11.2009.27
Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per moglie e figli
21 febbraio 2013Italiano45 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.27
Data decisione, Autorità:
21.02.2013, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per moglie e figli
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 176 cpv. 1 cf. 3 CC
art. 285 CC
Incarto n.
11.2009.27
Lugano,
21 febbraio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.4 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 4 gennaio 2007 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
come pure nelle cause DI.2008.15 e DI.2008.169 (modifiche
di misure a protezione dell'unione coniugale) della medesima Pretura promosse da
AP 1 nei confronti di AO 1 con istanze del 5 febbraio e del 20 novembre 2008;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 13 febbraio 2009 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa il 2 febbraio
2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 20 febbraio 2009 presentato da AP 1 contro la
sentenza stessa;
3. Se
dev'essere accolto il ricorso contestuale all'appello di AO 1 contro il diniego
dell'assistenza giudiziaria deciso dal Pretore nella sentenza medesima;
4. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello
di AO 1;
5. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1966) e AO 1 (1961) si sono sposati a __________ il 28 agosto 1992. Dal
matrimonio sono nate J__________, il 13 aprile 1995, e D__________, il 28 marzo
1999. Consulente assicurativo, il marito è stato alle dipendenze della __________
fino al 2000, passando in seguito alla __________ a __________. Impiegata nel
ramo bancario fino al matrimonio, la moglie ha lavorato ancora come ausiliaria in
un negozio fino al 1996, cessando poi l'attività lucrativa.
B. Adito
il 4 gennaio 2007 da AO 1 a protezione dell'unione coniugale, con decreto
cautelare emesso l'8 gennaio 2007 senza contraddittorio il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AP 1 a versare dal 1° gennaio 2007 un contributo alimentare per la moglie di fr. 3000.– mensili e uno
per ogni figlia di fr. 1500.– mensili (inc. DI.2007.4). Sempre inaudita
parte, con decreto cautelare del 13 febbraio 2007 egli ha aumentato dal 1°
aprile 2007 il contributo alimentare per la moglie a fr. 3350.– mensili, riducendo
quello per ogni figlia a fr. 925.– mensili. I coniugi si sono separati il 1° aprile
2007, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (una proprietà per piani
di __________, a lui intestata) per trasferirsi in un appartamento a __________.
Con decreto cautelare emanato il 27 aprile 2007 senza contraddittorio il
Pretore ha sottoposto a restrizione della facoltà di disporre tutti gli immobili
di lui.
C. Il
20 agosto 2007 i coniugi hanno stipulato un accordo cautelare nel quale AP 1 si
impegnava a versare dal 1° settembre 2007 un contributo alimentare di fr.
3150.– mensili per la moglie e uno di fr. 925.– mensili per ciascuna figlia,
assegni familiari compresi, oltre alla metà delle spese straordinarie per
queste ultime. Se non che, il 21 settembre 2007 egli è stato licenziato dalla __________
con effetto al 31 dicembre successivo e il 1° gennaio 2008 si è iscritto ai
ruoli della disoccupazione.
D. Il 5
febbraio 2008 AP 1 ha chiesto la riduzione dal 1° gennaio 2008 del contributo
alimentare per la moglie a fr. 400.– mensili e di quello per ogni figlia a fr.
600.– mensili, assegni familiari compresi (inc. DI.2008.15). Con decreto
cautelare emesso
inaudita parte l'11 marzo 2008 il Pretore ha fissato dal 1°
marzo 2008 il contributo alimentare per la moglie in fr. 2000.– mensili e quello
per ogni figlia in fr. 1000.– mensili, assegni familiari compresi. Il 15 marzo
2008 si è annunciata alla cassa di disoccupazione per un'attività al 50% anche AO
1, che il 1° luglio 2008 si è trasferita con le figlie in un appartamento a __________.
Il 16 settembre 2008 AP 1 è stato assunto dalla __________. L'abitazione coniugale
è stata venduta il 17 novembre 2008.
E. AP 1 ha postulato nuovamente il 20 novembre 2008 la riduzione del contributo alimentare per la moglie a
fr. 400.– mensili e di quello per le figlie a fr. 600.– mensili ciascuna,
assegni familiari compresi (inc. DI.2008.169). A un'udienza che il Pretore ha indetto
per il 25 novembre 2008 i coniugi hanno poi dichiarato di rinunciare a ulteriori
discussioni e di rimettersi a un memoriale conclusivo unico per tutte e tre le
procedure. Nel suo allegato del 23 dicembre 2008 AO 1 ha chiesto dal 1° marzo 2008 un contributo alimentare per sé di fr. 3481.– mensili, uno indicizzato
per J__________ di fr. 1585.– mensili fino al 13° compleanno, uno indicizzato per
D__________ di fr. 1285.– fino al 13° compleanno e uno indicizzato per
ogni figlia di fr. 1585.– mensili dopo di allora. Nella propria comparsa
del 29 dicembre 2008 AP 1 ha offerto dal 1° marzo 2008 un contributo
alimentare di fr. 300.– mensili per la moglie, ridotto a fr. 170.– mensili
dal 15 settembre 2008 in poi, e un contributo alimentare per ogni figlia di fr.
600.– mensili, aumentato dal 15 settembre 2008 a fr. 850.– mensili, assegni familiari compresi.
F. Con
sentenza del 2 febbraio 2009 il Pretore ha statuito sulle tre istanze,
obbligando AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari indicizzati:
Dal
1° marzo al 15 settembre 2008:
fr.
2026.75 mensili per la moglie,
fr.
994.30 mensili per J__________ e
fr.
744.75 mensili per D__________, assegni familiari compresi;
Dal
15 settembre 2008 fino al 13° compleanno di D__________:
fr.
1777.10 mensili per la moglie,
fr.
871.80 mensili per J__________ e
fr. 653.—
mensili per D__________, assegni familiari non compresi;
Dal
13° compleanno di D__________ in poi:
fr.
1666.70 mensili per la moglie,
fr.
817.65 mensili per J__________ e
fr.
817.65 mensili per D__________, assegni familiari non compresi.
La
tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di
assistenza giudiziaria formulata da AO 1 è stata respinta.
G. Contro
la sentenza appena citata AO 1 è insorta a questa Camera il 13 febbraio 2009
per ottenere che, conferito all'appello effetto
sospensivo, i contributi di mantenimento siano così stabiliti:
Marzo
del 2008:
fr.
5561.– mensili per sé,
fr.
1475.– mensili per J__________ e
fr.
1195.– mensili per D__________, assegni familiari compresi;
Dal
1° aprile al 30 marzo 2008:
fr.
5311.– mensili per sé,
fr.
1475.– mensili per J__________ e
fr.
1195.– mensili per D__________, assegni familiari compresi;
Dal
1° aprile 2009 fino al 13° compleanno di D__________:
fr.
5761.– mensili per sé,
fr.
1475.– mensili per J__________ e
fr.
1195.– mensili per D__________, assegni familiari compresi;
Dal
13° compleanno di D__________ in poi:
fr.
5621.– mensili per sé,
fr.
1475.– mensili per J__________ e
fr.
1475.– mensili per D__________, assegni familiari compresi.
Essa
sollecita altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria in entrambi i gradi
di giurisdizione. Con decreto del 21 febbraio 2009 il presidente di questa
Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni
dell'8 febbraio 2013 AP 1 propone di respingere l'appello.
H. La
sentenza del Pretore è stata appellata il 20 febbraio 2009 anche da AP 1, il quale chiede che i contributi di mantenimento siano così
stabiliti:
Dal
1° marzo al 15 settembre 2008:
fr.
1545.– mensili per la moglie,
fr. 920.–
mensili per J__________ e
fr. 690.–
mensili per D__________;
Dal
15 settembre 2008 fino al 13° compleanno di D__________:
fr.
1320.– mensili per la moglie,
fr. 800.–
mensili per J__________ e
fr. 590.–
mensili per D__________;
Dal
13° compleanno di D__________ in poi:
fr.
1230.– mensili per la moglie,
fr. 732.–
mensili per J__________ e
fr. 732.–
mensili per D__________.
L'appellante
chiede inoltre che sia cancellata la restrizione della facoltà di disporre gravante
Fatti
i suoi immobili, eccettuati – eventualmente – quello a __________ e due fondi a
__________. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2013 AO 1 propone di respingere
l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5
e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei
fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e
la decisione del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo, gli appelli in
esame sono pertanto ricevibili.
I. Sull'appello
di AO 1
2.
Al
suo memoriale AO 1 acclude nuovi documenti. Nelle protezioni dell'unione coniugale
tuttavia non erano ammissibili nuovi fatti o
nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese:
RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne
ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato (in materia di
filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure il giudice ritenesse opportuno
assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto
di famiglia: art. 419b CPC ticinese). In concreto i nuovi documenti
servono tutt'al più a sostanziare un maggior fabbisogno minimo dell'appellante,
ma non giovano alle figlie minorenni. Non possono quindi entrare in linea di
conto ai fini del giudizio.
3.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che litigiosi
rimanevano unicamente i contributi alimentari dal 1° marzo 2008 in poi. Ciò premesso, egli ha calcolato il reddito di AP 1 in fr. 7460.55 mensili dal 1° marzo 2008 al 15 settembre 2008, assegni familiari compresi, e in fr. 6996.75 mensili
dopo di allora, senza gli assegni familiari, determinando il fabbisogno minimo di
lui in fr. 3694.80 mensili (recte: fr. 3874.80 mensili) (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1180.–, premio della cassa malati fr. 361.40,
assicurazioni sulla vita e di previdenza fr. 567.–, leasing dell'automobile
fr. 339.30, assicurazione
dell'automobile fr. 97.10, imposta di circolazione fr. 30.–, onere fiscale fr. 200.–). Quanto a AO 1, egli ha accertato un reddito
di fr. 950.– mensili sulla base delle indennità di disoccupazione da lei
riscosse e un fabbisogno minimo di fr. 3548.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio
fr. 1350.–, premio
della cassa malati fr. 470.70, assicurazione dell'automobile
fr. 109.90, imposta di circolazione fr. 42.70, assicurazione sulla vita
fr. 74.50, assicurazione dell'economia domestica fr. 36.50, assicurazione
contro la responsabilità civile fr. 14.65, onere fiscale
fr. 200.–). Sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di J__________
in fr. 1275.– mensili e quello di D__________ in fr. 955.– mensili fino al 13°
compleanno, aumentato a fr. 1275.– mensili dopo di allora. Constatato un ammanco
nel bilancio familiare, egli ha lasciato al convenuto l'equivalente del fabbisogno
minimo e ha ripartito proporzionalmente il margine disponibile tra l'istante e
le figlie, onde i contributi alimentari indicati dianzi.
4.
L'appellante
sostiene che il reddito del marito ammonta non solo a fr. 7460.55 mensili dal
1° marzo al 15 settembre 2008 (assegni familiari compresi) e in fr. 6996.75
mensili dopo di allora (senza gli assegni familiari), come ha accertato il
Pretore, bensì a fr. 12 833.– mensili o almeno a fr. 9050.– mensili (assegni familiari compresi).
Il Pretore è giunto agli importi che precedono, per quanto riguarda il periodo
dal 1° marzo al 15 settembre 2008, sommando le indennità di disoccupazione
riscosse da AP 1 (fr. 5558.80 mensili), il guadagno accessorio di lui come
maestro di guida (fr. 650.– mensili) e il reddito dalla sua sostanza immobiliare
(fr. 1251.75 mensili). Dal 15 settembre 2008 in poi egli ha sostituito le indennità di disoccupazione con lo stipendio percepito dalla __________ (fr. 5095.– mensili).
L'appellante imputa al marito invece un guadagno ipotetico da attività lucrativa
di fr. 10 331.70.– mensili, un'entrata accessoria come maestro di guida di fr.
1040.
– mensili e un reddito da sostanza immobiliare di fr. 1936.– mensili. Subordinatamente
essa chiede che il reddito di lui sia accertato almeno in fr. 9050.– mensili.
a) Nella
decisione appellata il Pretore ha rinunciato a imputare a AP 1 un reddito ipotetico,
non risultando verosimile ch'egli si fosse fatto licenziare deliberatamente
dalla __________. Nell'appello l'istante ribadisce che AP 1 è responsabile del proprio
licenziamento, come confermerebbe il suo superiore __________ (verbale del 6 maggio
2008.
nell'inc. DI.2008.15), di modo che si giustifica di computargli anche dopo
il licenziamento dalla __________ lo stipendio mensile di fr. 10 331.70 ricevuto
fino al 31 dicembre 2007.
In
realtà __________ ha dichiarato che all'origine del licenziamento v'era il mancato
raggiungimento di determinati obiettivi da parte del dipendente dopo il 2005 nel
settore delle assicurazioni sulla vita, come pure un'incompatibilità di carattere
con lui che risaliva ad anni prima. Non si trattava dunque di cause immediate. AP
1.
era per altro un buon venditore di polizze, salvo poi disinteressarsene, ed
eccelleva nelle assicurazioni dei veicoli a motore, seppure alla compagnia quelle
polizze interessassero poco. Dalla testimonianza citata non traspaiono indizi
atti ad accreditare la tesi di un licenziamento deliberatamente provocato, tanto
meno a un sommario esame come quello che governa l'adozione di misure a protezione
dell'unione coniugale. Del resto AP 1 era già stato licenziato nel 2000 dalla __________
proprio per lacune nel campo dell'assicurazione sulla vita (doc. B nell'inc.
DI.2008.15). E se dopo il licenziamento da parte della __________ è rimasto
disoccupato fino al 15 settembre 2008 – senza per altro che risulti avere
indugiato nella ricerca di un impiego – non si deve trascurare ch'egli ha poi
accettato una nuova attività in un comparto assicurativo diverso dal precedente
(quello delle casse malattia), ciò che a un giudizio di apparenza non manca di
denotare buona volontà e spirito di adattamento. Ne segue che in concreto non
si ravvisano gli estremi per imputare a AP 1 un guadagno ipotetico.
Si aggiunga che un guadagno ipotetico non entra automaticamente in
linea di conto quand'anche un lavoratore si sia licenziato per propria scelta. Un
reddito potenziale identico a quello cui il dipendente ha rinunciato si
giustifica, in effetti, solo ove esso appaia nuovamente conseguibile (sentenza
del Tribunale federale 5A_317/2011 del 22 novembre 2011, c. 6.2 in fine). Che dopo la partenza dalla __________ il convenuto fosse effettivamente in grado di continuare
a guadagnare la stessa cifra (circa fr. 100 000.– annui: doc. H nell'inc.
DI.2007.4) non risulta verosimile. Anzi, la __________ lo
ha assunto per uno stipendio nettamente inferiore. Su questo punto la sentenza
del Pretore resiste dunque alla critica.
b) Il Pretore ha valutato in fr. 650.– mensili il reddito conseguito da
AP 1 nel tempo libero come maestro di guida fondandosi sulle affermazioni dello
stesso convenuto e sulla dichiarazione fiscale del 2006. L'appellante sottolinea che il convenuto ammette di guadagnare fr. 640.– mensili come maestro
di guida per motociclisti e fr. 400.– mensili come maestro di guida per automobilisti, onde un totale di fr. 1040.–
mensili. Del resto – essa soggiunge – il reddito si attesta a fr. 937.50
mensili anche volendo considerare le entrate medie secondo i dati fiscali del
2004.
e del 2005.
Al
suo interrogatorio formale il convenuto ha dichiarato di lavorare accessoriamente
come maestro di guida per motociclisti in media quattro ore la settimana alla
tariffa di fr. 40.–
orari,
per complessivi fr. 250.– netti mensili, e come maestro di guida per automobilisti
due ore la settimana alla tariffa di fr. 75.– orari, guadagnando
fr. 400.– netti mensili (verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4,
pag. 2, risposta n. 3). L'autorità fiscale sembrerebbe avere accertato ai fini
della tassazione 2006 un reddito netto da attività accessoria di fr. 7851.–
annui, pari a circa fr. 650.– mensili (act. VII nella rubrica “documenti da
terzi” dell'inc. DI.2007.4: correzioni manoscritte al conto economico della “__________”).
L'appellante procede a calcoli empirici in base alle tariffe orarie praticate
dal convenuto, ma dimentica che dalle entrate vanno dedotti i costi d'esercizio,
riconosciuti anche dall'autorità fiscale (elencati nella dichiarazione d'imposta
2006). È vero che dalle tassazioni 2004 e 2005 (doc. T e doc. 18 nell'inc.
DI.2007.4) si evincono entrate rispettivamente di fr. 875.– mensili (ossia
fr. 10 500.–
annui) e di circa fr. 690.– mensili
(ossia
fr. 8300.– annui), ma è vero altresì che ai fini della tassazione 2007 il contribuente
ha dichiarato un guadagno accessorio calato a fr. 165.75 mensili (fr. 1989.–
annui: doc. E nell'inc. DI.2008.169). Ne segue che, stimando a un giudizio di
apparenza il reddito di AP 1 come maestro di guida in fr. 650.– mensili,
il primo giudice non ha trasceso i limiti del suo legittimo potere d'apprezzamento.
c) Per
quanto attiene al reddito da sostanza, il Pretore lo ha calcolato in complessivi
fr. 1251.75 mensili (fr. 650.– dalla locazione di un appartamento a __________ e
fr. 601.75 di due appartamenti a __________). L'appellante eccepisce che tali
entrate assommano in realtà a fr. 2029.– mensili: fr. 750.– per la locazione
dell'appartamento a __________, fr. 1186.– per quella dei due appartamenti
a __________, fr. 75.– per quella di una casa a __________ e fr. 18.–
mensili derivanti dal reddito da capitali.
L'appartamento
a __________ in comproprietà di AP 1 e di sua sorella __________ in ragione di
un mezzo ciascuno è locato ai genitori del convenuto per fr. 650.– mensili, cui
si aggiungono fr. 350.– di spese accessorie (doc. 32). All'udienza dell'11 marzo
2008.
AP 1 ha ammesso tuttavia di ricevere dai genitori fr. 750.– mensili,
comprensivi delle spese accessorie, e che un identico importo riceve sua
sorella (verbale nell'inc. DI.2008.15, pag. 14 punto 3). Successivamente egli ha
dichiarato invece all'interrogatorio formale di percepire solo fr. 600.–
mensili lordi, mentre altri fr. 600.– mensili lordi sono riscossi dalla sorella
(verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 14). Di fronte a
simili incoerenze ben poteva il Pretore fondarsi sulla prima dichiarazione, dipartirsi
da un reddito di fr. 750.– mensili lordi e stimare le spese accessorie in fr.
100.
–. A un sommario esame l'importo di fr. 650.– mensili considerato dal primo
giudice sfugge dunque a censura.
AP
1.
è proprietario di due appartamenti (due monolocali) a __________, il cui reddito
è stato accertato dal Pretore in fr. 601.75 mensili (fr. 416.– mensili dall'uno,
fr. 500.– mensili dall'altro, dedotti interessi ipotecari per fr. 314.25
mensili: sentenza impugnata, consid. 5). L'istante oppone che nell'istanza di
modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 5
febbraio 2008 il convenuto ha ammesso un reddito di fr. 1186.– mensili. A
torto, ove appena si consideri che il reddito di fr. 1186.– mensili indicato
dall'interessato comprendeva tutti i redditi immobiliari, senza deduzioni, e
non solo la locazione degli appartamenti a __________
(istanza,
pag. 4). Tant'è che per arrivare alla somma di fr. 1186.– la stessa AO 1 ha addizionato nella sua
istanza
del 4 gennaio 2007 i redditi complessivi di tutti gli immobili del convenuto
(pag. 8). Anche su questo punto l'appello manca di consistenza.
Quanto
alla casa di __________ che AP 1 possiede in ragione di un mezzo insieme con la
sorella, il Pretore l'ha ritenuta inabitabile. L'appellante sostiene che nella
dichiarazione fiscale 2005 il convenuto ha dichiarato un valore locativo di fr. 1800.–
annui (doc. QQ), ciò che lascia presumere un reddito effettivo di almeno fr.
75.
– mensili. L'assunto è nuovo, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC ticinese). Comunque sia, il reddito di fr. 75.– mensili prospettato
dall'appellante è meramente teorico, tutto ignorandosi sulle reali condizioni
in cui si trova lo stabile. In ultima analisi non v'è ragione per distanziarsi,
nella fattispecie, dal reddito da sostanza immobiliare che il Pretore ha calcolato
in fr. 1251.75 mensili complessivi. A ciò si aggiunge il reddito da capitali di
fr. 18.– mensili che il convenuto ha ammesso nel riassunto scritto prodotto
all'udienza del 13 febbraio 2007 (pag. 9 in alto, nell'inc. DI.2007.4), per complessivi fr. 1269.75 mensili.
d) Per
quanto attiene al guadagno di AP 1 presso la __________, l'appellante sostiene
che esso ammonta a fr. 5995.– mensili e non solo a fr. 5095.– mensili, come ha
accertato il Pretore. All'importo calcolato dal primo giudice andrebbero aggiunti
infatti, essa soggiunge, almeno fr. 500.– mensili di anticipi sulle commissioni
e fr. 400.– mensili di assegni familiari che il convenuto ha rinunciato in
malafede a riscuotere.
Il
Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 5095.– netti mensili attenendosi ai certificati di salario da lui prodotti con l'istanza del 20 novembre 2008
(doc. C e D nell'inc. DI.2008.169). L'appellante aggiunge a tale importo fr. 500.–
mensili sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'interessato all'interrogatorio
formale, quando ha dichiarato di ricevere uno stipendio di fr. 5000.– mensili
lordi (fr. 4700.– netti), più fr. 500.– mensili in media di provvigioni
variabili (verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 2). I conteggi
di stipendio agli atti, di settembre e ottobre 2008, confermano in effetti che
il supplemento di fr. 500.– mensili si aggiunge allo stipendio di base di
fr. 5000.– mensili, ma che dalla retribuzione lorda di fr. 5500.–
mensili sono poi dedotti gli oneri sociali, onde uno stipendio netto di fr.
4700.
– per tredici mensilità, pari a fr. 5095.– mensili (doc. C e D nell'inc.
DI.2008.169), come ha accertato il Pretore.
Per
quanto concerne gli assegni familiari, non risulta che dopo essere stato assunto
dalla __________ il convenuto li abbia più percepiti. Tuttavia può ancora riscuoterli
(l'art. 39 vLAF prevedeva la possibilità di chiedere gli arretrati entro cinque
anni al datore di lavoro), come può riscuoterli tuttora l'appellante (art. 1
LAF e 24 cpv. 1 LPGA), indipendentemente dal suo grado d'occupazione (art. 7
LAF). Tali assegni in ogni modo costituiscono – se mai – un reddito delle
figlie e non vanno assimilati a reddito ipotetico del convenuto.
5.
Il reddito
di AO 1 è stato accertato dal Pretore in fr. 950.– mensili senza assegni familiari,
corrispondenti all'indennità di
disoccupazione
per un impiego al 50% che essa ha dichiarato di ricevere dal 15 marzo 2008 (verbale
del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 4). Nell’appello
l’istante afferma che, avendo essa ottenuto l'iscrizione ai ruoli della disoccupazione
il 15 marzo 2008, l'indennità del marzo 2008 è risultata di soli fr. 400.–,
che ad ogni modo l'indennità piena non eccede l'ammontare di fr. 900.– mensili e
che dopo il 15 marzo 2009 essa non riceverà più nulla. La prima argomentazione
è irricevibile, l'interessata non avendo fatto valere davanti al Pretore che
l'indennità del marzo 2008 fosse di soli fr. 400.– (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC ticinese). La seconda è a sua volta irricevibile per carenza di motivazione
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5), l'appellante
non spiegando perché il Pretore sarebbe caduto in errore accertando il reddito
di lei in fr. 950.– mensili quando essa medesima dichiarava di ricevere dall'assicurazione
contro la disoccupazione fr. 900.–/1000.– mensili (verbale citato,
risposta n. 2). La terza non è destinata a miglior sorte, l'appellante
dando per scontato che alla scadenza del diritto all'indennizzo non sarebbe
riuscita a trovare un impiego al 50% nel ramo d'attività per cui essa medesima si
era annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione. Invano si cercherebbe
tuttavia, nel memoriale, una benché minima spiegazione al proposito. Anche per
quanto concerne il reddito di AO 1 la sentenza del Pretore non presta quindi il
fianco alla critica.
6.
Il
Pretore ha determinato il fabbisogno minimo di AP 1, come detto (sopra, consid.
3), in fr. 3694.80 mensili (recte: fr. 3874.80 mensili). AO 1
chiede di ridurlo a fr. 2741.40 mensili, contestando le voci che saranno esaminate
in appresso.
a) L'appellante
chiede di moderare il costo dell'alloggio del marito, accertato dal Pretore in
fr. 1180.– mensili (compresi fr. 190.– di spese accessorie: doc. 31), a
fr. 1000.–. In realtà una pigione come quella riconosciuta dal primo giudice
non è esagerata, nemmeno per una persona sola che non eserciti – come asserisce
l'appellante – diritti di visita. L'appellante fa valere che il marito occupa
inutilmente un appartamento di quattro locali e mezzo, ma un giudizio sulla
congruità del costo dell'alloggio non dipende solo da criteri quantitativi. E
che l'appartamento del marito sia di livello più elevato del suo (per cui paga
fr. 1350.– mensili, comprensivi delle spese accessorie) l'interessata non
pretende. Dopo la fine della comunione domestica, del resto, ogni coniuge deve
poter beneficiare – per quanto possibile – di condizioni abitative sostanzialmente
paritarie (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21; I CCA, sentenza 11.2006.51
del 9 settembre 2011, consid. 6 con rinvio). A un esame d'apparenza non risulta
che il Pretore abbia disatteso tale principio.
b) Nel
fabbisogno minimo di AP 1 il Pretore ha inserito una posta di fr. 361.40
mensili per il premio della cassa malati da lui pagato alla __________ (doc. E
nell'inc. DI.2008.15). AO 1 rimprovera al marito di avere esteso dal 1° gennaio
2008.
la copertura assicurativa, “cambiando la classe d'assicurazione e la franchigia”.
Che dal 1° gennaio 2008 AP 1 abbia modificato unilateralmente la copertura
assicurativa è pacifico (verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4,
risposta n. 17). Non per ragioni oggettive, ma solo per equipararla a quella
della moglie, il che non rispondeva a reali esigenze. La questione è sapere di
quanto la modifica abbia fatto lievitare il premio. Fino al 31 dicembre 2007 il
convenuto pagava infatti fr. 239.80 mensili alla __________ (doc. CC nell'inc. DI.2007.4) e fr. 42.50
mensili alla __________ (doc. DD nell'inc. DI.2007.4). Dal 1° gennaio 2008 egli
risulta avere un'unica copertura presso la __________ (doc. E nell'inc.
DI.2008.15) che gli costa fr. 361.40 mensili. Nel frattempo però è lievitato
anche il premio della cassa malati a carico della moglie per una copertura
invariata: da complessivi fr. 407.50 mensili nel 2007 (doc. CC e DD nell'inc. DI.2007.4) a fr. 470.70 mensili nel 2008
(doc. AAA nell'inc. DI.2007.4). Si può ragionevolmente presumere dunque che,
avesse lasciato la copertura immutata, anche AP 1 avrebbe subìto un aumento
analogo. Gli si può riconoscere così un premio della cassa malati di
fr. 326.– mensili.
c) Il
Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo del convenuto una spesa di fr. 567.–
mensili per i premi assicurativi della __________ riguardanti una “polizza di
previdenza” (fr. 207.20: doc. G nell'inc. DI.2008.15) e della __________ riguardanti
una “polizza di libero passaggio __________” (fr. 359.80: doc. H nell'inc.
DI.2008.15). L'appellante insorge contro tali voci di spesa, rilevando che
“l'esposizione dell'importo di fr. 337.50 per l'assicurazione __________ non è
un costo necessario o prioritario” e che “l'assicurazione vita di fr. 269.40
(...) non è sicuramente prioritaria per rapporto agli oneri alimentari”
(memoriale, pag. 21). Sta di fatto che nel fabbisogno minimo del convenuto il Pretore
non ha riconosciuto né il premio dell'una né quello dell'altra assicurazione,
di modo che l'argomento cade nel vuoto.
Quanto
al citato premio di fr. 207.20 mensili dovuto alla __________, l'appellante lo
contesta perché “trattasi di una polizza di previdenza”. In realtà anche il
premio per una polizza di previdenza può rientrare nel fabbisogno minimo di un
coniuge, a condizione che il bilancio familiare sia in grado di sostenere la spesa (v. RtiD I-2007 pag. 741
consid. 7b). Nella fattispecie, come si vedrà oltre, il quadro delle
entrate e delle uscite coniugali registra un chiaro ammanco. Il premio non può dunque
essere riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto, i contributi di
mantenimento per moglie e figli essendo prioritari. Analoga sorte tocca al
premio di fr. 359.80 mensili dovuto alla __________, per tacere del fatto che quella
polizza è – come ha ammesso il convenuto –decaduta il 15 settembre 2008 (conclusioni
del 29 dicembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, pag. 7 n. 4). AP 1 pretende di essere
stato obbligato a stipulare quella copertura per ricevere le indennità di
disoccupazione dopo essere stato licenziato dalla __________, ma l'erogazione
di simili indennità non risulta essere vincolata a presupposti del genere, né il
convenuto ha reso verosimile l'asserzione. La spesa non può quindi essere riconosciuta
nel fabbisogno minimo di lui.
d) L'appellante
contesta il leasing dell'automobile inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo
del marito (fr. 339.30 mensili: doc. 8) non perché la spesa sia ingiustificata,
ma perché “i costi per auto e moto sono già stati considerati nel calcolo del
reddito netto (...) dell'attività di maestro di scuola guida” (memoriale, pag. 21 in fondo). In realtà i costi d'esercizio 2004, 2005 e 2006 della scuola guida non comprendono alcun
leasing per l'automobile. Certo, ravvisandosi un ammanco nel bilancio familiare
il convenuto potrebbe anche essere tenuto a servirsi dei mezzi pubblici. Nella
fattispecie però l'automobile gli consente di esercitare l'attività accessoria
di maestro conducente, che genera un reddito di fr. 650.– mensili. Il veicolo
inoltre non è inutilmente dispendioso (una __________: doc. F nell'inc.
DI.2008.15). Riconoscendosi la necessità della vettura, è giusto riconoscere
anche l'imposta di circolazione e l'assicurazione contro la responsabilità
civile del veicolo, che non figurano nel conto economico della “__________” (act.
VII nella rubrica “documenti da terzi” dell'inc. DI.2007.4; v. anche doc. LL).
e) Dal
fabbisogno minimo del convenuto va stralciato nondimeno, in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 411),
l'onere fiscale di fr. 200.– mensili stimato dal Pretore. Secondo
giurisprudenza il carico d'imposta “non deve essere considerato in presenza di
ristrettezze economiche” (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, 127 III 70 consid. 2b).
Non può quindi esserne tenuto calcolo a scapito dei contributi alimentari per
moglie e figlie. Tutto
ciò
posto, il fabbisogno minimo del convenuto ascende a
fr. 3072.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–
mensili, costo dell'alloggio fr. 1180.– mensili, premio della cassa malati fr. 326.–
mensili, leasing dell'automobile fr. 339.30 mensili, imposta di circolazione
fr. 30.– mensili, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 97.10 mensili).
7.
Per
quel che attiene al suo fabbisogno minimo (stabilito dal Pretore in fr. 3548.95
mensili), l'appellante chiede di portarlo a fr. 4100.– mensili. Essa critica
il costo dell'alloggio, chiedendo inoltre che le si riconosca il leasing
dell'automobile fino al 31 dicembre 2008 e la spesa per il rimborso del mutuo
destinato all'acquisto di una nuova automobile dopo di allora.
a) Il
Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo dell'appellante un costo
dell'alloggio di fr. 1350.– mensili, pari agli interessi ipotecari e alle spese
dell'abitazione coniugale (una proprietà per piani a __________, nel frattempo
venduta: sopra, lett. D), rispettivamente alla locazione (con spese accessorie)
dichiarata dall'istante per l'appartamento a __________ in cui si è trasferita
con le figlie il 1° luglio 2008. L'appellante chiede di portare la spesa a fr.
1450.
– mensili per tenere conto dei più elevati interessi ipotecari gravanti la
proprietà per piani dopo l'accensione dell'ipoteca a tasso variabile stipulata
dal 27 novembre 2007 (doc. ZZ), rispettivamente – a decorrere dal
1°
luglio 2008 – del prevedibile conguaglio a saldo delle spese accessorie dovuto per
la locazione dell'appartamento. Non rende verosimile tuttavia di avere pagato fr.
100.
– mensili in più di oneri ipotecari (si limita a produrre il contratto di
ipoteca a tasso variabile) né ha recato un qualsivoglia elemento atto a rendere
verosimile un conguaglio di fr. 1200.– annui per le spese accessorie dell'appartamento.
Non sufficientemente sostanziata, la pretesa non può dunque essere accolta.
D'ufficio
va rilevato inoltre, sempre in applicazione del principio inquisitorio illimitato
preposto al diritto di filiazione, che una quota del costo dell'alloggio conteggiato
dal Pretore nel fabbisogno minimo dell'appellante rientra in realtà nel fabbisogno
in denaro delle figlie. E stando alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo,
cui questa Camera si ispira da oltre un ventennio per stimare il fabbisogno in
denaro di minorenni (Rep. 1994 p. 301 consid. 5), il
costo dell'alloggio a carico del genitore affidatario va
inserito per un terzo nel fabbisogno in denaro del primo figlio e per un
quarto nel fabbisogno in denaro del secondo (Amt für Jugend
und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), in sostituzione del valore statistico previsto dalla tabella. Nel fabbisogno in denaro
di J__________ va inclusa così una quota di fr. 450.– mensili e in quello di D__________
una quota di fr. 337.50 mensili. Nel fabbisogno minimo dell'appellante rimane
la differenza di fr. 562.50 mensili.
b) Relativamente
al leasing dell'automobile, il Pretore lo ha
ignorato
senza motivazione. L'appellante ribadisce di aver dovuto pagare a tal fine fr.
385.70
mensili fino al 31 dicembre 2008, quando ha riconsegnato la __________
al marito, salvo dover poi contrarre un debito di fr. 12 000.– per acquistare
una vettura usata e impegnarsi a rimborsare il mutuo in rate di fr. 250.–
mensili (appello, pag. 9 in basso). Ora, a parte il fatto che quest'ultima argomentazione
è nuova (e come tale irricevibile: sopra, consid. 2), si conviene che la fine
della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per
quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di
vita precedente (e nel tenore di vita rientra l'uso di un'automobile). Le
ristrettezze economiche in cui versa la famiglia nel caso specifico non
consentono tuttavia di riconoscere nel fabbisogno minimo dell'appellante il
costo di un leasing non necessario per scopi professionali o per motivi di
salute (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami) né, tanto meno,
l'imposta di circolazione o l'assicurazione contro la responsabilità civile per
il veicolo. Ove trasferte professionali siano indispensabili, va riconosciuto
al coniuge il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (loc. cit.). L'appellante
si è annunciata ai ruoli della disoccupazione per un impiego al 50%, ma non
risulta che tale attività richiederebbe l'uso di un veicolo. Tutto quanto può
esserle riconosciuto è quindi un'indennità per un abbonamento ai mezzi pubblici
(per esempio un abbonamento “arcobaleno” di due zone) che non le costerebbe più
di fr. 50.– mensili.
c) D'ufficio
vanno stralciati infine dal fabbisogno minimo dell'appellante, una volta di più
in forza del principio inquisitorio illimitato che presiede al diritto di
filiazione, i vari premi assicurativi riconosciuti dal Pretore: quello per
l'assicurazione dell'economia domestica (fr. 36.50 mensili), per
l'assicurazione contro la responsabilità civile (fr. 14.65 mensili) e per l'assicurazione
sulla vita (fr. 74.50 mensili). Nella situazione di grave ristrettezza in cui
si trova la famiglia vale per l'appellante quanto vale per il marito: le
esigenze di sostentamento sono prioritarie rispetto alle assicurazioni (sopra,
consid. 6c). Per gli stessi motivi vanno tolte dal fabbisogno minimo dell'appellante
le imposte di fr. 200.– mensili, rinviandosi parimenti in proposito a quanto
vale per il marito (sopra, consid. 6c). Se ne conclude che il fabbisogno minimo
dell'appellante non eccede fr. 2333.20 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 562.50,
premio della cassa malati fr. 470.70, indennità di trasferta fr. 50.–).
8.
In
merito al fabbisogno in denaro delle figlie l'appellante si duole che il
convenuto non abbia chiesto alla __________ il versamento degli assegni familiari,
di modo che dal 15 settembre 2008 in poi si giustifica di maggiorare il fabbisogno in denaro di J__________ e D__________ di fr. 200.– mensili. La tesi
è infondata. I contributi alimentari fissati sulla scorta delle citate raccomandazioni
edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo comprendono già gli assegni familiari (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 9 in alto e 15 in alto; DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). Tali prestazioni non vanno
quindi calcolate in aggiunta. Il fatto che AP 1 abbia rinunciato a chiederle
ancora non significa del resto – come si è spiegato – che a ciò non possa sovvenire
l'appellante, il diritto alla riscossione estinguendosi in cinque anni (sopra,
consid. 4d).
D'ufficio,
in virtù del ripetuto principio inquisitorio illimitato, va ridefinito altresì il
fabbisogno in denaro delle figlie, che il Pretore ha stimato in base alla
tabella 2008 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Intanto perché
nel fabbisogno delle minorenni va inclusa la quota per il costo dell'alloggio tolta
dal fabbisogno minimo della madre (fr. 450.– mensili nel caso di J__________,
fr. 337.50 mensili nel caso di D__________). Inoltre perché la posta per
cura e educazione, che il Pretore ha stralciato senza motivazione, va considerata
nella misura del 50%, l'appellante essendo abile al lavoro in tale proporzione
e non potendo assolvere pienamente tale compito in natura. Tenuto conto di ciò,
il fabbisogno in denaro di J__________ va rivalutato
in fr. 1855.– mensili e quello di D__________ in fr. 1490.– mensili
fino al 13° compleanno, rispettivamente in fr. 1745.– mensili dopo di
allora.
II. Sull'appello
di AP 1
9.
L'appellante
contesta il reddito della propria sostanza accertato dal Pretore in complessivi
fr. 1251.75 (sopra, consid. 4c), sostenendo che l'appartamento di __________ in
comproprietà con la sorella è locato ai genitori per fr. 650.– mensili e che
quindi egli percepisce solo fr. 325.– mensili, l'altra metà spettando alla sorella.
La censura non merita accoglimento, come si è già illustrato (sopra, consid.
4c), a maggior ragione ove si consideri che l'appellante medesimo ha rifiutato
di fornire ragguagli sulla cifra realmente pagata dai genitori a titolo di
locazione (“Io mi rifiuto di fornire indicazioni sui miei genitori”: verbale del
25.
novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 14).
Soggiunge
l'appellante che dal provento per la locazione dei due monolocali a __________
(fr. 916.– mensili) il Pretore avrebbe dovuto
dedurre, oltre agli interessi ipotecari (fr. 314.25 mensili complessivi),
le spese di amministrazione da lui sopportate (in media fr. 3400.– annui, ossia
circa fr. 285.– mensili). La rivendicazione è pertinente. Le pigioni incassate
dall'appellante sono comprensive delle spese accessorie (doc. L e M). E per
l'amministrazione dei due appartamenti l'appellante paga attorno ai fr. 3400.–
annui (doc. 10). Il reddito netto dei due appartamenti si riduce così a fr. 316.75
mensili, onde un reddito complessivo della sostanza immobiliare di fr. 984.75
mensili.
Tenuto
conto di ciò, il reddito del convenuto va accertato in fr. 7193.55 mensili
dal 1° marzo al 15 settembre 2008, assegni familiari compresi (fr. 5558.80
di indennità di disoccupazione, fr. 650.– mensili da attività accessoria,
fr. 984.75 mensili dalla sostanza), e in fr. 6729.75 mensili dal 15 settembre 2008 in poi (fr. 5095.– mensili da attività lucrativa, fr. 650.– mensili da attività accessoria, fr. 984.75
mensili dalla sostanza), assegni familiari non compresi.
10.
Sostiene
l'appellante che il fabbisogno minimo di AO 1 va ridotto dai fr. 3548.95
mensili accertati dal Pretore a fr. 3087.05 mensili. Egli contesta il premio
della cassa malati, i costi d'automobile dopo il 1° gennaio 2009 e l'onere
fiscale.
a) Il
Pretore ha incluso nel fabbisogno minimo di AO 1
il premio della cassa malati (fr. 470.70 mensili) valido dal
1°
gennaio 2008 (sopra, consid. 6b). L'appellante chiede di parificarlo al suo e di
ridurlo a fr. 360.– mensili. Non ve n'è ragione. I coniugi non vanno equiparati
al ribasso, su una cifra ormai obsoleta, ma in base al premio che ognuno di
loro avrebbe dovuto pagare dal 1° gennaio 2008 se non avesse modificato la copertura
assicurativa. È quanto si è spiegato dianzi (loc. cit.).
b) Riguardo
alle spese d'automobile, si è visto che a AO 1 non se ne possono riconoscere né
prima né dopo il gennaio del 2009, date le difficili condizioni economiche in
cui versa la famiglia (sopra, consid. 7b). L'argomentazione dell'appellante, il
quale contesta quelle spese dal gennaio del 2009 in poi, risulta di conseguenza superata. Quanto alle imposte (fr. 200.– mensili riconosciuti dal
Pretore), si è spiegato ch'esse vanno espunte dal fabbisogno minimo di AO 1 non
perché questa non sia “un soggetto fiscale attivo” (come asserisce l'appellante),
ma perché valgono nei confronti dell'interessata gli stessi criteri applicati al
fabbisogno minimo del marito (sopra, consid. 6e).
11.
Infine l'appellante contesta la restrizione della facoltà di
disporre cui il Pretore ha assoggettato i suoi fondi. Se non che, il Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato nel frattempo il divorzio
tra le parti, ordinando nel dispositivo n. 1.7 della sentenza la cancellazione del
provvedimento (sentenza del 28 aprile 2011, inc. OA.2009.97, dispositivo n. 1.7,
pag. 18). Tale decisione è stata impugnata (la procedura di appello è tuttora
pendente: inc. 11.2011.76), ma non su quel punto, che è passato in giudicato.
Al riguardo l'appello è divenuto pertanto privo d'oggetto e va stralciato dai
ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).
12.
Da quanto precede emerge il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Dal 1° marzo al 14 settembre 2008 (fine della disoccupazione del marito)
Reddito del marito,
assegni
familiari compresi (consid. 4 e 9) fr. 7193.55
Reddito
della moglie (consid. 5) fr. 950.—
fr.
8143.55
mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 6) fr. 3072.40
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7 e 10) fr. 2333.20
Fabbisogno
in denaro di J__________ (consid. 8) fr. 1855.—
Fabbisogno
in denaro di D__________ (consid. 8) fr. 1490.—
fr.
8750.60
mensili
ammanco fr.
607.05
mensili
In condizioni di ammanco i contributi per
moglie e figlie vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo prioritario
rispetto agli altri (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 553 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto). Ne risulta quanto segue:
disponibilità
del marito:
fr.
7193.55
(reddito) ./. fr. 3072.40 (fabbisogno minimo) = fr. 4121.15 mensili
fabbisogno
scoperto della moglie:
fr.
2333.20
(fabbisogno minimo) ./. fr. 950.– (reddito) = fr. 1383.20 mensili
fabbisogni
scoperti di moglie e figlie:
fr.
1383.20
+ fr. 1855.– + fr. 1490.– = fr. 4728.20 mensili
contributo
alimentare per la moglie:
fr.
1383.20
x (4121.15 : 4728.20) = fr. 1205.– mensili (arrotondati)
contributo
alimentare per J__________:
fr.
1855.
– x (4121.15 : 4728.20) = fr. 1615.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari compresi
contributo
alimentare per D__________:
fr.
1490.
– x (4121.15 : 4728.20) = fr. 1300.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari compresi.
Dal 15 settembre 2008 al 28 marzo 2012 (13° compleanno di D__________)
Reddito del marito (consid. 4 e 9) fr.
6729.75
Reddito
della moglie (consid. 5) fr. 950.—
fr.
7679.75
mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 6) fr. 3072.40
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7 e 10) fr. 2333.20
Fabbisogno
in denaro di J__________ (consid. 8) fr. 1655.—
Fabbisogno
in denaro di D__________ (consid. 8) fr. 1290.—
fr.
8350.60
mensili
ammanco fr.
670.85
mensili
disponibilità del marito:
fr.
6729.75
(reddito) ./. fr. 3072.40 (fabbisogno minimo) = fr. 3657.35 mensili
fabbisogno
scoperto della moglie:
fr.
2333.20
(fabbisogno minimo) ./. fr. 950.– (reddito) = fr. 1383.20 mensili
fabbisogno
scoperto di moglie e figlie:
fr.
1383.20
+ fr. 1655.– + fr. 1290.– = fr. 4328.20 mensili
contributo
alimentare per la moglie:
fr.
1383.20
x (3657.35 : . 4328.20) = fr. 1170.– mensili (arrotondati)
contributo
alimentare per J__________:
fr.
1655.
– x (3657.35 : 4328.20) = fr. 1400.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi
contributo
alimentare per D__________:
fr.
1290.
– x (3657.35 : 4328.20) = fr. 1090.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi.
Dal
29.
marzo 2012 in poi
Reddito del
marito (consid. 4 e 9) fr. 6729.75
Reddito
della moglie (consid. 5) fr. 950.—
fr.
7679.75
mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 6) fr. 3072.40
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7 e 10) fr. 2333.20
Fabbisogno
in denaro di J__________ (consid. 8) fr. 1655.—
Fabbisogno
in denaro di D__________ (consid. 8) fr. 1545.—
fr.
8605.60
mensili
ammanco fr.
925.85
mensili
disponibilità del marito:
fr.
6729.75
(reddito) ./. fr. 3072.40 (fabbisogno minimo) = fr. 3657.35 mensili
fabbisogno
scoperto della moglie:
fr.
2333.20
(fabbisogno minimo) ./. fr. 950.– (reddito) = fr. 1383.20 mensili
fabbisogni
scoperti di moglie e figlie:
fr.
1383.20
+ fr. 1655.– + fr. 1545.¿= fr. 4583.20 mensili
contributo
alimentare per la moglie:
fr. 1383.20 x (3657.35 : 4583.20) = fr.
1105.
– mensili (arrotondati)
contributo
alimentare per J__________:
fr.
1655.
– x (3657.35 : 4583.20) = fr. 1320.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi
contributo
alimentare per D__________:
fr.
1545.
– x (3657.35 : 4583.20) = fr. 1230.– mensili (arrotondati),
assegni
familiari non compresi.
In esito al calcolo esposto i contributi alimentari per la moglie risultano
inferiori a quelli offerti dal marito e quelli per le figlie più alti di quelli
richiesti dalla madre, ma ciò si deve all'applicazione del principio
inquisitorio illimitato, che a tutela dei minorenni non vincola il
giudice né alle allegazioni né alle prove offerte né, tanto meno, alle
richieste di giudizio (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Ciò premesso, nel risultato entrambe le
parti escono parzialmente vittoriose (la moglie sui contributi alimentari per
le figlie, il marito sui contributi alimentari per la moglie) e parzialmente sconfitte
(la moglie sui contributi alimentari per sé, il marito sui contributi alimentari
per le figlie).
III. Sull'assistenza giudiziaria davanti al Pretore
13.
Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva
adire entro 15 giorni, fino al 31 dicembre 2010, “l'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero l'autorità gerarchicamente superiore
(messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art.
35.
in fine). Tempestivo, il ricorso di AO 1 è pertanto ricevibile.
14.
Il
Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria postulata da AO 1, in concreto, perché essa “risulta essere comproprietaria in ragione di un mezzo con il fratello __________
di diversi beni immobili (...), tra l'altro non gravati di pegni immobiliari,
ciò che esclude l'indigenza”. Quanto a un'eventuale mancanza di liquidità – ha
continuato il primo giudice – “essa non è sufficiente per legittimare il
beneficio dell'assistenza giudiziaria” (sentenza impugnata, consid. 15). Nel
ricorso l'interessata non contesta di essere proprietaria in ragione di
un mezzo, con il fratello, delle particelle n. 232, 235, 237 e 537 RFD di __________,
sezione di __________, le quali hanno un valore di stima complessivo di poco
inferiore a fr. 100 000.–. Obietta
però che solo la particella n. 237 ha pregio (valore di stima fr. 95 000.–), ma non può essere ipotecata perché ciò
richiederebbe l'assenso della banca, oltre che del
fratello, e l'onere ipotecario graverebbe ulteriormente sul suo fabbisogno.
Inoltre l'immobile è una casa di vacanza, non uno stabile di reddito. Infine –
essa epiloga – le va garantita una “riserva di emergenza”, non potendosi
pretendere che a causa del processo essa rimanga senza il benché minimo attivo.
Le
argomentazioni della ricorrente non possono essere condivise. Intanto una mancanza di liquidità non basta per rendere verosimile uno stato d'indigenza (nel senso dell'art. 3
cpv. 1 vLag), come rileva il Pretore, né l'istituto dell'assistenza giudiziaria
garantisce a un richiedente la possibilità di conservare sostanza immobiliare.
Anzi, dandosene la necessità, egli può vedersi costretto a ipotecare e finanche
ad alienare fondi. Ove non sia possibile aumentare il
carico ipotecario per finanziare i costi del processo, la cessione di un
immobile dipende invero dalle circostanze concrete e dev'essere ragionevolmente
esigibile. Ciò è il caso quando dalla cessione ci si può aspettare, in
dipendenza del valore del fondo e dell'aggravio ipotecario, un ricavo sufficiente
per coprire i costi di giustizia e di patrocinio (RtiD I-2010 pag. 677 n. 1c
con richiami di giurisprudenza). Ammesso e non
concesso che nella fattispecie il valore venale della particella n. 237 sia quello di
stima (meramente fiscale), nulla induce a supporre in
ogni modo che chiedendo lo scioglimento della
comproprietà e realizzando la sua quota (art. 650 cpv. 1 CC) la richiedente non
sia in grado di sovvenzionare i costi del processo e di conservare una certa
“riserva di emergenza”. Nelle condizioni descritte non sussistono i requisiti
perché lo Stato assuma le spese
giudiziarie, sia pure a titolo di anticipo (art. 9 cpv. 1 vLag). Il
ricorso si dimostra pertanto destinato all'insuccesso.
IV. Sugli
oneri processuali, le ripetibili
e la
richiesta di assistenza giudiziaria in appello
15.
Gli oneri processuali degli appelli seguono il vicendevole grado
di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). AO 1 ottiene causa vinta sull'ammontare
dei contributi alimentari per le figlie, ma esce sconfitta per almeno il
quadruplo dell'ammontare sul contributo alimentare in suo favore, nonostante
la prolissità del memoriale. Si giustifica così che sopporti i quattro quinti
degli oneri processuali, mentre il resto va a carico del marito, e che rifonda
a quest'ultimo un'indennità per ripetibili ridotte. AP 1 risulta vittorioso sull'ammontare
contributo alimentare per la moglie, ma soccombe per circa il doppio
sull'ammontare del contributo alimentare in favore delle figlie, mentre il giudizio
sulla restrizione della facoltà di disporre – divenuto senza oggetto – non
incide significativamente sul risultato. Si giustifica perciò ch'egli assuma
due terzi degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato alla moglie, e
rifonda a quest'ultima un'indennità per ripetibili ridotte. Nel complesso il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente,
invece, sul dispositivo di prima sede relativo agli oneri processuali (divisi a
metà) e alle ripetibili (compensate), che può rimanere invariato.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di
temerarietà (art. 4 cpv. 2 vLag) estranei alla fattispecie. Né si pone problema
di ripetibili, una lite sull'assistenza giudiziaria opponendo il richiedente all'autorità,
non all'altra parte in causa (RtiD I-2009 pag. 600 in alto). Quanto all'assistenza giudiziaria sollecitata da AO 1 in appello, essa non può trovare accoglimento per le ragioni già esposte trattando il ricorso
contro il diniego del beneficio da parte del Pretore.
V.
Sui rimedi giuridici a livello federale
16.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso
che il dispositivo n. 3.3 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato
a versare a AO 1 i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 5
di ogni mese:
Dal
1° marzo al 14 settembre 2008:
fr. 1615.–
mensili per J__________ e
fr.
1300.– mensili per D__________,
assegni
familiari compresi,
Dal
15 settembre 2008 al 28 marzo 2011:
fr. 1400.–
mensili per J__________ e
fr.
1090.– mensili per D__________,
Se
riscossi, gli assegni familiari vanno in deduzione dei contributi.
Dal
29 marzo 2011 in poi:
fr. 1320.–
mensili per J__________ e
fr.
1230.– mensili per D__________,
Se
riscossi, gli assegni familiari vanno in deduzione dei contributi.
Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 3.3 rimane invariato.
2. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1000.–
sono
posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della
controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
3. Nella
misura in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello di AP 1 è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 3.3 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato
a versare a AO 1 i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 5
di ogni mese:
Dal
1° marzo al 14 settembre 2008:
fr.
1205.– mensili
Dal
15 settembre 2008 al 28 marzo 2011:
fr.
1170.– mensili
Dal
29 marzo 2011 in poi:
fr.
1105.– mensili.
Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 3.3 rimane invariato.
4. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e
per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.–
per ripetibili ridotte.
5. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è respinto e il dispositivo n. 5 della sentenza
impugnata è confermato.
6. Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.
7. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello formulata da AO 1 è respinta.
8. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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