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Decisione

11.2009.27

Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per moglie e figli

21 febbraio 2013Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi immobili, eccettuati – eventual­mente – quello a __________ e due fondi a

__________. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2013 AO 1 propone di respingere

l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura

sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5

e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei

fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e

la decisione del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370

cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo, gli appelli in

esame sono pertanto ricevibili.

I. Sull'appello

di AO 1

2.

Al

suo memoriale AO 1 acclude nuovi documenti. Nelle protezioni dell'unione coniugale

tuttavia non erano ammissibili nuovi fatti o

nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese:

RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne

ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato (in materia di

filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure il giudice ritenesse opportuno

assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto

di famiglia: art. 419b CPC ticinese). In concreto i nuovi documenti

servono tutt'al più a sostanziare un maggior fabbisogno minimo dell'appellante,

ma non giovano alle figlie minorenni. Non possono quindi entrare in linea di

conto ai fini del giudizio.

3.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che litigiosi

rimanevano unicamente i contributi alimentari dal 1° marzo 2008 in poi. Ciò premesso, egli ha calcolato il reddito di AP 1 in fr. 7460.55 mensili dal 1° marzo 2008 al 15 settembre 2008, assegni familiari compresi, e in fr. 6996.75 mensili

dopo di allora, senza gli assegni familiari, determinando il fabbisogno minimo di

lui in fr. 3694.80 mensili (recte: fr. 3874.80 mensili) (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1180.–, premio della cassa malati fr. 361.40,

assicurazioni sulla vita e di previdenza fr. 567.–, leasing dell'automobile

fr. 339.30, assicurazione

dell'automobile fr. 97.10, imposta di circolazione fr. 30.–, onere fiscale fr. 200.–). Quanto a AO 1, egli ha accertato un reddito

di fr. 950.– mensili sulla base delle indennità di disoccupazione da lei

riscosse e un fabbisogno minimo di fr. 3548.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio

fr. 1350.–, premio

della cassa malati fr. 470.70, assicurazione dell'automobile

fr. 109.90, imposta di circolazione fr. 42.70, assicurazione sulla vita

fr. 74.50, assicurazione del­l'economia domestica fr. 36.50, assicurazione

contro la responsabilità civile fr. 14.65, onere fiscale

fr. 200.–). Sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di J__________

in fr. 1275.– mensili e quello di D__________ in fr. 955.– mensili fino al 13°

compleanno, aumentato a fr. 1275.– mensili dopo di allora. Constatato un ammanco

nel bilancio familiare, egli ha lasciato al convenuto l'equivalente del fabbisogno

minimo e ha ripartito proporzionalmente il margine disponibile tra l'istante e

le figlie, onde i contributi alimentari indicati dianzi.

4.

L'appellante

sostiene che il reddito del marito ammonta non solo a fr. 7460.55 mensili dal

1° marzo al 15 settembre 2008 (assegni familiari compresi) e in fr. 6996.75

mensili dopo di allora (senza gli assegni familiari), come ha accertato il

Pretore, bensì a fr. 12 833.– mensili o almeno a fr. 9050.– mensili (assegni familiari compresi).

Il Pretore è giunto agli importi che precedono, per quanto riguarda il periodo

dal 1° marzo al 15 settembre 2008, sommando le indennità di disoccupazione

riscosse da AP 1 (fr. 5558.80 mensili), il guadagno accessorio di lui come

maestro di guida (fr. 650.– mensili) e il reddito dalla sua sostanza immobiliare

(fr. 1251.75 mensili). Dal 15 settembre 2008 in poi egli ha sostituito le indennità di disoccupazione con lo stipendio percepito dalla __________ (fr. 5095.– men­sili).

L'appellante imputa al marito invece un guadagno ipotetico da attività lucrativa

di fr. 10 331.70.– mensili, un'entrata accessoria come mae­stro di guida di fr.

1040.

– mensili e un reddito da sostanza immobiliare di fr. 1936.– mensili. Subordinatamente

essa chiede che il reddito di lui sia accertato almeno in fr. 9050.– mensili.

a) Nella

decisione appellata il Pretore ha rinunciato a imputare a AP 1 un reddito ipotetico,

non risultando verosimile ch'egli si fosse fatto licenziare deliberatamente

dalla __________. Nell'appello l'istante ribadisce che AP 1 è responsabile del proprio

licen­zia­mento, come confermerebbe il suo superiore __________ (verbale del 6 maggio

2008.

nell'inc. DI.2008.15), di modo che si giustifica di computargli anche dopo

il licenziamento dalla __________ lo stipendio mensile di fr. 10 331.70 ricevuto

fino al 31 dicembre 2007.

In

realtà __________ ha dichiarato che all'origine del licenzia­mento v'era il mancato

raggiungimento di determinati obiettivi da parte del dipendente dopo il 2005 nel

settore delle assicurazioni sulla vita, come pure un'incompatibilità di carattere

con lui che risaliva ad anni prima. Non si trattava dunque di cause immediate. AP

1.

era per altro un buon venditore di polizze, salvo poi disinteressarsene, ed

eccelleva nelle assicurazioni dei veicoli a motore, seppure alla compagnia quelle

polizze interessassero poco. Dalla testimonianza citata non traspaiono indizi

atti ad accreditare la tesi di un licenziamento deliberatamente provocato, tanto

meno a un sommario esame come quello che governa l'adozione di misure a protezione

dell'unione coniugale. Del resto AP 1 era già stato licenziato nel 2000 dalla __________

proprio per lacune nel campo dell'assicurazione sulla vita (doc. B nell'inc.

DI.2008.15). E se dopo il licenziamento da parte della __________ è rimasto

disoccupato fino al 15 settembre 2008 – senza per altro che risulti avere

indugiato nella ricerca di un impiego – non si deve trascurare ch'egli ha poi

accettato una nuova attività in un comparto assicurativo diverso dal precedente

(quello delle casse malattia), ciò che a un giudizio di apparenza non manca di

denotare buona volontà e spirito di adattamento. Ne segue che in concreto non

si ravvisano gli estremi per imputare a AP 1 un guadagno ipotetico.

Si aggiunga che un guadagno ipotetico non entra automaticamente in

linea di conto quand'anche un lavoratore si sia licenziato per propria scelta. Un

reddito potenziale identico a quello cui il dipendente ha rinunciato si

giustifica, in effetti, solo ove esso appaia nuovamente conseguibile (sentenza

del Tribunale federale 5A_317/2011 del 22 novembre 2011, c. 6.2 in fine). Che dopo la partenza dalla __________ il convenuto fosse effettivamente in grado di continuare

a guadagnare la stessa cifra (circa fr. 100 000.– annui: doc. H nell'inc.

DI.2007.4) non risulta verosimile. Anzi, la __________ lo

ha assunto per uno stipendio nettamente inferiore. Su questo punto la sentenza

del Pretore resiste dunque alla critica.

b) Il Pretore ha valutato in fr. 650.– mensili il reddito conseguito da

AP 1 nel tempo libero come maestro di guida fondandosi sulle affermazioni dello

stesso convenuto e sulla dichiarazione fiscale del 2006. L'appellante sottolinea che il convenuto ammette di guadagnare fr. 640.– mensili come maestro

di guida per motociclisti e fr. 400.– mensili come maestro di guida per automobilisti, onde un totale di fr. 1040.–

mensili. Del resto – essa soggiunge – il reddito si attesta a fr. 937.50

mensili anche volendo considerare le entrate medie secondo i dati fiscali del

2004.

e del 2005.

Al

suo interrogatorio formale il convenuto ha dichiarato di lavorare accessoriamente

come maestro di guida per motociclisti in media quattro ore la settimana alla

tariffa di fr. 40.–

orari,

per complessivi fr. 250.– netti mensili, e come maestro di guida per automobilisti

due ore la settimana alla tariffa di fr. 75.– orari, guadagnando

fr. 400.– netti mensili (verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4,

pag. 2, risposta n. 3). L'autorità fiscale sembrerebbe avere accertato ai fini

della tassazione 2006 un reddito netto da attività accessoria di fr. 7851.–

annui, pari a circa fr. 650.– mensili (act. VII nella rubrica “documenti da

terzi” dell'inc. DI.2007.4: correzioni ma­noscritte al conto economico della “__________”).

L'appellante procede a calcoli empirici in base alle tariffe orarie praticate

dal convenuto, ma dimentica che dalle entrate vanno dedotti i costi d'esercizio,

riconosciuti anche dall'autorità fiscale (elencati nella dichiarazione d'imposta

2006). È vero che dalle tassazioni 2004 e 2005 (doc. T e doc. 18 nell'inc.

DI.2007.4) si evincono entrate rispettivamente di fr. 875.– mensili (ossia

fr. 10 500.–

annui) e di circa fr. 690.– mensili

(ossia

fr. 8300.– annui), ma è vero altresì che ai fini della tassazione 2007 il contribuente

ha dichiarato un guadagno accessorio calato a fr. 165.75 mensili (fr. 1989.–

annui: doc. E nell'inc. DI.2008.169). Ne segue che, stimando a un giudizio di

apparenza il reddito di AP 1 come maestro di guida in fr. 650.– mensili,

il primo giudice non ha trasceso i limiti del suo legittimo potere d'apprezzamento.

c) Per

quanto attiene al reddito da sostanza, il Pretore lo ha cal­colato in complessivi

fr. 1251.75 mensili (fr. 650.– dalla locazione di un appartamento a __________ e

fr. 601.75 di due appartamenti a __________). L'appellante eccepisce che tali

entrate assommano in realtà a fr. 2029.– mensili: fr. 750.– per la locazione

dell'appartamento a __________, fr. 1186.– per quella dei due appartamenti

a __________, fr. 75.– per quella di una casa a __________ e fr. 18.–

mensili derivanti dal reddito da capitali.

L'appartamento

a __________ in comproprietà di AP 1 e di sua sorella __________ in ragione di

un mezzo ciascuno è locato ai genitori del convenuto per fr. 650.– mensili, cui

si aggiungono fr. 350.– di spese accessorie (doc. 32). Al­l'udienza dell'11 marzo

2008.

AP 1 ha ammesso tuttavia di ricevere dai genitori fr. 750.– mensili,

comprensivi delle spese accessorie, e che un identico importo riceve sua

sorella (verbale nell'inc. DI.2008.15, pag. 14 punto 3). Successivamente egli ha

dichiarato invece all'interrogatorio formale di percepire solo fr. 600.–

mensili lordi, mentre altri fr. 600.– mensili lordi sono riscossi dalla sorella

(verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 14). Di fronte a

simili incoerenze ben poteva il Pretore fondarsi sulla prima dichiarazione, dipartirsi

da un reddito di fr. 750.– mensili lordi e stimare le spese accessorie in fr.

100.

–. A un sommario esame l'importo di fr. 650.– mensili considerato dal primo

giudice sfugge dunque a censura.

AP

1.

è proprietario di due appartamenti (due monolocali) a __________, il cui reddito

è stato accertato dal Pretore in fr. 601.75 mensili (fr. 416.– mensili dall'uno,

fr. 500.– mensili dall'altro, dedotti interessi ipotecari per fr. 314.25

mensili: sentenza impugnata, consid. 5). L'istante oppone che nel­l'istanza di

modifica delle misure a protezione del­l'unione coniugale presentata il 5

febbraio 2008 il convenuto ha ammes­so un reddito di fr. 1186.– mensili. A

torto, ove appena si consideri che il reddito di fr. 1186.– mensili indicato

dall'interessato compren­deva tutti i redditi immobiliari, senza deduzioni, e

non solo la locazione degli appartamenti a __________

(istanza,

pag. 4). Tant'è che per arrivare alla somma di fr. 1186.– la stessa AO 1 ha addizionato nella sua

istanza

del 4 gennaio 2007 i redditi complessivi di tutti gli immobili del convenuto

(pag. 8). Anche su questo punto l'appello manca di consistenza.

Quanto

alla casa di __________ che AP 1 possiede in ragione di un mezzo insieme con la

sorella, il Pretore l'ha ritenuta inabitabile. L'appellante sostiene che nella

dichiarazione fiscale 2005 il convenuto ha dichiarato un valore locativo di fr. 1800.–

annui (doc. QQ), ciò che lascia presumere un reddito effettivo di almeno fr.

75.

– mensili. L'assunto è nuovo, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1

lett. b CPC ticinese). Comunque sia, il reddito di fr. 75.– mensili prospettato

dall'appellante è meramente teorico, tutto ignorandosi sulle reali condizioni

in cui si trova lo stabile. In ultima analisi non v'è ragione per distanziarsi,

nella fattispecie, dal reddito da sostanza immobiliare che il Pretore ha calcolato

in fr. 1251.75 mensili complessivi. A ciò si aggiunge il reddito da capitali di

fr. 18.– mensili che il convenuto ha ammesso nel riassunto scritto prodotto

all'udienza del 13 febbraio 2007 (pag. 9 in alto, nell'inc. DI.2007.4), per complessivi fr. 1269.75 mensili.

d) Per

quanto attiene al guadagno di AP 1 presso la __________, l'appellante sostiene

che esso ammonta a fr. 5995.– mensili e non solo a fr. 5095.– mensili, come ha

accertato il Pretore. All'importo calcolato dal primo giudice andrebbero aggiunti

infatti, essa soggiunge, almeno fr. 500.– mensili di anticipi sulle commissioni

e fr. 400.– mensili di assegni familiari che il convenuto ha rinunciato in

malafede a riscuotere.

Il

Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 5095.– netti mensili attenendosi ai certificati di salario da lui prodotti con l'istanza del 20 novembre 2008

(doc. C e D nell'inc. DI.2008.169). L'appellante aggiunge a tale importo fr. 500.–

mensili sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'interessato all'interrogatorio

formale, quando ha dichiarato di ricevere uno stipendio di fr. 5000.– mensili

lordi (fr. 4700.– netti), più fr. 500.– mensili in media di provvigioni

variabili (verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 2). I conteggi

di stipendio agli atti, di settembre e ottobre 2008, confer­mano in effetti che

il supplemento di fr. 500.– mensili si aggiunge allo stipendio di base di

fr. 5000.– mensili, ma che dalla retribuzione lorda di fr. 5500.–

mensili sono poi dedotti gli oneri sociali, onde uno stipendio netto di fr.

4700.

– per tredici mensilità, pari a fr. 5095.– mensili (doc. C e D nell'inc.

DI.2008.169), come ha accertato il Pretore.

Per

quanto concerne gli assegni familiari, non risulta che dopo essere stato assunto

dalla __________ il convenuto li abbia più percepiti. Tuttavia può ancora riscuoterli

(l'art. 39 vLAF prevedeva la possibilità di chiedere gli arretrati entro cinque

anni al datore di lavoro), come può riscuoterli tuttora l'appellante (art. 1

LAF e 24 cpv. 1 LPGA), indipendentemente dal suo grado d'occupazione (art. 7

LAF). Tali assegni in ogni modo costituiscono – se mai – un reddito delle

figlie e non vanno assimilati a reddito ipotetico del convenuto.

5.

Il reddito

di AO 1 è stato accertato dal Pretore in fr. 950.– mensili senza assegni familiari,

corrispondenti all'indennità di

disoccupazione

per un impiego al 50% che essa ha dichiarato di ricevere dal 15 marzo 2008 (verbale

del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 4). Nell’appello

l’istante afferma che, avendo essa ottenuto l'iscrizione ai ruoli della disoccupazione

il 15 marzo 2008, l'indennità del marzo 2008 è risultata di soli fr. 400.–,

che ad ogni modo l'indennità piena non eccede l'ammontare di fr. 900.– mensili e

che dopo il 15 marzo 2009 essa non riceverà più nulla. La prima argomentazione

è irricevibile, l'interessata non avendo fatto valere davanti al Pretore che

l'indennità del marzo 2008 fosse di soli fr. 400.– (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC ticinese). La seconda è a sua volta irricevibile per carenza di motivazione

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5), l'appellante

non spiegando perché il Pretore sarebbe caduto in errore accertando il reddito

di lei in fr. 950.– mensili quando essa medesima dichiarava di ricevere dall'assicurazione

contro la disoccupazione fr. 900.–/1000.– mensili (verbale citato,

risposta n. 2). La terza non è destinata a miglior sorte, l'appellante

dando per scontato che alla scadenza del diritto all'indennizzo non sarebbe

riuscita a trovare un impiego al 50% nel ramo d'attività per cui essa medesima si

era annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione. Invano si cercherebbe

tuttavia, nel memoriale, una benché minima spiegazione al proposito. Anche per

quanto concerne il reddito di AO 1 la sentenza del Pretore non presta quindi il

fianco alla critica.

6.

Il

Pretore ha determinato il fabbisogno minimo di AP 1, come detto (sopra, consid.

3), in fr. 3694.80 mensili (recte: fr. 3874.80 mensili). AO 1

chiede di ridurlo a fr. 2741.40 mensili, contestando le voci che saranno esaminate

in appresso.

a) L'appellante

chiede di moderare il costo dell'alloggio del marito, accertato dal Pretore in

fr. 1180.– mensili (compresi fr. 190.– di spese accessorie: doc. 31), a

fr. 1000.–. In realtà una pigione come quella riconosciuta dal primo giudice

non è esagerata, nemmeno per una persona sola che non eserciti – come asserisce

l'appellante – diritti di visita. L'appellante fa valere che il marito occupa

inutilmente un appartamento di quattro locali e mezzo, ma un giudizio sulla

congruità del costo dell'alloggio non dipende solo da criteri quantitativi. E

che l'appartamento del marito sia di livello più elevato del suo (per cui paga

fr. 1350.– mensili, comprensivi delle spese accessorie) l'interessata non

pretende. Dopo la fine della comunione domestica, del resto, ogni coniuge deve

poter beneficiare – per quanto possibile – di condizioni abitative sostanzialmente

paritarie (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21; I CCA, sentenza 11.2006.51

del 9 settembre 2011, consid. 6 con rinvio). A un esame d'apparenza non risulta

che il Pretore abbia disatteso tale principio.

b) Nel

fabbisogno minimo di AP 1 il Pretore ha inserito una posta di fr. 361.40

mensili per il premio della cassa malati da lui pagato alla __________ (doc. E

nell'inc. DI.2008.15). AO 1 rimprovera al marito di avere esteso dal 1° gennaio

2008.

la copertura assicurativa, “cambiando la classe d'assicurazione e la franchigia”.

Che dal 1° gennaio 2008 AP 1 abbia modificato unilateralmente la copertura

assicurativa è pacifico (verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4,

risposta n. 17). Non per ragioni oggettive, ma solo per equipararla a quella

della moglie, il che non rispondeva a reali esigenze. La questione è sapere di

quanto la modifica abbia fatto lievitare il premio. Fino al 31 dicembre 2007 il

convenuto pagava infatti fr. 239.80 mensili alla __________ (doc. CC nell'inc. DI.2007.4) e fr. 42.50

mensili alla __________ (doc. DD nell'inc. DI.2007.4). Dal 1° gennaio 2008 egli

risulta avere un'unica copertura presso la __________ (doc. E nell'inc.

DI.2008.15) che gli costa fr. 361.40 mensili. Nel frattempo però è lievitato

anche il premio della cassa malati a carico della moglie per una copertura

invariata: da complessivi fr. 407.50 mensili nel 2007 (doc. CC e DD nell'inc. DI.2007.4) a fr. 470.70 mensili nel 2008

(doc. AAA nell'inc. DI.2007.4). Si può ragionevolmente presumere dunque che,

avesse lasciato la copertura immutata, anche AP 1 avrebbe subìto un aumento

analogo. Gli si può riconoscere così un premio della cassa malati di

fr. 326.– mensili.

c) Il

Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo del convenuto una spesa di fr. 567.–

mensili per i premi assicurativi della __________ riguardanti una “polizza di

previdenza” (fr. 207.20: doc. G nell'inc. DI.2008.15) e della __________ riguardanti

una “polizza di libero passaggio __________” (fr. 359.80: doc. H nell'inc.

DI.2008.15). L'appellante insorge contro tali voci di spesa, rilevando che

“l'esposizione dell'importo di fr. 337.50 per l'assicurazione __________ non è

un costo necessario o prioritario” e che “l'assicurazione vita di fr. 269.40

(...) non è sicuramente prioritaria per rapporto agli oneri alimentari”

(memoriale, pag. 21). Sta di fatto che nel fabbisogno minimo del convenuto il Pretore

non ha riconosciuto né il premio dell'una né quello dell'altra assicurazione,

di modo che l'argomento cade nel vuoto.

Quanto

al citato premio di fr. 207.20 mensili dovuto alla __________, l'appellante lo

contesta perché “trattasi di una polizza di previdenza”. In realtà anche il

premio per una polizza di previdenza può rientrare nel fabbisogno minimo di un

coniuge, a condizione che il bilancio familiare sia in gra­do di sostenere la spesa (v. RtiD I-2007 pag. 741

consid. 7b). Nella fattispecie, come si vedrà oltre, il qua­dro delle

entrate e delle uscite coniugali registra un chiaro ammanco. Il premio non può dunque

essere riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto, i contributi di

mantenimento per moglie e figli essendo prioritari. Analoga sorte tocca al

premio di fr. 359.80 mensili dovuto alla __________, per tacere del fatto che quella

polizza è – come ha ammesso il convenuto –decaduta il 15 settembre 2008 (conclusioni

del 29 dicembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, pag. 7 n. 4). AP 1 pretende di essere

stato obbligato a stipulare quella copertura per ricevere le indennità di

disoccupazione dopo essere stato licenziato dalla __________, ma l'erogazione

di simili indennità non risulta essere vincolata a presupposti del genere, né il

convenuto ha reso verosimile l'asserzione. La spesa non può quindi essere riconosciuta

nel fabbisogno minimo di lui.

d) L'appellante

contesta il leasing dell'automobile inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo

del marito (fr. 339.30 mensili: doc. 8) non perché la spesa sia ingiustificata,

ma perché “i costi per auto e moto sono già stati considerati nel calcolo del

reddito netto (...) dell'attività di maestro di scuola guida” (memoriale, pag. 21 in fondo). In realtà i costi d'esercizio 2004, 2005 e 2006 della scuola guida non comprendono alcun

leasing per l'automobile. Certo, ravvisandosi un ammanco nel bilancio familiare

il convenuto potrebbe anche essere tenuto a servirsi dei mezzi pubblici. Nella

fattispecie però l'automobile gli consente di esercitare l'attività accessoria

di maestro conducente, che genera un reddito di fr. 650.– mensili. Il veicolo

inoltre non è inutilmente dispendioso (una __________: doc. F nell'inc.

DI.2008.15). Riconoscendosi la necessità della vettura, è giusto riconoscere

anche l'imposta di circolazione e l'assicurazione contro la responsabilità

civile del veicolo, che non figurano nel conto economico della “__________” (act.

VII nella rubrica “documenti da terzi” dell'inc. DI.2007.4; v. anche doc. LL).

e) Dal

fabbisogno minimo del convenuto va stralciato nondimeno, in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 411),

l'onere fiscale di fr. 200.– mensili stimato dal Pretore. Secondo

giurisprudenza il carico d'imposta “non deve essere considerato in presenza di

ristrettezze economiche” (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, 127 III 70 consid. 2b).

Non può quindi esserne tenuto calcolo a scapito dei contributi alimentari per

moglie e figlie. Tutto

ciò

posto, il fabbisogno minimo del convenuto ascende a

fr. 3072.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–

mensili, costo dell'alloggio fr. 1180.– mensili, premio della cassa malati fr. 326.–

mensili, leasing dell'automobile fr. 339.30 mensili, imposta di circolazione

fr. 30.– mensili, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 97.10 mensili).

7.

Per

quel che attiene al suo fabbisogno minimo (stabilito dal Pretore in fr. 3548.95

mensili), l'appellante chiede di portarlo a fr. 4100.– mensili. Essa critica

il costo dell'alloggio, chiedendo inoltre che le si riconosca il lea­sing

dell'automobile fino al 31 dicembre 2008 e la spesa per il rimborso del mutuo

destinato all'acquisto di una nuova automobile dopo di allora.

a) Il

Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo dell'appellante un costo

dell'alloggio di fr. 1350.– mensili, pari agli interessi ipotecari e alle spese

dell'abitazione coniugale (una proprietà per piani a __________, nel frattempo

venduta: sopra, lett. D), rispettivamente alla locazione (con spese accessorie)

dichiarata dall'istante per l'appartamento a __________ in cui si è trasferita

con le figlie il 1° luglio 2008. L'appellante chiede di portare la spesa a fr.

1450.

– mensili per tenere conto dei più elevati interessi ipotecari gravanti la

proprietà per piani dopo l'accensione dell'ipoteca a tasso variabile stipulata

dal 27 novembre 2007 (doc. ZZ), rispettivamente – a decorrere dal

luglio 2008 – del prevedibile conguaglio a saldo delle spese accessorie dovuto per

la locazione dell'appartamento. Non rende verosimile tuttavia di avere pagato fr.

100.

– mensili in più di oneri ipotecari (si limita a produrre il contratto di

ipoteca a tasso variabile) né ha recato un qualsivoglia elemento atto a rendere

verosimile un conguaglio di fr. 1200.– annui per le spese accessorie dell'appartamento.

Non sufficientemente sostanziata, la pretesa non può dunque essere accolta.

D'ufficio

va rilevato inoltre, sempre in applicazione del principio inquisitorio illimitato

preposto al diritto di filiazione, che una quota del costo dell'alloggio conteggiato

dal Pretore nel fabbisogno minimo dell'appellante rientra in realtà nel fabbisogno

in denaro delle figlie. E stando alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo,

cui questa Camera si ispira da oltre un ventennio per stimare il fabbisogno in

denaro di minorenni (Rep. 1994 p. 301 consid. 5), il

costo dell'alloggio a carico del genitore affidatario va

inserito per un terzo nel fabbisogno in denaro del primo figlio e per un

quarto nel fabbisogno in denaro del secondo (Amt für Jugend

und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lun­gen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), in sostituzione del valore statistico previsto dalla tabella. Nel fabbisogno in denaro

di J__________ va inclusa così una quota di fr. 450.– mensili e in quello di D__________

una quota di fr. 337.50 mensili. Nel fabbisogno minimo dell'appellante rimane

la differenza di fr. 562.50 mensili.

b) Relativamente

al leasing dell'automobile, il Pretore lo ha

ignorato

senza motivazione. L'appellante ribadisce di aver dovuto pagare a tal fine fr.

385.70

mensili fino al 31 dicembre 2008, quando ha riconsegnato la __________

al marito, salvo dover poi contrarre un debito di fr. 12 000.– per acquistare

una vettura usata e impegnarsi a rimborsare il mutuo in rate di fr. 250.–

mensili (appello, pag. 9 in basso). Ora, a parte il fatto che quest'ultima argomentazione

è nuova (e come tale irricevibile: sopra, consid. 2), si conviene che la fine

della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per

quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di

vita precedente (e nel tenore di vita rientra l'uso di un'automobile). Le

ristrettezze economiche in cui versa la famiglia nel caso specifico non

consentono tuttavia di riconoscere nel fabbisogno minimo dell'appellante il

costo di un leasing non necessario per scopi professionali o per motivi di

salute (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami) né, tanto meno,

l'imposta di circolazione o l'assicurazione contro la responsabilità civile per

il veicolo. Ove trasferte professionali siano indispensabili, va riconosciuto

al coniuge il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (loc. cit.). L'appellante

si è annunciata ai ruoli della disoccupazione per un impiego al 50%, ma non

risulta che tale attività richiederebbe l'uso di un veicolo. Tutto quanto può

esserle riconosciuto è quindi un'indennità per un abbonamento ai mezzi pubblici

(per esempio un abbonamento “arcobaleno” di due zone) che non le costerebbe più

di fr. 50.– mensili.

c) D'ufficio

vanno stralciati infine dal fabbisogno minimo dell'appellante, una volta di più

in forza del principio inquisitorio illimitato che presiede al diritto di

filiazione, i vari premi assicurativi riconosciuti dal Pretore: quello per

l'assicurazione dell'econo­mia domestica (fr. 36.50 mensili), per

l'assicurazione contro la responsabilità civile (fr. 14.65 mensili) e per l'assicurazione

sulla vita (fr. 74.50 mensili). Nella situazione di grave ristrettezza in cui

si trova la famiglia vale per l'appellante quanto vale per il marito: le

esigenze di sostentamento sono prioritarie rispetto alle assicurazioni (sopra,

consid. 6c). Per gli stessi motivi vanno tolte dal fabbisogno minimo dell'appellante

le imposte di fr. 200.– mensili, rinviandosi parimenti in proposito a quanto

vale per il marito (sopra, consid. 6c). Se ne conclude che il fabbisogno minimo

dell'appellante non eccede fr. 2333.20 mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 562.50,

premio della cassa malati fr. 470.70, indennità di trasferta fr. 50.–).

8.

In

merito al fabbisogno in denaro delle figlie l'appellante si duole che il

convenuto non abbia chiesto alla __________ il versamento degli assegni familiari,

di modo che dal 15 settembre 2008 in poi si giustifica di maggiorare il fabbisogno in denaro di J__________ e D__________ di fr. 200.– mensili. La tesi

è infondata. I contributi alimentari fissati sulla scorta delle citate raccomandazioni

edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo comprendono già gli assegni familiari (Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 9 in alto e 15 in alto; DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). Tali prestazioni non vanno

quindi calcolate in aggiunta. Il fatto che AP 1 abbia rinunciato a chiederle

ancora non significa del resto – come si è spiegato – che a ciò non possa sovvenire

l'appellante, il diritto alla riscossione estinguendosi in cinque anni (sopra,

consid. 4d).

D'ufficio,

in virtù del ripetuto principio inquisitorio illimitato, va ridefinito altresì il

fabbisogno in denaro delle figlie, che il Pretore ha stimato in base alla

tabella 2008 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Intanto perché

nel fabbisogno delle minorenni va inclusa la quota per il costo dell'alloggio tolta

dal fabbisogno minimo della madre (fr. 450.– mensili nel caso di J__________,

fr. 337.50 mensili nel caso di D__________). Inoltre perché la posta per

cura e educazione, che il Pretore ha stralciato senza motivazione, va considerata

nella misura del 50%, l'appellante essendo abile al lavoro in tale proporzione

e non potendo assolvere pienamente tale compito in natura. Tenuto conto di ciò,

il fabbisogno in denaro di J__________ va rivalutato

in fr. 1855.– mensili e quello di D__________ in fr. 1490.– mensili

fino al 13° compleanno, rispettivamente in fr. 1745.– mensili dopo di

allora.

II. Sull'appello

di AP 1

9.

L'appellante

contesta il reddito della propria sostanza accertato dal Pretore in complessivi

fr. 1251.75 (sopra, consid. 4c), sostenendo che l'appartamento di __________ in

comproprietà con la sorella è locato ai genitori per fr. 650.– mensili e che

quindi egli percepisce solo fr. 325.– mensili, l'altra metà spettando alla sorella.

La censura non merita accoglimento, come si è già illustrato (sopra, consid.

4c), a maggior ragione ove si consideri che l'appellante medesimo ha rifiutato

di fornire ragguagli sulla cifra realmente pagata dai genitori a titolo di

locazione (“Io mi rifiuto di fornire indicazioni sui miei genitori”: verbale del

25.

novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 14).

Soggiunge

l'appellante che dal provento per la locazione dei due monolocali a __________

(fr. 916.– mensili) il Pretore avrebbe dovuto

dedurre, oltre agli interessi ipotecari (fr. 314.25 mensili complessivi),

le spese di amministrazione da lui sopportate (in media fr. 3400.– annui, ossia

circa fr. 285.– mensili). La rivendicazione è pertinente. Le pigioni incassate

dall'appellante sono comprensive delle spese accessorie (doc. L e M). E per

l'amministrazione dei due appartamenti l'appellante paga attorno ai fr. 3400.–

annui (doc. 10). Il reddito netto dei due appartamenti si riduce così a fr. 316.75

mensili, onde un reddito complessivo della sostanza immobiliare di fr. 984.75

mensili.

Tenuto

conto di ciò, il reddito del convenuto va accertato in fr. 7193.55 mensili

dal 1° marzo al 15 settembre 2008, assegni familiari compresi (fr. 5558.80

di indennità di disoccupazione, fr. 650.– mensili da attività accessoria,

fr. 984.75 mensili dalla sostanza), e in fr. 6729.75 mensili dal 15 settembre 2008 in poi (fr. 5095.– mensili da attività lucrativa, fr. 650.– mensili da attività accessoria, fr. 984.75

mensili dalla sostanza), assegni familiari non compresi.

10.

Sostiene

l'appellante che il fabbisogno minimo di AO 1 va ridotto dai fr. 3548.95

mensili accertati dal Pretore a fr. 3087.05 mensili. Egli contesta il premio

della cassa malati, i costi d'automobile dopo il 1° gennaio 2009 e l'onere

fiscale.

a) Il

Pretore ha incluso nel fabbisogno minimo di AO 1

il premio della cassa malati (fr. 470.70 mensili) valido dal

gennaio 2008 (sopra, consid. 6b). L'appellante chiede di parificarlo al suo e di

ridurlo a fr. 360.– mensili. Non ve n'è ragione. I coniugi non vanno equiparati

al ribasso, su una cifra ormai obsoleta, ma in base al premio che ognuno di

loro avrebbe dovuto pagare dal 1° gennaio 2008 se non avesse modificato la copertura

assicurativa. È quanto si è spiegato dianzi (loc. cit.).

b) Riguardo

alle spese d'automobile, si è visto che a AO 1 non se ne possono riconoscere né

prima né dopo il gennaio del 2009, date le difficili condizioni economiche in

cui versa la famiglia (sopra, consid. 7b). L'argomentazione dell'appellante, il

quale contesta quelle spese dal gennaio del 2009 in poi, risulta di conseguenza superata. Quanto alle imposte (fr. 200.– mensili riconosciuti dal

Pretore), si è spiegato ch'esse vanno espunte dal fabbisogno minimo di AO 1 non

perché questa non sia “un soggetto fiscale attivo” (come asserisce l'appellante),

ma perché valgono nei confronti dell'interessata gli stessi criteri applicati al

fabbisogno minimo del marito (sopra, consid. 6e).

11.

Infine l'appellante contesta la restrizione della facoltà di

disporre cui il Pretore ha assoggettato i suoi fondi. Se non che, il Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato nel frattempo il divorzio

tra le parti, ordinando nel dispositivo n. 1.7 della sentenza la cancellazione del

provvedimento (sentenza del 28 aprile 2011, inc. OA.2009.97, dispositivo n. 1.7,

pag. 18). Tale decisione è stata impugnata (la procedura di appello è tuttora

pendente: inc. 11.2011.76), ma non su quel punto, che è passato in giudicato.

Al riguardo l'appello è divenuto pertanto privo d'oggetto e va stralciato dai

ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).

12.

Da quanto precede emerge il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

Dal 1° marzo al 14 settembre 2008 (fine della disoccupazione del marito)

Reddito del marito,

assegni

familiari compresi (consid. 4 e 9) fr. 7193.55

Reddito

della moglie (consid. 5) fr. 950.—

fr.

8143.55

mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 6) fr. 3072.40

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7 e 10) fr. 2333.20

Fabbisogno

in denaro di J__________ (consid. 8) fr. 1855.—

Fabbisogno

in denaro di D__________ (consid. 8) fr. 1490.—

fr.

8750.60

mensili

ammanco fr.

607.05

mensili

In condizioni di ammanco i contributi per

moglie e figlie vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo prioritario

rispetto agli altri (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 553 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto). Ne risulta quanto segue:

disponibilità

del marito:

fr.

7193.55

(reddito) ./. fr. 3072.40 (fabbisogno minimo) = fr. 4121.15 mensili

fabbisogno

scoperto della moglie:

fr.

2333.20

(fabbisogno minimo) ./. fr. 950.– (reddito) = fr. 1383.20 mensili

fabbisogni

scoperti di moglie e figlie:

fr.

1383.20

+ fr. 1855.– + fr. 1490.– = fr. 4728.20 mensili

contributo

alimentare per la moglie:

fr.

1383.20

x (4121.15 : 4728.20) = fr. 1205.– mensili (arrotondati)

contributo

alimentare per J__________:

fr.

1855.

– x (4121.15 : 4728.20) = fr. 1615.– mensili (arrotondati),

assegni

familiari compresi

contributo

alimentare per D__________:

fr.

1490.

– x (4121.15 : 4728.20) = fr. 1300.– mensili (arrotondati),

assegni

familiari compresi.

Dal 15 settembre 2008 al 28 marzo 2012 (13° compleanno di D__________)

Reddito del marito (consid. 4 e 9) fr.

6729.75

Reddito

della moglie (consid. 5) fr. 950.—

fr.

7679.75

mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 6) fr. 3072.40

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7 e 10) fr. 2333.20

Fabbisogno

in denaro di J__________ (consid. 8) fr. 1655.—

Fabbisogno

in denaro di D__________ (consid. 8) fr. 1290.—

fr.

8350.60

mensili

ammanco fr.

670.85

mensili

disponibilità del marito:

fr.

6729.75

(reddito) ./. fr. 3072.40 (fabbisogno minimo) = fr. 3657.35 mensili

fabbisogno

scoperto della moglie:

fr.

2333.20

(fabbisogno minimo) ./. fr. 950.– (reddito) = fr. 1383.20 mensili

fabbisogno

scoperto di moglie e figlie:

fr.

1383.20

+ fr. 1655.– + fr. 1290.– = fr. 4328.20 mensili

contributo

alimentare per la moglie:

fr.

1383.20

x (3657.35 : . 4328.20) = fr. 1170.– mensili (arrotondati)

contributo

alimentare per J__________:

fr.

1655.

– x (3657.35 : 4328.20) = fr. 1400.– mensili (arrotondati),

assegni

familiari non compresi

contributo

alimentare per D__________:

fr.

1290.

– x (3657.35 : 4328.20) = fr. 1090.– mensili (arrotondati),

assegni

familiari non compresi.

Dal

29.

marzo 2012 in poi

Reddito del

marito (consid. 4 e 9) fr. 6729.75

Reddito

della moglie (consid. 5) fr. 950.—

fr.

7679.75

mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 6) fr. 3072.40

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7 e 10) fr. 2333.20

Fabbisogno

in denaro di J__________ (consid. 8) fr. 1655.—

Fabbisogno

in denaro di D__________ (consid. 8) fr. 1545.—

fr.

8605.60

mensili

ammanco fr.

925.85

mensili

disponibilità del marito:

fr.

6729.75

(reddito) ./. fr. 3072.40 (fabbisogno minimo) = fr. 3657.35 mensili

fabbisogno

scoperto della moglie:

fr.

2333.20

(fabbisogno minimo) ./. fr. 950.– (reddito) = fr. 1383.20 mensili

fabbisogni

scoperti di moglie e figlie:

fr.

1383.20

+ fr. 1655.– + fr. 1545.¿= fr. 4583.20 mensili

contributo

alimentare per la moglie:

fr. 1383.20 x (3657.35 : 4583.20) = fr.

1105.

– mensili (arrotondati)

contributo

alimentare per J__________:

fr.

1655.

– x (3657.35 : 4583.20) = fr. 1320.– mensili (arrotondati),

assegni

familiari non compresi

contributo

alimentare per D__________:

fr.

1545.

– x (3657.35 : 4583.20) = fr. 1230.– mensili (arrotondati),

assegni

familiari non compresi.

In esito al calcolo esposto i contributi alimentari per la moglie risultano

inferiori a quelli offerti dal marito e quelli per le figlie più alti di quelli

richiesti dalla madre, ma ciò si deve all'applicazione del principio

inquisitorio illimitato, che a tutela dei minorenni non vincola il

giudice né alle allegazioni né alle prove offerte né, tanto meno, alle

richieste di giudizio (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Ciò premesso, nel risultato entrambe le

parti escono parzialmente vittoriose (la moglie sui contributi alimentari per

le figlie, il marito sui contributi alimentari per la moglie) e parzialmente sconfitte

(la moglie sui contributi alimentari per sé, il marito sui contributi alimentari

per le figlie).

III. Sull'assistenza giudiziaria davanti al Pretore

13.

Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva

adire entro 15 giorni, fino al 31 dicembre 2010, “l'autorità di seconda

istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero l'autorità gerarchica­mente superiore

(messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art.

35.

in fine). Tempestivo, il ricorso di AO 1 è pertanto ricevibile.

14.

Il

Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria postulata da AO 1, in concreto, perché essa “risulta essere comproprietaria in ragione di un mezzo con il fratello __________

di diversi beni immobili (...), tra l'altro non gravati di pegni immobiliari,

ciò che esclude l'indigenza”. Quanto a un'eventuale mancanza di liquidità – ha

continuato il primo giudice – “essa non è sufficiente per legittimare il

beneficio dell'assistenza giudiziaria” (sentenza impugnata, consid. 15). Nel

ricorso l'interessata non contesta di essere proprietaria in ragione di

un mezzo, con il fratello, delle particelle n. 232, 235, 237 e 537 RFD di __________,

sezione di __________, le quali hanno un valore di stima complessivo di poco

inferiore a fr. 100 000.–. Obietta

però che solo la particella n. 237 ha pregio (valore di stima fr. 95 000.–), ma non può essere ipotecata perché ciò

richiederebbe l'assenso della banca, oltre che del

fratello, e l'onere ipotecario graverebbe ulteriormente sul suo fabbisogno.

Inoltre l'immobile è una casa di vacanza, non uno stabile di reddito. Infine –

essa epiloga – le va garantita una “riserva di emergenza”, non potendosi

pretendere che a causa del processo essa rimanga senza il benché minimo attivo.

Le

argomentazioni della ricorrente non possono essere condivise. Intanto una mancanza di liquidità non basta per rendere verosimile uno stato d'indigenza (nel senso dell'art. 3

cpv. 1 vLag), come rileva il Pretore, né l'istituto dell'assistenza giudiziaria

garantisce a un richiedente la possibilità di conservare sostanza immobiliare.

Anzi, dandosene la necessità, egli può vedersi costretto a ipotecare e finan­che

ad alienare fondi. Ove non sia possibile aumentare il

carico ipotecario per finanziare i costi del processo, la cessione di un

immobile dipende invero dalle circostanze concrete e dev'essere ragionevolmente

esigibile. Ciò è il caso quando dalla cessione ci si può aspettare, in

dipendenza del valore del fondo e dell'aggravio ipotecario, un ricavo sufficiente

per coprire i costi di giustizia e di patrocinio (RtiD I-2010 pag. 677 n. 1c

con richiami di giurisprudenza). Ammesso e non

concesso che nella fattispecie il valore venale della particella n. 237 sia quello di

stima (meramente fiscale), nulla induce a supporre in

ogni modo che chiedendo lo scioglimento della

comproprietà e realizzando la sua quota (art. 650 cpv. 1 CC) la richiedente non

sia in grado di sovvenzionare i costi del processo e di conservare una certa

“riserva di emergenza”. Nelle condizioni descritte non sussistono i requisiti

perché lo Stato assuma le spese

giudiziarie, sia pure a titolo di anticipo (art. 9 cpv. 1 vLag). Il

ricorso si dimostra pertanto destinato all'insuccesso.

IV. Sugli

oneri processuali, le ripetibili

e la

richiesta di assistenza giudiziaria in appello

15.

Gli oneri processuali degli appelli seguono il vicendevole grado

di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). AO 1 ottiene causa vinta sull'ammontare

dei contributi alimentari per le figlie, ma esce sconfitta per almeno il

quadruplo dell'ammontare sul contributo ali­mentare in suo favore, nonostante

la prolissità del memoriale. Si giustifica così che sopporti i quattro quinti

degli oneri processuali, mentre il resto va a carico del marito, e che rifonda

a quest'ultimo un'indennità per ripetibili ridotte. AP 1 risulta vittorioso sull'ammontare

contributo alimentare per la moglie, ma soccombe per circa il doppio

sull'ammontare del contributo alimentare in favore delle figlie, mentre il giudizio

sulla restrizione della facoltà di disporre – divenuto senza oggetto – non

incide significativamente sul risultato. Si giustifica perciò ch'egli assuma

due terzi degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato alla moglie, e

rifonda a quest'ultima un'indennità per ripetibili ridotte. Nel complesso il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente,

invece, sul dispositivo di prima sede relativo agli oneri processuali (divisi a

metà) e alle ripetibili (compensate), che può rimanere invariato.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di

temerarietà (art. 4 cpv. 2 vLag) estranei alla fattispecie. Né si pone problema

di ripetibili, una lite sull'assistenza giudiziaria opponendo il richiedente all'autorità,

non all'altra parte in causa (RtiD I-2009 pag. 600 in alto). Quanto all'assistenza giudiziaria sollecitata da AO 1 in appello, essa non può trovare accoglimento per le ragioni già esposte trattando il ricorso

contro il diniego del beneficio da parte del Pretore.

V.

Sui rimedi giuridici a livello federale

16.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso

che il dispositivo n. 3.3 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è condannato

a versare a AO 1 i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 5

di ogni mese:

Dal

1° marzo al 14 settembre 2008:

fr. 1615.–

mensili per J__________ e

fr.

1300.– mensili per D__________,

assegni

familiari compresi,

Dal

15 settembre 2008 al 28 marzo 2011:

fr. 1400.–

mensili per J__________ e

fr.

1090.– mensili per D__________,

Se

riscossi, gli assegni familiari vanno in deduzione dei contributi.

Dal

29 marzo 2011 in poi:

fr. 1320.–

mensili per J__________ e

fr.

1230.– mensili per D__________,

Se

riscossi, gli assegni familiari vanno in deduzione dei contributi.

Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 3.3 rimane invariato.

2. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

sono

posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della

controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

3. Nella

misura in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello di AP 1 è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 3.3 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è condannato

a versare a AO 1 i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 5

di ogni mese:

Dal

1° marzo al 14 settembre 2008:

fr.

1205.– mensili

Dal

15 settembre 2008 al 28 marzo 2011:

fr.

1170.– mensili

Dal

29 marzo 2011 in poi:

fr.

1105.– mensili.

Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 3.3 rimane invariato.

4. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e

per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.–

per ripetibili ridotte.

5. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è respinto e il dispositivo n. 5 della sentenza

impugnata è confermato.

6. Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.

7. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello formulata da AO 1 è respinta.

8. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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