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Decisione

11.2009.3

Azione di manutenzione. Azione possessoria: distinzione fra tutela del possesso e protezione del diritto

8 novembre 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

della AP 1

3. La

convenuta sostiene anzitutto che il Pretore avrebbe dovuto dichiarare l'istanza

irricevibile, ostando alla proponibilità del­l'azione la clausola

compromissoria contenuta nel contratto di locazione stipulato il 12 luglio

2004. Il primo giudice ha respinto l'eccezione, rilevando che quella clausola

si riferiva solo a pretese di natura contrattuale, non reale (sentenza

impugnata, consid. 1). L'assunto resiste alla critica. Sapere se il giudizio

di

un'azione possessoria – e, in genere, di un'azione reale – possa

essere demandato a un arbitro è un interrogativo delicato. Apparentemente la risposta è affermativa, ove si consideri che

un'azione di manutenzione dipende dalla libera disponibilità delle parti

e non compete esclusivamente all'autorità giudiziaria in virtù di una norma

imperativa di legge (art. 5 CIA). Il punto n. 14 del noto contratto di

locazione, nondimeno, riferisce chiaramente la clausola compromissoria a “divergenze

nell'interpretazione del presente contratto”, ovvero a contese sugli obblighi e

i diritti derivanti dal negozio giuridico. La situazione sarebbe forse stata diversa

se la clausola compromissoria si fosse riferita – per esempio – a “ogni contestazione” derivante dal contratto

(cfr. Poudret/Besson,

Droit comparé de l'arbitrage

international, Zurigo 2002, pag. 280 n. 306 seg.). Tale non è, in ogni modo, il

caso concreto.

4. Secondo

l'appellante l'azione possessoria è improponibile perché richiede la necessità

di chiarire previamente se i lavori di ristrutturazione, nell'ambito dei quali

è stata chiusa la porta di collegamento ed è stata costruita la parete in

cartongesso, siano conformi al contratto di locazione. Se non che – essa continua

– un'azione di manutenzione compete al possessore

indiretto nei confronti del possessore diretto, come un'azione di reintegra, solo ove il problema

di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non implichi la soluzione

di problemi di diritto legati all'eventuale rapporto giuridico instauratosi fra le parti (I CCA,

sentenza inc. 11.1996.13 del 27 febbraio 1996, consid.

2 con richiami). Dovendosi chiarire problemi del genere – soggiunge la convenuta

– l'azione va dichiarata irricevibile. La giurisprudenza citata dall'appellante

è corretta, ma esige una precisazione.

Protezione

del diritto e tutela del possesso sono istituti diversi (Stark in: Berner Kommentar,

3ª edizione, n. 91 segg. delle note preliminari agli art. 926–929 CC, n. 4

ad art. 928 CC, n. 48 delle note preliminari agli art. 930–937 CC). Un'azione

possessoria persegue solo la conservazione o il ripristino dello stato di

fatto. Tranne nel caso speciale dell'art. 927 cpv. 2 CC (che consente di

giustificare immediatamente un diritto prevalente), il giudice non indaga sulla

legittimità di tale stato di fatto o sulla legittimità del comportamento del

convenuto. Garantisce all'istante mera tutela provvisoria (DTF 133 III 638 con

rinvii). Riscontrando un atto di illecita violenza, in

altri termini, il giudice del­l'azione possessoria ordina per principio il mantenimento o il ristabilimento della situazione. Quanto all'atto di illecita violenza, esso

non deve necessariamente configurare un atto di forza

né provo­care necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e

contro la volontà del possessore (Rep. 1996 pag. 186 consid. 2a in fine). La

legittimità dello stato di fatto o del comportamento del convenuto andrà poi risolta

dal giudice di merito. È vero che la sentenza possessoria è suscettiva di passare in giudicato. È altrettanto

vero però che per sua natura essa rimane equiparabile a un provvedimento

cautelare (tanto che costituisce una “misura cautelare” nell'accezione

dell'art. 98 LTF: DTF 133 III 638).

In

concreto è fuori dubbio che la contesa fra le parti verte sull'interpretazione

del contratto di locazione stipulato il 12 luglio 2004, segnatamente sulla

portata del punto n. 10 che abilita locatore a eseguire nel centro commerciale

“innovazioni, riparazioni, impianti e lavori in genere senza obbligo di

compenso”, come pure “eventuali lavori di ampliamento o altro”. Ciò non

significa che l'azione di manutenzione andasse dichiarata irricevibile. Al contrario:

ravvisando un atto di illecita violenza, il giudice doveva tutelare provvisoriamente la conservazione o il ripristino dello

stato di fatto. Accertare se gli interventi edili

rientrino o non rientrino nelle facoltà che il locatore si è riservato per

contratto, rispettivamente se tali interventi siano o non siano necessari per

rendere lo stabile conforme a norme sulla polizia del fuoco, competerà se mai

al giudice di merito. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò

all'insuccesso.

5. A

parere dell'appellante la chiusura della porta di collegamento e la costruzione

della citata parete non costituiscono un atto di illecita violenza, bensì un

“atto di legittima difesa” (a norma dell'art. 52 CO), i lavori intrapresi nel

centro commerciale avendo lo scopo di evitare odori molesti provenienti dalla

cucina del ristorante e di garantire le necessarie misure di sicurezza. La

giustificazione è inconsistente. Certo, ogni possessore ha il diritto di difendersi

con la forza contro l'altrui illecita violenza (art. 926 cpv. 1 CC), a maggior

ragione trovandosi in uno stato di necessità (art. 52 cpv. 3 CO). Nella

fattispecie però quest'ultimo presupposto è lungi dal risultare verosimile. A

parte il fatto che l'appellante non spiega come mai le fosse impossibile ottenere per tempo l'intervento dell'autorità, sulle esalazioni emanate dalla cucina del ristorante nulla si

evince dagli atti, mentre l'“analisi della conformità

antincendio” del 19 dicembre 2008 (prodotto per la prima volta in appello, in

violazione dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), commissionata alla Consulenza in

Ingegneria della Sicurezza e Protezione Integrale Sagl (CIPSI) di Paradiso, dispone soltanto che la porta di accesso interna deve avere una

resistenza minima al fuoco ed essere munita di un dispositivo chiudiporta, non che

essa debba essere murata. Circa gli altri provvedimenti di sicurezza divisati

dall'appellante, tutto si ignora.

6. Rileva

l'appellante che in concreto non si giustificano misure a tutela del possesso, l'eventuale

turbativa non risultando “eccessivamente pregiudizievole”. Da un lato – essa

prosegue – l'ingresso principale dell'esercizio pubblico è quello esterno, mentre

per quanto riguarda l'accesso interno l'istante si è com­portata in modo

contrario alla buona fede, rifiutando soluzioni alternative; d'altro lato, il

muro in cartongesso non privava il locale di luce naturale ed era conforme a

una licenza edilizia non contestata dall'istante. Per di più – essa epilogava –

il Pretore avreb­be trascurato di considerare gli interessi suoi e quelli dei denunciati

in lite.

L'assunto

è infondato. Come si è visto (consid. 4), un atto di illecita violenza

non deve necessariamente configurare un atto di forza né provocare

necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la

volontà del possessore. Nella fattispecie la convenuta cerca invano di

minimizzare gli interventi eseguiti. Che l'esercizio pubblico rimanesse agibile

dall'entrata principale attraverso una scala esterna

nulla toglieva all'evidente importanza di un accesso diretto dall'interno del

centro commerciale e viceversa. Già a un sommario esa­me la chiusura di un

simile ingresso al bar-ristorante non poteva sicuramente definirsi “un semplice

disturbo”. Quanto al muro, il Pretore ha accertato ch'esso impediva non solo il

passaggio di luce, oscurando il locale a ridosso delle vetrate, ma impediva anche

di vedere l'esercizio pubblico dal centro commerciale (sentenza impugnata, consid.

2.2, pag. 8). L'ap­pellante tenta di relativizzare simile stato di cose,

asserendo che l'entrata principale del bar-ristorante è poco lontana da quella

interna e che la parete toglieva solo luce artificiale, non luce naturale. Non

pretende tuttavia che gli accertamenti del Pretore fossero erronei o

inveritieri. Fa valere di avere offerto al­l'istante un accesso alternativo “a

pochi metri di distanza”, ma sottace che per raggiungere quell'accesso gli avventori

del locale sarebbero dovuti passare attraverso un andito delimitato da muri in

cartongesso (verosimilmente segnalato da apposite insegne, il bar-ristorante

non essendo più visibile dai negozi).

Né giova

all'appellante invocare la giurisprudenza illustrata in DTF 126 III 460 consid. 3c/cc e 129 III 161 per eccepire che, essendo gli interventi edili conformi al permesso di

costruzione rilasciato dall'autorità amministrativa, non si giustificava

l'accoglimento dell'azione possessoria. La giurisprudenza testé menzionata vale

in materia di vicinato (art. 684 CC). Nel caso specifico non si tratta di una

lite fra vicini, bensì di una controversia legata all'interpretazione del

contratto di locazione fra le parti, segnatamente per quanto riguarda il punto

n. 10 che riserva al locatore la facoltà di apportare al centro commerciale

“innovazioni, riparazioni, impianti e lavori in genere senza obbligo di

compenso”, come pure di eseguire “eventuali lavori di ampliamento o altro”. Che

l'istante non abbia presentato opposizione alla domanda di costruzione poco

giova, le divergenze tra le parti avendo natura contrattuale, senza alcun nesso

pubblicistico né tanto meno con il diritto edilizio. Quanto poi al fatto che il

Pretore avrebbe trascurato gli ingenti interessi finanziari correlati alla

ristrutturazione del centro commerciale, lo scopo di un'azione di manutenzione è

solo quello di far cessare una turbativa del possesso. L'entità dei valori in

gioco non è un criterio di giudizio (Stark,

op. cit., n. 19 ad art. 928 CC).

7. Infine

l'appellante adduce che le opere litigiose sono state eseguite “dalla famiglia T__________”, di modo ch'essa non potrebbe rimuoverle senza incorrere nel reato

di danneggiamento e violazione di domicilio. La censura

sfiora il pretesto, ove appena si consideri che nel loro appello i denunciati

in lite specificano chiaramente come la parete sia stata eseguita e la porta

chiusa per disposizione della AP 1 (pag. 4, punti 8 e 11; deposizione dell'arch. S__________, verbale del 25 agosto

2008, pag. 2) in conformità a un accordo del 7 marzo 2008 (conclusioni dei denunciati

in lite del 10 ottobre 2008, pag. 3). Anche su quest'ultimo punto l'appello

cade quindi nel vuoto.

Considerandi

II. Sull'appello

dei denunciati in lite

8.

Gli

appellanti riprendono, riproducendole testualmente o parafrasandole, varie argomentazioni

della convenuta. Non ci si ripeterà pertanto sull'eccezione di clausola compromissoria (appello, pag. 5 punto 1,

equivalente all'appello della convenuta, pag. 11 punti 20.1 e 20.2),

sull'esistenza della turbativa (appello, pag. 6 punti 2a e 2b/1 e pag. 13 punto

6, equivalenti all'appello della convenuta, pag. 13 punto 22.1 e pag. 15 punto

22.

a), sull'illiceità della medesima (appello, pag. 9 punto 2b/3 e pag. 10 punti

4a e 4b, equivalenti all'appello della convenuta, pag. 14 punto 22.2, pag. 16

punti 22.2b e 22.2c in principio e pag. 20 punto 23) né sulla valutazione dei

rapporti tra denunciati in lite e convenuta (appello, pag. 13 punto 6,

equivalente all'appello della convenuta, pag. 18 punto 22.2d). In proposito si

rinvia a quanto precede.

9.

Per

giustificare la liceità della turbativa gli appellanti invocano il punto n. 10

del contratto di locazione (memoriale, pag. 8 punto 2b/2). Come si è spiegato,

nondimeno, ravvisando un atto di illecita violenza il

giudice dell'azione possessoria tutela provvisoriamente

– in linea di principio – la conservazione o il ripristino dello stato di fatto

(sopra, consid. 4). Accertare se nel caso specifico gli

interventi edili rientrassero o non rientrassero nelle facoltà che il locatore

si è riservato per contratto competerà, se mai, al giudice di merito.

10.

I

denunciati in lite rimproverano al Pretore di avere trascurato il comportamento

abusivo dell'istante, la quale invoca la protezione del possesso pur avendo

firmato un contratto di locazione che autorizza il locatore a eseguire la

ristrutturazione dello stabile, senza opporsi al rilascio del relativo permesso

di costruzione (appello, pag. 10 punto 3). Così argomentando, tuttavia, gli appellanti

dimenticano che protezione del diritto e tutela del possesso

sono istituti diversi. Il giudice dell'azione possessoria che riscontri un atto di illecita violenza

ordina la conservazione o il ripristino dello stato di fatto, anche se ravvisa problemi di diritto legati a un rapporto giuridico che lega

le parti. Accertare poi se l'opera del convenuto sia

conforme o no a quel rapporto giuridico competerà al giudice di merito (sopra,

consid. 4).

11.

Secondo

gli appellanti la costruzione del muro era imposta dalla direttiva dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Distanze di sicurezza – Compartimenti tagliafuoco, del 26 marzo

2003/15-03i (http://bsvonline.vkf.ch). Non spiega tuttavia

perché, in luogo e vece di un muro in cartongesso, non sarebbe stato possibile

installare vetrate resistenti al fuoco (art. 3.3.1 della direttiva) e nemmeno

perché con decisione del 3 mar­zo 2009 il Municipio di __________ abbia preteso

sì la ricostruzione del muro, ma solo per la parte “che dalla porta di compartimentazione

del corridoio conduce all'uscita

di sicurezza”. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela

finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

12.

Gli

appellanti lamentano la molestia di odori provenienti dalla cucina

dell'esercizio pubblico, il rischio legato a misure di sicurezza inadeguate, il

comportamento dell'istante che profitta degli impianti di ventilazione del centro

commerciale per la conduzione del locale e altri problemi sorti dopo la riapertura della porta interna. Si tratta di

allegazioni che si esauriscono in mere allegazioni di parte. Invano, per vero,

se ne cercherebbe riscontro agli atti. Prive di verosimiglianza, esse non sono

idonee a rimettere in discussione la sentenza impugnata.

13.

Da

ultimo gli appellanti in lite affermano che la comminatoria dell'art. 292 CP costringerebbe

la convenuta a trasgredire la citata direttiva antincendio. Ora, che i denunciati

in lite siano legittimati a contestare una comminatoria penale diretta contro

la sola convenuta appare dubbio. La questione è nondimeno senza oggetto, ove appena

si consideri, pur non avendo ottemperato alla diffida del Pretore (la porta di

collegamento è stata riaperta dal­l'istante con l'ausilio della polizia e il

muro in cartongesso è stato demolito dalla stessa AO 1), la AP 1 non è incorsa in

sanzioni. Senza dimenticare poi che, per quanto riguarda la porta di collegamento,

la menzionata direttiva antincendio richiedeva l'applicazione di un dispositivo

chiudiporta, non l'occlusione del passaggio (analisi del 19 dicembre 2008 e

parere del 25 febbraio 2009 della Consulenza in Ingegneria della Sicurezza e

Protezione Integrale Sagl [CISPI], allegati alla lettera 17 marzo 2009 della

convenuta). Inconsistente, anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato

pertanto al rigetto.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

14.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili all'istante, le

uniche prestazioni eseguite in appello dal patrocinatore della AO 1 consistendo

nell'invio della lettera

5.

marzo 2009 con cui egli postulava – a torto (sopra, consid. 2) – lo

stralcio della causa dai ruoli e in una seconda breve lettera del 30 settembre 2010 in cui precisava di avere introdotto dinanzi all'autorità di conciliazione una richiesta volta

alla seconda proroga del contratto di locazione.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

15.

Circa

i rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso

in materia civile (ordinanza emanata dal Pretore il 16 gennaio 2009, su

richiesta della Camera).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

della AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti a carico dell'appellante.

Non si assegnano ripetibili.

3. Nella

misura in cui è ricevibile e non è senza oggetto, l'appello di AP 2, AP 3, AP 3, AP 5 e AP 6 è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

4. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

5. Intimazione:

– ;

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 seg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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