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Decisione

11.2009.28

Assistenza giudiziaria

18 marzo 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i costi della causa.

5. Nelle

cause di stato la richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere preceduta, in

ogni grado di giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem (art. 15

cpv. 2 Lag). Il principio è quello, infatti, per cui i costi di una causa di

divorzio sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato

è puramente sussidiaria (sentenza del Tribunale federale 5P.395/2001 del 12

marzo 2002, consid. 2b; DTF 119 Ia 11 consid. 3a con richiamo; Bräm

in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art.

159 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; da ultimo: I CCA,

decisione inc. 11.2008.112 del 10 settembre 2008, consid. 2). Il coniuge che

rende verosimile di non poter far fronte da sé, con il proprio reddito e la

propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal

tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio, ha diritto per­ciò

di ottenere un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo

sia in grado di fornirlo (RtiD II-2007 pag. 665).

6. In concreto occorre chiarire anzitutto, di conseguenza, se la richiedente

non sia in grado di far fronte da sé ai costi di patrocinio,

di procedura e alle spese vive causate dal processo di divorzio. Ora, per

quanto attiene ai redditi dell'interessata, il Pretore li

ha accertati in complessivi fr. 5394.40 mensili (fr.

4894.40 da attività lucrativa principale e fr. 500.– mensili da attività accessoria).

La ricorrente eccepisce che dal 1° gennaio 2009 il

suo reddito da attività principale non eccede più di fr. 3521.60, come essa

aveva annunciato già nel corso dell'interrogatorio formale (verbale del 7

ottobre 2008, pag. 1 e 2). In realtà il Pretore non indica, nella decisione

impugnata, come mai egli si sia dipartito da un guadagno di fr. 4894.40 mensili

ancora al momento del giudizio (3 febbraio 2009), sebbene l'interessata avesse

dichiarato all'interrogatorio formale che dal 1° gennaio 2009 il suo grado

d'occupazione presso la __________ sarebbe sceso dall'80 al 65%. Circa il

conteggio di stipendio allegato al ricorso (ammissibile, la procedura intesa

all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio

inquisitorio: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad

art. 4 Lag), esso non fa che rendere verosimile l'affermazione della

richiedente. Ai fini del giudizio giova fondarsi pertanto su entrate di lei per

fr. 4021.60 mensili (fr. 3521.60, più fr. 500.– da attività accessoria).

7. La decisione del Pretore non è

meglio motivata nemmeno per quanto attiene al fabbisogno minimo

dell'interessata. Già nella petizione del 17 gennaio 2008 costei allegava

invero “spese mensili a suo carico”, oltre al minimo esistenziale del diritto

esecutivo, per fr. 2262.15 mensili (canone di locazione con spese

accessorie fr. 903.–, premio della cassa malati per lei fr. 219.55, per S__________

fr. 60.40, per M__________ fr. 219.55, quota Sindacato __________ fr. 17.–,

elettricità fr. 26.–, quota Rega fr. 3.35, costi d'automobile fr. 93.–,

canone radiotelevisivo fr. 38.50, telefono fisso fr. 200.–, cellulare fr.

120.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.80, imposte fr. 320.–).

Invano si cercherebbe di sapere quali voci di spesa il Pretore abbia ammesso.

Ora, come

genitore affidatario la ricorrente ha diritto di vedersi riconoscere il minimo esistenziale del diritto

esecutivo di fr. 1250.– mensili (FU 2/2001 pag. 74). Dalla sua pigione

va tolta invece la quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia minorenne

(un terzo: Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in

alto), come pure il premio della cassa malati per S__________ (fr. 60.40), già

Considerandi

compreso nel fabbisogno in denaro di lei, e quello per M__________ (fr.

219.

), maggiorenne, della cui situazione può occuparsi solo il giudice del

mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC). Vanno espunte altresì le spese per

l'elettricità (fr. 26.–), il telefono (fr. 320.–) e il canone

radiotelevisivo (fr. 38.50), che già rientrano nel minimo esistenziale del

diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74, cifra I; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5,

1995.

pag. 141). In simili circostanze il fabbisogno minimo di AP 1 risulta di

fr. 2546.70 mensili.

Relativamente al fabbisogno in denaro di S__________, secondo la

tabella 2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera

si ispira per prassi costante), esso ammonta a fr. 1966.– mensili, dovendosi

adattare il costo dell'alloggio in fr. 301.– (in sostituzione dell'importo

tabellare) e ridurre a fr. 220.– mensili la posta per cura e educazione

(prestata per un terzo in natura dalla madre, che lavora al 65%: fr. 220.–).

Tale fabbisogno è finanziato per fr. 500.– mensili dal contributo alimentare

prestato dal padre (ancorché questi pretenda di versare fr. 900.– mensili), per

fr. 270.– mensili dall'assegno di custodia riscosso dalla madre e per fr. 200.–

dalla stessa S__________ (un terzo del suo guadagno, di fr. 600.– mensili: v.

FU 2/2001 pag. 76, cifra IV, n. 2). La ricorrente è chiamata di conseguenza a fornire

fr. 996.– mensili.

8.

Ne segue che con un reddito di fr.

4021.60

mensili la richiedente deve far fronte a un fabbisogno proprio di fr.

2546.70

mensili e al fabbisogno scoperto della figlia minorenne per fr. 996.–

mensili. Rimane dunque con un margine disponibile di fr. 478.90 mensili. Che

con ciò essa non possa finanziare i costi di patrocinio e di procedura appare

poco verosimile, tanto meno ove si consideri che la causa di stato non appare

particolarmente laboriosa né impegnativa. Inoltre alla retribuzione della

legale la ricorrente potrà provvedere, eventualmente, con versamenti rateali in

un lasso di tempo adeguato (un anno, nel caso di processi poco onerosi: DTF 109

Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile

2004, consid. 3). Certo, AP 1 obietta di dover sovvenire parzialmente anche al

mantenimento della figlia maggiorenne M__________, la quale riscuote unicamente un'indennità di disoccupazione di fr. 1241.40

mensili, insufficiente per coprire il di lei fabbisogno minimo. Ammesso e non

concesso però che la ricorrente debba sovvenzionare le esigenze della figlia

maggiorenne prima delle proprie, ciò non le conferirebbe ancora – come si vedrà

in appresso – il diritto all'assistenza giudiziaria.

9.

Si

è spiegato dianzi che il coniuge incapace di far fronte

da sé ai costi di patrocinio, di procedura e alle spese vive causate da un

processo di divorzio ha diritto di ottenere – prima di far capo all'assistenza

dello Stato – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che questi sia in

grado di fornirlo (consid. 5). In concreto la ricorrente non pretende che al marito manchino i

mezzi per elargirle una provvigione ad litem,

tanto meno ove si pensi che il marito stesso dichiara una disponibilità di fr.

796.

– mensili (memoriale del 17 marzo 2008, pag. 4 in basso). Per di più, dal

giugno del 2008 AO 1 risulta avere cessato di versare il contributo alimentare di

fr. 600.– mensili per la figlia M__________ (interro­gatorio formale del 7

ottobre 2008, risposta n. 8), sicché la sua disponibilità si eleva a quasi fr.

1400.

– mensili. Stando così le cose, anche trascurando l'agio mensile di cui

convenuta fruisce (fr. 478.90), mal si comprende perché AO 1 non sarebbe in grado

di sussidiare la moglie e ancor meno si capisce perché AP 1 non abbia neppure

tentato di ottenere una provvigione ad litem. Comunque sia, in

circostanze del genere il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può entrare

in linea di conto. Se ne conclude che, sprovvisto di

buon diritto, il ricorso in esame è destinato pertanto all'insuccesso.

10.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita

e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso specifico (art. 4 cpv.

2.

Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo

formato oggetto di intimazione.

11.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale essi

seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

E il valore litigioso dell'azio-ne principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso

in materia civile, ove solo si consideri l'entità dei contributi litigiosi per

moglie e figlie.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

all' , .

Comunicazione

a:

– , ;

– Pretura

del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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