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Decisione

11.2009.23

Protezione dell'unione coniugale: caso in cui contributi alimentari riguardino anche periodi anteriori all'emanazione del giudizio

12 settembre 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.55

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con istanza del 23 marzo 2007 da

AP 1

(patrocinata dall' RA 2 )

contro

AO 1

(patrocinato dall' RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 febbraio 2009 presentato da

AP 1 contro la sentenza emessa il 27 gennaio 2009 dal Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Se

dev'essere accolto l'appello adesivo del 5 marzo 2009 presentato da AO 1 contro

la medesima sentenza;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1955) e AP 1 (1958) si sono sposati a __________ il 24 luglio 1991. Dal matrimonio è nato G__________,

il 28 dicembre 1994. I coniugi erano domiciliati a __________. Disegnatore

di formazione, il marito lavorava per la __________ di __________ e nel

novembre-dicembre 2007 è passato alle dipendenze della __________, impianti

elettrici e telematici, sempre a __________. La moglie è funzionaria della __________

di __________ (__________). I coniugi

si sono separati alla fine di settembre del 2006, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 160 della particella n. 3606 RFD di

__________, intestata metà al marito e metà a sua madre, __________,

usufruttaria a vita). Contestualmente essa ha aumentato il proprio grado

d'occupazione dal 40 all'80%. Per un mese essa ha soggiornato in un albergo di __________,

poi il 1° novembre 2006 ha locato un appartamento ammobiliato a __________.

B. Il

23 marzo 2007 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione

a vivere separata, un contributo alimentare per sé di fr. 2300.– mensili retroattivamente

dal 1° ottobre al 31 dicembre del 2006 e di fr. 1500.– dal 1° gennaio 2007 in poi, l'affidamento del figlio (previa perizia sulla situazione familiare e decisione su eventuali

“misure di accompagnamento”), riservato il diritto di visita del padre, con attribuzione

dell'alloggio coniugale al genitore affidatario (e diritto dell'altro coniuge

di prelevare gli effetti personali, metà del mobilio e metà delle suppellettili).

Nel caso in cui il figlio fosse stato affidato al marito AP 1 ha chiesto che il convenuto ne assumesse il mantenimento, mentre nel caso in cui il figlio le fosse

stato affidato essa ha sollecitato un contributo alimentare per G__________ di

fr. 1500.– mensili. Identiche domande essa ha formulato in via cautelare.

C. Il

1° maggio 2007 AP 1 ha appigionato un appartamento in via __________ ad __________.

Il 16 maggio 2007 si è tenuta l'udienza in Pretura per la discussione cautelare e il contraddittorio sull'istanza, che è proseguita

il 24 maggio 2007. In tale occasione AO 1 ha proposto di respingere le richieste della moglie, salvo aderire all'autorizzazione a vivere

separati, postulare l'attribuzione della custodia parentale e rivendicare

l'assegnazione dell'appartamento coniugale con tutto il mobilio di sua proprietà. G__________ è stato ascoltato dal

Pretore l'8 agosto 2007.

D. Esperita

l'istruttoria, durante la quale è stata esperita una perizia “sulle dinamiche

familiari”, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 gennaio 2009 AP 1 ha chiesto di accertare l'avvenuta sospensione della comunione domestica dal 1° ottobre 2006, ha accondisceso all'affidamento del figlio al padre (fermo

restando il suo diritto a adeguate relazioni personali con il ragazzo) e

ha postulato un contributo alimentare per sé di fr. 2300.– dal 1° ottobre

al 31 dicembre 2006, ridotto a fr. 1500.– dal 1° gennaio 2007 in poi. Nel proprio allegato del 14 gennaio 2009 AO 1 ha chiesto una volta ancora di essere autorizzato

a vivere separato, di vedersi affidare il figlio (riservato il diritto di

visita della moglie) e di attribuirgli l'alloggio coniugale comprensivo del

mobilio. Nel caso in cui fosse stato chiamato a versare un contributo alimentare

per la moglie, egli ha proposto inoltre che quest'ultima erogasse un contributo

alimentare (indeterminato) per il ragazzo.

E. Statuendo

il 27 gennaio 2009, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, nel senso che

ha accertato la separazione dei coniugi dal 1° ottobre 2006, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha obbligato quest'ultimo a versare un

contributo alimentare per la moglie di fr. 480.– mensili dal 1° aprile 2007, ha affidato il figlio al padre, ha regolato il diritto di visita materno e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 525.– mensili dal 14 gennaio 2008. La

tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 3518.40 sono state

poste per un sesto a carico di AO 1 e per il resto a carico dell'istante,

tenuta a rifondere al convenuto fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9

febbraio 2009 nel quale chiede che AO 1 assuma l'intero sostentamento del figlio

e le versi un contributo alimentare di fr. 2250.– mensili re­troattivamente

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, ridotto a fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio

2007. Nelle sue osservazioni del 5 marzo 2009 AO 1 propone di respingere

l'appello e con appello adesivo insta perché AP

1 elargisca il contributo alimentare di fr. 525.– mensili in favore

del figlio sin dal 1° maggio 2007 (e non solo dal 14 gennaio 2008). Con osservazioni

del 26 marzo 2009 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg.

CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria

contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e

art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti

era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e

la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370

cpv. 2 CPC ticinese). Entro dieci giorni dalla notificazione dell'appello

la controparte poteva introdurre appello adesivo (art. 314 in fine CPC

ticinese). Presentate in tempo utile, sotto questo profilo entrambe le

impugnazioni sono ricevibili.

2.

Litigiosi

rimangono, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie e quello per il

figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il red­dito del marito in fr. 6904.75

mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2471.65 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1000.– [fr.

1250.

– meno fr. 250.– stanziati dal datore di lavoro a titolo di indennità

per pasti fuori casa], costo dell'alloggio fr. 584.–, premio della cassa

malati fr. 435.80, assicurazione domestica e contro la responsabilità

civile fr. 51.85, onere fiscale fr. 400.–). Quanto alla moglie, il

Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 3841.– mensili netti, determinando

il relativo fabbisogno minimo in fr. 3069.95 mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie

fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 556.30,

imposta di circolazione fr. 63.35, onere fiscale fr. 250.–).

Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di G__________ in

fr. 2705.– mensili (compresi fr. 640.– mensili per la retta

scolastica al __________ di __________). Constatata un'eccedenza di

fr. 2499.15.– mensili, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 480.– mensili dal 1° aprile 2007 (con

facoltà di dedurre il premio della cassa malati da lui corrisposto per la moglie

fra l'ottobre del 2006 e il giugno del 2007) e AP 1 a versarne uno per il figlio di fr. 525.– mensili dal 14 gennaio 2008.

3.

L'appellante

chiede anzitutto a questa Camera di esaminare se il Pretore potesse redigere la

sentenza allorché tutte le udienze era­no state tenute dal Segretario assessore

“in luogo e vece del Pretore, giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG”. Ciò offenderebbe il

principio dell'oralità e dell'immediatezza, conferendo al Segretario assessore

una giurisdizione autonoma e indipendente, parallela a quella del Pretore. In

realtà nella misura in cui si fonda sulla sentenza pubblicata in DTF 134 I 184 l'argomentazione

dell'appellante cade nel vuoto, giacché in quella decisione il Tribunale federale

ha stabilito che il Segretario assessore non potesse giudicare in luogo e vece

del Pretore se non “in determinate circostanze”, non che il Segretario

assessore non potesse nemmeno tenere udienze. Al contrario: esso ha rilevato

che l'art. 34 cpv. 2 vLOG permetteva “senz'altro” al Segretario assessore

di sostituire il Pretore “nel quadro delle udienze se così richiesto dal Pretore

per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua responsabilità” (pag.

197.

consid. 6.1). Nella misura invece in cui sembra invocare il diritto di

esprimersi davanti al Pretore, l'appellante dimentica di avere essa medesima

rinunciato al dibattimento finale (verbale del 9 ottobre 2008, pag. 6). Dolersi

in simili circostanze di non avere visto il primo giudice non è serio. Al proposito

l'appello non merita altra disamina.

4.

L'appellante

contesta il reddito del marito, che sostiene essere di fr. 7517.– netti mensili

più l'assegno familiare. Il Pretore si è fondato su un reddito di fr. 6904.75

mensili dopo avere accertato uno stipendio

di fr. 7309.– netti mensili nel 2006, uno di fr. 6980.– lordi

mensili (più l'assegno familiare) dal gennaio al marzo del 2007 e, appunto, uno

di fr. 6904.75 netti mensili (assegno familiare compreso) dal 1° aprile 2007 (sentenza

impugnata, consid. 15). Ora, questa Camera ha già avuto modo di precisare

che nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello netto

conseguito al momento della decisione (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Ciò vale anche

per i contributi alimentari dovuti nel lasso di tempo anteriore all'emanazione

del giudizio, sempre che la situazione dei coniugi non si sia modificata nel

corso della causa in maniera importante. Se sono intervenuti mutamenti di

rilievo occorre fissare il contributo in modo differenziato, sulla base della

situazione effettiva dei vari periodi (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c con richiami).

Nella

fattispecie il reddito di fr. 6904.75 netti mensili (assegno familiare

compreso) dal 1° aprile 2007 in poi accertato dal Pretore è quello più recente

che figura agli atti, conseguente all'ultimo aumento di stipendio ricevuto da AO

1.

(lettera 3 aprile 2007 della __________, nel fascicolo “richiami II”, 3°

foglio). L'appellante sostiene che il guadagno di fr. 7100.– mensili più fr. 5004.–

di bonus annuo figurante in quella lettera è netto, non lordo, sicché dal 1°

aprile 2007 AO 1 avrebbe percepito non solo fr. 6904.75 mensili (ovvero fr.

6513.

– di stipendio e fr. 391.75 di bonus), come reputa il Pretore, bensì

fr. 7517.– netti mensili (fr. 7100.– di stipendio e fr. 417.– di

bonus). L'assunto non è verosimile, ove appena si consideri che le distinte

mensili di stipen­dio dall'aprile all'agosto del 2007 (contenute nel fascicolo

“richia­mi II”) attestano uno stipendio di fr. 7100.– mensili lordi, non netti.

Quanto al bonus annuo di fr. 5004.–, nel dubbio esso va ritenuto lordo (tant'è

che quello del 2006 è stato corrisposto al lordo: fascicolo “richiami II”, 5°

foglio).

Certo, l'appellante

si duole che con ordinanza del 27 novembre 2008 il Pretore abbia respinto una

sua istanza del 16 ottobre 2008 volta a ottenere dal convenuto, in via di

assunzione suppletoria di prove, l'edizione delle distinte di stipendio successive

all'agosto del 2007 (act. XV), ma non chiede che questa Camera acquisisca essa

medesima tali documenti (art. 322 lett. b CPC ticinese). Fa notare che, comunque

sia, il convenuto ha svolto anche ore supplementari e ricevuto premi di

anzianità. Se non che, il compenso per lavoro straordinario va considerato come

reddito solo nel caso in cui gli straordinari siano prestati in modo regolare,

costituiscano cioè una fonte di reddito abituale su cui la famiglia può fare

affidamento (RtiD I-2005 pag. 767 consid. 6), mentre nella fattispecie il

lavoro straordinario risulta prestato in modo sporadico (fascicolo “richiami

II”, 4° e 11° foglio). Il premio d'anzianità,

poi, è stato concesso una sola volta (fascicolo “richiami II”, 3° foglio).

Nelle condizioni descritte non v'è ragione pertanto di scostarsi dal reddito di

fr. 6904.75 netti mensili accertati dal Pretore.

5.

Il

Pretore ha calcolato il reddito di AP 1 in fr. 3841.– mensili netti dal 1° gennaio 2008 in poi, con un grado d'occupazione dell'80% (sentenza

impugnata, consid. 14). Si tratta – pertinentemente – dell'ultimo dato che

risulta dagli atti, come nel caso del marito. Secondo l'appellante in quella

cifra sono compresi fr. 100.– mensili di partecipazione all'utile che la

Banca __________ di __________ non ha versato “nel 2007/2008”. Sta di fatto che

l'anno prima la banca le aveva assicurato per scritto uno stipendio di fr.

3737.

– mensili netti, più fr. 1200.– annui di partecipazione all'utile (lettera

del dicembre 2006: doc. N). Perché quest'ultima indennità non le sarebbe stata

versata essa non spiega. Tanto meno indica perché nel 2008 essa non ne avrebbe

avuto diritto e men che meno esibisce un certificato di salario. Essa deplora

che il Pretore non le abbia riconosciuto un contributo ali­mentare retroattivo

dal 1° ottobre 2006, fissandone la decorrenza solo dal 1° aprile 2007, ma non è

dato di comprendere che nesso abbia simile doglianza con l'accertamento del Pretore

circa l'ammontare del reddito. Come si è ricordato, nel caso di lavoratori dipendenti

il reddito determinante è quello netto conseguito al momento della decisione, quand'anche

il contributo alimentare riguardi periodi anteriori all'emanazione del giudizio

(sopra, consid. 4). Se mai la questione è di sapere se la situazione dei coniugi

si sia modificata nel frattempo in maniera importante, onde la necessità di

fissare il contributo in modo differenziato sulla base della situazione effettiva

di periodi diversi (sotto, consid. 10). Dipartendosi nondimeno dall'ultimo

reddito accertato, il Pretore ha applicato un criterio corretto.

6.

Quanto

al proprio fabbisogno minimo, stabilito dal Pretore in fr. 3069.95 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1100.–, premio della

cassa malati fr. 556.30, imposta di circolazione fr. 63.35, onere

fiscale fr. 250.–), l'appellante afferma che in realtà esso ammonta a fr. 4175.–

mensili. Essa contesta l'entità della pigione fissata dal primo giudice, chiede

che le si riconosca il premio per l'assicurazione del­l'economia domestica, come

pure quello per l'assicurazione dell'automobile, rivendica un'indennità per le spese di carburante e reputa

inadeguato l'onere fiscale.

a) Al

Pretore l'istante rimprovera di avere ridotto indebitamente a fr. 1100.–

mensili la spesa effettiva da lei sostenuta per l'appartamento di tre locali (con

posteggio coperto) da lei locato in via __________ ad __________, consistente

nella pigione di fr. 1550.– e nelle spese accessorie di fr. 150.–

mensili (doc. T). Essa rivendica il diritto a un trattamento paritario nei

confronti del marito anche dal profilo logistico, sottolinea la necessità di

ospitare il figlio durante i diritti di visita e soggiunge che il convenuto ha

a disposizione un appartamento di standard finanche superiore. Il problema è

che, abitando da sé sola in un appartamento di tre locali, l'interessata mira a

un trattamento privilegiato, non paritario, ove si pensi che in un appartamento

analogo il convenuto abita insieme con il figlio. L'interessata evoca la

necessità di ospitare il ragazzo durante i diritti di visita, ma G__________

non vuole pernottare da lei (referto peritale, pag. 9 verso l'alto) e la circostanza

che il figlio trascorra qualche notte in __________ ancora non giustifica un

appartamento di tre vani da fr. 1700.– mensili. Anche tenendo conto della

circostanza che ad __________ il costo dell'alloggio è generalmente elevato (sotto

questo profilo la stima del Pretore non è realistica, salvo voler ridurre l'interessata

ad alloggiare come un debitore escusso), si può ragionevolmente pretendere che dopo

la separazione di fatto l'istante si accomodasse di un appartamento da due

locali, contenendo la spesa in fr. 1400.– mensili. Che le si richiedesse

attenzione ai costi essa non può negare, il convenuto avendo lamentato sin dall'inizio

ch'essa spendeva troppo per l'alloggio (riassunto scritto di risposta allegato

al verbale del 16 maggio 2007, pag. 5 a metà).

b) Il

premio pagato per le assicurazioni correnti dell'economia domestica o contro la

responsabilità civile vanno inseriti, di principio, nel fabbisogno minimo (DTF

114.

II 395 consid. 4c). In concreto si giustifica pertanto di inserire nel

fabbisogno minimo del­l'istante il premio dell'assicurazione per l'economia domestica, di fr. 29.45 mensili (doc.

S), per quanto la spesa fosse stata accennata solo confusamente nel memoriale

conclusivo (pag. 6 nel mezzo).

c) Il

Pretore ha rifiutato di considerare il premio per l'assicurazione del veicolo,

l'istante non avendone reso verosimile l'ammontare (sentenza impugnata, consid.

13a). Mal si comprende tuttavia come si possa riconoscere l'imposta di circolazione

(fr. 63.65 mensili, inseriti nel fabbisogno minimo: doc. V) e non il presunto

costo del premio per l'assicurazione del veicolo. È vero che la spesa risulta

soltanto da un avviso di ad­debito bancario (fr. 2711.20 pagati il 27

dicembre 2006 alla __________, __________) su cui

l'istante ha annotato a mano “assicurazione auto” (doc. U), ma non

si vede perché l'esborso di fr. 226.– mensili per una Mercedes-Benz “C 320 T” non

dovrebbe apparire verosimile. Tanto meno considerando che si tratta della

stessa automobile usata dall'istante durante la vita in comune, automobile che da allora non risulta essere stata assicurata

in altro modo.

d) Sui

costi di trasferta che l'appellante fa valere per dover percorrere quotidianamente

la tratta da __________ al luogo di lavoro (4 km due volte al giorno per 21 giorni ogni mese), ovvero fr. 200.– mensili (fr. –.60/km), invano se

ne cercherebbe traccia negli allegati preliminari. Nemmeno il memoriale conclusivo

dell'istante accenna a tale spesa. Formulata per la prima volta in appello, la rivendicazione

si rivela quindi inam­missibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese; cfr. DTF

133.

III 115 consid. 3.2).

e) L'onere

d'imposta stimato dal Pretore (fr. 250.– mensili) va aumentato secondo

l'appellante a fr. 300.– per tenere calcolo del fatto che la scissione delle

partite fiscali comporta la sua tassazione in base all'aliquota di contribuente

singolo, preclu­dendole inoltre il beneficio di deduzioni per figli a carico. La

motivazione è approssimativa, ma dipartendosi da un reddito di fr. 46 092.– annui e

da deduzioni di fr. 5100.– per oneri as­sicurativi, rispettivamente di

fr. 2400.– per spese professionali, nel 2008 il carico tributario

dell'appellante poteva effettivamente presumersi di circa fr. 300.–

mensili (calcolatore in: www.ti.ch/fisco). Nel risultato l'argomentazione si

dimostra così provvista di buon diritto.

f) Ciò

premesso, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta in definitiva di fr. 3675.10

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio

fr. 1400.–, premio della cassa malati fr. 556.30, premio dell'assicurazione

economia domestica fr. 29.45, imposta di circolazione fr. 63.35,

premio dell'assicurazione del veicolo fr. 226.–, onere fiscale

fr. 300.–).

7.

Relativamente al fabbisogno in denaro del figlio (stimato dal Pretore

in fr. 2705.– mensili), l'appellante ricorda che fino al settembre del 2008 la

retta di esterno al __________ di __________ era

di fr. 590.– mensili, che solo dopo di allora essa è passata a fr. 640.–

mensili e che in ogni modo la quota è dovuta dieci e non dodici volte l'anno. Ora,

come si è ripetuto, determinante in una procedura a tutela dell'unione

coniugale è la situazione della famiglia al momento della decisione,

quand'anche i contributi di mantenimento litigiosi comprendano periodi

anteriori all'emanazione del giudizio, riservati mutamenti di rilievo intervenuti

nel frattempo (sopra, consid. 4). A ragione dunque il Pretore si è fondato

sulla retta versata da AO 1 per il figlio nel corso dell'anno scolastico 2008/09

(fr. 640.– mensili: fascicolo “richiami II”, ultimo e penultimo foglio). D'altro

lato è vero che la retta era dovuta solo 10 e non 12 volte l'anno, di modo che

il fabbisogno in denaro del figlio non è di fr. 2705.–, bensì di fr. 2600.– mensili.

Il convenuto eccepisce di far fronte anche ad altre spese scolastiche per

libri, materiale, gite e corsi obbligatori. L'argomento sarà anche plausibile, ma

l'interessato non quantifica tali spese nemmeno per ordine di grandezza. Non se

ne può quindi tenere conto, se non per compensare equitativamente il minor

costo della retta prima del settembre 2008 (fr. 41.70 mensili).

8.

L'appellante

critica altresì il metodo applicato dal Pretore per la definizione dei contributi

alimentari, che non rispetterebbe i criteri invalsi nella giurisprudenza del

Tribunale d'appello. La censura è parzialmente fondata, non tanto a livello di

metodo, quanto per le conseguenze. Il sistema costantemente applicato da

questa Ca­mera – e definito üblich a livello svizzero dal Tribunale

federale: DTF 134 III 146 consid. 4 – per stabilire i contributi pecuniari dovuti

da un coniuge all'altro, come misura a protezione del­l'unione coniugale, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica

(art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei

coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza in

parti uguali (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). A

tale principio il Pretore si è attenuto, salvo porre poi il sostentamento del

figlio a carico dei genitori in proporzione alla disponibilità mensile di ognuno.

Quest'ultima suddivisione non è tuttavia di alcuna pertinenza. Trattandosi di

genitori sposati, la definizione dei contributi alimentari si riassume nel

metodo descritto e in esso trova compimento. Il criterio di suddividere il fabbisogno

in denaro del figlio secondo la disponibilità mensile di ogni genitore si

applica se mai a genitori non (o non più) sposati, i quali tuttavia – proprio

perché non sposati – non soggiacciono al calcolo dell'eccedenza comune.

Ciò

posto, nel caso specifico il calcolo dei contributi alimentari si presenta come

segue:

Reddito del marito (consid. 4) fr.

6.

904.75

Reddito

della moglie (consid. 5) fr. 3 841.—

fr.

10.

745.75 mensili

Fabbisogno

minimo del marito (non contestato) fr. 2 472.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 3 675.10

Fabbisogno

in denaro del figlio (consid. 7) fr. 2 600.—

fr.

8.

747.10 mensili

Eccedenza fr.

1.

998.65

Metà

eccedenza fr. 999.35 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2472.

– + fr. 999.35 fr. 3 471.35 mensili,

deve

destinare al figlio: fr. 2 600.— mensili

e deve

versare alla moglie:

fr. 3675.10 + fr. 999.35 ./. fr. 3841.– fr.

833.45

mensili,

arrotondati

a fr.

835.

— mensili.

Nessun

contributo l'appellante deve invece al figlio, il cui sostentamento va assicurato

dal padre. Entrambi i genitori conservano in tal modo l'equivalente del

rispettivo fabbisogno minimo, più mezza eccedenza. Tale principio, che

garantisce la parità di trattamento fra coniugi, discende dall'art. 163 cpv. 1

CC e vale finché dura il matrimonio. E siccome l'appellante non va chiamata nelle

circostanze del caso a sostentare il mantenimento del figlio, l'appello adesivo

del convenuto, che chiede di far decorrere dal 1° maggio 2007 (e non soltanto

dal 14 gennaio 2008) il contributo alimentare per G__________ posto dal

Pretore a carico della madre, è destinato all'insuccesso.

9.

L'appellante

chiede che il contributo di mantenimento decorra retroattivamente dal 1°

ottobre del 2006. L'art. 173 cpv. 3 CC, applicabile per analogia anche nel

quadro dell'art. 176 CC (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 6 ad art.

176.

CC), prevede in effetti che i contributi pecuniari per il mantenimento

della famiglia nell'ambito di misure a tutela del­l'unione coniugale possano

essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Di norma fa

stato quindi, per la decorrenza dell'obbligo, l'inoltro dell'atto introduttivo

della lite (nella fattispecie il 23 marzo 2007, ragione per cui il Pretore

ha fatto decorrere i contributi alimentari dal 1° aprile 2007). Nella fattispecie

però lo stesso convenuto dà atto che le parti vivono separate dalla fine di

settembre del 2006 (memoriale conclusivo, pag. 2 nel mezzo). La

costituzione di due economie domestiche separate essendo intervenuta a quel

momento, si legittima di far decorrere i contributi alimentari per l'istante

sin da allora, fermo restando che AO 1 potrà detrarre dal debito quanto ha già

versato per la moglie dal 1° ottobre 2006 poi, compresi i premi della cassa

malati (Hasenböhler/Opel in:

Basler Kommentar, op. cit., n. 11 in fine ad art. 173 con rinvii).

10.

Ove

un contributo alimentare stabilito a tutela dell'unione coniugale riguardi anche

periodi anteriori all'emanazione del giudizio, ciò che è praticamente la regola

(solendo far stato per la decorrenza dell'obbligo – come si è appena ricordato

– la presentazione del­l'istanza), occorre verificare che la situazione dei coniugi

non si sia modificata in maniera importante nel corso della causa, come pure nell'eventuale

periodo toccato dalla retroattività dell'obbligo. Poiché – come detto – in

quest'ultimo caso il contributo va differenziato sulla base della situazione

effettiva dei vari periodi (sopra, consid. 4).

Nella

fattispecie il reddito dell'istante ha denotato un'ascesa notevole nei primi

tre mesi (fr. 3226.20 mensili netti nell'ottobre

del 2006, fr. 3423.50 nel novembre, fr. 3733.55 nel dicembre: estratto

del conto personale nel fascicolo “richiami III”), stabilizzandosi in seguito. Il

reddito del convenuto, di fr. 7309.– mensili netti tra l'ottobre e il dicembre del 2006 (sentenza impugnata, consid. 15),

è calato chiaramente nel gennaio, febbraio e marzo del 2007 a circa fr. 6690.– netti mensili (distinte di stipendio nel fascicolo “richiami II”), per attestarsi

dopo di allora a fr. 6904.75 (sentenza impugnata, loc. cit.). Il costo

dell'alloggio dell'appellante, limitato a fr. 1000.– nell'ottobre del 2006

(camera d'albergo ad __________: doc. H), è passato a fr. 1250.– mensili dal

novembre del 2006 (appartamento am­mobiliato a __________: doc. F) e a ben fr.

1700.

– mensili dal 1° maggio 2007 (di cui fr. 1400.– riconosciuti: consid. 6a).

Dal 1° ottobre 2006 al 30 aprile 2007, in pratica per tutto il periodo retroattivo, si imporrebbero così reiterate ripetizioni di calcolo. In circostanze

del genere conviene fissare uno scaglione unico che tenga conto di tutti i

cambiamenti importanti verificatisi in quel lasso di tempo. Con il risultato seguente:

Reddito del

marito

(media

dall'ottobre 2006 all'aprile 2007) fr. 6 985.90

Reddito della

moglie

(media

dall'ottobre 2006 all'aprile 2007) fr. 3 618.75

fr.

10.

604.65 mensili

Fabbisogno minimo

del marito (non contestato) fr. 2 472.—

Fabbisogno minimo

della moglie

(media

dall'ottobre 2006 all'aprile 2007) fr. 3 489.40

Fabbisogno in

denaro del figlio (consid. 7) fr. 2 600.—

fr.

8.

561.40 mensili

Eccedenza fr.

2.

043.25

Metà

eccedenza fr. 1 021.65 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2472.

– + fr. 1021.65 fr. 3 493.65 mensili,

deve

destinare al figlio: fr. 2 600.— mensili

e deve

versare alla moglie:

fr. 3489.40 + fr. 1021.65 ./. fr. 3618.75 fr.

892.30

mensili,

arrotondati

a fr. 890.—

mensili.

11.

Gli

oneri processuali dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'istante ottiene il versamento di un

contributo alimentare re­troattivo dal 1° ottobre 2006 al 31 marzo 2007 (fr.

890.

– mensili), anche se non nella misura richiesta (fr. 2225.– mensili fino al

31.

dicembre 2006, fr. 1500.– mensili in seguito), e un aumento del

contributo litigioso dal 1° aprile 2007 (fr. 835.– mensili invece di fr. 480.– mensili), benché inferiore a quello

preteso (fr. 1500.– mensili).

Inoltre

essa vede annullare il contributo alimentare per il figlio posto a suo carico

dal Pretore (fr. 525.– mensili dal 14 gennaio 2008). Nel complesso l'interessata

esce dunque vittoriosa per circa tre quinti sul contributo retroattivo, per

circa un terzo sul contributo dopo il 1° maggio 2007 (commisurato su 20 anni,

il valore litigioso essendo determinato dall'importo

annuo delle prestazioni contestate, moltiplicato per venti: art. 7 cpv. 3 CPC

ticinese) e interamente sul contributo ali­mentare in

favore del figlio (circa 5 anni a fr. 525.– mensili). Si giustifica così di

suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili.

Gli oneri processuali e le ripetibili dell'appello adesivo vanno addebitati

invece al convenuto, che soccombe per intero (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

Il sindacato

odierno impone di riformare altresì il dispositivo sugli oneri processuali e le

ripetibili di prima sede secondo il medesimo principio. Il Pretore ha

addebitato cinque sesti delle spese all'istante, rilevando che AP 1 soccombeva

sull'affidamento del figlio (“è stata la resistenza in causa della madre, che

si opponeva di per sé a una custodia al padre, ad aver provocato l'effettuazione

di un'ampia istruttoria su questo tema, fra cui la perizia”: sentenza

impugnata, consid. 18) e usciva sconfitta per circa due terzi sul contributo

alimentare per sé, oltre che su quello per G__________. Visto l'esito

dell'appello, appare equo ridurre il grado di soccombenza dell'attrice da

cinque sesti a tre quinti. L'indennità per ripetibili ridotte a carico di lei

fissata dal Pretore

in fr.

1800.

– va equamente ricommisurata, di conseguenza, in fr. 1300.–.

12.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il

profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge sicuramente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così

riformata:

1.4 La

richiesta di contributo alimentare avanzata da AO 1 per il figlio G__________ è

respinta.

1.5 AO 1 è tenuto a versare anticipatamente

a AP 1, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr.

890.– mensili dal 1° ottobre 2006 al 30 aprile 2007,

fr.

835.– mensili dal 1° maggio 2007 in poi.

3. La

tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 3518.40 sono poste

per tre quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al quale

l'istante rifonderà fr. 1300.– per ripetibili ridotte.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr. 50.–

fr.

1000.–

da

anticipare dall'appellante principale, sono posti a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. L'appello

adesivo è respinto.

IV. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

V. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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