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Decisione

11.2009.34

Proprietà per piani: nomina di un amministratore giudiziario

24 marzo 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.14 (proprietà

per piani: nomina di un amministratore) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio

Nord promossa con istanza del 3 febbraio 2009 da

AP 1

( PA 2 )

contro

Comunione

dei comproprietari

del “AO 3”,

PA 1 );

esaminati

gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 27 febbraio 2009 presen- tato da AP 1 contro il “decreto” (recte: sentenza) emesso il 19 febbraio 2009 dal Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che AP 1 possiede la proprietà per piani n. 1186, pari a 125/1000

della particella n. 405 RFD di __________ (“AO 3”),

con diritto esclusivo sull'appartamento n. 4;

che

all'assemblea ordinaria dei comproprietari tenutasi il 21 marzo 2008 l'amministratore

__________ ha rassegnato le dimissioni per il 31 dicembre 2008;

che

il 3 febbraio 2009 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord contro la Comunione dei comproprietari del “AO 3” per ottenere

la nomina di un amministratore;

che

con lettera del 9 febbraio 2009 la Comunione dei comproprietari ha comunicato

di aderire all'istanza;

che

con sentenza (“decreto”) del 19 febbraio 2009 il Pretore ha

accolto l'istanza e ha nominato in qualità di amministratore __________ di __________,

ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.– a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno;

che

contro il giudizio appena citato AP 1 è insorta con un appello del 27 febbraio

2009 in cui chiede di porre gli oneri processuali a carico della convenuta, con

obbligo di rifonderle fr. 700.– per ripetibili;

che

l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la nomina di un amministratore della proprietà per piani (art.

712q CC) è retta dalla procedura sommaria contenziosa di camera di

consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 20 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC),

onde in concreto la tempestività dell'appello (art. 370 cpv. 2 CPC);

che

nella fattispecie il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato un amministratore,

ma ciò nonostante – senza fornire motivazione alcuna – ha suddiviso la tassa di

giustizia e le spese metà per parte, omettendo di statuire sull'assegnazione di

ripetibili;

che

l'appellante se ne duole, non riuscendo a capire perché mai, pur avendo essa ottenuto

causa vinta, il Pretore le abbia addebitato metà della tassa di giustizia e

delle spese;

che

secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare

all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1);

che

verificandosi soccombenza reciproca o “altri giusti motivi” egli può procedere

a una suddivisione (cpv. 2), le spese inutili restando in ogni caso a carico di

Considerandi

chi le ha provocate (cpv. 3);

che

nel caso specifico non è dato di comprendere per quale ragione il Pretore, pur

accogliendo l'istanza della comproprietaria, abbia suddiviso la tassa di

giustizia e le spese a metà, senza giudicare in tema di ripetibili;

che

secondo l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena di

nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto;

che

la motivazione può anche essere succinta, purché consenta al destinatario di

capire come mai il giudice abbia deciso in un modo piuttosto che in un altro e permetta

all'autorità di ricorso di verificare se tale decisione sia conforme al diritto

(v. DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo);

che

in concreto non è dato di arguire per quale motivo, nel dispositivo sugli oneri

processuali, il Pretore abbia derogato al principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), né perché abbia rinunciato a statuire sulle ripetibili;

che

nelle circostanze descritte non è possibile sindacare l'operato del primo

giudice;

che,

ciò posto, non rimane che annullare il dispositivo n. 4 della sentenza

impugnata e rinviare gli atti al Pretore perché statuisca sugli oneri

processuali e le ripetibili, previa sufficiente motivazione;

che

gli oneri del giudizio odierno seguirebbero a loro volta la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC), ma data la particolarità del caso giova rinunciare a ogni

prelievo;

che

in appello l'istante ottiene ragione sul principio, mentre non è possibile

prevedere come il Pretore statuirà in esito al rinvio, sicché per finire il

caso si risolve senza vincitori né vinti e non giustifica l'attribuzione di

ripetibili;

che,

del resto, l'istante avrebbe visto compensare le ripetibili quand'anche la Comunione

dei comproprietari avesse proposto – a torto – di respingere l'appello;

che

non si pone problema di ripetibili nemmeno alla Comunione dei comproprietari, la

quale non è stata chiamata a esprimersi;

che

circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una

decisione incidentale (di rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

che il valore residuo dell'azione

principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr.

150.

– di oneri processuali e fr. 700.– di ripetibili) è lungi in ogni modo dal

raggiungere la soglia di fr. 30

000.

– per un ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art.

313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

n. 4 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché

statuisca sugli oneri processuali e le ripetibili, previa sufficiente motivazione.

2.

Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

; .

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72.

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

76.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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