11.2009.38
Protezione della personalità: provvedimenti cautelari
27 agosto 2010Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2009.38
Data decisione, Autorità:
27.08.2010, ICCA
Titolo:
Protezione della personalità: provvedimenti cautelari
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
art. 28c cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2009.38
Lugano
27 agosto
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Olgiati, supplente
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.1379
(protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 28 ottobre 2008 da
AP 1
(patrocinati dall' PA 1)
contro
) AO 1
(patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 marzo 2009 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare
emesso il 5 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
2. Se dev'essere accolta l'istanza
di restituzione in intero dell'8 aprile 2009 formulata
da AO 1 per produrre nuove prove in appello;
3. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della
particella n. 1111 RFD di __________, sezione __________, sulla quale sorge una
casa in cui egli
abita con la moglie
AP 2. Il fondo è gravato di una servitù di passo veicolare in favore della contigua
particella n. 833, appartenente a __________, sulla quale sorge una casa in cui
essa abita con il marito AO 1. Da tempo il diritto di passo è fonte di litigi
tra gli aventi diritto e il proprietario del fondo serviente. Il 5 luglio 2009
si è verificato un alterco tra AP 1 e AO 1. Questi percorreva in automobile il
tratto di strada antistante l'abitazione posta sul fondo dominante, quando si è
trovato AP 1 al centro della carreggiata che – a suo dire – camminava con
lentezza. All'atto di superarlo egli si è visto sferrare da AP 1 un pugno sul
parabrezza, onde il diverbio.
B. Il 9 luglio 2009 AO 1 ha scritto al vicino, denunciando difficoltà nell'esercizio della servitù e manifestando l'intenzione
di installare una telecamera per documentare l'eventuale ripetersi di fatti
come quelli avvenuti il 5 luglio precedente. Ha risposto il 10 luglio 2008 l'avv. __________, il quale ha contestato i rimproveri mossi al suo assistito, comunicato nondimeno
che per quanto riguardava la videocamera il suo cliente “non avrebbe nulla da obiettare,
e anzi, alla luce della grave aggressione subita il 5 luglio 2008, ne sarebbe
ben felice”. AO 1 ha installato così la telecamera, salvo sentirsi invitare il
13 agosto 2008 da AP 1 e AP 2 a toglierla. Il 9 ottobre successivo costoro
hanno sollecitato AO 1 a rimuovere l'apparecchio e il 14 ottobre successivo
hanno reiterato la diffida. Apparentemente senza esito.
C. Il 28 ottobre 2008 AP
1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché
ordinasse a AO 1 in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di
rimuovere l'impianto di videosorveglianza, di distruggere le registrazioni eseguite,
di astenersi in futuro dalla posa di ogni tipo di apparecchio di ripresa video
o fotografica rivolto sulla loro proprietà, di distruggere ogni fotografia,
indipendentemente dal supporto su cui fosse registrata, avente per oggetto la loro
proprietà AP 2 o loro stessi, loro amici, parenti e conoscenti, così come di vietare
la divulgazione a terzi dei dati delle riprese video o fotografiche. All'udienza
dell'11 novembre 2008, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza, tranne in relazione al divieto di divulgare a terzi i
dati delle riprese video o fotografiche.
D. Statuendo il 5 marzo
2009, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare e ha vietato al
convenuto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di divulgare a terze persone “i
dati delle riprese video o fotografiche aventi per oggetto la proprietà degli istanti
o gli stessi istanti (nonché parenti, amici e conoscenti), questo fino a
definitiva eliminazione di tali dati”. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 400.–, sono state poste per tre quarti a carico degli istanti e per un
quarto a carico del convenuto, cui gli istanti sono stati tenuti a rifondere
fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro il decreto appena
citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 18 marzo 2009 nel quale chiedono
di riformare il giudizio impugnato, accogliendo la loro istanza. Con osservazioni
dell'8 aprile 2009 AO 1 ha postulato la reiezione dell'appello e quello stesso
giorno ha instato per una restituzione in intero al fine di produrre una
lettera del 29 febbraio 2008 inviata dall'avvocato __________ al suo patrocinatore.
AP 1 e AP 2 hanno proposto il 6 maggio 2009 di respingere l'istanza di restituzione
in intero.
Considerandi
in diritto: I. Sull'istanza
di restituzione in intero
1.
AO 1 chiede di
essere ammesso a produrre una lettera scritta il 29 febbraio 2008 dall'avv. __________
all'avv. PA 2, dalla quale risulterebbe che la posa della nota videocamera è
avvenuta con l'assenso di AP 1 e della moglie AP 2. Ora, l'art. 138 CPC sulla
restituzione in intero per esibire nuovi mezzi di azione o difesa non è applicabile
per produrre documenti dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (Rep.
1982.
pag. 105 consid. 1). Per di più, è a dir poco dubbio che il documento in
questione abbia “il suo substrato fattuale al di fuori delle
emergenze di causa”, come ad esempio quando una parte rinvenga – senza alcuna negligenza
– un documento nuovo in modo fortuito (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 583 nota 688). Sia come
sia, e come si vedrà in seguito (consid. 7), la lettera in rassegna non ha
alcuna influenza per l'esito del processo. L'istanza di restituzione in intero
va pertanto dichiarata irricevibile.
II. Sull'appello
2.
La
procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari giusta l'art. 28c
CC è, salvo quanto dispone il diritto federale (art. 28d CC), quella
degli art. 376 segg. CPC (Bucher,
Personnes physiques et protection de la
personnalité, 5ª edizione, pag. 135 n. 633). Il termine per
appellare, non interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC), è
di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare è
stato notificato agli istanti il 9 marzo 2009. Tempestivo, l'appello in esame è
dunque ricevibile.
3.
In concreto il
Pretore ha respinto l'istanza, salvo la richiesta cui il convenuto aveva
aderito, poiché nella lettera del 10 luglio 2008 gli istanti avevano
acconsentito, per il tramite del loro legale, all'istallazione della videocamera.
Per il primo giudice ciò esclude una lesione illecita della personalità. Gli
appellanti eccepiscono anzitutto che AP 2 non ha mai approvato la posa dell'apparecchio,
mentre il consenso di AP 1 nella lettera del 10 luglio 2008 andava interpretato
in senso meramente ironico. Ad ogni modo – essi proseguono – ogni eventuale consenso
è stato revocato con il sollecito del 13 agosto 2008 o, al più tardi, con l'istanza
cautelare. Consenso che a loro avviso nemmeno sarebbe valido, poiché rilasciato
senza avere ricevuto dal convenuto le necessarie informazioni circa la
posizione e le modalità d'uso della videocamera. Per gli appellanti, poi, il
vicino non ha alcun interesse preponderante alla posa dell'apparecchio,
semplice pretesto e misura di ritorsione a una denuncia penale da loro sporta contro
di lui per lesioni intenzionali e vie di fatto in seguito alla disputa del 5
luglio 2008.
4.
I presupposti per
l'adozione di misure cautelari sulla scorta dell'art. 28c cpv. 1 CC sono
già stati riassunti dal Pretore. Basti rammentare che essi tendono a impedire comportamenti
suscettibili di configurare una lesione della personalità. All'istante incombe
di rendere verosimile – senza che il giudice ponga esigenze troppo severe – una
lesione imminente o attuale della sua personalità perpetrata attraverso un comportamento
illecito, idoneo a cagionare un pregiudizio difficilmente riparabile. Il convenuto,
da parte sua, è tenuto a recare – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione
che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, op. cit., pag. 131 n. 609 seg.; Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 3 ad art. 28c; Hausheer/Aebi-Müller,
Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ª edizione, pag. 253
n. 14.82). Spetta poi al giudice ponderare i contrapposti
interessi, esaminando se il fine perseguito dal convenuto sia degno di protezione
(DTF 126 III 306 consid. 4a; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.308/2003
del 28 ottobre 2003 consid. 2.2 in: SJ 126/2004 I pag 250).
Sotto il profilo della legge sulla protezione dei dati l'art. 15 cpv. 1 LPD (RS
235.
) rinvia a sua volta, per quanto riguarda le azioni e i provvedimenti
cautelari in materia di protezione della personalità, agli art. 28–28l CC (Rampini in: Basler Kommentar, DSG, 2ª edizione, n. 2 ad
art. 13).
5.
Nella fattispecie AO
1.
ha installato la videocamera sul davanzale di una finestra che si affaccia
sul tratto di strada appartenente a AP 1 e sul quale grava una servitù di passo
veicolare in favore del fondo appartenente alla di lui moglie (doc. C). Egli afferma
che l'apparecchio è stato posato “poiché tra le parti è in atto un contenzioso
circa il diritto di passo, al fine di documentare l'atteggiamento dell'istante”
(verbale dell'11 novembre 2008; doc. 1). Ora,
analogamente alla sorveglianza di spazi pubblici, la videosorveglianza messa in
atto dal convenuto su spazi privati può essere considerata “di natura
dissuasiva”, giacché destinata a prevenire atti illeciti e a preservare l'integrità
dei beni (Flückiger/Auer, La vidéosurveillance dans l'œil de la Constitution in: AJP 2006 pag. 924). Se non che, la registrazione
di immagini relative a persone fisiche, identificate o identificabili, costituisce
un'elaborazione di dati personali suscettibile di offendere la personalità
dell'interessato, in particolare la sfera privata garantita dall'art. 13 cpv. 1
Cost. (DTF 133 I 80 consid. 3). Tanto più ove si pensi che già la ripresa
fotografica o cinematografica di una persona determinata può costituire una
violazione della personalità (DTF 129 III 723 consid. 4.1, 127 III 492 consid.
3). Puntata in modo quasi permanente (12 ore nei mesi estivi e 10 ore in quelli
invernali) su una proprietà altrui e destinata a riprende il proprietario ogni qual
volta percorra l'accesso alla sua abitazione, la posa dell'apparecchio in questione
appare – per lo meno a un sommario esame come quello che governa l'emanazione
di provvedimenti cautelari – lesiva della personalità.
6.
L'impiego di
videocamere da parte di privati per la protezione di persone o cose è soggetto
alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) se le
riprese concernono persone identificate o identificabili. Poco importa che le immagini
vengano conservate o no. La raccolta, la comunicazione, la consultazione immediata
o differita oppure la conservazione di simili immagini devono rispettare i
principi generali della protezione dei dati. In
sintesi, l'impiego di sistemi di videosorveglianza è legittimo ove sia consentito
della persona interessata, da un interesse preponderante pubblico o privato
oppure dalla legge (principio della liceità); inoltre esso deve essere un mezzo
adeguato e necessario a conseguire l'obiettivo fissato (principio della proporzionalità:
v. promemoria del gennaio 2003 sulla videosorveglianza da parte di persone
private elaborato dall'incaricato federale per la protezione dei dati e della
trasparenza in: www.edoeb.admin.ch/documentazione/protezione
dei dati/promemoria/videosorveglianza).
7.
Nel caso specifico
il Pretore ha ritenuto che gli istanti avessero consentito alla posa della videocamera,
ciò che esclude ogni lesione della personalità (art. 28 cpv. 2 CC e 13 cpv. 1
LPD). In realtà dalla lettera del 10 luglio 2008 (doc. 2) può desumersi solo il
consenso di AP 1, per altro revocato già il 13 agosto 2008 (doc. 3). Comunque
sia, il 9 ottobre 2008 AP 1 e AP 2 hanno fissato a AO 1 un termine di cinque
giorni per rimuovere la videocamera (doc. E) e il 14 ottobre 2008 hanno reiterato
la diffida (doc. G). Che l'interessato possa revocare il proprio consenso in
ogni tempo è fuori dubbio (Meili,
op. cit., n. 48 ad art. 28 CC; Bucher,
op. cit., pag. 112 n. 513; Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag.
91.
n. 638 seg.). Ciò posto, versare agli atti la lettera scritta il 29 febbraio
2008.
dall'avv. __________ all'avv. PA 2 non è di alcun rilievo ai fini del giudizio.
8.
Rimane da esaminare se
il convenuto possa invocare un valido motivo, nonostante l'opposizione degli
istanti, per mantenere la videocamera puntata sul fondo serviente. Che egli
possa valersi di una giustificazione legale non risulta. Che in concreto sussista
un interesse pubblico preponderante non è preteso. La questione è di sapere pertanto
se sia dato un interesse privato preponderante. Come si è accennato, AO 1 ha installato la videocamera per documentare eventuali abusi di AP 1, il quale intralcerebbe l'uso
del passo veicolare. Si tratta quindi di soppesare, a un sommario esame, i rispettivi
interessi. Ora, la posa di una videocamera per prevenire atti illeciti è di per
sé ammissibile (sopra, consid. 5). Che una tale registrazione di immagini debba
permettere l'identificazione dell'autore è evidente. Il problema consiste nel rispetto
della proporzionalità. Filmare il vicino ogni qual volta si trovi sulla strada
oggetto del passo solo per evitare che egli cammini lentamente al centro della
carreggiata e intralci il transito veicolare degli aventi diritto è un
provvedimento esagerato. Certo, il 5 luglio 2008 tra AO 1 e AP 1 è intervenuto
un scontro verbale. AO 1 tuttavia può procurarsi le prove di quanto afferma (e
in particolare del comportamento provocatorio di AP 1) anche con mezzi meno
invasivi della personalità, per
esempio facendo capo a
testimoni. Quanto egli ha messo in atto non può dirsi conforme al principio
della proporzionalità.
9.
Provvedimenti
cautelari fondati sull'art. 28c cpv. 1 CC presuppongono – come detto
(consid. 4) – una lesione imminente o attuale della personalità suscettiva di
cagionare un pregiudizio difficilmente riparabile. Ove una lesione della
personalità appaia illecita, nondimeno, l'esistenza di tale requisito dev'essere
ammessa con generosità (Tercier, op. cit., pag. 151 n. 1123). Inoltre la continua ripresa e
registrazione di immagini illecite rinnova la lesione della personalità, sicché
le conseguenze possono rivelarsi difficilmente riparabili (cfr. anche Bugnon, Les misures
provvisionnelles et la protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de Pierre
Tercier, Friburgo 1993, pag. 39). Per di più, la nozione di “danno” nel
senso dell'art. 28c cpv. 1 CC comprende anche il semplice effetto
molesto a norma dell'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4ª edizione,
pag. 219 n. 644a), il quale senza rimozione della telecamera rischia in
concreto – a un giudizio di verosimiglianza – di essere poi difficilmente riparabile.
10.
Dato quanto precede,
nel principio l'appello degli istanti si rivela così provvisto di buon diritto.
Anche in materia di protezione della
personalità, tuttavia, i provvedimenti cautelari devono
rispettare il citato precetto della proporzionalità e
limitarsi all'indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine
perseguito e la restrizione decretata (Bucher,
op. cit., pag. 131 n. 613). Nel caso in rassegna si giustifica dunque di ordinare a AO 1 di
sospendere immediatamente l'uso della videocamera e la divulgazione a terzi
delle registrazioni, mentre tutto il resto, ovvero la rimozione definitiva
dell'apparecchio, il divieto di astenersi in futuro dalla posa di ogni tipo di
apparecchiatura e la distruzione di ogni fotografia o ripresa, va demandato alla
causa di merito. Quanto alla comminatoria dell'art. 292 CP, essa non va
applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove si ravvisino indizi
per presumere che il convenuto trasgredisca l’ordine impartitogli dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art.
285.
CPC). In concreto non si scorgono elementi – né gli istanti li prospettano
– per supporre che il convenuto abbia a disattendere le ingiunzioni giudiziarie.
Infine, conformemente all'art. 28e cpv. 2 CC va assegnato agli istanti
un termine di trenta giorni per promuovere l'azione di merito.
11.
Gli oneri del giudizio
odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli
appellanti escono vittoriosi sul principio, ma non ottengono la rimozione
definitiva della videocamera, né l'ingiunzione della comminatoria penale. Tutto ponderato, appare equo dunque che assumano un terzo della
tassa di giustizia e delle spese, con il diritto di ricevere da AO 1 un'indennità
per ripetibili ridotte, che tenga conto anche delle osservazioni all'istanza di
restituzione in intero. L'esito dell'appello impone altresì una modifica del
Dispositivo
dispositivo sulla tassa di giustizia e le spese di primo grado, che segue
identica sorte. Gli istanti rivendicano un'indennità per ripetibili di fr. 1000.–.
Tenuto conto degli atti svolti dal loro legale (istanza e partecipazione a un'udienza),
delle presumibili spese e dell'IVA, l'importo appare adeguato (art. 12 e 14 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). Tenuto conto del grado di
soccombenza, l'indennità dev'essere ridotta a fr. 650.–.
12. Per quanto attiene ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i provvedimenti cautelari configurano decisioni
incidentali e seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1
lett. c LTF). Le azioni a protezione della personalità non avendo carattere pecuniario
(DTF 127 III 483 consid. 1a; Tercier,
op. cit., n. 775 e 1788; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 387 n. 140), un
eventuale ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di
valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'istanza di
restituzione in intero è irricevibile.
II. L'appello è
parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:
1. A AO 1 è ordinato di sospendere
immediatamente la sorveglianza tramite videocamera installata sulla particella
n. 833 RFD di __________ (__________) verso la contigua particella n. 1111.
2. A AO 1 è vietato di
divulgare a terzi i dati di qualsiasi ripresa eseguita con la videocamera installata
sulla particella n. 833 RFD di __________ (__________) verso la contigua particella
n. 1111, e ciò fino alla definitiva eliminazione di tali dati.
3. I provvedimenti elencati
ai dispositivi n. 1 e 2 restano in vigore fino al passaggio in giudicato della
sentenza sull'azione di merito prevista al dispositivo n. 4.
4. Agli istanti è assegnato
un termine di trenta giorni per promuovere l'azione di merito.
5. La tassa di giustizia di
fr. 400.– e le spese di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dagli istanti, sono
poste per un terzo a carico di questi ultimi e per il resto a carico del
convenuto, che rifonderà agli istanti fr. 650.– complessivi per ripetibili
ridotte.
III. Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia complessiva fr. 650.–
b) spese fr.
50.–
fr. 700.–
sono
posti per un terzo a carico degli appellanti e per il
resto
a
carico di AO 1, che rifonderà agli appellanti
fr. 1500.– complessivi per
ripetibili.
IV. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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