11.2009.37
Cancellazione di servitù. Riparto di oneri processuali e ripetibili
17 agosto 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2009.37
Data decisione, Autorità:
17.08.2009, ICCA
Titolo:
Cancellazione di servitù. Riparto di oneri processuali e ripetibili
CUMULO DI DOMANDE
DESISTENZA
SPESE E RIPETIBILI
art. 6 cpv. 1 CPC-TI
art. 77 cpv. 3 CPC-TI
art. 148 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2009.37
Lugano
17 agosto
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.87 (servitù:
cancellazione di iscrizione a registro fondiario, subordinatamente esecuzione
di opere necessarie) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con petizione del 17 giugno 2005 da
AO 1
(patrocinato da PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato da PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12
marzo 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 marzo 2009
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La particella n. 1362 RFD di __________, proprietà di AP 1, beneficia
di un diritto di passo pedonale sulla contigua particella n. 5165, proprietà di
AO 1, lungo una scalinata che raggiunge la via __________, sui Monti della __________. Ottenuta nel 2002 la possibilità di
accedere al proprio fondo dalla pubblica via per il tramite di una funicolare installata
sulla particella n. 1361, proprietà di un terzo, AP 1 si era impegnato a
rinunciare alla servitù di passo pedonale lungo la scalinata. Se non che, invitato
da AO 1 a firmare un'istanza di cancellazione dal registro fondiario, egli è
rimasto inattivo.
B. Il
17 giugno 2005 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città, postulando la cancellazione della servitù di passo pedonale, il
ripristino della situazione precedente la costituzione della servitù (eliminazione
dei manufatti, livellatura del terreno) e un'indennità di fr. 500.– mensili per
indebita occupazione del suolo dal maggio del 2004 fino al passaggio in
giudicato della sentenza. In subordine egli ha sollecitato il ripristino delle
condizioni per l'esercizio della servitù nei limiti di quanto iscritto nel
registro fondiario (sistemazione della scala e dell'illuminazione). Con
risposta del 14 settembre 2005 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo allegato del 17 gennaio 2007 l'attore ha chiesto
una volta ancora la cancellazione della servitù, mentre ha rinunciato al
ripristino della situazione precedente la costituzione della servitù e
all'indennità per indebita occupazione del suolo. Egli ha mantenuto intatta,
per contro, la domanda subordinata. Nel proprio memoriale del 10 gennaio 2007 AP
1 ha concluso una volta ancora per il rigetto della petizione.
C. Con
sentenza del 14 maggio 2007, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha condannato AP 1 a chiedere entro 30 giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza la cancellazione della servitù di passo, ha previsto
che in caso di mancato adempimento il dispositivo valesse come dichiarazione
scritta del convenuto a norma dell'art. 964 cpv. 1 CC, ha ordinato all'Ufficiale
del registro fondiario la cancellazione della servitù e ha previsto che in caso
di inottemperanza da parte del convenuto l'attore avrebbe potuto ottenere la radiazione
del passo direttamente dall'Ufficiale del registro fondiario. La
tassa di giustizia di fr. 1100.– e spese sono state poste a carico del
convenuto, con obbligo di rifondere all'attore fr. 2300.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello
del 31 maggio 2007 per ottenere un diverso riparto
degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili. Con sentenza del
29 dicembre 2008 questa Camera, accertata in conformità a una sentenza emanata
nel frattempo dal Tribunale federale la mancata giurisdizione del Segretario
assessore (DTF 134 I 184), ha annullato il dispositivo sugli oneri processuali
e le ripetibili della sentenza impugnata, rinviando gli atti al Pretore perché
statuisse egli medesimo (inc. 11.2007.82).
E. Il
Pretore ha giudicato il 3 marzo 2009 nello stesso senso in cui aveva deciso il
Segretario assessore. Tale
sentenza è stata nuovamente appellata il 12 marzo 2009
da AP 1, il quale chiede di porre gli oneri processuali interamente a carico
dell'attore o – subordinatamente – a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
in entrambi i casi compensando le ripetibili. Nelle sue osservazioni dell'11
maggio 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 28 000.– (sentenza impugnata,
consid. 1). L'appellante sostiene che in realtà il valore della sola azione intesa
alla cancellazione della servitù non supera fr. 3.50. Quest'ultima cifra è
sicuramente irrisoria, ma bisogna convenire che il valore litigioso calcolato
dal primo giudice lascia perplessi e induce a dubitare che, per quanto riguarda
la sola azione di cancellazione, esso raggiunga fr. 8000.–. Sta di
fatto che il Pretore doveva statuire non solo sugli oneri processuali e le
ripetibili derivanti dall'azione di cancellazione, ma anche su quelli correlati
alla desistenza di AO 1 – per lo meno in via principale – dalle altre domande (ripristino
della situazione anteriore, indennità pecuniaria). E che il cumulo di tutte le
richieste raggiungesse il valore di fr. 8000.– è pacifico, ove appena si
calcoli l'ammontare dell'indennità pecuniaria. Il dispositivo della sentenza
impugnata sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili era dunque appellabile.
2.
L'appellante contesta, come detto, l'integrale
addebito degli oneri processuali e delle ripetibili, che il Pretore ha
calcolato in base a un valore litigioso di fr. 28 000.–. A tale somma
il primo giudice
è giunto moltiplicando il valore medio del terreno nella zona (fr.
800.
–/m²) per la superficie
toccata dalla servitù di passo (35 m²). Secondo l'appellante già il semplice raffronto tra le domande formulate dall'attore con la petizione e l'esito del
giudizio denota reciproca soccombenza. A ciò si aggiunge che nel memoriale conclusivo
AO 1 ha rinunciato a chiedere il ripristino della situazione precedente e
l'indennizzo per l'occupazione del suolo, che da sé solo raggiungeva fr. 18 000.– (fr. 500.–
mensili dal maggio del 2004 fino al passaggio in giudicato della sentenza). Quanto al valore della domanda riguardante la cancellazione della
servitù, epiloga l'appellante, il Pretore si è dipartito da un valore del terreno
di fr. 800.–/m², dimenticando che la scala corre su un fondo boschivo il cui valore
non eccede fr. –.10/m², il che dà
un valore litigioso non superiore a fr. 3.50.
3.
Secondo
l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra
parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è soccombenza
reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può suddividere queste
ultime “parzialmente o per
intero” (cpv. 2). Le spese
inutili sono, in ogni caso, a carico di chi le ha provocate (cpv. 3). Nella
fissazione e suddivisione delle spese e delle ripetibili il primo giudice
fruisce di una notevole latitudine: il suo pronunciato può essere appellato, di
conseguenza, solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (Rep. 1996
pag. 171).
a) Con
la petizione l'attore ha postulato la cancellazione della servitù di passo pedonale,
il ripristino della situazione precedente la costituzione della servitù (eliminazione
dei manufatti, livellatura del terreno) e un'indennità di fr. 500.– mensili per
indebita occupazione del suolo dal maggio del 2004 fino al passaggio in
giudicato della sentenza. In subordine egli ha sollecitato il ripristino delle
condizioni per l'esercizio della servitù nei limiti di quanto iscritto nel
registro fondiario (sistemazione della scala e dell'illuminazione). Nel memoriale
conclusivo del 17 gennaio 2007 egli ha chiesto una volta ancora la
cancellazione della servitù, mentre ha rinunciato al ripristino della
situazione precedente la costituzione della servitù e all'indennità per
indebita occupazione del suolo, mantenendo intatta – per contro – la domanda
subordinata. Il convenuto ha sempre proposto la reiezione di tutte le richieste.
b) Ciò
premesso, nel memoriale conclusivo l'attore ha rinunciato a due domande
principali su tre. E contrariamente all'opinione di lui, non si trattava di
semplici domande accessorie (nel senso dell'art. 6 lett. b CPC). Desistente, al proposito AO 1 andava
considerato soccombente (Rep. 1990 pag. 284 in alto,
1978.
pag. 375), sicché in tale misura era chiamato a sopportare oneri
processuali e ripetibili. L'attore obietta che AO 1 non ha impugnato il
Dispositivo
dispositivo n. 1 con cui il giudice ha “accolto” – anziché parzialmente
accolto – la petizione, ma l'obiezione è speciosa, il grado di soccombenza dipendendo
dall'esito di un pronunciato, non dai termini più o meno precisi usati dal
giudice nella stesura della sentenza, per tacere del fatto che nel caso
specifico è stato effettivamente “accolto” quanto rimaneva della petizione nel
memoriale conclusivo.
c) In
condizioni del genere il Pretore ha effettivamente ecceduto
nell'esercizio del suo potere di apprezzamento trattando il convenuto alla stregua di unico sconfitto. In realtà
sussisteva vicendevole soccombenza nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CPC, di
modo che il primo giudice avrebbe dovuto – per principio – attribuire gli
oneri processuali e le ripetibili in proporzione al rispettivo grado di soccombenza,
salvo che “giuste ragioni” legittimassero un altro riparto (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 36 ad art. 148).
4. Per
quel che è del valore litigioso, ove l'oggetto di una lite sia valutabile in
denaro esso dipende dalla domanda (art. 5 cpv. 1 CPC). Se più domande sono proposte simultaneamente,
il loro valore si somma, eccetto che le stesse si escludano a vicenda o siano
fatte valere in via alternativa o eventuale (art. 6 cpv. 1 lett. a CPC)
oppure che l'una sia accessoria all'altra (art. 6 cpv. 1 lett. b CPC). In concreto, come detto, le
pretese di ripristino della situazione precedente e di indennizzo non sono mere
domande accessorie (sulla nozione di accessorietà: Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 al § 13 con rinvii),
sicché il valore delle tre domande principali andava sommato. Occorre esaminare
anzitutto, di conseguenza, il valore litigioso dell'azione legata alla cancellazione
del passo pedonale e paragonarlo poi con i valori litigiosi correlati alle
altre due pretese.
a) Nelle cause relative a servitù il valore litigioso
è quello che i diritti contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente
alla svalutazione che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9
cpv. 3 CPC; v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
Berna 1990, pag. 284; sentenza del Tribunale federale 5A_23/2008 del 3 ottobre
2008, consid. 1.1 con rinvii di giurisprudenza). In
concreto il Pretore non ha accertato il maggior valore che la servitù conferiva
al fondo dominante. Dagli atti risulta nondimeno che la particella n. 1362 è raggiungibile,
ora, da via __________ per mezzo di “un nuovo accesso pedonale
posto sul lato est munito di un lift tipo __________” (verbale
di sopralluogo del 23 gennaio 2006, pag. 1). Largo 1.5 m “inclusa la necessaria scaletta di sicurezza che corre parallela
alla funicolare” (doc. 8), tale accesso è nettamente più
breve e comodo del precedente (fotografie accluse al verbale di sopralluogo del
23 gennaio 2006). Si può ragionevolmente presumere perciò che, una volta
costruito il nuovo collegamento motorizzato, la scala non conferisse più un apprezzabile
maggior valore al fondo dominante.
b) Quanto
alla svalutazione del fondo serviente, il Pretore si è dipartito da un valore medio del terreno nella
zona di fr. 800.– il m². Come sottolinea
l'appellante, tuttavia, la porzione di terreno occupata dalla scala (subalterno
j della particella n. 5165), ai limiti orientali del fondo, “segue la linea del bosco” (verbale di sopralluogo del 23 gennaio
2006, pag. 1 e fotografie; subalterno l del
particella n. 5165). La costruzione del manufatto non ha richiesto un vero e
proprio dissodamento (doc. 2), ma ciò non toglie che il passo gravi un'area non
edificabile. E il valore venale di un terreno boschivo varia notoriamente tra fr. 2.– e fr. 5.– il m² (RDAT
I-1999 pag. 138 n. 34; TRAM, sentenza inc. 50.2005.1
del 5 ottobre 2005, consid. 3.3). La scala, poi,
corre ai margini della particella, sicché non doveva deprezzare più di tanto il
fondo serviente, né recare particolare disturbo. Ne segue che, si consideri il maggior
pregio derivante dalla servitù al fondo dominante o il deprezzamento arrecato
al fondo serviente, il valore litigioso dell'azione volta alla cancellazione
del passo era sicuramente inferiore alla somma dei valori litigiosi riguardanti
il postulato ripristino della situazione anteriore (il cui costo può essere
stimato in qualche migliaio di franchi) e, soprattutto, l'indennità per occupazione
del suolo, ragionevolmente stimabile in fr. 16 000.–.
c) Stando così le cose, dal profilo aritmetico la soccombenza
dell'attore risultava preponderante. Tuttavia i “giusti motivi”
dell'art. 148 cpv. 2 CPC implicano anche un apprezzamento equitativo, non solo
un calcolo matematico (cfr. anche l'art. 77 cpv. 3 CPC; Rep. 1996 pag. 137
consid. 7 con richiamo; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 34 ad art. 148; appendice 2000/2004, n. 70 ad art. 148). E l'attore ha ottenuto causa vinta sul principio. Per di più, egli è
stato indotto in buona fede a
piatire, il convenuto avendo
rifiutato di onorare la parola data (sentenza del 14 maggio 2007, pag. 10, consid.
7).
Avesse quegli consentito alla cancellazione della servitù, mal si
immaginerebbe l'attore promuovere causa per ottenere il ripristino della situazione anteriore o un'indennità per occupazione
del suolo. Per di più, le due domande abbandonate dall'attore
nel memoriale conclusivo non hanno comportato grandi atti istruttori. Tutto
ponderato, nel caso in rassegna il principio di equità imponeva
perciò di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili. Tant'è che
non per caso l'appellante, pur proponendo in via
principale di addebitare gli oneri processuali a carico dell'attore, non
contesta la compensazione delle ripetibili. Fondato
nella sua domanda subordinata, l'appello merita dunque accoglimento entro tali
limiti.
5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto ottiene causa vinta sulla domanda
subordinata, ma soccombe su quella principale. Tenuto conto di ciò, si
giustifica di suddividere anche in appello gli oneri processuali a metà e di compensare
le ripetibili.
6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 3580.–
calcolato a norma dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF non raggiunge la soglia ai
fini di un eventuale ricorso in materia civile (fr. 30 000.–: art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata
è così riformato:
La tassa di
giustizia di fr. 1100.– e le spese di fr. 180.–, da anticipare dall'attore,
sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
2. Gli oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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