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Decisione

11.2009.37

Cancellazione di servitù. Riparto di oneri processuali e ripetibili

17 agosto 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.87 (servitù:

cancellazione di iscrizione a registro fondiario, subordinatamente esecuzione

di opere necessarie) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa

con petizione del 17 giugno 2005 da

AO 1

(patrocinato da PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato da PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12

marzo 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 marzo 2009

dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. La particella n. 1362 RFD di __________, proprietà di AP 1, beneficia

di un diritto di passo pedonale sulla contigua particella n. 5165, proprietà di

AO 1, lungo una scalinata che raggiunge la via __________, sui Monti della __________. Ottenuta nel 2002 la possibilità di

accedere al proprio fondo dalla pubblica via per il tramite di una funicolare installata

sulla particella n. 1361, proprietà di un terzo, AP 1 si era impegnato a

rinunciare alla servitù di passo pedonale lungo la scalinata. Se non che, invitato

da AO 1 a firmare un'istanza di cancellazione dal registro fondiario, egli è

rimasto inattivo.

B. Il

17 giugno 2005 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Città, postulando la cancellazione della servitù di passo pedonale, il

ripristino della situazione precedente la costituzione della servitù (eliminazione

dei manufatti, livellatura del terreno) e un'indennità di fr. 500.– mensili per

indebita occupazione del suolo dal maggio del 2004 fino al passaggio in

giudicato della sentenza. In subordine egli ha sollecitato il ripristino delle

condizioni per l'esercizio della servitù nei limiti di quanto iscritto nel

registro fondiario (sistemazione della scala e dell'illuminazione). Con

risposta del 14 settembre 2005 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo allegato del 17 gennaio 2007 l'attore ha chiesto

una volta ancora la cancellazione della servitù, mentre ha rinunciato al

ripristino della situazione precedente la costituzione della servitù e

all'indennità per indebita occupazione del suolo. Egli ha mantenuto intatta,

per contro, la domanda subordinata. Nel proprio memoriale del 10 gennaio 2007 AP

1 ha concluso una volta ancora per il rigetto della petizione.

C. Con

sentenza del 14 maggio 2007, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario

assessore ha condannato AP 1 a chiedere entro 30 giorni dal passaggio in

giudicato della sentenza la cancellazione della servitù di passo, ha previsto

che in caso di mancato adempimento il dispositivo valesse come dichiarazione

scritta del convenuto a norma dell'art. 964 cpv. 1 CC, ha ordinato all'Ufficiale

del registro fondiario la cancellazione della servitù e ha previsto che in caso

di inottemperanza da parte del convenuto l'attore avrebbe potuto ottenere la radiazione

del passo direttamente dall'Ufficiale del registro fondiario. La

tassa di giustizia di fr. 1100.– e spese sono state poste a carico del

convenuto, con obbligo di rifondere all'attore fr. 2300.– per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello

del 31 maggio 2007 per ottenere un diverso riparto

degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili. Con sentenza del

29 dicembre 2008 questa Camera, accertata in conformità a una sentenza emanata

nel frattempo dal Tribunale federale la mancata giurisdizione del Segretario

assessore (DTF 134 I 184), ha annullato il dispositivo sugli oneri processuali

e le ripetibili della sentenza impugnata, rinviando gli atti al Pretore perché

statuisse egli medesimo (inc. 11.2007.82).

E. Il

Pretore ha giudicato il 3 marzo 2009 nello stesso senso in cui aveva deciso il

Segretario assessore. Tale

sentenza è stata nuovamente appellata il 12 marzo 2009

da AP 1, il quale chiede di porre gli oneri processuali interamente a carico

dell'attore o – subordinatamente – a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

in entrambi i casi compensando le ripetibili. Nelle sue osservazioni dell'11

maggio 2009 AO 1 propone di respingere l'appel­lo.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 28 000.– (sentenza impugnata,

consid. 1). L'appellante sostiene che in realtà il valore della sola azione intesa

alla cancellazione della servitù non supera fr. 3.50. Quest'ultima cifra è

sicuramente irrisoria, ma bisogna convenire che il valore litigioso calcolato

dal primo giudice lascia perplessi e induce a dubitare che, per quanto riguarda

la sola azione di cancellazione, esso raggiunga fr. 8000.–. Sta di

fatto che il Pretore doveva statuire non solo sugli oneri processuali e le

ripetibili derivanti dall'azione di cancellazione, ma anche su quelli correlati

alla desistenza di AO 1 – per lo meno in via principale – dalle altre domande (ripristino

della situazione anteriore, indennità pecuniaria). E che il cumulo di tutte le

richieste raggiungesse il valore di fr. 8000.– è pacifico, ove appena si

calcoli l'ammontare dell'indennità pecuniaria. Il dispositivo della sentenza

impugnata sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili era dunque appellabile.

2.

L'appellante contesta, come detto, l'integrale

addebito degli oneri processuali e delle ripetibili, che il Pretore ha

calcolato in base a un valore litigioso di fr. 28 000.–. A tale somma

il primo giudice

è giunto moltiplicando il valore medio del terreno nella zona (fr.

800.

–/m²) per la superficie

toccata dalla servitù di passo (35 m²). Secondo l'appellante già il semplice raffronto tra le domande formulate dall'attore con la petizione e l'esito del

giudizio denota reciproca soccombenza. A ciò si aggiunge che nel memoriale conclusivo

AO 1 ha rinunciato a chiedere il ripristino della situazione precedente e

l'indennizzo per l'occupazione del suolo, che da sé solo raggiungeva fr. 18 000.– (fr. 500.–

mensili dal maggio del 2004 fino al passaggio in giudicato della sentenza). Quanto al valore della domanda riguardante la cancellazione della

servitù, epiloga l'appellante, il Pretore si è dipartito da un valore del terreno

di fr. 800.–/m², dimenticando che la scala corre su un fondo boschivo il cui valore

non eccede fr. –.10/m², il che dà

un valore litigioso non superiore a fr. 3.50.

3.

Secondo

l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra

parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è soccombenza

reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può suddividere queste

ultime “parzialmente o per

intero” (cpv. 2). Le spese

inutili sono, in ogni caso, a carico di chi le ha provocate (cpv. 3). Nella

fissazione e suddivisione delle spese e delle ripetibili il primo giudice

fruisce di una notevole latitudine: il suo pronunciato può essere appellato, di

conseguenza, solo per eccesso o abuso del potere d'apprezza­mento (Rep. 1996

pag. 171).

a) Con

la petizione l'attore ha postulato la cancellazione della servitù di passo pedonale,

il ripristino della situazione precedente la costituzione della servitù (eliminazione

dei manufatti, livellatura del terreno) e un'indennità di fr. 500.– mensili per

indebita occupazione del suolo dal maggio del 2004 fino al passaggio in

giudicato della sentenza. In subordine egli ha sollecitato il ripristino delle

condizioni per l'esercizio della servitù nei limiti di quanto iscritto nel

registro fondiario (sistemazione della scala e dell'illuminazione). Nel memoriale

conclusivo del 17 gennaio 2007 egli ha chiesto una volta ancora la

cancellazione della servitù, mentre ha rinunciato al ripristino della

situazione precedente la costituzione della servitù e all'indennità per

indebita occupazione del suolo, mantenendo intatta – per contro – la domanda

subordinata. Il convenuto ha sempre proposto la reiezione di tutte le richieste.

b) Ciò

premesso, nel memoriale conclusivo l'attore ha rinunciato a due domande

principali su tre. E contrariamente all'opinione di lui, non si trattava di

semplici domande accessorie (nel senso dell'art. 6 lett. b CPC). Desistente, al proposito AO 1 andava

considerato soccombente (Rep. 1990 pag. 284 in alto,

1978.

pag. 375), sicché in tale misura era chiamato a sopportare oneri

processuali e ripetibili. L'attore obietta che AO 1 non ha impugnato il

Dispositivo

dispositivo n. 1 con cui il giudice ha “accolto” – anziché parzialmente

accolto – la petizione, ma l'obiezione è speciosa, il grado di soccombenza dipendendo

dall'esito di un pronunciato, non dai termini più o meno precisi usati dal

giudice nella stesura della sentenza, per tacere del fatto che nel caso

specifico è stato effettivamente “accolto” quanto rimaneva della petizione nel

memoriale conclusivo.

c) In

condizioni del genere il Pretore ha effettivamente ecceduto

nell'esercizio del suo potere di apprezzamento trattando il convenuto alla stregua di unico sconfitto. In realtà

sussisteva vicendevole soccombenza nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CPC, di

modo che il primo giudice avrebbe dovuto – per principio – attribuire gli

oneri processuali e le ripetibili in proporzione al rispettivo grado di soccombenza,

salvo che “giuste ragioni” legittimassero un altro riparto (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 36 ad art. 148).

4. Per

quel che è del valore litigioso, ove l'oggetto di una lite sia valutabile in

denaro esso dipende dalla domanda (art. 5 cpv. 1 CPC). Se più domande sono proposte simultaneamente,

il loro valore si somma, eccetto che le stesse si escludano a vicenda o siano

fatte valere in via alternativa o eventuale (art. 6 cpv. 1 lett. a CPC)

oppure che l'una sia accessoria all'altra (art. 6 cpv. 1 lett. b CPC). In concreto, come detto, le

pretese di ripristino della situazione precedente e di indennizzo non sono mere

domande accessorie (sulla nozione di accessorietà: Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 al § 13 con rinvii),

sicché il valore delle tre domande principali andava sommato. Occorre esaminare

anzitutto, di conseguenza, il valore litigioso dell'azione legata alla cancellazione

del passo pedonale e paragonarlo poi con i valori litigiosi correlati alle

altre due pretese.

a) Nelle cause relative a servitù il valore litigioso

è quello che i diritti contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente

alla svalutazione che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9

cpv. 3 CPC; v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,

Berna 1990, pag. 284; sentenza del Tribunale federale 5A_23/2008 del 3 ottobre

2008, consid. 1.1 con rinvii di giurisprudenza). In

concreto il Pretore non ha accertato il maggior valore che la servitù conferiva

al fondo dominante. Dagli atti risulta nondimeno che la particella n. 1362 è raggiungibile,

ora, da via __________ per mezzo di “un nuovo accesso pedonale

posto sul lato est munito di un lift tipo __________” (verbale

di sopralluogo del 23 gennaio 2006, pag. 1). Largo 1.5 m “inclusa la necessaria scaletta di sicurezza che corre parallela

alla funicolare” (doc. 8), tale accesso è nettamente più

breve e comodo del precedente (fotografie accluse al verbale di sopralluogo del

23 gennaio 2006). Si può ragionevolmente presumere perciò che, una volta

costruito il nuovo collegamento motorizzato, la scala non conferisse più un apprezzabile

maggior valore al fondo dominante.

b) Quanto

alla svalutazione del fondo serviente, il Pretore si è dipartito da un valore medio del terreno nella

zona di fr. 800.– il m². Come sottolinea

l'appellante, tuttavia, la porzione di terreno occupata dalla scala (subalterno

j della particella n. 5165), ai limiti orientali del fondo, “segue la linea del bosco” (verbale di sopralluogo del 23 gennaio

2006, pag. 1 e fotografie; subalterno l del

particella n. 5165). La costruzione del manufatto non ha richiesto un vero e

proprio dissodamento (doc. 2), ma ciò non toglie che il passo gravi un'area non

edificabile. E il valore venale di un terreno boschivo varia notoriamente tra fr. 2.– e fr. 5.– il m² (RDAT

I-1999 pag. 138 n. 34; TRAM, sentenza inc. 50.2005.1

del 5 ottobre 2005, consid. 3.3). La scala, poi,

corre ai margini della particella, sicché non doveva deprezzare più di tanto il

fondo serviente, né recare particolare disturbo. Ne segue che, si consideri il maggior

pregio derivante dalla servitù al fondo dominante o il deprezzamento arrecato

al fondo serviente, il valore litigioso dell'azione volta alla cancellazione

del passo era sicuramente inferiore alla somma dei valori litigiosi riguardanti

il postulato ripristino della situazione anteriore (il cui costo può essere

stimato in qualche migliaio di franchi) e, soprattutto, l'indennità per occupazione

del suolo, ragionevolmente stimabile in fr. 16 000.–.

c) Stando così le cose, dal profilo aritmetico la soccombenza

dell'attore risultava preponderante. Tuttavia i “giusti motivi”

dell'art. 148 cpv. 2 CPC implicano anche un apprezzamento equitativo, non solo

un calcolo matematico (cfr. anche l'art. 77 cpv. 3 CPC; Rep. 1996 pag. 137

consid. 7 con richiamo; Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 34 ad art. 148; appendice 2000/2004, n. 70 ad art. 148). E l'attore ha ottenuto causa vinta sul principio. Per di più, egli è

stato indotto in buona fede a

piatire, il convenuto avendo

rifiutato di onorare la parola data (sentenza del 14 maggio 2007, pag. 10, consid.

7).

Avesse quegli consentito alla cancellazione della servitù, mal si

immaginerebbe l'attore promuovere causa per ottenere il ripristino della situazione anteriore o un'indennità per occupazione

del suolo. Per di più, le due domande abbandonate dall'attore

nel memoriale conclusivo non hanno comportato grandi atti istruttori. Tutto

ponderato, nel caso in rassegna il principio di equità imponeva

perciò di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili. Tant'è che

non per caso l'appellante, pur proponendo in via

principale di addebitare gli oneri processuali a carico dell'attore, non

contesta la compensazione delle ripetibili. Fondato

nella sua domanda subordinata, l'appello merita dunque accoglimento entro tali

limiti.

5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto ottiene causa vinta sulla domanda

subordinata, ma soccombe su quella principale. Tenuto conto di ciò, si

giustifica di suddividere anche in appello gli oneri processuali a metà e di compensare

le ripetibili.

6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 3580.–

calcolato a norma dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF non raggiunge la soglia ai

fini di un eventuale ricorso in materia civile (fr. 30 000.–: art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata

è così riformato:

La tassa di

giustizia di fr. 1100.– e le spese di fr. 180.–, da anticipare dall'attore,

sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

2. Gli oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 550.–

b) spese fr.

50.–

fr.

600.–

da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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