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Decisione

11.2009.210

Misure di protezione

13 aprile 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i fratelli, dichiarava di non ravvisare gli estremi per “consigliare una misura tutoria”. Il 30 agosto 2009 PI 1 ha insistito

perché fossero adottate misure di protezione in favore del fratello. Con

decisione del 2 settembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha rinunciato

a qualsiasi provvedimento nei confronti di RI 1. Tale decisione è stata impugnata

da entrambi i fratelli davanti all'Autorità di vigilanza. Nel suo ricorso del

20 settembre 2009 PI 1 ha chiesto di “obbligare l'autorità tutoria di dare

seguito a una nuova procedura più confacente alla problematica generale”. Nel

suo ricorso del 21 settembre 2009 RI 1 ha lamentato l'impossibilità di

esercitare i suoi diritti e con atto separato del medesimo giorno ha instato perché

il caso fosse rimesso “al giudizio di un'altra autorità competente in merito”. Con

decisione dell'8 ottobre 2009 l'Autorità di vigilanza ha respinto sia il

ricorso di PI 1, nella misura in cui era ricevibile, sia quello di RI 1, nella

misura in cui non era privo di interesse.

D. Il 3

novembre 2009 RI 1 ha introdotto a questa Camera un appello (“ricorso”) per ottenere:

– la conferma della decisione emanata il 2 settembre 2009 della Commissione

tutoria regionale (rinuncia a misure di protezione nei suoi confronti);

– per quanto sia

possibile, il ripristino del suo onore e della suo dignità, “valori dispregiati, disprezzati e lesi

dalle prese di posizione avvenute nello svolgimento dei questa procedura”;

– la rettifica del

verbale relativo a un'udienza tenutasi il 6 giugno 2007 davanti alla

Commissione tutoria regionale;

– un'inchiesta

indipendente che esamini l'operato dell'intera pro­cedura;

– l'avvio delle pratiche

necessarie per “trattare il

comportamento del fratello PI 1 e di chi ha introdotto l'istanza del 6 giugno 2007

alla Commissione tutoria regionale, adottando gli adeguati provvedimenti.

L'appello

non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili

entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e

la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art.

39.

LAC). Esperito in tempo utile, l'appello in esame è tempestivo.

2.

L'appellante

insta anzitutto per il richiamo dell'inc. n. 461.2007/ R.96-97.2009. Si tratta

dello stesso incarto che l'Autorità di vigilanza ha trasmesso – completo – alla

Camera. La richiesta in questione non ha dunque portata pratica.

3.

Dal

profilo formale l'appellante ribadisce di non essersi potuto esprimere su tutta

la documentazione acquisita agli atti. Soggiunge di avere più volte chiesto di

essere sentito, ma senza esito. Lamenta inoltre che il rapporto del Servizio

psico-sociale, del 2 giugno 2009, e la lettera del 10 giugno 2009 con cui tale

rapporto è stato intimato alle parti gli siano stati trasmessi solo dopo

l'emanazione della decisione della Commissione tutoria regionale. Ora, nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto che,

avesse pure la Commissione tutoria regionale disatteso il diritto d'essere

sentito, il difetto era stato sanato dalla possibilità di ricorrere a un'autorità

munita di pieno potere cognitivo (consid. 3). Perché tale motivazione sarebbe

erronea il ricorrente non indica. Per di più, RI 1 ha potuto far valere le sue

argomentazioni davanti a questa Camera, la quale esamina liberamente il

fatto e il diritto. In tali circostanze un'eventuale violazione del diritto d'essere

sentito sarebbe in ogni modo rimediata (cfr. DTF 135 I 282

consid. 2.3). Quanto al fatto che l'appellante avrebbe chiesto invano di

potersi esprimere, non è dato di capire quando ciò sarebbe accaduto. Davanti

all'Autorità di vigilanza sulle tutele e davanti a questa Camera egli ha potuto

determinarsi appieno per scritto. Davanti alla Commissione tutoria regionale

egli ha potuto spiegarsi oralmente il 6 giugno 2007 e il 7 maggio 2008. Quale

altra possibilità di esprimersi gli sarebbe stata preclusa non è dato di

comprendere. Al proposito l'appello manca di consistenza.

4.

Nel merito l'appellante si diffonde in

invettive contro il fratello, ma le recriminazioni sono estranee all'oggetto del litigio, giacché davanti all'Autorità di

vigilanza era contesa unicamente l'adozione di misure

di protezione nei confronti dell'appellante me­desimo. Né si vede quali passi occorrerebbe intraprendere verso PI 1, il quale come fratello poteva vantare un

interesse legittimo a sollecitare l'intervento della Commissione tutoria

regionale (art. 37 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele). In qualità di parte PI 1 aveva

altresì il diritto di esaminare gli atti e di impugnare davanti all'Autorità di

vigilanza sulle tutele la mancata adozione di provvedimenti (RDAT II-2002 pag.

61.

consid. 2 con riferimenti). Non

si vede quindi perché mai sarebbe stato illecito il comportamento della

Commissione tutoria regionale, che ha consentito a PI 1 di consultare la relazione presentata dal Servizio psico-sociale di Locarno, versata

agli atti.

5.

L'appellante

chiede infine di confermare la decisione del 2 settembre 2009 con cui la

Commissione tutoria regionale ha rinunciato a prendere misure nei suoi

confronti, ma la domanda è senza oggetto, tale decisione essendo già passata in

giudicato. Totalmente estranea al contenzioso (limitato alla questione di

sapere se debbano essere adottate misure di protezione nei confronti

dell'appellante) è poi la conclusione intesa al ripristino dell'onore e della

dignità. Relativamente infine al verbale del­l'udienza tenutasi il

6.

giugno 2007 davanti alla Commissione tutoria, l'interessato non illustra

minimamente in che modo quel protocollo andrebbe rettificato. Quanto alla

richiesta di aprire

“un'inchiesta indipendente che esamini l'operato dell'intera procedura”,

per tacere del fatto che questa Camera non ha poteri di sorveglianza sulle

autorità tutorie, l'appellante non tenta nemmeno di allegare perché ciò si

imporrebbe. Se ne desume che, carente di motivazione in ogni suo punto,

il memoriale dell'appellante sfugge a ulteriore disamina.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per

osservazioni.

7.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in tema di vigilanza sulle autorità tutorie è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale senza riguardo a questioni

di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Geiser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 ad art. 451–453 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si

assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–,;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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