11.2009.3
Azione di manutenzione. Azione possessoria: distinzione fra tutela del possesso e protezione del diritto
8 novembre 2010Italiano22 min
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Numero d'incarto:
11.2009.3
Data decisione, Autorità:
08.11.2010, ICCA
Titolo:
Azione di manutenzione. Azione possessoria: distinzione fra tutela del possesso e protezione del diritto
AZIONE DI MANUTENZIONE
DIRITTO DI DIFESA DEL POSSSESSO
art. 927 CC
art. 928 CC
Incarto n.
11.2009.3
Lugano,
8 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.31 (azione di
manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza
dell'11 marzo 2008 dalla
AO 1
(patrocinata da PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata da PA 1 ),
nella
quale sono intervenuti accessoriamente, come denunciati in lite dalla
convenuta,
AP 2
AP 3
AP 4
AP 5 , e
AP 6
(patrocinati da PA 3 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 dicembre 2008 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa
il 15 dicembre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 23 dicembre 2008 presentato da AP 2, AP 3, AP
4, AP 5 e AP 6 contro la
medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 luglio 2004 R__________,
proprietario della particella n. __________ RFD di __________ su cui si trova uno
stabile commerciale, ha locato alla AO 1 un bar-ristorante (“M__________”) situato
al secondo piano dell'edificio. Nel contratto figura, tra l'altro, quanto segue:
10. (…)
È riservata al locatore la facoltà di visitare o far visitare i locali affittati
ed eseguirvi, sia all'interno che all'esterno, innovazioni, riparazioni, impianti
e lavori in genere senza obbligo di compenso derogando con ciò il conduttore.
Quanto
sopra vale anche per eventuali lavori di ampliamento o altro da eseguirsi al
centro commerciale nel suo complesso.
14. (…)
Qualora
dovessero sorgere delle divergenze nell'interpretazione del presente contratto,
le stesse dovranno essere sottoposte ad arbitraggio come previsto al punto 6.1 [sul
rinnovo del contratto].
R__________
ha venduto l'immobile il 31 maggio 2006 alla AP 1.
B. Il
12 aprile 2007 la AP 1 ha notificato disdetta alla AO 1, che l'ha contestata
davanti all'autorità di conciliazione, ottenendo il 9 luglio 2007 una
protrazione del contratto fino al 31 luglio 2009. Tanto la AP 1 quanto la AO
1 sono insorte per motivi opposti contro tale decisione al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord, che con sentenza del
21 novembre 2008 ha esteso la protrazione fino al 31 luglio 2010
(inc. DI.2007.106). Adita da entrambe le parti, con sentenza del 15 settembre
2009 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha confermato la
sentenza impugnata, salvo precisare che quella concessa dal Pretore era una
“prima protrazione” (inc. 12.2008.235).
C. Nel
frattempo, il 7 marzo 2008, la AP 1 ha locato tutti gli spazi del centro
commerciale, eccetto quelli del bar-ristorante, a AP 2, AP 3, AP 4, AP 5 e AP
6, autorizzando questi ultimi a chiudere con una parete in cartongesso la porta
interna che collega il centro commerciale al bar-ristorante. Il 10 marzo 2008
sono cominciati i lavori di ristrutturazione e la porta interna dell'esercizio
pubblico è stata chiusa.
D. L'11
marzo 2008 la AO 1 ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord un'azione possessoria, chiedendo che fosse ordinato alla AP 1 di
eliminare il citato muro in cartongesso. In luogo di ciò, essa ha visto erigere
il
9 aprile 2008 una parete in cartongesso fin davanti alle vetrate interne
del bar-ristorante. La discussione dell'istanza è cominciata il 21 aprile 2008
e in quella sede la convenuta ha proposto di dichiarare l'azione irricevibile, subordinatamente
di respingerla. L'istante ha replicato il 16 maggio 2008, mantenendo l'istanza
e chiedendo di ordinare alla convenuta di togliere anche il muro davanti alle
vetrate, subordinatamente di essere autorizzata a eseguirne essa medesima la
demolizione.
E. Il 3
giugno 2008 la AP 1 ha denunciato la lite a AP 2, AP 3, AP 4, AP 5 e AP 6. All'udienza
del 9 giugno 2008, destinata a continuare la discussione, la convenuta ha duplicato,
ribadendo le proprie tesi. Con decreto cautelare emesso il 10 giugno 2008 il
Pretore ha ingiunto alla convenuta di ripristinare l'agibilità della porta che
collega il centro commerciale al bar-ristorante e di demolire il muro davanti
alle vetrate, tranne in prossimità della cucina. L'ordine ha formato oggetto di
un decreto esecutivo intimato dal Pretore il 18 giugno 2008 e confermato il 27 giugno
2008 sotto comminatoria penale. La porta è stata riaperta con l'aiuto della
polizia iI 2 luglio 2008. Il 22 agosto 2008 i denunciati in lite hanno
dichiarato di intervenire nel processo.
F. L'istruttoria
della causa è terminata il 26 agosto 2008. Al dibattimento finale le parti
hanno rinunciato, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10
ottobre 2008 l'istante ha riaffermato le proprie domande. Altrettanto ha fatto
la convenuta nel proprio allegato di quello stesso giorno, sostenuta dai denunciati
in lite. Statuendo il 15 dicembre 2008, il Pretore ha
accolto l'azione e ha ordinato alla AP 1 –
sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di demolire entro 30 giorni il noto
muro in cartongesso, come pure di mantenere aperta la porta che collega il
centro commerciale al bar-ristorante. La tassa di giustizia di fr. 1000.–
e le spese sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante
fr. 2200.– per ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta il 23 dicembre 2008 a questa Camera con un appello, nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo –
di dichiarare l'istanza della AO 1 irricevibile, subordinatamente di respingerla
o, in via ancor più subordinata, di limitare l'ingiunzione del Pretore
all'apertura della porta che collega il centro commerciale all'esercizio pubblico.
Lo stesso 23 dicembre 2008 hanno appellato
la sentenza del Pretore anche AP 2,
AP 3, AP 4, AP 5 e AP 6, i quali hanno postulato a loro volta il conferimento
dell'effetto sospensivo e formulano richieste identiche a quelle della convenuta. Con decreto del 5 gennaio 2009 il
presidente di questa Camera ha respinto le richieste di effetto sospensivo.
In
pendenza di appello, il 10 febbraio 2009, il Pretore ha diffidato con decreto
esecutivo la AP 1 ad attuare quanto prevede la sentenza del 15 dicembre 2008. Per
finire l'istante ha abbattuto il muro essa medesima il 23 febbraio 2009. Il
Municipio di __________ ha intimato nondimeno alle parti, il 2 marzo 2009, di
“ripristinare la parte di parete che dalla porta di compartimentazione del
corridoio conduce all'uscita di sicurezza”. Quello stesso 2 marzo 2009 le parti
e l'autorità comunale hanno raggiunto il seguente accordo:
1. Si
conviene (…) di realizzare la parte di parete che dalla porta di compartimentazione
del corridoio conduce all'uscita di sicurezza, comprensiva di una porta
d'uscita del ristorante, conforme ai requisiti delle norme antincendio.
2. La
AO 1 si impegna a spostare il forno della pizza e lo spiedo per il kebab
secondo le norme antincendio con l'accordo del proprietario.
3. Le
parti intendono collaborare nella soluzione di eventuali problemi di sicurezza
antincendio, nonostante non riconoscano la legittimità della decisione 2 marzo 2009,
che verrà cautelativamente contestata.
Nelle sue
osservazioni all'appello del 5 marzo 2009 la AO 1 ha chiesto alla Camera di stralciare la causa dai ruoli perché divenuta senza oggetto. Chiamati a
esprimersi, la AP 1 e i denunciati in lite hanno dichiarato il 17 e 23 marzo
2009 di opporsi all'archiviazione del processo. Con ordinanza del 27 settembre
2010 il presidente della Camera ha invitato la AO 1 a documentare in forza di quale titolo giuridico essa occupasse ancora, dandosi il caso, gli spazi
del bar-ristorante. La ditta ha comunicato il 30 settembre 2010 di avere
postulato il 21 maggio 2010 una seconda protrazione del contratto di
locazione, la cui conciliazione era decaduta infruttuosa il 6 settembre 2010, e
di essere in attesa della relativa decisione.
in diritto: 1. Le azioni possessorie sono trattate
con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui
rinvia l'art. 374 CPC). La sentenza è appellabile nel termine di 10 giorni,
senza riguardo al valore litigioso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.27
dell'11 luglio 2008 , consid. 1; analogamente: sentenza inc. 11.2007.132 del 2
giugno 2008, consid. 1 con rinvio). Nulla osta dunque, sotto questo profilo,
alla trattazione dei due ricorsi.
2. Nella sentenza del 15 dicembre 2008 il
Pretore ha ordinato
alla AP 1 di demolire il noto muro in cartongesso, come pure di mantenere
aperta la porta che collega il centro commerciale al bar-ristorante. La porta
era stata riaperta già in forza di un decreto cautelare, con l'intervento della
polizia, il 2 luglio 2008. Il muro è stato demolito dall'istante medesima – come detto – in pendenza di appello, il 23
febbraio 2009. In esito all'azione possessoria l'istante ha ottenuto così
quanto chiedeva, ma ciò non significa che la causa sia senza oggetto.
Contrariamente all'opinione della AO 1, la circostanza che il giudizio del Pretore
sia stato eseguito ancora non dispensa dal verificare che gli ordini impartiti
fossero legittimi. In caso contrario la convenuta e i denunciati in lite si
troverebbero di fronte al fatto compiuto, senza possibilità di far valere le
loro ragioni davanti all'autorità di secondo grado.
Fatti
I. Sull'appello
della AP 1
3. La
convenuta sostiene anzitutto che il Pretore avrebbe dovuto dichiarare l'istanza
irricevibile, ostando alla proponibilità dell'azione la clausola
compromissoria contenuta nel contratto di locazione stipulato il 12 luglio
2004. Il primo giudice ha respinto l'eccezione, rilevando che quella clausola
si riferiva solo a pretese di natura contrattuale, non reale (sentenza
impugnata, consid. 1). L'assunto resiste alla critica. Sapere se il giudizio
di
un'azione possessoria – e, in genere, di un'azione reale – possa
essere demandato a un arbitro è un interrogativo delicato. Apparentemente la risposta è affermativa, ove si consideri che
un'azione di manutenzione dipende dalla libera disponibilità delle parti
e non compete esclusivamente all'autorità giudiziaria in virtù di una norma
imperativa di legge (art. 5 CIA). Il punto n. 14 del noto contratto di
locazione, nondimeno, riferisce chiaramente la clausola compromissoria a “divergenze
nell'interpretazione del presente contratto”, ovvero a contese sugli obblighi e
i diritti derivanti dal negozio giuridico. La situazione sarebbe forse stata diversa
se la clausola compromissoria si fosse riferita – per esempio – a “ogni contestazione” derivante dal contratto
(cfr. Poudret/Besson,
Droit comparé de l'arbitrage
international, Zurigo 2002, pag. 280 n. 306 seg.). Tale non è, in ogni modo, il
caso concreto.
4. Secondo
l'appellante l'azione possessoria è improponibile perché richiede la necessità
di chiarire previamente se i lavori di ristrutturazione, nell'ambito dei quali
è stata chiusa la porta di collegamento ed è stata costruita la parete in
cartongesso, siano conformi al contratto di locazione. Se non che – essa continua
– un'azione di manutenzione compete al possessore
indiretto nei confronti del possessore diretto, come un'azione di reintegra, solo ove il problema
di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non implichi la soluzione
di problemi di diritto legati all'eventuale rapporto giuridico instauratosi fra le parti (I CCA,
sentenza inc. 11.1996.13 del 27 febbraio 1996, consid.
2 con richiami). Dovendosi chiarire problemi del genere – soggiunge la convenuta
– l'azione va dichiarata irricevibile. La giurisprudenza citata dall'appellante
è corretta, ma esige una precisazione.
Protezione
del diritto e tutela del possesso sono istituti diversi (Stark in: Berner Kommentar,
3ª edizione, n. 91 segg. delle note preliminari agli art. 926–929 CC, n. 4
ad art. 928 CC, n. 48 delle note preliminari agli art. 930–937 CC). Un'azione
possessoria persegue solo la conservazione o il ripristino dello stato di
fatto. Tranne nel caso speciale dell'art. 927 cpv. 2 CC (che consente di
giustificare immediatamente un diritto prevalente), il giudice non indaga sulla
legittimità di tale stato di fatto o sulla legittimità del comportamento del
convenuto. Garantisce all'istante mera tutela provvisoria (DTF 133 III 638 con
rinvii). Riscontrando un atto di illecita violenza, in
altri termini, il giudice dell'azione possessoria ordina per principio il mantenimento o il ristabilimento della situazione. Quanto all'atto di illecita violenza, esso
non deve necessariamente configurare un atto di forza
né provocare necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e
contro la volontà del possessore (Rep. 1996 pag. 186 consid. 2a in fine). La
legittimità dello stato di fatto o del comportamento del convenuto andrà poi risolta
dal giudice di merito. È vero che la sentenza possessoria è suscettiva di passare in giudicato. È altrettanto
vero però che per sua natura essa rimane equiparabile a un provvedimento
cautelare (tanto che costituisce una “misura cautelare” nell'accezione
dell'art. 98 LTF: DTF 133 III 638).
In
concreto è fuori dubbio che la contesa fra le parti verte sull'interpretazione
del contratto di locazione stipulato il 12 luglio 2004, segnatamente sulla
portata del punto n. 10 che abilita locatore a eseguire nel centro commerciale
“innovazioni, riparazioni, impianti e lavori in genere senza obbligo di
compenso”, come pure “eventuali lavori di ampliamento o altro”. Ciò non
significa che l'azione di manutenzione andasse dichiarata irricevibile. Al contrario:
ravvisando un atto di illecita violenza, il giudice doveva tutelare provvisoriamente la conservazione o il ripristino dello
stato di fatto. Accertare se gli interventi edili
rientrino o non rientrino nelle facoltà che il locatore si è riservato per
contratto, rispettivamente se tali interventi siano o non siano necessari per
rendere lo stabile conforme a norme sulla polizia del fuoco, competerà se mai
al giudice di merito. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò
all'insuccesso.
5. A
parere dell'appellante la chiusura della porta di collegamento e la costruzione
della citata parete non costituiscono un atto di illecita violenza, bensì un
“atto di legittima difesa” (a norma dell'art. 52 CO), i lavori intrapresi nel
centro commerciale avendo lo scopo di evitare odori molesti provenienti dalla
cucina del ristorante e di garantire le necessarie misure di sicurezza. La
giustificazione è inconsistente. Certo, ogni possessore ha il diritto di difendersi
con la forza contro l'altrui illecita violenza (art. 926 cpv. 1 CC), a maggior
ragione trovandosi in uno stato di necessità (art. 52 cpv. 3 CO). Nella
fattispecie però quest'ultimo presupposto è lungi dal risultare verosimile. A
parte il fatto che l'appellante non spiega come mai le fosse impossibile ottenere per tempo l'intervento dell'autorità, sulle esalazioni emanate dalla cucina del ristorante nulla si
evince dagli atti, mentre l'“analisi della conformità
antincendio” del 19 dicembre 2008 (prodotto per la prima volta in appello, in
violazione dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), commissionata alla Consulenza in
Ingegneria della Sicurezza e Protezione Integrale Sagl (CIPSI) di Paradiso, dispone soltanto che la porta di accesso interna deve avere una
resistenza minima al fuoco ed essere munita di un dispositivo chiudiporta, non che
essa debba essere murata. Circa gli altri provvedimenti di sicurezza divisati
dall'appellante, tutto si ignora.
6. Rileva
l'appellante che in concreto non si giustificano misure a tutela del possesso, l'eventuale
turbativa non risultando “eccessivamente pregiudizievole”. Da un lato – essa
prosegue – l'ingresso principale dell'esercizio pubblico è quello esterno, mentre
per quanto riguarda l'accesso interno l'istante si è comportata in modo
contrario alla buona fede, rifiutando soluzioni alternative; d'altro lato, il
muro in cartongesso non privava il locale di luce naturale ed era conforme a
una licenza edilizia non contestata dall'istante. Per di più – essa epilogava –
il Pretore avrebbe trascurato di considerare gli interessi suoi e quelli dei denunciati
in lite.
L'assunto
è infondato. Come si è visto (consid. 4), un atto di illecita violenza
non deve necessariamente configurare un atto di forza né provocare
necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la
volontà del possessore. Nella fattispecie la convenuta cerca invano di
minimizzare gli interventi eseguiti. Che l'esercizio pubblico rimanesse agibile
dall'entrata principale attraverso una scala esterna
nulla toglieva all'evidente importanza di un accesso diretto dall'interno del
centro commerciale e viceversa. Già a un sommario esame la chiusura di un
simile ingresso al bar-ristorante non poteva sicuramente definirsi “un semplice
disturbo”. Quanto al muro, il Pretore ha accertato ch'esso impediva non solo il
passaggio di luce, oscurando il locale a ridosso delle vetrate, ma impediva anche
di vedere l'esercizio pubblico dal centro commerciale (sentenza impugnata, consid.
2.2, pag. 8). L'appellante tenta di relativizzare simile stato di cose,
asserendo che l'entrata principale del bar-ristorante è poco lontana da quella
interna e che la parete toglieva solo luce artificiale, non luce naturale. Non
pretende tuttavia che gli accertamenti del Pretore fossero erronei o
inveritieri. Fa valere di avere offerto all'istante un accesso alternativo “a
pochi metri di distanza”, ma sottace che per raggiungere quell'accesso gli avventori
del locale sarebbero dovuti passare attraverso un andito delimitato da muri in
cartongesso (verosimilmente segnalato da apposite insegne, il bar-ristorante
non essendo più visibile dai negozi).
Né giova
all'appellante invocare la giurisprudenza illustrata in DTF 126 III 460 consid. 3c/cc e 129 III 161 per eccepire che, essendo gli interventi edili conformi al permesso di
costruzione rilasciato dall'autorità amministrativa, non si giustificava
l'accoglimento dell'azione possessoria. La giurisprudenza testé menzionata vale
in materia di vicinato (art. 684 CC). Nel caso specifico non si tratta di una
lite fra vicini, bensì di una controversia legata all'interpretazione del
contratto di locazione fra le parti, segnatamente per quanto riguarda il punto
n. 10 che riserva al locatore la facoltà di apportare al centro commerciale
“innovazioni, riparazioni, impianti e lavori in genere senza obbligo di
compenso”, come pure di eseguire “eventuali lavori di ampliamento o altro”. Che
l'istante non abbia presentato opposizione alla domanda di costruzione poco
giova, le divergenze tra le parti avendo natura contrattuale, senza alcun nesso
pubblicistico né tanto meno con il diritto edilizio. Quanto poi al fatto che il
Pretore avrebbe trascurato gli ingenti interessi finanziari correlati alla
ristrutturazione del centro commerciale, lo scopo di un'azione di manutenzione è
solo quello di far cessare una turbativa del possesso. L'entità dei valori in
gioco non è un criterio di giudizio (Stark,
op. cit., n. 19 ad art. 928 CC).
7. Infine
l'appellante adduce che le opere litigiose sono state eseguite “dalla famiglia T__________”, di modo ch'essa non potrebbe rimuoverle senza incorrere nel reato
di danneggiamento e violazione di domicilio. La censura
sfiora il pretesto, ove appena si consideri che nel loro appello i denunciati
in lite specificano chiaramente come la parete sia stata eseguita e la porta
chiusa per disposizione della AP 1 (pag. 4, punti 8 e 11; deposizione dell'arch. S__________, verbale del 25 agosto
2008, pag. 2) in conformità a un accordo del 7 marzo 2008 (conclusioni dei denunciati
in lite del 10 ottobre 2008, pag. 3). Anche su quest'ultimo punto l'appello
cade quindi nel vuoto.
Considerandi
II. Sull'appello
dei denunciati in lite
8.
Gli
appellanti riprendono, riproducendole testualmente o parafrasandole, varie argomentazioni
della convenuta. Non ci si ripeterà pertanto sull'eccezione di clausola compromissoria (appello, pag. 5 punto 1,
equivalente all'appello della convenuta, pag. 11 punti 20.1 e 20.2),
sull'esistenza della turbativa (appello, pag. 6 punti 2a e 2b/1 e pag. 13 punto
6, equivalenti all'appello della convenuta, pag. 13 punto 22.1 e pag. 15 punto
22.
a), sull'illiceità della medesima (appello, pag. 9 punto 2b/3 e pag. 10 punti
4a e 4b, equivalenti all'appello della convenuta, pag. 14 punto 22.2, pag. 16
punti 22.2b e 22.2c in principio e pag. 20 punto 23) né sulla valutazione dei
rapporti tra denunciati in lite e convenuta (appello, pag. 13 punto 6,
equivalente all'appello della convenuta, pag. 18 punto 22.2d). In proposito si
rinvia a quanto precede.
9.
Per
giustificare la liceità della turbativa gli appellanti invocano il punto n. 10
del contratto di locazione (memoriale, pag. 8 punto 2b/2). Come si è spiegato,
nondimeno, ravvisando un atto di illecita violenza il
giudice dell'azione possessoria tutela provvisoriamente
– in linea di principio – la conservazione o il ripristino dello stato di fatto
(sopra, consid. 4). Accertare se nel caso specifico gli
interventi edili rientrassero o non rientrassero nelle facoltà che il locatore
si è riservato per contratto competerà, se mai, al giudice di merito.
10.
I
denunciati in lite rimproverano al Pretore di avere trascurato il comportamento
abusivo dell'istante, la quale invoca la protezione del possesso pur avendo
firmato un contratto di locazione che autorizza il locatore a eseguire la
ristrutturazione dello stabile, senza opporsi al rilascio del relativo permesso
di costruzione (appello, pag. 10 punto 3). Così argomentando, tuttavia, gli appellanti
dimenticano che protezione del diritto e tutela del possesso
sono istituti diversi. Il giudice dell'azione possessoria che riscontri un atto di illecita violenza
ordina la conservazione o il ripristino dello stato di fatto, anche se ravvisa problemi di diritto legati a un rapporto giuridico che lega
le parti. Accertare poi se l'opera del convenuto sia
conforme o no a quel rapporto giuridico competerà al giudice di merito (sopra,
consid. 4).
11.
Secondo
gli appellanti la costruzione del muro era imposta dalla direttiva dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Distanze di sicurezza – Compartimenti tagliafuoco, del 26 marzo
2003/15-03i (http://bsvonline.vkf.ch). Non spiega tuttavia
perché, in luogo e vece di un muro in cartongesso, non sarebbe stato possibile
installare vetrate resistenti al fuoco (art. 3.3.1 della direttiva) e nemmeno
perché con decisione del 3 marzo 2009 il Municipio di __________ abbia preteso
sì la ricostruzione del muro, ma solo per la parte “che dalla porta di compartimentazione
del corridoio conduce all'uscita
di sicurezza”. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela
finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
12.
Gli
appellanti lamentano la molestia di odori provenienti dalla cucina
dell'esercizio pubblico, il rischio legato a misure di sicurezza inadeguate, il
comportamento dell'istante che profitta degli impianti di ventilazione del centro
commerciale per la conduzione del locale e altri problemi sorti dopo la riapertura della porta interna. Si tratta di
allegazioni che si esauriscono in mere allegazioni di parte. Invano, per vero,
se ne cercherebbe riscontro agli atti. Prive di verosimiglianza, esse non sono
idonee a rimettere in discussione la sentenza impugnata.
13.
Da
ultimo gli appellanti in lite affermano che la comminatoria dell'art. 292 CP costringerebbe
la convenuta a trasgredire la citata direttiva antincendio. Ora, che i denunciati
in lite siano legittimati a contestare una comminatoria penale diretta contro
la sola convenuta appare dubbio. La questione è nondimeno senza oggetto, ove appena
si consideri, pur non avendo ottemperato alla diffida del Pretore (la porta di
collegamento è stata riaperta dall'istante con l'ausilio della polizia e il
muro in cartongesso è stato demolito dalla stessa AO 1), la AP 1 non è incorsa in
sanzioni. Senza dimenticare poi che, per quanto riguarda la porta di collegamento,
la menzionata direttiva antincendio richiedeva l'applicazione di un dispositivo
chiudiporta, non l'occlusione del passaggio (analisi del 19 dicembre 2008 e
parere del 25 febbraio 2009 della Consulenza in Ingegneria della Sicurezza e
Protezione Integrale Sagl [CISPI], allegati alla lettera 17 marzo 2009 della
convenuta). Inconsistente, anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato
pertanto al rigetto.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
14.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili all'istante, le
uniche prestazioni eseguite in appello dal patrocinatore della AO 1 consistendo
nell'invio della lettera
5.
marzo 2009 con cui egli postulava – a torto (sopra, consid. 2) – lo
stralcio della causa dai ruoli e in una seconda breve lettera del 30 settembre 2010 in cui precisava di avere introdotto dinanzi all'autorità di conciliazione una richiesta volta
alla seconda proroga del contratto di locazione.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
15.
Circa
i rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso
in materia civile (ordinanza emanata dal Pretore il 16 gennaio 2009, su
richiesta della Camera).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
della AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante.
Non si assegnano ripetibili.
3. Nella
misura in cui è ricevibile e non è senza oggetto, l'appello di AP 2, AP 3, AP 3, AP 5 e AP 6 è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
4. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione:
– ;
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 seg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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