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Decisione

11.2009.39

Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo

25 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.522

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 23 aprile 2008 da

AO 1

( PA 1 )

contro

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 16 marzo 2009 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa il 19 febbraio 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

AP 1 (1965) e AO 1 (1984) si sono sposati a __________ il 9 novembre 2007 e dal

matrimonio è nata A__________ (11 dicembre 2007);

che,

adito da AO 1, con sentenza del 19 febbraio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato

l'abitazione coniugale al marito, ha affidato A__________ alla madre, ha

regolato il diritto di visita del padre, ha disposto una curatela educativa in

favore della bambina e ha stabilito un contributo alimentare di fr. 660.– mensili

per la figlia dal 1° gennaio 2008, rinunciando a prelevare tasse o spese e

compensando le ripetibili;

che contro

tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello del 16 marzo 2009 nel quale chiede

di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 300.– mensili, posticipando

la decorrenza al 1° maggio 2008;

che il

memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate

con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n.

5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che in

esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro

dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art.

369 cpv. 3 CPC);

che il

termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della

Considerandi

sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie la sentenza del Pretore, intimata giovedì 19 febbraio 2009, è

stata ritirata dal convenuto sabato 21 febbraio 2009 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.46.100325.00007253);

che, di

conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere domenica 22

febbraio 2009 ed è scaduto martedì 3 marzo 2009;

che nelle

circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta di __________il 16 marzo

2009.

(data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta manifestamente tardivo;

che

l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di

conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine

giusta l'art. 137 CPC;

che nelle

circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a

rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto

di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non avendo formato

oggetto di intimazione;

che

infine, quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 300.– mensili capitalizzati fino alla

maggiore età della figlia) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per il

ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72.

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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