11.2009.211
Misure a protezione dell'unione coniugale
7 gennaio 2010Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.211
Data decisione, Autorità:
07.01.2010, ICCA
Ricorso:
TF,5A_97/2010, 9.4.2010
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2009.211
Lugano
7 gennaio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.926 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 25 luglio 2007 da
AP 1
contro
AO 1;
esaminati
gli atti;
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 22 dicembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17
dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che AO 1 (1954) e AP 1 (1964), cittadini portoghesi, si sono sposati
a __________ (Portogallo) il 13 marzo 1986;
che dal
matrimonio sono nati H__________ (14 maggio 1987) e A__________ (25 dicembre
1993);
che il
marito, già copritetto, è invalido al 70% ed è al beneficio di una rendita AI,
mentre la moglie, gerente di un esercizio pubblico, riscuote indennità di
disoccupazione;
che il 25
luglio 2007 AP 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, previo
conferimento dell'assistenza giudiziaria, l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento
del figlio A__________ (riservato il diritto di visita paterno) e la condanna
del marito a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1000.–
mensili;
che all'udienza
del 10 settembre 2007, indetta per la discussione, AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata e all'affidamento del figlio alla madre, ma ha offerto
un contributo alimentare limitato a fr. 1400.– mensili complessivi per i due
figli, “importo che corrisponde a quanto egli
percepisce quale rendita completiva dal primo e secondo pilastro”;
che con
decreto cautelare emanato quello stesso giorno “nelle more istruttorie” il
Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
affidato A__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e ha
obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 700.–
mensili;
che, esperita
l'istruttoria e sentito A__________, alla discussione finale del 3 febbraio 2009 l'istante ha ribadito le sue domande, limitando nondimeno il contributo per il figlio all'importo
della rendita completiva riscossa dal marito, mentre quest'ultimo non è comparso
in Pretura;
che con
decreto del 6 febbraio 2009 il Pretore, constatato il collocamento di A__________
al Foyer __________ di __________
su ordine del Magistrato dei minorenni e accertata l'assunzione da parte dello
Stato dei costi del ricovero, ha ordinato all'Istituto
delle assicurazioni sociali e alla __________ di sospendere il versamento delle
rendite spettanti al minorenne;
che il
Pretore ha indetto un “secondo dibattimento finale” per il 27 luglio 2009, nel corso del quale le
parti hanno ribadito le loro posizioni;
che il 6
novembre 2009 il Pretore, preso atto della fuga di A__________ dal foyer e dell'ignota
dimora di lui, ha convocato le parti a un'udienza del 4 dicembre 2009, durante
la quale l'istante ha ritirato la richiesta di affidamento del figlio e di
contributo alimentare per quest'ultimo;
che, statuendo con sentenza del 17 dicembre 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha tolto loro
l'autorità parentale su A__________, ha rinviato ogni decisione sulle relazioni
personali al momento in cui il figlio fosse stato ritrovato, ha confermato il
blocco delle rendite spettanti al minorenne e ha respinto l'assistenza
giudiziaria postulata da AP 1;
che il 22
dicembre 2009 AP 1 si è rivolta al Pretore con “un ricorso in appello generale”;
che, trasmesso a questa Camera il 30 dicembre
2009, l'atto non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che la
sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2
CPC), sicché l'appello in esame è tempestivo;
che un appello deve contenere in specie – sotto pena di nullità (l'art.
309 cpv. 5 CPC) – le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) e la motivazione
di tali richieste (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in
concreto AP 1 dichiara di presentare “un ricorso in appello generale, ma in
particolare alla sentenza del 17 dicembre 2009 (formazione di gerente per
esercizi pubblici, istanza pagine 3), (doc. 1), (doc. N, O, verbali
27.07.2009), (cit., punto 6.1), (al decreta, punto 1), (alla pronuncia, punto
3, al punto 4, al punto 5 e al punto 6), soggiungendo: “Mi impegnerò in udienza a presentare altra documentazione valida. Vi
faccio presente che il magistrato dei minorenni in data precedente ha revocato
la misura di collocamento di mio figlio A__________ presso il Foyer __________
di __________. Contesto fin
d'ora il
punto 5 e chiedo lo sblocco delle rendite in favore di mio figlio”;
che da tale enunciazione non è dato assolutamente di capire in che
modo, salvo revocare il blocco delle rendite per il figlio, la sentenza del
Pretore andrebbe riformata;
che, a
parte ciò, in un appello non basta elencare possibili
errori nei quali sarebbe caduto il Pretore, ma occorre specificare perché un
determinato accertamento sia errato e quale conseguenza ne derivi ai fini del
giudizio;
che, pur
con tutta la comprensione dovuta a una parte priva di patrocinatore, nella
fattispecie l'appello risulta sprovvisto altresì di adeguata motivazione;
che ad
ogni buon conto, per quanto riguarda la revoca del blocco delle rendite per il
figlio, sia la richiesta di giudizio sia l'argomentazione addotta dall'istante sono
nuove, e pertanto irricevibili in un appello relativo a misure
protettrici dell'unione coniugale, al cui proposito continua a valere il
divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c);
che, per
di più, il Magistrato dei minorenni ha sì revocato il collocamento di A__________
nel foyer, il ragazzo essendosi reso irreperibile, ma ha mantenuto la misura
del collocamento come tale, “che per il minore è indispensabile
per il ricupero dei comportamenti e dei disturbi…” (decisione del 30 novembre
2009 acclusa all'appello);
che,
inoltre, a mente del Pretore il blocco delle rendite appare giustificato a “copertura, foss'anche parziale, degli ingenti costi causati
dalle misure adottate”;
che con tale
motivazione AP 1 nemmeno si confronta;
che,
manifestamente irricevibile, l'appello sfugge così a qualsiasi disamina;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che nel
caso precipuo si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo (art. 148
cpv. 2 CPC), l'appellante essendo priva di cognizioni giuridiche e avendo agito
senza l'ausilio di un avvocato;
che non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato
per osservazioni;
che, circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in mancanza di domande precise spetterà all'interessata
dimostrare un valore litigioso di almeno di fr. 30 000.– nell'eventualità di un
ricorso in materia civile;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
Considerandi
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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