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Decisione

11.2009.35

Azione negatoria e responsabilità del proprietario. Proprietà per piani: legittimazione di un comproprietario a promuovere causa in base all'art. 641 cpv. 2 o 679 CC contro un altro comproprietario

11 febbraio 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti hanno concluso per il rigetto della petizione. In sede di replica e

duplica le parti hanno confermato le loro posizioni. L'udienza preliminare ha

avuto luogo il 17 novembre 2005 e l'istruttoria, iniziata lo stesso giorno, si

è conclusa il 25 maggio 2007. Nei loro memoriali conclusivi del 22 e 28 giugno

2007 le parti hanno poi riaffermato le rispettive domande. Analoghe conclusioni

esse hanno formulato al dibattimento finale del 12 luglio 2007.

D. Statuendo con

sentenza del 12 febbraio 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato

ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di demolire il muro di

cinta. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste a

carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 12

marzo 2009 nel quale chiedono che la petizione sia respinta e il giudizio pretorile

riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 23 aprile 2009 AO 2 e AO

1 propongono di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Nelle cause relative a

servitù o rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti

contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione

che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese).

In concreto il Pretore ha determinato il valore litigioso in "almeno fr. 8000.–”

(sentenza impugnata, consid. 6) che le parti non contestano. Esperito in tempo

utile, l'appello può dunque essere vagliato nel merito.

2.

Il Pretore ha

ricordato anzitutto che l'esecuzione di lavori edili in una proprietà per piani

è retta, di principio, dalle norme sulla comproprietà ordinaria e che nella

fattispecie il regolamento con­dominiale prevede una disciplina analoga. Ciò

posto, egli ha rite­nuto che il muro in oggetto costituisce un'opera di abbellimento

e comodità, sicché l'edificazione doveva essere decisa dai comproprietari unanimemente

o doveva essere approvata almeno dai comproprietari coinvolti o, al limite,

essere imposta al comproprietario dissenziente, dietro risarcimento dei danni, da

parte dalla maggioranza dei comproprietari rappresentanti nel contempo la

maggioranza delle quote. Non verificandosi nessuna di tali eventualità, egli ha

considerato illecita l'edificazione del muro. Che gli attori non si fossero

opposti all'edificazione in sede amministrativa – egli ha soggiunto – poco

importa, poiché fino al rilascio dell'autorizzazione comunale del 1° settembre

2004.

essi nemmeno erano al corrente della procedura. A parere del primo giudice

inoltre la mancata impugnazione dell'autorizzazione è irrilevante, giacché quest'ultima

era esplicitamente condizionata all'approvazione dell'assemblea dei comproprietari.

Quanto alla legittimazione attiva degli attori, il Pretore l'ha ammessa, ogni

comproprietario potendo tutelare la proprietà e il possesso delle parti a lui concesse

in uso esclusivo, alla medesima stregua di un proprietario unico.

3.

AP 1 e AP 2 sostengono

che il muro in questione non può essere definito di mero abbellimento, né la

sua costruzione è illecita, poiché non vìola alcuna norma legale o

regolamentare. Essi ribadiscono che i vicini non si sono opposti in sede amministrativa

all'edificazione, pur essendo loro noto – contrariamente a quanto ha accertato il

Pretore – il rilascio del permesso edilizio. Essi fanno valere altresì che ai

vicini il muro non reca danno e non riduce l'insolazione. Rilevano che l'opera è

stata eretta sulla porzione di giardino loro assegnata in uso riservato e

costituisce un intervento necessario, o quanto meno utile, poiché tutela la

loro privatezza ed è in sintonia con analoghi muri di cinta edificati da altri

condomini sulle porzioni attribuite in uso riservato. Essi contestano che l'intervento

sia avvenuto senza l'accordo degli altri comproprietari, rammentando che all'assemblea

del 7 dicembre 2004 i condomini non hanno vietato l'intervento. Per gli appellanti,

infine, gli attori nemmeno erano legittimati a chiedere la demolizione di un'opera

edificata sulle parti comuni, competente essendo al proposito la sola comunione

dei comproprietari.

4.

Gli appellanti affermano

che gli attori non erano legittimati a chie­dere la demolizione del muro

edificato – come detto – sulla porzione di giardino assegnata in uso riservato

agli stessi appellanti. La questione va esaminata senza indugio, giacché la mancanza della legittimazione attiva comporterebbe il rigetto della

petizione già per tale motivo (RtiD I-2008 pag. 1092 consid. 5a con richiamo).

Ora, AO 2 e AO 1 si dolgono che il muro di cinta leda la loro quota di comproprietà.

In realtà, come si vedrà in appresso, non risulta che il manufatto interferisca

nella parte di proprietà per piani loro assegnata in uso

esclusivo o riservato. Quanto AO 2 e AO 1 rimproverano

ai convenuti è di avere edificato l'opera senza l'accordo degli altri comproprietari.

E in effetti il titolare di diritti esclusivi o riservati non può – di

principio – modificare unilateralmente l'aspetto delle parti comuni a lui

assegnate (art. 712a cpv. 2 in fine CC; Wermelinger in: Zürcher Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra

2010, n. 202 alla note preliminari art. 712a–712t CC). Qualora ciò

avvenga, ad ogni modo, il singolo comproprietario che non è toccato direttamente

nei suoi diritti d'uso esclusivo o riservato non può agire da sé solo in virtù

dell'art. 641 cpv. 2 CC (Rep. 1997 pag. 152 consid. 1).

Per tutelare le parti comuni (ovvero il rispetto del regolamento

condominiale) egli deve rivolgersi all'am­ministratore (art. 712s cpv. 3 CC).

Se non ne esiste uno, può esigerne la nomina (art. 712q cpv. 1 CC; I CCA,

sentenze inc. 11.1999.31 del 6 marzo 2000, consid. 4; inc. 11.2007.27 dell'11

luglio 2008, consid. 4c). Solo se l'amministratore rimane inattivo egli può

agire autonomamente (per i casi d'urgenza: Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 466 n. 1339 in fine con rinvio). Nemmeno gli interessati pretendono che in concreto sussistano estremi del

genere. Ne segue che AO 2 e AO 1 non potevano promuovere

azione da sé soli sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC.

5.

Gli attori asseriscono che il muro di cinta disturba direttamente

le parti loro assegnate in uso esclusivo (l'abitazione) e riservato (il

giardino). Sta di fatto che una turbativa diretta, per essere tale, deve dispiegare

effetti sul fondo dell'attore (Steinauer,

op. cit., vol. II, 3ª edizione, pag. 221 n. 1896). Ciò si ravvisa, ad esempio,

quando un comproprietario si introduca in locali assegnati in uso esclusivo a

un altro condomino, oppure suoni il campanello di un altro condomino solo per importunare

(Rep. 1997 pag. 152 consid. 1). Si ravvisa altresì quando un comproprietario metta

a dimora alberi o arbusti su porzioni di giardino assegnate in uso riservato a

un altro condomino (I CCA, sentenza inc. 11.1997.70 del 10 febbraio 1998,

consid. 2 a 4) oppure occupi posteggi attribuiti in uso riservato ad altri condomini

(I CCA, sentenza inc. 11.1999.31 del 6 marzo 2000, consid. 4). In

concreto non consta – né è preteso – che i convenuti abbiano interferito direttamente

nelle aree assegnate in uso esclusivo o riservato agli attori. Non erano quindi

legittimati a promuovere causa fondandosi sull'art. 641 cpv. 2 CC.

6.

A prescindere dall'art.

641.

cpv. 2 CC, l'art. 679 CC abilita chi è leso nel suo diritto di proprietà da

turbative provenienti da un fondo altrui a chiedere la cessazione della

molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.

In tal caso non occorre che il convenuto intervenga direttamente sulla proprietà

dell'attore (come nell'ipotesi dell'art. 641 cpv. 2 CC); una turbativa indiretta

basta, purché configuri un eccesso pregiu­dizievole nel senso dell'art. 684 CC

(Rep. 1997 pag. 152 consid. 4 con richiamo). Si

reputano tali, ed esempio, emissioni di fumo o di fuliggine,

emanazioni moleste, come pure rumori o scuotimenti suscettibili di provocare

danni e non giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso

locale. Si considerano tali altresì le cosiddette immissioni “negative” da

piante, come la privazione di luce e vista o l'ombreggiamento (DTF 126 III 454 consid.

2), salvo che si tratti di piante protette dal diritto pubblico cantonale (DTF

132.

III 6).

Sapere

poi se le immissioni siano dav­vero eccessive dipende dall'oggettiva intensità

delle medesime. Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo

ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona

media posta nelle medesime condizioni. Tale ponderazione d'interessi, ispirata

al diritto – comprese le nor­me sulla protezione dell'ambiente – e all'equità,

non deve fondar­si solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso

locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 CC), ma deve tenere conto anche di tutte

le circostanze del caso specifico nel loro insie­me (DTF 132 III 50 consid.

2.

). Vietate, in altri termini, non sono unicamente immissioni suscettibili di

danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172

consid. 4 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2004.137 del 21

agosto 2008, consid. 3), che superano gli usuali limiti di tolleranza (Steinauer, op. cit., vol. II, pag. 184,

n. 1814 segg. con rimandi).

7.

Nella fattispecie

gli attori hanno addotto dinanzi al Pretore che il muro in questione riduce

notevolmente la durata “delle ore di luce e di sole nell'appartamento e nel

giardino”, ciò che provoca loro “una notevole perdita economica”. In realtà ci

si potrebbe domandare se la tutela da

immissioni negative dovute alla presenza di costruzioni, e non di piante, non

competa esclusivamente al diritto pubblico cantonale e non debba essere

vagliato dall'autorità amministrativa al momento in cui rilascia il permesso di costruzione (DTF 126 III 460 consid. 3c/cc). Tanto

più che, dandosi un progetto rispettoso delle norme (sulle distanze) del

diritto pubblico cantonale emanate nel quadro di una specifica regolamentazione

edilizia e di azzonamento conforme agli scopi e ai principi pianificatori, non sussistono

emissioni eccessive nel senso dell'art. 684 CC (DTF 132 III 52 consid. 2.2, 129

III 165 consid. 2.6). Il quesito può nondimeno rimanere indeciso per le ragioni

che seguono.

Intanto dalle due

fotografie prodotte in sede cautelare nulla si evince circa l'intensità della

privazione della luce e del lamentato ombreggiamento (doc. F nell'inc.

DI.2004.238). Né le risultanze del sopralluogo permettono di

valutare con un minimo di affidabilità la portata dell'immissione. Il fatto che

“oggi, alle 09.30, il sole comincia a filtrare all'altezza del passaggio

tra le proprietà AO 1 e AP 1, oltre il muro oggetto della contestazione” (ver­bale

del 13 febbraio 2006, pag. 4) non permette alcuna deduzione significativa.

Nelle circostanze descritte fanno manifestamente difetto gli elementi

per accertare che il muro sia fonte di eccessi pregiudizievoli, tutto ignorandosi

sull'incidenza temporale che l'opera ha sull'irraggiamento solare e

quale sarebbe la situazione senza la medesima. Infine niente è dato di sapere sul

preteso deprezzamento del fondo degli attori. Giudicando

eccessiva l'immissione per il solo fatto che il muro “comporta una

riduzione dell'insolazione”, il Pretore ha dunque ecceduto nel suo potere d'apprezzamento.

Se ne conclude che, provvisto di buon diritto, l'appello merita accoglimento e

che la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.

8.

L'esito dell'attuale

giudizio non preclude agli appellanti, con ogni evidenza, la possibilità di tutelare le parti comuni della proprietà per piani (ovvero il

rispetto del regolamento condominiale) rivolgendosi – come si è spiegato

(consid. 4 in fine) – all'amministratore (art. 712s

cpv. 3 CC). Questi dovrà inserire nell'ordine del

giorno l'oggetto legato alla costruzione del muro e sottoporlo al voto dell'assemblea

dei comproprietari, la quale non potrà sottrarsi alle proprie responsabilità

(come ha fatto il 7 dicembre 2004) rinviando gli interessati a trovare

un accordo. Men che meno ove si consideri che il Municipio di __________ ha autorizzato

l'edificazione del muro, il 1° settembre 2004, proprio a condizione che l'opera

fosse approvata dai condomini. Il problema non può tuttavia essere approfondito

oltre in questa sede, esulando dal quadro dell'attuale contenzioso.

9.

Gli oneri di appello

seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AO 2 e AO

1.

rifonderanno agli appellanti, che hanno presentato l'appello per il tramite

di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Il dispositivo sulla

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado segue identica

sorte.

10.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid.

1).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La tassa giustizia di fr.

1200.– e le spese, da anticipare dagli attori, sono poste solidalmente a carico

di questi ultimi, che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.–

b) spese fr. 50.–

fr. 650.–

da

anticipare dagli appellanti, sono posti a carico degli attori, che rifonderanno

alle controparti fr. 1800.– complessivi per ripetibili.

III. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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