architettura __________ (“il progettista”) un contratto
d'appalto generale per la costruzione di un fabbricato artigianale al costo di fr. 845 300.–. Amministratore unico e azionista di
maggioranza della __________ è __________. Il 13 febbraio 2002 AP 1, “rappresentato dallo Studio __________ e
dallo studio __________ – __________”, ha sottoscritto con la AO 1 un contratto d'appalto per le opere
da capomastro di fr. 315 000.–. Considerata l'esecuzione
di opere supplementari per fr. 50 000.–, il 5 novembre 2002
la AO 1 ha emesso una liquidazione di complessivi
fr. 365 000.–, con un
saldo in suo favore di fr. 85 000.–. L'8 novembre 2002 __________ e __________ (“progettista e Direzione
Lavori”) hanno contestato il conteggio, riconoscendo in favore dell'impresa un
saldo di fr. 55 000.–. Il 22 novembre successivo essi hanno comunicato all'appaltatore
inoltre che il committente intendeva terminare personalmente i lavori.
B. Nel
frattempo, l'8 novembre 2002, la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Bellinzona perché fosse iscritta in via provvisoria sulla particella n. 3004
RFD di __________ un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per
fr. 85 000.– con interessi al 5% dall'8 novembre 2002. Con decreto
cautelare dell'11 novembre 2002 il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta.
Preso atto che AP 1 non si era opposto all'istanza, con decisione del 28 novembre
2002 il Segretario assessore ha confermato l'iscrizione provvisoria e ha
assegnato alla AO 1 un termine fino al 31 gennaio 2003 per promuovere la causa
volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (inc. DI.2002.253).
C. La AO
1 ha convenuto il 28 gennaio 2003 AP 1 davanti al Pretore, chiedendo l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 85 000.– più
interessi al 5% dal 7 novembre 2002, denunciando la lite a __________ e __________.
Nella sua risposta del 18 dicembre 2003 AP 1 ha proposto di “accogliere la petizione limitatamente all'importo che risulterà dall'istruttoria
e che sarà precisato nelle conclusioni”. Nella loro risposta del 12 gennaio
2004 i denunciati in lite hanno proposto invece di respingere la petizione. L'attrice
ha replicato il 12 febbraio 2004, mantenendo la propria richiesta. Nelle loro dupliche
del 5 e 18 marzo 2004 il convenuto e gli intervenuti in lite hanno confermato
il loro punto di vista. L'udienza preliminare
si è tenuta il 19 maggio 2004 e l'istruttoria
è terminata il 10 marzo 2009. Al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel proprio allegato del 3 luglio 2009 l'attrice ha ribadito la domanda iniziale. Nel suo memoriale del 7 luglio 2009 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Identica conclusione hanno formulato __________ e __________
nel loro allegato dell'8 luglio 2009.
D. Statuendo
con sentenza del 13 novembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha ordinato
l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 85 000.– con interessi al 5% dal 5 dicembre 2002. La tassa di
giustizia di fr. 2300.– e le spese, incluse quelle dell'iscrizione
provvisoria, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice
fr. 8000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 15 dicembre 2009 a questa Camera per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato
di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2010 la AO 1 conclude per
il rigetto dell'appello. L'appello non è stato intimato a __________ né a __________.
Considerandi
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art.
165.
segg. CPC ticinese. Al vecchio diritto cantonale soggiacevano tutte le
decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1
CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 19 novembre 2009 ed è pervenuta ai convenuti il 27 novembre
successivo. Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese),
il 17 dicembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2.
L'attrice
ha denunciato la lite a __________ e __________, committenti dell'opera, com'è
possibile fare in linea di principio (Rep. 1994 pag. 418 n. 91) e a maggior ragione
in una causa volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori (Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 501 n.
1372). Per quanto i denunciati in lite siano
intervenuti nel processo, in questa sede essi non sono stati chiamati a esprimersi,
visto il presumibile esito dell'appello. Ciò premesso, nulla osta
all'emanazione del giudizio.
3.
Appurato
che i subappaltanti erano in concreto __________ e __________, il Pretore ha ritenuto che ai fini dell'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale la questione di sapere chi fosse il committente
dei lavori eseguiti dalla AO 1 non era decisiva, ben potendo la ditta “ritenere
in buona fede AP 1 quale committente, dal momento che __________ e __________
nei di lei confronti si sono identificati quali rappresentanti”, per tacere del
fatto che “destinatario delle prestazioni era il nuovo edificio sulla proprietà
AP 1”. Ciò posto, il Pretore ha rilevato come il convenuto avesse incentrato la
sua difesa sui lavori eseguiti dall'attrice in supplemento, su quelli non
eseguiti e sulla qualità dell'opera, facendo riferimento alla prova a futura
memoria. Se non che – egli ha soggiunto – nemmeno nelle conclusioni AP 1 aveva specificato
quali lavori l'attrice avesse eseguito in più e quali non avesse eseguito, né quali
lavori presentassero difetti. E siccome neppure dalla perizia giudiziaria era
possibile evincere quali fossero i lavori riconducibili unicamente all'attrice,
l'ipoteca legale andava iscritta in via definitiva per l'importo richiesto
dalla medesima.
Il Pretore non ha mancato di rilevare, nella sentenza, che in un primo tempo __________
aveva accettato il conteggio finale dell'attrice, salvo poi rimetterlo in discussione
senza dimostrarne i motivi. Nelle loro conclusioni i denunciati in lite sottolineavano
invero – ha notato il Pretore – come il perito giudiziario avesse individuato vari
difetti nelle opere in calcestruzzo, per un minor valore di complessivi fr. 55 880.–. Tuttavia, egli ha ribadito, la perizia
non dimostrava che tali opere fossero di competenza dell'attrice, la quale non
aveva potuto terminare i lavori a causa della sospensione decisa da __________
e __________. Per il Pretore infine la mancata esecuzione delle delimitazioni
di proprietà, il cui valore era stimato dal perito in fr. 45 000.–, non configura un'esecuzione
difettosa, bensì una mancata esecuzione, di cui la ditta aveva già tenuto conto
nel conteggio finale.
4.
L'appellante
assevera anzitutto di non essere il committente delle opere commissionate alla AO
1.
e che né __________ né __________ erano suoi rappresentanti. L'argomentazione
cade nel vuoto. Un subappaltatore ha infatti un suo diritto proprio e distinto
all'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Può esercitare
tale diritto anche se il proprietario del fondo ignora l'esistenza del subappalto.
Il suo diritto sussiste, in altri termini, parallelamente a quello
dell'appaltatore che gli ha conferito il lavoro e può essere esercitato anche
nel caso in cui quest'ultimo sia stato pagato dal proprietario (Gauch, Der Werkvertag, 5ª
edizione, pag. 72 n. 184; Schumacher, op. cit., pag. 308 n. 902; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª
edizione, pag. 271 n. 2868 e 2869). Ne segue che su questo punto l'appello non
merita ulteriore approfondimento.
5.
Sostiene
l'appellante che quando l'attrice ha chiesto l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale l'opera non era completa e presentava già difetti, notificati al “Gruppo
di lavoro __________”. Ciò risulta altresì – egli soggiunge – dalla richiesta
di perizia a futura memoria, poi allestita il 2 giugno 2003 dall'arch. __________
“senza tuttavia poter distinguere a quali degli artigiani incomba la colpa”. A
parere dell'appellante la “non completazione“ di un'opera costituisce già di
per sé un vizio, sicché il termine per la verifica e la notifica di eventuali vizi
comincia a decorrere solo dalla consegna. Secondo l'appellante, indicare quali
lavori avesse eseguito l'attrice e quali presentassero difetti non è ragionevolmente
esigibile, nemmeno i periti essendo stati in grado di ripartire la
responsabilità dei difetti fra gli artigiani. A mente sua, in ogni modo, ove
più “operatori” intervengano nella costruzione, tutti sono responsabili solidali
per i danni subìti dal committente, a meno che provino di essere esenti da colpa.
E siccome l'attrice non ha dimostrato la propria estraneità, e nemmeno le
varie perizie hanno potuto suddividere fra i vari artigiani il danno da lui patito
(di complessivi fr. 359 850.55), il Pretore non avrebbe dovuto ordinare l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale. Tale iscrizione, per di più, presuppone un
importo determinato e non un importo massimo “come se si trattasse di una linea
di credito”, tanto che il Pretore non è stato in grado di suddividere il danno.
6.
Controversa
rimane nella fattispecie la somma garantita dall'ipoteca, ossia l'estensione
della garanzia nel senso dell'art. 794 cpv. 1 CC. Ora, l'azione dell'art. 839
cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca e l'importo
da essa garantito. L'iscrizione ha effetti non sull'esistenza o l'ammontare del
credito, ma sulla realizzazione del pegno: l'imprenditore potrà far togliere l'opposizione
dell'escusso, in effetti, solo se sarà in possesso di un titolo di rigetto –
provvisorio o definitivo – non solo per quanto riguarda il pegno, ma anche l'entità
del credito (DTF 136 III 19 consid. 2.3 con riferimento a 126 III 471).
Determinante è la mercede contrattualmente pattuita dal subappaltatore con l'imprenditore
generale e non il valore oggettivo dei lavori. Ciò non toglie che, oltre alle
condizioni per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale, il subappaltatore
debba dimostrare
l'esistenza e l'ammontare del credito, mentre il proprietario del
fondo può far valere – da parte sua – tutte le sue contestazioni sull'esistenza
o l'ammontare del medesimo (Schumacher,
op. cit., pag. 188 n. 549 e pag. 554 n. 1509 seg.).
7.
Quanto
alla tempestiva notifica dei difetti, l'art. 367 cpv. 1 CO prevede che,
seguita la consegna dell'opera, il committente deve, non appena lo consenta
l'ordinario corso degli affari, verificarne lo stato e segnalarli. La norma
trova applicazione ogni qual volta si sia in presenza di
un'opera finita e consegnata, ovvero quando tutti i lavori previsti dal
contratto di appalto siano stati eseguiti (Gauch, Der Werkvertag, 5ª
edizione, pag. 38 n. 101; Chaix in: Commentare
romand, CO I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 367). Un'opera non ancora terminata
non può essere consegnata o ricevuta, né il committente ha obblighi di verifica
o di notifica dei difetti prima della consegna (Gauch,
op. cit., pag. 765 n. 2109; Chaix,
op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). Nei confronti di un imprenditore
generale, poi, il committente può differire la verifica e la segnalazione dei
difetti fino alla consegna dell'opera, senza riguardo al momento in cui eventuali
subappaltatori hanno terminato i lavori (DTF 96 II 166; Gauch, loc.,
cit.). Un'opera non terminata non è tuttavia, per ciò solo, difettosa (Gauch, op. cit., pag. 575 n. 1446; Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 368
CO).
a) Nella
fattispecie risulta che i lavori oggetto del contratto d'appalto generale sono
stati sospesi all'inizio di settembre del 2002. Sulle cause dell'interruzione e
su chi abbia preso tale iniziativa le posizioni del committente e dell'impresa
generale divergono. Sta di fatto che ancora nel novembre o dicembre del 2002 i
contraenti erano in trattative per la ripresa dei lavori (doc. L e M nell'inc.
DI.2002.299 richiamato), sicché non si può dire che due mesi
prima il contratto fosse già stato rescisso. Anzi, il convenuto medesimo ha
ammesso per finire di essere stato lui a recedere dal contratto (memoriale conclusivo,
pag. 30 n. 14.1 e pag. 33 n. 14. 3). E ove un contratto
d'appalto sia sciolto anticipatamente con effetti ex nunc, qualunque sia
la causa, l'opera parziale equivale a un'opera terminata, di modo che sotto il
profilo delle conseguenze giuridiche – e della garanzia per difetti in
particolare – si applicano analogicamente gli art. 367 a 371 CO (DTF 130 III 366 consid. 4.2; Gauch, op.
cit., pag. 875 n. 2432 segg.). In concreto il termine per la notifica dei
difetti è cominciato a decorrere così il 19 dicembre 2002, quando il
committente ha rescisso il contratto (doc. O nell'inc. DI.2002.299 richiamato).
b) In
una lettera dell'8 novembre 2002 AP 1 ha notificato al “Gruppo di lavoro” che la porta d'entrata
principale si era “staccata dalla mazzetta”
(doc. G dell'inc. DI.2002.299 richiamato) e il 15 novembre successivo che a
causa di infiltrazioni d'acqua si stavano verificando “danni notevoli (…) dagli
uffici alle scale, al laboratorio di vetreria e al locale scantinato” (doc. H
dell'inc. DI.2002.299 richiamato). Ora, in caso di subappalto
la notifica dei difetti va indirizzata all'appaltatore generale e non al
subappaltatore (Gauch, op. cit., 776 n. 2145). Inoltre essa deve indicare il difetto nel
modo più preciso possibile (DTF 117 II 175 consid. 1a; Gauch, op. cit., pag. 771 n. 2130; Chaix,
op. cit., n. 27 ad art. 367 CO). In concreto la prima comunicazione riguarda bensì un'opera
determinata, la quale però non è stata eseguita dall'attrice. La seconda
comunicazione non è un modello di esattezza circa la descrizione del difetto
(cfr. Rep. 1993 pag. 200 consid. 3), ma può essere
considerata una valida notifica almeno per quel che riguarda le infiltrazioni d'acqua nello stabile.
c) Per
quel che concerne i lavori eseguiti dall'attrice, si desume dalla perizia a futura
memoria allestita dall'arch. __________ quali opere sarebbero riconducibili all'intervento
della AO 1 (allegato 1 della relazione del 30 maggio 2003 nell'inc. DI.2002.299).
Da tale referto si evince altresì che le infiltrazioni d'acqua sono dovute alla
“posizione della canaletta a fine della rampa“, alla “pendenza della soglia
della porta di garage“ (pag. 5), alla “mancanza di impermeabilizzazione dove la
facciata prefabbricata si appoggia alla soletta di copertura del cantinato”
(pag. 10), alla “presenza di fessurazione nelle facciate prefabbricate” (pag.
12), come pure a “giunti e sigillature degli elementi di facciata e a raccordi
tra le parti prefabbricate e quelle gettate in opera (pag. 13). Il perito giudiziario,
a suo turno, ha qualificato “la canaletta a fine della rampa e la pendenza
della soglia della porta di garage” come difetto (perizia dell'arch. __________,
del 20 agosto 2007, risposta al quesito n. 1 pag. 1), la “mancanza di impermeabilizzazione”
come opera non eseguita (perizia, risposta al quesito n. 1, pag. 2), “le fessurazioni
nelle facciate prefabbricate” come opere non eseguite in conformità al contratto
(perizia, risposta al quesito n. 1, pag. 3) e “i giunti e le sigillature degli
elementi di facciata” in parte come difetti e in parte come opere non eseguite conformemente
al contratto (perizia, risposta al quesito n. 1, pag. 3).
Sia
come sia, e comunque si qualifichino le mancanze testé riassunte, l'assistente
tecnico della AO 1 __________ ha dichiarato in giudizio che la “canaletta a
fine della rampa” non è stata eseguita né richiesta alla ditta, come non è
stata eseguita dalla AO 1 “la soglia della porta del garage” né l'impermeabilizzazione
della facciata né le sigillature, che “gli elementi prefabbricati delle
facciate sono stati forniti da __________” e solo posati dall'attrice, mentre i
giunti sono stati eseguiti “così come richiesto dalla DL” (deposizione del 20
gennaio 2005: verbali, pag. 6). Tale testimonianza non è contestata da AP 1.
Per di più, l'impermeabilizzazione non figurava nemmeno nella descrizione del
contratto d'appalto (perizia a futura memoria del 30 maggio 2003, pag. 10), le
fessurazioni sono state nel frattempo coperte (perizia giudiziaria, risposta al
quesito n. 1, pag. 3), allorché le sigillature e i raccordi erano previsti in
cemento e non in materiale elastico (doc. Q, pag. 54). In circostanze del
genere vengono meno le premesse per porre il minor costo delle opere in
deduzione del credito.
d) Dalla
perizia a futura memoria risultano invero altre carenze riconducibili all'operato
dell'attrice, come la “mancanza di un pluviale” e l'esistenza di un solo pozzetto
d'ispezione invece di tre (pag. 4), “pozzetti dei pluviali non eseguiti
sifonati come previsto” (pag. 5), “muri del cantinato eseguiti con uno spessore
di 40 cm invece di 30 cm” (pag. 6), la “mancata fornitura dell'arredamento e
dell'impianto di ventilazione nel rifugio” (pag. 7), una “rampa non terminata
poiché manca il betoncino” (pag. 9), vizi nelle “finiture delle facciate
prefabbricate” (pag. 10), “vani lift e scale non conformi” (pag. 15), “crepe
nel pavimento della fabbrica” (pag. 16), la mancata “delimitazione della
proprietà” (pag. 18), come pure la “mancata esecuzione dell'intonaco, della
stabilitura e pavimenti flottanti nell'appartamento (pag. 28).
Il
problema è che non tutto quanto precede può essere catalogato come difetto dell'opera
(perizia dell'arch. __________ del 20 agosto 2007, risposta al quesito n. 1, da
pag. 1 a 3). Qualora inoltre il committente chieda tempestivamente una verifica
dei difetti per mezzo di un perito designato dal giudice, il termine per la
notifica dei difetti non scade prima che si conosca l'esito del referto (Gauch, op. cit., pag. 770, n. 2125), ma la
notifica va poi eseguita senza indugio (Gauch, op. cit., pag. 774, n. 2137 e n.
2138; Zindel/Pulver in: Basler Kommentar
OR I, 4ª edizione, n. 26 ad art. 367; II CCA,
sentenza inc. 12.2004.88 dell'11 luglio 2005, consid. 9). Inoltre la
notifica dev'essere chiara ed esplicita. Il mero fatto di chiedere l'intervento
di un perito designato dal giudice (art. 367 cpv. 2 CO) o di avvertire
l'imprenditore dell'intervenuta nomina di un perito da parte del giudice non
equivale a una notifica (Rep. 1979 pag. 312, 1993 pag. 200 consid. 3; Gauch, loc. cit.).
Nella
fattispecie l'appellante ha sì chiesto tempestivamente l'esecuzione di una
perizia a futura memoria, ma tale richiesta non costituiva da sola – come si è
appena visto – una valida notifica di difetti e non basta per manifestare la
volontà di considerare l'opera difforme dal contratto, ritenendone responsabile
l'appaltatore (DTF 107 II 175 consid. 1a; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 681 n. 4518 e 4522, Zindel/Pulver,
op. cit., n. 17 ad art. 367). Tanto
meno se si pensa che nell'istanza del 19 dicembre 2002 AP 1 nemmeno esprimeva
tale volontà nel caso in cui il perito ravvisasse difetti (Gauch, op. cit., pag. 774, n. 2139). Infine
non consta – né è preteso – che una volta ricevuta la perizia e il successivo
complemento l'interessato abbia in qualche modo manifestato l'intenzione di far
valere l'uno o l'altro vizio. Egli non può quindi valersi della prova a futura
memoria quale notifica dei difetti.
Non
si disconosce che dopo avere ricevuto il complemento peritale dell'arch. __________,
del 15 settembre 2003, __________ e __________ hanno avanzato nei confronti
della AO 1, il 18 settembre 2003, una pretesa di
fr.
123.
815.30
per “esecuzione fuori piombo e mancato allineamento pareti portanti
strutturali”, “esecuzione plastiche di protezione alle finestre”, “maggior
costo per allineamento graniti di copertura”, “minor valore per attico fuori
squadra”, “minor valore rampa per infiltrazioni d'acqua” e “minor valore per
crepature e rasature nelle pareti portanti” (doc. 3). Se non che, l'attrice ha
contestato di avere ricevuto quella lettera (replica, pag. 4). Certo, i
denunciati in lite hanno eccepito che tale contestazione era “priva
d'importanza”, la ditta essendosi vista intimare in seguito un precetto
esecutivo del 24 ottobre 2003 per fr. 123 815.30 indicante come causale il
minor valore dell'opera (duplica, pag. 3 e doc. 4). A parte il fatto però che
tale precetto è pervenuto all'impresa oltre un mese dopo il complemento
peritale, in mancanza di una precisa descrizione dei difetti esso non può considerarsi
come valida notifica, l'appaltatore non essendo in grado di capire quali
difetti gli fossero imputati. Ancora una volta mancano dunque le premesse per
porre il minor costo delle opere in deduzione del credito.
e) Si
aggiunga che l'attrice ha dichiarato – senza essere smentita – di avere fatturato
unicamente le prestazioni eseguite e che il convenuto non lamenta altri difetti
riconducibili all'impresa di costruzione. In definitiva la
somma garantita dall'ipoteca legale va confermata pertanto in
fr. 85 000.–.
8.
La solidarietà tra più debitori responsabili
nei confronti del committente per lo stesso danno, accennata dall'appellante,
non entra in considerazione. A prescindere dal fatto che non è dato a divedere
come il convenuto abbia subìto un unico pregiudizio dovuto al concorso di più
persone, in concreto non si tratta di stabilire l'estraneità di singoli imprenditori
o artigiani al danno preteso dall'appellante, né di suddividere tra loro l'asserito
pregiudizio di fr. 359 850.55 complessivi,
bensì di stabilire quali prestazioni la AO 1 ha o non ha eseguito in virtù del contratto di subappalto.
9.
Contrariamente
a quanto sostiene l'appellante, infine, il Pretore non ha ordinato l'iscrizione
di un'ipoteca “massimale”, ammissibile prima dei lavori (DTF 126 III 475
consid, 4d), ma – a dispetto della locuzione usata
(“limitatamente alla somma”) – un'ipoteca in capitale nell'accezione
dell'art. 794 cpv. 1 CC. Quanto alla tesi secondo cui l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale dovrebbe essere mantenuta e all'artigiano impartito
un termine per promuovere la causa di merito, l'appellante dimentica che – come
ha rilevato il Pretore – per ottenere l'iscrizione definitiva del suo diritto
di pegno il subappaltatore non deve agire necessariamente anche contro l'imprenditore
generale (cfr. DTF 126 III 469 consid. 3). Anzi, il Pretore nemmeno avrebbe
potuto impartire un termine per promuovere la causa di accertamento del credito,
l'interessata potendo liberamente agire nel termine di prescrizione decennale
(art. 127 CO) o quinquennale (dandosi un lavoro d'artigiano: art. 128 n. 3 CO; sentenza
del Tribunale federale 4A_245/2010 del 12 ottobre 2010, consid. 2 con
riferimento a DTF 123 III 122 consid. 2a). Se ne conclude che,
privo di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso.
10.
Gli
oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per
ripetibili.
11.
Relativamente i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF eccede la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
3000.–
sono
posti a carico dell'appellante. che rifonderà alla controparte fr. 3500.–
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
–
.
–
e , .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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