Lexipedia

Decisione

11.2009.36

Curatela: approvazione di rendiconto. Stralcio di un appello per desistenza

6 aprile 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n.

340.2005/R.109.2008 (curatela: approvazione di rendiconto) della Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele

che oppone

AP 1,

(rappresentato dal curatore arch. PA 1, )

alla

Commissione tutoria regionale 3, Breganzona;

premesso

che con risoluzione del 19 luglio 2005 la Commissione

tutoria regionale 3 ha istituito una curatela volontaria in favore di AP 1

(1926), designando come curatrice dapprima __________ e dal 1° settembre 2007 l'arch.

PA 1;

ricordato

che con risoluzione del 19 agosto 2008 la Commissione tutoria regionale ha

approvato il rapporto morale e il rendiconto finanziario del 2007, ha riconosciuto

al curatore una mercede di complessivi fr. 850.– e ha autorizzato il curatore medesimo

a prelevare tale importo direttamente alla sostanza amministrata;

rammentato

che un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 29

gennaio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

preso atto che AP 1 si è rivolto il 18 febbraio 2009 a questa Camera,

chiedendo di annullare la decisione appena citata e di

porre la mercede del curatore a carico della Commissione tutoria regionale;

osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

rilevato

che il 27 marzo 2009 AP 1 ha comunicato alla Camera che,

“pur nella convinzione di avere ragione, secondo le precisazioni indicate nella

mia raccomandata del 18 febbraio u.s., mi rimetto alle vigenti leggi e ritiro

definitivamente il mio reclamo”;

ritenuto

che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze

il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

precisato

Considerandi

che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per

principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla

controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello

equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

considerato

che in concreto si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo, l'appellante

essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo presentato ricorso senza

l'ausilio di un patrocinatore;

stabilito

che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato

alla controparte;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata

dai ruoli per desistenza.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

Commissione tutoria regionale 3, Breganzona.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster