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Decisione

11.2009.29

Diffida ai debitori

26 aprile 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2008.40 (diffida

ai debitori) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 9

dicembre 2008 da

AO 1

(ora patrocinata dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 19 febbraio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza (“decreto

cautelare”) emessa il 6 febbraio 2009 dal Pretore supplente del Distretto di Blenio;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 10 aprile 2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona

ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 20 luglio 1979 da AP 1

(1960) e AO 1 (1960), omologando una convenzione in cui il marito si impegnava

a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 4000.– mensili “vita

natural durante con riserva di modifica a 65 anni”. Il 9 dicembre 2008 AO 1 si

è rivolta al Pretore del Distretto di Blenio perché ordinasse immediatamente alla

__________ di __________, alle cui dipendenze lavora il marito, di trattenere

dallo stipendio di lui l'importo di fr. 4000.– mensili, riversandole

direttamente la somma. Essa ha instato altresì affinché AP 1 fosse tenuto a

prestare

un'adeguata garanzia (“garanzia reale e/o fideiussione solidale di

primaria banca”) per il contributo alimentare dovuto.

B. Con

decreto cautelare emanato il 19 dicembre 2008 senza contraddittorio il Pretore

supplente ha ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 4000.– mensili dal dicembre del 2008, riversando la somma a AO 1, e ha citato

le parti alla discussione del 23 gennaio 2009. In tale occasione il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, facendo valere che il suo

reddito non consentiva la trattenuta di stipendio, anche perché nel frattempo

egli aveva avuto un figlio da un'altra donna. Statuendo con sentenza (“decreto

cautelare”) del 6 febbraio 2009, il Pretore supplente ha parzialmente accolto

l'istanza, nel senso che ha confermato dal gennaio del 2009 quanto deciso con il

decreto cautelare emesso il 19 dicembre 2008 inaudita parte. L'ordine è stato

impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP e la tassa di giustizia di

fr. 200.– con le spe­se di fr. 50.– sono state poste a carico di AP 1,

condannato a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

C. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 19 febbraio 2009

nel quale chiede che – conferito all'appello effetto sospensivo – l'istanza di AO

1 sia respinta e che il decreto emesso senza contraddittorio dal Pretore

supplente il 19 dicembre 2008 sia annullato, rifor­mando di conseguenza la

decisione impugnata. In subordine egli postula l'annullamento di quest'ultima e

il rinvio degli atti al Pretore supplente perché esperisca un'istruttoria e giudichi

di nuovo. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di

questa Camera con decreto del 27 febbraio 2009. Invitata a esprimersi sull'appello, AO 1 si è rimessa il 21

marzo 2012 al “prudente giudizio” della Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Alle decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010

continua ad applicarsi il vecchio rito (art. 405 cpv. 1 CPC). Nel diritto

ticinese la procedura di “diffida ai debitori” secondo l'art. 132 cpv. 1 CC era

quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 1b e art. 5

vLAC), in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza impugnabile entro

dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). In concreto la decisione impugnata

è stata intimata il 6 febbraio 2009 ed è pervenuta all'appellante il 9 febbraio

2009.

Introdotto entro 10 giorni, il 19 febbraio 2009, l'appello in esame è

dunque tempestivo.

2.

AP 1

acclude all'appello tre documenti nuovi (un conteggio mensile del suo stipendio

nel dicembre 2008, un contratto di mantenimento riguardante il figlio S__________,

nato il 12 agosto 2008, e un calcolo del suo minimo esistenziale effettuato

l'11 dicembre 2008 dall'Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di

Blenio). L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese non consentiva tuttavia di

addurre nuovi mezzi di prova in appello, se non nelle procedure rette dal

principio inquisitorio illimitato. In concreto non soccorrono estremi del

genere, la trattenuta di stipendio litigiosa non riguardando contributi

alimentari per figli minorenni. La documentazione in rassegna non è dunque

ricevibile. Un'altra questione è se il Pretore non dovesse richiedere la produzione

di tali giustificativi d'ufficio per la corretta applicazione del diritto federale.

Sulla questione si tornerà in appresso.

3.

L'appellante sostiene anzitutto che il Pretore supplente avrebbe

dovuto, vista la sua incapacità di difendersi, impartirgli un termine entro cui

munirsi di un patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC ticinese). In realtà non

sussistevano i presupposti perché il convenuto fosse diffidato a dotarsi di un legale.

Al­l'udienza del 23 gen­naio 2009 AP 1 ha addotto in modo del tutto comprensibile i motivi che ostavano, dal suo punto di vista, alla trattenuta di stipendio.

Ha spiegato che il suo stipendio era già oggetto di pignoramento in favore

della moglie nella misura in cui eccedeva il minimo esistenziale del diritto

esecutivo e che una trattenuta salariale di

fr. 4000.– mensili non poteva entrare in linea di conto di fronte a

un reddito di fr. 4420.– mensili netti,

tanto meno pensando al fatto che nel frattempo egli era diventato padre

di un bambino. Il convenuto non era quindi incapace “di proporre e di discutere

con la necessaria chiarezza la propria causa” (nel senso dell'art. 39 cpv. 2

CPC ticinese). Su questo punto l'appello non ha consistenza.

4.

AP 1

si duole che la trattenuta litigiosa lede il suo minimo esistenziale del diritto

esecutivo, privandolo dei mez­zi più elementari per far fronte al proprio

sostentamento. Essa va quindi annullata, rinviando eventualmente gli atti al

Pretore perché statuisca di nuovo. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di

ricordare che una trattenuta di stipendio fondata su un avviso o una diffida ai

debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) deve rispettare, nel caso in cui la

situazione del convenuto sia peggiorata dopo l'emanazione del titolo addotto a

sostegno dell'istanza (nella fattispecie: la sentenza di divorzio), almeno il

minimo esistenziale di lui calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione

e sul fallimento (DTF 110 II 15 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale

federale 5P.85/2006 del 5 aprile 2006, consid. 2.1). Nella fattispecie il

Pretore supplente non poteva quindi rinviare semplicemente il debitore a far

modificare l'ammontare dei pignoramenti dall'Ufficio di esecuzione (giudicando

la trattenuta di stipendio prioritaria con riferimento a Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 177). Doveva verificare prima di tutto che la trattenuta

di stipendio lasciasse al debitore almeno il minimo esistenziale del

diritto esecutivo.

5.

È

vero che un debitore escusso per contributi di manteni­mento con redditi insufficienti

a coprire il proprio minimo esistenziale (compresi i contributi alimentari necessari

al sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato

nella stessa proporzione in cui il creditore veda intaccato il proprio (DTF 110

II 15 in fondo con richiami; analogamente I CCA, sentenza inc. 11.2011.187

consid, 4). Ciò potrebbe essere il caso in concreto. Sta di fatto che già

davanti al Pretore il convenuto sosteneva di guadagnare non più di fr. 4420.–

netti mensili (fr. 4822.– secondo il doc. 3 di appello). Dovesse anche

sopportare una decurtazione del suo minimo esistenziale, egli non poteva verosimilmente

rimanere con soli fr. 420.– mensili (né con fr. 822.– mensili se il

reddito determinante fosse quello del doc. 3 di appello). Rinviare il convenuto

a postulare una modifica dei pignoramenti davanti all'Ufficio di esecuzione in

circostanze del genere non aveva senso.

6.

Ne

segue che in concreto la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

al Pretore perché calcoli il minimo esistenziale del convenuto secondo il

diritto esecutivo, verifichi in che misura questo possa eventualmente essere

intaccato e commisuri la trattenuta salariale di conseguenza. Solo allora egli

potrà rinviare il convenuto a far modificare i pignoramenti dall'Ufficio di

esecuzione. In teoria questa Camera potrebbe procedere essa medesima agli

accertamenti necessari in luogo e vece del Pretore, statuendo direttamente sul­l'istanza

di AO 1. Così facendo, tuttavia, le parti vedrebbe sottrarre l'istanza all'esa­me

del giudice naturale, perdendo inoltre un secondo grado di giurisdizione provvisto

di pieno potere cognitivo. Non sarebbe nel loro interesse.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC ticinese). AP 1 ottiene causa vinta, per lo meno sulla richiesta

subordinata. AO 1 non ha proposto tuttavia di respingere l'appello. Si è

limitata a rimettersi al “prudente giudizio” della Camera. E per principio chi

si rimette al giudizio del tribunale non rischia l'addebito di spese né di

ripetibili. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa (Rep.

1997.

pag. 137 consid. 4). Ne segue che in concreto non vi è alcun “soccombente”

a norma dell'art. 148 CPC ticinese che possa essere tenuto al pagamento di

spese o alla rifusione di ripetibili.

8.

Relativamente

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett b LTF raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri che la somma di

fr. 4000.– mensili è dovuta almeno fino al 65° anno d'età della

beneficiaria.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è accolto nella sua richiesta subordinata, la

sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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