11.2009.23
Protezione dell'unione coniugale: caso in cui contributi alimentari riguardino anche periodi anteriori all'emanazione del giudizio
12 settembre 2011Italiano27 min
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Numero d'incarto:
11.2009.23
Data decisione, Autorità:
12.09.2011, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: caso in cui contributi alimentari riguardino anche periodi anteriori all'emanazione del giudizio
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2009.23
Lugano,
12 settembre 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.55
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 23 marzo 2007 da
AP 1
(patrocinata dall' RA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 febbraio 2009 presentato da
AP 1 contro la sentenza emessa il 27 gennaio 2009 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 5 marzo 2009 presentato da AO 1 contro
la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1955) e AP 1 (1958) si sono sposati a __________ il 24 luglio 1991. Dal matrimonio è nato G__________,
il 28 dicembre 1994. I coniugi erano domiciliati a __________. Disegnatore
di formazione, il marito lavorava per la __________ di __________ e nel
novembre-dicembre 2007 è passato alle dipendenze della __________, impianti
elettrici e telematici, sempre a __________. La moglie è funzionaria della __________
di __________ (__________). I coniugi
si sono separati alla fine di settembre del 2006, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 160 della particella n. 3606 RFD di
__________, intestata metà al marito e metà a sua madre, __________,
usufruttaria a vita). Contestualmente essa ha aumentato il proprio grado
d'occupazione dal 40 all'80%. Per un mese essa ha soggiornato in un albergo di __________,
poi il 1° novembre 2006 ha locato un appartamento ammobiliato a __________.
B. Il
23 marzo 2007 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione
a vivere separata, un contributo alimentare per sé di fr. 2300.– mensili retroattivamente
dal 1° ottobre al 31 dicembre del 2006 e di fr. 1500.– dal 1° gennaio 2007 in poi, l'affidamento del figlio (previa perizia sulla situazione familiare e decisione su eventuali
“misure di accompagnamento”), riservato il diritto di visita del padre, con attribuzione
dell'alloggio coniugale al genitore affidatario (e diritto dell'altro coniuge
di prelevare gli effetti personali, metà del mobilio e metà delle suppellettili).
Nel caso in cui il figlio fosse stato affidato al marito AP 1 ha chiesto che il convenuto ne assumesse il mantenimento, mentre nel caso in cui il figlio le fosse
stato affidato essa ha sollecitato un contributo alimentare per G__________ di
fr. 1500.– mensili. Identiche domande essa ha formulato in via cautelare.
C. Il
1° maggio 2007 AP 1 ha appigionato un appartamento in via __________ ad __________.
Il 16 maggio 2007 si è tenuta l'udienza in Pretura per la discussione cautelare e il contraddittorio sull'istanza, che è proseguita
il 24 maggio 2007. In tale occasione AO 1 ha proposto di respingere le richieste della moglie, salvo aderire all'autorizzazione a vivere
separati, postulare l'attribuzione della custodia parentale e rivendicare
l'assegnazione dell'appartamento coniugale con tutto il mobilio di sua proprietà. G__________ è stato ascoltato dal
Pretore l'8 agosto 2007.
D. Esperita
l'istruttoria, durante la quale è stata esperita una perizia “sulle dinamiche
familiari”, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 gennaio 2009 AP 1 ha chiesto di accertare l'avvenuta sospensione della comunione domestica dal 1° ottobre 2006, ha accondisceso all'affidamento del figlio al padre (fermo
restando il suo diritto a adeguate relazioni personali con il ragazzo) e
ha postulato un contributo alimentare per sé di fr. 2300.– dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2006, ridotto a fr. 1500.– dal 1° gennaio 2007 in poi. Nel proprio allegato del 14 gennaio 2009 AO 1 ha chiesto una volta ancora di essere autorizzato
a vivere separato, di vedersi affidare il figlio (riservato il diritto di
visita della moglie) e di attribuirgli l'alloggio coniugale comprensivo del
mobilio. Nel caso in cui fosse stato chiamato a versare un contributo alimentare
per la moglie, egli ha proposto inoltre che quest'ultima erogasse un contributo
alimentare (indeterminato) per il ragazzo.
E. Statuendo
il 27 gennaio 2009, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, nel senso che
ha accertato la separazione dei coniugi dal 1° ottobre 2006, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha obbligato quest'ultimo a versare un
contributo alimentare per la moglie di fr. 480.– mensili dal 1° aprile 2007, ha affidato il figlio al padre, ha regolato il diritto di visita materno e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 525.– mensili dal 14 gennaio 2008. La
tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 3518.40 sono state
poste per un sesto a carico di AO 1 e per il resto a carico dell'istante,
tenuta a rifondere al convenuto fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9
febbraio 2009 nel quale chiede che AO 1 assuma l'intero sostentamento del figlio
e le versi un contributo alimentare di fr. 2250.– mensili retroattivamente
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, ridotto a fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio
2007. Nelle sue osservazioni del 5 marzo 2009 AO 1 propone di respingere
l'appello e con appello adesivo insta perché AP
1 elargisca il contributo alimentare di fr. 525.– mensili in favore
del figlio sin dal 1° maggio 2007 (e non solo dal 14 gennaio 2008). Con osservazioni
del 26 marzo 2009 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg.
CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e
art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti
era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e
la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC ticinese). Entro dieci giorni dalla notificazione dell'appello
la controparte poteva introdurre appello adesivo (art. 314 in fine CPC
ticinese). Presentate in tempo utile, sotto questo profilo entrambe le
impugnazioni sono ricevibili.
2.
Litigiosi
rimangono, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie e quello per il
figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6904.75
mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2471.65 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1000.– [fr.
1250.
– meno fr. 250.– stanziati dal datore di lavoro a titolo di indennità
per pasti fuori casa], costo dell'alloggio fr. 584.–, premio della cassa
malati fr. 435.80, assicurazione domestica e contro la responsabilità
civile fr. 51.85, onere fiscale fr. 400.–). Quanto alla moglie, il
Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 3841.– mensili netti, determinando
il relativo fabbisogno minimo in fr. 3069.95 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie
fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 556.30,
imposta di circolazione fr. 63.35, onere fiscale fr. 250.–).
Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di G__________ in
fr. 2705.– mensili (compresi fr. 640.– mensili per la retta
scolastica al __________ di __________). Constatata un'eccedenza di
fr. 2499.15.– mensili, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 480.– mensili dal 1° aprile 2007 (con
facoltà di dedurre il premio della cassa malati da lui corrisposto per la moglie
fra l'ottobre del 2006 e il giugno del 2007) e AP 1 a versarne uno per il figlio di fr. 525.– mensili dal 14 gennaio 2008.
3.
L'appellante
chiede anzitutto a questa Camera di esaminare se il Pretore potesse redigere la
sentenza allorché tutte le udienze erano state tenute dal Segretario assessore
“in luogo e vece del Pretore, giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG”. Ciò offenderebbe il
principio dell'oralità e dell'immediatezza, conferendo al Segretario assessore
una giurisdizione autonoma e indipendente, parallela a quella del Pretore. In
realtà nella misura in cui si fonda sulla sentenza pubblicata in DTF 134 I 184 l'argomentazione
dell'appellante cade nel vuoto, giacché in quella decisione il Tribunale federale
ha stabilito che il Segretario assessore non potesse giudicare in luogo e vece
del Pretore se non “in determinate circostanze”, non che il Segretario
assessore non potesse nemmeno tenere udienze. Al contrario: esso ha rilevato
che l'art. 34 cpv. 2 vLOG permetteva “senz'altro” al Segretario assessore
di sostituire il Pretore “nel quadro delle udienze se così richiesto dal Pretore
per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua responsabilità” (pag.
197.
consid. 6.1). Nella misura invece in cui sembra invocare il diritto di
esprimersi davanti al Pretore, l'appellante dimentica di avere essa medesima
rinunciato al dibattimento finale (verbale del 9 ottobre 2008, pag. 6). Dolersi
in simili circostanze di non avere visto il primo giudice non è serio. Al proposito
l'appello non merita altra disamina.
4.
L'appellante
contesta il reddito del marito, che sostiene essere di fr. 7517.– netti mensili
più l'assegno familiare. Il Pretore si è fondato su un reddito di fr. 6904.75
mensili dopo avere accertato uno stipendio
di fr. 7309.– netti mensili nel 2006, uno di fr. 6980.– lordi
mensili (più l'assegno familiare) dal gennaio al marzo del 2007 e, appunto, uno
di fr. 6904.75 netti mensili (assegno familiare compreso) dal 1° aprile 2007 (sentenza
impugnata, consid. 15). Ora, questa Camera ha già avuto modo di precisare
che nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello netto
conseguito al momento della decisione (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Ciò vale anche
per i contributi alimentari dovuti nel lasso di tempo anteriore all'emanazione
del giudizio, sempre che la situazione dei coniugi non si sia modificata nel
corso della causa in maniera importante. Se sono intervenuti mutamenti di
rilievo occorre fissare il contributo in modo differenziato, sulla base della
situazione effettiva dei vari periodi (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c con richiami).
Nella
fattispecie il reddito di fr. 6904.75 netti mensili (assegno familiare
compreso) dal 1° aprile 2007 in poi accertato dal Pretore è quello più recente
che figura agli atti, conseguente all'ultimo aumento di stipendio ricevuto da AO
1.
(lettera 3 aprile 2007 della __________, nel fascicolo “richiami II”, 3°
foglio). L'appellante sostiene che il guadagno di fr. 7100.– mensili più fr. 5004.–
di bonus annuo figurante in quella lettera è netto, non lordo, sicché dal 1°
aprile 2007 AO 1 avrebbe percepito non solo fr. 6904.75 mensili (ovvero fr.
6513.
– di stipendio e fr. 391.75 di bonus), come reputa il Pretore, bensì
fr. 7517.– netti mensili (fr. 7100.– di stipendio e fr. 417.– di
bonus). L'assunto non è verosimile, ove appena si consideri che le distinte
mensili di stipendio dall'aprile all'agosto del 2007 (contenute nel fascicolo
“richiami II”) attestano uno stipendio di fr. 7100.– mensili lordi, non netti.
Quanto al bonus annuo di fr. 5004.–, nel dubbio esso va ritenuto lordo (tant'è
che quello del 2006 è stato corrisposto al lordo: fascicolo “richiami II”, 5°
foglio).
Certo, l'appellante
si duole che con ordinanza del 27 novembre 2008 il Pretore abbia respinto una
sua istanza del 16 ottobre 2008 volta a ottenere dal convenuto, in via di
assunzione suppletoria di prove, l'edizione delle distinte di stipendio successive
all'agosto del 2007 (act. XV), ma non chiede che questa Camera acquisisca essa
medesima tali documenti (art. 322 lett. b CPC ticinese). Fa notare che, comunque
sia, il convenuto ha svolto anche ore supplementari e ricevuto premi di
anzianità. Se non che, il compenso per lavoro straordinario va considerato come
reddito solo nel caso in cui gli straordinari siano prestati in modo regolare,
costituiscano cioè una fonte di reddito abituale su cui la famiglia può fare
affidamento (RtiD I-2005 pag. 767 consid. 6), mentre nella fattispecie il
lavoro straordinario risulta prestato in modo sporadico (fascicolo “richiami
II”, 4° e 11° foglio). Il premio d'anzianità,
poi, è stato concesso una sola volta (fascicolo “richiami II”, 3° foglio).
Nelle condizioni descritte non v'è ragione pertanto di scostarsi dal reddito di
fr. 6904.75 netti mensili accertati dal Pretore.
5.
Il
Pretore ha calcolato il reddito di AP 1 in fr. 3841.– mensili netti dal 1° gennaio 2008 in poi, con un grado d'occupazione dell'80% (sentenza
impugnata, consid. 14). Si tratta – pertinentemente – dell'ultimo dato che
risulta dagli atti, come nel caso del marito. Secondo l'appellante in quella
cifra sono compresi fr. 100.– mensili di partecipazione all'utile che la
Banca __________ di __________ non ha versato “nel 2007/2008”. Sta di fatto che
l'anno prima la banca le aveva assicurato per scritto uno stipendio di fr.
3737.
– mensili netti, più fr. 1200.– annui di partecipazione all'utile (lettera
del dicembre 2006: doc. N). Perché quest'ultima indennità non le sarebbe stata
versata essa non spiega. Tanto meno indica perché nel 2008 essa non ne avrebbe
avuto diritto e men che meno esibisce un certificato di salario. Essa deplora
che il Pretore non le abbia riconosciuto un contributo alimentare retroattivo
dal 1° ottobre 2006, fissandone la decorrenza solo dal 1° aprile 2007, ma non è
dato di comprendere che nesso abbia simile doglianza con l'accertamento del Pretore
circa l'ammontare del reddito. Come si è ricordato, nel caso di lavoratori dipendenti
il reddito determinante è quello netto conseguito al momento della decisione, quand'anche
il contributo alimentare riguardi periodi anteriori all'emanazione del giudizio
(sopra, consid. 4). Se mai la questione è di sapere se la situazione dei coniugi
si sia modificata nel frattempo in maniera importante, onde la necessità di
fissare il contributo in modo differenziato sulla base della situazione effettiva
di periodi diversi (sotto, consid. 10). Dipartendosi nondimeno dall'ultimo
reddito accertato, il Pretore ha applicato un criterio corretto.
6.
Quanto
al proprio fabbisogno minimo, stabilito dal Pretore in fr. 3069.95 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1100.–, premio della
cassa malati fr. 556.30, imposta di circolazione fr. 63.35, onere
fiscale fr. 250.–), l'appellante afferma che in realtà esso ammonta a fr. 4175.–
mensili. Essa contesta l'entità della pigione fissata dal primo giudice, chiede
che le si riconosca il premio per l'assicurazione dell'economia domestica, come
pure quello per l'assicurazione dell'automobile, rivendica un'indennità per le spese di carburante e reputa
inadeguato l'onere fiscale.
a) Al
Pretore l'istante rimprovera di avere ridotto indebitamente a fr. 1100.–
mensili la spesa effettiva da lei sostenuta per l'appartamento di tre locali (con
posteggio coperto) da lei locato in via __________ ad __________, consistente
nella pigione di fr. 1550.– e nelle spese accessorie di fr. 150.–
mensili (doc. T). Essa rivendica il diritto a un trattamento paritario nei
confronti del marito anche dal profilo logistico, sottolinea la necessità di
ospitare il figlio durante i diritti di visita e soggiunge che il convenuto ha
a disposizione un appartamento di standard finanche superiore. Il problema è
che, abitando da sé sola in un appartamento di tre locali, l'interessata mira a
un trattamento privilegiato, non paritario, ove si pensi che in un appartamento
analogo il convenuto abita insieme con il figlio. L'interessata evoca la
necessità di ospitare il ragazzo durante i diritti di visita, ma G__________
non vuole pernottare da lei (referto peritale, pag. 9 verso l'alto) e la circostanza
che il figlio trascorra qualche notte in __________ ancora non giustifica un
appartamento di tre vani da fr. 1700.– mensili. Anche tenendo conto della
circostanza che ad __________ il costo dell'alloggio è generalmente elevato (sotto
questo profilo la stima del Pretore non è realistica, salvo voler ridurre l'interessata
ad alloggiare come un debitore escusso), si può ragionevolmente pretendere che dopo
la separazione di fatto l'istante si accomodasse di un appartamento da due
locali, contenendo la spesa in fr. 1400.– mensili. Che le si richiedesse
attenzione ai costi essa non può negare, il convenuto avendo lamentato sin dall'inizio
ch'essa spendeva troppo per l'alloggio (riassunto scritto di risposta allegato
al verbale del 16 maggio 2007, pag. 5 a metà).
b) Il
premio pagato per le assicurazioni correnti dell'economia domestica o contro la
responsabilità civile vanno inseriti, di principio, nel fabbisogno minimo (DTF
114.
II 395 consid. 4c). In concreto si giustifica pertanto di inserire nel
fabbisogno minimo dell'istante il premio dell'assicurazione per l'economia domestica, di fr. 29.45 mensili (doc.
S), per quanto la spesa fosse stata accennata solo confusamente nel memoriale
conclusivo (pag. 6 nel mezzo).
c) Il
Pretore ha rifiutato di considerare il premio per l'assicurazione del veicolo,
l'istante non avendone reso verosimile l'ammontare (sentenza impugnata, consid.
13a). Mal si comprende tuttavia come si possa riconoscere l'imposta di circolazione
(fr. 63.65 mensili, inseriti nel fabbisogno minimo: doc. V) e non il presunto
costo del premio per l'assicurazione del veicolo. È vero che la spesa risulta
soltanto da un avviso di addebito bancario (fr. 2711.20 pagati il 27
dicembre 2006 alla __________, __________) su cui
l'istante ha annotato a mano “assicurazione auto” (doc. U), ma non
si vede perché l'esborso di fr. 226.– mensili per una Mercedes-Benz “C 320 T” non
dovrebbe apparire verosimile. Tanto meno considerando che si tratta della
stessa automobile usata dall'istante durante la vita in comune, automobile che da allora non risulta essere stata assicurata
in altro modo.
d) Sui
costi di trasferta che l'appellante fa valere per dover percorrere quotidianamente
la tratta da __________ al luogo di lavoro (4 km due volte al giorno per 21 giorni ogni mese), ovvero fr. 200.– mensili (fr. –.60/km), invano se
ne cercherebbe traccia negli allegati preliminari. Nemmeno il memoriale conclusivo
dell'istante accenna a tale spesa. Formulata per la prima volta in appello, la rivendicazione
si rivela quindi inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese; cfr. DTF
133.
III 115 consid. 3.2).
e) L'onere
d'imposta stimato dal Pretore (fr. 250.– mensili) va aumentato secondo
l'appellante a fr. 300.– per tenere calcolo del fatto che la scissione delle
partite fiscali comporta la sua tassazione in base all'aliquota di contribuente
singolo, precludendole inoltre il beneficio di deduzioni per figli a carico. La
motivazione è approssimativa, ma dipartendosi da un reddito di fr. 46 092.– annui e
da deduzioni di fr. 5100.– per oneri assicurativi, rispettivamente di
fr. 2400.– per spese professionali, nel 2008 il carico tributario
dell'appellante poteva effettivamente presumersi di circa fr. 300.–
mensili (calcolatore in: www.ti.ch/fisco). Nel risultato l'argomentazione si
dimostra così provvista di buon diritto.
f) Ciò
premesso, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta in definitiva di fr. 3675.10
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio
fr. 1400.–, premio della cassa malati fr. 556.30, premio dell'assicurazione
economia domestica fr. 29.45, imposta di circolazione fr. 63.35,
premio dell'assicurazione del veicolo fr. 226.–, onere fiscale
fr. 300.–).
7.
Relativamente al fabbisogno in denaro del figlio (stimato dal Pretore
in fr. 2705.– mensili), l'appellante ricorda che fino al settembre del 2008 la
retta di esterno al __________ di __________ era
di fr. 590.– mensili, che solo dopo di allora essa è passata a fr. 640.–
mensili e che in ogni modo la quota è dovuta dieci e non dodici volte l'anno. Ora,
come si è ripetuto, determinante in una procedura a tutela dell'unione
coniugale è la situazione della famiglia al momento della decisione,
quand'anche i contributi di mantenimento litigiosi comprendano periodi
anteriori all'emanazione del giudizio, riservati mutamenti di rilievo intervenuti
nel frattempo (sopra, consid. 4). A ragione dunque il Pretore si è fondato
sulla retta versata da AO 1 per il figlio nel corso dell'anno scolastico 2008/09
(fr. 640.– mensili: fascicolo “richiami II”, ultimo e penultimo foglio). D'altro
lato è vero che la retta era dovuta solo 10 e non 12 volte l'anno, di modo che
il fabbisogno in denaro del figlio non è di fr. 2705.–, bensì di fr. 2600.– mensili.
Il convenuto eccepisce di far fronte anche ad altre spese scolastiche per
libri, materiale, gite e corsi obbligatori. L'argomento sarà anche plausibile, ma
l'interessato non quantifica tali spese nemmeno per ordine di grandezza. Non se
ne può quindi tenere conto, se non per compensare equitativamente il minor
costo della retta prima del settembre 2008 (fr. 41.70 mensili).
8.
L'appellante
critica altresì il metodo applicato dal Pretore per la definizione dei contributi
alimentari, che non rispetterebbe i criteri invalsi nella giurisprudenza del
Tribunale d'appello. La censura è parzialmente fondata, non tanto a livello di
metodo, quanto per le conseguenze. Il sistema costantemente applicato da
questa Camera – e definito üblich a livello svizzero dal Tribunale
federale: DTF 134 III 146 consid. 4 – per stabilire i contributi pecuniari dovuti
da un coniuge all'altro, come misura a protezione dell'unione coniugale, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica
(art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei
coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza in
parti uguali (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). A
tale principio il Pretore si è attenuto, salvo porre poi il sostentamento del
figlio a carico dei genitori in proporzione alla disponibilità mensile di ognuno.
Quest'ultima suddivisione non è tuttavia di alcuna pertinenza. Trattandosi di
genitori sposati, la definizione dei contributi alimentari si riassume nel
metodo descritto e in esso trova compimento. Il criterio di suddividere il fabbisogno
in denaro del figlio secondo la disponibilità mensile di ogni genitore si
applica se mai a genitori non (o non più) sposati, i quali tuttavia – proprio
perché non sposati – non soggiacciono al calcolo dell'eccedenza comune.
Ciò
posto, nel caso specifico il calcolo dei contributi alimentari si presenta come
segue:
Reddito del marito (consid. 4) fr.
6.
904.75
Reddito
della moglie (consid. 5) fr. 3 841.—
fr.
10.
745.75 mensili
Fabbisogno
minimo del marito (non contestato) fr. 2 472.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 6) fr. 3 675.10
Fabbisogno
in denaro del figlio (consid. 7) fr. 2 600.—
fr.
8.
747.10 mensili
Eccedenza fr.
1.
998.65
Metà
eccedenza fr. 999.35 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2472.
– + fr. 999.35 fr. 3 471.35 mensili,
deve
destinare al figlio: fr. 2 600.— mensili
e deve
versare alla moglie:
fr. 3675.10 + fr. 999.35 ./. fr. 3841.– fr.
833.45
mensili,
arrotondati
a fr.
835.
— mensili.
Nessun
contributo l'appellante deve invece al figlio, il cui sostentamento va assicurato
dal padre. Entrambi i genitori conservano in tal modo l'equivalente del
rispettivo fabbisogno minimo, più mezza eccedenza. Tale principio, che
garantisce la parità di trattamento fra coniugi, discende dall'art. 163 cpv. 1
CC e vale finché dura il matrimonio. E siccome l'appellante non va chiamata nelle
circostanze del caso a sostentare il mantenimento del figlio, l'appello adesivo
del convenuto, che chiede di far decorrere dal 1° maggio 2007 (e non soltanto
dal 14 gennaio 2008) il contributo alimentare per G__________ posto dal
Pretore a carico della madre, è destinato all'insuccesso.
9.
L'appellante
chiede che il contributo di mantenimento decorra retroattivamente dal 1°
ottobre del 2006. L'art. 173 cpv. 3 CC, applicabile per analogia anche nel
quadro dell'art. 176 CC (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art.
176.
CC), prevede in effetti che i contributi pecuniari per il mantenimento
della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale possano
essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Di norma fa
stato quindi, per la decorrenza dell'obbligo, l'inoltro dell'atto introduttivo
della lite (nella fattispecie il 23 marzo 2007, ragione per cui il Pretore
ha fatto decorrere i contributi alimentari dal 1° aprile 2007). Nella fattispecie
però lo stesso convenuto dà atto che le parti vivono separate dalla fine di
settembre del 2006 (memoriale conclusivo, pag. 2 nel mezzo). La
costituzione di due economie domestiche separate essendo intervenuta a quel
momento, si legittima di far decorrere i contributi alimentari per l'istante
sin da allora, fermo restando che AO 1 potrà detrarre dal debito quanto ha già
versato per la moglie dal 1° ottobre 2006 poi, compresi i premi della cassa
malati (Hasenböhler/Opel in:
Basler Kommentar, op. cit., n. 11 in fine ad art. 173 con rinvii).
10.
Ove
un contributo alimentare stabilito a tutela dell'unione coniugale riguardi anche
periodi anteriori all'emanazione del giudizio, ciò che è praticamente la regola
(solendo far stato per la decorrenza dell'obbligo – come si è appena ricordato
– la presentazione dell'istanza), occorre verificare che la situazione dei coniugi
non si sia modificata in maniera importante nel corso della causa, come pure nell'eventuale
periodo toccato dalla retroattività dell'obbligo. Poiché – come detto – in
quest'ultimo caso il contributo va differenziato sulla base della situazione
effettiva dei vari periodi (sopra, consid. 4).
Nella
fattispecie il reddito dell'istante ha denotato un'ascesa notevole nei primi
tre mesi (fr. 3226.20 mensili netti nell'ottobre
del 2006, fr. 3423.50 nel novembre, fr. 3733.55 nel dicembre: estratto
del conto personale nel fascicolo “richiami III”), stabilizzandosi in seguito. Il
reddito del convenuto, di fr. 7309.– mensili netti tra l'ottobre e il dicembre del 2006 (sentenza impugnata, consid. 15),
è calato chiaramente nel gennaio, febbraio e marzo del 2007 a circa fr. 6690.– netti mensili (distinte di stipendio nel fascicolo “richiami II”), per attestarsi
dopo di allora a fr. 6904.75 (sentenza impugnata, loc. cit.). Il costo
dell'alloggio dell'appellante, limitato a fr. 1000.– nell'ottobre del 2006
(camera d'albergo ad __________: doc. H), è passato a fr. 1250.– mensili dal
novembre del 2006 (appartamento ammobiliato a __________: doc. F) e a ben fr.
1700.
– mensili dal 1° maggio 2007 (di cui fr. 1400.– riconosciuti: consid. 6a).
Dal 1° ottobre 2006 al 30 aprile 2007, in pratica per tutto il periodo retroattivo, si imporrebbero così reiterate ripetizioni di calcolo. In circostanze
del genere conviene fissare uno scaglione unico che tenga conto di tutti i
cambiamenti importanti verificatisi in quel lasso di tempo. Con il risultato seguente:
Reddito del
marito
(media
dall'ottobre 2006 all'aprile 2007) fr. 6 985.90
Reddito della
moglie
(media
dall'ottobre 2006 all'aprile 2007) fr. 3 618.75
fr.
10.
604.65 mensili
Fabbisogno minimo
del marito (non contestato) fr. 2 472.—
Fabbisogno minimo
della moglie
(media
dall'ottobre 2006 all'aprile 2007) fr. 3 489.40
Fabbisogno in
denaro del figlio (consid. 7) fr. 2 600.—
fr.
8.
561.40 mensili
Eccedenza fr.
2.
043.25
Metà
eccedenza fr. 1 021.65 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2472.
– + fr. 1021.65 fr. 3 493.65 mensili,
deve
destinare al figlio: fr. 2 600.— mensili
e deve
versare alla moglie:
fr. 3489.40 + fr. 1021.65 ./. fr. 3618.75 fr.
892.30
mensili,
arrotondati
a fr. 890.—
mensili.
11.
Gli
oneri processuali dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'istante ottiene il versamento di un
contributo alimentare retroattivo dal 1° ottobre 2006 al 31 marzo 2007 (fr.
890.
– mensili), anche se non nella misura richiesta (fr. 2225.– mensili fino al
31.
dicembre 2006, fr. 1500.– mensili in seguito), e un aumento del
contributo litigioso dal 1° aprile 2007 (fr. 835.– mensili invece di fr. 480.– mensili), benché inferiore a quello
preteso (fr. 1500.– mensili).
Inoltre
essa vede annullare il contributo alimentare per il figlio posto a suo carico
dal Pretore (fr. 525.– mensili dal 14 gennaio 2008). Nel complesso l'interessata
esce dunque vittoriosa per circa tre quinti sul contributo retroattivo, per
circa un terzo sul contributo dopo il 1° maggio 2007 (commisurato su 20 anni,
il valore litigioso essendo determinato dall'importo
annuo delle prestazioni contestate, moltiplicato per venti: art. 7 cpv. 3 CPC
ticinese) e interamente sul contributo alimentare in
favore del figlio (circa 5 anni a fr. 525.– mensili). Si giustifica così di
suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili.
Gli oneri processuali e le ripetibili dell'appello adesivo vanno addebitati
invece al convenuto, che soccombe per intero (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
Il sindacato
odierno impone di riformare altresì il dispositivo sugli oneri processuali e le
ripetibili di prima sede secondo il medesimo principio. Il Pretore ha
addebitato cinque sesti delle spese all'istante, rilevando che AP 1 soccombeva
sull'affidamento del figlio (“è stata la resistenza in causa della madre, che
si opponeva di per sé a una custodia al padre, ad aver provocato l'effettuazione
di un'ampia istruttoria su questo tema, fra cui la perizia”: sentenza
impugnata, consid. 18) e usciva sconfitta per circa due terzi sul contributo
alimentare per sé, oltre che su quello per G__________. Visto l'esito
dell'appello, appare equo ridurre il grado di soccombenza dell'attrice da
cinque sesti a tre quinti. L'indennità per ripetibili ridotte a carico di lei
fissata dal Pretore
in fr.
1800.
– va equamente ricommisurata, di conseguenza, in fr. 1300.–.
12.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il
profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge sicuramente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così
riformata:
1.4 La
richiesta di contributo alimentare avanzata da AO 1 per il figlio G__________ è
respinta.
1.5 AO 1 è tenuto a versare anticipatamente
a AP 1, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr.
890.– mensili dal 1° ottobre 2006 al 30 aprile 2007,
fr.
835.– mensili dal 1° maggio 2007 in poi.
3. La
tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 3518.40 sono poste
per tre quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al quale
l'istante rifonderà fr. 1300.– per ripetibili ridotte.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr.
1000.–
da
anticipare dall'appellante principale, sono posti a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L'appello
adesivo è respinto.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
V. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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