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Decisione

11.2009.33

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per i figli

2 maggio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i figli dal febbraio del 2009 in poi esplicitamente senza l'assegno familiare

(dispositivi n. 5 e 7). Perché il dispositivo della sentenza andrebbe riformato

non è dato di comprendere.

3. Afferma

l'appellante che la moglie “ha un'entrata superiore a quella riconosciuta dal

giudice in fr. 2485.–” mensili, la quale non sarebbe

stata ben chiarita durante l'istruttoria. A parte il fatto però che il Pretore

ha motivato il proprio accertamento (sentenza impugnata, pag. 14 in basso) e

che con tale motivazione l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio, invano

si cercherebbe di sapere quanto guadagnerebbe l'istante secondo il convenuto e

su quali elementi di verosimiglianza si fonderebbe l'assunto. È vero che in

materia di contributi alimentari per figli minorenni il giudice applica il

principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231

consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146), ma è

altrettanto vero che ciò non dispensa il convenuto dall'ossequiare almeno i

requisiti formali minimi di un appello in materia di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Irricevibile

anche al proposito, l'impugnazione sfugge così a qualunque disamina.

4. Stando

all'appellante, il suo fabbisogno minimo ammonta non a fr. 2423.30, bensì a fr. 2525.50

mensili. Il Pretore l'ha calcolato in fr. 2674.70 nel­l'agosto del 2006, in fr.

2274.70 mensili dal settembre al novembre del 2006, in fr. 2134.70 nel dicembre

del 2006, in fr. 2217.90 mensili nel gennaio e febbraio del 2007, in fr. 2357.90

mensili dal marzo al maggio del 2007, in fr. 2757.90 mensili dal giugno al

dicembre del 2007, in fr. 2817.60 mensili dal gennaio al giugno del 2008, in

fr. 2417.60 mensili dal luglio al dicembre del 2008 e in fr. 2423.30 mensili

dal gennaio del 2009 in poi. Il fabbisogno minimo cui si riferisce l'appellante

è il più recente e si scosta da quello determinato dal Pretore per la voce di

fr. 100.– mensili che l'appellante inserisce a titolo di onere fiscale. Non adduce

tuttavia perché. Certo, le imposte vanno incluse di

regola nel fabbisogno minimo del debitore (DTF 114 II 393 consid. 4b), ma non

“in presenza di ristrettezze economiche” (DTF 126 III

356 consid. 1a/aa, ripreso in DTF 127 III 70 consid. 2b). Nella fattispecie

il bilancio familiare accusa dopo il 1° febbraio 2009 un ammanco di fr.

902.– mensili (sentenza impugnata, pag. 17 in fondo). Come mai le imposte

andrebbero ugualmente inserite nel suo fabbisogno minimo l'appellante non

illustra per nulla. Destituito una volta ancora di motivazione, l'appello va

dichiarato ulteriormente inammissibile.

5. L'appellante

invoca altresì la tutela del proprio fabbisogno minimo, dando però per

acquisito ch'esso ammonti a fr. 2423.90 mensili. Quest'ultima premessa cadendo

nel vuoto (come si è appena visto), la rivendicazione segue identica sorte.

6. Da

ultimo il convenuto lamenta che la tassa di giustizia e le spese di primo grado

Considerandi

siano stati poste a suo carico per quattro quinti. Allega che tale chiave di

riparto non corrisponde al suo grado di soccombenza, nel

proprio memoriale conclusivo del 14 gennaio 2009 AO 1 avendo chiesto al Pretore

contributi ali­mentari di fr. 800.– mensili per figlio, importo che “è

stato in sostanza dimezzato”. Il problema è che il Pretore

non ha dovuto statuire solo sui contributi alimentari per i figli, ma anche

sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione dell'alloggio

coniugale, sull'affidamento dei figli e sulla regolamentazione del diritto di

visita. Non si disconosce che in proposito il convenuto non ha opposto

resistenza. Sta di fatto che per costringerlo a trasferirsi altrove AO 1 ha dovuto rivolgersi al Pretore il 17 febbraio 2006 e che solo all'udienza

del 26 giugno successivo AP 1 si è impegnato a lasciare il domicilio coniugale entro fine la fine di

luglio. E l'appellante non pretende che sotto questo profilo il giudizio sugli

oneri di prima sede configuri eccesso o abuso del potere di apprezzamento.

Si

ricordi che in tema di spese e ripetibili il Pretore fruiva di ampia

latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto

dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la sua

decisione è censurabile solo per eccesso o per abuso d'apprezzamento (rinvii

in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel diritto di

famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle parti, il giudice poteva sempre

prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle

ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC

ticinese) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri

riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). Spettava all'appellante spiegare perché in

concreto il riparto degli oneri in ragione di quattro a uno denotasse eccesso o

abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che la lite è – appunto – una causa di

stato. Nel caso in esame il convenuto si limita invece a evocare le somme

richieste a titolo di contributo alimentare per i figli rispetto a quanto

stabilito dal Pretore. Tale raffronto tuttavia è solo uno dei criteri che

entrano in linea di conto per la definizione degli oneri processuali. Perché la

suddivisione adottata dal Pretore cada nell'eccesso o nell'abuso di apprezzamento

se considerata nel suo complesso il convenuto non spiega. Ne discende, una

volta ancora, l'irricevibilità dell'appello.

7.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv.

1.

CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato intimato alla convenuta per osservazioni. Quanto alla richiesta

di assistenza giudiziaria, essa non può entrare in linea di conto, poiché

l'appello non presentava sin dall'inizio alcuna possibilità di esito favorevole

(art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), tanto da non essere stato notificato

all'istante. Della difficile situazione economica in cui versa l'interessato si

tiene conto, ad ogni modo, moderando nel limite del possibile l'ammontare della

tassa di giustizia.

8.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– fissata

dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, ove appena si

calcoli la differenza tra i contributi alimentari offerti dal convenuto (fr. 300.–

mensili per figlio dall'agosto del 2006 al 28 novembre 2008, quando il Pretore

ha statuito sui contributi di mantenimento a titolo cautelare nella causa di

divorzio, ciò che ha fatto decadere le misure a protezione dell'unione

coniugale) e quelli fissati nella sentenza impugnata (da fr. 503.40 a

fr. 703.70 mensili per figlio sull'arco dello stesso periodo).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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