11.2009.29
Diffida ai debitori
26 aprile 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2009.29
Data decisione, Autorità:
26.04.2012, ICCA
Titolo:
Diffida ai debitori
AVVISO AI DEBITORI
art. 132 CC
Incarto n.
11.2009.29
Lugano,
26 aprile
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.40 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 9
dicembre 2008 da
AO 1
(ora patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 19 febbraio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza (“decreto
cautelare”) emessa il 6 febbraio 2009 dal Pretore supplente del Distretto di Blenio;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 aprile 2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 20 luglio 1979 da AP 1
(1960) e AO 1 (1960), omologando una convenzione in cui il marito si impegnava
a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 4000.– mensili “vita
natural durante con riserva di modifica a 65 anni”. Il 9 dicembre 2008 AO 1 si
è rivolta al Pretore del Distretto di Blenio perché ordinasse immediatamente alla
__________ di __________, alle cui dipendenze lavora il marito, di trattenere
dallo stipendio di lui l'importo di fr. 4000.– mensili, riversandole
direttamente la somma. Essa ha instato altresì affinché AP 1 fosse tenuto a
prestare
un'adeguata garanzia (“garanzia reale e/o fideiussione solidale di
primaria banca”) per il contributo alimentare dovuto.
B. Con
decreto cautelare emanato il 19 dicembre 2008 senza contraddittorio il Pretore
supplente ha ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 4000.– mensili dal dicembre del 2008, riversando la somma a AO 1, e ha citato
le parti alla discussione del 23 gennaio 2009. In tale occasione il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, facendo valere che il suo
reddito non consentiva la trattenuta di stipendio, anche perché nel frattempo
egli aveva avuto un figlio da un'altra donna. Statuendo con sentenza (“decreto
cautelare”) del 6 febbraio 2009, il Pretore supplente ha parzialmente accolto
l'istanza, nel senso che ha confermato dal gennaio del 2009 quanto deciso con il
decreto cautelare emesso il 19 dicembre 2008 inaudita parte. L'ordine è stato
impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP e la tassa di giustizia di
fr. 200.– con le spese di fr. 50.– sono state poste a carico di AP 1,
condannato a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 19 febbraio 2009
nel quale chiede che – conferito all'appello effetto sospensivo – l'istanza di AO
1 sia respinta e che il decreto emesso senza contraddittorio dal Pretore
supplente il 19 dicembre 2008 sia annullato, riformando di conseguenza la
decisione impugnata. In subordine egli postula l'annullamento di quest'ultima e
il rinvio degli atti al Pretore supplente perché esperisca un'istruttoria e giudichi
di nuovo. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di
questa Camera con decreto del 27 febbraio 2009. Invitata a esprimersi sull'appello, AO 1 si è rimessa il 21
marzo 2012 al “prudente giudizio” della Camera.
Considerandi
in diritto: 1. Alle decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010
continua ad applicarsi il vecchio rito (art. 405 cpv. 1 CPC). Nel diritto
ticinese la procedura di “diffida ai debitori” secondo l'art. 132 cpv. 1 CC era
quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 1b e art. 5
vLAC), in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza impugnabile entro
dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). In concreto la decisione impugnata
è stata intimata il 6 febbraio 2009 ed è pervenuta all'appellante il 9 febbraio
2009.
Introdotto entro 10 giorni, il 19 febbraio 2009, l'appello in esame è
dunque tempestivo.
2.
AP 1
acclude all'appello tre documenti nuovi (un conteggio mensile del suo stipendio
nel dicembre 2008, un contratto di mantenimento riguardante il figlio S__________,
nato il 12 agosto 2008, e un calcolo del suo minimo esistenziale effettuato
l'11 dicembre 2008 dall'Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di
Blenio). L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese non consentiva tuttavia di
addurre nuovi mezzi di prova in appello, se non nelle procedure rette dal
principio inquisitorio illimitato. In concreto non soccorrono estremi del
genere, la trattenuta di stipendio litigiosa non riguardando contributi
alimentari per figli minorenni. La documentazione in rassegna non è dunque
ricevibile. Un'altra questione è se il Pretore non dovesse richiedere la produzione
di tali giustificativi d'ufficio per la corretta applicazione del diritto federale.
Sulla questione si tornerà in appresso.
3.
L'appellante sostiene anzitutto che il Pretore supplente avrebbe
dovuto, vista la sua incapacità di difendersi, impartirgli un termine entro cui
munirsi di un patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC ticinese). In realtà non
sussistevano i presupposti perché il convenuto fosse diffidato a dotarsi di un legale.
All'udienza del 23 gennaio 2009 AP 1 ha addotto in modo del tutto comprensibile i motivi che ostavano, dal suo punto di vista, alla trattenuta di stipendio.
Ha spiegato che il suo stipendio era già oggetto di pignoramento in favore
della moglie nella misura in cui eccedeva il minimo esistenziale del diritto
esecutivo e che una trattenuta salariale di
fr. 4000.– mensili non poteva entrare in linea di conto di fronte a
un reddito di fr. 4420.– mensili netti,
tanto meno pensando al fatto che nel frattempo egli era diventato padre
di un bambino. Il convenuto non era quindi incapace “di proporre e di discutere
con la necessaria chiarezza la propria causa” (nel senso dell'art. 39 cpv. 2
CPC ticinese). Su questo punto l'appello non ha consistenza.
4.
AP 1
si duole che la trattenuta litigiosa lede il suo minimo esistenziale del diritto
esecutivo, privandolo dei mezzi più elementari per far fronte al proprio
sostentamento. Essa va quindi annullata, rinviando eventualmente gli atti al
Pretore perché statuisca di nuovo. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di
ricordare che una trattenuta di stipendio fondata su un avviso o una diffida ai
debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) deve rispettare, nel caso in cui la
situazione del convenuto sia peggiorata dopo l'emanazione del titolo addotto a
sostegno dell'istanza (nella fattispecie: la sentenza di divorzio), almeno il
minimo esistenziale di lui calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento (DTF 110 II 15 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale
federale 5P.85/2006 del 5 aprile 2006, consid. 2.1). Nella fattispecie il
Pretore supplente non poteva quindi rinviare semplicemente il debitore a far
modificare l'ammontare dei pignoramenti dall'Ufficio di esecuzione (giudicando
la trattenuta di stipendio prioritaria con riferimento a Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 177). Doveva verificare prima di tutto che la trattenuta
di stipendio lasciasse al debitore almeno il minimo esistenziale del
diritto esecutivo.
5.
È
vero che un debitore escusso per contributi di mantenimento con redditi insufficienti
a coprire il proprio minimo esistenziale (compresi i contributi alimentari necessari
al sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato
nella stessa proporzione in cui il creditore veda intaccato il proprio (DTF 110
II 15 in fondo con richiami; analogamente I CCA, sentenza inc. 11.2011.187
consid, 4). Ciò potrebbe essere il caso in concreto. Sta di fatto che già
davanti al Pretore il convenuto sosteneva di guadagnare non più di fr. 4420.–
netti mensili (fr. 4822.– secondo il doc. 3 di appello). Dovesse anche
sopportare una decurtazione del suo minimo esistenziale, egli non poteva verosimilmente
rimanere con soli fr. 420.– mensili (né con fr. 822.– mensili se il
reddito determinante fosse quello del doc. 3 di appello). Rinviare il convenuto
a postulare una modifica dei pignoramenti davanti all'Ufficio di esecuzione in
circostanze del genere non aveva senso.
6.
Ne
segue che in concreto la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
al Pretore perché calcoli il minimo esistenziale del convenuto secondo il
diritto esecutivo, verifichi in che misura questo possa eventualmente essere
intaccato e commisuri la trattenuta salariale di conseguenza. Solo allora egli
potrà rinviare il convenuto a far modificare i pignoramenti dall'Ufficio di
esecuzione. In teoria questa Camera potrebbe procedere essa medesima agli
accertamenti necessari in luogo e vece del Pretore, statuendo direttamente sull'istanza
di AO 1. Così facendo, tuttavia, le parti vedrebbe sottrarre l'istanza all'esame
del giudice naturale, perdendo inoltre un secondo grado di giurisdizione provvisto
di pieno potere cognitivo. Non sarebbe nel loro interesse.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC ticinese). AP 1 ottiene causa vinta, per lo meno sulla richiesta
subordinata. AO 1 non ha proposto tuttavia di respingere l'appello. Si è
limitata a rimettersi al “prudente giudizio” della Camera. E per principio chi
si rimette al giudizio del tribunale non rischia l'addebito di spese né di
ripetibili. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa (Rep.
1997.
pag. 137 consid. 4). Ne segue che in concreto non vi è alcun “soccombente”
a norma dell'art. 148 CPC ticinese che possa essere tenuto al pagamento di
spese o alla rifusione di ripetibili.
8.
Relativamente
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett b LTF raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri che la somma di
fr. 4000.– mensili è dovuta almeno fino al 65° anno d'età della
beneficiaria.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è accolto nella sua richiesta subordinata, la
sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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