11.2009.210
Misure di protezione
13 aprile 2010Italiano9 min
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RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2009.210
Data decisione, Autorità:
13.04.2010, ICCA
Ricorso:
TF,5A_412/2010, 18.06.2010
Titolo:
Misure di protezione
RICORSO
art. 37 LTEC
Incarto n.
11.2009.210
Lugano
13 aprile
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
461.2007/R.96-97.2009 (misure di protezione) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
alla
CO 1
e a
PI 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 3 novembre 2009 presentato da RI 1 contro la
decisione emessa
l'8 ottobre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Adita il 13 maggio 2007 da PI 1 con un'istanza di intervento, la CO
1 ha rinunciato il 2 agosto 2007 a prendere misure di protezione nei confronti
del di lui fratello, RI 1 (1962). Tanto PI 1 quanto RI 1 hanno impugnato tale
decisione davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che il 30 agosto 2007
ha dichiarato il ricorso di RI 1 irricevibile, mentre ha accolto il 19 ottobre
2007 quello di PI 1 e ha rinviato gli atti alla Commissione tutoria “per ulteriori
approfondimenti e decisione”. Un appello presentato da RI 1 a questa Camera contro
tale decisione è stato dichiarato irricevibile con sentenza del 22 ottobre 2007
(inc. 11.2007.167).
B. Il
29 maggio 2008 la CO 1 ha affidato così al Servizio psico-sociale di Locarno
l'incarico di accertare se fosse il caso di adottare misure di protezione nei
confronti di RI 1. Un ricorso introdotto da RI 1 contro tale decisione è stato
dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del
27 giugno 2008. Adita dal ricorrente con un appello del 26 luglio 2008, questa
Camera ha stralciato la causa dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo
(inc. 11.2008.96). In esito a una domanda di revisione presentata da RI 1, questa
Camera ha poi annullato il 14 novembre 2008 il decreto di stralcio, dichiarando
l'appello irricevibile (inc. 11.2008.152).
C. Il Servizio
psico-sociale di Locarno ha trasmesso il 2 giugno 2009 alla Commissione tutoria
regionale una relazione nella quale, pur rilevando una forte conflittualità tra
Fatti
i fratelli, dichiarava di non ravvisare gli estremi per “consigliare una misura tutoria”. Il 30 agosto 2009 PI 1 ha insistito
perché fossero adottate misure di protezione in favore del fratello. Con
decisione del 2 settembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha rinunciato
a qualsiasi provvedimento nei confronti di RI 1. Tale decisione è stata impugnata
da entrambi i fratelli davanti all'Autorità di vigilanza. Nel suo ricorso del
20 settembre 2009 PI 1 ha chiesto di “obbligare l'autorità tutoria di dare
seguito a una nuova procedura più confacente alla problematica generale”. Nel
suo ricorso del 21 settembre 2009 RI 1 ha lamentato l'impossibilità di
esercitare i suoi diritti e con atto separato del medesimo giorno ha instato perché
il caso fosse rimesso “al giudizio di un'altra autorità competente in merito”. Con
decisione dell'8 ottobre 2009 l'Autorità di vigilanza ha respinto sia il
ricorso di PI 1, nella misura in cui era ricevibile, sia quello di RI 1, nella
misura in cui non era privo di interesse.
D. Il 3
novembre 2009 RI 1 ha introdotto a questa Camera un appello (“ricorso”) per ottenere:
– la conferma della decisione emanata il 2 settembre 2009 della Commissione
tutoria regionale (rinuncia a misure di protezione nei suoi confronti);
– per quanto sia
possibile, il ripristino del suo onore e della suo dignità, “valori dispregiati, disprezzati e lesi
dalle prese di posizione avvenute nello svolgimento dei questa procedura”;
– la rettifica del
verbale relativo a un'udienza tenutasi il 6 giugno 2007 davanti alla
Commissione tutoria regionale;
– un'inchiesta
indipendente che esamini l'operato dell'intera procedura;
– l'avvio delle pratiche
necessarie per “trattare il
comportamento del fratello PI 1 e di chi ha introdotto l'istanza del 6 giugno 2007
alla Commissione tutoria regionale, adottando gli adeguati provvedimenti.
L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili
entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e
la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art.
39.
LAC). Esperito in tempo utile, l'appello in esame è tempestivo.
2.
L'appellante
insta anzitutto per il richiamo dell'inc. n. 461.2007/ R.96-97.2009. Si tratta
dello stesso incarto che l'Autorità di vigilanza ha trasmesso – completo – alla
Camera. La richiesta in questione non ha dunque portata pratica.
3.
Dal
profilo formale l'appellante ribadisce di non essersi potuto esprimere su tutta
la documentazione acquisita agli atti. Soggiunge di avere più volte chiesto di
essere sentito, ma senza esito. Lamenta inoltre che il rapporto del Servizio
psico-sociale, del 2 giugno 2009, e la lettera del 10 giugno 2009 con cui tale
rapporto è stato intimato alle parti gli siano stati trasmessi solo dopo
l'emanazione della decisione della Commissione tutoria regionale. Ora, nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto che,
avesse pure la Commissione tutoria regionale disatteso il diritto d'essere
sentito, il difetto era stato sanato dalla possibilità di ricorrere a un'autorità
munita di pieno potere cognitivo (consid. 3). Perché tale motivazione sarebbe
erronea il ricorrente non indica. Per di più, RI 1 ha potuto far valere le sue
argomentazioni davanti a questa Camera, la quale esamina liberamente il
fatto e il diritto. In tali circostanze un'eventuale violazione del diritto d'essere
sentito sarebbe in ogni modo rimediata (cfr. DTF 135 I 282
consid. 2.3). Quanto al fatto che l'appellante avrebbe chiesto invano di
potersi esprimere, non è dato di capire quando ciò sarebbe accaduto. Davanti
all'Autorità di vigilanza sulle tutele e davanti a questa Camera egli ha potuto
determinarsi appieno per scritto. Davanti alla Commissione tutoria regionale
egli ha potuto spiegarsi oralmente il 6 giugno 2007 e il 7 maggio 2008. Quale
altra possibilità di esprimersi gli sarebbe stata preclusa non è dato di
comprendere. Al proposito l'appello manca di consistenza.
4.
Nel merito l'appellante si diffonde in
invettive contro il fratello, ma le recriminazioni sono estranee all'oggetto del litigio, giacché davanti all'Autorità di
vigilanza era contesa unicamente l'adozione di misure
di protezione nei confronti dell'appellante medesimo. Né si vede quali passi occorrerebbe intraprendere verso PI 1, il quale come fratello poteva vantare un
interesse legittimo a sollecitare l'intervento della Commissione tutoria
regionale (art. 37 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele). In qualità di parte PI 1 aveva
altresì il diritto di esaminare gli atti e di impugnare davanti all'Autorità di
vigilanza sulle tutele la mancata adozione di provvedimenti (RDAT II-2002 pag.
61.
consid. 2 con riferimenti). Non
si vede quindi perché mai sarebbe stato illecito il comportamento della
Commissione tutoria regionale, che ha consentito a PI 1 di consultare la relazione presentata dal Servizio psico-sociale di Locarno, versata
agli atti.
5.
L'appellante
chiede infine di confermare la decisione del 2 settembre 2009 con cui la
Commissione tutoria regionale ha rinunciato a prendere misure nei suoi
confronti, ma la domanda è senza oggetto, tale decisione essendo già passata in
giudicato. Totalmente estranea al contenzioso (limitato alla questione di
sapere se debbano essere adottate misure di protezione nei confronti
dell'appellante) è poi la conclusione intesa al ripristino dell'onore e della
dignità. Relativamente infine al verbale dell'udienza tenutasi il
6.
giugno 2007 davanti alla Commissione tutoria, l'interessato non illustra
minimamente in che modo quel protocollo andrebbe rettificato. Quanto alla
richiesta di aprire
“un'inchiesta indipendente che esamini l'operato dell'intera procedura”,
per tacere del fatto che questa Camera non ha poteri di sorveglianza sulle
autorità tutorie, l'appellante non tenta nemmeno di allegare perché ciò si
imporrebbe. Se ne desume che, carente di motivazione in ogni suo punto,
il memoriale dell'appellante sfugge a ulteriore disamina.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per
osservazioni.
7.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in tema di vigilanza sulle autorità tutorie è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale senza riguardo a questioni
di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 ad art. 451–453 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si
assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–,;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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