11.2009.36
Curatela: approvazione di rendiconto. Stralcio di un appello per desistenza
6 aprile 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2009.36
Data decisione, Autorità:
06.04.2009, ICCA
Titolo:
Curatela: approvazione di rendiconto. Stralcio di un appello per desistenza
DESISTENZA
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
11.2009.36
Lugano
6 aprile 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
340.2005/R.109.2008 (curatela: approvazione di rendiconto) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele
che oppone
AP 1,
(rappresentato dal curatore arch. PA 1, )
alla
Commissione tutoria regionale 3, Breganzona;
premesso
che con risoluzione del 19 luglio 2005 la Commissione
tutoria regionale 3 ha istituito una curatela volontaria in favore di AP 1
(1926), designando come curatrice dapprima __________ e dal 1° settembre 2007 l'arch.
PA 1;
ricordato
che con risoluzione del 19 agosto 2008 la Commissione tutoria regionale ha
approvato il rapporto morale e il rendiconto finanziario del 2007, ha riconosciuto
al curatore una mercede di complessivi fr. 850.– e ha autorizzato il curatore medesimo
a prelevare tale importo direttamente alla sostanza amministrata;
rammentato
che un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 29
gennaio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
preso atto che AP 1 si è rivolto il 18 febbraio 2009 a questa Camera,
chiedendo di annullare la decisione appena citata e di
porre la mercede del curatore a carico della Commissione tutoria regionale;
osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
rilevato
che il 27 marzo 2009 AP 1 ha comunicato alla Camera che,
“pur nella convinzione di avere ragione, secondo le precisazioni indicate nella
mia raccomandata del 18 febbraio u.s., mi rimetto alle vigenti leggi e ritiro
definitivamente il mio reclamo”;
ritenuto
che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze
il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
precisato
Considerandi
che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per
principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla
controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello
equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
considerato
che in concreto si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo, l'appellante
essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo presentato ricorso senza
l'ausilio di un patrocinatore;
stabilito
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato
alla controparte;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–
;
–
Commissione tutoria regionale 3, Breganzona.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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