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Decisione

11.2009.24

Indennità per contributo straordinario di un coniuge e scioglimento e liquidazione del regime dei beni fra coniugi: reintegra degli acquisti

13 novembre 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione del 9 maggio 2003 AO

1 ha promosso un'azione unilaterale di divorzio cui la moglie, con risposta del

24 ottobre 2003, ha aderito sul principio, formulando proprie domande sulle

conseguenze accessorie e postulando un contributo alimentare per sé

(OA.2003.278). Quest'ultimo è stato chiesto già in via cautelare (DI.2003.806).

Entrambe le parti hanno sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con

accordo parziale e il 5 dicembre 2003 ha sentito i coniugi, assegnando loro il termine bimestrale di riflessione. Il 6 e il 10 febbraio 2004 AO 1 e AP 1 hanno confermato per scritto la volontà di divorziare e di demandare

al giudice la decisione sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi.

C. Riguardo ai punti contestati, il marito ha dato per avvenuta la liquidazione

del regime matrimoniale, ha proposto di rinunciare alla divisione degli averi

previdenziali e ha rifiutato ogni contributo alimentare e ogni indennità in

favore della moglie. Quest'ultima ha aderito alla rinuncia della divisione

degli averi previdenziali, ma ha chiesto – dal canto suo – che le venisse

riconosciuto un importo a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, un contributo

alimentare indicizzato per sé di fr. 700.– mensili e un'indennità ai sensi

dell'art. 165 CC di fr. 160 000.–. L'udienza di discussione si è

tenuta il 18 maggio 2004. L'istruttoria si è conclusa il 7 maggio 2007 . Al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel

suo memoriale del 13 giugno 2007 il marito ha confermato la sua posizione. Nel proprio allegato del 15 giugno 2007 la

moglie ha riaffermato le sue domande, quantificando in fr. 50 000.–

la sua pretesa a titolo di liquidazione del regime matrimoniale.

D. Statuendo con sentenza del 23 gennaio 2009 il Pretore ha dapprima

respinto la domanda cautelare della moglie e nel merito ha pronunciato il

divorzio tra le parti, ha dato per sciolto e liquidato il regime dei beni,

non ha diviso le prestazioni previdenziali accumulate dai

coniugi durante il matrimonio, ha respinto la richiesta di indennità ai sensi

dell'art. 165 cpv. 2 CC e non ha riconosciuto alla moglie alcun contributo

alimentare. Il primo giudice non ha prelavato tasse né spese di giustizia, ha compensato

le ripetibili e ha ammesso le parti al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 16

febbraio 2009 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria –

la condanna del marito a versarle fr. 50 000.– a titolo di liquidazione

del regime matrimoniale e fr. 160 000.– quale indennità ai sensi dell'art.

165 cpv. 2 CC. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Avviata

come procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese (per il rinvio dell'art.

423.

cpv. 1), la causa è stata poi trattata con la procedura speciale degli art.

422.

segg. CPC ticinese (per il rinvio dell'art. 423 cpv. 3). Al vecchio rito

soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre

2010.

(art. 405 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata intimata il 23

gennaio 2009 ed è pervenuta al patrocinatore dell'appellante il 26 gennaio 2009

(cfr. busta d'intimazione). Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC

ticinese), il 16 febbraio 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo.

2.

Litigiose rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei

beni e l'indennità per contributo straordinario al mantenimento della famiglia.

Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha

assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid.

1).

3.

Il Pretore ha accertato che al momento della litispendenza – determinante

per lo scioglimento del regime dei beni (art. 204 cpv. 2 CC) – non c'era

alcunché da dividere fra i coniugi. Né la moglie avrebbe provato l'esistenza di

elementi suscettibili di permettere la reintegrazione negli acquisti del marito

di somme da lui prelevate. Il Pretore ha poi ritenuto che, ancorché si volesse

dare per provato che il marito costringesse – anche con violenza – la moglie a

consegnargli tutto il provento del proprio lavoro, il contributo in tal modo

prestato dalla stessa al mantenimente della famiglia non poteva essere considerato

straordinario. La misura dei redditi in gioco stava a indicare che, con ogni verosimiglianza,

tutto quanto era guadagnato in famiglia era necessario al sostentamento dei

suoi membri.

4.

AP

1.

non condivide l'opinione del Pretore riguardo allo scioglimento del

regime dei beni. A suo parere il giudice avrebbe deciso la fattispecie

“sconfinando nell'arbitrio” per non avere considerato “chiare ed indiscutibili

risultanze documentali” (appello, pag. 2 n. 2). L'interessata ritiene in ogni

caso adempiuti i presupposti dell'art. 208 cpv. 1 n. 2 CC. Onde, in definitiva,

un suo credito di fr. 50 000.– nei confronti del marito a titolo di

scioglimento del regime matrimoniale.

a) Per

quanto concerne l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il

giudice incorre nell'arbitrio ove disconosca manifestamente il senso e la

portata di un mezzo di prova, ove ometta senza valida ragione di tenere conto

di un elemento di prova importante suscettibile di modificare l'esito della

vertenza, oppure ove ammetta o neghi un fatto, ponendosi così in aperto

contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF

134.

V 53 consid. 4.3 pag 62; 129 I 8 consid. 2.1). In concreto, il Pretore ha

presentato la situazione patrimoniale dei coniugi al momento dello scioglimento

del regime dei beni, accertando che non vi erano beni da dividere. Certo, il

primo giudice ha ritenuto che alcuni prelievi operati dal marito parevano sì

“sospetti, poiché avvenuti poco tempo prima della partenza”, ma non potevano in

ogni caso “essere recuperati”. Il giudice ha anche ipotizzato che il marito avesse

“prelevato dei beni”, ma “questi indizi non fanno una prova” (sentenza

impugnata, pag. 4 verso il basso). Non è dato a comprendere dove stia

l'arbitrio del Pretore, ove appena si consideri anche l'ammissibilità della

prova indiziaria, purché in tal caso il giudice formi il

proprio convincimento sulla base di un insieme concorde d'indizi, esaminati con

indirizzo critico (cfr. al riguardo: Rep. 1974 pag.

128). Ed è ciò che ha fatto il primo giudice, dandone ragione nella

decisione impugnata.

b) Per

quanto riguarda l'art. 208 cpv. 1 CC, il coniuge che pretende la reintegrazione

di beni negli acquisti dell'altro deve provare il rispetto

delle condizioni per una tale operazione. Egli deve di conseguenza fornire la

prova che l'altro coniuge abbia disposto di tali beni con liberalità tra vivi

nei cinque anni precedenti la dissoluzione del regime senza il suo consenso o

che li abbia alienati nell'intenzione di sminuire la propria partecipazione.

Questa norma non permette dunque di reintegrare negli acquisti un bene per il

semplice fatto che vi abbia fatto parte in un dato momento (JdT 1995 I 535).

Sia come sia, ai fini dell'art. 208 CC, l'uso di acquisti contrario allo

spirito del matrimonio non fa nascere per ciò solo alcuna ricompensa (DTF 118

II 29 consid. 3b). In concreto, spettava alla moglie provare che il marito disponesse

del denaro e quale sia stata la sua destinazione, in particolare che essa fosse

suscettibile di “compromettere la [sua] partecipazione” alla liquidazione. Ed

essa non ha dimostrato che i noti prelievi siano avvenuti con l'intenzione di

sminuire la sua partecipazione (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC), non trovandosi nel

memoriale alcun argomento sufficiente al riguardo. L'appello si rivela pertanto

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC ticinese, combinato con il cpv. 5).

c) Si esaminasse nondimeno la situazione, varrebbero le considerazioni

in appresso. Il conto n__________ presso la Banca è stato chiuso il 4 maggio

1998.

Da quella relazione sono stati eseguiti quattro prelievi tra il 22 agosto

1997.

e il 4 maggio 1998 (doc. P). La moglie considera “dati i presupposti

dell'art. 208 cpv. 1 n. 2”, e ciò perché l'importo di fr. 59 127.– è stato

“interamente prelevato dal marito per i propri fini”. Ma, nelle pagine

dell'appello manca qualsiasi elemento suscettibile di confortare tale

convinzione. Certo, il teste P ha confermato di aver prestato a AO 1 fr. 10 000.–

nel 1996 per permettergli “di aiutare il figlio [F__________] a risanare l'attività

commerciale nella vendita di alimentari che si trovava in difficoltà”, importo

poi restituito “in quattro rate” in “circa un anno e mezzo” (deposizione del 7

maggio 2007, act. XIV, pag. 4). Ciò che collima con quanto indicato da AO 1

(interrogatorio formale del 18 maggio 2004, act. V in: incarto DI.2003.806,

risposta ad 6). Inoltre, l'acquisto dell'immobile in __________ è avvenuta per

conto del figlio T__________ (interrogatorio formale citato, risposta ad 5). Ma

– a un esame complessivo – la valutazione del Pretore operata a questo

proposito restiste a ogni critica, non potendosi dire che aiuti forniti a figli

configurino per ciò solo un uso “anticoniugale” delle somme prelevate.

d) Per quanto riguarda poi “quadri e oggetti sottratti dalla casa” la

moglie non indica alcun importo, limitandosi a sostenere che il suo credito

complessivo a titolo di liquidazione del regime dei beni assomma a fr. 50 000.–,

importo “che può essere adattato a discrezione da questo Tribunale”. Ora, per

quanto riguarda gli effetti patrimoniali del divorzio, invero,

il diritto federale non prescrive l'applicazione del principio inquisitorio (ZBJV 138/2002 pag. 30). In tale ambito il giudice è vincolato

dunque, di regola, alle richieste delle parti, le quali non possono limitarsi a

domande indeterminate, ma devono cifrare le loro pretese (DTF 116 II 219

consid. 4a con numerosi richiami di dottrina). E al riguardo l'appello è silente.

Lo stesso si rivela dunque irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC ticinese

combinato con il cpv. 5). In ogni caso, agli atti nemmeno figurano elementi suscettibili

di confortare la tesi della moglie.

5.

In merito alla pretesa indennità a norma dell'art. 165 CC, l'appellante ritiene

che il “giudice sconfina dal limite del potere d'apprezzamento” avendo

dimenticato la testimonianza della figlia, secondo la quale essa dava tutti i

propri guadagni al padre. AP 1 sembra così lamentarsi di una decisione

arbitraria, ma nemmeno tenta di confrontarsi con gli argomenti del Pretore,

sicché su questo punto l'appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. d CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Analoga sanzione merita

l'asserto secondo cui sarebbe “dimostrato” che essa “era tenuta a dare al

marito l'intero suo reddito ricevendone una minima parte per il mantenimento

della famiglia”, poiché l'interessata non indica alcuna cifra al riguardo. Né

spiega perché l'indennità debba essere stimata in fr. 400.– il mese.

L'appellante poi ritiene che la figlia sopperisse alle mancanze dell'attore,

che le lasciava “solo fr. 150.–” il mese per le necessità della famiglia. Se

non che, ancora una volta l'interessata non quantifica il reddito della figlia,

che nemmeno risulta dalla di lei testimonianza (deposizione di del 7 maggio

2007: act. XIV, pag. 2). Sia come sia, la figlia, avendo vissuto con i genitori

(deposizione citata, pag. 1 in fondo), doveva partecipare alle spese domestiche

(RtiD II-2004 n. 26c pag. 573, consid. 5e). Si prescindesse da tutto ciò, va ricordato

che il sostentamento della famiglia incombe a ognuno dei coniugi “nella misura delle sue forze” (art. 163 cpv.

1.

CC) e che la misura di tale contributo è decisa dai medesimi (DTF 121 I 97). Le prestazioni in denaro costituiscono il modo ordinario di

contribuzione dei coniugi. In concreto però tutto si ignora del reale fabbisogno

della famiglia e di chi, fra lei e il marito, vi provvedesse e in che misura. E

la moglie nemmeno tenta di illustrare qualcosa al riguardo.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece il problema di ripetibili, l'appello

non essendo stato intimato per osservazioni. La richiesta

di assistenza giudiziaria non può essere accolta, all'appello difettando sin

dall'inizio ogni probabilità

di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Né,

per vero, l'appellante ha minimamente sostanziato la sua situazione. Ad ogni

buon conto si può presumere che la sua condizione non sia oggi notevolmente

mutata rispetto a quanto emerge dagli atti e che pertanto essa versi in una

difficile situazione economica. La tassa di giustizia va dunque moderata nel

limite del possibile.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è

respinto e la sentenza impugnata confermata.

2. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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