11.2009.31
Accesso necessario
30 maggio 2012Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2009.31
Data decisione, Autorità:
30.05.2012, ICCA
Ricorso:
TF,5A_525/2012, 18.3.2013
Titolo:
Accesso necessario
DIRITTO DI ACCESSO
DIRITTO DI PASSO NECESSARIO
art. 694 cpv. 1 CC
art. 694 cpv. 2 CC
art. 694 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2009.31
Lugano
30 maggio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Olgiati, supplente
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.98 (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione del 25 giugno 2008 da
AO 1
AO 4
(patrocinati dall' PA 2 )
contro
AP 1
AP 2
AP 3
AP 5
AP 6
AP 7
AP
8
AP 9
AP 11
AP 12
AP 14
AP 16
AP 17
AP 18
AP 19
AP 20
AP 22
AP 23 , e
AP 24
(patrocinati dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 febbraio 2009
presentato da AP 1, AP 2, AP 3 ed AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP 10, AP 11, AP
12 e AP 13, AP 14 e AP 15, AP 16, AP 17, AP 18, AP 19, AP 20 e AP 21, AP
22, AP 23 e AP 24 contro la sentenza emessa il 10 febbraio 2009 dal Pretore
della giu-risdizione di Locarno Campagna.
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 2 e la moglie AO 1 sono
comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1851 RFD di __________,
sulla quale sorge una casa d'abitazione. AO 3 e la moglie AO 4 sono comproprietari,
un mezzo ciascuno, della contigua particella n. 927 anch'essa edificata.
Entrambi i fondi confinano a nord-est con la particella n. 929 (“__________”).
La particella
n. 1851 confina inoltre a est con la
particella n. 937, appartenente alla __________ di __________, e a sud-ovest con la particella n. 1870, la
quale è contermine alla particella n. 1910, proprietà del Patriziato di __________.
Le particelle n. 927 e 1851 non hanno accesso veicolare alla pubblica via, ma
beneficiano di un diritto di passo pedonale sulla particella n. 929 per
raggiungere la via __________ (particella n. 1593).
B. In esito a un'azione promossa il 14 gennaio 2003 da AO 2 e AO 1 con AO 3 e AO 4
contro la Comunione dei comproprietari del “__________”, con sentenza del 9
ottobre 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
ha ordinato l'iscrizione di un accesso veicolare
necessario in favore delle particelle n. 927 e 1851 sulla particella n. 929, previo
versamento di un'indennità di fr. 82 860.–
(inc. OA.2003.6). Un appello presentato dalla Comunione dei comproprietari del
“__________” contro tale sentenza è stato accolto il 28 marzo 2008 da questa
Camera, che ha respinto la petizione, la quale avrebbe dovuto essere promossa
contro i comproprietari personalmente alla
stregua di litisconsorti necessari (inc. 11.2006.122).
C. Con petizione 25
giugno 2008 AO 2 e AO 1 insieme con AO 3 e AO 4 hanno quindi convenuto AP 1, AP
2, AP 3 ed AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP 10, AP 11, AP 12 e AP 13, AP
14 e AP 15, AP 16, AP 17, AP 18, AP 19, AP 20 e AP 21, AP 22, AP 23 e AP 24 davanti
al medesimo Pretore per ottenere, previo versamento di fr. 82 860.–, una servitù di passo veicolare sulla
particella n. 929 in favore dei loro fondi. Nella loro risposta del 18 agosto
2008 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione. All'udienza preliminare
del 3 novembre 2008 le parti si sono limitate a richiamare il fascicolo della
precedente causa e hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
memoriali conclusivi. Nei loro allegati del 26 e 30 gennaio 2009 esse hanno
mantenuto i rispettivi punti di vista.
D. Statuendo il 10 febbraio
2009, il Pretore ha emesso una sentenza identica alla precedente,
ordinando l'iscrizione di una servitù di passo veicolare in favore delle
particelle n. 927 e 1851 sulla particella n. 929 “seguendo l'attuale tracciato
della servitù di passo pedonale iscritta a registro fondiario a carico del
fondo part. n. 929 RFD di __________ e a favore delle part. n. 927 e n.
1851 RFD di __________, per una larghezza di 2.75 m, con un allargamento all'altezza dell'imbocco con via __________, part. n. 1593 RFD di __________
e all'altezza dello sbocco sulla part. n. 1851 RFD di
__________ per un
raggio di curvatura all'interno di 4.80 m, e meglio come alla superficie evidenziata in verde sulla planimetria che viene allegata a questa sentenza di cui
è parte integrante” dietro pagamento ai convenuti di un'indennità di fr. 82 860.–. La tassa di giustizia e le spese (fr. 1000.–
complessivi) sono state poste per due terzi a carico di AO 2 e AO 1 e per il
resto a carico di AO 3 e AO 4, con obbligo per gli attori di rifondere ai
convenuti, in via solidale, fr. 4800.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1, AP 2, AP 3 ed AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP
8, AP 9 e AP 10, AP 11, AP 12 e AP 13, AP 14 e AP 15, AP 16, AP 17, AP 18, AP
19, AP 20 e AP 21, AP 22, AP 23 e AP 24 sono insorti a questa
Camera con un appello del 27 febbraio 2009 in cui chiedono di respingere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio
impugnato. Nelle loro osservazioni del 31 marzo 2009 AO 2, AO 1,
AO 3 e AO 4 concludono per il rigetto dell'appello.
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la
procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. Al vecchio rito
soggiacevano tutte le decisioni comunicate
dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata
il 10 febbraio 2009 ed è pervenuta al patrocinatore dei convenuti
l'indomani. Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 27
febbraio 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. Nel
gennaio del 2009 AP 3 è diventato unico proprietario della proprietà per piani
n. 3221 della particella n. 929, che ha poi venduto nel luglio del 2010 a __________. Nella primavera del 2009 AP 14 e AP 15 hanno donato la loro proprietà per piani n.
3227 a AP 14 e __________. Il 16 ottobre 2009 la __________ ha acquistato da AP
22 la proprietà per piani n. 3234. Nel gennaio del 2011, infine, AP 5, AP
6, AP 7 e AP 8 hanno venduto a __________ la proprietà per piani n. 3222. Non risulta – né è preteso – che in concreto le altre parti abbiano
consentito all'entrata in causa dei nuovi proprietari, sicché il processo
continua tra i partecipanti originari (art. 110 cpv. 1 prima frase CPC ticinese).
3. L'azione
intesa all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario
(Poudret, Commentaire à la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1992, pag. 233 in basso). Il valore litigioso è, come in tutte le cause
relative a servitù, quello che l'accesso ha per il fondo dominante o quello
della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv.
3 CPC ticinese; Poudret, op. cit.,
vol. I, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza). Nella
fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 315 400.–, importo che appare
verosimile e che non è contestato dalle parti. La soglia del valore appellabile
è pertanto raggiunta (art. 36 cpv. 1 vLOG).
4. Riassunti
Fatti
i criteri che disciplinano l'ottenimento di un accesso necessario e accertato
che il piano regolatore di __________ non prevede – nemmeno nell'ambito della
sua revisione – un collegamento veicolare delle particelle n. 927 e 1851 alla
pubblica via, il Pretore ha ravvisato nella fattispecie uno “stato di necessità”
che giustifica l'applicazione dell'art. 694 cpv. 1 CC. Quanto al percorso, egli
ha rilevato che i fondi degli attori hanno sempre avuto accesso alla strada
pubblica verso la via __________ attraverso il fondo dei convenuti, sicché la
servitù chiesta dagli attori “risponde al criterio dello stato preesistente
delle vie d'accesso”. Secondo il Pretore la creazione di un accesso veicolare sulla
particella dei convenuti allargando l'attuale passo pedonale non arreca al
fondo serviente un aggravio sproporzionato, ciò che rende superfluo indagare su
tracciati alternativi, i quali non arrecherebbero ai fondi dei vicini –
comunque sia – pregiudizi manifestamente inferiori. Nelle circostanze descritte
il primo giudice ha accordato così una servitù di passo veicolare da esercitare
allargando a 2.75 m il tracciato dell'attuale accesso pedonale sul fondo dei convenuti,
con un invito all'imbocco con via __________ e uno allo sbocco sulla particella
n. 1851 per un raggio di curvatura interno di 4.80 m, il tutto dietro versamento di un'indennità di fr. 82 860.–.
5. Per
gli appellanti i fondi degli attori sono utilizzabili in maniera razionale
anche senza un accesso carrozzabile, un accesso pedonale di 70 m dalla pubblica via essendo sufficiente. Tanto più – essi soggiungono – che i vicini non possono
pretendere di raggiungere l'entrata di casa in automobile. A mente loro l'attuale
evoluzione tecnica permette ai mezzi destinati ai servizi pubblici di servire adeguatamente
anche i fondi più discosti dalla strada pubblica, mentre gli attori possono
trasportare merci servendosi di piccoli veicoli elettrici.
6. A
norma dell'art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso
sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli
consentano il passaggio necessario dietro piena indennità. Il diritto di
accesso necessario costituisce, come altre restrizioni indirette della
proprietà (per esempio l'obbligo di tollerare una condotta o una fontana
necessaria), “un'espropriazione di diritto privato”. Per questo motivo la
giurisprudenza ne subordina la concessione a premesse rigorose. Di esso ci si
può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora l'uso del fondo conforme
alla sua destinazione esiga un accesso alla pubblica via e tale accesso faccia
completamente difetto o sia insufficiente (DTF 136 III 133 consid. 3.1 con
richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid. 6
destinato a pubblicazione).
Sempre
secondo giurisprudenza, il diritto di accesso necessario può essere invocato –
di principio – anche in un'area fabbricata, per quanto possa sorprendere che in
comuni urbani provvisti di regolamenti edilizi sussistano fondi edificati privi
di accesso sufficiente proprio quando l'accesso sufficiente è una condizione
per ottenere il permesso di costruzione. Né il diritto di accesso necessario ha
perduto importanza dopo l'entrata in vigore della legge federale sulla
pianificazione del territorio, la quale prescrive che i fondi urbanizzati
devono disporre di un accesso sufficiente (art. 19 cpv. 1 LPT). Certo, per
sapere se l'uso del fondo conforme alla sua destinazione richieda un accesso
necessario è determinante il diritto pubblico. E se il fondo si trova in una zona
edificabile, la costruzione di una casa d'abitazione costituisce un uso
conforme alla destinazione. Se forme di utilizzazione particolari presuppongono
un'autorizzazione amministrativa, il giudice civile è vincolato alla decisione
dell'autorità competente fondata sul diritto pubblico, a meno che tale
decisione risulti assolutamente nulla. Per contro, compete al giudice civile
statuire su tutte le altre condizioni per ottenere un accesso necessario in virtù
dell'art. 694 CC (DTF 136 III 134 consid. 3.2 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011,
consid. 6 destinata a pubblicazione).
7. I
piani regolatori dovrebbero garantire a tutti i fondi compresi in zone
edificabili un adeguato collegamento alla pubblica via, sicché accessi
necessari in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero risultare superflui. Può
accadere nondimeno che ciò non sia il caso e che fondi inseriti in zona
edificabile non siano sufficientemente collegati alla rete viaria. La
giurisprudenza stabilisce che in circostanze del genere il proprietario del
fondo intenzionato a ottenere un accesso necessario deve usufruire anzitutto degli
strumenti offerti dal diritto pubblico. Se un collegamento adeguato può essere
creato con tali mezzi, non sussistono gli estremi per invocare un accesso necessario
sulla base dell'art. 694 cpv. 1 CC. Il proprietario che postula la concessione
di un accesso necessario deve dimostrare perciò di essersi adoperato invano
per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via
facendo capo al diritto pubblico (DTF 136 III 135 consid. 3.3.1 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid. 7 destinato a pubblicazione).
8. Il
rilascio di un permesso di costruire presuppone che il fondo sia urbanizzato
(art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), ovvero che ai fini della prevista
utilizzazione abbia – in primo luogo – un accesso sufficiente (art. 19 cpv. 1
LPT). Tale accesso dev'essere assicurato dal piano regolatore, ma può fondarsi
anche su convenzioni di diritto privato stipulate dai proprietari interessati.
L'accesso è sufficiente quando è garantito non solo agli utenti dello stabile,
ma anche ai veicoli dei servizi pubblici (soprattutto alla polizia del
traffico, sanitaria e del fuoco). Inoltre dev'essere sicuro e appropriato alle
possibilità edificatorie del fondo secondo il piano regolatore. Spetta al
diritto cantonale determinare l'ampiezza dell'accesso e gli equipaggiamenti
necessari. Per il diritto federale basta che una strada carrozzabile conduca
sufficientemente vicino alle costruzioni e agli impianti. La strada non deve
necessariamente arrivare fino al fondo edificabile o ai singoli edifici; basta
che gli utenti o i visitatori possano giungere con un veicolo a motore o con un
mezzo di trasporto pubblico a una prossimità sufficiente e che di lì possano
proseguire a piedi fino allo stabile o all'impianto, fermo restando che ove
quest'ultimo tratto corra su terreno altrui dev'esserne appurata la sicurezza
giuridica, (DTF 136 III 135 consid. 3.3.2 con richiami), un semplice permesso
precario potendo essere considerato insufficiente (DTF 136 III 138 consid. 5.3;
I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011,
consid. 8 destinato a pubblicazione).
9. La nozione di
accesso necessario nel senso dell'art. 694 CC va interpretata indipendentemente
da normative edilizie cantonali e comunali. È una nozione autonoma del diritto
privato federale, uniforme in tutta la Svizzera. Ne segue che un proprietario
intenzionato a costruire non può costringere il vicino a concedergli un accesso
necessario in virtù dell'art. 694 CC perché norme di polizia impediscono agli
stabili progettati di avere un adeguato collegamento viario; spetta in simili
casi al diritto pubblico rimediare alla situazione. Ciò posto, secondo
giurisprudenza il proprietario di un fondo situato entro un perimetro in cui si
trovino case d'abitazione o di vacanza ha diritto per principio di accedere al
proprio immobile con veicoli a motore, sempre che la topografia dei luoghi lo
permetta. Trattandosi di terreni in notevole declivio,
l'esistenza di uno
stato di necessità non può essere definito in linea generale e dipende dalle
circostanze concrete (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid.
9 destinato a pubblicazione).
10. La giurisprudenza ha
avuto modo di precisare infine, confrontando le esigenze di un “accesso
sufficiente” secondo il diritto pubblico con quelle di un “accesso necessario”
secondo il diritto privato, che di regola non occorre un accesso
necessario nel senso dell'art. 694 CC ove un terreno sia dotato di un accesso
sufficiente secondo il diritto pubblico. Spetta anzitutto all'autorità
competente per il rilascio di un permesso di costruzione verificare che il
fondo sia provvisto di un tale accesso. Chiamato a statuire su un'azione
ancorata all'art. 694 CC, il giudice civile può fondarsi per principio sul
permesso di costruzione passato in giudicato, tanto più che l'“accesso sufficiente”
del diritto pubblico deve adempiere normalmente requisiti più severi rispetto all'“accesso
necessario” del diritto privato. Rimane riservata l'ipotesi in cui l'attore
dimostri che il diritto civile gli conferisce – eccezionalmente – una pretesa
che va oltre il diritto pubblico, oppure quella in cui il permesso di
costruzione risulti nullo. Non bisogna trascurare nemmeno che di solito l'autorità
preposta al rilascio di un permesso di costruzione accerta l'esistenza di un
accesso sufficiente prima dell'inizio dei lavori, sulla scorta della documentazione
acclusa alla richiesta (cominciando dai piani), eventualmente di un
sopralluogo. Ove in un secondo tempo si impongano, per ragioni tecniche o altre
cause oggettive, modifiche al progetto approvato, il giudice civile deve
tenerne conto (DTF 136 III 136 consid. 3.3.4 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011, consid.
10 destinato a pubblicazione).
11. In sintesi, secondo la
giurisprudenza più aggiornata, la decisione con cui l'autorità accerta in
maniera definitiva che un determinato fondo fruisce di accesso sufficiente
secondo il diritto pubblico costituisce il punto di partenza per valutare se
sussista ancora uno stato di necessità, il quale giustifichi un accesso
necessario a norma dell'art. 694 CC. In un caso del genere il giudice civile
deve esaminare unicamente se, apprezzando l'insieme delle circostanze concrete
della fattispecie, lo stato di necessità prospettato dal diritto civile sia
scomparso o no (DTF 136 III 137 consid. 3.3.5). Si ricordi che per
“accesso sufficiente” nel senso dell'art. 19 cpv. 1 LPT si intende già un
collegamento viario conforme alla prevista utilizzazione del
fondo, in particolare alle possibilità edificatorie nel comparto interessato e
alle circostanze concrete al momento del rilascio della licenza edilizia. Una
particella posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a
piedi una cinquantina di metri non ha – ad esempio – un “accesso sufficiente”
(sentenza del Tribunale federale 1C_155/2010 del 3 giugno 2010, consid. 2.4 con richiami, in: RtiD I-2011 pag. 182).
Di massima l'“accesso sufficiente” dev'essere veicolare, ma ciò non significa
che ogni edificio a uso abitativo debba essere raggiungibile con un veicolo.
Considerandi
Accessi pedonali possono bastare soprattutto nei nuclei, dove la densità degli
insediamenti esclude la circolazione veicolare, e nelle regioni di montagna,
dove la formazione di strade di accesso è resa difficile dalla configurazione e
dalle condizioni del terreno (TRAM, sentenza inc. 52.2010.172 del 12 dicembre 2010, consid. 4.1, in: RtiD
I-2011 pag. 80; I
CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto
2011, consid. 11 destinato a pubblicazione).
12.
In
concreto le particelle n. 927 e 1851 si trovano, secondo il piano regolatore comunale, in una zona edificabile semi-estensiva
a due piani (R2: perizia dell'ing. __________,
del 3 dicembre 2004, pag. 8 nell'inc. OA.2003.6 richiamato), ovvero in un'area destinata all'abitazione. Per
raggiungere i loro fondi dalla strada pubblica (la via __________)
gli attori devono percorrere un viale largo 1.40 m e lungo una settantina di metri (perizia, pag. 10). Non consta che un'autorità amministrativa abbia
definitivamente accertato l'esistenza di un “accesso sufficiente”, i fondi
risultando edificati almeno dagli anni cinquanta. Incombe dunque al giudice
civile esaminare, a titolo pregiudiziale, se si dia uno stato di necessità che
giustifichi un accesso necessario a norma dell'art. 694 CC.
Ora, un “accesso
necessario” non deve necessariamente consistere – come detto – in una strada
carrozzabile che arrivi fino al confine del fondo edificabile o addirittura
fino ai singoli edifici, bastando al proposito che gli utenti o i visitatori
possano giungere con un veicolo a motore o con un mezzo di trasporto pubblico a
una prossimità sufficiente e che di lì possano proseguire a piedi (sopra,
consid. 8). Sta di fatto che il proprietario di un fondo situato in zona
edificabile ha diritto per principio – in forza dell'art. 694 CC – di accedere
al proprio immobile con veicoli a motore, sempre che non si tratti di fondi in
notevole pendenza e che la topografia dei luoghi ciò permetta (sopra, consid. 9).
Nel caso specifico le particelle n. 927 e 1851 si trovano –
come noto – in una zona
residenziale e non sono in declivio, né la morfologia dei luoghi le rende
irraggiungibili con veicoli a motore. Per di più, una
particella posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a
piedi una cinquantina di metri non ha – come si è visto – un accesso
sufficiente nemmeno per il diritto amministrativo (sopra, consid. 11). Se ne conclude che nella fattispecie
l'esistente
“accesso pedonale di 70 m” non adempie i requisiti minimi dell'art. 694 cpv. 1
CC. Le particelle n. 927 e 1851 non dispongono dunque
di un accesso sufficiente (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2009.99 dell'8 agosto 2011
consid. 13 destinato a pubblicazione).
13.
Sostengono
gli appellanti che gli attori non hanno dimostrato l'impossibilità di ottenere
un accesso veicolare facendo capo agli strumenti offerti dal diritto pubblico,
la lettera del pianificatore del Comune di __________ da loro prodotta non
essendo più attuale e riflettendo unicamente l'opinione del suo estensore, non
quella dell'autorità comunale. Inoltre il pianificatore avrebbe omesso di indicare
che i fondi degli attori potrebbero essere collegati facilmente alla pubblica
via mediante la strada patriziale esistente sulla particella n. 1910.
a) Dagli
atti risulta che il Municipio di __________ ha trasmesso il 15 aprile 2005
all'PA 2, patrocinatore degli attori, un “rapporto” dell'11 aprile 2005 in cui l'arch. __________, pianificatore comunale, dopo avere premesso che le particelle n. 927
e 1851 costituiscono “una piccola area isolata dal sistema viario comunale
all'interno di un comparto di terreni completamente urbanizzati”, ha dichiarato
che “è da escludere che l'ente pubblico possa risolvere questa situazione provvedendo
a un allacciamento individuale neanche nell'ambito della revisione del PR,
soprattutto in considerazione dell'entità dell'oggetto” (doc. G e H nell'inc.
OA.2003.6 richiamato). Tale dichiarazione non può dirsi semplicemente riflettere
l'opinione del pianificatore, già per il fatto che è stata trasmessa agli
attori dal Municipio di __________, il quale deve quindi averne approvato il
contenuto. Nulla lascia poi supporre che tale posizione possa essere mutata nel
frattempo. Anche perché mal si intravede come in quel comparto
il piano regolatore possa prevedere la formazione di nuove vie, per di più onerose.
Pretendere in simili condizioni che gli attori dovessero inoltrare non meglio
precisate “istanze” al Comune di __________ o ricorrere contro la revisione del
piano regolatore appare esagerato. Ne segue che il diritto
pubblico non offre agli attori altri mezzi per ottenere accessi veicolari ai
propri fondi. Anche in questa prospettiva la richiesta di servitù fondata
sull'art. 694 CC è dunque ammissibile.
b) Stando
ai convenuti “il pianificatore dimentica volutamente che per il Comune di __________,
in collaborazione con il Patriziato di __________, sarebbe elementare e poco
costoso fare in modo che l'esistente strada patriziale sia adibita a strada
comunale e creare poi il collegamento con i fondi degli attori”. L'Amministrazione
patriziale di __________ ha specificato tuttavia che il Patriziato non ha
alcuna intenzione di concedere diritti di passo sul proprio fondo, poiché il
tracciato in questione, salvo un primo breve tratto (fino a una barriera), “ha
carattere pedonale e rappresenta uno dei più pregiati e frequentati sentieri
escursionistici sul territorio di __________, la cosiddetta passeggiata __________”
(lettera del 31 maggio 2006 nel fascicolo “richiami” nell'inc. OA.2003.6 richiamato).
Non può quindi rimproverarsi agli attori di non essersi adoperati per ottenere
un collegamento sufficiente del loro fondo alla pubblica via facendo capo al diritto
pubblico. Anche al riguardo l'appello rivela così la sua infondatezza.
14.
Gli appellanti contestano che lo stato preesistente dei fondi comporti
un accesso necessario sul loro fondo. Sostengono che le particelle degli attori
beneficiano di un diritto di passo pedonale anche in direzione sud-ovest, lungo
la particella n. 1870, ciò che permetterebbe di raggiungere la particella n.
1910.
appartenente al Patriziato di __________ e, in seguito, la strada
patriziale che costeggia il campo di golf patriziale per sboccare in via __________.
E siccome le strade patriziali sono accessibili a tutti, l'accesso ai fondi
degli attori va creato da quel lato. Tale soluzione – essi epilogano – è più
idonea e rispettosa dei reciproci interessi, poiché graverebbe unicamente la
proprietà patriziale e il fondo di un solo privato, per di più lungo un tratto
di appena 30 m.
a) Ove
non sussista un accesso sufficiente, esso va chiesto anzitutto al vicino “dal
quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si
può ragionevolmente esigere la concessione del passo”; ove più fondi adempiano
tale requisito, l'accesso va chiesto al vicino per il quale il passaggio
risulti di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). L'accesso necessario deve quindi gravare
anzitutto il fondo che, per intervenute modifiche (ad esempio le alienazioni di
uno o più terreni di uno stesso proprietario), ha sottratto alla particella del
richiedente la possibilità di accesso alla pubblica via. L'art. 694 cpv. 2 CC
stabilisce infatti un ordine di priorità e il diritto all'accesso esiste sul
fondo che offre il passaggio più naturale per rapporto allo stato anteriore
delle proprietà e alle vie di collegamento. Se più fondi rispondono a tale
criterio, andrà gravato il fondo per il quale il passaggio è di minor danno (Steinauer, Les
droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 240 n. 1865). Al criterio del minor danno si fa capo solo ove non sia
possibile determinare una priorità secondo lo stato anteriore (I CCA, sentenza
inc.11.2001.73 del 2 febbraio 2006, consid. 10 con rinvii a Caroni Rudolf, Der Notweg, Berna 1969, pag. 96 in basso; Haab
in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 694–696 CC; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 32
ad art. 694 CC; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 15 ad art.
694.
CC).
b) In
concreto risulta che già prima del 1951 i fondi oggi appartenenti agli attori avevano
un diritto di passo pedonale sull'attuale particella n. 929 (originariamente
composta di più fondi). Le servitù erano invero reciproche e sussistevano in favore,
rispettivamente a carico, delle attuali particelle n. 929, 927, 1851 e 1870 (rogito
n. __________ del 6 agosto 1951 del notaio __________, nel fascicolo richiamo
dall'Ufficio dei registri nell'inc. OA.2003.6). Certo, verso sud-ovest una servitù
di passo pedonale grava anche la particella n. 1870, in direzione opposta rispetto allo sbocco sulla via __________. Sta di fatto che fino al 1951
il proprietario della particella n. 1851 era proprietario anche della particella
n. 929 e che le porzioni di terreno a sud delle particelle n. 1851 e 1870 sono
derivate dal frazionamento della particella 929 e 930 (quest'ultima
poi
conglobata nella 929: piano di mutazione del 5 luglio 1951 nel fascicolo richiamato
dall'Ufficio dei registri nell'inc. OA.2003.6; perizia, pag. 30).
c) Alla
luce di quanto precede è legittimo desumere che i fondi degli attori derivino
dal frazionamento della particella n. 929 e che l'accesso alla strada pubblica
avvenisse verso est, in direzione della via __________, e non verso ovest, dove
sussiste un terreno patriziale incolto. Che poi i beni del Patriziato
siano “di uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore
della comunità” (art. 1 cpv. 1 LOP) nulla muta al fatto che fino al 1951
il proprietario della particella n. 1851 possedeva anche la particella n.
929, la quale lambiva la via __________. Perché egli avrebbe dovuto accedere
alla strada pubblica passando da un terreno incolto gli appellanti non spiegano.
Nemmeno consta, né è preteso, che sul terreno patriziale corresse un sentiero
per raggiungere la strada asfaltata (sempre di proprietà patriziale). Ne segue che lo stato anteriore dei rapporti di proprietà giustifica
l'aggravio sul fondo dei convenuti (v. Steinauer, op.
cit., pag. 240 n. 1865a). L'appello si dimostra, una volta di più, inconsistente.
15.
Gli appellanti
rimproverano al Pretore di non avere fatto “capo al criterio sussidiario di cui
all'art. 694 cpv. 2 CC”, sostenendo che “l'aggravio ulteriore della loro
proprietà comporta disagi sproporzionati”. A mente loro almeno tre varianti
entravano in linea di conto e la quinta indicata dal perito è la più idonea e
rispettosa dei reciproci interessi, giacché grava unicamente 30 m della particella n. 1870 e, per il resto, terreno patriziale. Così argomentando,
essi dimenticano tuttavia che la questione è di sapere
se nella fattispecie siano date le premesse, avuto “riguardo
agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC), per derogare alla regola secondo cui
l'accesso necessario va chiesto al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente
della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la
concessione del passo” (art. 694 cpv. 2 prima frase CC). Al criterio del minor
danno si ricorre solo ove non sia possibile determinare una priorità secondo
lo stato anteriore (sentenza
del Tribunale federale 5C.246/2004 del 2 marzo 2005,
consid. 2.2.2 con riferimenti in: ZBGR 2007 pag. 125; I CCA, sentenza
inc. 11.2005.122 del 20 aprile 2007, consid. 8b con rinvii; v. anche Rey/Strebel,
op. cit., n. 15 ad art. 694 CC). Poco importa dunque che in concreto un passo
veicolare sulle particelle n. 1910 (quella del Patriziato) e n. 1870 possa risultare
di minor danno.
16.
Per gli appellanti la
strada di accesso non dovrebbe essere larga 3 m, misura prevista per gli autocarri, ma solo 2.50 m, sufficiente anche per i veicoli di soccorso. Intanto il
Pretore ha fissato il calibro dell'accesso a 2.75 m, non a 3 m. Inoltre i mezzi dei vigili del fuoco e quelli per la raccolta dei rifiuti sogliono
essere notoriamente mezzi pesanti, che raggiungono anche i 2.50 m di larghezza. Infine i veicoli leggeri del servizio pubblico (ambulanze, servizi
tecnici) devono avere un minimo di agio per raggiungere i fondi degli
attori senza cimentarsi in manovre limitate al centimetro. Quanto
all'indennità, il primo giudice ha calcolato quella per la “nuova area gravata
dalla servitù” mediando i dati forniti dal perito per un diritto di passo su una
larghezza stradale di 3 m
(fr. 52 000.– ) e su una larghezza di 2 m (fr. 40 320.–), senza che al riguardo gli appellanti muovano
contestazioni.
17.
Se
ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Gli
oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese), non applicandosi in appello il privilegio di cui hanno beneficiato i
convenuti in primo grado (Rep. 1995 pag. 172 consid. 2; I CCA, sentenza inc.
11.2009.99
dell'8 agosto 2011, consid. 15). Gli appellanti rifonderanno inoltre
agli attori, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un legale, un'adeguata
indennità per ripetibili.
18.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro il giudizio odierno sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammontare
del valore litigioso (fr. 315 400.–: consid. 2) supera ampiamente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono
posti solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno agli attori, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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