11.2009.39
Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo
25 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2009.39
Data decisione, Autorità:
25.03.2009, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 CC
Incarto n.
11.2009.39
Lugano
25 marzo 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.522
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 23 aprile 2008 da
AO 1
( PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 16 marzo 2009 presentato da AP 1
contro la sentenza emessa il 19 febbraio 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
AP 1 (1965) e AO 1 (1984) si sono sposati a __________ il 9 novembre 2007 e dal
matrimonio è nata A__________ (11 dicembre 2007);
che,
adito da AO 1, con sentenza del 19 febbraio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato
l'abitazione coniugale al marito, ha affidato A__________ alla madre, ha
regolato il diritto di visita del padre, ha disposto una curatela educativa in
favore della bambina e ha stabilito un contributo alimentare di fr. 660.– mensili
per la figlia dal 1° gennaio 2008, rinunciando a prelevare tasse o spese e
compensando le ripetibili;
che contro
tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello del 16 marzo 2009 nel quale chiede
di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 300.– mensili, posticipando
la decorrenza al 1° maggio 2008;
che il
memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate
con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n.
5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che in
esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro
dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art.
369 cpv. 3 CPC);
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
Considerandi
sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza del Pretore, intimata giovedì 19 febbraio 2009, è
stata ritirata dal convenuto sabato 21 febbraio 2009 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.46.100325.00007253);
che, di
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere domenica 22
febbraio 2009 ed è scaduto martedì 3 marzo 2009;
che nelle
circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta di __________il 16 marzo
2009.
(data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta manifestamente tardivo;
che
l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di
conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine
giusta l'art. 137 CPC;
che nelle
circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a
rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto
di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non avendo formato
oggetto di intimazione;
che
infine, quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 300.– mensili capitalizzati fino alla
maggiore età della figlia) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per il
ricorso in materia civile;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72.
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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