11.2009.34
Proprietà per piani: nomina di un amministratore giudiziario
24 marzo 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2009.34
Data decisione, Autorità:
24.03.2009, ICCA
Titolo:
Proprietà per piani: nomina di un amministratore giudiziario
AMMINISTRATORE
art. 712q CC
art. 285 cpv. 1 let. e CPC-TI
Incarto n.
11.2009.34
Lugano
24 marzo 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2009.14 (proprietà
per piani: nomina di un amministratore) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Nord promossa con istanza del 3 febbraio 2009 da
AP 1
( PA 2 )
contro
Comunione
dei comproprietari
del “AO 3”,
PA 1 );
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 27 febbraio 2009 presen- tato da AP 1 contro il “decreto” (recte: sentenza) emesso il 19 febbraio 2009 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che AP 1 possiede la proprietà per piani n. 1186, pari a 125/1000
della particella n. 405 RFD di __________ (“AO 3”),
con diritto esclusivo sull'appartamento n. 4;
che
all'assemblea ordinaria dei comproprietari tenutasi il 21 marzo 2008 l'amministratore
__________ ha rassegnato le dimissioni per il 31 dicembre 2008;
che
il 3 febbraio 2009 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord contro la Comunione dei comproprietari del “AO 3” per ottenere
la nomina di un amministratore;
che
con lettera del 9 febbraio 2009 la Comunione dei comproprietari ha comunicato
di aderire all'istanza;
che
con sentenza (“decreto”) del 19 febbraio 2009 il Pretore ha
accolto l'istanza e ha nominato in qualità di amministratore __________ di __________,
ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.– a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno;
che
contro il giudizio appena citato AP 1 è insorta con un appello del 27 febbraio
2009 in cui chiede di porre gli oneri processuali a carico della convenuta, con
obbligo di rifonderle fr. 700.– per ripetibili;
che
l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la nomina di un amministratore della proprietà per piani (art.
712q CC) è retta dalla procedura sommaria contenziosa di camera di
consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 20 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC),
onde in concreto la tempestività dell'appello (art. 370 cpv. 2 CPC);
che
nella fattispecie il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato un amministratore,
ma ciò nonostante – senza fornire motivazione alcuna – ha suddiviso la tassa di
giustizia e le spese metà per parte, omettendo di statuire sull'assegnazione di
ripetibili;
che
l'appellante se ne duole, non riuscendo a capire perché mai, pur avendo essa ottenuto
causa vinta, il Pretore le abbia addebitato metà della tassa di giustizia e
delle spese;
che
secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1);
che
verificandosi soccombenza reciproca o “altri giusti motivi” egli può procedere
a una suddivisione (cpv. 2), le spese inutili restando in ogni caso a carico di
Considerandi
chi le ha provocate (cpv. 3);
che
nel caso specifico non è dato di comprendere per quale ragione il Pretore, pur
accogliendo l'istanza della comproprietaria, abbia suddiviso la tassa di
giustizia e le spese a metà, senza giudicare in tema di ripetibili;
che
secondo l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena di
nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
che
la motivazione può anche essere succinta, purché consenta al destinatario di
capire come mai il giudice abbia deciso in un modo piuttosto che in un altro e permetta
all'autorità di ricorso di verificare se tale decisione sia conforme al diritto
(v. DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo);
che
in concreto non è dato di arguire per quale motivo, nel dispositivo sugli oneri
processuali, il Pretore abbia derogato al principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), né perché abbia rinunciato a statuire sulle ripetibili;
che
nelle circostanze descritte non è possibile sindacare l'operato del primo
giudice;
che,
ciò posto, non rimane che annullare il dispositivo n. 4 della sentenza
impugnata e rinviare gli atti al Pretore perché statuisca sugli oneri
processuali e le ripetibili, previa sufficiente motivazione;
che
gli oneri del giudizio odierno seguirebbero a loro volta la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC), ma data la particolarità del caso giova rinunciare a ogni
prelievo;
che
in appello l'istante ottiene ragione sul principio, mentre non è possibile
prevedere come il Pretore statuirà in esito al rinvio, sicché per finire il
caso si risolve senza vincitori né vinti e non giustifica l'attribuzione di
ripetibili;
che,
del resto, l'istante avrebbe visto compensare le ripetibili quand'anche la Comunione
dei comproprietari avesse proposto – a torto – di respingere l'appello;
che
non si pone problema di ripetibili nemmeno alla Comunione dei comproprietari, la
quale non è stata chiamata a esprimersi;
che
circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una
decisione incidentale (di rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che il valore residuo dell'azione
principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr.
150.
– di oneri processuali e fr. 700.– di ripetibili) è lungi in ogni modo dal
raggiungere la soglia di fr. 30
000.
– per un ricorso in materia civile;
in applicazione dell'art.
313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 4 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché
statuisca sugli oneri processuali e le ripetibili, previa sufficiente motivazione.
2.
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
; .
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72.
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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