11.2009.25
Interdizione
3 marzo 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2009.25
Data decisione, Autorità:
03.03.2009, ICCA
Ricorso:
TF,5A_198/2009, 25.05.2009
Titolo:
Interdizione
INTERDETTO
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
Incarto n.
11.2009.25
Lugano
3 marzo 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 458.2007
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
20 agosto 2007 dalla
CO 1
nei confronti di
AP 1 ;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso”) del 16 gennaio 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
18 dicembre 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La Commissione tutoria regionale 12 ha presentato il 20 agosto
2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei
confronti di AP 1 (1975) fondata sull'art. 369 CC (infermità o debolezza di
mente). La richiesta faceva seguito a una lettera del 20 aprile 2007 con cui la
Clinica __________ di __________, nella quale l'interessato era stato
ricoverato l'8 marzo 2007 “per uno scompenso psicotico caratterizzato da un'ideazione
paranoide”, segnalava alla Commissione medesima la necessità del provvedimento.
B. L'Autorità
di vigilanza ha affidato il 16 ottobre 2007 al Servizio psico-sociale di Locarno
l'esecuzione di un referto peritale sulla persona di AP 1, verificandone l'eventuale
infermità o debolezza di mente e la necessità di misure di protezione. AP 1 non
ha dato seguito né alle convocazioni del Servizio psico-sociale di Locarno né alla
diffida inviatagli il 27 novembre 2007 dall'Autorità di vigilanza, sicché
quest'ultima ha ordinato il 21 dicembre 2007 la traduzione forzata del peritando
alla Clinica __________ di __________, cui è stato conferito l'incarico di stendere
il referto. La mancata collaborazione di AP 1 ha impedito però l'allestimento
della perizia. Infruttuoso è risultato altresì un secondo ricovero coatto,
ordinato il 13 giugno 2008 dalla Commissione tutoria regionale, AP 1 essendo
fuggito dalla Clinica __________ per rientrare a casa.
C. Convocato due volte per essere sentito di persona, AP 1 non si è
presentato nemmeno davanti all'Autorità di vigilanza. Statuendo con decisione
del 18 dicembre 2008, questa ha pronunciato l'interdizione “in base all'art.
369 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a designare un tutore.
Essa non ha prelevato tasse né spese.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 ha introdotto a questa
Camera un “ricorso” del 16 gennaio 2009 nel quale lamenta, in
tre righe, che “la decisione [di] interdizione non ha nessuna base ed è priva
di fondamento”. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili
entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art.
39.
LAC). Lo scritto dell'interessato può dunque essere trattato solo come
appello. Quanto alla decisione impugnata, nella fattispecie essa è stata spedita
a AP 1 il 18 dicembre 2008 (distinta di impostazione agli atti). La
notificazione essendo avvenuta durante le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1
lett. a CPC), il termine per l'appello non è cominciato a decorrere prima del 3
gennaio 2009 (DTF 122 V 60 per analogia). Consegnato alla posta il 16 gennaio
2009, il memoriale in esame è dunque tempestivo.
2.
Un interdicendo è senz'altro legittimato ad appellare, nella misura
in cui sia capace di discernimento (Schnyder/Murer
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai n. 114,
115.
e 169 ad art. 373 CC; Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 e 11 ad
art. 397 CC). L'appello deve contenere – fra l'altro – le richieste di giudizio
(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai “motivi di
fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). In
materia di tutele nondimeno tali esigenze di forma vanno per certi versi
attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga
personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le
richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme
del ricorso (Geiser, op. cit., n.
41.
ad art. 420 CC).
3.
Nella
sua decisione l'Autorità di vigilanza ha spiegato le ragioni che, pur nell'impossibilità
di eseguire accertamenti peritali, inducono a reputare AP 1 bisognoso di aiuto,
protezione e assistenza. Essa ha rilevato anzitutto che secondo i rapporti della
Clinica __________ l'interessato risulta affetto da “disturbo della personalità
paranoide”. Nella quotidianità poi – essa ha soggiunto – il trentenne si fa
mantenere dalla madre (che lo alloggia), non è in grado di capire che deve attivarsi
per reperire una fonte di reddito, fa capo a mutui di una prozia, denota una
sostanziale incapacità a gestirsi autonomamente, non ha alcun progetto per il
futuro e si disinteressa di tutto quanto riguarda l'organizzazione della propria
vita (riqualifiche professionali, richieste di aiuto sociale ecc.). Ciò pone in
serie difficoltà la famiglia, che sempre meno riesce a sostenerlo. Onde la
necessità di durevole protezione e assistenza, la quale non può essere
garantita se non con l'istituzione di una tutela.
4.
Nel suo scritto del 16 gennaio 2009 l'appellante dichiara di voler
ricorrere perché “la decisione [di] interdizione non ha nessuna base ed è priva
di fondamento”. Quantunque non avanzi alcuna richiesta di giudizio, si può intuire
che egli postula il rigetto dell'istanza di interdizione e la conseguente
riforma della decisione presa dall'Autorità di vigilanza. Non è dato di capire
invece per quali ragioni ciò dovrebbe avvenire. L'interessato non si confronta
neppure di scorcio con i motivi addotti dall'Autorità di vigilanza a giustificazione
della tutela, ignora l'analisi della sua situazione personale e non si pronuncia
per nulla sul disturbo della personalità diagnosticatogli dagli specialisti.
Non è quindi dato di capire perché mai l'interdizione non avrebbe alcuna base e
sarebbe priva di fondamento. Pur con tutta la comprensione dovuta a un interdicendo
che insorge personalmente contro l'istituzione di una tutela, in concreto l'appello
si esaurisce praticamente in una dichiarazione di ricorso. Privo di
motivazione, esso deve quindi essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
5.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC), ma nel caso precipuo si giustifica di rinunciare a ogni
prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni
giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone
invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è ammissibile il ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni
di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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