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Decisione

11.2009.31

Accesso necessario

30 maggio 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri che disciplinano l'ottenimento di un accesso necessario e accertato

che il piano regolatore di __________ non prevede – nemmeno nell'ambito della

sua revisione – un collegamento veicolare delle particelle n. 927 e 1851 alla

pubblica via, il Pretore ha ravvisato nella fattispecie uno “stato di necessità”

che giustifica l'applicazione dell'art. 694 cpv. 1 CC. Quanto al percorso, egli

ha rilevato che i fondi degli attori hanno sempre avuto accesso alla strada

pubblica verso la via __________ attraverso il fondo dei convenuti, sicché la

servitù chiesta dagli attori “risponde al criterio dello stato preesistente

delle vie d'accesso”. Secondo il Pretore la creazione di un accesso veicolare sulla

particella dei convenuti allargando l'attuale passo pedonale non arreca al

fondo serviente un aggravio sproporzionato, ciò che rende superfluo indagare su

tracciati alternativi, i quali non arrecherebbero ai fondi dei vicini –

comunque sia – pregiudizi manifestamente inferiori. Nelle circostanze descritte

il primo giudice ha accordato così una servitù di passo veicolare da esercitare

allargando a 2.75 m il tracciato dell'attuale accesso pedonale sul fondo dei convenuti,

con un invito all'imbocco con via __________ e uno allo sbocco sulla particella

n. 1851 per un raggio di curvatura interno di 4.80 m, il tutto dietro versamento di un'indennità di fr. 82 860.–.

5. Per

gli appellanti i fondi degli attori sono utilizzabili in maniera razionale

anche senza un accesso carrozzabile, un accesso pedonale di 70 m dalla pubblica via essendo sufficiente. Tanto più – essi soggiungono – che i vicini non possono

pretendere di raggiungere l'entrata di casa in automobile. A mente loro l'attuale

evoluzione tecnica permette ai mezzi destinati ai servizi pubblici di servire adeguatamente

anche i fondi più discosti dalla strada pubblica, mentre gli attori possono

trasportare merci servendosi di piccoli veicoli elettrici.

6. A

norma dell'art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso

sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli

consentano il passaggio necessario dietro piena indennità. Il diritto di

accesso necessario costituisce, come altre restrizioni indirette della

proprietà (per esempio l'obbligo di tollerare una condotta o una fontana

necessaria), “un'espropriazione di diritto privato”. Per questo motivo la

giurisprudenza ne subordina la concessione a premesse rigorose. Di esso ci si

può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora l'uso del fondo conforme

alla sua destinazione esiga un accesso alla pubblica via e tale accesso faccia

completamente difetto o sia insufficiente (DTF 136 III 133 consid. 3.1 con

richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid. 6

destinato a pubblicazione).

Sempre

secondo giurisprudenza, il diritto di accesso necessario può essere invocato –

di principio – anche in un'area fabbricata, per quanto possa sorprendere che in

comuni urbani provvisti di regolamenti edilizi sussistano fondi edificati privi

di accesso sufficiente proprio quando l'accesso sufficiente è una condizione

per ottenere il permesso di costruzione. Né il diritto di accesso necessario ha

perduto importanza dopo l'entrata in vigore della legge federale sulla

pianificazione del territorio, la quale prescrive che i fondi urbanizzati

devono disporre di un accesso sufficiente (art. 19 cpv. 1 LPT). Certo, per

sapere se l'uso del fondo confor­me alla sua destinazione richieda un accesso

necessario è determinante il diritto pubblico. E se il fondo si trova in una zona

edificabile, la costruzione di una casa d'abitazione costituisce un uso

conforme alla destinazione. Se forme di utilizzazione particolari presuppongono

un'autorizzazione amministrativa, il giudice civile è vincolato alla decisione

dell'autorità competente fondata sul diritto pubblico, a meno che tale

decisione risulti assolutamente nulla. Per contro, compete al giudice civile

statuire su tutte le altre condizioni per ottenere un accesso necessario in virtù

dell'art. 694 CC (DTF 136 III 134 consid. 3.2 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011,

consid. 6 destinata a pubblicazione).

7. I

piani regolatori dovrebbero garantire a tutti i fondi compresi in zone

edificabili un adeguato collegamento alla pubblica via, sicché accessi

necessari in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero risultare superflui. Può

accadere nondimeno che ciò non sia il caso e che fondi inseriti in zona

edificabile non siano sufficientemente collegati alla rete viaria. La

giurisprudenza stabilisce che in circostanze del genere il proprietario del

fondo intenzionato a ottenere un accesso necessario deve usufruire anzitutto degli

strumenti offerti dal diritto pubblico. Se un collegamento adeguato può essere

creato con tali mezzi, non sussistono gli estre­mi per invocare un accesso necessario

sulla base dell'art. 694 cpv. 1 CC. Il proprietario che postula la concessione

di un acces­so necessario deve dimostrare perciò di essersi adoperato invano

per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via

facendo capo al diritto pubblico (DTF 136 III 135 consid. 3.3.1 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 del­l'8 agosto 2011, consid. 7 destinato a pubblicazione).

8. Il

rilascio di un permesso di costruire presuppone che il fondo sia urbanizzato

(art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), ovvero che ai fini della prevista

utilizzazione abbia – in primo luogo – un accesso sufficiente (art. 19 cpv. 1

LPT). Tale accesso dev'essere assicurato dal piano regolatore, ma può fondarsi

anche su convenzioni di diritto privato stipulate dai proprietari interessati.

L'accesso è sufficiente quando è garantito non solo agli utenti dello stabile,

ma anche ai veicoli dei servizi pubblici (soprattutto alla polizia del

traffico, sanitaria e del fuoco). Inoltre dev'essere sicuro e appropriato alle

possibilità edificatorie del fondo secondo il piano regolatore. Spetta al

diritto cantonale determinare l'ampiezza dell'accesso e gli equipaggiamenti

necessari. Per il diritto federale basta che una strada carrozzabile conduca

sufficientemente vicino alle costruzioni e agli impianti. La strada non deve

necessariamente arrivare fino al fondo edificabile o ai singoli edifici; basta

che gli utenti o i visitatori possano giungere con un veicolo a motore o con un

mezzo di trasporto pubblico a una prossimità sufficiente e che di lì possano

proseguire a piedi fino allo stabile o all'impianto, fermo restando che ove

quest'ultimo tratto corra su terreno altrui dev'esserne appurata la sicurezza

giuridica, (DTF 136 III 135 consid. 3.3.2 con richiami), un semplice permesso

precario potendo essere considerato insufficiente (DTF 136 III 138 consid. 5.3;

I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011,

consid. 8 destinato a pubblicazione).

9. La nozione di

accesso necessario nel senso dell'art. 694 CC va interpretata indipendentemente

da normative edilizie cantonali e comunali. È una nozione autonoma del diritto

privato federale, uniforme in tutta la Svizzera. Ne segue che un proprietario

intenzionato a costruire non può costringere il vicino a concedergli un accesso

necessario in virtù dell'art. 694 CC perché norme di polizia impediscono agli

stabili progettati di avere un adeguato collega­mento viario; spetta in simili

casi al diritto pubblico rimediare alla situazione. Ciò posto, secondo

giurisprudenza il proprietario di un fondo situato entro un perimetro in cui si

trovino case d'abitazione o di vacanza ha diritto per principio di accedere al

proprio immobile con veicoli a motore, sempre che la topografia dei luoghi lo

permetta. Trattandosi di terreni in notevole declivio,

l'esistenza di uno

stato di necessità non può essere definito in linea generale e dipende dalle

circostanze concrete (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid.

9 destinato a pubblicazione).

10. La giurisprudenza ha

avuto modo di precisare infine, confrontando le esigenze di un “accesso

sufficiente” secondo il diritto pubblico con quelle di un “accesso necessario”

secondo il diritto privato, che di regola non occorre un accesso

necessario nel senso dell'art. 694 CC ove un terreno sia dotato di un accesso

sufficiente secondo il diritto pubblico. Spetta anzitutto all'autorità

competente per il rilascio di un permesso di costruzione verificare che il

fondo sia provvisto di un tale accesso. Chiamato a statuire su un'azione

ancorata all'art. 694 CC, il giudice civile può fondarsi per principio sul

permesso di costruzione passato in giudicato, tanto più che l'“accesso sufficiente”

del diritto pubblico deve adempiere normalmente requisiti più severi rispetto all'“ac­cesso

necessario” del diritto privato. Rimane riservata l'ipotesi in cui l'attore

dimostri che il diritto civile gli conferisce – eccezional­mente – una pretesa

che va oltre il diritto pubblico, oppure quella in cui il permesso di

costruzione risulti nullo. Non bisogna trascurare nemmeno che di solito l'autorità

preposta al rilascio di un permesso di costruzione accerta l'esistenza di un

accesso sufficiente prima dell'inizio dei lavori, sulla scorta della documentazione

acclusa alla richiesta (cominciando dai piani), eventualmente di un

sopralluogo. Ove in un secondo tempo si impongano, per ragioni tecniche o altre

cause oggettive, modifiche al pro­getto approvato, il giudice civile deve

tenerne conto (DTF 136 III 136 consid. 3.3.4 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid.

10 destinato a pubblicazione).

11. In sintesi, secondo la

giurisprudenza più aggiornata, la decisione con cui l'autorità accerta in

maniera definitiva che un determinato fondo fruisce di accesso sufficiente

secondo il diritto pubblico costituisce il punto di partenza per valutare se

sus­sista ancora uno stato di necessità, il quale giustifichi un accesso

necessario a norma dell'art. 694 CC. In un caso del genere il giudice civile

deve esaminare unicamente se, apprezzando l'insieme delle circostanze concrete

della fattispecie, lo stato di necessità prospettato dal diritto civile sia

scomparso o no (DTF 136 III 137 consid. 3.3.5). Si ricordi che per

“accesso sufficiente” nel senso dell'art. 19 cpv. 1 LPT si intende già un

collegamento viario conforme alla prevista utilizzazione del

fondo, in particolare alle possibilità edificatorie nel comparto interessato e

alle circostanze concrete al momento del rilascio della licenza edilizia. Una

particella posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a

piedi una cinquantina di metri non ha – ad esempio – un “accesso sufficiente”

(sentenza del Tribunale federale 1C_155/2010 del 3 giugno 2010, consid. 2.4 con richiami, in: RtiD I-2011 pag. 182).

Di massima l'“accesso sufficiente” dev'essere veicolare, ma ciò non significa

che ogni edificio a uso abitativo debba essere raggiungibile con un veicolo.

Considerandi

Accessi pedonali possono bastare soprattutto nei nuclei, dove la densità degli

insediamenti esclude la circolazione veicolare, e nelle regioni di montagna,

dove la formazione di strade di accesso è resa difficile dalla configurazione e

dalle condizioni del terreno (TRAM, sentenza inc. 52.2010.172 del 12 dicembre 2010, consid. 4.1, in: RtiD

I-2011 pag. 80; I

CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto

2011, consid. 11 destinato a pubblicazione).

12.

In

concreto le particelle n. 927 e 1851 si trovano, secondo il piano regolatore comunale, in una zona edificabile semi-estensiva

a due piani (R2: perizia dell'ing. __________,

del 3 dicembre 2004, pag. 8 nell'inc. OA.2003.6 richiamato), ovvero in un'area destinata all'abitazione. Per

raggiungere i loro fondi dalla strada pubblica (la via __________)

gli attori devono percorrere un viale largo 1.40 m e lungo una settantina di metri (perizia, pag. 10). Non consta che un'autorità amministrativa abbia

definitivamente accertato l'esistenza di un “accesso sufficiente”, i fondi

risultando edificati almeno dagli anni cinquanta. Incombe dunque al giudice

civile esaminare, a titolo pregiudiziale, se si dia uno stato di necessità che

giustifichi un accesso necessario a norma dell'art. 694 CC.

Ora, un “accesso

necessario” non deve necessariamente consi­stere – come detto – in una strada

carrozzabile che arrivi fino al confine del fondo edificabile o addirittura

fino ai singoli edifici, bastando al proposito che gli utenti o i visitatori

possano giungere con un veicolo a motore o con un mezzo di trasporto pubblico a

una prossimità sufficiente e che di lì possano proseguire a piedi (sopra,

consid. 8). Sta di fatto che il proprietario di un fondo situato in zona

edificabile ha diritto per principio – in forza dell'art. 694 CC – di accedere

al proprio immobile con veicoli a motore, sempre che non si tratti di fondi in

notevole pendenza e che la topografia dei luoghi ciò permetta (sopra, consid. 9).

Nel caso specifico le particelle n. 927 e 1851 si trovano –

come noto – in una zona

residenziale e non sono in declivio, né la morfologia dei luoghi le rende

irraggiungibili con veicoli a motore. Per di più, una

particella posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a

piedi una cinquantina di metri non ha – come si è visto – un accesso

sufficiente nemmeno per il diritto amministrativo (sopra, consid. 11). Se ne conclude che nella fattispecie

l'esistente

“accesso pedonale di 70 m” non adempie i requisiti minimi dell'art. 694 cpv. 1

CC. Le particelle n. 927 e 1851 non dispongono dunque

di un accesso sufficiente (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011

consid. 13 destinato a pubblicazione).

13.

Sostengono

gli appellanti che gli attori non hanno dimostrato l'impossibilità di ottenere

un accesso veicolare facendo capo agli strumenti offerti dal diritto pubblico,

la lettera del pianificatore del Comune di __________ da loro prodotta non

essendo più attuale e riflettendo unicamente l'opinione del suo estensore, non

quella dell'autorità comunale. Inoltre il pianificatore avrebbe omesso di indicare

che i fondi degli attori potrebbero essere collegati facilmente alla pubblica

via mediante la strada patriziale esistente sulla particella n. 1910.

a) Dagli

atti risulta che il Municipio di __________ ha trasmesso il 15 aprile 2005

all'PA 2, patrocinatore degli attori, un “rapporto” dell'11 aprile 2005 in cui l'arch. __________, pianificatore comunale, dopo avere premesso che le particelle n. 927

e 1851 costituiscono “una piccola area isolata dal sistema viario comunale

all'interno di un comparto di terreni completamente urbanizzati”, ha dichiarato

che “è da escludere che l'ente pubblico possa risolvere questa situazio­ne provvedendo

a un allacciamento individuale neanche nell'ambito della revisione del PR,

soprattutto in considerazione dell'entità dell'oggetto” (doc. G e H nell'inc.

OA.2003.6 richia­mato). Tale dichiarazione non può dirsi semplicemente riflettere

l'opinione del pianificatore, già per il fatto che è stata trasmessa agli

attori dal Municipio di __________, il quale deve quindi averne approvato il

contenuto. Nulla lascia poi supporre che tale posizione possa essere mutata nel

frattempo. Anche perché mal si intravede come in quel comparto

il piano regolatore possa prevedere la formazione di nuove vie, per di più onerose.

Pretendere in simili condizioni che gli attori dovessero inoltrare non meglio

precisate “istanze” al Comune di __________ o ricorrere contro la revisione del

piano regolatore appare esagerato. Ne segue che il diritto

pubblico non offre agli attori altri mezzi per ottenere accessi veicolari ai

propri fondi. Anche in questa prospettiva la richiesta di servitù fondata

sull'art. 694 CC è dunque ammissibile.

b) Stando

ai convenuti “il pianificatore dimentica volutamente che per il Comune di __________,

in collaborazione con il Patriziato di __________, sarebbe elementare e poco

costoso fare in modo che l'esistente strada patriziale sia adibita a strada

comunale e creare poi il collegamento con i fondi degli attori”. L'Amministrazione

patriziale di __________ ha specificato tuttavia che il Patriziato non ha

alcuna intenzione di concedere diritti di passo sul proprio fondo, poiché il

tracciato in questione, salvo un primo breve tratto (fino a una barriera), “ha

carattere pedonale e rappresenta uno dei più pregiati e frequentati sentieri

escursionistici sul territorio di __________, la cosiddetta passeggiata __________”

(lettera del 31 maggio 2006 nel fascicolo “richiami” nell'inc. OA.2003.6 richiamato).

Non può quindi rimproverarsi agli attori di non essersi adoperati per ottenere

un collegamento sufficiente del loro fondo alla pubblica via facendo capo al diritto

pubblico. Anche al riguardo l'appello rivela così la sua infondatezza.

14.

Gli appellanti contestano che lo stato preesistente dei fondi com­porti

un accesso necessario sul loro fondo. Sostengono che le particelle degli attori

beneficiano di un diritto di passo pedonale anche in direzione sud-ovest, lungo

la particella n. 1870, ciò che permetterebbe di raggiungere la particella n.

1910.

appartenente al Patriziato di __________ e, in seguito, la strada

patriziale che costeggia il campo di golf patriziale per sboccare in via __________.

E siccome le strade patriziali sono accessibili a tutti, l'accesso ai fondi

degli attori va creato da quel lato. Tale soluzione – essi epilogano – è più

idonea e rispettosa dei reciproci interessi, poiché graverebbe unicamente la

proprietà patriziale e il fondo di un solo privato, per di più lungo un tratto

di appena 30 m.

a) Ove

non sussista un accesso sufficiente, esso va chiesto anzitutto al vicino “dal

quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si

può ragionevolmente esigere la concessione del passo”; ove più fondi adempiano

tale requisito, l'accesso va chiesto al vicino per il quale il passaggio

risulti di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). L'accesso necessario deve quindi gravare

anzitutto il fondo che, per intervenute modifiche (ad esempio le alienazioni di

uno o più terreni di uno stesso proprietario), ha sottratto alla particella del

richiedente la possibilità di accesso alla pubblica via. L'art. 694 cpv. 2 CC

stabilisce infatti un ordine di priorità e il diritto all'accesso esiste sul

fondo che offre il passaggio più naturale per rapporto allo stato anteriore

delle proprietà e alle vie di collegamento. Se più fondi rispondono a tale

criterio, andrà gravato il fondo per il quale il passaggio è di minor danno (Steinauer, Les

droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 240 n. 1865). Al criterio del minor danno si fa capo solo ove non sia

possibile determinare una priorità secondo lo stato anteriore (I CCA, sentenza

inc.11.2001.73 del 2 febbraio 2006, consid. 10 con rinvii a Caroni Rudolf, Der Notweg, Berna 1969, pag. 96 in basso; Haab

in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 694–696 CC; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 32

ad art. 694 CC; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 15 ad art.

694.

CC).

b) In

concreto risulta che già prima del 1951 i fondi oggi appartenenti agli attori avevano

un diritto di passo pedonale sull'attuale particella n. 929 (originariamente

composta di più fondi). Le servitù erano invero reciproche e sussistevano in favore,

rispettivamente a carico, delle attuali particelle n. 929, 927, 1851 e 1870 (rogito

n. __________ del 6 agosto 1951 del notaio __________, nel fascicolo richiamo

dall'Ufficio dei registri nell'inc. OA.2003.6). Certo, verso sud-ovest una servitù

di passo pedonale grava anche la particella n. 1870, in direzione opposta rispetto allo sbocco sulla via __________. Sta di fatto che fino al 1951

il proprietario della particella n. 1851 era proprietario anche della particella

n. 929 e che le porzioni di terreno a sud delle particelle n. 1851 e 1870 sono

derivate dal frazionamento della particella 929 e 930 (quest'ultima

poi

conglobata nella 929: piano di mutazione del 5 luglio 1951 nel fascicolo richiamato

dall'Ufficio dei registri nell'inc. OA.2003.6; perizia, pag. 30).

c) Alla

luce di quanto precede è legittimo desumere che i fondi degli attori derivino

dal frazionamento della particella n. 929 e che l'accesso alla strada pubblica

avvenisse verso est, in direzione della via __________, e non verso ovest, dove

sussiste un terreno patriziale incolto. Che poi i beni del Patriziato

siano “di uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore

della comunità” (art. 1 cpv. 1 LOP) nulla muta al fatto che fino al 1951

il proprietario della particella n. 1851 possedeva anche la particella n.

929, la quale lambiva la via __________. Perché egli avrebbe dovuto accedere

alla strada pubblica passando da un terreno incolto gli appellanti non spiegano.

Nemmeno consta, né è preteso, che sul terreno patriziale corresse un sentiero

per raggiungere la strada asfaltata (sempre di proprietà patriziale). Ne segue che lo stato anteriore dei rapporti di proprietà giustifica

l'aggravio sul fondo dei convenuti (v. Steinauer, op.

cit., pag. 240 n. 1865a). L'appello si dimostra, una volta di più, inconsistente.

15.

Gli appellanti

rimproverano al Pretore di non avere fatto “capo al criterio sussidiario di cui

all'art. 694 cpv. 2 CC”, sostenendo che “l'aggravio ulteriore della loro

proprietà comporta disagi sproporzionati”. A mente loro almeno tre varianti

entravano in linea di conto e la quinta indicata dal perito è la più idonea e

rispettosa dei reciproci interessi, giacché grava unicamente 30 m della particella n. 1870 e, per il resto, terreno patriziale. Così argomentando,

essi dimenticano tuttavia che la questio­ne è di sapere

se nella fattispecie siano date le premesse, avuto “riguardo

agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC), per derogare alla regola secondo cui

l'accesso necessario va chiesto al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente

della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la

concessione del passo” (art. 694 cpv. 2 prima frase CC). Al criterio del minor

danno si ricorre solo ove non sia possibile determinare una priorità secon­do

lo stato anteriore (sentenza

del Tribunale federale 5C.246/2004 del 2 marzo 2005,

consid. 2.2.2 con riferimenti in: ZBGR 2007 pag. 125; I CCA, sentenza

inc. 11.2005.122 del 20 aprile 2007, consid. 8b con rinvii; v. anche Rey/Strebel,

op. cit., n. 15 ad art. 694 CC). Poco importa dunque che in concreto un passo

veicolare sulle particelle n. 1910 (quella del Patriziato) e n. 1870 possa risultare

di minor danno.

16.

Per gli appellanti la

strada di accesso non dovrebbe essere larga 3 m, misura prevista per gli autocarri, ma solo 2.50 m, sufficiente anche per i veicoli di soccorso. Intanto il

Pretore ha fissato il calibro dell'accesso a 2.75 m, non a 3 m. Inoltre i mezzi dei vigili del fuoco e quelli per la raccolta dei rifiuti sogliono

essere notoriamente mezzi pesanti, che raggiungono anche i 2.50 m di larghezza. Infine i veicoli leggeri del servizio pubblico (ambulan­ze, servizi

tecnici) devono avere un minimo di agio per raggiungere i fondi degli

attori senza cimentarsi in manovre limitate al centimetro. Quanto

all'indennità, il primo giudice ha calcolato quella per la “nuova area gravata

dalla servitù” mediando i dati forniti dal perito per un diritto di passo su una

larghezza stradale di 3 m

(fr. 52 000.– ) e su una larghezza di 2 m (fr. 40 320.–), senza che al riguardo gli appellanti muovano

contestazioni.

17.

Se

ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Gli

oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese), non applicandosi in appello il privilegio di cui hanno beneficiato i

convenuti in primo grado (Rep. 1995 pag. 172 consid. 2; I CCA, sentenza inc.

11.2009.99

dell'8 agosto 2011, consid. 15). Gli appellanti rifonderanno inoltre

agli attori, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un legale, un'adeguata

indennità per ripetibili.

18.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro il giudizio odierno sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammontare

del valore litigioso (fr. 315 400.–: consid. 2) supera ampiamente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la

tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1000.–

sono

posti solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno agli attori, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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