11.2009.209
Interdizione: appello irricevibile
31 dicembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2009.209
Data decisione, Autorità:
31.12.2009, ICCA
Titolo:
Interdizione: appello irricevibile
INTERDETTO
art. 369 CC
Incarto n.
11.2009.209
Lugano
31 dicembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa 195.2009/R.43.2009 (curatela
amministrativa) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ RI 1
alla
CO 1
così come nella procedura d'interdizione avviata
d'ufficio dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 4 agosto 2009 nei
confronti della stessa RI 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 novembre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 27
ottobre 2009 dall'Autorità
di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 30 aprile 2009 la CO 1 ha istituto in favore di RI 1
(1941) una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), nominando come curatrice
__________, incaricata di amministrare i redditi e la sostanza della
curatelata, di tutelarne convenientemente gli interessi morali e materiali,
come pure di confezionare un inventario dei beni e presentare rendiconti
finanziari annui. Il 20 maggio 2009 RI 1 ha scritto alla Commissione tutoria
regionale, contestando la nomina della curatrice e opponendosi alla misura
tutelare. La Commissione ha trattato la lettera alla stregua di un ricorso e l'ha
trasmessa all'Autorità di vigilanza sulle tutele, proponendo di respingere ogni
censura.
B. Il
15 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha sentito RI 1. Preso atto
altresì di due lettere scritte dalla __________ di __________ e di una
decisione emanata il 2 agosto 2009 dalla Commissione giuridica in materia
sociopsichiatrica in seguito a una contestazione di RI 1 riguardante una cura
farmacologia cui essa era stata sottoposta dopo un ricovero coatto in quella clinica,
l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha avviato d'ufficio il 4 agosto 2009 una
procedura di interdizione. RI 1 non ha presentato osservazioni.
C. L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha invitato l'11 agosto 2009 la Clinica psichiatrica
cantonale a esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di
mente e la necessità di misure di protezione. Nel loro referto del 18 settembre
2009 gli specialisti hanno accertato che la paziente “è affetta da una schizofrenia
paranoica”, ciò che impedisce all'interessata di provvedere in modo adeguato ai
propri interessi dal punto di vista personale e gestionale, richiedendo
durevole protezione e assistenza. Sentita dall'Autorità di vigilanza il 20
ottobre 2009, RI 1 si è opposta al provvedimento, salvo affermare di “essere
d'accordo con la tutela solo se a tutore verrà nominato padre __________”.
D. Statuendo con decisione del 27 ottobre
2009, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha
pronunciato l'interdizione di RI 1“in base all'art. 369 CC” e ha invitato la CO
1 a designare un tutore non appena la decisione fosse passata in giudicato.
Essa ha annullato inoltre la decisione presa il 30 aprile 2009 della
Commissione tutoria regionale, stralciando dai ruoli il ricorso 20 maggio 2009
poiché privo d'oggetto. Non sono state prelevate tasse né spese.
E. Contro la decisione appena citata RI 1 ha introdotto il
9 novembre 2009 a questa Camera una lettera nella quale afferma di
ritenersi “perfettamente in
regola con tutto (imposte cantonali-federale-imposta preventiva del 2009
versata al Comune di __________”). L'atto non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni dalla
notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Tempestivo,
lo scritto dell'interessata può dunque essere trattato solo come appello. La
procedura applicabile è, per il resto, quella ordinaria degli art. 307 segg.
CPC con le particolarità dell'art. 424a CPC.
2.
Un interdicendo è senz'altro legittimato ad appellare, nella misura
in cui sia capace di discernimento (Schnyder/Murer
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai
n. 114, 115 e 169 ad art. 373 CC; Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 e 11 ad art. 397 CC). L'appello
deve contenere le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre
ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC). In materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi
versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga
personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le
richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser,
op. cit., n. 41 ad art. 420 CC).
3.
In
concreto l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di
mente (art. 369 cpv. 1 CC) fondandosi sul citato rapporto 18 settembre 2009 della
Clinica psichiatrica cantonale, dal quale risulta che l'interessata è affetta
da “schizofrenia paranoide”, la cui prognosi dipende dai provvedimenti che saranno
adottati, i quali richiedono trattamenti psico-sociali prolungati. Sempre
secondo gli specialisti, “dal punto di vista personale la paziente ha
sicuramente bisogno di un sostegno medico sociale a lungo termine, non essendo
in grado di autodeterminarsi adeguatamente” e “dal punto di vista gestionale
sembra non essere in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi”.
Onde la necessità di durevole protezione e assistenza.
4.
Nella lettera del 9 novembre 2009 RI 1si definisce “perfettamente
in regola con tutto”. Intuitivamente si può ritenere quindi che essa contesti
la necessità della tutela perché capace di provvedere a sé medesima, senza abbisognare
di durevole protezione o assistenza. Tuttavia essa non si confronta neppure di
scorcio con i motivi addotti dall'Autorità di vigilanza a sostegno del provvedimento,
tant'è che ignora l'analisi della sua situazione personale e sorvola sul
disturbo della personalità diagnosticatole dagli specialisti. In simili
condizioni non è dato di capire perché l'interdizione sarebbe priva di
fondamento. Pur con tutta la comprensione dovuta a un soggetto che insorge
personalmente contro l'istituzione di una tutela, in concreto l'appello si
esaurisce praticamente in una dichiarazione di ricorso. Privo di motivazione, esso
va quindi dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5).
5.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC), ma nel caso precipuo si giustifica di rinunciare a ogni
prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo sprovvista di cognizioni
giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone
invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è ammissibile il ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni
di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
–
; .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF
per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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