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Decisione

11.2009.38

Protezione della personalità: provvedimenti cautelari

27 agosto 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Olgiati, supplente

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.1379

(protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 28 ottobre 2008 da

AP 1

(patrocinati dall' PA 1)

contro

) AO 1

(patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 18 marzo 2009 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare

emesso il 5 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione

2;

2. Se dev'essere accolta l'istanza

di restituzione in intero dell'8 aprile 2009 formulata

da AO 1 per produrre nuove prove in appello;

3. Il giudizio sulle

spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è proprietario della

particella n. 1111 RFD di __________, sezione __________, sulla quale sorge una

casa in cui egli

abita con la moglie

AP 2. Il fondo è gravato di una servitù di passo veicolare in favore della contigua

particella n. 833, appartenente a __________, sulla quale sorge una casa in cui

essa abita con il marito AO 1. Da tempo il diritto di passo è fonte di litigi

tra gli aventi diritto e il proprietario del fondo serviente. Il 5 luglio 2009

si è verificato un alterco tra AP 1 e AO 1. Questi percorreva in automobile il

tratto di strada antistante l'abitazione posta sul fondo dominante, quando si è

trovato AP 1 al centro della carreggiata che – a suo dire – camminava con

lentezza. All'atto di superarlo egli si è visto sferrare da AP 1 un pugno sul

parabrezza, onde il diverbio.

B. Il 9 luglio 2009 AO 1 ha scritto al vicino, denuncian­do difficoltà nell'esercizio della servitù e manifestando l'intenzione

di installare una telecamera per documentare l'eventuale ripetersi di fatti

come quelli avvenuti il 5 luglio precedente. Ha risposto il 10 luglio 2008 l'avv. __________, il quale ha contestato i rimproveri mossi al suo assistito, comunicato nondimeno

che per quanto riguardava la videocamera il suo cliente “non avrebbe nulla da obiettare,

e anzi, alla luce della grave aggressione subita il 5 luglio 2008, ne sarebbe

ben felice”. AO 1 ha installato così la telecamera, salvo sentirsi invitare il

13 agosto 2008 da AP 1 e AP 2 a toglierla. Il 9 ottobre successivo costoro

hanno sollecitato AO 1 a rimuovere l'apparecchio e il 14 ottobre successivo

hanno reiterato la diffida. Apparentemente senza esito.

C. Il 28 ottobre 2008 AP

1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché

ordinasse a AO 1 in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di

rimuovere l'impianto di videosorveglianza, di distruggere le registrazioni eseguite,

di astenersi in futuro dalla posa di ogni tipo di apparecchio di ripresa video

o fotografica rivolto sulla loro proprietà, di distruggere ogni fotografia,

indipendentemente dal supporto su cui fosse registrata, avente per oggetto la loro

proprietà AP 2 o loro stessi, loro amici, parenti e conoscenti, così come di vietare

la divulgazione a terzi dei dati delle riprese video o fotografiche. All'udienza

dell'11 novembre 2008, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di

respingere l'istanza, tranne in relazione al divieto di divulgare a terzi i

dati delle riprese video o fotografiche.

D. Statuendo il 5 marzo

2009, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare e ha vietato al

convenuto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di divulgare a terze persone “i

dati delle riprese video o fotografiche aventi per oggetto la proprietà degli istanti

o gli stessi istanti (nonché parenti, amici e conoscenti), questo fino a

definitiva eliminazione di tali dati”. Le spese, con una tassa di giustizia di

fr. 400.–, sono state poste per tre quarti a carico degli istanti e per un

quarto a carico del convenuto, cui gli istanti sono stati tenuti a rifondere

fr. 500.– per ripetibili.

E. Contro il decreto appena

citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 18 marzo 2009 nel quale chiedono

di riformare il giudizio impugnato, accogliendo la loro istanza. Con osservazioni

dell'8 aprile 2009 AO 1 ha postulato la reiezione dell'appello e quello stesso

giorno ha instato per una restituzione in intero al fine di produrre una

lettera del 29 febbraio 2008 inviata dall'avvocato __________ al suo patrocinatore.

AP 1 e AP 2 hanno proposto il 6 maggio 2009 di respingere l'istanza di restituzione

in intero.

Considerandi

in diritto: I. Sull'istanza

di restituzione in intero

1.

AO 1 chiede di

essere ammesso a produrre una lettera scritta il 29 febbraio 2008 dall'avv. __________

all'avv. PA 2, dalla quale risulterebbe che la posa della nota videocamera è

avvenuta con l'assenso di AP 1 e della moglie AP 2. Ora, l'art. 138 CPC sulla

restituzione in intero per esibire nuovi mezzi di azione o difesa non è applicabile

per produrre documenti dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (Rep.

1982.

pag. 105 consid. 1). Per di più, è a dir poco dubbio che il documento in

questione abbia “il suo substrato fattuale al di fuori delle

emergenze di causa”, come ad esempio quando una parte rinvenga – senza alcuna negligenza

– un documento nuovo in modo fortuito (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massi­mato e commentato, Lugano 2000, pag. 583 nota 688). Sia come

sia, e come si vedrà in seguito (consid. 7), la lettera in rassegna non ha

alcuna influenza per l'esito del processo. L'istanza di restituzione in intero

va pertanto dichiarata irricevibile.

II. Sull'appello

2.

La

procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari giusta l'art. 28c

CC è, salvo quanto dispone il diritto federale (art. 28d CC), quella

degli art. 376 segg. CPC (Bucher,

Personnes physiques et protection de la

personnalité, 5ª edizione, pag. 135 n. 633). Il termine per

appellare, non interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC), è

di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare è

stato notificato agli istanti il 9 marzo 2009. Tempestivo, l'appello in esame è

dunque ricevibile.

3.

In concreto il

Pretore ha respinto l'istanza, salvo la richiesta cui il convenuto aveva

aderito, poiché nella lettera del 10 luglio 2008 gli istanti avevano

acconsentito, per il tramite del loro legale, all'istallazione della videocamera.

Per il primo giudice ciò esclude una lesione illecita della personalità. Gli

appellanti eccepiscono anzitutto che AP 2 non ha mai approvato la posa dell'apparecchio,

mentre il consenso di AP 1 nella lettera del 10 luglio 2008 andava interpretato

in senso meramente ironico. Ad ogni modo – essi proseguono – ogni eventuale consenso

è stato revocato con il sollecito del 13 agosto 2008 o, al più tardi, con l'istanza

cautelare. Consenso che a loro avviso nemmeno sarebbe valido, poiché rilasciato

senza avere ricevuto dal convenuto le necessarie informazioni circa la

posizione e le modalità d'uso della videocamera. Per gli appellanti, poi, il

vicino non ha alcun interesse preponderante alla posa dell'apparecchio,

semplice pretesto e misura di ritorsione a una denuncia penale da loro sporta contro

di lui per lesioni intenzionali e vie di fatto in seguito alla disputa del 5

luglio 2008.

4.

I presupposti per

l'adozione di misure cautelari sulla scorta dell'art. 28c cpv. 1 CC sono

già stati riassunti dal Pretore. Basti rammentare che essi tendono a impedire comportamenti

suscettibili di configurare una lesione della personalità. All'istante incombe

di rendere verosimile – senza che il giudice ponga esigenze troppo severe – una

lesione imminente o attuale della sua personalità perpetrata attraverso un comportamento

illecito, idoneo a cagionare un pregiudizio difficilmente riparabile. Il convenuto,

da parte sua, è tenuto a recare – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione

che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, op. cit., pag. 131 n. 609 seg.; Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 3 ad art. 28c; Hausheer/Aebi-Müller,

Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ª edizione, pag. 253

n. 14.82). Spetta poi al giudice ponderare i contrapposti

interessi, esaminando se il fine perseguito dal convenuto sia degno di protezione

(DTF 126 III 306 consid. 4a; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.308/2003

del 28 ottobre 2003 consid. 2.2 in: SJ 126/2004 I pag 250).

Sotto il profilo della legge sulla protezione dei dati l'art. 15 cpv. 1 LPD (RS

235.

) rinvia a sua volta, per quanto riguarda le azioni e i provvedimenti

cautelari in materia di protezione della personalità, agli art. 28–28l CC (Rampini in: Basler Kommentar, DSG, 2ª edizione, n. 2 ad

art. 13).

5.

Nella fattispecie AO

1.

ha installato la videocamera sul davanzale di una finestra che si affaccia

sul tratto di strada appartenente a AP 1 e sul quale grava una servitù di passo

veicolare in favore del fondo appartenente alla di lui moglie (doc. C). Egli afferma

che l'apparecchio è stato posato “poiché tra le parti è in atto un contenzioso

circa il diritto di passo, al fine di documentare l'atteggiamento dell'istante”

(verbale dell'11 novembre 2008; doc. 1). Ora,

analogamente alla sorveglianza di spazi pubblici, la videosorveglianza messa in

atto dal convenuto su spazi privati può essere considerata “di natura

dissuasiva”, giacché destinata a prevenire atti illeciti e a preservare l'integrità

dei beni (Flückiger/Auer, La vidéosurveillance dans l'œil de la Constitution in: AJP 2006 pag. 924). Se non che, la registrazione

di immagini relative a persone fisiche, identificate o identificabili, costituisce

un'elaborazione di dati personali suscettibile di offendere la personalità

dell'interessato, in particolare la sfera privata garantita dall'art. 13 cpv. 1

Cost. (DTF 133 I 80 consid. 3). Tanto più ove si pensi che già la ripresa

fotografica o cinematografica di una persona determinata può costituire una

violazione della personalità (DTF 129 III 723 consid. 4.1, 127 III 492 consid.

3). Puntata in modo quasi permanente (12 ore nei mesi estivi e 10 ore in quelli

invernali) su una proprietà altrui e destinata a riprende il proprietario ogni qual

volta percorra l'accesso alla sua abitazione, la posa dell'apparecchio in questione

appare – per lo meno a un sommario esame come quello che governa l'emanazione

di provvedimenti cautelari – lesiva della personalità.

6.

L'impiego di

videocamere da parte di privati per la protezione di persone o cose è soggetto

alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) se le

riprese concernono persone identificate o identificabili. Poco importa che le immagini

vengano conservate o no. La raccolta, la comunicazione, la consultazione immediata

o differita oppure la conservazione di simili immagini devono rispettare i

principi generali della protezione dei dati. In

sintesi, l'impiego di sistemi di videosorveglianza è legittimo ove sia consentito

della persona interessata, da un interesse preponderante pubblico o privato

oppure dalla legge (principio della liceità); inoltre esso deve essere un mezzo

adeguato e necessario a conseguire l'obiettivo fissato (principio della proporzionalità:

v. promemoria del gennaio 2003 sulla videosorveglianza da parte di persone

private elaborato dall'incaricato federale per la protezione dei dati e della

trasparenza in: www.edoeb.admin.ch/documentazione/protezione

dei dati/pro­memoria/videosorveglianza).

7.

Nel caso specifico

il Pretore ha ritenuto che gli istanti avessero consentito alla posa della videocamera,

ciò che esclude ogni lesione della personalità (art. 28 cpv. 2 CC e 13 cpv. 1

LPD). In realtà dalla lettera del 10 luglio 2008 (doc. 2) può desumersi solo il

consenso di AP 1, per altro revocato già il 13 agosto 2008 (doc. 3). Comunque

sia, il 9 ottobre 2008 AP 1 e AP 2 hanno fissato a AO 1 un termine di cinque

giorni per rimuovere la videocamera (doc. E) e il 14 ottobre 2008 hanno reiterato

la diffida (doc. G). Che l'interessato possa revocare il proprio consenso in

ogni tempo è fuori dubbio (Meili,

op. cit., n. 48 ad art. 28 CC; Bucher,

op. cit., pag. 112 n. 513; Tercier,

Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag.

91.

n. 638 seg.). Ciò posto, versare agli atti la lettera scritta il 29 febbraio

2008.

dall'avv. __________ all'avv. PA 2 non è di alcun rilievo ai fini del giudizio.

8.

Rimane da esaminare se

il convenuto possa invocare un valido motivo, nonostante l'opposizione degli

istanti, per mantenere la videocamera puntata sul fondo serviente. Che egli

possa valersi di una giustificazione legale non risulta. Che in concreto sussista

un interesse pubblico preponderante non è preteso. La questione è di sapere pertanto

se sia dato un interesse privato preponderante. Come si è accennato, AO 1 ha installato la videocamera per documentare eventuali abusi di AP 1, il quale intralcerebbe l'uso

del passo veicolare. Si tratta quindi di soppesare, a un sommario esame, i rispettivi

interessi. Ora, la posa di una videocamera per prevenire atti illeciti è di per

sé ammissibile (sopra, consid. 5). Che una tale registrazione di immagini debba

permettere l'identificazione dell'autore è evidente. Il problema consiste nel rispetto

della proporzionalità. Filmare il vicino ogni qual volta si trovi sulla strada

oggetto del passo solo per evitare che egli cammini lentamente al centro della

carreggiata e intralci il transito veicolare degli aventi diritto è un

provvedimento esagerato. Certo, il 5 luglio 2008 tra AO 1 e AP 1 è intervenuto

un scontro verbale. AO 1 tuttavia può procurarsi le prove di quanto afferma (e

in particolare del comportamento provocatorio di AP 1) anche con mezzi meno

invasivi della personalità, per

esempio facendo capo a

testimoni. Quanto egli ha messo in atto non può dirsi conforme al principio

della proporzionalità.

9.

Provvedimenti

cautelari fondati sull'art. 28c cpv. 1 CC presuppongono – come detto

(consid. 4) – una lesione imminente o attuale della personalità suscettiva di

cagionare un pregiudizio difficilmente riparabile. Ove una lesione della

personalità appaia illecita, nondimeno, l'esistenza di tale requisito dev'essere

ammessa con generosità (Tercier, op. cit., pag. 151 n. 1123). Inoltre la continua ripresa e

registrazione di immagini illecite rinnova la lesione della personalità, sicché

le conseguenze possono rivelarsi difficilmente riparabili (cfr. anche Bugnon, Les misures

provvisionnelles et la protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de Pierre

Tercier, Friburgo 1993, pag. 39). Per di più, la nozione di “danno” nel

senso dell'art. 28c cpv. 1 CC comprende anche il semplice effetto

molesto a norma dell'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques

et tutelle, 4ª edizione,

pag. 219 n. 644a), il quale senza rimozione della telecamera rischia in

concreto – a un giudizio di verosimiglianza – di essere poi difficilmente riparabile.

10.

Dato quanto precede,

nel principio l'appello degli istanti si rivela così provvisto di buon diritto.

Anche in materia di protezione della

personalità, tuttavia, i provvedimenti cautelari devono

rispettare il citato precetto della propor­zionalità e

limitarsi all'indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine

perseguito e la restrizione decretata (Bucher,

op. cit., pag. 131 n. 613). Nel caso in rassegna si giustifica dunque di ordinare a AO 1 di

sospendere immediatamente l'uso della videocamera e la divulgazione a terzi

delle registrazioni, mentre tutto il resto, ovvero la rimozione definitiva

dell'apparecchio, il divieto di astenersi in futuro dalla posa di ogni tipo di

apparecchiatura e la distruzione di ogni fotografia o ripresa, va demandato alla

causa di merito. Quanto alla comminatoria dell'art. 292 CP, essa non va

applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove si ravvisino indizi

per presumere che il convenuto trasgredisca l’ordine impartitogli dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art.

285.

CPC). In concreto non si scorgono elementi – né gli istanti li prospettano

– per supporre che il convenuto abbia a disattendere le ingiunzioni giudiziarie.

Infine, conformemente all'art. 28e cpv. 2 CC va assegnato agli istanti

un termine di trenta giorni per promuovere l'azione di merito.

11.

Gli oneri del giudizio

odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli

appellanti escono vittoriosi sul principio, ma non ottengono la rimozione

definitiva della videocamera, né l'ingiunzione della comminatoria penale. Tutto ponderato, appare equo dunque che assumano un terzo della

tassa di giustizia e delle spese, con il diritto di ricevere da AO 1 un'indennità

per ripetibili ridotte, che tenga conto anche delle osservazioni all'istanza di

restituzione in intero. L'esito dell'appello impone altresì una modifica del

Dispositivo

dispositivo sulla tassa di giustizia e le spese di primo grado, che segue

identica sorte. Gli istanti rivendicano un'indennità per ripetibili di fr. 1000.–.

Tenuto conto degli atti svolti dal loro legale (istanza e partecipazione a un'udienza),

delle presumibili spese e dell'IVA, l'importo appare adeguato (art. 12 e 14 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). Tenuto conto del grado di

soccombenza, l'indennità dev'essere ridotta a fr. 650.–.

12. Per quanto attiene ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i provvedimenti cautelari configurano decisioni

incidentali e seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1

lett. c LTF). Le azioni a protezione della personalità non avendo carattere pecuniario

(DTF 127 III 483 consid. 1a; Tercier,

op. cit., n. 775 e 1788; Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 387 n. 140), un

eventuale ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di

valore.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'istanza di

restituzione in intero è irricevibile.

II. L'appello è

parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:

1. A AO 1 è ordinato di sospendere

immediatamente la sorveglianza tramite videocamera installata sulla particella

n. 833 RFD di __________ (__________) verso la contigua particella n. 1111.

2. A AO 1 è vietato di

divulgare a terzi i dati di qualsiasi ripresa eseguita con la videocamera installata

sulla particella n. 833 RFD di __________ (__________) verso la contigua particella

n. 1111, e ciò fino alla definitiva eliminazione di tali dati.

3. I provvedimenti elencati

ai dispositivi n. 1 e 2 restano in vigore fino al passaggio in giudicato della

sentenza sull'azione di merito prevista al dispositivo n. 4.

4. Agli istanti è assegnato

un termine di trenta giorni per promuovere l'azione di merito.

5. La tassa di giustizia di

fr. 400.– e le spese di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dagli istanti, sono

poste per un terzo a carico di questi ultimi e per il resto a carico del

convenuto, che rifonderà agli istanti fr. 650.– complessivi per ripetibili

ridotte.

III. Gli oneri del

presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di

giustizia complessiva fr. 650.–

b) spese fr.

50.–

fr. 700.–

sono

posti per un terzo a carico degli appellanti e per il

resto

a

carico di AO 1, che rifonderà agli appellanti

fr. 1500.– complessivi per

ripetibili.

IV. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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