11.2009.33
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per i figli
2 maggio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2009.33
Data decisione, Autorità:
02.05.2012, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per i figli
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2009.33
Lugano,
2 maggio 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.6 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza
del 17 febbraio 2006 da
AO 1
(patrocinata dall'. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 marzo 2009 presentato da AP
1 contro la sentenza (“decreto cautelare”) emessa il 23 febbraio 2009
dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Adito
a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Leventina ha autorizzato il 23 febbraio 2009 AP
1 (1969) e AO 1 (1971), cittadini bosniaci, a vivere
separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i
figli S__________ (nata il 1° dicembre 1991) e O__________ (nato il 18
dicembre 1995), ha regolato il diritto di visita paterno e ha obbligato il marito
a versare i seguenti contributi alimentari indicizzati
per S__________ (assegni
familiari compresi):
fr. 674.30
per l'agosto del 2006,
fr. 673.40
per il settembre del 2006,
fr. 600.85 mensili dal 1° ottobre al 30 novembre 2006,
fr. 610.35
mensili dal 1° marzo al 31 maggio 2007,
fr. 593.15
per il luglio del 2007;
fr. 558.60
mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2007,
fr. 525.55
per il gennaio del 2008,
fr. 528.20
mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2008,
fr. 624.40
mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2008,
fr. 621.30
mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2008,
fr. 568.80
per il gennaio del 2009,
fr.
405.55 mensili dal 1° febbraio 2009 in poi,
come
pure i seguenti contributi alimentari indicizzati per O__________ (assegni
familiari compresi):
fr. 573.10 per l'agosto del 2006,
fr. 572.35
per il settembre del 2006,
fr. 510.70 mensili dal 1° ottobre al 30 novembre 2006,
fr. 611.95
per il dicembre del 2006,
fr. 619.30
mensili dal 1° gennaio al 28 febbraio 2007,
fr. 518.—
mensili dal 1° marzo al 31 maggio 2007,
fr. 503.40
mensili dal 1° giugno al 31 luglio 2007,
fr. 537.95
mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2007,
fr. 595.30
per il gennaio del 2008,
fr. 592.65
mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2008,
fr. 700.60
mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2008,
fr. 703.70
mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2008,
fr. 650.50
per il gennaio del 2009,
fr. 463.30
mensili dal 1° febbraio 2009 in poi.
La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di
fr. 850.– sono state poste per un quinto a carico AO 1 e per il resto a
carico di AP 1, senza
assegnazione di ripetibili. Entrambi i coniugi sono
stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è
insorto a questa Camera con un appello del 9 marzo 2009 nel quale chiede che,
previa concessione dell'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare sia
ridotto a fr. 300.– mensili per ogni figlio e il giudizio del Pretore
riformato di conseguenza. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). L'appello in esame è
disciplinato pertanto dal vecchio rito. Ora, nel diritto ticinese le misure a
protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31
dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC
ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag.
432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). In concreto la sentenza del Pretore è stata
notificata al convenuto il 27 febbraio 2009. Introdotto l'ultimo giorno utile,
l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. L'appellante
censura anzitutto il reddito imputatogli dal Pretore, che a suo avviso non è di
fr. 3642.60 mensili, bensì di fr. 3203.– mensili, “dal quale va dedotto
l'importo di fr. 1036.35 mensili che viene percepito dall'Ufficio
dell'assistenza sociale”. In realtà il Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 3922.10 netti mensili fino al 31 agosto 2006 (dalla ditta __________, __________),
in fr. 3166.25 netti mensili dal 1° settembre al 31 maggio 2007 (disoccupazione),
in fr. 3388.45 mensili nel giugno del 2008 (dalla ditta __________, __________)
e in fr. 3642.60 dal 1° luglio 2008 in poi (disoccupazione), assegni familiari compresi. A tali importi egli ha poi aggiunto fr. 100.– mensili
quale retribuzione per l'attività di arbitro di calcio (sentenza impugnata,
consid. 16). Il reddito di fr. 3642.60 mensili cui si riferisce l'appellante è
quello dal 1° luglio 2008 in poi. Il Pretore l'ha accertato sulla base dei
conteggi allestiti dalla Cassa disoccupazione __________ di __________, dai
quali risulta che con uno stipendio assicurato di fr. 4344.– mensili il
convenuto aveva diritto a un'indennità giornaliera di fr. 160.15, oltre
all'assegno familiare di fr. 9.21 e a un assegno per formazione di fr. 11.52,
onde un reddito mensile di fr. 3642.60 (sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). Come l'appellante giunga a un reddito di fr. 3203.– mensili non è dato di capire, né
egli spiega. Perché poi non costituisca reddito
l'equivalente
della trattenuta di stipendio disposta dal Pretore il 5 giugno 2007 (fr. 1036.35
mensili) è un interrogativo senza risposta. Totalmente privo di motivazione, al
riguardo l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Sempre
per quanto attiene al proprio reddito, l'appellante si duole che il Pretore gli
abbia imputato fr. 100.– mensili per l'attività accessoria di arbitro di
calcio, sostenendo che l'indennità è “consumata per le spese di trasferta e per
qualche piccolo rinfresco durante le partite”. Così argomentando, tuttavia,
egli non si confronta minimamente con la motivazione del primo giudice, il quale
ha accertato che dal 1° gennaio 2007 al 21 ottobre 2008 AP 1 ha guadagnato come “arbitro/assistente di calcio” fr. 7550.–, pari a fr. 314.60 mensili.
“Tenuto conto delle spese di trasferta e delle altre spese necessarie per
svolgere quest'attività (abbigliamento, corsi di formazione, vitto, escluse
quelle di alloggio, ritenuto che tutte le partite si sono svolte in Ticino)”, il
Pretore ha stimato per finire un guadagno netto di fr. 100.– mensili dall'inizio
del 2007 (sentenza impugnata, pag. 13 nel mezzo). Perché tale motivazione sarebbe
errata o anche solo criticabile il convenuto non dice. Sfornito una volta ancora
di motivazione, l'appello denota su questo punto tutta la sua irricevibilità.
Ancora
per quel che è del proprio guadagno, l'appellante fa valere che le sue entrate
nette dal febbraio del 2009 in poi ammontano a fr. 1906.25 mensili
(indennità erogate dalla Cassa disoccupazione __________), gli assegni
familiari essendo ormai corrisposti alla moglie. Mal si intravede il senso
della doglianza. Nella decisione impugnata il Pretore ha fissato contributi per
Fatti
i figli dal febbraio del 2009 in poi esplicitamente senza l'assegno familiare
(dispositivi n. 5 e 7). Perché il dispositivo della sentenza andrebbe riformato
non è dato di comprendere.
3. Afferma
l'appellante che la moglie “ha un'entrata superiore a quella riconosciuta dal
giudice in fr. 2485.–” mensili, la quale non sarebbe
stata ben chiarita durante l'istruttoria. A parte il fatto però che il Pretore
ha motivato il proprio accertamento (sentenza impugnata, pag. 14 in basso) e
che con tale motivazione l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio, invano
si cercherebbe di sapere quanto guadagnerebbe l'istante secondo il convenuto e
su quali elementi di verosimiglianza si fonderebbe l'assunto. È vero che in
materia di contributi alimentari per figli minorenni il giudice applica il
principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231
consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146), ma è
altrettanto vero che ciò non dispensa il convenuto dall'ossequiare almeno i
requisiti formali minimi di un appello in materia di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Irricevibile
anche al proposito, l'impugnazione sfugge così a qualunque disamina.
4. Stando
all'appellante, il suo fabbisogno minimo ammonta non a fr. 2423.30, bensì a fr. 2525.50
mensili. Il Pretore l'ha calcolato in fr. 2674.70 nell'agosto del 2006, in fr.
2274.70 mensili dal settembre al novembre del 2006, in fr. 2134.70 nel dicembre
del 2006, in fr. 2217.90 mensili nel gennaio e febbraio del 2007, in fr. 2357.90
mensili dal marzo al maggio del 2007, in fr. 2757.90 mensili dal giugno al
dicembre del 2007, in fr. 2817.60 mensili dal gennaio al giugno del 2008, in
fr. 2417.60 mensili dal luglio al dicembre del 2008 e in fr. 2423.30 mensili
dal gennaio del 2009 in poi. Il fabbisogno minimo cui si riferisce l'appellante
è il più recente e si scosta da quello determinato dal Pretore per la voce di
fr. 100.– mensili che l'appellante inserisce a titolo di onere fiscale. Non adduce
tuttavia perché. Certo, le imposte vanno incluse di
regola nel fabbisogno minimo del debitore (DTF 114 II 393 consid. 4b), ma non
“in presenza di ristrettezze economiche” (DTF 126 III
356 consid. 1a/aa, ripreso in DTF 127 III 70 consid. 2b). Nella fattispecie
il bilancio familiare accusa dopo il 1° febbraio 2009 un ammanco di fr.
902.– mensili (sentenza impugnata, pag. 17 in fondo). Come mai le imposte
andrebbero ugualmente inserite nel suo fabbisogno minimo l'appellante non
illustra per nulla. Destituito una volta ancora di motivazione, l'appello va
dichiarato ulteriormente inammissibile.
5. L'appellante
invoca altresì la tutela del proprio fabbisogno minimo, dando però per
acquisito ch'esso ammonti a fr. 2423.90 mensili. Quest'ultima premessa cadendo
nel vuoto (come si è appena visto), la rivendicazione segue identica sorte.
6. Da
ultimo il convenuto lamenta che la tassa di giustizia e le spese di primo grado
Considerandi
siano stati poste a suo carico per quattro quinti. Allega che tale chiave di
riparto non corrisponde al suo grado di soccombenza, nel
proprio memoriale conclusivo del 14 gennaio 2009 AO 1 avendo chiesto al Pretore
contributi alimentari di fr. 800.– mensili per figlio, importo che “è
stato in sostanza dimezzato”. Il problema è che il Pretore
non ha dovuto statuire solo sui contributi alimentari per i figli, ma anche
sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione dell'alloggio
coniugale, sull'affidamento dei figli e sulla regolamentazione del diritto di
visita. Non si disconosce che in proposito il convenuto non ha opposto
resistenza. Sta di fatto che per costringerlo a trasferirsi altrove AO 1 ha dovuto rivolgersi al Pretore il 17 febbraio 2006 e che solo all'udienza
del 26 giugno successivo AP 1 si è impegnato a lasciare il domicilio coniugale entro fine la fine di
luglio. E l'appellante non pretende che sotto questo profilo il giudizio sugli
oneri di prima sede configuri eccesso o abuso del potere di apprezzamento.
Si
ricordi che in tema di spese e ripetibili il Pretore fruiva di ampia
latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto
dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la sua
decisione è censurabile solo per eccesso o per abuso d'apprezzamento (rinvii
in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel diritto di
famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle parti, il giudice poteva sempre
prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle
ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC
ticinese) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri
riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). Spettava all'appellante spiegare perché in
concreto il riparto degli oneri in ragione di quattro a uno denotasse eccesso o
abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che la lite è – appunto – una causa di
stato. Nel caso in esame il convenuto si limita invece a evocare le somme
richieste a titolo di contributo alimentare per i figli rispetto a quanto
stabilito dal Pretore. Tale raffronto tuttavia è solo uno dei criteri che
entrano in linea di conto per la definizione degli oneri processuali. Perché la
suddivisione adottata dal Pretore cada nell'eccesso o nell'abuso di apprezzamento
se considerata nel suo complesso il convenuto non spiega. Ne discende, una
volta ancora, l'irricevibilità dell'appello.
7.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv.
1.
CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato intimato alla convenuta per osservazioni. Quanto alla richiesta
di assistenza giudiziaria, essa non può entrare in linea di conto, poiché
l'appello non presentava sin dall'inizio alcuna possibilità di esito favorevole
(art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), tanto da non essere stato notificato
all'istante. Della difficile situazione economica in cui versa l'interessato si
tiene conto, ad ogni modo, moderando nel limite del possibile l'ammontare della
tassa di giustizia.
8.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– fissata
dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, ove appena si
calcoli la differenza tra i contributi alimentari offerti dal convenuto (fr. 300.–
mensili per figlio dall'agosto del 2006 al 28 novembre 2008, quando il Pretore
ha statuito sui contributi di mantenimento a titolo cautelare nella causa di
divorzio, ciò che ha fatto decadere le misure a protezione dell'unione
coniugale) e quelli fissati nella sentenza impugnata (da fr. 503.40 a
fr. 703.70 mensili per figlio sull'arco dello stesso periodo).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
ticinese
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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