11.2009.35
Azione negatoria e responsabilità del proprietario. Proprietà per piani: legittimazione di un comproprietario a promuovere causa in base all'art. 641 cpv. 2 o 679 CC contro un altro comproprietario
11 febbraio 2011Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2009.35
Data decisione, Autorità:
11.02.2011, ICCA
Titolo:
Azione negatoria e responsabilità del proprietario.
Proprietà per piani: legittimazione di un comproprietario a promuovere causa in base all'art. 641 cpv. 2 o 679 CC contro un altro comproprietario
AZIONE NEGATORIA
COSTRUZIONE SUL FONDO
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
PARTE COMUNE
VICINATO
art. 641 cpv. 2 CC
art. 679 CC
art. 712 let. a CC
Incarto n.
11.2009.35
Lugano
11 febbraio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Olgiati, supplente
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.44 (azione
negatoria e responsabilità del proprietario) della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio Sud promossa con petizione del 19 aprile 2005 da
AO 1
(patrocinati da PA 1
contro
AP 1
(patrocinati da PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 marzo 2009 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa
il 12 febbraio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud.
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 901
RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Condominio __________”)
composta di diciannove unità a schiera, di cui la n. 2122 (54/1000) appartiene a AO 2 e AO 1 in ragione di un mezzo ciascuno, mentre la contigua n. 2123 (55/1000)
ad AP 1 e AP 2, sempre in ragione di un mezzo ciascuno. Secondo
il piano di assegnazione delle parti comuni, alla proprietà per piani n.
2122 è assegnata in uso riservato una porzione di giardino
contrassegnata con la lettera “T” e alla n. 2123 una porzione contrassegnata con la lettera “U”.
B. Il 26 luglio 2004 AP
1 e AP 2 hanno chiesto al Comune di __________ il permesso di erigere sulla porzione
di giardino loro assegnata un muro alto 2.5 m e lungo 1.5 m “da collocare nel prolungamento del muro divisorio” del loro appartamento con quello di AO 2 e AO 1,
oltre a un muro di cinta alto 1.50 m e lungo 2.00 m a confine con il giardino di quei vicini. Il Municipio di __________ ha autorizzato i lavori il
1° settembre 2004 a condizione che l'intervento fosse approvato anche dall'assemblea
dei comproprietari. Se non che, all'assemblea del
7 dicembre 2004 i
comproprietari non sono entrati in materia sulla questione, reputando che gli
interessati dovessero trovare un accordo fra loro. Il 9 dicembre 2004 AO 2 e AO
1 hanno diffidato invano i vicini a sospendere la costruzione del muro di cinta.
C. Con decreto del 24
febbraio 2005 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha stralciato dai
ruoli un'istanza cautelare presentata il 14 dicembre 2004 da AO 2 e AO 1 per
ottenere la sospensione dei lavori relativi al muro di cinta, nel frattempo ormai
terminato (inc. DI.2004.238). Il 19 aprile 2005 AO 1 e AO 2 si sono rivolti così
al medesimo Pretore, chiedendo che ad AP 1 e AP 2 fosse ingiunto – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di demolire il muro. Nella loro risposta del 15 giugno 2005
Fatti
i convenuti hanno concluso per il rigetto della petizione. In sede di replica e
duplica le parti hanno confermato le loro posizioni. L'udienza preliminare ha
avuto luogo il 17 novembre 2005 e l'istruttoria, iniziata lo stesso giorno, si
è conclusa il 25 maggio 2007. Nei loro memoriali conclusivi del 22 e 28 giugno
2007 le parti hanno poi riaffermato le rispettive domande. Analoghe conclusioni
esse hanno formulato al dibattimento finale del 12 luglio 2007.
D. Statuendo con
sentenza del 12 febbraio 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato
ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di demolire il muro di
cinta. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste a
carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 12
marzo 2009 nel quale chiedono che la petizione sia respinta e il giudizio pretorile
riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 23 aprile 2009 AO 2 e AO
1 propongono di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Nelle cause relative a
servitù o rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti
contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione
che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese).
In concreto il Pretore ha determinato il valore litigioso in "almeno fr. 8000.–”
(sentenza impugnata, consid. 6) che le parti non contestano. Esperito in tempo
utile, l'appello può dunque essere vagliato nel merito.
2.
Il Pretore ha
ricordato anzitutto che l'esecuzione di lavori edili in una proprietà per piani
è retta, di principio, dalle norme sulla comproprietà ordinaria e che nella
fattispecie il regolamento condominiale prevede una disciplina analoga. Ciò
posto, egli ha ritenuto che il muro in oggetto costituisce un'opera di abbellimento
e comodità, sicché l'edificazione doveva essere decisa dai comproprietari unanimemente
o doveva essere approvata almeno dai comproprietari coinvolti o, al limite,
essere imposta al comproprietario dissenziente, dietro risarcimento dei danni, da
parte dalla maggioranza dei comproprietari rappresentanti nel contempo la
maggioranza delle quote. Non verificandosi nessuna di tali eventualità, egli ha
considerato illecita l'edificazione del muro. Che gli attori non si fossero
opposti all'edificazione in sede amministrativa – egli ha soggiunto – poco
importa, poiché fino al rilascio dell'autorizzazione comunale del 1° settembre
2004.
essi nemmeno erano al corrente della procedura. A parere del primo giudice
inoltre la mancata impugnazione dell'autorizzazione è irrilevante, giacché quest'ultima
era esplicitamente condizionata all'approvazione dell'assemblea dei comproprietari.
Quanto alla legittimazione attiva degli attori, il Pretore l'ha ammessa, ogni
comproprietario potendo tutelare la proprietà e il possesso delle parti a lui concesse
in uso esclusivo, alla medesima stregua di un proprietario unico.
3.
AP 1 e AP 2 sostengono
che il muro in questione non può essere definito di mero abbellimento, né la
sua costruzione è illecita, poiché non vìola alcuna norma legale o
regolamentare. Essi ribadiscono che i vicini non si sono opposti in sede amministrativa
all'edificazione, pur essendo loro noto – contrariamente a quanto ha accertato il
Pretore – il rilascio del permesso edilizio. Essi fanno valere altresì che ai
vicini il muro non reca danno e non riduce l'insolazione. Rilevano che l'opera è
stata eretta sulla porzione di giardino loro assegnata in uso riservato e
costituisce un intervento necessario, o quanto meno utile, poiché tutela la
loro privatezza ed è in sintonia con analoghi muri di cinta edificati da altri
condomini sulle porzioni attribuite in uso riservato. Essi contestano che l'intervento
sia avvenuto senza l'accordo degli altri comproprietari, rammentando che all'assemblea
del 7 dicembre 2004 i condomini non hanno vietato l'intervento. Per gli appellanti,
infine, gli attori nemmeno erano legittimati a chiedere la demolizione di un'opera
edificata sulle parti comuni, competente essendo al proposito la sola comunione
dei comproprietari.
4.
Gli appellanti affermano
che gli attori non erano legittimati a chiedere la demolizione del muro
edificato – come detto – sulla porzione di giardino assegnata in uso riservato
agli stessi appellanti. La questione va esaminata senza indugio, giacché la mancanza della legittimazione attiva comporterebbe il rigetto della
petizione già per tale motivo (RtiD I-2008 pag. 1092 consid. 5a con richiamo).
Ora, AO 2 e AO 1 si dolgono che il muro di cinta leda la loro quota di comproprietà.
In realtà, come si vedrà in appresso, non risulta che il manufatto interferisca
nella parte di proprietà per piani loro assegnata in uso
esclusivo o riservato. Quanto AO 2 e AO 1 rimproverano
ai convenuti è di avere edificato l'opera senza l'accordo degli altri comproprietari.
E in effetti il titolare di diritti esclusivi o riservati non può – di
principio – modificare unilateralmente l'aspetto delle parti comuni a lui
assegnate (art. 712a cpv. 2 in fine CC; Wermelinger in: Zürcher Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra
2010, n. 202 alla note preliminari art. 712a–712t CC). Qualora ciò
avvenga, ad ogni modo, il singolo comproprietario che non è toccato direttamente
nei suoi diritti d'uso esclusivo o riservato non può agire da sé solo in virtù
dell'art. 641 cpv. 2 CC (Rep. 1997 pag. 152 consid. 1).
Per tutelare le parti comuni (ovvero il rispetto del regolamento
condominiale) egli deve rivolgersi all'amministratore (art. 712s cpv. 3 CC).
Se non ne esiste uno, può esigerne la nomina (art. 712q cpv. 1 CC; I CCA,
sentenze inc. 11.1999.31 del 6 marzo 2000, consid. 4; inc. 11.2007.27 dell'11
luglio 2008, consid. 4c). Solo se l'amministratore rimane inattivo egli può
agire autonomamente (per i casi d'urgenza: Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 466 n. 1339 in fine con rinvio). Nemmeno gli interessati pretendono che in concreto sussistano estremi del
genere. Ne segue che AO 2 e AO 1 non potevano promuovere
azione da sé soli sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC.
5.
Gli attori asseriscono che il muro di cinta disturba direttamente
le parti loro assegnate in uso esclusivo (l'abitazione) e riservato (il
giardino). Sta di fatto che una turbativa diretta, per essere tale, deve dispiegare
effetti sul fondo dell'attore (Steinauer,
op. cit., vol. II, 3ª edizione, pag. 221 n. 1896). Ciò si ravvisa, ad esempio,
quando un comproprietario si introduca in locali assegnati in uso esclusivo a
un altro condomino, oppure suoni il campanello di un altro condomino solo per importunare
(Rep. 1997 pag. 152 consid. 1). Si ravvisa altresì quando un comproprietario metta
a dimora alberi o arbusti su porzioni di giardino assegnate in uso riservato a
un altro condomino (I CCA, sentenza inc. 11.1997.70 del 10 febbraio 1998,
consid. 2 a 4) oppure occupi posteggi attribuiti in uso riservato ad altri condomini
(I CCA, sentenza inc. 11.1999.31 del 6 marzo 2000, consid. 4). In
concreto non consta – né è preteso – che i convenuti abbiano interferito direttamente
nelle aree assegnate in uso esclusivo o riservato agli attori. Non erano quindi
legittimati a promuovere causa fondandosi sull'art. 641 cpv. 2 CC.
6.
A prescindere dall'art.
641.
cpv. 2 CC, l'art. 679 CC abilita chi è leso nel suo diritto di proprietà da
turbative provenienti da un fondo altrui a chiedere la cessazione della
molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.
In tal caso non occorre che il convenuto intervenga direttamente sulla proprietà
dell'attore (come nell'ipotesi dell'art. 641 cpv. 2 CC); una turbativa indiretta
basta, purché configuri un eccesso pregiudizievole nel senso dell'art. 684 CC
(Rep. 1997 pag. 152 consid. 4 con richiamo). Si
reputano tali, ed esempio, emissioni di fumo o di fuliggine,
emanazioni moleste, come pure rumori o scuotimenti suscettibili di provocare
danni e non giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso
locale. Si considerano tali altresì le cosiddette immissioni “negative” da
piante, come la privazione di luce e vista o l'ombreggiamento (DTF 126 III 454 consid.
2), salvo che si tratti di piante protette dal diritto pubblico cantonale (DTF
132.
III 6).
Sapere
poi se le immissioni siano davvero eccessive dipende dall'oggettiva intensità
delle medesime. Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo
ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona
media posta nelle medesime condizioni. Tale ponderazione d'interessi, ispirata
al diritto – comprese le norme sulla protezione dell'ambiente – e all'equità,
non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso
locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 CC), ma deve tenere conto anche di tutte
le circostanze del caso specifico nel loro insieme (DTF 132 III 50 consid.
2.
). Vietate, in altri termini, non sono unicamente immissioni suscettibili di
danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172
consid. 4 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2004.137 del 21
agosto 2008, consid. 3), che superano gli usuali limiti di tolleranza (Steinauer, op. cit., vol. II, pag. 184,
n. 1814 segg. con rimandi).
7.
Nella fattispecie
gli attori hanno addotto dinanzi al Pretore che il muro in questione riduce
notevolmente la durata “delle ore di luce e di sole nell'appartamento e nel
giardino”, ciò che provoca loro “una notevole perdita economica”. In realtà ci
si potrebbe domandare se la tutela da
immissioni negative dovute alla presenza di costruzioni, e non di piante, non
competa esclusivamente al diritto pubblico cantonale e non debba essere
vagliato dall'autorità amministrativa al momento in cui rilascia il permesso di costruzione (DTF 126 III 460 consid. 3c/cc). Tanto
più che, dandosi un progetto rispettoso delle norme (sulle distanze) del
diritto pubblico cantonale emanate nel quadro di una specifica regolamentazione
edilizia e di azzonamento conforme agli scopi e ai principi pianificatori, non sussistono
emissioni eccessive nel senso dell'art. 684 CC (DTF 132 III 52 consid. 2.2, 129
III 165 consid. 2.6). Il quesito può nondimeno rimanere indeciso per le ragioni
che seguono.
Intanto dalle due
fotografie prodotte in sede cautelare nulla si evince circa l'intensità della
privazione della luce e del lamentato ombreggiamento (doc. F nell'inc.
DI.2004.238). Né le risultanze del sopralluogo permettono di
valutare con un minimo di affidabilità la portata dell'immissione. Il fatto che
“oggi, alle 09.30, il sole comincia a filtrare all'altezza del passaggio
tra le proprietà AO 1 e AP 1, oltre il muro oggetto della contestazione” (verbale
del 13 febbraio 2006, pag. 4) non permette alcuna deduzione significativa.
Nelle circostanze descritte fanno manifestamente difetto gli elementi
per accertare che il muro sia fonte di eccessi pregiudizievoli, tutto ignorandosi
sull'incidenza temporale che l'opera ha sull'irraggiamento solare e
quale sarebbe la situazione senza la medesima. Infine niente è dato di sapere sul
preteso deprezzamento del fondo degli attori. Giudicando
eccessiva l'immissione per il solo fatto che il muro “comporta una
riduzione dell'insolazione”, il Pretore ha dunque ecceduto nel suo potere d'apprezzamento.
Se ne conclude che, provvisto di buon diritto, l'appello merita accoglimento e
che la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.
8.
L'esito dell'attuale
giudizio non preclude agli appellanti, con ogni evidenza, la possibilità di tutelare le parti comuni della proprietà per piani (ovvero il
rispetto del regolamento condominiale) rivolgendosi – come si è spiegato
(consid. 4 in fine) – all'amministratore (art. 712s
cpv. 3 CC). Questi dovrà inserire nell'ordine del
giorno l'oggetto legato alla costruzione del muro e sottoporlo al voto dell'assemblea
dei comproprietari, la quale non potrà sottrarsi alle proprie responsabilità
(come ha fatto il 7 dicembre 2004) rinviando gli interessati a trovare
un accordo. Men che meno ove si consideri che il Municipio di __________ ha autorizzato
l'edificazione del muro, il 1° settembre 2004, proprio a condizione che l'opera
fosse approvata dai condomini. Il problema non può tuttavia essere approfondito
oltre in questa sede, esulando dal quadro dell'attuale contenzioso.
9.
Gli oneri di appello
seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AO 2 e AO
1.
rifonderanno agli appellanti, che hanno presentato l'appello per il tramite
di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Il dispositivo sulla
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado segue identica
sorte.
10.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid.
1).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa giustizia di fr.
1200.– e le spese, da anticipare dagli attori, sono poste solidalmente a carico
di questi ultimi, che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 50.–
fr. 650.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti a carico degli attori, che rifonderanno
alle controparti fr. 1800.– complessivi per ripetibili.
III. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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