Lexipedia

Decisione

11.2009.209

Interdizione: appello irricevibile

31 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa 195.2009/R.43.2009 (curatela

amministrativa) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ RI 1

alla

CO 1

così come nella procedura d'interdizione avviata

d'ufficio dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 4 agosto 2009 nei

confronti della stessa RI 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 9 novembre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 27

ottobre 2009 dall'Autorità

di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con

decisione del 30 aprile 2009 la CO 1 ha istituto in favore di RI 1

(1941) una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), nominando come curatrice

__________, incaricata di amministrare i redditi e la sostan­za della

curatelata, di tutelarne convenientemente gli interessi morali e materiali,

come pure di confezionare un inventario dei beni e presentare rendiconti

finanziari annui. Il 20 maggio 2009 RI 1 ha scritto alla Commissione tutoria

regionale, contestando la nomina della curatrice e opponendosi alla misura

tutelare. La Commissione ha trattato la lettera alla stregua di un ricorso e l'ha

trasmessa all'Autorità di vigilanza sulle tutele, proponendo di respingere ogni

censura.

B. Il

15 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha sentito RI 1. Preso atto

altresì di due lettere scritte dalla __________ di __________ e di una

decisione emanata il 2 agosto 2009 dalla Commissione giuridica in materia

sociopsichiatrica in seguito a una contestazione di RI 1 riguardante una cura

farmacologia cui essa era stata sottoposta dopo un ricovero coatto in quella clinica,

l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha avviato d'ufficio il 4 agosto 2009 una

procedura di interdizione. RI 1 non ha presentato osservazioni.

C. L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha invitato l'11 agosto 2009 la Clinica psichiatrica

cantonale a esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di

mente e la necessità di misure di protezione. Nel loro referto del 18 settembre

2009 gli specialisti hanno accertato che la paziente “è affetta da una schizofrenia

paranoica”, ciò che impedisce all'interessata di provvedere in modo adeguato ai

propri interessi dal punto di vista personale e gestionale, richiedendo

durevole protezione e assistenza. Sentita dall'Autorità di vigilanza il 20

ottobre 2009, RI 1 si è opposta al provvedimento, salvo affermare di “essere

d'accordo con la tutela solo se a tutore verrà nominato padre __________”.

D. Statuendo con decisione del 27 ottobre

2009, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha

pronunciato l'interdizione di RI 1“in base all'art. 369 CC” e ha invitato la CO

1 a designare un tutore non appena la decisione fosse passata in giudicato.

Essa ha annullato inoltre la decisione presa il 30 aprile 2009 della

Commissione tutoria regionale, stralciando dai ruoli il ricorso 20 maggio 2009

poiché privo d'oggetto. Non sono state prelevate tasse né spese.

E. Contro la decisione appena citata RI 1 ha introdotto il

9 novembre 2009 a questa Camera una lettera nella quale affer­ma di

ritenersi “perfettamente in

regola con tutto (imposte canto­nali-federale-imposta preventiva del 2009

versata al Comune di __________”). L'atto non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono

impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni dalla

notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Tempestivo,

lo scritto dell'interessata può dunque essere trattato solo come appello. La

procedura applicabile è, per il resto, quella ordinaria degli art. 307 segg.

CPC con le particolarità dell'art. 424a CPC.

2.

Un interdicendo è senz'altro legittimato ad appellare, nella misura

in cui sia capace di discernimento (Schnyder/Murer

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai

n. 114, 115 e 169 ad art. 373 CC; Geiser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 e 11 ad art. 397 CC). L'appello

deve contenere le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre

ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC). In materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi

versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga

personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le

richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser,

op. cit., n. 41 ad art. 420 CC).

3.

In

concreto l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di

mente (art. 369 cpv. 1 CC) fondandosi sul citato rapporto 18 settembre 2009 della

Clinica psichiatrica cantonale, dal quale risulta che l'interessata è affetta

da “schizofrenia paranoide”, la cui prognosi dipende dai provvedimenti che saranno

adottati, i quali richiedono trattamenti psico-sociali prolungati. Sempre

secondo gli specialisti, “dal punto di vista personale la paziente ha

sicuramente bisogno di un sostegno medico sociale a lungo termine, non essendo

in grado di autodeterminarsi adeguatamente” e “dal punto di vista gestionale

sembra non essere in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi”.

Onde la necessità di durevole protezione e assistenza.

4.

Nella lettera del 9 novembre 2009 RI 1si definisce “perfettamente

in regola con tutto”. Intuitivamente si può ritenere quindi che essa contesti

la necessità della tutela perché capace di provvedere a sé medesima, senza abbisognare

di durevole protezione o assistenza. Tuttavia essa non si confronta neppure di

scorcio con i motivi addotti dall'Autorità di vigilanza a sostegno del provvedimento,

tant'è che ignora l'analisi della sua situazione personale e sorvola sul

disturbo della personalità diagnosticatole dagli spe­cialisti. In simili

condizioni non è dato di capire perché l'interdizione sarebbe priva di

fondamento. Pur con tutta la comprensione dovuta a un soggetto che insorge

personalmente contro l'istituzione di una tutela, in concreto l'appello si

esaurisce praticamente in una dichiarazione di ricorso. Privo di motivazione, esso

va quindi dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il

cpv. 5).

5.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC), ma nel caso precipuo si giustifica di rinunciare a ogni

prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo sprovvista di cognizioni

giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone

invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizio­ne è ammissibile il ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni

di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

; .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF

per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster